IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
TITOLO
I
(Principi
generali)
Art.
1
(Elezione
del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio
universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la
disciplina della presente legge.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste
concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale,
secondo le modalità di cui all'articolo 17.
3. Il territorio della regione è ripartito
in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni
indicati nell'Allegato 1.
4. In ogni lista circoscrizionale nessuno
dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per
cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede
all’arrotondamento all’unità più vicina.
Art.
2
(Collegamento
tra liste circoscrizionali e candidature alla presidenza della Giunta regionale
- Patto di coalizione)
1. In ogni circoscrizione elettorale sono
presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di
consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.
2. La presentazione delle liste
circoscrizionali dei candidati è accompagnata a pena di nullità, dalla
dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente
della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con
il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se
sussistono le ulteriori condizioni di legge.
3. Le liste circoscrizionali recanti
identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono
ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta
regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno
formano un gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste circoscrizionali
possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente
della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni
convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista.
5. Le liste circoscrizionali, appartenenti
al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto,
partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.
Art.
3
(Elezione
e candidatura del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale è
eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
2. E' proclamato eletto Presidente della
Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle
circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.
3. Non può essere candidato Presidente
della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
4. Le candidature a Presidente della
Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui
all'articolo 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità
e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.
5. La presentazione della candidatura a
Presidente della Giunta regionale è accompagnata a pena di esclusione dalla
dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno
parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.
6. La presentazione della candidatura a
Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono
autenticate ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b).
7. La candidatura a Presidente della
Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di
accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'articolo 12, comma
8, lettera b) e dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 8, lettera
d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di
collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli
Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione
della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle
cause di incandidabilità di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre
2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
8. La candidatura a Presidente della
Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello
stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità
previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
9. Ai candidati alla carica di Presidente
della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale
all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art.
4
(Ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le
minoranze)
1. Il Consiglio regionale è composto di
trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della
Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta
che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti
ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste
circoscrizionali.
2. La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione
per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1, e
assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. L'assegnazione dei seggi della quota
circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del
Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi.
4. La popolazione è determinata in base ai
risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
5. Alle liste collegate al candidato
proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito
almeno il sessanta per cento e non più del sessantacinque per cento dei seggi
del Consiglio.
6. Ai fini del computo delle percentuali
di cui al comma 5, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità
inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.
7. Ai fini del calcolo delle percentuali
dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla
carica di Presidente della Giunta regionale non sono computati i due seggi
attribuiti di diritto ai sensi del comma 1.
TITOLO II
(L'elettorato attivo e
passivo)
Art.
5
(Elettorato
attivo e passivo)
1. Sono elettori i cittadini iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Sono eleggibili alla carica di
Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini
iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle
elezioni.
TITOLO III
(Delle manifestazioni
di voto)
Art.
6
(Indizione
delle elezioni e convocazione dei comizi)
1. Alla scadenza della Legislatura le
elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio
regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il
compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo
122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del
medesimo periodo.
2. Al di fuori delle ipotesi contemplate
dai commi 1 e 2 dell'articolo 86 dello Statuto, nel caso di scioglimento
anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo
scioglimento stesso.
3. Le elezioni sono indette con decreto
del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio
regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In
caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli
altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente
della Giunta con le stesse modalità.
4. Il decreto di convocazione dei comizi
ed il decreto di cui all'articolo 4, comma 3 sono comunicati ai Sindaci della
Regione, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte d'Appello di
L'Aquila.
5. I Sindaci dei Comuni della Regione ne
danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque
giorni prima della data stabilita per le elezioni.
6. Il decreto di convocazione dei comizi,
inoltre, è comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali
della Regione.
7. Successivamente all'indizione delle elezioni,
la direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo
svolgimento delle operazioni elettorali.
Art.
7
(Diritto
di voto dell'elettore)
1. Ogni elettore può esprimere un voto a
favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un
voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà
di attribuire una preferenza con le modalità stabilite dalla presente legge.
Art.
8
(Scheda
elettorale)
1. La votazione per l'elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica
scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di
ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da una riga
riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale
rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta
collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato
Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
2. In caso di coalizione di più liste
circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un
secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel
più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del
candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più
ampio rettangolo.
3. La collocazione progressiva dei
rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
4. La scheda è realizzata sulla base del
modello di cui agli Allegati 2 e 3 e tenendo conto delle caratteristiche
essenziali indicate nell'Allegato 4.
Art.
9
(Manifestazione
del voto)
1. L'elettore esprime il suo voto per una
delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o
esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome
di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
2. Il voto espresso per una delle liste
circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato Presidente del
gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto
espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.
3. Il voto espresso per più liste
collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato
Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato
Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto
espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.
Art.
10
(Norme
speciali per gli elettori)
1. Gli elettori di cui all'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale
esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di
servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della
Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura
sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione,
con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 570 del 1960 e all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione,
le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale
personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30
aprile 1999, n. 120), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune
della Regione.
TITOLO IV
(Gli organi elettorali)
Art.
11
(Ufficio
centrale circoscrizionale e regionale)
1. Per gli Uffici centrali
circoscrizionali e per l’Ufficio centrale regionale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme
per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).
TITOLO V
(Le liste elettorali e
le candidature)
Art.
12
(Liste
di candidati)
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione
sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici
del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli
uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore
otto alle ore venti.
2. Le liste sono presentate da non meno di
millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta
per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono
espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento
nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il
termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di
qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste
dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per
non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del
sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le
ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila
abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso
palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi
di informazione.
3. La firma degli elettori, indicante il
nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo
recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il comune
nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più
di una lista di candidati.
5. Ciascuna lista circoscrizionale
comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato
all'unità superiore.
6. Di tutti i candidati è indicato
cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una
numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. È consentito presentare la propria
candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso
simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le
liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive,
sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite
di cui al comma 5 e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali
circoscrizionali.
8. La lista è corredata dai seguenti
documenti:
a) i certificati, anche collettivi,
rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della
dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle
liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali
certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della
candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione
firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge
n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della
firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo
7, del D.Lgs. 235/2012;
d) il certificato di iscrizione nelle
liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato,
nonché il certificato del casellario giudiziale;
e) un modello di contrassegno, anche
figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni
identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente
usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre
liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì,
contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
f) la dichiarazione di collegamento di
ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è
efficace solo se convergente con l’analoga dichiarazione resa dal candidato
Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai
sensi dell’articolo 3, comma 5.
9. La dichiarazione di presentazione della
lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare,
personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione
autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso
l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art.
13
(Esame
ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione
di liste o di candidati)
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 12, comma 1:
a) verifica se le liste sono state presentate
in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un
numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 e sono accompagnate dalla
dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
b) dichiara non valide le liste che non
corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite
prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei
seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso
nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4;
c) ricusa i contrassegni che non sono
conformi alle norme di cui all'articolo 12, comma 8, lettera e);
d) cancella dalle liste i nomi dei
candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo
12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque
accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di
una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7, del D.Lgs.
235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è
completa a norma dell'articolo 12, comma 8;
e) cancella dalle liste i nomi dei
candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età
entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della
Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
f) cancella i nomi dei candidati compresi
in altra lista già presentata nella circoscrizione;
g) trasmette all'Ufficio centrale
regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f).
2. I delegati di ciascuna lista possono
prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte
dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo
apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale
torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i
delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un
nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio
centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati
o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il
ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria
dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
6. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio
centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale
regionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale
regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai
ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art.
14
(Operazioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni
sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per
la votazione)
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in
cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione
dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) assegna un numero a ciascuna lista
unica o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui
all'articolo 8, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
b) assegna un numero a ciascuna lista
all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui
all'articolo 8, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
c) comunica ai delegati di lista le
definitive determinazioni adottate;
d) procede, per mezzo della prefettura,
alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi
contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso
ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione
all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno
antecedente quello della votazione;
e) trasmette immediatamente alla
Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle
schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato
dal sorteggio.
