IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione Del Consiglio Dei Ministri

Dell’11/12/2009)

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, siccome integrata dalle deliberazioni  del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

VISTA la nota prot. n. 852 P/SS del 31.07.2012, acclarata al protocollo regionale n. RA/183768 dell’08.08.2012, con cui il Dott. Nicola Petruzzi, in qualità di legale rappresentante della “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.”, nonché Amministratore Unico della “SanStefAR Abruzzo s.r.l.”

-          comunica lo scorporo e il conferimento del ramo d’azienda SanStefAR alla società “SanStefAR Abruzzo s.r.l.”, con sede in Pescara, Via B. Croce 116, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 02014620682;

-          chiede, sia volturato l’accreditamento provvisorio con contestuale autorizzazione alla cessione del contratto di budget 2011-2012 per l’erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26, L. 833/78 (in regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale) dei Centri SanStefAR, già in capo alla società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.” in favore della società conferitaria “SanStefAR Abruzzo s.r.l.”;

VISTO il Verbale dell’assemblea straordinaria del 31.07.2012, redatto dal Notaio in Montesilvano dott. Elena Colantonio, rep. n. 16876 – racc. n. 5053, con cui è stato stabilito il conferimento alla società “SanStefAR Abruzzo s.r.l.” del ramo d’azienda esercente attività sanitaria in Abruzzo quale centro di riabilitazione di tipo estensivo, erogante prestazioni ex art. 26 L. 833/1978 in regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale, del quale è titolare la società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.”;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n.61/2012 dell’8 novembre 2012 con il quale si prende atto dei provvedimenti comunali di trasferimento della titolarità dei centri di riabilitazione dalla società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A.” alla società “SanStefAR Abruzzo s.r.l.” e la voltura delle relative autorizzazioni predefinitive in favore della suddetta società e, nel contempo si autorizza la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 in regime ambulatoriale (di gruppo o individuale), domiciliare ed extramurale, limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A.” in favore della società SanStefAR Abruzzo s.r.l  con sede in Pescara Via B. Croce, 116 numero di codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 02014620682;

VISTA l’istanza  Prot. n.152 del 23 novembre 2012, a firma dell’Amministratore Unico della società SANSTEFAR ABRUZZO S.r.l. Dott. Nicola Petruzzi che, ai sensi dell’art. 15 del contratto stipulato in data 27 dicembre 2011 tra la Regione Abruzzo, le Aziende Sanitarie Locali regionali e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.  per attività di riabilitazione ex art. 26, annualità 2011-2012, chiede la cessione del contratto per l’erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge 833/78, annualità 2011/2012, stipulato in Pescara il 27 dicembre 2011 dalla “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a”;

VISTO l’art. 3 del predetto contratto -Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa-  con il quale “la Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78 autorizzate ed accreditate provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all’anno 2011, il tetto di spesa di euro 9.899.597,00 (novemilioniotto-centonovantanovemilacinquecentonovantasette/00) ed, all’anno 2012, il tetto di spesa di euro 9.899.597,00 (novemilioniottocentonovantanovemilacinquecentonovantasette/00) per un totale complessivo di euro 19.799.194,00 (diciannovemilionisettecentonovantanovemilacento-novantaquattro/00)”, così come suddiviso in dettaglio nel contratto surrichiamato;

VISTO, in particolare, l’art. 15 del predetto contratto, che definisce le condizioni e i presupposti di cedibilità, stabilendo che la cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta e all’esibizione da parte del cessionario di tutta la documentazione prescritta;

VISTA la nota Prot. n. 11 del 24 gennaio 2013, con la quale la società SanStefAR Abruzzo s.r.l., ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione presenta la seguente documentazione:

-          una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della iscrizione alla C.C.I.A.A.;

-          una dichiarazione del rappresentante legale attestante l’ottemperanza alle norme per il lavoro dei disabili;

-          una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la regolarità contributiva;

-          una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine all’assenza di carichi pendenti e di iscrizione\ al casellario giudiziario per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la struttura;

-          quattro copie della richiesta di informazione antimafia privati art. 10 DPR 3706/98 n. 252 per ciascuna delle Asl competenti;

-          una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della struttura ai sensi dell’art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 attestante l’assenza di sanzioni e procedimenti;

-          una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;

-          una copia del codice fiscale del legale rappresentante;

RITENUTO di dover autorizzare la cessione del contratto in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 1 del contratto sottoscritto dalla società cedente in data 27 dicembre 2011 per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78;

ATTESO che da un attento esame del surrichiamato contratto risulta erroneamente indicato, per la sede di Villa Santa Maria, l’importo di euro 278.379,00 anziché l’importo di euro 242.377,00;

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32, “Norme generali in materia di autorizzazione , accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA   la L.R. 10.03.2008, n. 5, Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

RILEVATO che il presente atto riveste carattere di urgenza, e come tale sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di autorizzare, in favore della società SanStefAR Abruzzo s.r.l. con sede in Pescara Via B. Croce n. 116, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 02014620682, la cessione del contratto stipulato in data 27 dicembre 2011 tra la Regione Abruzzo, le Aziende Sanitarie Locali regionali e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a. siccome indicato in premessa per attività di assistenza riabilitativa ex art. 26, annualità 2011-2012 per un importo totale annuale di euro  9.899.597,00, così ripartito fra le sottoindicate sedi:

Descrizione: Tabella_Decreto 18- 2013_LAV_2.png

2.         di  notificare  il  presente  decreto mediante raccomandata A/R, alle società “Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale  S.p.A.” e “SanStefAR Abruzzo s.r.l.” e di trasmetterlo alle Aziende Sanitarie Locali e all’Agenzia Sanitaria Regionale;

3.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione, secondo quanto previsto dall’Accordo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

4.         di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi