IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Direttiva
2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;
VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce
– Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”;
VISTO l’art. 196 del
D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante
“Competenze delle Regioni”;
RICHIAMATO l’art. 208
del predetto D.Lgs 152/06, recante: “Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;
VISTA la Direttiva del
09.04.2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”;
VISTO il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;
VISTO il D.M.
18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto:
“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità dei rifiuti”;
RICHIAMATA la DGR n.
778 dell’11.10.2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di
comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei
rifiuti. Approvazione”;
RICHIAMATA la DGR n.
1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11
e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o
recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;
VISTA la DGR n. 790 del
03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: “Garanzie
finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti,
nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della
D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni”;
RICHIAMATA la DGR n.
1227 del 29.11.2007, inerente: “D.Lgs 3.04.2007, N.
152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti
le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei
rifiuti”;
RICHIAMATA la
Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell’11.01.2008, avente per oggetto:
”D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs.
3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei
richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio
delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;
VISTO il D.M. n. 145
del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del
modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi
degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
RICHIAMATO il D.M. n.
148 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante l’approvazione del
modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli
12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs.
05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;
VISTA la L.R.
29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali contenenti la prima attuazione del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”,
pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;
RICHIAMATO il contenuto
della D.G.R. n. 209 del 4 maggio 2009,
come da ultimo prorogata con D.G.R. n. 919 del 27 dicembre 2012, con la quale
si adottano disposizioni inerenti all’esercizio degli impianti di smaltimento/recupero
di rifiuti ubicati nel territorio provinciali di L’Aquila, nei confronti dei
quali, per effetto dei drammatici eventi dell’aprile del 2009, si è ritenuto di
prendere atto delle oggettive difficoltà socio-economiche in cui versa l’intero
territorio aquilano e di consentire ai soggetti autorizzati di continuare le
proprie attività sino alla adozione, da parte di questa Autorità, dei singoli
provvedimenti di rinnovo e/o variante in corso di istruttoria;
DATO ATTO che la citata
deroga introdotta da ultimo al punto 1. della D.G.R. n. 919 del 27 dicembre
u.s. risulta in scadenza al 30.06.2013 e che la Ditta in oggetto prosegue
attualmente nell’esercizio delle attività già autorizzate proprio in virtù
della suddetta deroga, rendendosi necessario provvedere al rilascio di apposita
autorizzazione regionale;
RICHIAMATA la
determinazione di questo Servizio n. DF3/8 del 6 febbraio 2009 e s.m.i., avente per oggetto “ Rinnovo della autorizzazione
regionale all’esercizio di un centro di raccolta, stoccaggio, recupero
e rottamazione di
ferro, autoveicoli, rimorchi e smili fuori uso;
VISTA l’istanza
formulata dalla Ditta MOMO’ Srl in data 16.09.2008,
acquisita al protocollo regionale al n. DN3/22753 del 22.09.2008, con sede
legale ed amministrativa in loc. S. Brigida di
Pratola Peligna (AQ), tendente al rinnovo della autorizzazione regionale n.
