IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la
Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario
del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l’altro, il
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12
prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua,
in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta
dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che ai sensi
dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale;
PRESO ATTO che, con
Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle
more dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti
amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio Politiche di
Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di Promozione
e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture.
Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2, il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A),
ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo della Direzione n.151873 del 29/06/2012, presentata
dall’associazione di promozione sociale denominata “PRO LOCO TORNIMPARTE”
concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
PRESO ATTO
che il competente Ufficio, in applicazione delle
richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta
istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando
che:
- lo statuto allegato non è lo stesso
citato nell’atto costitutivo;
- lo statuto non prevede espressamente
quanto richiesto ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere f), g) ed h) della L.R.
11/12;
- l'istanza di iscrizione e la
dichiarazione del legale rappresentante non sono redatti conformemente ai
modelli approvati con determinazione DL/27 n. 284 del 01 agosto 2012 e
pubblicati sulle pagine http://www.regione.abruzzo.it/fil o http://www.osr.regione.abruzzo.it.
DATO ATTO che, con nota prot.
n. RA/193960/DL27 del 30/08/2012, il competente Ufficio ha comunicato, a norma
dell’art. 10 bis
della L. 241/90, l’avvio
del procedimento
finalizzato
all’adozione del formale provvedimento di diniego all’iscrizione,
evidenziandone i motivi ostativi e riservando, ai sensi della vigente
normativa, la facoltà al richiedente di trasmettere idonea documentazione atta
a rimuovere i sopra evidenziati motivi ostativi, nel termine perentorio di
giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione;
RILEVATO che
l'associazione “de qua”, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna
documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione evidenziati
in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa con la richiamata
nota prot. n. RA/193960/DL27 del 30/08/2012, permane
l’impossibilità all’iscrizione della medesima al Registro Regionale delle
associazioni di Promozione Sociale;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione
dell'associazione denominata “PRO LOCO TORNIMPARTE” con sede legale nel Comune
di Tornimparte (AQ), alla sezione Prima del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, per
la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia
della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio
e di staff);
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte
di:
1. prendere atto che con nota acquisita al
prot. della Direzione n. RA/151873 del 29/06/2012
l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ PRO LOCO TORNIMPARTE” con
sede legale nel Comune di Tornimparte (AQ) ha presentato istanza di iscrizione
al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con
L.R.11/12;
2. prendere inoltre atto dell’esito
negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito
alla istanza presentata dall'associazione denominata “PRO LOCO TORNIMPARTE” con
sede legale nel Comune di Tornimparte (AQ)
finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla sezione Prima del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
3. formalizzare il diniego all’iscrizione,
ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell’Associazione
denominata “PRO LOCO TORNIMPARTE” con sede legale nel Comune di Tornimparte
(AQ) alla Sezione Prima del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
4. precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso
ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art.11, della
L.R. 11/12;
5. trasmettere copia del presente atto al
Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
6. disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 3
della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione
integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica
all'associazione interessata.
Per
IL DIRIGENTE
del
Servizio vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis