LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTO l’art. 5 della L. 20.05.1970, n. 300;

VISTO l’art. 14, lett. q) della L. 23.12.1978 n. 833;

VISTO il D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito in legge n. 638 del 11.11.1983;

RICHIAMATO l’art. 55-septies del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

VISTA la Deliberazione di G.R. 396 del 25.02.1998, recante “Tariffario per gli accertamenti e le indagini rese dai sanitari delle Aziende USL della Regione Abruzzo nell’ambito delle competenze medico-legali”;

RICHIAMATI, in particolare,

-          il punto 4) del dispositivo della predetta Deliberazione, in cui si stabiliva che le tariffe per l’esecuzione delle visite di controllo dei lavoratori, a richiesta dei datori di lavoro sia pubblici che privati, fossero a carico dei datori di lavoro stessi e rimanessero equiparate a quelle stabilite per le medesime prestazioni dall’INPS;

-          il punto 22) dell’allegato “A” alla Deliberazione, in cui sono state specificate le tariffe per le “visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal servizio a causa di malattia, di cui all’art. 5 della L. 300/70, art. 5 D.L. n. 463 modificato con L. 11.11.83 n.638 e D.M. 11.4.96”;

CONSIDERATO che con D.M. 08.05.2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono state definite nuove tariffe per le visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

DATO ATTO della necessità di provvedere alla revisione delle tariffe stabilite, nella specifica materia, con la D.G.R. 369/1998, cit., da ritenersi non più attuali e, comunque, divenute difformi da quelle praticate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per le visite di controllo effettuate con i propri medici fiscali, in contraddizione con il criterio di equiparazione utilizzato nel medesimo atto deliberativo;

RILEVATO che alcune Aziende Unità Sanitarie  hanno avanzato specifiche questioni interpretative in merito, oltre che espressamente formalizzato la richiesta di aggiornamento, con le note che si allegano in copia ( 93982 del 29.09.2011 dell’Azienda USL Avezzano Sulmona L’Aquila; 2939 del 06.10.2011 e 518 del 29.01.2013 dell’Azienda USL di Teramo);

RITENUTO, di dover procedere all’aggiornamento, sulla base di quanto disposto dal D.M. 08.05.2008 per le prestazioni effettuate dall’INPS, precisando che per la visita ambulatoriale, non disciplinata dal predetto Decreto, potrà applicarsi il criterio di cui all’art 14 del D.M. 12.10.2000, sempre concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto;

RICHIAMATA la sentenza 10 giugno 2010, n. 207 della Corte Costituzionale, con cui è stata  dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’ art. 17, comma 23, lett. e), D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiungeva all’art. 71 del D.L. 25.6.2008 n. 112 il comma 5 bis: “Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”; e che ha stabilito che la disposizione de qua, rientrando nella materia di competenza legislativa “concorrente” della tutela della salute, e non essendo norma di principio, ledesse l’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni;

DATO ATTO che tale decisione conferma – tra l’altro - la ricostruzione operata dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, per cui l’accertamento medico – legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia è un’attività strumentale al controllo della regolarità dell’assenza del dipendente, volta principalmente alla tutela di un interesse del datore di lavoro e solo indirettamente collegata con quello alla tutela della salute del lavoratore, e come tale non è attività riconducibile ai livelli essenziali di assistenza e non può produrre oneri a carico del fondo sanitario;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate

1)         di modificare la Deliberazione di G.R. 396 del 25.02.1998, limitatamente alle tariffe per gli accertamenti e le indagini rese dai sanitari delle Aziende USL della Regione Abruzzo ai fini delle visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal servizio per malattia, sulla base di quelle definite dal D.M. 08.05.2008 per le prestazioni rese dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

2)         di determinare, per l’effetto, che le tariffe rese dalle Aziende USL per visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal servizio a causa di malattia, siano le seguenti:

 

Tipologia visita

Costo base

a) Visita domiciliare feriale

€ 41,67

b) Visita di controllo feriale non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore

€ 28,29

c) Visita domiciliare festiva

€ 52,82

d) Visita di controllo festiva non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore

€ 39,61

e)  Visita ambulatoriale

€ 20,83

 

con l’aggiunta delle  spese fisse e di trasferta di seguito quantificate:

spese fisse:

per visite entro il perimetro urbano

 

€ 6,00

per visite fuori dal perimetro urbano ed entro i 20 km

€ 10,00

per visite fuori dal perimetro urbano ed oltre  i 20 km

€ 15,00

spese di trasferta (dovute solo nei casi di visite fuori dal perimetro urbano)

1/5 del prezzo medio di benzina verde o diesel

 

 

3)         di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.