DF3/8 del 6 febbraio 2004 e s.m.i., con scadenza
fissata al 6 febbraio 2009;
RICHIAMATA la nota di
questo Servizio, n.DN3/24370 del giorno 8 ottobre 2008, con la quale si
comunica alla Ditta interessata l’avvio del procedimento istruttorio e,
contestualmente, si richiedono alcune
integrazioni documentali;
RICHIAMATA la successiva
nota regionale prot. n. DN3/26508 del 31 ottobre
2008, con la quale si richiede all ARTA Abruzzo e
alla Provincia di L’Aquila, il parere
tecnico previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
DATO ATTO che la Ditta
MOMO’ Srl ha trasmesso la documentazione integrativa
come da richiesta regionale, in allegato alla nota datata 23 ottobre 2008,
acquisita al protocollo regionale in data 30 ottobre 2008 al n. DN3/26334;
VISTA la nota regionale
prot. n. DN3/27228 del 10 novembre 2008, con la quale
si conferma l’esattezza l’entità dell’importo della garanzia finanziaria
proposto dalla Ditta con nota del
23/10/2008 e, altresì, si accoglie la richiesta di riduzione del medesimo
importo, nella misura del 10 %, per effetto della applicazione delle
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 709/07 e s.m.i. in
materia di garanzie finanziarie;
DATO ATTO che
con nota regionale prot. n. DN3/30621 del 17
dicembre 2008, cosi come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, si
provvede alla restituzione della polizza fidejussoria
n. 69/02/560778395-08 – appendice 2 –, sottoscritta per accettazione dal
Dirigente del Servizio regionale Gestione Rifiuti, trasmessa dalla Ditta MOMO’ Srl con nota del 26 novembre 2008 e acquisita al protocollo
regionale al n. DN3/29352 del 3 dicembre 2008;
VISTA la nota dalla Ditta MOMO’ Srl datata 9
gennaio 2009 e acquisita agli atti al prot n. DN3/958
del 16 gennaio 2009, concernente, in particolare, la richiesta di proroga dei termini di
scadenza dell’autorizzazione all’esercizio per il tempo necessario alla
rimodulazione dell’impianto, quantificabile in mesi sei;
VISTA
la nota regionale n. DN3/1903 del 28 gennaio 2009, con la quale
richiamato il verbale del gruppo di lavoro del 28 novembre 2008, si prende atto
della citata richiesta di proroga, segnalando tuttavia la necessità di
coordinare l’attività istruttoria relativa all’ampliamento dell’impianto in
oggetto con l’istanza di modifica della titolarità dell’autorizzazione
regionale (richiesta di volturazione); inoltre nella
nota regionale si richiama il tema delle criticità localizzative sino ad allora
accertate, nonché la necessità di pervenire alla soluzione delle problematiche
che investono l’impianto in esercizio; infine, la stessa nota, si chiede ad
ARTA Abruzzo e Provincia di L’Aquila, di esprimersi in merito alla ipotesi al
rilascio di una proroga provvisoria dell’autorizzazione regionale e
limitatamente ad una porzione di impianto;
VISTA la nota pervenuta dal Dipartimento
provinciale ARTA Abruzzo di L’Aquila, prot. n. 1611
del 12 marzo 2009, nella quale si precisa la
disponibilità ad esprimere parere in ordine ad una proroga provvisoria
dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di che trattasi, su una
porzione dello stesso, non interessata dall’attraversamento dell’acquedotto,
che abbia le necessarie attrezzature minimali per una corretta gestione, a
condizione che la Ditta interessata presenti adeguata documentazione
comprovante quanto proposto;
ESAMINATA la nota pervenuta dalla Provincia di L’Aquila prot. n. 17671 del 13 marzo 2009, contenente il medesimo contenuto di quella dell’ARTA
Abruzzo sopra indicata;
RICHIAMATA la nota
regionale n. DN3/6830 del 24 marzo 2009, con la quale si invita la Ditta in
oggetto a dare riscontro a quanto richiesto da ARTA Abruzzo con nota del 12
marzo 2009;
RILAVATO che la Ditta
in oggetto ha provveduto, con nota del 1 aprile 2009, a fornire le integrazioni
richieste da ARTA e Provincia di L’Aquila, consistenti in: 1) relazione tecnica
e planimetria rimodulazione impianto; tavola 5 layout impianto autorizzato;
tavola 6 aggiornamento layout impianto; tavola 7 aggiornamento layout con
modifica sistemaraccolta acque meteoriche; istanza
del 17 marzo 2009 e conseguente provvedimento autorizzativo del Comune di
Pratola Peligna, n. 3485 del 31 marzo 2009, concernente attraversamento di
particella di terrano di proprietà comunale;
RICHIAMATA la nota di
questo Servizio prot. n. DR4/8853 del giorno 8 maggio
2009, con la quale si comunica alla Ditta in argomento ed alle Amministrazioni
interessate l’adozione, da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo, del
provvedimento n. 209/04.05.2009, concernente l’attuazione di provvedimenti
urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o
Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila, colpiti dal sisma
del mese di aprile 2009; in detta nota si precisa che la Ditta in oggetto può
proseguire la propria attività fino alla data indicata dalla predetta D.G.R. (
inizialmente fissata al 30 giugno 2009 e poi successivamente prorogata con
ulteriori provvedimenti sino alla data del 30 giugno 2013), alle stesse
condizioni già autorizzate;
VISTA la nota di questo
Servizio prot. n. DR4/9537 del 21 maggio 2009, con la
quale si comunica al P.R.A. la posizione autorizzativa relativa alla Ditta
MOMO’ Srl, conseguente agli effetti della citata
D.G.R. n. 209/04.05.2009, concernente l’emergenza terremoto 2009;
VISTA la nota di questo
Servizio prot. n. DR4/19370 del 29 ottobre 2009,
dalla quale risulta la prosecuzione dell’attività istruttoria relativa alla
istanza di proroga già formulata dalla Ditta MOMO’ Srl;
RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. DR4/247 del 7 gennaio 2010, con la quale si
sollecitano la Provincia di L’Aquila e l’ARTA Abruzzo – Distretto di L’Aquila
ad esprimere il proprio parere in merito alla istanza di proroga di cui sopra;
PRESO ATTO del
contenuto della nota inviata dalla
Provincia di L’Aquila prot. n. 8118 del 18
febbraio 2010, nella quale si relaziona in ordine agli esiti dei controlli
presso l’impianto in oggetto, effettuati congiuntamente con l’ARTA Abruzzo, dai
quali risulta che l’attività viene svolta, in parte, su aree non autorizzate;
VISTA la
documentazione allegata alla nota della
Provincia di L’Aquila prot. n. 25957 del 26 aprile
2010 ( n. 5 allegati – 1) parere per rinnovo autorizzazione n. DF3/8 del 6
febbraio 2004; 2) relazione di controllo Ditta MOMO’ Srl;
3) nota Ditta MOMO’ Srl del 4.3.2010 concernente
aggiornamento del layout impiantistico con nuovo sistema di depurazione delle
acque; 4) relazione “aggiornamento del layout impiantistico” febbraio 2010;
documentazione fotografica;
TENUTO CONTO che il
parere di cui sopra, espresso dalla Provincia di L’Aquila, risulta favorevole,
seppur condizionato, in particolare, come qui di seguito riportato:
1. la Ditta deve retrocedere all’interno
del confine delle particelle 55 e 57 autorizzate e delimitare il confine
dell’autodemolizione con paletti e rete da cantiere in materiale plastico, da
mantenere in perfetta efficienza nel tempo;
2. la ditta deve provvedere ad impiantare
essenze adeguate ad assolvere la funzione di barriera visiva e posizionare in
corrispondenza un arete ombreggiante fintantoché le
medesime non raggiungano un sufficiente sviluppo;
3. la Ditta deve sgomberare le aree di
proprietà comunale, adottando la soluzione progettuale riportata nell’elaborato
tecnico allegato, che consente di mantenere la funzionalità di entrambe le aree
del centro a monte e a valle della fascia interdetta, dotate ciascuna
di autonoma rete di raccolta delle acque piovane ed adeguata pendenza
dei piazzali, eliminando la connessione dei tratti di rete che attraversano le
particelle comunali;
4. tutte le aree destinate all’effettivo
utilizzo ( compreso anche il solo attraversamento ) nopn
ancora pavimentate devono essere impermeabilizzate; le aree prive di
pavimentazione devono essere dotate di cordoli perimetrali,
5. la Ditta deve sgomberare immediatamente
le aree di cui alle p.lle catastali nn. 373 e 371 fgl. N. 16 da
depositi abusivi di veicoli fuori uso;
6. la Ditta deve adeguare con immediatezza
l’area dstinata a stoccaggio provvisorio di rifiuti
speciali non pericolosi mediante
l’installazione dei prevsiti containers per
l’accumulo dei rifiuti;
7. i CER ammissibili alla attività del
centro di raccolta di veicoli fuori uso sono indicati nella seguente
TABELLA
1
160104* |
Veicoli fuori uso |
160106 |
Veicoli fuori uso, non contenenti
liquidi né altre componenti pericolose
|
160103 |
Pneumatici fuori uso |
160112 |
Pastiglie per freni, diverse da
quelle di cui alla voce 160111 |
160117 |
Metalli ferrosi |
160118 |
Metalli non ferrosi |
160119 |
Plastica |
160120 |
Vetro |
160122 |
Componenti non specificati
altrimenti ( da specificare volta per volta) |
160199 |
Rifiuti non specificati altrimenti
(da specificare volta per volta) |
160801 |
Catalizzatori esauriti contenenti
oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino ( tranne 160807) |
160803 |
Catalizzatori esauriti contenenti
metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati
altrimenti. |
N.B. -
i rifiuti di cui alla TABELLA 1 devono essere presi in carico dal centro
di raccolta di veicoli fuori uso, piuttosto che dallo stoccaggio conto terzi,
ed essere annotati per il carico/scarico sui medesimi registri utilizzati per
l’autodemilizione.
8. il sito dedicato a centro di stoccaggio
conto terzi, per il quale dovranno essere mantenuti registri e formulari
separati, può prendere in carico i sottoelencati CER, specificati nella
TABELLA
2:
120101 |
Limatura e trucioli di materiali
ferrosi |
120102 |
Polveri e articolato di materiali
ferrosi |
120103 |
Limatura e trucioli di materiali
non ferrosi |
120199 |
Rifiuti non specificati altrimenti
( di natura metallica) |
150104 |
Imballaggi in metallo |
160216 |
Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 ( solo
di natura metallica, provenienti da attività di riparazione) |
170401 |
Rame, bronzo, ottone |
170402 |
Alluminio |
170403 |
Piombo |
170404 |
Zinco |
170405 |
Ferro e acciaio |
170406 |
Stagno |
170407 |
Metalli misti |
170411 |
Cavi, diversi da quelli di cui
alla voce 170410 |
191001 |
Rifiuti di ferro e acciaio |
191002 |
Rifiuti di metalli non ferrosi |
191202 |
Metalli ferrosi |
191203 |
Metalli non ferrosi |
200140 |
Metallo |
9. per
quanto attiene al quantitativo di rifiuti gestibili all’interno del centro di
raccolta di veicoli fuori uso, corrispondente al quantitativo derivante
dall’attività di autodemolizione somma la quantitativo di “parti di
autoveicoli” provenienti da terzi, il centro, considerata la capacità
istantanea di deposito di veicoli trattati, corrispondente a n. 1251 ( pari a
circa 1251 T, assunto quale peso medio di un veicolo di 1 T) potrà gestire un
deposito istantaneo massimo di 1251 T;
10. per quanto attiene alla gestione dei
veicoli, la Ditta dovrà fare
riferimento, per i rifiuti effettivamente prodotti, alle vigenti normative in
materia ed agli obblighi e prescrizioni derivanti dalle stesse, poste in capo
ai produttori di rifiuti;
11. il rifiuto identificato con il CER
160114* ( liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose), derivante dall’attività
di gestione negli anni 2005/2008, sia
smaltito con immediatezza;
12. entro trenta giorni dal parere
provinciale ( 26 aprile 2010 ) la Ditta
presenti alla medesima Amministrazione il progetto definitivo concernente lo
smaltimento delle acque piovane dilavanti la superficie scoperta dell’impianto
(impianto di fitodepurazione come recapito delle acque sia di prima che di
seconda pioggia), corredato di ogni informazione tecnica, al fine di acquisire
le necessarie autorizzazioni; il sistema alternativo di smaltimento acque dovrà
entrare in funzione entro l’anno ( 2010); fino all’adozione del nuovo sistema
di gestione delle acque piovane, e comunque fino a quando questo non sarà
entrato a pieno regime, la Ditta dovrà attenersi alle prescrizioni dettate
dall’autorizzazione del progetto di adeguamento n. DN3/06 del 12 gennaio 2007,
per le quali “….le acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno
essere avviate a smaltimento entro le 48
ore successive alla cessazione di un evento piovoso che ne ha determinato il
riempimento, conservando a disposizione dell’autorità di controllo la
documentazione relativa allo smaltimento…..”;
13. quantitativo massimo istantaneo in
deposito di veicoli da avviare a demolizione: n. 1251;
14. capacità annua di trattamento del centro
di raccolta di veicoli a motore pari: n. 1428;
DATO ATTO che il parere reso dall’ARTA Abruzzo
– Distretto Provinciale di L’Aquila, prot. n. 2767
del 29 aprile 2010, risulta nei contenuti identico all’analogo parere
provinciale sopra richiamato;
PRESO ATTO che la Ditta
in argomento, con nota del 5 maggio 2010, reiterata in data 3 settembre 2010,
ha richiesto di poter ampliare l’elenco dei CER ammissibili al centro di
raccolta di veicoli fuori uso i seguenti rifiuti: 160107* ( filtri olio ) –
150102 ( imballaggi in plastica ) – 150203 ( assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 ),
limitatamente alla provenienza di autoriparazione, per effetto di quanto
introdotto dalle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 2009, n. 166, di
conversione del D.L. 25 settembre 2009, n. 135;
DATO ATTO, altresì, che
la Ditta interessata ha inoltrato, in allegato alla nota del 18 febbraio 2011,
progetto di adeguamento, anche se limitatamente al centro di raccolta di
veicoli fuori uso, alle intervenute normative di cui alla L.R. n. 31/2010,
concernenti la gestione delle acque prodotte all’interno degli impianti
produttivi;
CONSIDERATO che, sia
per le predette integrazioni di codici di rifiuti sia per le verifiche del
piano di adeguamento alla L.R. n. 31/2010, si ritiene di dover acquisire
specifico parere da parte delle Amministrazioni preposte alla verifica e
controllo della gestione dei rifiuti, riservandosi l’adozione di successivi
provvedimenti di competenza di questo Servizio, tenuto conto che la citata L.R.
n. 31/2010 deve ritenersi applicabile anche alle aree adibite alla fase digestine di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non
pericolosi prodotti da terzi ( deposito preliminare - D15)
CONSIDERATO, altresì,
che il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato
anche per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti in ordine
al regime delle emissioni in atmosfera, convogliate e non, e che pertanto è necessario richiedere
alle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, un ulteriore parere in
merito, a seguito di talune modifiche normative intervenute nel corso di
validità delle DD.GG.RR. adottate per l’emergenza terremoto;
RITENUTO di poter stabilire che il periodo di validità del presente
provvedimento, per effetto di quanto contenuto nelle DD.GG.RR. indicate in
premessa, adottate da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo per garantire la
prosecuzione delle attività di gestione
di rifiuti, esercitate da Enti e Imprese
presenti nel territorio colpito
dall’emergenza del sisma del 2009, possa essere stabilito in anni dieci a far
data dalla scadenza dell’ultimo provvedimento autorizzativo ( 6 febbraio 2009 ), venendo meno, pertanto, il
beneficio derivante dalle menzionate DD.GG.RR. che, nell’ultima versione, indicano
quale prossima scadenza quella del 30
giugno 2013;
VISTO il Piano
Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003
e s.m.i.;
VISTA la legge
7.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA la legge n. 77
del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1. di prorogare, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208,
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 e del
D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.,
a favore della Ditta MOMO’Srl con sede legale e
amministrativa in loc. S. Brigida – 67035 Pratola
Peligna (AQ), la validità temporale della autorizzazione regionale n. DF3/8 del
06.02.2004 e s.m.i. concernente la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e
loro parti e di un centro di stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi ( D 15/R13 ) , complessivamente esteso per una
superficie di mq 7.580, p.lle catastali nn. 55 – 57 – 58 – 59, fgl.n. 16
del Comune di Pratola Peligna, avente una capacità istantanea, relativamente
alla gestione di veicoli fuori uso, pari a n. 1.251 e una capacità annua pari a
n. 1.428 veicoli, mentre per quanto attiene allo stoccaggio provvisorio di
rifiuti speciali prodotti da terzi, una potenzialità istantanea pari a 160
metri cubi; si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, l’allegata planimetria dello stato di fatto dell’impianto;
2. di stabilire che la predetta proroga
viene fissata in anni dieci a far data dalla scedenza
prevista dall’ultima autorizzazione regionale n. DF3/8 del 6 febbraio 2004 ( 6 febbraio 2009 ), prendendo atto delle
comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrate dalla Ditta interessata e
citate in premessa, stabilendo inoltre il venir meno degli effetti delle disposizioni regionali adottate
per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009, attualmente in scadenza
al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle
medesime condizioni, nelle forme e
modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.
