LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

RICHIAMATA la legge 28.10.1999, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 5 – c. 6, relativo ai dipendenti dei Consorzi Agrari;

RICHIAMATI:

-          l’art. 1 – comma 155 – della legge 31.12.2004, n. 311;

-          l’art. 1 – comma 410 - della legge 23.12.2005, n. 266;

-          l’art. 1 – comma 1190 – della legge  , 27.12.2006, n. 296;

-          l’art. 2 – comma 521 – della legge 24.12.2007, n. 244;

-          l’art. 2 – comma 36 – della legge 22.12.2008, n. 203;

-          l’art. 2 – comma 138 – della legge 23.12.2009, n. 191;

-          l’art. 1 – comma 30 – della legge 13 dicembre 2010, n. 220

che hanno previsto, tra l’altro,  la possibilità di concedere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per le annualità  2005/2011, previo espletamento di apposita procedura, attraverso l’emanazione di Decreti Interministeriali, la proroga del trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori contemplati nei verbali sottoscritti presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tra i quali rientrano anche i lavoratori già dipendenti dei Consorzi Agrari;

-          la legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che all’articolo 33, co. 21 ha previsto che nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione, i trattamenti concessi ai sensi dell’art. 1, comma 30, della Legge 13  dicembre 2010, n. 220 possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

-          le leggi regionali 8 giugno 2006, n. 16 , art. 1 – c. 23 - e 8 novembre 2006, n. 32,  art. 20, concernenti la ricollocazione prioritaria di tali lavoratori presso i soggetti istituzionali  regionali ivi richiamati;

-          la D.G.R. n.  216 del 28 febbraio 2005, integrata  dalla n. 848 del 24.07.06 e s.m.i.,  con la quale è stato individuato un programma di incentivi economici diretti a favorire la stabilizzazione occupazionale delle allora n. 39 unità licenziate in Abruzzo;

-          il Decreto Interministeriale n. 66837 del 02.07.2012 (Allegato n. 1), con il quale è stata autorizzata la proroga dell’indennità di mobilità in deroga per l’anno 2011 in favore dei lavoratori residuali in considerazione;

CONSIDERATO che:

-          l’iter burocratico relativo all’emanazione del decreto interministeriale di concessione del trattamento di mobilità in deroga richiede tempi molto lunghi,  per cui,  sin a decorrere dall’anno 2005,  la Giunta Regionale, con deliberazione n. 216 del 28.02.05, e successive modificazioni ed integrazioni, ha individuato le risorse finanziarie regionali da destinare all’anticipazione del trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dai Consorzi Agrari, residenti in Abruzzo, così da garantire agli stessi il sostegno al reddito;

-          alla FI.RA. S.p.A., è stata demandata la competenza ad anticipare ai lavoratori tale trattamento previdenziale, e, una volta emanati i Decreti Interministeriali di concessione della mobilità in deroga, a recuperare tale anticipazione dall’I.N.P.S. ed  a restituirla alla Regione;

-          alla stessa, per tale operazione,  sono state trasferite   risorse finanziarie , a valere sul cap. 21635 per una somma complessiva di € 199.050,00

-          tali risorse non sono state restituite alla Regione Abruzzo e pertanto disponibili per altre anticipazioni;

-          due lavoratori, in attesa di stabilizzazione, continuano a vivere una condizione di profondo disagio sia economico che sociale e che,  a questi, se ne potrebbero aggiungere altri  in caso di scadenza del trattamento ordinario di mobilità dagli stessi attualmente percepito;

RILEVATO che in data 2 maggio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro –, è stato sottoscritto il verbale di accordo per la concessione della mobilità in deroga, anno 2012, in favore dei lavoratori di che trattasi (Allegato n. 2); 

RITENUTO, pertanto, che per tali lavoratori ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 33 - comma 21 - della legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) per la  concessione dell’ammortizzatore in deroga, anno 2012;

RAVVISATA la necessità di dover continuare a garantire l’anticipazione del trattamento di mobilità in deroga, previsto dall’articolo 33 - comma 21 - della legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) in favore dei lavoratori licenziati dai Consorzi Agrari, residenti in Abruzzo, anche per l’anno 2012, attraverso l’erogazione, per ciascun degli stessi, di una somma mensile non superiore a quella percepita nel corso dell’anno 2011 e, comunque, entro il tetto massimo mensile di  €. 450,00= (quattrocentocinquanta/00) e che tale anticipazione per l’anno 2012 non sarà superiore ad € 10.800,00;

DATO ATTO che la FI.R.A.  S.p.A. dispone di adeguate risorse finanziarie per provvedere in tal senso;

RITENUTO di dover confermare, in continuità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 216/05, e successive modificazioni ed integrazioni, l’incarico alla FI.R.A. S.p.A, per l’attuazione delle operazioni di anticipazione, recupero e restituzione alla Regione delle somme che saranno corrisposte a tale titolo a detti lavoratori, secondo le modalità già stabilite dalla Convenzione del 04/07/2005 tra la Regione Abruzzo e la FI.R.A. S.p.A., senza oneri a carico della Regione,  permanendo le ragioni per le quali è stato conferito l’incarico.

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”  e dal Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro e servizi per l’occupazione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa di:

1.         Concedere, anche per l’anno 2012,  a ciascun lavoratore licenziato dai Consorzi Agrari, residente in Abruzzo, l’anticipazione del trattamento di mobilità in deroga, previsto dall’articolo 33 - comma 21 - della legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), attraverso l’erogazione, a ciascun degli stessi, di una somma mensile non superiore a quella percepita nel corso dell’anno 2011 e, comunque, entro il tetto massimo mensile di  €. 450,00= (quattrocentocinquanta/00) e  che tale anticipazione per l’anno 2012 non sarà superiore ad € 10.800,00.

2.         Confermare, in continuità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 216/05, e successive modificazioni ed integrazioni, l’incarico alla FI.R.A. S.p.A, per l’attuazione delle operazioni di anticipazione, recupero e restituzione alla Regione delle somme che saranno corrisposte a tale titolo a detti lavoratori, secondo le modalità già stabilite dalla Convenzione del 04/07/2005 tra la Regione Abruzzo e la FI.R.A. S.p.A , senza oneri a carico della Regione, permanendo le ragioni per le quali è stato conferito l’incarico.

 

Seguono Allegati

Allegato 1

Allegato 2