IL
DIRIGENTE
VISTO il Decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione
dell’Amministrazione centrale;
VISTA la Direttiva del
Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione
contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la decisione
della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che
stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu la quale,
all’art. 6, prevede l’adozione nelle zone delimitate delle misure ufficiali
fissate ai punti I e II dell’allegato II ed in particolare il divieto di
movimentazione del materiale vegetale di Castanea
destinato alla piantagione;
VISTO il Decreto
Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” che
all’articolo 50 indica tra le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale,
quella di prescrivere tutte le misure ufficiali ritenute necessarie al
controllo di organismi nocivi;
VISTO il Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007
“Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del
castagno, Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana.
Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”, che definisce: “vegetali”
i vegetali e le parti di vegetali del genere Castanea
Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei
frutti e delle sementi, “zona di insediamento” l’area delimitata costituita
dall'area infestata più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di
la del confine dell'area infestata;
VISTO il Report,
notificato il 17.11.2010, relativo all’ispezione dell’Ufficio Veterinario e
Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601 del 1-12.3.2010 che ha
riguardato, tra le altre lotte obbligatorie, anche quella al cinipide del
castagno e nel quale, per quanto riguarda questa avversità, si raccomanda di
“assicurare che il movimento delle piante ospiti all’interno e all’esterno
della zona delimitata sia vietato a norma dell’allegato II, sezione II della
Decisione 2006/464/CE”;
VISTE le Determinazioni
Dirigenziali n. FIT/091 del 17 Novembre 2009, n. FIT/059 del 22 Novembre 2010 e
n. FIT 083 del 23 Novembre 2011 con le quali viene progressivamente ampliata la
delimitazione della zona di insediamento del Cinipide;
CONSIDERATO che nel
corso del monitoraggio primaverile-estivo 2012 è stata accertata la diffusa
presenza del cinipide anche nei territori comunali di Campli, Crognaleto e
Rocca S. Maria in provincia di Teramo e Sante Marie in provincia de L’Aquila;
RITENUTO pertanto
necessario, ai sensi degli art. 8 e 9 del DM 30/10/2007, dover ridefinire
l’area
infestata all’interno
della zona di insediamento, già individuata con la Determinazione del Dirigente
del Servizio Fitosanitario, Difesa e Qualificazione delle Produzioni - ex
A.R.S.S.A. n. FIT/083 del 23 Novembre 2011, tenendo conto delle nuove aree dove
è stata accertata la presenza del cinipide nel 2012, con la relativa fascia
tampone di 16 km;
RITENUTO necessario, a
seguito delle raccomandazioni contenute nel Report dell’Ufficio Veterinario e
Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601, di disporre il divieto
di
movimentazione dei
vegetali di Castanea prodotti nella zona di
insediamento, sia all’interno della zona delimitata sia verso l’esterno;
Per quanto in premessa,
ai sensi dell’ articolo 50 del Decreto Legislativo 214/2005 e s.m.i. e del combinato
disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007
DETERMINA
di delimitare la zona
di insediamento di Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu della Regione Abruzzo che risulta così
costituita:
1. area infestata, gli interi territori
comunali di Civitella Valle Roveto, Canistro, Capistrello, Carsoli, Oricola,
Morino, Castellafiume, San Vincenzo Valle Roveto, Montereale, Cagnano Amiterno,
Sante Marie, in provincia de L’Aquila e gli interi territori comunali di Valle
Castellana, Campli, Crognaleto, Rocca Santa Maria in provincia di Teramo;
2. fascia tampone, l’area di ampiezza di
16 km al di là del confine dell’ area infestata comprendente il territorio, in
tutto o parte, dei Comuni elencati nell’allegato 1, e di parte dei territori
delle regioni contermini Lazio e Marche la cui puntuale definizione è
competenza delle relative amministrazioni regionali alle quali il presente atto
sarà trasmesso.
I comuni appartenenti
all’area infestata ed alla fascia tampone sono riportati nell’allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;
L’allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto, riporta su cartografia la zona
d’insediamento;
di vietare la
movimentazione dei vegetali di Castanea prodotti
nella zona di insediamento, sia all’interno della zona delimitata sia verso
l’esterno;
in deroga a quanto
previsto al precedente punto ed ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Decreto,
qualsiasi eventuale spostamento di vegetali all’interno della zona
d’insediamento deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio
Fitosanitario Regionale a seguito dei risultati di una specifica valutazione
del rischio fitosanitario;
fatta salva
l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle
disposizioni di cui alla
presente determinazione
sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 54 del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
per quanto non previsto
nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale
30/10/2007 e al D. Lgs n. 214/2005.
La presente
determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e
le misure di emergenza fitosanitaria in essa prescritte entrano in vigore dal momento di
pubblicazione sul BURAT.
IL
DIRIGENTE
Dott.
Franco La Civita
Seguono
Allegati