IL
DIRETTORE REGIONALE
VISTO il R.D.
11/12/1933 n. 1775 e le successive modificazioni e il D.Lgs.
03.04.2006 n. 152;
VISTA la L. 07.08.90,
n. 241 e relative modifiche introdotte dalla L. 15/ 2005 e dalla L. 80/2005;
VISTA la L. 15.03.97,
n. 59 e relativi decreti attuativi;
VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.98, n. 112;
VISTE le LL.RR. 72/99, 11/99, 7/03, 15/04, 6/05 e 25/11 e la DGR
n.614 del 9 agosto 2010;
VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la “Disciplina dei
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo
delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;
VISTO l'art. 6 comma 3
lettera e) e comma 5 del D.P.G.R. n.3/Reg. del
13.08.2007;
VISTA la domanda
proposta dalla Società TESLA GREEN POWER srl., in data 12/05/2011 ed acquisita
dal Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila, Ufficio di Avezzano, al prot. RA/103845. del 12/05/2011 per la concessione di
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Sagittario, in territorio
del Comune di Sulmona, località S. Rufina, in
Provincia dell’Aquila;
PRECISATO che,
1) la derivazione richiesta dalla Società
TESLA GREEN POWER srl, con istanza del 12/05/2011 di cui alle premesse,
consiste nel prelievo di una portata di moduli massimi 45,00 (4.500 l/s) e
moduli medi 28,75 (2.875 l/s) d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume
Sagittario, in Comune di Sulmona (AQ);
2) sull’istanza di concessione è stata
esperita la rituale e completa istruttoria;
VISTA la relazione
istruttoria prot. RA 216078 del 28.09.2012 con la
quale il Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila, Ufficio di Avezzano, ha
espresso il parere favorevole all’accoglimento della istanza di concessione
della TESLA GREEN POWER srl. per la derivazione di che trattasi e con la quale
sono state esposte le seguenti considerazioni:
a) “la quantità di acqua richiesta dalla
Società TESLA GREEN POWER srl. si può concedere, avuto riguardo delle
condizioni locali, delle utenze legittime presenti, della tipologia di
derivazione progettata del deflusso minimo vitale ovvero del sistema di carico
della falda”;
b) “la derivazione corrisponde alla
razionale utilizzazione dell’acqua del bacino idrografico di appartenenza ed è
compatibile con il buon regime idraulico del corpo idrico senza particolari
garanzie a tutela dello stesso”;
c) “le opere di derivazione sono
tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici ed ai diritti
di terzi”;
d) “le portate da derivare, sopra
specificate, si ritengono allo stato compatibili in base ai dati del bilancio
idrico del Piano di Tutela delle Acque. Tuttavia, secondo la clausola prevista
nello schema di disciplinare, per una più esatta determinazione delle portate
da concedere in via definitiva, il Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila,
Ufficio di Avezzano, o chi per esso, si
riserva di effettuare le misurazioni sulle portate derivate per assicurare il
soddisfacimento delle utenze esistenti a valle”;
e) “la restituzione delle acque avviene
immediatamente nel corpo idrico superficiale del fiume Sagittario senza
nocumento dello stesso e senza pregiudizio del diritto di terzi”;
f) “non occorrono speciali norme a
salvaguardia dell’interesse pubblico e di beni interessati”;
g) “non è temibile nessun inquinamento
delle acque in quanto le acque turbinate saranno restituite nella stessa
quantità e qualità rispetto a quelle prelevate”;
h) “il tratto fluviale sotteso dalla
derivazione in istanza è ritenuto idoneo allo sfruttamento idroelettrico dalla
“Studio a supporto della programmazione regionale in materia di risorse idriche
destinabili alla produzione di energia elettrica”, L.R.
17 del 25/6/2007 e le portate richieste sono inferiori alle disponibilità
riportate “nell’allegato 1:schede identificative” dello Studio”;
VISTO il disciplinare
di concessione del 19/12/2012, acquisito al prot. n.
293472 del 07/01/2013;
PRESO ATTO che,
all’atto della firma del disciplinare del 19/12/2012, risulta che la Società
TESLA GREEN POWER srl., ha dimostrato, tra l’altro, di aver effettuato:
a) il pagamento, a favore della Regione
Abruzzo, della somma di € 1.066,00 (Euro millesessantasei/00, per le “spese di
istruttoria”, di cui all’art.34 del Regolamento Regionale n.3/Reg. del
13.08.2007;
b) il deposito, a favore della Regione
Abruzzo, della somma di € 15.389,50 (Euro quindicimilatrecentottantanove/50),
a “titolo di cauzione”, di cui all’art.35 del Regolamento Regionale n.3/Reg.
del 13.08.2007, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto
della concessione;
c) il pagamento, a favore della Regione
Abruzzo, della somma di € 1.538,95 (Euro millecinquecentotrentotto/95), per il
“contributo idraulico”, di cui all’art.36 del Regolamento Regionale n.3/Reg.
del 13.08.2007;
VISTO il parere
favorevole dell’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del
Bacino Interregionale del Fiume Sangro, espresso con
nota prot. 8063 del 12/01/2012;
VISTO il Nulla Osta
espresso dal Comando Militare Esercito “Abruzzo” con nota prot.
