LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
RICHIAMATA la legge
28.10.1999, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento all’art. 5 – c. 6, relativo ai dipendenti dei Consorzi Agrari;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 – comma 155 – della legge
31.12.2004, n. 311;
- l’art. 1 – comma 410 - della legge
23.12.2005, n. 266;
- l’art. 1 – comma 1190 – della
legge , 27.12.2006, n. 296;
- l’art. 2 – comma 521 – della legge
24.12.2007, n. 244;
- l’art. 2 – comma 36 – della legge
22.12.2008, n. 203;
- l’art. 2 – comma 138 – della legge
23.12.2009, n. 191;
- l’art. 1 – comma 30 – della legge 13
dicembre 2010, n. 220
che hanno previsto, tra
l’altro, la possibilità di concedere, in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per le annualità 2005/2011, previo espletamento di apposita
procedura, attraverso l’emanazione di Decreti Interministeriali, la proroga del
trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori contemplati nei
verbali sottoscritti presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
tra i quali rientrano anche i lavoratori già dipendenti dei Consorzi Agrari;
- la legge del 12 novembre 2011, n. 183
(Legge di stabilità 2012), che all’articolo 33, co.
21 ha previsto che nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di
continuità, di trattamenti di cassa integrazione, i trattamenti concessi ai
sensi dell’art. 1, comma 30, della Legge 13
dicembre 2010, n. 220 possono essere prorogati, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi con decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze;
- le leggi regionali 8 giugno 2006, n.
16 , art. 1 – c. 23 - e 8 novembre 2006, n. 32,
art. 20, concernenti la ricollocazione prioritaria di tali lavoratori
presso i soggetti istituzionali regionali
ivi richiamati;
- la D.G.R.
n. 216 del 28 febbraio 2005,
integrata dalla n. 848 del 24.07.06 e s.m.i., con la quale
è stato individuato un programma di incentivi economici diretti a favorire la
stabilizzazione occupazionale delle allora n. 39 unità licenziate in Abruzzo;
- il Decreto Interministeriale n. 66837
del 02.07.2012 (Allegato n. 1), con il quale è stata autorizzata la proroga
dell’indennità di mobilità in deroga per l’anno 2011 in favore dei lavoratori
residuali in considerazione;
CONSIDERATO che:
- l’iter burocratico relativo
all’emanazione del decreto interministeriale di concessione del trattamento di
mobilità in deroga richiede tempi molto lunghi,
per cui, sin a decorrere
dall’anno 2005, la Giunta Regionale, con
deliberazione n. 216 del 28.02.05, e successive modificazioni ed integrazioni,
ha individuato le risorse finanziarie regionali da destinare all’anticipazione
del trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dai
Consorzi Agrari, residenti in Abruzzo, così da garantire agli stessi il
sostegno al reddito;
- alla FI.RA.
S.p.A., è stata demandata la competenza ad anticipare ai lavoratori tale
trattamento previdenziale, e, una volta emanati i Decreti Interministeriali di
concessione della mobilità in deroga, a recuperare tale anticipazione
dall’I.N.P.S. ed a restituirla alla
Regione;
- alla stessa, per tale operazione, sono state trasferite risorse finanziarie , a valere sul cap.
21635 per una somma complessiva di € 199.050,00
- tali risorse non sono state restituite
alla Regione Abruzzo e pertanto disponibili per altre anticipazioni;
- due lavoratori, in attesa di
stabilizzazione, continuano a vivere una condizione di profondo disagio sia
economico che sociale e che, a questi,
se ne potrebbero aggiungere altri in
caso di scadenza del trattamento ordinario di mobilità dagli stessi attualmente
percepito;
RILEVATO che in data 2
maggio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro –, è
stato sottoscritto il verbale di accordo per la concessione della mobilità in
deroga, anno 2012, in favore dei lavoratori di che trattasi (Allegato n.
2);
RITENUTO, pertanto, che
per tali lavoratori ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 33 - comma
21 - della legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) per
la concessione dell’ammortizzatore in
deroga, anno 2012;
RAVVISATA la necessità
di dover continuare a garantire l’anticipazione del trattamento di mobilità in
deroga, previsto dall’articolo 33 - comma 21 - della legge del 12 novembre
2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) in favore dei lavoratori licenziati dai
Consorzi Agrari, residenti in Abruzzo, anche per l’anno 2012, attraverso
l’erogazione, per ciascun degli stessi, di una somma mensile non superiore a
quella percepita nel corso dell’anno 2011 e, comunque, entro il tetto massimo
mensile di €. 450,00=
(quattrocentocinquanta/00) e che tale anticipazione per l’anno 2012 non sarà
superiore ad € 10.800,00;
DATO ATTO che la FI.R.A. S.p.A.
dispone di adeguate risorse finanziarie per provvedere in tal senso;
RITENUTO di dover
confermare, in continuità con quanto stabilito dalla D.G.R.
n. 216/05, e successive modificazioni ed integrazioni, l’incarico alla FI.R.A. S.p.A, per l’attuazione
delle operazioni di anticipazione, recupero e restituzione alla Regione delle
somme che saranno corrisposte a tale titolo a detti lavoratori, secondo le
modalità già stabilite dalla Convenzione del 04/07/2005 tra la Regione Abruzzo
e la FI.R.A. S.p.A., senza oneri a carico della
Regione, permanendo le ragioni per le
quali è stato conferito l’incarico.
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive
del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio Politiche per il
lavoro e servizi per l’occupazione, in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni e
per tutto quanto espresso in narrativa di:
1. Concedere, anche per l’anno 2012, a ciascun lavoratore licenziato dai Consorzi
Agrari, residente in Abruzzo, l’anticipazione del trattamento di mobilità in
deroga, previsto dall’articolo 33 - comma 21 - della legge del 12 novembre 2011,
n. 183 (Legge di stabilità 2012), attraverso l’erogazione, a ciascun degli
stessi, di una somma mensile non superiore a quella percepita nel corso
dell’anno 2011 e, comunque, entro il tetto massimo mensile di €. 450,00= (quattrocentocinquanta/00) e che tale anticipazione per l’anno 2012 non
sarà superiore ad € 10.800,00.
2. Confermare, in continuità con quanto
stabilito dalla D.G.R. n. 216/05, e successive
modificazioni ed integrazioni, l’incarico alla FI.R.A.
S.p.A, per l’attuazione delle operazioni di
anticipazione, recupero e restituzione alla Regione delle somme che saranno
corrisposte a tale titolo a detti lavoratori, secondo le modalità già stabilite
dalla Convenzione del 04/07/2005 tra la Regione Abruzzo e la FI.R.A. S.p.A , senza oneri a
carico della Regione, permanendo le ragioni per le quali è stato conferito
l’incarico.
Seguono
Allegati