LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO che l’art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore farmaceutico” -  in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 - dispone al comma 1 che nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici, la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua rinunzia, al Comune; 

CONSIDERATO che l’art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” prevede, nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, che la Giunta Regionale possa istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i., nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/71629 del 30.03.2011, siccome integrata con successiva comunicazione prot. n. RA/93442 del 28.04.2011(All. 1 - All. 2 parti integranti e sostanziali del presente atto), con la quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, ha avviato il  procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo per l’anno 2010, fornendo precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa l’istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari;

PRESO ATTO che il Comune di Castellalto (TE) formulava richiesta d’istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino, comprendenti le frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21 maggio 2010 n. 20, adottando Delibera di G. C. n. 112 del 22.06.2011 (All. 3), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/148664 del 14.07.2011, tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza farmaceutica alla popolazione  ivi residente;

RICHIAMATA la nota prot.n. RA/336009 del 17.02.2012 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute (All. 4), con la quale veniva comunicato al Comune di Castellalto (TE) la sospensione del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2010, in attesa della  conversione in legge  del sopravvenuto D.L. 24.01.2012 n. 1, al fine di procedere, ove ne ricorressero i presupposti, in luogo del dispensario farmaceutico, alla possibile istituzione di nuove sedi farmaceutiche;  

CONSIDERATO che per il Comune di Castellato (TE) non sussistevano i presupposti di legge di cui al D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ” - siccome modificato e integrato dal D.L. n. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135;

 RICHIAMATA la nota prot. n. RA/210632 del 21.09.2012 (All. 5) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale - al fine di conoscere le condizioni del territorio - venivano richiesti al Comune di Castellalto (TE) successivi adempimenti ad integrazione della proposta comunale, quali:

-          la concentrazione di popolazione residente nella zona comprendente le frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino;

-          le condizioni di viabilità ed i collegamenti esistenti per raggiungere dalla Vallata del Tordino la sede farmaceutica più vicina;

-          l’indicazione dell’eventuale esistenza di linee regolari di mezzi pubblici di trasporto che quotidianamente collegassero la sede farmaceutica più vicina e la Vallata del Tordino;

-          la eventuale presenza in loco di assistenza sanitaria a carico del SSN, ai sensi del comma 3 art. 1 L.R. n.20/2010;

PRESO ATTO della nota del Comune di Castellalto (TE) prot. n. 11783 del 19.10.2012 (All. 6) - acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/240066 del 29.10.2012, in risposta alla precitata nota prot. n. RA/210632 del 21.09.2012 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute - con la quale l’Ente comunale forniva i necessari chiarimenti al fine di poter procedere alla definizione dell’attività istruttoria, attestando:

-          che il numero degli abitanti delle frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino risultava essere di 1.562 unità,  con aggiunta di altri 700 abitanti considerando le case sparse nella fascia collinare e la frazione di Villa Torre, a fronte di una popolazione residente complessiva  del Comune di Castellato pari a 7.458 (dato Istat 2010);

-          l’insussistenza in loco di assistenza sanitaria e/o di presidio sanitario a carico del Servizio Sanitario Nazionale considerando che i servizi più vicini  si trovavano a Teramo (12 km circa) e Giulianova (13 km circa);

-          difficoltà dei collegamenti con mezzi pubblici per raggiungere “le altre farmacie”;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/256618 del 16.11.2012 (All. 7) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale è stato richiesto al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’A.U.S.L. di Teramo, nonché all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Teramo, il rilascio di pareri relativamente alla proposta d’istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino nel Comune di Castellalto (TE), ai sensi della L.R. 20.05.2010 n.20;

CONSIDERATO che con nota  prot. n. 318 del 24.01.2013 (All. 8), acquista agli atti regionali con prot. n. RA/24663 del 24.01.2013, il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’A.U.S.L. 4 Teramo, emanava parere non  favorevole all’istituzione del dispensario di che trattasi, attestando nella fattispecie, sulla base anche di una verifica in loco del Dirigente Responsabile del Distretto Sanitario di Base competente, che la viabilità tra i vari centri risulta efficace e che sussiste il collegamento con mezzi pubblici;

 

PRESO ATTO, altresì, che l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Teramo, con propria nota prot. n. 201201082 del 28.12.2012 - acquisita agli atti dello scrivente Servizio co prot. n. RA/41702 del 12.02.2013 (All.9) - ha espresso parere non favorevole all’istituzione del dispensario farmaceutico del Comune di Castellalto (TE) “essendoci diversi collegamenti con mezzi pubblici per raggiungere dalla Vallata del Tordino la farmacia più vicina e non essendo presente in loco…assistenza sanitaria e/o presidio sanitario a carico del SSN”;

CONSIDERATO pertanto, che

-          da vigente pianta organica delle farmacie, nel territorio comunale insistono già n. 2 sedi farmaceutiche, le cui circoscrizioni di riferimento sono relative alla frazione Castelnuovo Vomano con n. 4286 abitanti (sede n. 1) e Castellalto capoluogo con n. 3186 abitanti, (sede n. 2) istituita quest’ultima con il criterio topografico di cui all’art. 104 R.D. 1265/1934 nel testo modificato dall’art. 2 della L. n. 362/1991, derogatorio al rapporto farmacie/popolazione e tra l’altro già rispondente alle esigenze avvertite dalla popolazione interessata;

-          l’approvvigionamento di medicinali da parte degli abitanti nella Vallata del Tordino è reso possibile dall’esistenza di  collegamenti con mezzi pubblici per raggiungere, pur se con corse giornaliere limitate, le farmacie più vicine (ubicate a San Nicolò a Tordino, Bellante Stazione e Castellalto) negli orari di apertura delle stesse, siccome espressamente attestato dal Comune di Castellalto (TE) con propria nota prot. n. 11783 del 19.10.2012;

PRESO ATTO, che non è presente in loco un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ai sensi di quanto espressamente stabilito dal comma 3 art. 1 della legge regionale n. 20/2012 e che la popolazione della Vallata in questione, indotta a spostarsi presso il capoluogo al fine di accedere all’assistenza sanitaria convenzionata,  usufruisce anche del servizio farmaceutico ivi presente;

RITENUTO, da quanto esposto in precedenza, di esprimere diniego alla richiesta d’istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino del Comune di Castellato (TE) presentata dal suddetto Comune, nell’ambito del procedimento di revisione di pianta organica delle farmacie anno 2010, per insussistenza di presupposti e condizioni necessari e sufficienti a legittimarne l’istituzione in base alla normativa regionale in materia, attendendo, in tal modo, ai pareri espressi dal Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL competente e dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Teramo;

VISTI 

-          il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934 n.1265;

-          la Legge  8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i.;

-          la Legge 02.04.1968  n. 475  e s.m.i;

-          D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;

-          la Legge 08.11.1991  n. 362  e s.m.i.;

-          la Legge 04.08.2006 n. 248;

-          la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20;

-          il D. L. 24.01.2012 n. 1, convertito  con modificazioni in L. 24.03.2012.n.27 e s.m.i.

DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.         di esprimere diniego alla richiesta, nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo per l’anno 2010, di istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino del Comune di Castellalto ( TE) – per l’insussistenza di requisiti e condizioni necessari e sufficienti a legittimarne l’istituzione ai sensi della L.R. 20.05.2010 n. 20;

2.         di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.