TITOLO VI
(Le operazioni di
attribuzione dei seggi e di proclamazione, convalida, surroga e supplenza degli
eletti)
Art.
15
(Invio
del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)
1. I Presidenti degli Uffici elettorali di
sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito
del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale
circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più
sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio
elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma
1.
Art.
16
(Clausola
di sbarramento)
1. Non sono ammesse all'assegnazione dei
seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera
Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se
collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento.
Art.
17
(Operazioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali,
procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede
eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame
delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati
in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei
voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere
rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle
schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi
dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della L. 108/68 a richiesta del
Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati,
nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il Presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede
riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e
firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del
verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le suddette operazioni,
l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina i voti individuali dei
singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati
ai sensi del comma 1, lett. b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle
singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di
lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b),
ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale dei
candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni
candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli
assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati
di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di
cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è
data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della
circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;
f) divide il totale dei voti validi
espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera
del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale
circoscrizionale;
g) comunica tempestivamente all'Ufficio
centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio
centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo
verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i
verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono
essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il
secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute
le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) proclama eletto alla carica di
Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso
delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama,
altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente
della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;
b) determina la cifra elettorale regionale
di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali
circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi
del comma 3, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale
di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste
non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato
collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle
singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;
d) esclude dalla ripartizione dei seggi le
liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di
cui all’articolo 16;
e) divide la cifra elettorale regionale di
maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al
Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1,
2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così
ottenuti;
f) sceglie, tra i quozienti di cui alla
lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e
determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di
liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste
circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai
sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste
collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette
seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad
essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede
poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi
di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste
collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono
essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi
in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio
sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i
seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai
gruppi di liste concorrenti;
g) se il Presidente proclamato eletto è
collegato ad una coalizione di liste, l’Ufficio procede alla ripartizione dei
seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa.
A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di
seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera
del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della
coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste
che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed
assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera
del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente
intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra
assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati
resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito
seggi a quoziente intero.
6. Successivamente, l'Ufficio centrale
regionale:
a) per ogni circoscrizione, divide la
cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al
riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad
ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera
del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti
costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di
ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li
divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella
rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla
lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun
risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra
elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e
6, l'Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste,
il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a
norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti
in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi
in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a
partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine
decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di
seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un
numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono
assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un'unica graduatoria
regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al
comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi
residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali
percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino
a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del
comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non
vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi
residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni
circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo
secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle
altre liste circoscrizionali del gruppo.
8. Successivamente, l'Ufficio centrale
regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna
delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a
norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7,
lettere b). Quindi, il Presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di
ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la
graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
9. Qualora una delle condizioni di
incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012 sopravvenga o sia
accertata successivamente alle operazioni di cui all’articolo 13, l’Ufficio
centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della mancata
proclamazione ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 235/2012.
10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio
centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del
Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia
ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.
Art.
18
(Surrogazioni)
1. Il seggio che resta vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella
stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, con decorrenza
dal giorno successivo a quello dell'avvenuta vacanza.
2. La norma di cui al comma 1 si osserva
anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito
dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
3. In caso di vacanza per qualsiasi causa
del seggio attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta che
ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
ottenuto dal Presidente della Giunta eletto, si procede alla sua surrogazione
scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 17, comma 7, lettera b), la
prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste circoscrizionali
appartenenti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato stesso
e attribuendo il relativo seggio al primo dei non eletti della lista
circoscrizionale corrispondente alla cifra elettorale residuale medesima.
4. Il consigliere eletto in due
circoscrizioni opta per una circoscrizione nelle forme, con le modalità e nei
termini definiti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
Art.
19
(Supplenze)
1. In caso di sospensione dalla carica di
un consigliere, ai sensi dell’art. 8, del D.Lgs. 235/2012, lo stesso è
sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all'articolo
18.
Art.
20
(Convalida
degli eletti)
1. Il Consiglio regionale convalida
l'elezione dei propri componenti, secondo le norme del Regolamento interno;
l'elezione non può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni
dalla proclamazione.