e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;
3. di prescrivere che la Ditta in oggetto
provveda a:
a. retrocedere all’interno del confine
delle particelle 55 e 57 autorizzate e delimitare il confine
dell’autodemolizione con paletti e rete da cantiere in materiale plastico, da
mantenere in perfetta efficienza nel tempo;
b. ad impiantare essenze adeguate ad
assolvere la funzione di barriera visiva e posizionare in corrispondenza una
rete ombreggiante fintantoché le medesime non raggiungano un sufficiente
sviluppo;
c. sgomberare le aree di proprietà
comunale, adottando la soluzione progettuale riportata nell’elaborato tecnico
allegato, che consente di mantenere la funzionalità di entrambe le aree del
centro a monte e a valle della fascia interdetta, dotate ciascuna
di autonoma rete di raccolta delle acque piovane ed adeguata pendenza
dei piazzali, eliminando la connessione dei tratti di rete che attraversano le
particelle comunali;
d. tutte le aree destinate all’effettivo
utilizzo ( compreso anche il solo attraversamento ) non ancora pavimentate,
siano impermeabilizzate; le aree prive di pavimentazione siano dotate di
cordoli perimetrali;
e. sgomberare immediatamente le aree di
cui alle p.lle catastali nn.
373 e 371 fgl. N. 16 da depositi abusivi di veicoli
fuori uso;
f. adeguare con immediatezza l’area dstinata a stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non
pericolosi mediante l’installazione dei
previsti containers per l’accumulo dei rifiuti; per quanto attiene al
quantitativo di rifiuti gestibili all’interno del centro di raccolta di veicoli
fuori uso, corrispondente al quantitativo derivante dall’attività di
autodemolizione sommato al quantitativo di “parti di autoveicoli” provenienti
da terzi, il centro, considerata la capacità istantanea di deposito di veicoli
trattati, corrispondente a n. 1251 ( pari a circa 1251 T, assunto quale peso
medio di un veicolo di 1 T) potrà gestire un deposito istantaneo massimo di
1251 T;
g. per la gestione dei veicoli si dovrà
fare riferimento, per i rifiuti effettivamente prodotti, alle vigenti normative
in materia ed agli obblighi e prescrizioni derivanti dalle stesse, poste in
capo ai produttori/detentori di rifiuti;
h. il rifiuto identificato con il CER
160114* ( liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose), derivante
dall’attività di gestione negli anni 2005/2008,
sia stato smaltito;
i. entro trenta giorni dal parere
provinciale ( 26 aprile 2010 ) la Ditta
presenti alla medesima Amministrazione il progetto definitivo concernente lo
smaltimento delle acque piovane dilavanti la superficie scoperta dell’impianto
(impianto di fitodepurazione come recapito delle acque sia di prima che di
seconda pioggia), corredato di ogni informazione tecnica, al fine di acquisire
le necessarie autorizzazioni; il sistema alternativo di smaltimento acque dovrà
entrare in funzione entro l’anno ( 2010); fino all’adozione del nuovo sistema
di gestione delle acque piovane, e comunque fino a quando questo non sarà
entrato a pieno regime, la Ditta dovrà attenersi alle prescrizioni dettate
dall’autorizzazione del progetto di adeguamento n. DN3/06 del 12 gennaio 2007,
per le quali “….le acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno
essere avviate a smaltimento entro le 48
ore successive alla cessazione di un evento piovoso che ne ha determinato il
riempimento, conservando a disposizione dell’autorità di controllo la
documentazione relativa allo smaltimento…..”;
4. di stabilire che i CER ammissibili
all’impianto, nella sua conformazione D15/R13, risultano indicati nelle sottoindicate tabelle:
TABELLA
1 (centro di raccolta veicoli a motore )
160104* |
Veicoli fuori uso |
160106 |
Veicoli fuori uso, non contenenti
liquidi né altre componenti pericolose
|
160103 |
Pneumatici fuori uso |
160112 |
Pastiglie per freni, diverse da
quelle di cui alla voce 160111 |
160117 |
Metalli ferrosi |
160118 |
Metalli non ferrosi |
160119 |
Plastica |
160120 |
Vetro |
160122 |
Componenti non specificati
altrimenti ( da specificare volta per volta) |
160199 |
Rifiuti non specificati altrimenti
(da specificare volta per volta) |
160801 |
Catalizzatori esauriti contenenti
oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino ( tranne 160807) |
160803 |
Catalizzatori esauriti contenenti
metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati
altrimenti. |
N.B. -
i rifiuti di cui alla TABELLA 1 devono essere presi in carico dal centro
di raccolta di veicoli fuori uso, piuttosto che dallo stoccaggio conto terzi,
ed essere annotati per il carico/scarico sui medesimi registri utilizzati per
l’autodemilizione.
