IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento (CE) n.
1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
VISTO
il Regolamento n. 595/2004 del 30 marzo 2004 della Commissione, recante
modalità di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1788/2003”;
VISTA
VISTO
il Decreto 31 luglio 2003, recante: “Modalità di attuazione della Legge 30
maggio 2003, n.119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari, e successive
modificazioni;
VISTO, in particolare, il comma
2. bis, del punto 5. del Decreto sopra richiamato che
fissa le procedure di riconoscimento e di revoca dell’attività di primo
acquirente ed, in particolare, pone a carico dei soggetti “Primi acquirenti”,
l’obbligo di non interrompere l’attività stessa per periodi superiori a sei
mesi, pena la revoca dello stesso riconoscimento;
VISTA la nota della ditta in
oggetto, regolarmente acquisita agli atti di questo Servizio con protocollo n.
RA 31184, del 4 febbraio 2013, con la quale si comunica di voler sospendere
l’attività di acquisto e trasformazione del latte a far data dal 1° febbraio
2013 e si chiede, quindi, la cancellazione dal relativo Albo regionale degli “Acquirenti”;
RITENUTO pertanto, che, nel
caso di specie, per
CONSIDERATO che, ai sensi
dell’art. 5, comma 6 del Decreto 31 luglio 2003, alla Ditta in esame, deve
essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai
propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici)
giorni dalla notifica della presente determinazione;
RITENUTO di autorizzare il
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e
BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento
nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, nonché ai
sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge n.119/2003, quale forma di pubblicità ai
produttori interessati;;
RITENUTO, infine, per ragioni
di trasparenza e conoscibilità, che il presente provvedimento debba essere reso
disponibile anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
VISTA infine,
DETERMINA
per i
motivi esposti in narrativa
1. di revocare, con decorrenza 1°
aprile 2013, il riconoscimento dell’attività di primo acquirente in capo alla
Ditta “CATULLO MARIO”, identificata con il CUA CTLMRA43R04C096A – matricola
AGEA n. 1669 – matricola albo regionale n. 1306900032,;
2. di notificare il presente
provvedimento alla Ditta “CATULLO MARIO”, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno;
3. di fare obbligo alla Ditta in
questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri
conferenti, il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici) giorni
dalla notifica della presente determinazione;
4. di autorizzare il Servizio Verifica
Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta
della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai
sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, nonché ai sensi dell’art.
4, comma 3 della Legge n.119/2003, quale forma di pubblicità ai produttori
interessati;
5. di rendere disponibile, infine, il
presente provvedimento, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, anche sul
sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco