IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Direttiva
2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.“Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha modificato la legislazione ambientale nel
settore della gestione dei rifiuti ed in particolare l’art. 196 de1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo
alle competenze attribuite alle Regioni;
CONSIDERATO che la
ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., con nota del 03.11.2011,
acquisita dal SGR al prot.n. RA/228430 del 08.11.2011, ha avanzato ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e dell’art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i., istanza di variante sostanziale alla
Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011 per la gestione di un impianto di recupero
ubicato ubicato in via dell’Industria, n. 6 del
Comune di Martinsicuro (TE), per operzioni di
recupero (R13 - R12 - R3) di rifiuti non pericolosi;
VISTA la Direttiva del
09.04.2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata
sulla G.U. n. 102, S.G. del 10.05.2002;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la L.R.
29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata
sul BURA n.50 del 30/07/2010;
RICHIAMATO il D.M. 18
febbraio 2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto
applicabile;
VISTA la DGR n. 129 del
22.02.2006 “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo
svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti
disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs.
n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs.
n. 151/2005”;
VISTA la DGR n. 790 del
03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova
disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” e s.m.i.;
RICHIAMATA la DGR
n.1227 del 29.11.2007 “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – Requisiti soggettivi dei richiedenti le
autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei
rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1192
del 04.12.2008 “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in
materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”;
RICHIAMATA la DGR n.
778 del 11.10.2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati
riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;
VISTO il D.M. n. 145
del 01.04.1998 “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei
contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli
15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs.
05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del
13.05.1998;
RICHIAMATO il D.M. n.
148 del 01.04.1998 “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri
di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2,
lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n.
22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
VISTA la Circolare
Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 “Circolare esplicativa sulla
compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di
accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto
Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212
del 11.09.1998;
PRESO ATTO della
documentazione allegata alla suddetta istanza di autorizzazione avanzata dalla
ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., con nota del 03.11.2011,
composta dalla seguente documentazione:
1. Relazione Tecnica a firma della Dot.ssa Cristina Baldini e dell’Ing. Federica Principi,
datata 20.10.2011;
2. Tavola 1 – Layout di massima con aree
stoccaggio rifiuti;
3. Relazione geologica, idrogeologica e
geotecnica, a firma del Dott. Geolo. Giovanni
Marrone, datata Agosto 2009;
4. Tavola – Viabilità interna;
5. Tavola – Vincolo paesaggistico e
archeologico aree protette;
6. Tavola – Vincolo idrogeologico,
forestale, rischio frana e zone sismiche della Regione Abruzzo;
7. Tavola – Carta della vegetazione;
8. Tavola – Carta dell’uso del suolo;
9. Tavola – Carta idrogeologica - Legenda;
10. Tavola 2 – Planimetria catastale/PRG/Rilievo,
a firma del Geom Bearardo
Ferri, datata Agosto 2009;
11. Tavola – Stralcio mappa catastale scala
1:2000, a firma del Geom. Mauro Ferri, datata 13.09.2007;
12. Tavola 02 – Planimetria impianto
antincendio, a firma del P.I. Franceso Cstelli, datata 13.12.2006;
13. Tavola 01 – Impianto di illuminazione e
potenza, a firma del P.I. Franceso Cstelli, datata 10.01.2007;
DATO ATTO che la
variante sostanziale proposta consiste nell’aumento delle potenzialità di
trattamento degli scarti di legno vergine e rifiuti di legno cellulosici da
manutenzione verde (CER 030101, 030105 e 200201) da 8.000 t/a a 18.000 t/a, per una potenzialità complessiva
dell’impianto di recupero pari a 30.940 t/a;
EVIDENZIATO che il
progetto di che trattasi non prevede alcun intervento di tipo edilizio ovvero
l’aggiunta di nuovi macchinari, rientrando l’incremento delle potenzialità di
trattamento nelle potenzialità proprie dell’impianto esistente ed autorizzato
con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.12.2011;
DATO ATTO che il SGR,
con nota prot.n. 242209/RA del 01.12.2011, ha comunicato l’avvio del
procedimento istruttorio ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed ha trasmesso gli elaborati progettuali sopra
richiamati;
VISTA la nota prot.n.
2006/BN-VIA del 03.11.2011, acquisita dal SGR al prot.n. 230942 dell’
11.11.2011, con la quale il Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e
Valutazione Ambientale, in merito alla procedura di istanza di variante non
sostanziale al Giudizio del CRR-VIA n. 1375 del 3.12.2009, ha trasmesso il
Giudizio del CRR-VIA n. 1868 del 25.10.2011 di presa d’atto di variante non
sostanziale;
VISTA la nota prot.n.
16639 del 13.12.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/1325 del 03.01.2012, con
la quale il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Teramo, ha
trasmesso, relativamente al procedimento in argomento, il parere di competenza
e nello specifico: “omissis…. l’area oggetto di intervento non è sottoposta a
vincolo idrogeologico e pertanto nessuna prescrizione è dovuta a norma
dell’art. 20 del R.D. del 16.05.1926 n.1126 .. omissis”;
DATO ATTO che il SGR,
con nota prot.n.135091 dell’11.06.2012, ha provveduto a convocare apposita
Conferenza dei Servizi (CdS) in data 10.07.2012;
VISTE le note prot.nn. RA/7140413 del 15.06.2012 e RA/157452 del
05.07.2012, con le quali il SGR ha provveduto a convocare il Comune di
Martinsicuro e la Ditta Ruzzo Reti SpA, che per mero
errore materiale non erano stati ricomporesi nella
precedente nota prot.n. 135091 del 11.06.2012 del SGR;
VISTA la nota prot.n.
4986 del 06.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/161948 dell’11.07.2012,
con la quale l’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, ha espresso parere
favorevole a condizione che: “omissis … si adottino tutte le cautele per impedire
la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri e per limitare
il dilavamento dei rifiuti stoccati all’aperto. .. omissis”;
VISTA la nota prot.n.
8682 del 2.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/164711 del 13.07.2012, con
la quale il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Teramo, ha
confermato quanto comunicato con nota prot.n. 16639 del 13.12.2011, acquisita
dal SGR al prot.n. RA/1325 del 03.01.2012;
VISTA la nota prot.n.
17773 del 09.07.2012, acquisita dal SGR in sede di CdS,
con la quale il Comune di Martinsicuro -
Area Urbanistica, ha espresso parere favorevole con le seguenti precisazioni:
“omissis ….
- dalla lettura della Relazione tecnica
rimessa dalla ditta in data 22.06.2012 prot.n. 16177, sembrano essere presenti
nell’area manufatti per i quali non risultano agli atti provvedimenti
autorizzativi e pertanto non possono essere considerati utilizzabili ai fini
della richiesta (Tav. 1 e pag 25: officina di
riparazione e due tettoie) ed in merito ai quai
l’ufficio si riserva di effettuare i dovuti accertamenti;
- l’area è sottoposta a vincolo
paesaggistico, contrariamente a quanto affermato dalla medesima relazione, con
decreto mnisteriale di notevole interesse pubblico
del 06.06.1977, pubblicato in G.U. il 13.07.1977 n. 189 ... omissis”;
PRESO ATTO del verbale
della Coferenza dei Servizi del 10.07.2012;
VISTA la nota prot.n.
14163 del 26.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/178127 del 31.07.2012,
con la quale la ditta RUZZO RETI SpA ha espresso
parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni riportate nella stessa nota;
VISTA la nota del
10.08.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/195160 del 03.09.2012, con la quale
la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., ha trasmesso appositi
chiarimenti in relazione a quanto emerso in sede di CdS
del 10.07.2012 ed, in particolare, a quanto richiesto dal Comune di
Martinsicuro con nota prot.n. 17773 del0 9.07.2012;
CONSIDERATO che il SGR
con nota prot.n. RA/205860 del 17.09.2012, ha trasmesso il verbale della CdS del 10.07.2012, invitando gli Enti che non avevano
ancora trasmesso il parere di competenza, ad inviarlo ai sensi di legge, nel
termine di 30 giorni dalla notifica della stessa nota;
VISTA la nota prot.n.
23964 del 19.09.2012, acquista dal SGR al prot.n. RA/210631 del 21.09.2012, con
la quale il Comune di Martinsicuro – Area Urbanistica, ha comunicato che:
“omissis… si porta a conoscenza che in data 31.08.2012 prot.
