IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del
D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
VISTO l’art. 2 della
legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni,
sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione
dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed
integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed
utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della
L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;
VISTO il DM 22 Dicembre
1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle
norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi
d’n Abruzzo ;
VISTA la deliberazione
di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della
misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito
nella Legge 01.12.1981 n. 692;
VISTA la legge
03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’
affitto dei fondi rustici ;
VISTO il Decreto del
Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per
la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque
dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO che con
domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’ UTA di Ortona e
di Lanciano in data 23.11.2011 prot. n.
RA/241258 , la Ditta SMIGLIANI Massimo , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L’ Aquila –
Foggia , rilasciato con atto ex
Commissariato Tratturi di Foggia n. 90/24 del 10.11.1970 intestato a
Memmo Vincenzo – rinunciatario -
;
VISTA la nota dell’ UTA
di Ortona e di Lanciano n. RA/15629 del 18.01.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica
istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della
competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;
EVIDENZIATO che la
sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali
ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di
frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al
patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero
nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra
venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;
RITENUTO che ricorrano
le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle
condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell’ UTA di Ortona e di
Lanciano n. RA/15629 del 18.01.2013 , attribuendo ad essa
decorrenza 01.11.2010 fermo restando l’obbligo del concessionario di
corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente
provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente
concessione ;
RITENUTO di dover
procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della
presente Determinazione ;
CONSIDERATO che l’ area interessata dalla concessione di
cui alla presente Determinazione
Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto
D. Lgs. 42/2004 ;
VISTO l’art. 5 comma 3°
della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;
DETERMINA
1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2010
per uso di seminativo “ a favore
del Sig. SMIGLIANI Massimo nato a
Chieti il 09.12.1963 e residente a Frisa (CH) in Via Badia 27 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.205
circa della zona del Tratturo L’ Aquila
– Foggia in Comune di Lanciano (CH)
distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 29 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82
di cui in premessa , ammonta ad
euro € . 17,66 ;
3) le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4) di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti
di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione ,
allegato alla nota dell’ UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/15629
del 18.01.2013 , per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5) di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Chieti
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art.
90 )
6) la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’ UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/15629
del 18.01.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai
citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7) di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8) la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita