IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

TITOLO I

(Principi generali)

Art. 1

(Elezione del Consiglio regionale)

1.         Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.

2.         L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, secondo le modalità di cui all'articolo 17.

3.         Il territorio della regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'Allegato 1.

4.         In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.

Art. 2

(Collegamento tra liste circoscrizionali e candidature alla presidenza della Giunta regionale - Patto di coalizione)

1.         In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

2.         La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

3.         Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.

4.         Più gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista.

5.         Le liste circoscrizionali, appartenenti al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto, partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 3

(Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale)

1.         Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2.         E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.

3.         Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

4.         Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

5.         La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.

6.         La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b).

7.         La candidatura a Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b) e dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 8, lettera d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

8.         La candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

9.         Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 4

(Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1.         Il Consiglio regionale è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali.

2.         La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3.         L'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4.         La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

5.         Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito almeno il sessanta per cento e non più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio.

6.         Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 5, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.

7.         Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non sono computati i due seggi attribuiti di diritto ai sensi del comma 1.

TITOLO II

(L'elettorato attivo e passivo)

Art. 5

(Elettorato attivo e passivo)

1.         Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2.         Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

TITOLO III

(Delle manifestazioni di voto)

Art. 6

(Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi)

1.         Alla scadenza della Legislatura le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del medesimo periodo.

2.         Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 86 dello Statuto, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

3.         Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

4.         Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4, comma 3 sono comunicati ai Sindaci della Regione, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.

5.         I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

6.         Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

7.         Successivamente all'indizione delle elezioni, la direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 7

(Diritto di voto dell'elettore)

1.         Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una preferenza con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 8

(Scheda elettorale)

1.         La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2.         In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3.         La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4.         La scheda è realizzata sulla base del modello di cui agli Allegati 2 e 3 e tenendo conto delle caratteristiche essenziali indicate nell'Allegato 4.

Art. 9

(Manifestazione del voto)

1.         L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

2.         Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.

3.         Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

Art. 10

(Norme speciali per gli elettori)

1.         Gli elettori di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2.         I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

TITOLO IV

(Gli organi elettorali)

Art. 11

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1.         Per gli Uffici centrali circoscrizionali e per l’Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).

TITOLO V

(Le liste elettorali e le candidature)

Art. 12

(Liste di candidati)

1.         Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2.         Le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3.         La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4.         Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5.         Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

6.         Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7.         È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui al comma 5 e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

8.         La lista è corredata dai seguenti documenti:

a)         i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b)         la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c)         la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012;

d)         il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e)         un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

f)          la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l’analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell’articolo 3, comma 5.

9.         La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 13

(Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati)

1.         L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 12, comma 1:

a)         verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b)         dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4;

c)         ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 12, comma 8, lettera e);

d)         cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 12, comma 8;

e)         cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f)          cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g)         trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f).

2.         I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3.         L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4.         Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5.         I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

6.         L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7.         Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 14

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1.         L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a)         assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

b)         assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

c)         comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d)         procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

e)         trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

TITOLO VI

(Le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione, convalida, surroga e supplenza degli eletti)

Art. 15

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1.         I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2.         Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.

3.         Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Art. 16

(Clausola di sbarramento)

1.         Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento.

Art. 17

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

 

1.         L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a)         effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b)         procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della L. 108/68 a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2.         Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3.         Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a)         determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

b)         determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c)         determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d)         determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e)         determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;

f)          divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

g)         comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4.         Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

5.         L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a)         proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;

b)         determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c)         determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;

d)         esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all’articolo 16;

e)         divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f)          sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g)         se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l’Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6.         Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a)         per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b)         moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

7.         Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a)         verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b)         dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo.

8.         Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b). Quindi, il Presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9.         Qualora una delle condizioni di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all’articolo 13, l’Ufficio centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della mancata proclamazione ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 235/2012.

10.       Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

Art. 18

(Surrogazioni)

1.         Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta vacanza.

2.         La norma di cui al comma 1 si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

3.         In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente della Giunta eletto, si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 17, comma 7, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato stesso e attribuendo il relativo seggio al primo dei non eletti della lista circoscrizionale corrispondente alla cifra elettorale residuale medesima.

4.         Il consigliere eletto in due circoscrizioni opta per una circoscrizione nelle forme, con le modalità e nei termini definiti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 19

(Supplenze)

1.         In caso di sospensione dalla carica di un consigliere, ai sensi dell’art. 8, del D.Lgs. 235/2012, lo stesso è sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 20

(Convalida degli eletti)

1.         Il Consiglio regionale convalida l'elezione dei propri componenti, secondo le norme del Regolamento interno; l'elezione non può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

2.         Il Consiglio, in sede di convalida, esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, nel caso sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione e provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto.

3.         La deliberazione di cui al comma 2, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in versione telematica e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

4.         Il Consiglio non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

TITOLO VII

(Disposizioni sulle spese per le elezioni e sullo svolgimento delle elezioni)

 

Art. 21

(Spese per le elezioni)

1.         Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2.         Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3.         Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

4.         Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

Art. 22

(Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)

1.         Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.

2.         Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.

Art. 23

(Disposizioni finali)

1.         Per quanto non disposto dalla presente legge, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2.         Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.

 

Art. 24

(Abrogazioni)

1.         Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguen ti leggi:

a)         legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali);

b)         legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);

c)         legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali).

Art. 25

(Efficacia)

1.         Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria recante “Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo”, approvata dal Consiglio regionale in prima lettura con deliberazione n. 128/3 del 2 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 135/1 del 4 dicembre 2012, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 122 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEGLI ARTICOLI 40, 42, 43 E 44 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali", DEGLI ARTICOLI 8, 15 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120 "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale", DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 2000, N. 299 "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120", DELL'ARTICOLO 46 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, DEL COMMA 63 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 NOVMBRE 2012, N. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", DEGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" E DELL'ARTICOLO 86 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO, CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 02 APRILE 2013, n. 9 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Art. 40

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 42

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a)         ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b)         a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 43

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 44

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

Art. 8

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Art. 15

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1)         effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2)         procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a)         determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b)         procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c)         stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d)         comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;

e)         determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f)          determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1)         determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2)         determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3)         procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1)         determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2)         individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3)         qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4)         qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5)         proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6)         verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7)         nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8)         nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 21

(Spese)

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Art. 14

1.         Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2.         L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3.         Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

Art. 13

(Istituzione della tessera elettorale)

1.         Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)         ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b)         la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c)         eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d)         la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e)         le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2.         Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 2000, N. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 10

(Voto dei degenti nei luoghi di cura)

1.         In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2.         L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1.         Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a)         data e il luogo di nascita;

b)         residenza;

c)         cittadinanza;

d)         godimento dei diritti civili e politici;

e)         stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f)          stato di famiglia;

g)         esistenza in vita;

h)         nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i)          iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l)          appartenenza a ordini professionali;

m)        titolo di studio, esami sostenuti;

n)         qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o)         situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p)         assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q)         possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r)         stato di disoccupazione;

s)         qualità di pensionato e categoria di pensione;

t)          qualità di studente;

u)         qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v)         iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z)         tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa)       di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb)       di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis)  di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc)       qualità di vivenza a carico;

dd)       tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee)       di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo).

(Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

Art. 14

(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali)

1.         Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

a)         previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b)         previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c)         riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;

d)         previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e)         istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;

f)          passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

2.         L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 1

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

(Omissis)

63.       Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 7

(Incandidabilità alle elezioni regionali)

1.         Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a)         coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b)         coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c)         coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d)         coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e)         coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f)          coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.         Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3.         L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8

(Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali)

1.         Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a)         coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

b)         coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c)         coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.         La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3.         Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4.  A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5.         La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6.         Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

(Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali)

1.         In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2.         Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3.         Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4.         Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 86

(L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione)

1.         Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.

2.         Nei casi di annullamento delle elezioni, la Giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio.

3.         Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura:

a)         le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;

b)         le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

4.         Nei casi di cui al comma 3 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale.