IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”;

VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante “Competenze  delle Regioni”;

RICHIAMATO l’art. 208 del predetto D.Lgs 152/06, recante: “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;

VISTO il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità dei rifiuti”;

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell’11.10.2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni”;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007, inerente: “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell’11.01.2008, avente per oggetto: ”D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

RICHIAMATO il contenuto della D.G.R. n. 209 del  4 maggio 2009, come da ultimo prorogata con D.G.R. n. 919 del 27 dicembre 2012, con la quale si adottano disposizioni inerenti all’esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti ubicati nel territorio provinciali di L’Aquila, nei confronti dei quali, per effetto dei drammatici eventi dell’aprile del 2009, si è ritenuto di prendere atto delle oggettive difficoltà socio-economiche in cui versa l’intero territorio aquilano e di consentire ai soggetti autorizzati di continuare le proprie attività sino alla adozione, da parte di questa Autorità, dei singoli provvedimenti di rinnovo e/o variante in corso di istruttoria;

DATO ATTO che la citata deroga introdotta da ultimo al punto 1. della D.G.R. n. 919 del 27 dicembre u.s. risulta in scadenza al 30.06.2013 e che la Ditta in oggetto prosegue attualmente nell’esercizio delle attività già autorizzate proprio in virtù della suddetta deroga, rendendosi necessario provvedere al rilascio di apposita autorizzazione regionale;

RICHIAMATA la determinazione di questo Servizio n. DF3/8 del 6 febbraio 2009 e s.m.i., avente per oggetto “ Rinnovo della autorizzazione regionale all’esercizio di un centro di raccolta, stoccaggio, recupero

e rottamazione di ferro, autoveicoli, rimorchi e smili fuori uso;

VISTA l’istanza formulata dalla Ditta MOMO’ Srl in data 16.09.2008, acquisita al protocollo regionale al n. DN3/22753 del 22.09.2008, con sede legale ed amministrativa in loc. S. Brigida di Pratola Peligna (AQ), tendente al rinnovo della autorizzazione regionale n. DF3/8 del 6 febbraio 2004 e s.m.i., con scadenza fissata al 6 febbraio 2009;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio, n.DN3/24370 del giorno 8 ottobre 2008, con la quale si comunica alla Ditta interessata l’avvio del procedimento istruttorio e, contestualmente, si richiedono  alcune integrazioni documentali;  

RICHIAMATA la successiva nota regionale prot. n. DN3/26508 del 31 ottobre 2008, con la quale si richiede all ARTA Abruzzo e alla Provincia di L’Aquila, il  parere tecnico previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

DATO ATTO che la Ditta MOMO’ Srl ha trasmesso la documentazione integrativa come da richiesta regionale, in allegato alla nota datata 23 ottobre 2008, acquisita al protocollo regionale in data 30 ottobre 2008 al n. DN3/26334;

 

VISTA la nota regionale prot. n. DN3/27228 del 10 novembre 2008, con la quale si conferma l’esattezza l’entità dell’importo della garanzia finanziaria proposto  dalla Ditta con nota del 23/10/2008 e, altresì, si accoglie la richiesta di riduzione del medesimo importo, nella misura del 10 %, per effetto della applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 709/07 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO  che  con nota regionale prot. n. DN3/30621 del 17 dicembre 2008, cosi come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, si provvede alla restituzione della polizza fidejussoria n. 69/02/560778395-08 – appendice 2 –, sottoscritta per accettazione dal Dirigente del Servizio regionale Gestione Rifiuti,  trasmessa dalla Ditta MOMO’ Srl con nota del 26 novembre 2008 e acquisita al protocollo regionale al n. DN3/29352 del 3 dicembre 2008;

 VISTA la nota dalla Ditta  MOMO’ Srl datata 9 gennaio 2009 e acquisita agli atti al prot n. DN3/958 del 16 gennaio 2009, concernente, in particolare,  la richiesta di proroga dei termini di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio per il tempo necessario alla rimodulazione dell’impianto, quantificabile in mesi sei;