22230 la ditta ha inoltrato istanza di Accertamento di Conformità della tettoia
in carpenteria metallica presente nell’area eseguita in assenza di titolo
abilitativi e che la medesima è in corso di istruttoria…”;
PRESO ATTO di quanto
comunicato dal Comune di Martinsicuro – Area VI, con nota prot.n
24985 del 27.09.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/220901 del 04.10.2012;
RITENUTO che, in merito
a quanto comunicato dal Comune di Martinsicuro con la nota prot.n. 17773 del
09.07.2012, la Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c. deve avviare le
procedure di richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. 42/04 relativamente all’atttività di deposito merci; le aree interessate, nelle
more della conclusione del suddetto procedimento, non possono essere utilizzate
per le attività di cui al presente provvedimento;
VISTA la nota prot.n.
RA/223999 del 08.10.2012, acquisita con pari protocollo in data 11.10.2012, con
la quale il Servizio Genio Civile Regionale – Ufficio di Teramo ha espresso
parere favorevole in quanto l’area interessata dall’impianto non ricade in area
vincolata dal PAI e dal PSDA Abruzzo ed è ubicata ad una distanza maggiore di
10 (dieci) metri dal torrente “Lagozzo";
VISTA la nota prot.n.
3584 del 9.10.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/235755 del 24.10.2012, con
la quale la AUSL di Teramo ha espresso parere favorevole per il progetto di cui
al presente atto;
EVIDENZIATO che la
richiesta di autorizzazione di cui al presente provvedimento non comporta
alcuna variazione impiantistica rispetto a quanto autorizzato con
Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011;
RITENUTO pertanto, di
procedere con il presente provvedimento al rilascio della mera fase di
esercizio dell’impianto;
EVDENZIATO che all’atto
dell’emanazione del presente provvedimento, comprensivo della fase di gestione
dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, si intende
revocata la Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011;
EVIDENZIATO che nel
presente provvedimento è ricompresa l’autorizzazione dello scarico delle acque di
prima pioggia e che, pertanto, all’atto dell’emanazione dello stesso si intende
revocata l’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Ruzzo Servizi SpA n. 38163 del 27.12.2007 e s.m.i.;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di
certificazioni trasmessa ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007;
CONSIDERATO che
dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta L.E.A. di Marsili Enrico
& C. s.n.c.., non risultano elementi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione in oggetto;
VISTA la Legge
07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la Legge
14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di approvare ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
e dell’art. 45 e della L.R. 19.12.2007,
n. 45 e s.m.i., il progetto proposto dalla
Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., con sede legale in via
dell’Industria, n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE), in variante sostanziale
della Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011, di un impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi
ubicato in via dell’Industria n. 6 del
Comune di Martinsicuro (TE), per operazioni di recupero R3 - R12 - R13 di
rifiuti non pericolosi, in un’area identificabile secondo le N.C.T. del Comune
di Martinsicuro, Foglio n. 22, particella n. 599, superficie complessiva 6.780
mq, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali così costituiti:
1. Relazione Tecnica a firma della Dot.ssa Cristina Baldini e dell’Ing. Federica Principi,
datata 20.10.2011;
2. Tavola 1 – Layout di massima con aree
stoccaggio rifiuti -
3. Relazione geologica, idrogeologica e
geotecnica, a firma del Dott. Geolo. Giovanni
Marrone, datata Agosto 2009;
4. Tavola – Viabilità interna;
5. Tavola – Vincolo paesaggistico e
archeologico aree protette;
6. Tavola – Vincolo idrogeologico,
forestale, rischio frana e zone sismiche della Regione Abruzzo;
7. Tavola – Carta della vegetazione;
8. Tavola – Carta dell’uso del suolo;
9. Tavola – Carta idrogeologica - Legenda;
10. Tavola 2 – planimetria
catastale/PRG/Rilievo, a firma del Geom Bearardo Ferri, datata Agosto 2009;
11. Tavola – Stralcio mappa catastale scala
1:2000, a firma del Geom. Mauro Ferri, datata 13.09.2007;
12. Tavola 02 – Planimetria impianto
antincendio, a firma del P.I. Franceso Cstelli, datata 13.12.2006;
13. Tavola 01 – Impianto di illuminazione e
potenza, a firma del P.I. Franceso Cstelli, datata 10.01.2007;
2. di autorizzare la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c.:
2.1 all’esercizio, ai sensi del predetto art.
208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.,
dell’impianto di cui al precedente punto 1);
2.2 ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le
emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione, manipolazione,
trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali pulverulento;
2.3 lo scarico delle acque reflue di prima
pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dell’impianto in oggetto nel
pubblico collettore sito in via dell’Industria – Martinsicuro (TE), nel
rispetto delle prescrizioni di cui alla nota della Ruzzo Servizi SpA prot.n. 14163 del 26.07.2012, Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di REVOCARE dalla data di emanazione
del presente provvedimento, la Determinazione Dirigenziale n. 47 del
20.04.2011;
4. di STABILIRE che nell’impianto possono
essere gestiti i seguenti rifiuti (CER) per le potenzialità istantanee e annue
e le operazioni di recupero sotto riportate:
Macrotipologia |
CER |
Potenzialità
istantanea (t) |
Potenzialità
annua (t/a) |
Operazioni
di Recupero |
Scarti
di legno trattati (segatura, trucioli, pannelli di truciolare, piallacci ecc), compresi imballggi |
030101, 030105, 030199, 150103,
170201, 191207, 200138 |
800 |
12.000 |
R12-R13 |
Scarti
di legno vergine e rifiuti di legno cellulosici da manutenzione verde |
030101, 030105, 200201 |
1.100 |
18.000 |
R13 – R3 |
Rifiuti
plastici, compresi imballaggi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci
e per presidi medico - chirurgici |
020104, 150102, 191204, 200139 |
15 |
100 |
R13 |
Rifiuti
in metallo e cascami di lavorazione (ferro, alluminio, rame ecc.. e metalli
misti), compresi imballaggi anche compositi |
100299, 100899, 110501, 110599, 120101,
120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 150105, 150106, 170401, 170402,
170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191002, 191203,
200140 |
40 |
400 |
R13 |
Vetro,
compresi imballaggi |
150107, 170202, 191205, 200102 |
25 |
140 |
R13 |
Carta e
cartone compresi imballaggi e materiali assorbenti diversi da quelli di cui
alla voce 150202 |
150101, 191201, 200101, 150203 |
20 |
300 |
R13 |
|
|
Tot.
2.000 |
Tot 30.940 |
|
5. di
stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è condizionata al rispetto
delle seguenti prescrizioni:
1. adottare tutte le cautele per impedire
la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri e per limitare
il dilavamento dei rifiuti stoccati all’aperto;
2. rispetto delle prescrizioni di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011, salvo quanto modificato nel
presente provvedimento;
6. di prescrivere che dalla data di
emanazione del presente provvedimento, la ditta
L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., deve avviare presso il Comune
di Martinsicuro, le procedure di autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs 42/04, relativamente all’atttività di deposito merci; le aree interessate, nelle
more della conclusione del suddetto procedimento, non possono essere utilizzate
per le attività di cui al presente provvedimento;
7. di stabilire che l’autorizzazione di
cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni 10 (dieci) dalla data di
emanazione del presente provvedimento;
8. di precisare che l’autorizzazione di
cui al punto 2) è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;
9. di prescrivere che per l’esercizio
dell’impianto sia trasmessa la seguente documentazione:
9.1)
garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 15);
9.2) nominativo del Responsabile Tecnico
dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche ed ai
sensi delle disposizioni vigenti in merito;
9.3)
data di avvio delle operazioni di cui al presente provvedimento;
10. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività
afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
11.1)
Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il
benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
11.2)
Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
11.3)
Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni
degrado dell’ambiente e del paesaggio;
11.4)
Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed
efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il
recupero di materie prime ed energia;
12. di richiamare la Ditta L.E.A. di Marsili
Enrico & C. s.n.c
autorizzata, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi
previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di
carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla
Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, di una
comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli
fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del
11.10.2010;
13. di richiamare la Ditta L.E.A. di Marsili
Enrico & C. s.n.c. all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 18 febbraio
2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto
applicabile;
14. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs.
03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
15. di obbligare la Ditta L.E.A. di Marsili
Enrico & C. s.n.c., a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate
garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i.;
16. di fare salvi eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.
Sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
17. di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla
L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c con sede legale in via dell’Industria, n. 6
del Comune di Martinsicuro (TE);
18. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Martinsicuro (TE), all’Amministrazione Provinciale
di Teramo, all’ARTA - Sede Centrale di Pescara
e all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo;
19. di trasmettere ai sensi dell’art. 208,
comma 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali -
Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di L’Aquila;
20. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini