LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTA la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento  in particolare nella parte relativa al recepimento della dir. 91/176/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati  provenienti da fonti agricole;

VISTO  il decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152 “ norme in materia ambientale”,

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006  n. 209 di recepimento dell’art. 38  del decreto legislativo 152/99  che detta i criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti  di allevamento  e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari;

RICHIAMATE

DGR 332 del 21 marzo 2005 : designazione aree vulnerabili da nitrati di origine agricole  ricadenti nella regione abruzzo;

DGR n.1475 del 18 dicembre 2006: art.92 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, approvazione del programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

DGR n. 709 del 16 luglio 2007: modifica alla dgr n.1475 del 18 dicembre 2006 art. 92 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, attuazione del programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ;

DGR. n.899 del 7 settembre 2007: art. 92 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, approvazione definitiva del programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola rielaborato a seguito delle osservazioni ministeriali;

DGR n.1171 del 23 novembre 2007: istituzione tavolo tecnico “programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”;

DGR n. 187 del 17 marzo 2008 : dgr. n.899 del 7 settembre 2007  - approvazione dei “ criteri” e delle relative “ tabelle” per la presentazione dei “ piani di utilizzazione agronomica “ (pua);

DGR n.383 del 10 maggio 2010 “ direttiva nitrati - modifiche al piano di azione e proroga dei termini per la presentazione dei “ piani di utilizzazione agronomica “ (p.u.a.);

DGR n. 500 del 14 settembre 2009 per le aree non vulnerabili, di attuazione della Dir. 91/676/CEE del D.Lgs. n.152  e del Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;

VISTA:

-          la Direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che all’articolo 3 prevede la designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), da parte degli Stati membri;

-          la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

-          la deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 09-08-2010, pubblicata sul BURA 62 del 24.09.2010, con la quale è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque, nella Regione Abruzzo;

-          la L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza  dell’Italia all’Unione Europea – Legge comunitaria regionale 2011”  con la quale sono state previste tra l’altro la competenza per l’attuazione della direttiva nitrati ( art.29) e  specifiche sanzioni per gli inadempienti (art. 30);

-          il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221;

CONSIDERATO CHE

-          l’articolo 36 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede al comma 7-ter che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le Regioni in conformità all’Accordo concernente l'applicazione della direttiva comunitaria n. 91/676/Cee procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo e che qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione non abbiano provveduto intervenga il Governo in via sostitutiva;

-          il comma 7-quater del succitato articolo 36 prevede che, nelle more dell’aggiornamento e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applichino le disposizioni previste per le zone non vulnerabili;

-          il succitato comma 7-quater si pone in contrasto con le disposizioni aventi contenuto preciso e incondizionato della direttiva comunitaria n. 91/676/Cee che prevedono per le zone vulnerabili il necessario rispetto del limite quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro anno, non derogabile per la Regione Abruzzo;

-          risulta aperta, nei confronti dell'Italia, una procedura “EU pilot”, preliminare alla eventuale procedura di infrazione, da parte della Commissione Europea, con la quale si richiedono chiarimenti allo Stato italiano circa il rispetto della succitata normativa comunitaria da fornirsi entro 3 settimane dalla data di ricezione della medesima richiesta;

-          il contrasto fra l’articolo 36, comma 7-quater del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 e la direttiva comunitaria n. 91/676/Cee determina una situazione di incertezza e quindi di possibile disomogeneità tra i comportamenti da parte delle Regioni anche contermini;

 RITENUTO

-          di ricomporre la situazione di incertezza sopra delineata promuovendo l’istituzione di un tavolo interregionale finalizzato ad un confronto fra le Regioni interessate, al fine ottenere una più efficace tutela degli obiettivi comuni di qualità delle acque posti dalla succitata direttiva comunitaria;

-          di chiedere al Governo italiano di porre in essere ogni azione tesa alla corretta e omogenea attuazione della direttiva comunitaria 91/676/Cee mettendo in atto misure che interessino tutto il territorio nazionale e tali da garantire la tutela delle acque anche nel rispetto della direttiva 2000/60/CE;

-          attualmente sussistenti tutte le condizioni necessarie per riconfermare le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola cosi come già individuate e riconfermate da ultimo con DGR 383 del 10 maggio 2010). Precisando che questa Regione non ha ottenuto alcuna deroga nell’applicazione della Direttiva di che trattasi e che procederà secondo le modalità e la tempistica prevista, alla riperimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati;

-          che la riconferma delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola ponga fine alla violazione del diritto comunitario sopra rilevata consentendo alla Regione ABRUZZO di non essere coinvolta nell’apertura di una procedura di infrazione comunitaria secondo quanto comunicato, con la nota in data 16 gennaio 2013, prot. N. REF.ARES(2013)52697, dal Commissario per l’ambiente Janez Potočnik ai Ministri per l’ambiente e l’agricoltura C. Clini e M. Catania;

DATO ATTO

-          che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie ha  comunicato ai Ministeri e alle Regioni Interessate che il Servizio competente della Commissione  europea ha chiuso negativamente il caso EU Pilot4450/13/ENVI – Richiesta di informazioni relativa all’applicazione della Direttiva Nitrati in Italia, prospettando l’apertura di una procedura d’infrazione;

-          che il Dirigente del  Produzione agricola e Mercato  e il Direttore regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L.R.77/99;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate:

1)         di confermare le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola cosi come designate nel Piano di Tutela delle Acque ed aggiornate  con DGR 383 del 10 maggio 2010;

2)         di ritenere inapplicabile la previsione introdotta  dall’art.36, comma7-quater della Legge n.221/2012, nel rispetto dei principi derivanti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’UE in tema di primato del diritto dell’Unione e dalla  L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 ;

3)         di promuovere l’istituzione di un tavolo interregionale finalizzato ad un confronto fra le Regioni,  per ottenere una più efficace tutela degli obiettivi comuni di qualità delle acque posti dalla direttiva  comunitaria 91/676/Cee;

4)         di chiedere al Governo italiano di porre in essere,  come sollecitato dalla Commissione Europea, ogni azione tesa alla corretta e omogenea attuazione della direttiva comunitaria 91/676/Cee, mettendo in atto misure che interessino tutto il territorio nazionale, tali da garantire la tutela delle acque anche nel rispetto della direttiva 2000/60/CE .

5)         di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.