 VISTA  la nota regionale n. DN3/1903 del 28 gennaio 2009, con la quale richiamato il verbale del gruppo di lavoro del 28 novembre 2008, si prende atto della citata richiesta di proroga, segnalando tuttavia la necessità di coordinare l’attività istruttoria relativa all’ampliamento dell’impianto in oggetto con l’istanza di modifica della titolarità dell’autorizzazione regionale (richiesta di volturazione); inoltre nella nota regionale si richiama il tema delle criticità localizzative sino ad allora accertate, nonché la necessità di pervenire alla soluzione delle problematiche che investono l’impianto in esercizio; infine, la stessa nota, si chiede ad ARTA Abruzzo e Provincia di L’Aquila, di esprimersi in merito alla ipotesi al rilascio di una proroga provvisoria dell’autorizzazione regionale e limitatamente ad una porzione di impianto;

VISTA  la nota pervenuta dal Dipartimento provinciale ARTA Abruzzo di L’Aquila, prot. n. 1611 del 12 marzo 2009, nella quale si precisa la  disponibilità ad esprimere parere in ordine ad una proroga provvisoria dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di che trattasi, su una porzione dello stesso, non interessata dall’attraversamento dell’acquedotto, che abbia le necessarie attrezzature minimali per una corretta gestione, a condizione che la Ditta interessata presenti adeguata documentazione comprovante quanto proposto;

ESAMINATA la nota  pervenuta dalla Provincia di L’Aquila prot. n. 17671 del 13 marzo 2009, contenente il  medesimo contenuto di quella dell’ARTA Abruzzo sopra indicata;

RICHIAMATA la nota regionale n. DN3/6830 del 24 marzo 2009, con la quale si invita la Ditta in oggetto a dare riscontro a quanto richiesto da ARTA Abruzzo con nota del 12 marzo 2009;

RILAVATO che la Ditta in oggetto ha provveduto, con nota del 1 aprile 2009, a fornire le integrazioni richieste da ARTA e Provincia di L’Aquila, consistenti in: 1) relazione tecnica e planimetria rimodulazione impianto; tavola 5 layout impianto autorizzato; tavola 6 aggiornamento layout impianto; tavola 7 aggiornamento layout con modifica sistemaraccolta acque meteoriche; istanza del 17 marzo 2009 e conseguente provvedimento autorizzativo del Comune di Pratola Peligna, n. 3485 del 31 marzo 2009, concernente attraversamento di particella di terrano di proprietà comunale;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. DR4/8853 del giorno 8 maggio 2009, con la quale si comunica alla Ditta in argomento ed alle Amministrazioni interessate l’adozione, da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo, del provvedimento n. 209/04.05.2009, concernente l’attuazione di provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila, colpiti dal sisma del mese di aprile 2009; in detta nota si precisa che la Ditta in oggetto può proseguire la propria attività fino alla data indicata dalla predetta D.G.R. ( inizialmente fissata al 30 giugno 2009 e poi successivamente prorogata con ulteriori provvedimenti sino alla data del 30 giugno 2013), alle stesse condizioni già autorizzate;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. DR4/9537 del 21 maggio 2009, con la quale si comunica al P.R.A. la posizione autorizzativa relativa alla Ditta MOMO’ Srl, conseguente agli effetti della citata D.G.R. n. 209/04.05.2009, concernente l’emergenza terremoto 2009;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. DR4/19370 del 29 ottobre 2009, dalla quale risulta la prosecuzione dell’attività istruttoria relativa alla istanza di proroga già formulata dalla Ditta MOMO’ Srl;

RICHIAMATA  la nota di questo Servizio prot. n. DR4/247 del 7 gennaio 2010, con la quale si sollecitano la Provincia di L’Aquila e l’ARTA Abruzzo – Distretto di L’Aquila ad esprimere il proprio parere in merito alla istanza di proroga di cui sopra;

PRESO ATTO del contenuto della nota inviata dalla  Provincia di L’Aquila prot. n. 8118 del 18 febbraio 2010, nella quale si relaziona in ordine agli esiti dei controlli presso l’impianto in oggetto, effettuati congiuntamente con l’ARTA Abruzzo, dai quali risulta che l’attività viene svolta, in parte, su aree non autorizzate;

