IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-          che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-          che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la  Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l’altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

-          che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-          che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12,  individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a)         socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b)         solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c)         ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-          che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-          che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-          che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-          che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

PRESO ATTO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;

DATO ATTO

-          che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

-          che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati  per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. RA/261906/DL27b del 21/11/2012, presentata dall’associazione di promozione sociale denominata “SOCIALFRENTANOSANGRO” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

PRESO ATTO che il  competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando che:

-          lo statuto non prevede espressamente quanto richiesto ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere e) e j) della L.R. 11/12;

-          dalla documentazione allegata manca quanto richiesto ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettere e1), e2), e3), e4), e5, f) ed h) della L.R. 11/12;

DATO ATTO che, con nota prot. n. RA/293874/DL33 del 20/12/2012, il competente Ufficio ha comunicato, a  norma  dell’art.  10  bis  della  L. 241/90,  l’avvio  del procedimento finalizzato all’adozione del formale provvedimento di diniego all’iscrizione, evidenziandone i motivi ostativi e riservando, ai sensi della vigente normativa, la facoltà al richiedente di trasmettere idonea documentazione atta a rimuovere i sopra evidenziati motivi ostativi, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione;

RILEVATO che la nota sopraindicata, inviata a mezzo raccomandata n. 11674917026-7, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 30/01/2013;

RILEVATO altresì che permane l’impossibilità all’iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di Promozione Sociale in quanto, l'associazione “de qua”, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione dell'associazione denominata “SOCIALFRENTANOSANGRO” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH), alla sezione Prima articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,  per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte di:

1.         prendere atto che con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/261906/DL27b del 21/11/2012 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ SOCIALFRENTANOSANGRO” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;

2.         prendere inoltre atto dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'associazione denominata “ SOCIALFRENTANOSANGRO” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH)  finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla sezione Prima articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

3.         formalizzare il diniego all’iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell’Associazione denominata “ SOCIALFRENTANOSANGRO” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) alla Sezione Prima articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

4.         precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art.11, della L.R. 11/12;

5.         trasmettere copia del presente atto al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

6.         disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione integrale  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione interessata.

 

Per IL DIRIGENTE

del Servizio vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis