IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per quanto esposto in
narrativa:
A. di non accogliere la richiesta di
sclassificazione per i terreni ricadenti nei Fogli di mappa n. 26, 27 e 27/A
del Comune di L’Aquila Capoluogo in quanto non ricorrono le condizioni di cui
all’art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 testo vigente.
1. di sclassificare,
ai sensi dell’art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare
“procedimento per la declaratoria di classificazione di terre civiche”
approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, i
terreni siti nel Comune di L’Aquila -Frazione San Pietro della Jenca-, riportati in
catasto attuale al Foglio di mappa n. 29
e 29/A (come da colorazione in rosso sulla planimetria catastale allegata al
presente come Allegato “B” atto formato da una facciata), di natura demaniale
civica come da verifica demaniale redatta dall’Ing. Lorito, in quanto i terreni
di cui sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione
di terreni agro silvo pastorali risultando in parte
edificati ed urbanizzati;
2. di fare obbligo al Comune di L’Aquila,
prima di procedere ad iscrivere i terreni sclassificati
fra i propri beni, a riportare in mappa la viabilità esistente, previo
frazionamento;
3. di autorizzare il Comune di L’Aquila a
depennare, dall’elenco dei suoli di natura demaniale civica, le terre civiche
di cui al punto n. 1 e ad iscriverli fra i propri beni patrimoniali, ai sensi
dell’art. 829 del Codice Civile (Comune di L’Aquila);
4. di fare obbligo al Comune di L’Aquila,
prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che dalla presente
sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare
l’area secondo quanto indicato dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni ed introitare le somme dovute;
5. di fare obbligo al Comune di L’Aquila a
reinvestire le somme che introiterebbe per le eventuali future vendite o
concessioni delle terre sclassificate secondo il
disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
6. di fare obbligo al Comune di L’Aquila,
entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, di provvedere a
regolarizzare tutti i terreni non sclassificati con
la presente Determinazione mediante l’attivazione, con gli abusivi occupatori
(per le singole particelle edificate o da edificare a livello di P.R.G.) o
direttamente il Consiglio Comunale (per attuazione previsioni di P.R.G.
“Viabilità, Parcheggi, Verde Pubblico),
della procedura di cui all’art. 6 della L.R. n. 25/88 ; trascorso
inutilmente tale termine questo Servizio attiverà la procedura di cui all’art.
8 della L.R. n,. 25/88 (reintegra terre civiche a favore della collettività di
L’Aquila capoluogo).
Questo Servizio, su
richiesta del Comune, potrà effettuare eventuali rettifiche di dati nonché
acquisire eventuali regolari atti di alienazione di terre civiche già
effettuati ma non trasmessi dallo stesso esclusivamente riferibili alla
particelle oggetto della presente Determinazione Dirigenziale.
La presente
Determinazione sarà trasmessa a:
- Comune di L’Aquila;
- Servizio B.U.R.A. - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici -L’Aquila.
Il presente
provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita
Seguono
Allegati