VISTA la documentazione  allegata alla nota della Provincia di L’Aquila prot. n. 25957 del 26 aprile 2010 ( n. 5 allegati – 1) parere per rinnovo autorizzazione n. DF3/8 del 6 febbraio 2004; 2) relazione di controllo Ditta MOMO’ Srl; 3) nota Ditta MOMO’ Srl del 4.3.2010 concernente aggiornamento del layout impiantistico con nuovo sistema di depurazione delle acque; 4) relazione “aggiornamento del layout impiantistico” febbraio 2010; documentazione fotografica;

TENUTO CONTO che il parere di cui sopra, espresso dalla Provincia di L’Aquila, risulta favorevole, seppur condizionato, in particolare, come qui di seguito riportato:

1.         la Ditta deve retrocedere all’interno del confine delle particelle 55 e 57 autorizzate e delimitare il confine dell’autodemolizione con paletti e rete da cantiere in materiale plastico, da mantenere in perfetta efficienza nel tempo;

2.         la ditta deve provvedere ad impiantare essenze adeguate ad assolvere la funzione di barriera visiva e posizionare in corrispondenza un arete ombreggiante fintantoché le medesime non raggiungano un sufficiente sviluppo;

3.         la Ditta deve sgomberare le aree di proprietà comunale, adottando la soluzione progettuale riportata nell’elaborato tecnico allegato, che consente di mantenere la funzionalità di entrambe le aree del centro a monte e a valle della fascia interdetta, dotate  ciascuna    di autonoma rete di raccolta delle acque piovane ed adeguata pendenza dei piazzali, eliminando la connessione dei tratti di rete che attraversano le particelle comunali;

4.         tutte le aree destinate all’effettivo utilizzo ( compreso anche il solo attraversamento ) nopn ancora pavimentate devono essere impermeabilizzate; le aree prive di pavimentazione devono essere dotate di cordoli perimetrali,

5.         la Ditta deve sgomberare immediatamente le aree di cui alle p.lle catastali nn. 373 e 371 fgl. N. 16 da depositi abusivi di veicoli fuori uso;

6.         la Ditta deve adeguare con immediatezza l’area dstinata a stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi  mediante l’installazione dei prevsiti containers per l’accumulo dei rifiuti;

7.         i CER ammissibili alla attività del centro di raccolta di veicoli fuori uso sono indicati nella seguente 

TABELLA 1

160104*

Veicoli fuori uso

160106

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi  né altre componenti pericolose

160103

Pneumatici fuori uso

160112

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111

160117

Metalli ferrosi

160118

Metalli non ferrosi

160119

Plastica

160120

Vetro

160122

Componenti non specificati altrimenti ( da specificare volta per volta)

160199

Rifiuti non specificati altrimenti (da specificare volta per volta)

160801

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino ( tranne 160807)

160803

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.

 

 N.B. -  i rifiuti di cui alla TABELLA 1 devono essere presi in carico dal centro di raccolta di veicoli fuori uso, piuttosto che dallo stoccaggio conto terzi, ed essere annotati per il carico/scarico sui medesimi registri utilizzati per l’autodemilizione.

8.         il sito dedicato a centro di stoccaggio conto terzi, per il quale dovranno essere mantenuti registri e formulari separati, può prendere in carico i sottoelencati CER, specificati nella

TABELLA 2:

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102

Polveri e articolato di materiali ferrosi

120103

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120199

Rifiuti non specificati altrimenti ( di natura metallica)

150104

Imballaggi in metallo

160216

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 ( solo di natura metallica, provenienti da attività di riparazione)

170401

Rame, bronzo, ottone

170402

Alluminio

170403

Piombo

170404

Zinco

170405

Ferro e acciaio

170406

Stagno

170407

Metalli misti

170411

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

191001

Rifiuti di ferro e acciaio

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

191202

Metalli ferrosi

191203

Metalli non ferrosi

200140

Metallo

 

 9.        per quanto attiene al quantitativo di rifiuti gestibili all’interno del centro di raccolta di veicoli fuori uso, corrispondente al quantitativo derivante dall’attività di autodemolizione somma la quantitativo di “parti di autoveicoli” provenienti da terzi, il centro, considerata la capacità istantanea di deposito di veicoli trattati, corrispondente a n. 1251 ( pari a circa 1251 T, assunto quale peso medio di un veicolo di 1 T) potrà gestire un deposito istantaneo massimo di 1251 T;

10.       per quanto attiene alla gestione dei veicoli,  la Ditta dovrà fare riferimento, per i rifiuti effettivamente prodotti, alle vigenti normative in materia ed agli obblighi e prescrizioni derivanti dalle stesse, poste in capo ai produttori di rifiuti;

11.       il rifiuto identificato con il CER 160114* ( liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose), derivante dall’attività di gestione negli anni 2005/2008,  sia smaltito con immediatezza;

12.       entro trenta giorni dal parere provinciale (  26 aprile 2010 ) la Ditta presenti alla medesima Amministrazione il progetto definitivo concernente lo smaltimento delle acque piovane dilavanti la superficie scoperta dell’impianto (impianto di fitodepurazione come recapito delle acque sia di prima che di seconda pioggia), corredato di ogni informazione tecnica, al fine di acquisire le necessarie autorizzazioni; il sistema alternativo di smaltimento acque dovrà entrare in funzione entro l’anno ( 2010); fino all’adozione del nuovo sistema di gestione delle acque piovane, e comunque fino a quando questo non sarà entrato a pieno regime, la Ditta dovrà attenersi alle prescrizioni dettate dall’autorizzazione del progetto di adeguamento n. DN3/06 del 12 gennaio 2007, per le quali “….le acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno essere avviate a smaltimento entro  le 48 ore successive alla cessazione di un evento piovoso che ne ha determinato il riempimento, conservando a disposizione dell’autorità di controllo la documentazione relativa allo smaltimento…..”;

13.       quantitativo massimo istantaneo in deposito di veicoli da avviare a demolizione: n. 1251;

14.       capacità annua di trattamento del centro di raccolta di veicoli a motore pari: n. 1428;

 DATO ATTO che il parere reso dall’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di L’Aquila, prot. n. 2767 del 29 aprile 2010, risulta nei contenuti identico all’analogo parere provinciale sopra richiamato;

PRESO ATTO che la Ditta in argomento, con nota del 5 maggio 2010, reiterata in data 3 settembre 2010, ha richiesto di poter ampliare l’elenco dei CER ammissibili al centro di raccolta di veicoli fuori uso i seguenti rifiuti: 160107* ( filtri olio ) – 150102 ( imballaggi in plastica ) – 150203 ( assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 ), limitatamente alla provenienza di autoriparazione, per effetto di quanto introdotto dalle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del D.L. 25 settembre 2009, n. 135;

DATO ATTO, altresì, che la Ditta interessata ha inoltrato, in allegato alla nota del 18 febbraio 2011, progetto di adeguamento, anche se limitatamente al centro di raccolta di veicoli fuori uso, alle intervenute normative di cui alla L.R. n. 31/2010, concernenti la gestione delle acque prodotte all’interno degli impianti produttivi;

CONSIDERATO che, sia per le predette integrazioni di codici di rifiuti sia per le verifiche del piano di adeguamento alla L.R. n. 31/2010, si ritiene di dover acquisire specifico parere da parte delle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo della gestione dei rifiuti, riservandosi l’adozione di successivi provvedimenti di competenza di questo Servizio, tenuto conto che la citata L.R. n. 31/2010 deve ritenersi applicabile anche alle aree adibite alla fase digestine di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi ( deposito preliminare - D15)

CONSIDERATO, altresì, che il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti è stato modificato anche per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti in ordine al regime delle emissioni in atmosfera, convogliate e  non, e che pertanto è necessario richiedere alle Amministrazioni preposte alla verifica e controllo, un ulteriore parere in merito, a seguito di talune modifiche normative intervenute nel corso di validità delle DD.GG.RR. adottate per l’emergenza terremoto;

 RITENUTO di poter stabilire che  il periodo di validità del presente provvedimento, per effetto di quanto contenuto nelle DD.GG.RR. indicate in premessa, adottate da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo per garantire la prosecuzione delle  attività di gestione di rifiuti,  esercitate da Enti e Imprese presenti nel  territorio colpito dall’emergenza del sisma del 2009, possa essere stabilito in anni dieci a far data dalla scadenza dell’ultimo provvedimento autorizzativo (  6 febbraio 2009 ), venendo meno, pertanto, il beneficio derivante dalle menzionate DD.GG.RR. che, nell’ultima versione, indicano quale prossima scadenza  quella del 30 giugno 2013;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i.;

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la legge n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1.         di prorogare, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208, della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta MOMO’Srl con sede legale e amministrativa in loc. S. Brigida – 67035 Pratola Peligna (AQ), la validità temporale della autorizzazione regionale n. DF3/8 del 06.02.2004 e s.m.i. concernente  la gestione di  un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti   e di un centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi ( D 15/R13  ) , complessivamente esteso per una superficie di mq 7.580, p.lle catastali nn. 55 – 57 – 58 – 59, fgl.n. 16 del Comune di Pratola Peligna, avente una capacità istantanea, relativamente alla gestione di veicoli fuori uso, pari a n. 1.251 e una capacità annua pari a n. 1.428 veicoli, mentre per quanto attiene allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, una potenzialità istantanea pari a 160 metri cubi; si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, l’allegata planimetria dello stato di fatto dell’impianto;

2.         di stabilire che la predetta proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scedenza prevista dall’ultima autorizzazione regionale n. DF3/8 del 6 febbraio 2004  ( 6 febbraio 2009 ), prendendo atto delle comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrate dalla Ditta interessata e citate in premessa, stabilendo inoltre il venir meno degli  effetti delle disposizioni regionali adottate per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009, attualmente in scadenza al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni,  nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

3.         di prescrivere che la Ditta in oggetto provveda a:

a.         retrocedere all’interno del confine delle particelle 55 e 57 autorizzate e delimitare il confine dell’autodemolizione con paletti e rete da cantiere in materiale plastico, da mantenere in perfetta efficienza nel tempo;

b.         ad impiantare essenze adeguate ad assolvere la funzione di barriera visiva e posizionare in corrispondenza una rete ombreggiante fintantoché le medesime non raggiungano un sufficiente sviluppo;

c.         sgomberare le aree di proprietà comunale, adottando la soluzione progettuale riportata nell’elaborato tecnico allegato, che consente di mantenere la funzionalità di entrambe le aree del centro a monte e a valle della fascia interdetta, dotate  ciascuna    di autonoma rete di raccolta delle acque piovane ed adeguata pendenza dei piazzali, eliminando la connessione dei tratti di rete che attraversano le particelle comunali;

d.         tutte le aree destinate all’effettivo utilizzo ( compreso anche il solo attraversamento ) non ancora pavimentate, siano impermeabilizzate; le aree prive di pavimentazione siano dotate di cordoli perimetrali;

e.         sgomberare immediatamente le aree di cui alle p.lle catastali nn. 373 e 371 fgl. N. 16 da depositi abusivi di veicoli fuori uso;

f.          adeguare con immediatezza l’area dstinata a stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi  mediante l’installazione dei previsti containers per l’accumulo dei rifiuti; per quanto attiene al quantitativo di rifiuti gestibili all’interno del centro di raccolta di veicoli fuori uso, corrispondente al quantitativo derivante dall’attività di autodemolizione sommato al quantitativo di “parti di autoveicoli” provenienti da terzi, il centro, considerata la capacità istantanea di deposito di veicoli trattati, corrispondente a n. 1251 ( pari a circa 1251 T, assunto quale peso medio di un veicolo di 1 T) potrà gestire un deposito istantaneo massimo di 1251 T;

g.         per la gestione dei veicoli si dovrà fare riferimento, per i rifiuti effettivamente prodotti, alle vigenti normative in materia ed agli obblighi e prescrizioni derivanti dalle stesse, poste in capo ai produttori/detentori  di rifiuti;

h.         il rifiuto identificato con il CER 160114* ( liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose), derivante dall’attività di gestione negli anni 2005/2008,  sia stato smaltito;

i.          entro trenta giorni dal parere provinciale (  26 aprile 2010 ) la Ditta presenti alla medesima Amministrazione il progetto definitivo concernente lo smaltimento delle acque piovane dilavanti la superficie scoperta dell’impianto (impianto di fitodepurazione come recapito delle acque sia di prima che di seconda pioggia), corredato di ogni informazione tecnica, al fine di acquisire le necessarie autorizzazioni; il sistema alternativo di smaltimento acque dovrà entrare in funzione entro l’anno ( 2010); fino all’adozione del nuovo sistema di gestione delle acque piovane, e comunque fino a quando questo non sarà entrato a pieno regime, la Ditta dovrà attenersi alle prescrizioni dettate dall’autorizzazione del progetto di adeguamento n. DN3/06 del 12 gennaio 2007, per le quali “….le acque accumulate nelle vasche di prima pioggia dovranno essere avviate a smaltimento entro  le 48 ore successive alla cessazione di un evento piovoso che ne ha determinato il riempimento, conservando a disposizione dell’autorità di controllo la documentazione relativa allo smaltimento…..”;

4.         di stabilire che i CER ammissibili all’impianto, nella sua conformazione D15/R13, risultano indicati nelle sottoindicate tabelle:

 

TABELLA 1 (centro di raccolta veicoli a motore )

160104*

Veicoli fuori uso

160106

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi  né altre componenti pericolose

160103

Pneumatici fuori uso

160112

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111

160117

Metalli ferrosi

160118

Metalli non ferrosi

160119

Plastica

160120

Vetro

160122

Componenti non specificati altrimenti ( da specificare volta per volta)

160199

Rifiuti non specificati altrimenti (da specificare volta per volta)

160801

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino ( tranne 160807)

160803

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.

 

 N.B. -  i rifiuti di cui alla TABELLA 1 devono essere presi in carico dal centro di raccolta di veicoli fuori uso, piuttosto che dallo stoccaggio conto terzi, ed essere annotati per il carico/scarico sui medesimi registri utilizzati per l’autodemilizione.

 

TABELLA 2 (stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi)

 

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102

Polveri e articolato di materiali ferrosi

120103

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120199

Rifiuti non specificati altrimenti ( di natura metallica)

150104

Imballaggi in metallo

160216

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 ( solo di natura metallica, provenienti da attività di riparazione)

170401

Rame, bronzo, ottone

170402

Alluminio

170403

Piombo

170404

Zinco

170405

Ferro e acciaio

170406

Stagno

170407

Metalli misti

170411

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

191001

Rifiuti di ferro e acciaio

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

191202

Metalli ferrosi

191203

Metalli non ferrosi

200140

Metallo

 

5.         di rinviare  a successivo e separato provvedimento la definizione della richiesta avanzata dalla Ditta di integrazione dei CER ammissibili all’impianto di cui sopra, ( 160107* ( filtri olio ) – 150102 ( imballaggi in plastica ) – 150203 ( assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 ), limitatamente alla provenienza di autoriparazione, per effetto di quanto introdotto dalle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 ), previa acquisizione di specifico parere da parte di ARTA Abruzzo – Dipartimento provinciale di L’Aquila e Amministrazione Provinciale di L’Aquila, cui il presente rinvio è indirizzato;

6.         di rinviare, altresì, l’adozione di ulteriori provvedimenti in ordine alle su esposte problematiche di gestione delle acque ex L.R. n. 31/2010, indicate alla lett. i) del precdente punto 3), previa acquisizione di apposito parere da parte di ARTA Abruzzo – Dipartimento provinciale di L’Aquila e Amministrazione Provinciale di L’Aquila, cui il presente rinvio è indirizzato;

7.         di prescrivere che, per quanto attiene alla applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 282 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.  la Ditta interessata provveda a relazionare in merito entro giorni trenta dalla data di notifica del presente provvedimento; successivamente questa Autorità provvederà a richiedere  i necessari pareri di supporto, direttamente alla ARTA Abruzzo e alla Provincia di L’Aquila; 

8.         di stabilire che, in ordine all’applicazione degli obbligi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto  provveda, senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento;

9.         di prescrivere altresì, che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10.       di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori  prescrizioni:

10.1.    Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la  sicurezza della collettività e dei singoli;

10.2.    Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di   inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

10.3.    Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

10.4.    Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11.       di richiamare la ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi   previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06  e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto   Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la  provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori  Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;

12.       di richiamare la ditta in oggetto all’osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità sei rifiuti”, per quanto applicabile;

13.       di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14.       di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di                                  Pratola Peligna, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila, al P.R.A. di L’Aquila;

15.       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

16.       di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria;

 

17.       di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte integrante.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Franco Gerardini