IL DIRETTORE REGIONALE

 

VISTO il R.D. 11/12/1933 n. 1775 e le successive modificazioni e il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;

VISTA la L. 07.08.90, n. 241 e relative modifiche introdotte dalla L. 15/ 2005 e dalla L. 80/2005;

VISTA la L. 15.03.97, n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.98, n. 112;

VISTE le LL.RR. 72/99, 11/99, 7/03, 15/04, 6/05 e 25/11 e la DGR n.614 del 9 agosto 2010;

VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

VISTO l'art. 6 comma 3 lettera e) e comma 5 del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007;

VISTA la domanda proposta dalla Società TESLA GREEN POWER srl., in data 12/05/2011 ed acquisita dal Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila, Ufficio di Avezzano, al prot. RA/103845. del 12/05/2011 per la concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Sagittario, in territorio del Comune di Sulmona, località S. Rufina, in Provincia dell’Aquila;

PRECISATO che,

1)         la derivazione richiesta dalla Società TESLA GREEN POWER srl, con istanza del 12/05/2011 di cui alle premesse, consiste nel prelievo di una portata di moduli massimi 45,00 (4.500 l/s) e moduli medi 28,75 (2.875 l/s) d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Sagittario, in Comune di Sulmona (AQ);

2)         sull’istanza di concessione è stata esperita la rituale e completa istruttoria;

VISTA la relazione istruttoria prot. RA 216078 del 28.09.2012 con la quale il Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila, Ufficio di Avezzano, ha espresso il parere favorevole all’accoglimento della istanza di concessione della TESLA GREEN POWER srl. per la derivazione di che trattasi e con la quale sono state esposte le seguenti considerazioni:

a)         “la quantità di acqua richiesta dalla Società TESLA GREEN POWER srl. si può concedere, avuto riguardo delle condizioni locali, delle utenze legittime presenti, della tipologia di derivazione progettata del deflusso minimo vitale ovvero del sistema di carico della falda”;

b)         “la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione dell’acqua del bacino idrografico di appartenenza ed è compatibile con il buon regime idraulico del corpo idrico senza particolari garanzie a tutela dello stesso”;

c)         “le opere di derivazione sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici ed ai diritti di terzi”;

d)         “le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono allo stato compatibili in base ai dati del bilancio idrico del Piano di Tutela delle Acque. Tuttavia, secondo la clausola prevista nello schema di disciplinare, per una più esatta determinazione delle portate da concedere in via definitiva, il Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila, Ufficio di Avezzano,  o chi per esso, si riserva di effettuare le misurazioni sulle portate derivate per assicurare il soddisfacimento delle utenze esistenti a valle”;

e)         “la restituzione delle acque avviene immediatamente nel corpo idrico superficiale del fiume Sagittario senza nocumento dello stesso e senza pregiudizio del diritto di terzi”;

f)          “non occorrono speciali norme a salvaguardia dell’interesse pubblico e di beni interessati”;

g)         “non è temibile nessun inquinamento delle acque in quanto le acque turbinate saranno restituite nella stessa quantità e qualità rispetto a quelle prelevate”;

h)         “il tratto fluviale sotteso dalla derivazione in istanza è ritenuto idoneo allo sfruttamento idroelettrico dalla “Studio a supporto della programmazione regionale in materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia elettrica”, L.R. 17 del 25/6/2007 e le portate richieste sono inferiori alle disponibilità riportate “nell’allegato 1:schede identificative” dello Studio”;

VISTO il disciplinare di concessione del 19/12/2012, acquisito al prot. n. 293472 del 07/01/2013;

PRESO ATTO che, all’atto della firma del disciplinare del 19/12/2012, risulta che la Società TESLA GREEN POWER srl., ha dimostrato, tra l’altro, di aver effettuato:

a)         il pagamento, a favore della Regione Abruzzo, della somma di € 1.066,00 (Euro millesessantasei/00, per le “spese di istruttoria”, di cui all’art.34 del Regolamento Regionale n.3/Reg. del 13.08.2007;

b)         il deposito, a favore della Regione Abruzzo, della somma di € 15.389,50 (Euro quindicimilatrecentottantanove/50), a “titolo di cauzione”, di cui all’art.35 del Regolamento Regionale n.3/Reg. del 13.08.2007, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione;

c)         il pagamento, a favore della Regione Abruzzo, della somma di € 1.538,95 (Euro millecinquecentotrentotto/95), per il “contributo idraulico”, di cui all’art.36 del Regolamento Regionale n.3/Reg. del 13.08.2007;

VISTO il parere favorevole dell’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, espresso con nota prot. 8063 del 12/01/2012;

VISTO il Nulla Osta espresso dal Comando Militare Esercito “Abruzzo” con nota prot. MDE24460/0004916 del 06/08/2012;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 23/08/2012 con il quale sono stati espressi i seguenti pareri:

a)         Sig. Costantino Cianfaglione, Assessore all’Urbanistica del Comune di Pratola Peligna, esprime parere favorevole alla realizzazione della centrale;

b)         Sig. Mauro Tirabassi, Assessore all’Ambiente del Comune di Sulmona esprime parere favorevole alla realizzazione della centrale;

VISTO il parere espresso, con nota prot. RA/235595 del 24/10/2012, ai sensi dell’art. 13 del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007, dal quale non emergono ragioni di incompatibilità della domanda con l’interesse pubblico generale;

RITENUTO, per quanto sopra considerato, che l’istanza del 12/05/2011 possa essere accolta, stabilendo la portata media derivabile per uso idroelettrico in mod. medi 28,75 (2.875 l/s);

RITENUTO, altresì, che la concessione per l’uso idroelettrico, avrà la durata di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;

RICHIAMATE le norma su decadenza e revoca della Concessione di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento Regionale, D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Art. l

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è concesso alla Società TESLA GREEN POWER srl., con sede legale in Via Monte Grappa n.7 – 24121 Bergamo C.F./P.I. 03749790162, di derivare acqua ad uso idroelettrico dal fiume Sagittario per una portata di moduli massimi 45,00 (4.500 l/s) e moduli medi 28,75 (2.875 l/s), in territorio del Comune di Sulmona, località S. Rufina, in Provincia dell’Aquila.

Art. 2

La concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare del 19/12/2012, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 15.389,50 (Euro quindicimilatrecentottantanove/50), in ragione di € 35,00 (trentacinque/00) per kW 439,70 a decorrere improrogabilmente dalla data della presente Determina, anche se la Società concessionaria non possa o non voglia farne uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434. Oltre al canone, la Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di € 1.538,95 (Euro millecinquecentotrentotto/95), pari al 10 per cento del canone dovuto. Entro sessanta giorni dalla data di notifica della determina di concessione la Società TESLA GREEN POWER srl, ai sensi dell’art.6 comma 3 lettera e) del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007, dovrà fare dichiarazione della derivazione secondo l’Allegato Tecnico Scheda I, ai sensi dell’art.6 comma 5 del medesimo D.P.G.R.

Art. 3

Il canone stabilito al precedente art. 2, potrà essere modificato  in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale risultante dalla dichiarazione medesima e qualora il concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria, con decorrenza dalla successiva annualità solare.

Art. 4

Il versamento del canone annuo e dell’addizionale regionale, indicati nel precedente art. 2, ovvero nell’art. 3, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: “Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico” con la causale: “Cap. 32107 – AQ/D/1790 – Canone e Addizionale regionale annualità ______”.

Detti introiti saranno imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell’entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

Art. 5

I Dirigenti del Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila, Ufficio di Avezzano, e il Servizio Gestione delle Acque sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.

Art. 6

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto in questo atto concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Pierluigi Caputi