MDE24460/0004916 del 06/08/2012;
VISTO il verbale della
Conferenza dei Servizi del 23/08/2012 con il quale sono stati espressi i
seguenti pareri:
a) Sig. Costantino Cianfaglione,
Assessore all’Urbanistica del Comune di Pratola Peligna, esprime parere favorevole alla realizzazione della
centrale;
b) Sig. Mauro Tirabassi,
Assessore all’Ambiente del Comune di Sulmona esprime parere favorevole alla
realizzazione della centrale;
VISTO il parere
espresso, con nota prot. RA/235595 del 24/10/2012, ai
sensi dell’art. 13 del D.P.G.R. n.3/Reg. del
13.08.2007, dal quale non emergono ragioni di incompatibilità della domanda con
l’interesse pubblico generale;
RITENUTO, per quanto
sopra considerato, che l’istanza del 12/05/2011 possa essere accolta,
stabilendo la portata media derivabile per uso idroelettrico in mod. medi 28,75
(2.875 l/s);
RITENUTO, altresì, che
la concessione per l’uso idroelettrico, avrà la durata di anni 30 (trenta)
successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
RICHIAMATE le norma su
decadenza e revoca della Concessione di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento
Regionale, D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007;
DATO ATTO della
regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA
Art.
l
Salvo i diritti dei
terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A.,
superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse
della presente Determina e nel disciplinare di concessione e fatti salvi
eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è
concesso alla Società TESLA GREEN POWER srl., con sede legale in Via Monte
Grappa n.7 – 24121 Bergamo C.F./P.I. 03749790162, di derivare acqua ad uso
idroelettrico dal fiume Sagittario per una portata di moduli massimi 45,00
(4.500 l/s) e moduli medi 28,75 (2.875 l/s), in territorio del Comune di
Sulmona, località S. Rufina, in Provincia
dell’Aquila.
Art.
2
La concessione avrà la
durata di anni 30 (trenta), subordinatamente all’osservanza delle condizioni
contenute nel citato disciplinare del 19/12/2012, che si approva, e verso il
pagamento del canone annuo di € 15.389,50 (Euro quindicimilatrecentottantanove/50),
in ragione di € 35,00 (trentacinque/00) per kW 439,70 a decorrere
improrogabilmente dalla data della presente Determina, anche se la Società
concessionaria non possa o non voglia farne uso, in tutto o in parte, della
concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942,
n. 1434. Oltre al canone, la Società concessionaria corrisponderà alla Regione
Abruzzo l’addizionale regionale di € 1.538,95 (Euro
millecinquecentotrentotto/95), pari al 10 per cento del canone dovuto. Entro
sessanta giorni dalla data di notifica della determina di concessione la
Società TESLA GREEN POWER srl, ai sensi dell’art.6 comma 3 lettera e) del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007, dovrà fare dichiarazione
della derivazione secondo l’Allegato Tecnico Scheda I, ai sensi dell’art.6
comma 5 del medesimo D.P.G.R.
Art.
3
Il canone stabilito al
precedente art. 2, potrà essere modificato
in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale risultante
dalla dichiarazione medesima e qualora il concessionario venga obbligato al
rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via
precaria, con decorrenza dalla successiva annualità solare.
Art.
4
Il versamento del
canone annuo e dell’addizionale regionale, indicati nel precedente art. 2,
ovvero nell’art. 3, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno,
anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio
dell’anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n.
40205379 intestato a: “Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico” con la
causale: “Cap. 32107 – AQ/D/1790 – Canone e Addizionale regionale annualità
______”.
Detti introiti saranno
imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell’entrata per
il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni
futuri.
Art.
5
I Dirigenti del
Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila, Ufficio di Avezzano, e il Servizio
Gestione delle Acque sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze,
all'esecuzione della presente Determina.
Art.
6
Ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti
del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di
notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Per quanto non previsto
in questo atto concessorio, si rinvia alle vigenti
normative in materia.
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Ing. Pierluigi Caputi