TABELLA
2 (stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi)
120101 |
Limatura e trucioli di materiali
ferrosi |
120102 |
Polveri e articolato di materiali
ferrosi |
120103 |
Limatura e trucioli di materiali
non ferrosi |
120199 |
Rifiuti non specificati altrimenti
( di natura metallica) |
150104 |
Imballaggi in metallo |
160216 |
Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 ( solo
di natura metallica, provenienti da attività di riparazione) |
170401 |
Rame, bronzo, ottone |
170402 |
Alluminio |
170403 |
Piombo |
170404 |
Zinco |
170405 |
Ferro e acciaio |
170406 |
Stagno |
170407 |
Metalli misti |
170411 |
Cavi, diversi da quelli di cui
alla voce 170410 |
191001 |
Rifiuti di ferro e acciaio |
191002 |
Rifiuti di metalli non ferrosi |
191202 |
Metalli ferrosi |
191203 |
Metalli non ferrosi |
200140 |
Metallo |
5. di rinviare a successivo e separato provvedimento la
definizione della richiesta avanzata dalla Ditta di integrazione dei CER
ammissibili all’impianto di cui sopra, ( 160107* ( filtri olio ) – 150102 (
imballaggi in plastica ) – 150203 ( assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 ),
limitatamente alla provenienza di autoriparazione, per effetto di quanto
introdotto dalle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 2009, n. 166, di
conversione del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 ), previa acquisizione di
specifico parere da parte di ARTA Abruzzo – Dipartimento provinciale di
L’Aquila e Amministrazione Provinciale di L’Aquila, cui il presente rinvio è
indirizzato;
6. di rinviare, altresì, l’adozione di
ulteriori provvedimenti in ordine alle su esposte problematiche di gestione
delle acque ex L.R. n. 31/2010, indicate alla lett.
i) del precdente punto 3), previa acquisizione di
apposito parere da parte di ARTA Abruzzo – Dipartimento provinciale di L’Aquila
e Amministrazione Provinciale di L’Aquila, cui il presente rinvio è
indirizzato;
7. di prescrivere che, per quanto attiene
alla applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 282 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. la Ditta interessata provveda a relazionare
in merito entro giorni trenta dalla data di notifica del presente
provvedimento; successivamente questa Autorità provvederà a richiedere i necessari pareri di supporto, direttamente
alla ARTA Abruzzo e alla Provincia di L’Aquila;
8. di stabilire che, in ordine
all’applicazione degli obbligi derivanti dalla DGR n.
790/2007, la Ditta in oggetto provveda,
senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle
forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del
presente provvedimento;
9. di prescrivere altresì, che
nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere
esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già
previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o
attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
10. di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
10.1. Deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
10.2. Deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo
e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
10.3. Devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
10.4. Devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
11. di richiamare la ditta in oggetto, al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti)
e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed
all’ARTA - Distretto Provinciale di
Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati,
la provenienza e la loro destinazione,
distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di
cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;
12. di richiamare la ditta in oggetto
all’osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i.,
avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della traccabilità sei rifiuti”, per quanto
applicabile;
13. di stabilire che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
14. di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Amministrazione Comunale di Pratola
Peligna, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila, al P.R.A. di
L’Aquila;
15. di trasmettere altresì, ai sensi
dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali c/o la Camera di
Commercio di L’Aquila;
16. di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta beneficiaria;
17. di provvedere alla pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo della
autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte integrante.
Contro il presente provvedimento
è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
Dott. Franco Gerardini