LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTO l’art. 5 della L.
20.05.1970, n. 300;
VISTO l’art. 14, lett.
q) della L. 23.12.1978 n. 833;
VISTO il D.L. 12.9.1983
n. 463, convertito in legge n. 638 del 11.11.1983;
RICHIAMATO l’art.
55-septies del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
VISTA la Deliberazione
di G.R. n° 396 del
25.02.1998, recante “Tariffario per gli accertamenti e le indagini rese dai
sanitari delle Aziende USL della Regione Abruzzo nell’ambito delle competenze
medico-legali”;
RICHIAMATI, in
particolare,
- il punto 4) del dispositivo della
predetta Deliberazione, in cui si stabiliva che le tariffe per l’esecuzione
delle visite di controllo dei lavoratori, a richiesta dei datori di lavoro sia
pubblici che privati, fossero a carico dei datori di lavoro stessi e
rimanessero equiparate a quelle stabilite per le medesime prestazioni dall’INPS;
- il punto 22) dell’allegato “A” alla
Deliberazione, in cui sono state specificate le tariffe per le “visite di
controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal servizio a causa di
malattia, di cui all’art. 5 della L. 300/70, art. 5 D.L. n. 463 modificato con
L. 11.11.83 n.638 e D.M. 11.4.96”;
CONSIDERATO che con
D.M. 08.05.2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono state
definite nuove tariffe per le visite di controllo effettuate dai medici fiscali
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
DATO ATTO della
necessità di provvedere alla revisione delle tariffe stabilite, nella specifica
materia, con la D.G.R. n°
369/1998, cit., da ritenersi non più attuali e, comunque, divenute difformi da
quelle praticate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per le visite
di controllo effettuate con i propri medici fiscali, in contraddizione con il
criterio di equiparazione utilizzato nel medesimo atto deliberativo;
RILEVATO che alcune
Aziende Unità Sanitarie hanno avanzato
specifiche questioni interpretative in merito, oltre che espressamente
formalizzato la richiesta di aggiornamento, con le note che si allegano in
copia (n° 93982 del 29.09.2011 dell’Azienda USL
Avezzano Sulmona L’Aquila; n° 2939 del 06.10.2011 e
518 del 29.01.2013 dell’Azienda USL di Teramo);
RITENUTO, di dover
procedere all’aggiornamento, sulla base di quanto disposto dal D.M. 08.05.2008
per le prestazioni effettuate dall’INPS, precisando che per la visita
ambulatoriale, non disciplinata dal predetto Decreto, potrà applicarsi il
criterio di cui all’art 14 del D.M. 12.10.2000, sempre concernente la
disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte
dell'Istituto;
RICHIAMATA la sentenza
10 giugno 2010, n. 207 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell’ art. 17, comma 23, lett. e), D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiungeva all’art. 71 del
D.L. 25.6.2008 n. 112 il comma 5 bis: “Gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”; e che
ha stabilito che la disposizione de qua, rientrando nella materia di competenza
legislativa “concorrente” della tutela della salute, e non essendo norma di
principio, ledesse l’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni;
DATO ATTO che tale
decisione conferma – tra l’altro - la ricostruzione operata dalla
giurisprudenza ordinaria e amministrativa, per cui l’accertamento medico –
legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia è un’attività
strumentale al controllo della regolarità dell’assenza del dipendente, volta
principalmente alla tutela di un interesse del datore di lavoro e solo
indirettamente collegata con quello alla tutela della salute del lavoratore, e
come tale non è attività riconducibile ai livelli essenziali di assistenza e
non può produrre oneri a carico del fondo sanitario;
RILEVATO che il
presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
DATO ATTO che il
Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della presente
proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate
1) di modificare la Deliberazione di G.R. n° 396 del 25.02.1998,
limitatamente alle tariffe per gli accertamenti e le indagini rese dai sanitari
delle Aziende USL della Regione Abruzzo ai fini delle visite mediche di
controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal servizio per malattia, sulla
base di quelle definite dal D.M. 08.05.2008 per le prestazioni rese
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
2) di determinare, per l’effetto, che le
tariffe rese dalle Aziende USL per visite di controllo nei confronti dei
lavoratori assenti dal servizio a causa di malattia, siano le seguenti:
Tipologia visita |
Costo base |
a) Visita
domiciliare feriale |
€ 41,67 |
b) Visita di
controllo feriale non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore |
€ 28,29 |
c) Visita
domiciliare festiva |
€ 52,82 |
d) Visita di
controllo festiva non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore |
€ 39,61 |
e) Visita ambulatoriale |
€ 20,83 |
con
l’aggiunta delle spese fisse e di
trasferta di seguito quantificate:
spese fisse: per visite entro
il perimetro urbano |
€ 6,00 |
per visite fuori
dal perimetro urbano ed entro i 20 km |
€ 10,00 |
per visite fuori
dal perimetro urbano ed oltre i 20 km |
€ 15,00 |
spese di trasferta (dovute solo nei casi di visite
fuori dal perimetro urbano) 1/5 del
prezzo medio di benzina verde o diesel |
|
3) di stabilire la pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.