IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO            il D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004”, che ha abrogato e sostituito il precedente D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 432 recante: “Attuazione delle direttive 93/118/CE e 97/43/CE che modificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale”;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 8 del nuovo decreto le regioni e le province autonome sono tenute a pubblicare nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del decreto, nonché i costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni;

PRESO ATTO che lo stesso art. 8 prevede che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino ufficiale regionale sia trasmesso al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la valutazione dei dati e per la verifica degli adempimenti di cui al  decreto stesso;

RILEVATO che l’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 194/2008 ha previsto l’emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le modalità tecniche di versamento delle tariffe;

VISTO il Decreto 24 gennaio 2011 recante: “Modalità tecniche per ili versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”;

ACCERTATO che l’art. 8 del citato decreto  dispone che le Regioni e gli altri destinatari delle risorse di cui al D. Lgs n. 194/2008 riportino tutte le informazioni indicate in allegato 4, tenendo conto di quanto previsto agli art. 3 e 8, comma 1° delle stesso decreto legislativo ed adempiono all’obbligo di trasmissione di cui al comma 2° dello stesso art. 8;

CONSIDERATO l’approssimarsi della data di pubblicazione dei dati suddetti sul B.U.R.A. ha indotto questo Servizio, al fine di procedere  alla  rendicontazione delle somme riscosse dalle AA.SS.LL. regionali, quali autorità competenti alla riscossione, a richiedere alle stesse Aziende i dati da queste dovuti con nota prot. N. RA/64834/21/AGP.3 del 6.3.2013;

VISTE le note di risposta trasmesse dai Servizi interessati delle dalle Aziende Sanitarie Locali regionali;

PRECISATO che a decorrere dal 01.01.2010 le Aziende sanitarie locali regionali sono state ridotte a n. 4, coincidenti con le quattro Province;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) dei dati definitivi, così come pervenuti, riferiti all’anno 2012:

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1.         di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) dei dati  definitivi relativi alle somme effettivamente riscosse nell’anno 2012 e dei costi del servizio prestato ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004, nonché ai sensi del Decreto 24 gennaio 2011 recante: “Modalità tecniche per ili versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”, come riportati nella seguente tabella:

tabella.tif 

*dato riferito al solo Servizio Igiene degli Alimenti di O.A.

** dato mancante degli incassi del IV° trimestre del Servizio SVIAOA

2.         di invitare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ad adempiere puntualmente, per il futuro, a quanto disposto dall’art. 4 del Decreto 24 gennaio 2011 recante: “modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”,  comunicando tutti i dati richiesti dagli allegati al decreto stesso, al fine di evitare la formulazione di diffide e, in caso di ulteriore inadempimento, la conseguente nomina di un Commissario ad acta;

3.         di trasmettere, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, copia del B.U.R.A. ove sarà pubblicata la presente Determinazione al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

4.         di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione   Politiche della Salute, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli