LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTI:

-          il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, recante attuazione della Direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

-          la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;

-          il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;

-          il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;

-          la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;

-          il Decreto Ministeriale 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

-          la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

VISTI gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

-          Allegato A (previsto dall’articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;

-          Allegato B (previsto dall’articolo 3) – Cianobatteri;

-          Allegato C (previsto dall’articolo 3) – Linee guida per Ostreopsis ovata;

-          Allegato D (previsto dall’articolo 5) – Procedure di campionamento;

-          Allegato E (previsto dall’articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;

-          Allegato F (previsto dall’articolo 6) – Report acque di balneazione;

CONSIDERATO che, al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il D.lgs. n. 116/08, all’art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

a)         monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b)         gestione della qualità delle acque di balneazione;

c)         informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

a)         l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b)         l’istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;

c)         l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

d)         la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;

e)         la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

f)          l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

g)         azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

h)         l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.

VISTO l’art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

1)         la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;

2)         la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

3)         la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;

4)         l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

5)         la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art.15 del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 188 del 26.03.2012, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2012 occorre classificare le acque di balneazione marino-costiere e lacuali, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento;

RICHIAMATA la nota Prot.n° RA/27025 del 30.01.2013 inviata dal Servizio OO.MM. e Qualità delle Acque Marine al Comune di Ortona (CH), al fine di verificare la possibilità di riaprire alla balneazione, per la stagione balneare 2013, le Aree di balneazione IT013069058006 – 300 m Nord Fiume Moro e IT013069058012 – 50 m Nord Fosso Cintioni, ai sensi dell’art. 2, punto 5 del Decreto Ministeriale 30.03.2010 ed il riscontro fornito dal Comune indicato con nota prot. n. 5116 del 20.02.2013, dal quale si evincono  le attività di risanamento e miglioramento messe in atto, che consentono la riapertura delle aree indicate per la prossima stagione balneare 2013 (documentazione agli atti del Servizio OO.MM.);

RICHIAMATA la nota Prot.n° RA/30329 del 04.02.2013 inviata dal Servizio OO.MM. e Qualità delle Acque Marine al Comune di Vasto (CH), al fine di verificare la possibilità di riaprire alla balneazione, per la  stagione balneare 2013, l’Area di balneazione IT 013069099011 – 300 m Sud foce Fiume Sinello, ai sensi dell’art. 2, punto 5 del Decreto Ministeriale 30.03.2010 ed il riscontro fornito dal Comune indicato con nota prot 6578 del 11.02.2013, da quale si evincono le attività di risanamento e miglioramento messe in atto, che consentono la riapertura dell’area indicata per la prossima stagione balneare 2013 (documentazione agli atti del Servizio OO.MM.);

RICHIAMATA la nota Prot.n° RA/30847 del 04.02.2013 inviata dal Servizio OO.MM. e Qualità delle Acque Marine al Comune di Giulianova (TE), al fine di verificare la possibilità di riaprire alla balneazione, per la  stagione balneare 2013, l’Area di balneazione IT 013067025005 – 100 m Nord foce Fiume Tordino ai sensi dell’art. 2, punto 5 del  Decreto Ministeriale 30.03.2010 ed il riscontro fornito dal Comune indicato con nota prot. n. 7746 del 13.02.2013 , da quale si evincono le attività di risanamento e miglioramento messe in atto, che consentono la riapertura dell’area indicata per la prossima stagione balneare 2013 (documentazione agli atti del Servizio OO.MM.);

VISTO l’allegato “A” alla presente deliberazione, di individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2013, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettere a), b), e c) del D.lgs. n. 116/08, che riporta anche la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2012, ai sensi del D.P.R. n. 470/82, elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2009-2012);

VISTO l’allegato “B” al presente atto, che riporta l’elenco delle acque non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2013;

VISTO l’allegato “C” al presente provvedimento, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l’anno 2013 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

 

VISTO l’allegato “D” alla presente deliberazione, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2013;

STABILITO che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2013, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto Decreto le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. (riportate nell’Allegato “B”) potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 2 del Decreto 30.03.2010;

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate “scarse”, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all’art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010.

Tutte le acque classificate scarse sono soggette al doppio campionamento, quale misura ulteriore di gestione;

DATO ATTO che le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di monitoraggio di tre anni;

RITENUTO opportuno demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;

RICHIAMATI gli Allegati del Piano di Tutela delle Acque, adottato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 614 del 9.08.2010 ed in particolare:

-          Allegato A.1.8 "Tipizzazione dei corpi idrici superficiali, dei laghi e delle acque marino costiere ai sensi del DM n. 131/08";

-          Allegato A.1.9 "Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del D.M. n. 131/08";

RITENUTO di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l’approvazione e l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell’allegato “E” del D.M. 30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché  la cancellazione, la suddivisione o l’accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all’art.7, comma 6 del  D.lgs. n. 116/08;

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

DATO ATTO del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

DATO ATTO della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta  assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1)         di approvare gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

-          allegato “A”, di individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2013, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettere a), b), e c) del D.lgs. n. 116/08, che riporta anche la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2012, ai sensi del D.P.R. n. 470/82 ed elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2009-2012);

-          allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2013;

-          allegato “C”, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate  per l’anno 2013 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

-          allegato “D”, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2013;

2)         di dare atto che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2013, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

3)         di dare atto che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

4)         di dare atto che in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto Decreto le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 470/82 e s.m.i. (riportate nell’Allegato “B”) potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 2 del Decreto 30.03.2010;

5)         di dare atto che le acque di balneazione classificate “scarse”, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all’art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010.

Tutte le acque classificate scarse sono soggette al doppio campionamento, quale misura ulteriore di gestione.

6)         di dare atto che le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di monitoraggio di tre anni;

 

7)         di dare atto che le seguenti aree sono riaperte alla balneazione per la stagione balneare 2013, ai sensi dell’art. 2, punto 5 del Decreto Ministeriale 30.03.2010, a seguito delle attività di risanamento e miglioramento messe in atto (documentazione agli atti del Servizio OO.MM.):

-          Comune di Ortona (CH): Aree di balneazione IT013069058006 – 300 m Nord Fiume Moro e IT013069058012-50 m Nord Fosso Cintioni;

-          Comune di Vasto (CH): Area di balneazione IT 013069099011 – 300 m Sud foce Fiume Sinello;

-          Comune di Giulianova (TE): Area di balneazione   IT 013067025005 – 100 m Nord foce Fiume Tordino;

8)         di demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

9)         di fare obbligo ai Sindaci dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, ed in particolare:

a)         di segnalare, prima dell’inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione (all. A), le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (all. C) e le acque di balneazione temporaneamente vietate per motivi igienico sanitari e soggette a misure di miglioramento (all. B) ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede allegate;

b)         di delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c)         di revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;

d)         di apporre, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

e)         di segnalare, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art.15 del D.lgs. n. 116/08;

10)       di evidenziare, in relazione all’apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2013 che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della  stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010;

11)       di impegnare l'ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) al rispetto delle norme di controllo, durante la stagione balneare, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010;

12)       di richiamare gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010  circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;

13)       di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l’approvazione e l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell’allegato “E” del D.M. 30.03.2010, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza e la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la cancellazione, la suddivisione o l’accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08;

14)       di inviare il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all’ARTA – Sede Centrale e Distretti Prov.li e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;

15)       di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale http://www.regione.abruzzo.it

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 ( sessanta ) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 ( centoventi ) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

 

Seguono Allegati

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D