LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO che l’art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore farmaceutico”, in sostituzione dei commi terzo, quarto e quinto dell’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 dispone al comma 1 che nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici, la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua rinunzia, al Comune; 

CONSIDERATO che l’art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” prevede, nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, che la Giunta Regionale possa istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i., nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/71629 del 30.03.2011, siccome integrata con successiva comunicazione prot. n. RA/93442 del 28.04.2011(All. 1-All. 2), parti integranti e sostanziali del presente atto, con cui la Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, ha avviato il  procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, per l’anno 2010, fornendo precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa l’istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari;

PRESO ATTO che il Comune di Montazzoli (CH) ha richiesto l’istituzione di un dispensario farmaceutico nella frazione Fonte San Giovanni, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21 maggio 2010 n. 20, adottando Delibera di G. C. n. 45 del 12.04.2011 (All. 3), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/120969 del 07.06.2011, tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza farmaceutica ai circa 200 abitanti della frazione suddetta, a fronte di un numero complessivo di popolazione residente  nel Comune pari a 1.033;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/210445 del 21.09.2012 (All. 4) della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, con la quale sono stati richiesti al Comune di Montazzoli (CH), al fine di procedere alla definizione dell’attività istruttoria, successivi adempimenti ad integrazione della proposta comunale, quali l’indicazione di elementi attestanti le condizioni di viabilità ed i collegamenti esistenti per raggiungere l’unica sede farmaceutica del territorio comunale, nonché l’indicazione dell’eventuale esistenza di linee regolari di mezzi pubblici di trasporto che quotidianamente collegano l’unica sede farmaceutica sita nel centro storico e la frazione Fonte San Giovanni;

PRESO ATTO altresì, della nota del Comune di Montazzoli (CH) prot. n. 2970  del 05.10.2012 (All. 5), in allegato alla quale veniva rimessa relazione tecnica, acquisita agli atti regionali con Prot. n. RA/228407 del 12.10.2012,  in risposta alla precitata nota prot. n. RA/210445 del 21.09.2012 della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, con la quale l’Ente forniva i necessari chiarimenti al fine di poter procedere alla definizione dell’attività istruttoria, attestando che:

-          l’unica farmacia presente nel territorio comunale è situata nel capoluogo, distante dalla frazione Fonte San Giovanni circa 10 (dieci) Km , con una rete viaria sconnessa ed insicura;

-          la totale assenza di servizio di trasporto pubblico dalla frazione Fonte San Giovanni al capoluogo;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/256619 del 16.11.2012 (All. 6) della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, con la quale è stato richiesto al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’A.S.L. di Chieti, nonché all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Chieti, il rilascio di pareri relativamente alla proposta del Comune di Montazzoli(CH) di istituire un dispensario farmaceutico nella frazione Fonte San Giovanni;

CONSIDERATO che nel rispetto dell’art. 1 comma 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010 n. 20, il suddetto Ente comunale ha attestato con la predetta D.G.C.,  la presenza nella frazione Fonte San Giovanni di un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);    

CONSIDERATO che con nota  prot. n. 145 del 26.11.2012 (All. 7), acquista agli atti regionali con prot. n. RA/272916 del 03.12.2012, il Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL competente, ha espresso parere favorevole all’istituzione del dispensario di che trattasi;

PRESO ATTO, altresì, che l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Chieti, in ordine all’istituzione del dispensario de quo, pur essendo stato interpellato con nota prot. n. RA/256619 del 16.11.2012 della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, non provvedeva al rilascio, nel termine concesso, del richiesto parere;

RILEVATO, altresì, da quanto esposto in precedenza, che l’istituzione del dispensario farmaceutico risponde all’esigenza di soddisfare il fondamentale diritto all’assistenza farmaceutica in una parte del territorio comunale disagiata e di perseguire l’interesse pubblico volto ad assicurare alla popolazione la fruibilità del servizio farmaceutico, condizione indispensabile per la garanzia della tutela della salute;

RITENUTO che sussistono i requisiti di cui alla L. R. 21 maggio 2010 n.20, per l’istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione suddetta, in quanto risulta comprovata la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico ed inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della suddetta legge regionale, è contemplata la  presenza di un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);    

VISTI 

-          il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934 n.1265;

-          la Legge  8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i.;

-          la Legge 02.04.1968  n. 475  e s.m.i;

-          D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;

-          la Legge 08.11.1991  n. 362  e s.m.i.;

-          la Legge 04.08.2006 n. 248;

-          la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.         di istituire, nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo per l’anno 2010, un dispensario farmaceutico nella frazione Fonte San Giovanni del Comune di Montazzoli( CH) ai sensi della Legge Regionale del 21 maggio 2010 n. 20 recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” – per effettive e comprovate esigenze di assistenza farmaceutica sul territorio interessato ed oggettiva difficoltà degli abitanti di poter raggiungere l’unica sede farmaceutica esistente nel territorio comunale;

2.         di provvedere con successivo provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo all’affidamento in gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi  dell’art. 1 comma 5 e 6 della precitata L.R. 21 maggio 2010 n. 20;

3.         di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;