LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTI:
- il Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, recante attuazione
della Direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008
n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE,
così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59,
art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle
direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;
- il Decreto Ministeriale 30.03.2010,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della
Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di
Balneazione;
VISTI gli allegati al
Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:
- Allegato A (previsto dall’articolo 2) –
Valori limite per un singolo campione;
- Allegato B (previsto dall’articolo 3)
– Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall’articolo 3)
– Linee guida per Ostreopsis ovata;
- Allegato D (previsto dall’articolo 5)
– Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall’articolo 6)
– Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall’articolo 6)
– Report acque di balneazione;
CONSIDERATO che, al
fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità
delle acque di balneazione, il D.lgs. n. 116/08, all’art. 1, stabilisce precise
disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della
qualità delle acque di balneazione;
b) gestione della qualità delle acque di
balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla
qualità delle acque di balneazione;
CONSIDERATO, inoltre,
che, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:
a) l'individuazione delle acque di
balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate
sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) l’istituzione e aggiornamento del
profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite
nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
c) l'istituzione di un programma di
monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di
balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;
e) la facoltà di ampliare o ridurre la
stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
f) l'aggiornamento dell'elenco delle
acque di balneazione;
g) azioni volte alla rimozione delle cause
di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.
VISTO l’art.5 del
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate
alle Amministrazioni comunali e precisamente:
1) la delimitazione, prima dell’inizio
della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque
di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in
conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;
2) la delimitazione delle zone vietate
alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una
situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla
qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
3) la revoca dei provvedimenti adottati
sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
4) l’apposizione, nelle zone interessate,
in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna
acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di
balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n.
116/08;
5) la segnalazione, in una ubicazione
facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di
balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2,
lettera c) dell’art.15 del D.lgs. n. 116/08;
RICHIAMATA la
deliberazione di Giunta Regionale n. 188 del 26.03.2012, relativa agli
adempimenti regionali per la stagione balneare 2012;
CONSIDERATO che, ai
sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare
2012 occorre classificare le acque di balneazione marino-costiere
e lacuali, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili, le acque
non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili
temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di
miglioramento;
RICHIAMATA la nota
Prot.n° RA/27025 del 30.01.2013 inviata dal Servizio OO.MM. e Qualità delle
Acque Marine al Comune di Ortona (CH), al fine di verificare la possibilità di
riaprire alla balneazione, per la stagione balneare 2013, le Aree di
balneazione IT013069058006 – 300 m Nord Fiume Moro e IT013069058012 – 50 m Nord
Fosso Cintioni, ai sensi dell’art. 2, punto 5 del
Decreto Ministeriale 30.03.2010 ed il riscontro fornito dal Comune indicato con
nota prot. n. 5116 del 20.02.2013, dal quale si
evincono le attività di risanamento e
miglioramento messe in atto, che consentono la riapertura delle aree indicate
per la prossima stagione balneare 2013 (documentazione agli atti del Servizio
OO.MM.);
RICHIAMATA la nota
Prot.n° RA/30329 del 04.02.2013 inviata dal Servizio OO.MM. e Qualità delle
Acque Marine al Comune di Vasto (CH), al fine di verificare la possibilità di
riaprire alla balneazione, per la
stagione balneare 2013, l’Area di balneazione IT 013069099011 – 300 m
Sud foce Fiume Sinello, ai sensi dell’art. 2, punto 5
del Decreto Ministeriale 30.03.2010 ed il riscontro fornito dal Comune indicato
con nota prot 6578 del 11.02.2013, da quale si
evincono le attività di risanamento e miglioramento messe in atto, che
consentono la riapertura dell’area indicata per la prossima stagione balneare
2013 (documentazione agli atti del Servizio OO.MM.);
RICHIAMATA la nota
Prot.n° RA/30847 del 04.02.2013 inviata dal Servizio OO.MM. e Qualità delle
Acque Marine al Comune di Giulianova (TE), al fine di verificare la possibilità
di riaprire alla balneazione, per la stagione
balneare 2013, l’Area di balneazione IT 013067025005 – 100 m Nord foce Fiume Tordino ai sensi dell’art. 2, punto 5 del Decreto Ministeriale 30.03.2010 ed il
riscontro fornito dal Comune indicato con nota prot.
n. 7746 del 13.02.2013 , da quale si evincono le attività di risanamento e miglioramento
messe in atto, che consentono la riapertura dell’area indicata per la prossima
stagione balneare 2013 (documentazione agli atti del Servizio OO.MM.);
VISTO l’allegato “A”
alla presente deliberazione, di individuazione delle acque di balneazione e dei
punti di monitoraggio per la stagione balneare 2013, ai sensi dell’art. 7,
comma 6, lettere a), b), e c) del D.lgs. n. 116/08, che riporta anche la classe
di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di
campionamento 2012, ai sensi del D.P.R. n. 470/82, elaborata ai sensi dell’art.
8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2009-2012);
VISTO l’allegato “B” al
presente atto, che riporta l’elenco delle acque non balneabili per motivi
igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare
2013;
VISTO l’allegato “C” al
presente provvedimento, che riporta l’elenco delle acque non adibite a
balneazione e permanentemente vietate per l’anno 2013 (foci dei fiumi, dei
torrenti e aree portuali);
VISTO l’allegato “D”
alla presente deliberazione, inerente alle disposizioni specifiche impartite
dalla Regione Abruzzo all’ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2013;
STABILITO che la
stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30
settembre 2013, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino
al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo
campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati
dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n.
116/08;
DATO ATTO che qualora i
dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite
riportati nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono
attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del
Decreto indicato;
CONSIDERATO che in fase
di prima applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto Decreto le
acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.
470/82 e s.m.i. (riportate nell’Allegato “B”)
potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto
previsto al comma 5 dell’art. 2 del Decreto 30.03.2010;
DATO ATTO che le acque
di balneazione classificate “scarse”, ai fini della tutela della salute
pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare
l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08
e all’art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010.
Tutte le acque classificate
scarse sono soggette al doppio campionamento, quale misura ulteriore di
gestione;
DATO ATTO che le acque
di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di
risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo
un periodo di monitoraggio di tre anni;
RITENUTO opportuno
demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio
delle acque di balneazione, da presentare prima dell’inizio della stagione
balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;
RICHIAMATI gli
adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del
pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo,
da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15,
comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli
delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come
disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;
RICHIAMATI gli Allegati
del Piano di Tutela delle Acque, adottato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 614 del 9.08.2010 ed in particolare:
- Allegato A.1.8 "Tipizzazione dei
corpi idrici superficiali, dei laghi e delle acque marino costiere ai sensi del
DM n. 131/08";
- Allegato A.1.9 "Individuazione
dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del D.M. n. 131/08";
RITENUTO di dare
mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione
Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l’approvazione e
l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n.
116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell’allegato “E” del D.M.
30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di
monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la
chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del
30.03.2010, nonché la cancellazione, la
suddivisione o l’accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le
quali è applicabile quanto previsto all’art.7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08;
DATO ATTO del parere
favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Dirigente del
Servizio OO.MM. e Acque Marine;
DATO ATTO del parere
favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del
Servizio OO.MM. e Acque Marine;
DATO ATTO della dichiarazione
del Dirigente medesimo che l’atto non comporta
assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;
DATO ATTO del parere
favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico
Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, in merito alla
coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione stessa;
UDITO il relatore e gli
interventi dei Componenti presenti;
A VOTI unanimi, resi
nelle forme di legge:
DELIBERA
Per le motivazioni
espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
1) di approvare gli allegati di seguito
indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
- allegato “A”, di individuazione delle
acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2013,
ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettere a), b), e c) del D.lgs. n. 116/08, che
riporta anche la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate
durante la stagione di campionamento 2012, ai sensi del D.P.R. n. 470/82 ed
elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08
(quadriennio 2009-2012);
- allegato “B”, che riporta l’elenco
delle acque non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di
miglioramento per la stagione balneare 2013;
- allegato “C”, che riporta l’elenco
delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l’anno 2013 (foci dei fiumi, dei torrenti
e aree portuali);
- allegato “D”, inerente alle
disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA e ai Comuni
per la stagione balneare 2013;
2) di dare atto che la stagione balneare
nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2013,
che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre
e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini
della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto
Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;
3) di dare atto che qualora i dati di
monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati
nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le
azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto
indicato;
4) di dare atto che in fase di prima
applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto Decreto le acque di
balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 470/82 e
s.m.i. (riportate nell’Allegato “B”) potranno essere
riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al comma
5 dell’art. 2 del Decreto 30.03.2010;
5) di dare atto che le acque di
balneazione classificate “scarse”, ai fini della tutela della salute pubblica,
devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle
prescrizioni di cui all’art.8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all’art. 2, punto
7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010.
Tutte le acque
classificate scarse sono soggette al doppio campionamento, quale misura
ulteriore di gestione.
6) di dare atto che le acque di
balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di
risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo
un periodo di monitoraggio di tre anni;
7) di dare atto che le seguenti aree sono
riaperte alla balneazione per la stagione balneare 2013, ai sensi dell’art. 2,
punto 5 del Decreto Ministeriale 30.03.2010, a seguito delle attività di
risanamento e miglioramento messe in atto (documentazione agli atti del
Servizio OO.MM.):
- Comune di Ortona (CH): Aree di
balneazione IT013069058006 – 300 m Nord Fiume Moro e IT013069058012-50 m Nord
Fosso Cintioni;
- Comune di Vasto (CH): Area di
balneazione IT 013069099011 – 300 m Sud foce Fiume Sinello;
- Comune di Giulianova (TE): Area di
balneazione IT 013067025005 – 100 m
Nord foce Fiume Tordino;
8) di demandare all’Agenzia Regionale per
la Tutela dell’Ambiente – Distretti Prov.li – la
elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare
prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale
Ministeriale delle Acque di Balneazione;
9) di fare obbligo ai Sindaci
dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 30
maggio 2008, n. 116, ed in particolare:
a) di segnalare, prima dell’inizio della
stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione (all. A),
le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (all. C) e le
acque di balneazione temporaneamente vietate per motivi igienico sanitari e
soggette a misure di miglioramento (all. B) ricadenti nel proprio territorio,
in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede
allegate;
b) di delimitare le zone vietate alla
balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una
situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla
qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
c) di revocare i provvedimenti adottati
sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
d) di apporre, nelle zone interessate, in
un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna
acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di
cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
e) di segnalare, in un’ubicazione
facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di
balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2,
lettera c) dell’art.15 del D.lgs. n. 116/08;
10) di evidenziare, in relazione
all’apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione
balneare 2013 che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla
scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di
balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno
effettuate nel corso della stagione
estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010;
11) di impegnare l'ARTA (Agenzia Regionale
per la Tutela dell’Ambiente) al rispetto delle norme di controllo, durante la
stagione balneare, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto
Ministeriale del 30.03.2010;
12) di richiamare gli adempimenti previsti
per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art.
4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010
circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le
modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione
Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del
27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
31.05.2011;
13) di dare mandato al competente Servizio
Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con
determinazioni dirigenziali, l’approvazione e l’aggiornamento dei profili delle
acque di balneazione previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010,
determinati ai sensi dell’allegato “E” del D.M. 30.03.2010, gli aggiornamenti
delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di
appartenenza e la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste
dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la cancellazione, la
suddivisione o l’accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le
quali è applicabile quanto previsto all’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08;
14) di inviare il presente provvedimento, con
le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all’ARTA
– Sede Centrale e Distretti Prov.li e ai Ministeri
della Salute e dell'Ambiente;
15) di autorizzare la pubblicazione del
presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati
possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale http://www.regione.abruzzo.it
Il presente atto potrà
essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 ( sessanta ) giorni dalla data di
pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 ( centoventi ) giorni, decorrenti sempre dalla data
della sua pubblicazione.
Seguono
Allegati