2. Il Consiglio, in sede di convalida,
esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, nel caso sussista qualcuna
delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione e
provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto.
3. La deliberazione di cui al comma 2, nel
giorno successivo, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in versione telematica e
per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata
annullata.
4. Il Consiglio non può annullare
l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.
TITOLO VII
(Disposizioni sulle
spese per le elezioni e sullo svolgimento delle elezioni)
Art.
21
(Spese
per le elezioni)
1. Le spese inerenti all'attuazione delle
elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi
comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a
carico della Regione.
2. Gli oneri relativi al trattamento
economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti
dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla
amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla
Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio
di tre mesi dalla data delle consultazioni.
3. Nel caso di contemporaneità della
elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la
elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli
Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite
secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.
4. Nel caso di contemporaneità della
elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la
elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da
adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico
della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni
dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.
Art.
22
(Svolgimento
contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della
Camera o delle elezioni provinciali e comunali)
1. Nel caso l'elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo
contemporaneamente alle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli
comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle
disposizioni della legge statale.
2. Nel caso l'elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo
contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, lo
svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della
legge statale.
Art.
23
(Disposizioni
finali)
1. Per quanto non disposto dalla presente
legge, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni
con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del
1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei
Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Per l'applicazione delle disposizioni
della presente legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti
organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.
Art.
24
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguen ti leggi:
a) legge regionale 19 marzo 2002, n. 1
(Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni
regionali);
b) legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42
(Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in
materia di elezioni regionali);
c) legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9
(Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19 marzo
2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali).
Art.
25
(Efficacia)
1. Le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
regionale statutaria recante “Disposizioni in materia di contenimento della
spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo”, approvata dal
Consiglio regionale in prima lettura con deliberazione n. 128/3 del 2 ottobre
2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 135/1 del 4 dicembre 2012, in
attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
****************
TESTI VIGENTI ALLA DATA
DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 122 DELLA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA, DEGLI ARTICOLI 40, 42, 43 E 44 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570 "Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali",
DEGLI ARTICOLI 8, 15 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 "Norme per
la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",
DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53 "Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", DELL'ARTICOLO
13 DELLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120 "Disposizioni in materia di elezione
degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia
elettorale", DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 SETTEMBRE 2000, N. 299 "Regolamento concernente l'istituzione, le
modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale
personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile
1999, n. 120", DELL'ARTICOLO 46 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa",
DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 "Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)",
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, DEL COMMA
63 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 NOVMBRE 2012, N. 190 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", DEGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
DICEMBRE 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" E DELL'ARTICOLO 86 DELLO STATUTO
DELLA REGIONE ABRUZZO, CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 02 APRILE 2013, n. 9
"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta regionale" (in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14
luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale
della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale
e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art.
122
Il sistema di elezione
e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra
i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570
Testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Art.
40
Il presidente, gli
scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei
candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di
ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle
liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro
ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.
Gli elettori di cui al
comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di
sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Art.
42
I degenti in ospedali e
case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori
del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio
comunale e provinciale.
A tale effetto gli
interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data
della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel
luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero
della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione
nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve
recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura,
comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune
di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario
dell'istituto stesso.
Il Sindaco, appena
ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in
appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel
termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale,
all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla
lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai
richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione
negli elenchi previsti dalla lettera a).
Art.
43
Negli ospedali e nelle
case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di
500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme
vigenti.
Gli elettori che
esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di
sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni
ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale
delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza
dell'istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di
contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale
il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per
una delle due elezioni.
Per i ricoverati che a
giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il
presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui
all'articolo seguente.
Art.
44
Per gli ospedali e case
di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione
sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione
sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il
diritto di voto.
Nelle ore fissate, il
presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli
scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza
dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne
facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione
abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la
libertà e segretezza del voto.
Dei nominativi degli
elettori viene presa nota con le modalità di cui all'articolo precedente, dal
presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
Le schede votate sono
raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso
di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate
alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle
votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono
stati iscritti nella apposita lista.
LEGGE 17 FEBBRAIO 1968,
N. 108
Norme per la elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.
Art.
8
(Ufficio
centrale circoscrizionale e regionale)
Presso il tribunale
nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito,
entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi,
l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno
con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.
Un cancelliere del
tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
Ai fini della decisione
dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la
attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di
appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale
regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di
presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.
Un cancelliere della
Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario
dell'Ufficio.
Per il Molise l'Ufficio
centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.
Art.
15
(Operazioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale)
L'Ufficio centrale
circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro
ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti
operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede
eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame
delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e,
tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami
presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione
o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni
deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il
numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del
tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri
magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle
operazioni.
Ultimato il riesame, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni
sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che
- suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato
all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.
Compiute le suddette
operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di
ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista
regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista
validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti
da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) procede al riparto dei seggi tra le
liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il
totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale
circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di
ciascuna lista.
Se, con il quoziente
calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste
superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si
ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
I seggi che rimangono
non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
c) stabilisce la somma dei voti residuati
di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per
insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei
voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati
alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche
quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur
raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
d) comunica all'Ufficio centrale
regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale
circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella
circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa
compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui
comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
e) determina la cifra individuale di ogni
candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti
di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato
primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della
circoscrizione;
f) determina la graduatoria dei candidati
di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di
cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati
dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha
diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente
comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Di tutte le operazioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il
processo verbale.
Uno degli esemplari del
verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi
atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale
regionale, la quale rilascia ricevuta.
Il secondo esemplare
del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
L'Ufficio centrale
regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1) determina il numero dei seggi non
attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina, per ciascuna lista, il
numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti
per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
3) procede alla assegnazione ai predetti
gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei
voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da
attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale
regionale.
Divide, poi, la somma
dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i
quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche
di questi ultimi si procede a sorteggio.
I seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole
circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi
in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si
moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide
il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
Qualora in una
circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero
già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra
circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
L'Ufficio centrale
regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
A tal fine effettua le
seguenti operazioni:
1) determina in primo luogo la cifra
elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre
elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua
altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo
di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista regionale che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi
di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano
conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi
assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista
regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al
consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono
ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale
di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali
conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi
da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di
liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di
seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato
maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le
maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono
attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e
undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato
ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti
della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi,
l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima
circoscrizione della medesima graduatoria;
4) qualora il gruppo di liste o i gruppi
di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano
conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi
assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi
del presente comma alla lista regionale in questione;
5) proclama quindi eletti tutti i
candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti
di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi
di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra
i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo
le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
periodo;
6) verifica quindi se la cifra elettorale
regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o
superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste
regionali;
7) nel caso in cui la verifica prevista al
numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla
lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o
superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale
seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota
aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4)
e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55
per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata
con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi
di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto periodo;
8) nel caso in cui la verifica prevista al
numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7)
sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.
Nei casi di cui ai
numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi
dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi
assegnati ai sensi dei predetti numeri.
Nel caso in cui più
gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del
tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per
le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16.
A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste
provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino
a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi
sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello
dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale
graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma
dell'articolo 16.
L'Ufficio centrale
regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della
circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai
precedenti commi.
Di tutte le operazioni
dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio
regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta;
l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise,
del tribunale.
Per ogni lista della
circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio,
l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista
che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la
maggiore cifra individuale.
Art.
21
(Spese)
Le spese inerenti
all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le
competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle
rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti
dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della
presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od
alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle
regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine
perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
Nel caso di
contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei
consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli
provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali,
tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese
derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione
dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto,
predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del
governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni
stessi.
Nel caso di
contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del
Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti
comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali,
sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la
regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
LEGGE 21 MARZO 1990, N.
53
Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
Art.
14
1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano
previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122
, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ,
e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive
modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori
delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i
segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i
sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli
comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal
presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente,
al presidente della provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere compiuta
con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative
autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine fissato per la presentazione delle candidature.
LEGGE 30 APRILE 1999,
N. 120
Disposizioni in materia
di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli
adempimenti in materia elettorale.
Art.
13
(Istituzione
della tessera elettorale)
1. Con uno o più regolamenti, da emanare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere,
per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale,
conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste
elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale,
contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati
anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede
della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui
alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei
competenti uffici comunali;
d) la tessera è idonea a certificare
l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
e) le modalità di rilascio e di eventuale
rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della
stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela
della riservatezza personale.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1
possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni
alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni
elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare
l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto
informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2,
comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2,
comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 2000, N. 299
Regolamento concernente
l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera
elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L.
30 aprile 1999, n. 120.
Art.
10
(Voto
dei degenti nei luoghi di cura)
1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono
votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera
elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta
inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a
votare nel luogo di ricovero.
2. L'attestazione di cui al comma 1, a
cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i
numeri delle tessere elettorali dei votanti.
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
Art.
46
(Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni)
1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e
politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o
stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche
ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di
pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione
o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO
2011, N. 138
Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo).
(Convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
Art.
14
(Riduzione
del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure
premiali)
1. Per il conseguimento degli obiettivi
stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni
adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i
rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei
consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia
uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per
le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni
con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei
consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da
ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a
quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di
consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non
possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli
assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti
del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione
deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio
2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in
favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima
spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi
dell'articolo 13 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico
dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai
lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio
2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di
tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti
devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali,
avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in
materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli
enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i
consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al
comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto
speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato
articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di
misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
LEGGE 6 NOVEMBRE 2012,
N. 190
Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.
Art.
1
(Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione)
(Omissis)
63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico
della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del
Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di
incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di
componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere
di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni
di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle
comunità montane.
(Omissis)
DECRETO LEGISLATIVO 31
DICEMBRE 2012, n. 235
Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190.
Art.
7
(Incandidabilità
alle elezioni regionali)
1. Non possono essere candidati alle
elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna
definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un
delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché,
nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno,
il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne
definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna
definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice
penale;
d) coloro che sono stati condannati con
sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei
mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con
sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale
ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si
applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la
nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei
rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro
che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha
deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non
appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Art.
8
(Sospensione
e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali)
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche
indicate all'articolo 7, comma 1:
a) coloro che hanno riportato una condanna
non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere
a), b), e c);
b) coloro che, con sentenza di primo
grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una
condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non
colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l'autorità
giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue,
altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui
agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di
dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti
sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono
computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto
di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia,
se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di
responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima
ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici
mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o
della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che
comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del
capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e
il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione.
Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della
Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti
adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le
competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal
commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento;
per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi
commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere
regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una
percentuale fissata con legge regionale.
5. La sospensione cessa nel caso in cui
nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva
di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento
ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca
devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo
che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate
all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
Art.
9
(Cancellazione
dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali)
1. In occasione della presentazione delle
liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei
consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23
febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi
elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di
accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo
7.
2. Gli uffici preposti all'esame delle
liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione,
cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la
dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque
accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di
alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di
cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di
incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di
cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata
proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.
STATUTO
DELLA REGIONE ABRUZZO
Art.
86
(L'indizione
delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione)
1. Nel caso in cui lo scioglimento del
Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti
contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di
sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata
dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, che determina
anche i termini per l'indizione delle elezioni.
2. Nei casi di annullamento delle
elezioni, la Giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi, provvede
all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili
da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio.
3. Al di fuori delle ipotesi contemplate
dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della
Legislatura:
a) le funzioni del Consiglio regionale
sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al
completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove
elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli
impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni
costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere
della urgenza e necessità;
b) le funzioni del Presidente e della
Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente
della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti
indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie
del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal
Vicepresidente.
4. Nei casi di cui al comma 3 le nuove
elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge
elettorale.