LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
PREMESSO che l’art. 6
della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore
farmaceutico”, in sostituzione dei commi terzo, quarto e quinto dell’art. 1
della legge 8 marzo 1968, n. 221 dispone al comma 1 che nei comuni, frazioni o
centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia
aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari
farmaceutici, la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è
affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica
della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso
di sua rinunzia, al Comune;
CONSIDERATO che l’art.
1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme
urgenti in materia di assistenza farmaceutica” prevede, nell’ambito del
procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della
Regione Abruzzo, che la Giunta Regionale possa istituire dispensari
farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell’ipotesi
prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.,
nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di
assistenza farmaceutica in loco;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/71629 del 30.03.2011, siccome integrata con
successiva comunicazione prot. n. RA/93442 del
28.04.2011(All. 1-All. 2), parti integranti e
sostanziali del presente atto, con cui la Direzione Politiche della Salute,
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, ha avviato il procedimento di revisione della pianta
organica delle farmacie della Regione Abruzzo, per l’anno 2010, fornendo
precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa l’istituzione dei dispensari
farmaceutici in condizioni territoriali particolari;
PRESO ATTO che il
Comune di Montazzoli (CH) ha richiesto l’istituzione di un dispensario
farmaceutico nella frazione Fonte San Giovanni, ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 21 maggio 2010 n. 20, adottando Delibera di G. C. n. 45
del 12.04.2011 (All. 3), acquisita agli atti
regionali con prot. n. RA/120969 del 07.06.2011,
tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza farmaceutica ai circa 200
abitanti della frazione suddetta, a fronte di un numero complessivo di popolazione
residente nel Comune pari a 1.033;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/210445 del 21.09.2012 (All.
4) della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale, con la quale sono stati richiesti al Comune di Montazzoli (CH),
al fine di procedere alla definizione dell’attività istruttoria, successivi
adempimenti ad integrazione della proposta comunale, quali l’indicazione di
elementi attestanti le condizioni di viabilità ed i collegamenti esistenti per
raggiungere l’unica sede farmaceutica del territorio comunale, nonché
l’indicazione dell’eventuale esistenza di linee regolari di mezzi pubblici di
trasporto che quotidianamente collegano l’unica sede farmaceutica sita nel
centro storico e la frazione Fonte San Giovanni;
PRESO ATTO altresì,
della nota del Comune di Montazzoli (CH) prot. n.
2970 del 05.10.2012 (All.
5), in allegato alla quale veniva rimessa relazione tecnica, acquisita agli
atti regionali con Prot. n. RA/228407 del
12.10.2012, in risposta alla precitata nota
prot. n. RA/210445 del 21.09.2012 della Direzione
Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, con
la quale l’Ente forniva i necessari chiarimenti al fine di poter procedere alla
definizione dell’attività istruttoria, attestando che:
- l’unica farmacia presente nel
territorio comunale è situata nel capoluogo, distante dalla frazione Fonte San
Giovanni circa 10 (dieci) Km , con una rete viaria sconnessa ed insicura;
- la totale assenza di servizio di
trasporto pubblico dalla frazione Fonte San Giovanni al capoluogo;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/256619 del 16.11.2012 (All.
6) della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale, con la quale è stato richiesto al Servizio Farmaceutico Territoriale
dell’A.S.L. di Chieti, nonché all’Ordine dei farmacisti della Provincia di
Chieti, il rilascio di pareri relativamente alla proposta del Comune di
Montazzoli(CH) di istituire un dispensario farmaceutico nella frazione Fonte
San Giovanni;
CONSIDERATO che nel
rispetto dell’art. 1 comma 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010 n. 20, il
suddetto Ente comunale ha attestato con la predetta D.G.C., la presenza nella frazione Fonte San Giovanni
di un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
CONSIDERATO che con
nota prot. n.
145 del 26.11.2012 (All. 7), acquista agli atti
regionali con prot. n. RA/272916 del 03.12.2012, il
Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL competente, ha espresso parere
favorevole all’istituzione del dispensario di che trattasi;
PRESO ATTO, altresì,
che l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Chieti, in ordine
all’istituzione del dispensario de quo, pur essendo stato interpellato con nota
prot. n. RA/256619 del 16.11.2012 della Direzione
Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, non
provvedeva al rilascio, nel termine concesso, del richiesto parere;
RILEVATO, altresì, da
quanto esposto in precedenza, che l’istituzione del dispensario farmaceutico
risponde all’esigenza di soddisfare il fondamentale diritto all’assistenza
farmaceutica in una parte del territorio comunale disagiata e di perseguire
l’interesse pubblico volto ad assicurare alla popolazione la fruibilità del
servizio farmaceutico, condizione indispensabile per la garanzia della tutela
della salute;
RITENUTO che sussistono
i requisiti di cui alla L. R. 21 maggio 2010 n.20, per l’istituzione del
dispensario farmaceutico nella frazione suddetta, in quanto risulta comprovata
la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l’oggettiva difficoltà per gli
abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di
abitato rispetto al centro urbano o al centro storico ed inoltre, ai sensi
dell’art. 1 comma 3 della suddetta legge regionale, è contemplata la presenza di un ambulatorio medico a carico
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
VISTI
- il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del
27.07.1934 n.1265;
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i.;
- la Legge 02.04.1968 n. 475
e s.m.i;
- D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;
- la Legge 08.11.1991 n. 362
e s.m.i.;
- la Legge 04.08.2006 n. 248;
- la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20;
DATO ATTO dei pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del
presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione
Politiche della Salute;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa
1. di istituire, nell’ambito del
procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione
Abruzzo per l’anno 2010, un dispensario farmaceutico nella frazione Fonte San
Giovanni del Comune di Montazzoli( CH) ai sensi della Legge Regionale del 21
maggio 2010 n. 20 recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”
– per effettive e comprovate esigenze di assistenza farmaceutica sul territorio
interessato ed oggettiva difficoltà degli abitanti di poter raggiungere l’unica
sede farmaceutica esistente nel territorio comunale;
2. di provvedere con successivo
provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della
Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo all’affidamento in
gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi dell’art. 1 comma 5 e 6 della precitata L.R.
21 maggio 2010 n. 20;
3. di pubblicare la presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;