LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTA la Direttiva
91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;
VISTO il Decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento in particolare nella
parte relativa al recepimento della dir. 91/176/CEE sulla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ norme in materia
ambientale”,
VISTO il Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 n. 209 di recepimento dell’art. 38 del decreto legislativo 152/99 che detta i criteri e norme tecniche generali
per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle
aziende di cui all’art. 101, comma 7, lett. a), b),
c) del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende
agroalimentari;
RICHIAMATE
DGR 332 del 21 marzo
2005 : designazione aree vulnerabili da nitrati di origine agricole ricadenti nella regione abruzzo;
DGR n.1475 del 18
dicembre 2006: art.92 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152,
approvazione del programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola;
DGR n. 709 del 16
luglio 2007: modifica alla dgr n.1475 del 18 dicembre
2006 art. 92 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, attuazione
del programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
;
DGR. n.899 del 7
settembre 2007: art. 92 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152,
approvazione definitiva del programma di azione per le zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola rielaborato a seguito delle osservazioni
ministeriali;
DGR n.1171 del 23
novembre 2007: istituzione tavolo tecnico “programma di azione per le zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola”;
DGR n. 187 del 17 marzo
2008 : dgr. n.899 del 7 settembre 2007 - approvazione dei “ criteri” e delle
relative “ tabelle” per la presentazione dei “ piani di utilizzazione
agronomica “ (pua);
DGR n.383 del 10 maggio
2010 “ direttiva nitrati - modifiche al piano di azione e proroga dei termini
per la presentazione dei “ piani di utilizzazione agronomica “ (p.u.a.);
DGR n. 500 del 14 settembre
2009 per le aree non vulnerabili, di attuazione della Dir. 91/676/CEE del D.Lgs. n.152 e del
Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;
VISTA:
- la Direttiva 91/676/Cee del Consiglio,
del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che all’articolo 3 prevede
la designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), da
parte degli Stati membri;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale
n. 614 del 09-08-2010, pubblicata sul BURA 62 del 24.09.2010, con la quale è
stato adottato il Piano di Tutela delle Acque, nella Regione Abruzzo;
- la L.R. 29 dicembre 2011, n. 44
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
Europea – Legge comunitaria regionale 2011”
con la quale sono state previste tra l’altro la competenza per
l’attuazione della direttiva nitrati ( art.29) e specifiche sanzioni per gli inadempienti
(art. 30);
- il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.
179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito
con Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
CONSIDERATO CHE
- l’articolo 36 del Decreto Legge 18
ottobre 2012, n. 179 prevede al comma 7-ter che entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le Regioni in
conformità all’Accordo concernente l'applicazione della direttiva comunitaria
n. 91/676/Cee procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo e che
qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione non abbiano provveduto intervenga il Governo in via sostitutiva;
- il comma 7-quater del succitato
articolo 36 prevede che, nelle more dell’aggiornamento e, comunque, per un
periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applichino le
disposizioni previste per le zone non vulnerabili;
- il succitato comma 7-quater si pone in
contrasto con le disposizioni aventi contenuto preciso e incondizionato della
direttiva comunitaria n. 91/676/Cee che prevedono per le zone vulnerabili il
necessario rispetto del limite quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro anno,
non derogabile per la Regione Abruzzo;
- risulta aperta, nei confronti
dell'Italia, una procedura “EU pilot”, preliminare
alla eventuale procedura di infrazione, da parte della Commissione Europea, con
la quale si richiedono chiarimenti allo Stato italiano circa il rispetto della
succitata normativa comunitaria da fornirsi entro 3 settimane dalla data di
ricezione della medesima richiesta;
- il contrasto fra l’articolo 36, comma
7-quater del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 e la direttiva comunitaria
n. 91/676/Cee determina una situazione di incertezza e quindi di possibile
disomogeneità tra i comportamenti da parte delle Regioni anche contermini;
RITENUTO
- di ricomporre la situazione di
incertezza sopra delineata promuovendo l’istituzione di un tavolo
interregionale finalizzato ad un confronto fra le Regioni interessate, al fine
ottenere una più efficace tutela degli obiettivi comuni di qualità delle acque
posti dalla succitata direttiva comunitaria;
- di chiedere al Governo italiano di
porre in essere ogni azione tesa alla corretta e omogenea attuazione della
direttiva comunitaria 91/676/Cee mettendo in atto misure che interessino tutto
il territorio nazionale e tali da garantire la tutela delle acque anche nel
rispetto della direttiva 2000/60/CE;
- attualmente sussistenti tutte le
condizioni necessarie per riconfermare le Zone Vulnerabili ai Nitrati di
origine agricola cosi come già individuate e riconfermate da ultimo con DGR 383
del 10 maggio 2010). Precisando che questa Regione non ha ottenuto alcuna
deroga nell’applicazione della Direttiva di che trattasi e che procederà
secondo le modalità e la tempistica prevista, alla riperimetrazione delle zone
vulnerabili da nitrati;
- che la riconferma delle Zone
Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola ponga fine alla violazione del
diritto comunitario sopra rilevata consentendo alla Regione ABRUZZO di non
essere coinvolta nell’apertura di una procedura di infrazione comunitaria
secondo quanto comunicato, con la nota in data 16 gennaio 2013, prot. N. REF.ARES(2013)52697, dal Commissario per
l’ambiente Janez Potočnik
ai Ministri per l’ambiente e l’agricoltura C. Clini e M. Catania;
DATO ATTO
- che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie ha comunicato ai Ministeri e alle Regioni
Interessate che il Servizio competente della Commissione europea ha chiuso negativamente il caso EU
Pilot4450/13/ENVI – Richiesta di informazioni relativa all’applicazione della
Direttiva Nitrati in Italia, prospettando l’apertura di una procedura
d’infrazione;
- che il Dirigente del Produzione agricola e Mercato e il Direttore regionale hanno espresso il
parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento;
VISTA la L.R.77/99;
DELIBERA
Per le motivazioni
espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate:
1) di confermare le Zone Vulnerabili ai
Nitrati di origine agricola cosi come designate nel Piano di Tutela delle Acque
ed aggiornate con DGR 383 del 10 maggio
2010;
2) di ritenere inapplicabile la previsione
introdotta dall’art.36, comma7-quater
della Legge n.221/2012, nel rispetto dei principi derivanti dalla
giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’UE in tema di primato
del diritto dell’Unione e dalla L.R. 29
dicembre 2011, n. 44 ;
3) di promuovere l’istituzione di un
tavolo interregionale finalizzato ad un confronto fra le Regioni, per ottenere una più efficace tutela degli
obiettivi comuni di qualità delle acque posti dalla direttiva comunitaria 91/676/Cee;
4) di chiedere al Governo italiano di
porre in essere, come sollecitato dalla
Commissione Europea, ogni azione tesa alla corretta e omogenea attuazione della
direttiva comunitaria 91/676/Cee, mettendo in atto misure che interessino tutto
il territorio nazionale, tali da garantire la tutela delle acque anche nel
rispetto della direttiva 2000/60/CE .
5) di pubblicare la presente deliberazione
sul B.U.R.A. e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.