IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194,
recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004”, che ha abrogato e sostituito
il precedente D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 432 recante: “Attuazione delle
direttive 93/118/CE e 97/43/CE che modificano la direttiva 85/73/CEE in materia
di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi
e di taluni prodotti di origine animale”;
RILEVATO che ai sensi
dell’art. 8 del nuovo decreto le regioni e le province autonome sono tenute a
pubblicare nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun
anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del decreto,
nonché i costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri
salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle
spese amministrative connesse all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni;
PRESO ATTO che lo
stesso art. 8 prevede che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, copia del
Bollettino ufficiale regionale sia trasmesso al Ministero della Salute ed al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per la valutazione dei dati e per la
verifica degli adempimenti di cui al
decreto stesso;
RILEVATO che l’art. 10,
comma 1, del D. Lgs. n. 194/2008 ha previsto l’emanazione di un decreto
interministeriale per stabilire le modalità tecniche di versamento delle tariffe;
VISTO il Decreto 24
gennaio 2011 recante: “Modalità tecniche per ili versamento delle tariffe e la
rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del Decreto legislativo 19
novembre 2008, n. 194”;
ACCERTATO che l’art. 8
del citato decreto dispone che le
Regioni e gli altri destinatari delle risorse di cui al D. Lgs n. 194/2008
riportino tutte le informazioni indicate in allegato 4, tenendo conto di quanto
previsto agli art. 3 e 8, comma 1° delle stesso decreto legislativo ed
adempiono all’obbligo di trasmissione di cui al comma 2° dello stesso art. 8;
CONSIDERATO
l’approssimarsi della data di pubblicazione dei dati suddetti sul B.U.R.A. ha
indotto questo Servizio, al fine di procedere
alla rendicontazione delle somme
riscosse dalle AA.SS.LL. regionali, quali autorità competenti alla riscossione,
a richiedere alle stesse Aziende i dati da queste dovuti con nota prot. N.
RA/64834/21/AGP.3 del 6.3.2013;
VISTE le note di
risposta trasmesse dai Servizi interessati delle dalle Aziende Sanitarie Locali
regionali;
PRECISATO che a
decorrere dal 01.01.2010 le Aziende sanitarie locali regionali sono state
ridotte a n. 4, coincidenti con le quattro Province;
RITENUTO di dover
procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.) dei dati definitivi, così come pervenuti, riferiti all’anno 2012:
RITENUTA la regolarità
tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo” e le sue
successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per le ragioni e le
finalità espresse in narrativa
1. di disporre la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) dei dati definitivi relativi alle somme effettivamente
riscosse nell’anno 2012 e dei costi del servizio prestato ai sensi dell’art. 8
del D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: “Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n.
882/2004, nonché ai sensi del Decreto 24 gennaio 2011 recante: “Modalità
tecniche per ili versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme
riscosse ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”, come
riportati nella seguente tabella:
*dato riferito al solo
Servizio Igiene degli Alimenti di O.A.
** dato mancante degli
incassi del IV° trimestre del Servizio SVIAOA
2. di invitare i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali ad adempiere puntualmente, per il futuro, a quanto
disposto dall’art. 4 del Decreto 24 gennaio 2011 recante: “modalità tecniche
per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”, comunicando tutti i dati richiesti dagli
allegati al decreto stesso, al fine di evitare la formulazione di diffide e, in
caso di ulteriore inadempimento, la conseguente nomina di un Commissario ad
acta;
3. di trasmettere, entro 30 giorni dalla
sua pubblicazione, copia del B.U.R.A. ove sarà pubblicata la presente
Determinazione al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
4. di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art.
16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli