Sede impianto: Loc. S. Emidio, 270 – Alanno PE

Attività svolta: produzione carta TISSUE, igienica, tovaglioli, fazzoletti

Codice IPPC: 6.1b). “Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno”

L’AUTORITÀ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l’art. 29-octies “Rinnovo e riesame”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 recante “Emanazione di linee-guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”;

VISTE le linee guida di riferimento LG MTD “Carta” emanate con DM 31/01/05 e pubblicate con Suppl. ord. Della GU n.135/05;

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., ed in particolare le disposizioni dell’art. 14 ter, comma 7) che testualmente recita: “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”;

VISTA la D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99 concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” afferente l’approvazione della modulistica e dei calendari per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la Determinazione DF 76/05 del 22/07/05 recante “Modifica determina direttoriale DF/52/04 del 06.04.2004 - Individuazione Responsabile del Procedimento”;

VISTA la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica”;

VISTA la D.G.R. n.997 del 08.10.2007 recante “Delibera di Giunta Regionale n.461/06 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: D.lgs 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica”;

VISTA la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica ed integrazione;

VISTA la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1) , 2) e 3) ; art. 5); art. 9) punti 2)  e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;

VISTA la DGR n. 738 del 07/11/2011 recante Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA. Modifica DGR n.1208 del 04/12/08;

VISTO il D.M. 24/04/08 inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del18/0272005”.

VISTA la DGR n.308 del 24/06/09 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”.

VISTA la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1,2,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 b), 6.4 c) dell’Allegato I D.Lgs.59/05;

VISTA la DF3/78/04 che affida l’incarico di consulenza tecnico-scientifica all’Agenzia per la Tutela dell’Ambiente - ARTA - nell’ambito della Linea Progettuale 4 “Assistenza e consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC”;

VISTA la LR 31 del 29/07/2010 recanti “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;

DATO ATTO che l’attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, punto 6.1 b) “ Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno”;

DATO ATTO che l’impianto risulta essere “impianto esistente” così come definito dall’art. 5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che l’azienda è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 03 del 09/06/2006 rilasciata dal Servizio Politica energetica alla ditta Kimberly Clark s.r.l. per l’esercizio dell’impianto di produzione carta Tissue, igienica, tovaglioli, fazzoletti, sito nel Comune di Alanno (PE), loc. S. Emidio, 270;

VISTO il provvedimento n.41/7 del 14/03/2008 di aggiornamento dell’AIA n.3 del 09/06/2006 relativo ad un nuovo quadro riassuntivo delle emissioni e una nuova planimetria delle emissioni;

VISTO il provvedimento n.167 del 16/02/2011 di integrazione dell’AIA n.3 del 09/06/2006 con il piano controlli a tariffa ai sensi del D.lgs 152/06 art. 29 decies c.3;

VISTA la richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3 del 09/06/2006 della Ditta Kimberly Clark s.r.l. di Alanno (PE) nella persona del Gestore dell’Impianto, assunta al protocollo regionale n RA 47759  del 25 febbraio 2011, relativa alla produzione carta TISSUE, igienica, tovaglioli, fazzoletti, sito in loc. S.Emidio, 270 Alanno (PE);

DATO ATTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, è stato dato avvio del procedimento in data 13/05/2011;

DATO ATTO che in data 30/07/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi;

VISTA la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 30/07/2012, assunta al protocollo regionale n. RA/219858 del 03/10/2012 ed in particolare:

-          Planimetria di stabilimento con indicazioni aree stoccaggio rifiuti allegato 12 rev.1 datata 08/08/2012;

-          Planimetria di stabilimento con indicazione delle sorgenti e punti di emissione in atmosfera allegato 5 rev. 3 datata 02/08/2012;

VISTO il parere dell’ARTA prot. n. 14802 del 27/11/2012 assunta al protocollo regionale n. RA/274922 del 04/12/2012;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla Ditta datata 14/01/2013 assunta al protocollo regionale n. RA/14538 del 17/01/2013 in particolare:

-          planimetria generale con reti interrate allegato 20 rev. 3 datata 19/12/2012;

-          particolari modifiche pozzetti per acque di prima pioggia allegato 20 rev. 3 datata 21/12/2012;

-          Nuovo piano di prevenzione e di gestione acque di prima pioggia datato 11/01/2013 (Allegato III), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA l’ulteriore documentazione integrativa inviata dalla Ditta datata 18/02/2013 assunta al protocollo regionale n. RA/53670 del 25/02/2013 ed in particolare:

-          Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera datato 18/02/2013 (Allegato I), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-          Sezione j-Piano di monitoraggio e controllo datato 18/02/2013 (Allegato II), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTO il parere ARTA prot. n. 1773 del 11/02/2013 assunto al protocollo regionale n. RA/49881 del 20/02/2013;

VISTE le note del Consorzio datate rispettivamente 12.12.2012 e 22/02/2013 assunte rispettivamente al protocollo regionale nn RA/290447 del 18/12/2012 e RA/58666 del 28/02/2013;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento con nota prot.n. RA/182935 del 07.08.2012, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il verbale della Conferenza dei Servizi del 30.07.2012;

RITENUTO potersi applicare dell’art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, cosi come modificato dal D.L. 78 del 31.05.2010, che testualmente recita: “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”;

VISTO il certificato n.IT10/1031 ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004;

VISTA la visura camerale della ditta e la dichiarazione sostitutiva del Gestore dell’impianto con la quale lo stesso certifica che nei propri confronti non sussistono le cause di divieti di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011 assunta al protocollo regionale n.RA/65174 del 06/03/2013;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al pagamento dei diritti istruttori di cui al DM 24/04/08 dandone riscontro con la nota assunta al protocollo regionale n. RA/66352 del 07/03/2013;

DATO ATTO che i principi generali ispiratori dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 6 comma 16 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  sono tutti soddisfatti e che la procedura è stata condotta nel rispetto della trasparenza e della massima semplificazione del procedimento;

DATO ATTO che nulla osta al rilascio del provvedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3 del 09/06/2006;

RITENUTO pertanto poter rinnovare il provvedimento AIA n. 3 del 09/06/2006 alle condizioni riportate nel presente provvedimento;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29-octies del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

alla Ditta Kimberly Clark s.r.l., per l’esercizio dell’impianto di produzione carta Tissue, igienica, tovaglioli, fazzoletti; sito nel comune di Alanno (PE), Loc. S. Emidio 270 con la potenzialità 100 tonnellate/giorno;

Art. 2

La presente autorizzazione è concessa, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un periodo di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento;

Art. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l‘adozione dei provvedimenti riportati all’art.29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell’art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è tenuta al rispetto dei valori limite riportati nel “Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera datato 18/02/2013” (Allegato I) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda alla planimetria di stabilimento con indicazione delle sorgenti e punti di emissione in atmosfera rev. 3 del 02/08/2012;

Nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni sopra richiamato il Gestore in ottemperanza dell’art. 181 D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii ha inserito il punto di emissione E18 relativo alla linea di trattamento fanghi.

Il Gestore ha l’obbligo di adottare una procedura gestionale volta al controllo delle emissioni odorigene che possono insorgere in corrispondenza della linea di disidratazione dei fanghi.

Si riportano a titolo non esaustivo delle indicazioni volte al contenimento delle emissioni diffuse di cui il Gestore valuterà l’applicazione al caso specifico:

-          (ove non già previsto) prevedere il confinamento della pressa vite e un lavaggio con frequenza idonea con registrazione dell’avvenuta operazione;

-          monitorare le caratteristiche del ph e l’età del fango (ad es. se il pH è prossimo a 10 il fango dovrebbe essere abbastanza stabilizzato e non dovrebbe innescare problemi di putrefazione; se l’età è superiore a 30 giorni nei casi di ossidazione prolungata il fango dovrebbe essere stabilizzato e non dovrebbe innescare fenomeni di putrefazione). I dati devono essere registrati. In particolari condizioni climatiche (temperature elevate) prevedere la possibilità di cospargere di calce idrata in polvere il fango stoccato in modo da minimizzare le possibili emissioni odorigene. L’utilizzo della calce deve essere opportunamente registrata con indicazione delle quantità impiegate;

-          limitare il più possibile lo spazio fisico dedicato alla movimentazione dei fanghi e i tempi di stoccaggio;

-          prevedere sistemi di copertura più efficaci delle zone di stoccaggio dei fanghi e eventuali barriere arboree e da inserire al fine di limitare la diffusione di emissioni odorigene.

 

Le evidenze delle attività effettuate secondo le procedure gestionali sopra elencate dovranno essere annotate in un registro per la verifica da parte degli enti preposti.

a)         Ulteriori prescrizioni

 

1.         In relazione ai nuovi punti di emissione, il Gestore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

-          15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'A. C., al Comune, all'ARTA e al Dip. prov.le della ASL;

-          durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, dovrà effettuare almeno due autocontrolli nelle condizioni più gravose di esercizio;

-          entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, dovrà comunicare all'A.C., al Comune, all'ARTA ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;

-          la messa a regime degli impianti non può durare più di 90 gg.

Art. 6

EMISSIONI IDRICHE

Per la planimetria relativa alla rete idrica e gestione delle acque meteoriche si rimanda alla planimetria generale con reti interrate allegato 20 rev. 3 datata 19/12/2012 e particolari modifiche pozzetti per acque di prima pioggia allegato 20 rev. 3 datata 21/12/2012.

-          Scarichi di acque reflue

I reflui dello stabilimento sono depurati nell’impianto di depurazione e successivamente scaricati mediante lo scarico S1 nel Fiume Pescara.

Per tale scarico il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti riportati nella tabella contenuta nell’allegato D dell’AIA n.3 del 09/06/2006 per lo scarico S1 e a quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato II).

Il Gestore è, inoltre, tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.         durante le attività di autocontrollo, il campionamento, effettuato tramite autocampionatore, deve essere eseguito durante un arco temporale di 3 ore; l’autocampionatore può essere attivato al momento dell’autocontrollo;

2.         In tre autocontrolli il Gestore deve effettuare un monitoraggio di screening del parametro Epicloridrina. Il Gestore dovrà trasmettere tempestivamente gli esiti di tali autocontrolli e potrà ritenersi esonerato dall’effettuazione della ricerca del parametro epicloridrina nel caso in cui non se ne rilevi la presenza.

-          Scarichi acque meteoriche

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dello stabilimento sono scaricate nel collettore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara attraverso quattro punti di scarico M1, M2, M3 e M4.

Attraverso il pozzetto M3 vengono scaricate le acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’area di deposito temporaneo di rifiuti e in base alla LR 31/2010 tale scarico potrebbe essere a rischio di dilavamento. Con il Piano di Prevenzione e di Gestione delle Acque di prima pioggia datato 11/01/2013 allegato (III) il Gestore ha presentato un progetto per la separazione ed il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dall’area di deposito temporaneo dei rifiuti.

Il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.         Per gli scarichi M1, M2, M3 ed M4 a partire dalla data di rilascio del rinnovo dell’AIA e per la durata di un anno la ditta è tenuta al monitoraggio con frequenza quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici, dei parametri riportati nel piano di monitoraggio e controllo per lo scarico M3; il monitoraggio deve essere riferito volta per volta a campioni istantanei prelevati in ciascuno dei pozzetti individuati (M1, M2, M3 e M4) al fine di effettuare prelievi rappresentativi della prima pioggia caduta sul piazzale. Se da tale verifica viene riscontrata la presenza di sostanze pericolose di cui alla tabella 5 allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii in concentrazione superiore al limite di rilevabilità della metodica utilizzata il Gestore è tenuto a darne comunicazione all’Autorità Competente e all’ARTA sede Centrale per le opportune valutazioni;

2.         Entro il 31/03/2013 la ditta è tenuta alla realizzazione di quanto contenuto nel Piano di Prevenzione e di Gestione delle Acque di prima pioggia allegato (III); fino a tale data per lo scarico M3 la ditta è tenuta al rispetto della tabella 3 dell’All. 5 alla parte III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;

3.         In corrispondenza dell’area 13, relativa al rifornimento del gasolio, non dovranno essere effettuate operazioni di travaso nel caso di eventi meteorici, analogamente a quanto previsto per l’area 12;

4.         Per impedire immissioni incontrollate nella rete consortile delle acque meteoriche il Gestore è tenuto al rispetto della procedura riportata in quella più generale identificata con PO – EHS – 008 “Gestione delle emergenze ambientali”, nello specifico al punto 5.3. e al passaggio 3 dell’istruzione operativa “Pronto intervento ambientale” (Allegato IV). E’ necessario, nel contempo, in caso di sversamenti accidentali nelle aree dotate di cordoli, intercettare gli eventuali liquidi tramite la valvola.

Art. 7

RIFIUTI

Per la planimetria relativa alla gestione dei rifiuti si rimanda alla planimetria “allegato 12 rev. 1 datata 08.08.2012”.

L’Azienda si avvale delle disposizioni previste lett. m – comma 1 – art. 183 del D. lgs. 152/06 relativo al deposito temporaneo dei rifiuti.

Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall’Azienda e le loro modalità di stoccaggio.

Codice

CER

Descrizione del

rifiuto

Impianti/fasi di

provenienza

Stato fisico

Area di          stoccaggio

Modalità di                   stoccaggio

Destinazione

030311

fanghi da trattamento

Trattamento acque reflue di processo

Fangoso palabile

R7

SFUSI

R3 / R5

08312

Inchiostri e solventi

allestimento

Liquido

R11

CISTERNETTE

D9

070213

rifiuti plastici

Allestimento

Solido

R5

CONTAINER

R13

130113*

altri oli * circuiti idraulici

Manutenzione impianti

Liquido

R6

CISTERNETTE

R13

130206*

olio sintet. x motori ingranaggi

Manutenzione impianti

Liquido

R6

CISTERNETTE

R13

140603*

altri solventi e miscele di solventi alogenati

Produzione carta

Liquido

R6

FUSTI

R13

150101

carta e cartone

Allestimento

Solido

R3

CONTAINER

R3 / R13

150102

imballaggi in plastica

Allestimento

Solido

R4

CONTAINER

R13

150106

imballaggi in materiali misti

allestimento

Solido

R1

CONTAINER

R13

150110*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

Produzione carta e allestimento

Solido

R1

CISTERNETTE

D9

150202

 

assorbenti e stracci

Manutenzione impianti

Solido

R6

CISTERNETTE

D9

160202

altro materiale elettronico fuori uso

Manutenzione impianti

Solido

R11

BIG BAG

R13

160216

Cartucce e toner

Uffici

Solido

R11

CONTENITORI

R5

160306

rifiuti organici non pericolosi

Produzione carta

Solido

R6

FUSTI

D9

170202

Vetro

Manutenzione impianti

Solido

R11

CONTAINER

R13

170603*

Altri materiali isolanti contenenti. sostanze  pericolose

Manutenzione impianti

Solido

R11

BIG BAG

D9

200121*

tubi fluorescenti con mercurio

Manutenzione impianti

Solido

R11

BIG BAG

D9

200140

metallo

Manutenzione impianti

Solido

R5

CONTAINER

R13

 

 b) prescrizioni :

1.         Il Gestore è tenuto a raccogliere ed inviare presso l’impianto di depurazione le eventuali acque di percolazione derivanti dal trasporto dei fanghi attraverso appositi nastri dalla sezione di ispessimento all’area di stoccaggio;

2.         Almeno una volta l’anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti, laddove necessario, così come riportato nel piano di monitoraggio e controllo;

3.         Ogni qualvolta si verifichi la necessità di gestire rifiuti diversi da quelli elencati in tabella  3 il Gestore deve comunicare preventivamente all’autorità competente e Distretto Provinciale ARTA le seguenti informazioni: codice CER, descrizione del rifiuto, modalità di stoccaggio e stralcio della planimetria riportante l’ubicazione dello stoccaggio del rifiuto;

4.         Il gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

5.         I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.

6.         I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.

7.         I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.

8.         Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall’azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).

9.         Nello specifico per i rifiuti pericolosi, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura o copertura superiore;

10.       Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall’art. 6 del D.Lgs 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. 392/96.

11.       La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti è quella dell’allegato 2 al DM 31.01.2005.

12.       Le aree di deposito temporanee devono essere identificate con apposita segnaletica riportante il relativo codice CER;

13.       Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, .etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. ovvero a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui agli art.188, 188 bis, 188 ter, se pertinenti con il tipo di attività svolta.

14.       i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

Art 8

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 5,6,7 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

A)        PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore è tenuto ad attuare quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all’allegato II facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia in termini di parametri, di frequenze e di metodiche da utilizzare, sia in termini di modalità operative da adottare nella manutenzione dei sistemi di depurazione degli effluenti. L’azienda deve redigere la relazione annuale contenente le risultanze dei monitoraggi eseguiti conformemente a quanto descritto nel Piano dei Controlli a Tariffa di seguito riportato nelle modalità definite all’art. 11 e all’art. 15 del presente provvedimento.

A1       Si richiede al Gestore di comunicare all’Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA la metodologia di analisi e campionamento, ove non indicato nel presente provvedimento, ed un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l’anno corrente, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.

A2       Le metodiche di campionamento e analisi da adottare dovranno prioritariamente riferirsi a norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, a norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, a norme tecniche ISO o altre norme internazionali o norme nazionali previgenti.

A3       La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all’ora di esercizio più gravosa con l’esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.

A4       Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell’impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

A5       Qualora, durante l’espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall’accertamento) dei dati al Distretto Provinciale ARTA di Pescara e all’Autorità Competente.

A6       Prescrizioni inerenti l'accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche).

L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori opportune strutture (comprese anche di carrucole automatiche o manuali a norma di legge per gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro)

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

A7       Caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo, in conformità a quanto predisposto dalla norma UNI 10169 sezioni 7 – 8 – 9.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall’ARTA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione o adeguamento. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

A8       Manutenzione dei sistemi di depurazione.

Si ritiene necessario predisporre un registro (ove non già adottato) sul quale riportare il piano delle manutenzioni programmate e le attività di manutenzione eseguite.

B)        FATTORI DI EMISSIONE/CONSUMI SPECIFICI

B1       Fattori di emissione

Per i calcolo dei fattori di emissione devono essere considerati i seguenti parametri per ogni matrice elencata.

Aria: calcolati per Polveri, SOx, NOx, COV

FE (kg/tonn): Flusso di massa (kg/a)/Prodotto finito (tonn/a)

Acqua: calcolati per COD, BOD, SST, solfati, cloruri

FE (kg/tonn): Flusso di massa (kg/a)/Prodotto finito (tonn/a)

Rifiuti: calcolati per fanghi, imballaggi, metallo, altri

FE (kg/tonn): Quantità prodotta (kg/a)/Prodotto finito (tonn/a)

B2       Consumi specifici

Devono essere calcolati i seguenti consumi specifici ciascuno in relazione alle due fasi lavorative “produzione semilavorato” e “allestimento prodotti finiti”.

Consumo termico per unità di prodotto = (kWh/unità*anno)

Consumo elettrico per unità di prodotto = (kWh/unità*anno)

Consumo idrico per unità di prodotto= (m3/unità*anno)

C)        STATO DEL SITO

All’interno del sito produttivo della Kimberly Clark vi sono 2 serbatoi interrati metallici, a parete unica con rivestimento protettivo, contenenti gasolio.

Sono inoltre presenti due vasche interrate adiacenti in calcestruzzo, poste nell’area trattamento acque industriali a monte della vasca di omogeneizzazione.

Le vasche sono profonde quattro metri circa e sono in parete singola in calcestruzzo:

• Una vasca da 20 m3 di raccolta acque reflue di processo del reparto allestimento

• Una vasca da 20 m3 di raccolta acque reflue colorate del reparto allestimento

Prescrizioni:

-          Il Gestore dell’impianto è tenuto ad effettuare delle campagne di ispezione o prove di tenuta delle vasche e delle condotte al fine di verificarne l’integrità. La modalità di esecuzione delle ispezioni/prove e la tempistica devono essere comunicati all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto di Pescara prima dell’avvio delle campagne. Le risultanze, inoltre, devono essere trasmesse agli stessi Enti entro 15 giorni dalla conclusione delle campagne.

-          Il Gestore è tenuto ad effettuare prove di tenuta sui serbatoi con frequenza di esecuzione biennale e durante l’anno 2013 deve effettuare almeno una campagna di ispezione/ prove di tenuta volta a verificare lo stato di integrità delle vasche interrate e condotte relative.

 GESTIONE DELL’IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

 

 

 

 D1

1.         Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nella istruzione operativa IO EHS-070 (Allegato V), parte integrante del presente provvedimento, relativamente alla procedura di malfunzionamento ed emergenze dell’impianto di depurazione. Il Gestore è tenuto ad intervenire con l’intercettazione dello scarico e reimmissione nell’impianto di depurazione al raggiungimento dei valori soglia.

2.         Per gli abbattitori ad umido sono previsti manometri locali che verificano la pressione dell’acqua di alimentazione e flussimetri che bloccano, in caso di mancanza di acqua, l’aspirazione; se il fuori servizio dura più di 30 minuti deve essere fermata la linea di produzione.

3.         In riferimento all’impianto TEKOFIL di pretrattamento delle acque colorate, in caso di malfunzionamento le acque reflue colorate sono avviate a smaltimento;

4.         Per i sistemi di abbattimento delle polveri filtri a tessuto è previsto un manometro che misura la pressione differenziale e che al rilevamento del valore minimo soglia di funzionamento innesca il blocco dell’impianto.

5.         Per le altre emissioni legate per lo più a processi di combustione e non soggette ad abbattimento in caso di anomalia di funzionamento gli impianti cessano il loro funzionamento. Per quanto non indicato si rimanda alla prescrizione “Malfunzionamenti e/o interruzioni” sotto riportata.

6.         Nell’area sulla quale è ubicato lo stoccaggio della costerna in plastica da 1 mc sono predisposti presidi di pronto intervento anti-sversamento. Si ritiene necessario che per il caso specifico il Gestore adotti la procedura descritta in precedenza PO – EHS – 008 “Gestione delle emergenze ambientali” (Allegato IV), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

D2 – Emissioni fuggitive

Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l’inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana;

In caso si riscontri un’emissione fuggitiva o uno sversamento di qualsiasi  sostanza pericolosa, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all’ARTA, Distretti di Pescara, entro le successive 8 hr, indipendentemente dalle quantità emesse, indicando altresì i provvedimenti intrapresi.

D4 –Malfunzionamento dei sistemi di abbattimento

In caso di malfunzionamento dell’impianto di produzione e/o di abbattimento e/o depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera ovvero alle emissioni idriche, il Gestore dovrà:

-          darne comunicazione entro otto ore al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA di Pescara, all’Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell’evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;

-          qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione/scarico autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre 48 ore dall’evento;

-          nel caso il periodo di malfunzionamento e/o interruzione ecceda le 48 ore, il ciclo produttivo potrà mantenersi attivo a condizione che i valori limite di emissione/scarico autorizzati siano rispettati; in caso contrario, l’emissione o lo scarico fuori limite devono essere immediatamente interrotti;

-          in caso di interruzione e/o malfunzionamento superiore a 48 ore, la situazione deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno giornaliera, che dovranno essere trasmesse tempestivamente all’ARTA, Distretto provinciale di Pescara;

 

D5 – Il Gestore ha l’obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali  nella fase di esercizio dell’impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell’emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

E)        EMISSIONI SONORE

La valutazione di impatto acustico deve essere ripetuta con frequenza triennale e sempre a seguito di modifiche che comportano variazioni sull’impatto acustico.

F)        ACQUE SOTTERRANEE

Le acque sotterranee sono intercettate dai quattro piezometri P6, P7 (piezometri di monte) P2 e P8 (piezometri di valle).

Il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere eseguito, a rotazione, in almeno due dei quattro piezometri indicati, di cui uno a monte e uno a valle. Il monitoraggio da eseguirsi sul set già indagato per l’anno 2010 deve essere effettuato con frequenza almeno annuale. Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo allegato.

Inoltre, il gestore dell’impianto è tenuto a:

-          verificare la funzionalità dei piezometri esistenti nel caso non fossero più campionabili, ripristinarli o sostituirli;

-          realizzare un monitoraggio della superficie piezometrica per verificare la direzione di deflusso;

-          aggiornare la piezometria ad ogni monitoraggio.

 

G)        PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Annualmente e contestualmente il report di cui al seguente art. 11, occorre inviare un aggiornamento del piano di miglioramento ambientale.

Art 9

PRESCRIZIONI GENERALI

a)         ADEGUAMENTO IMPIANTO

a.1)      Il Gestore, entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l’elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l’entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.2)      Nel caso in cui, a seguito dell’adeguamento si renda necessaria l’attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all’autorità Competente ed al Distretto Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;

a.3)      Il Gestore dell’impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l’adeguamento complessivo dell’impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall’effettuazione dello stesso.

b)         GESTIONE DELL’IMPIANTO A REGIME

b.1)      I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l’impianto;

b.2)      È fatto obbligo di annotare a firma del Gestore su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati sulle matrici ambientali: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo di manutenzione, descrizione dell’intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve essere messo a disposizione dell’organo di controllo e tenuto presso l’impianto.

a)         CONDIZIONI DA RISPETTARE

Il gestore dell’impianto, come previsto dall’art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., deve fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

 

d)         INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

d.1)      Si ritiene necessario che l’azienda, con un anticipo di almeno 15 giorni, comunichi la data di cessazione definitiva dell’attività agli Enti Competenti (Regione Abruzzo, ARTA, Provincia, Comune) allegando un piano di dismissione contenente la descrizione delle procedure e delle attività di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione dei rifiuti prodotti.

Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l’azienda dovrà presentare un piano di indagini redatto sulla base del modello concettuale del sito.

Sinteticamente il piano dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti punti:

-          l’ubicazione dei sondaggi e dei rilievi dovranno essere predisposti considerando le possibili cause di contaminazione, le ipotetiche vie di trasporto dell’eventuale inquinamento e le eventuali matrici ambientali coinvolte; nella scelta dell’ubicazione dei sondaggi particolare attenzione dovrà essere prestata a luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, se ve ne sono, pozzi disperdenti, stoccaggi di rifiuti, tubazioni e fognature;

-          la selezione delle sostanze inquinanti da ricercare nei vari sondaggi dovrà essere effettuata in relazione al ciclo produttivo dell’azienda (materie prime, processo industriale, prodotti e reflui generati) e ai dati storici del sito (eventuali sversamenti accidentali, analisi esistenti, etc.)

-          dovranno essere descritte le modalità di esecuzione dei sondaggi e le metodiche di campionamento e di analisi delle matrici ambientali indagate.

 

Al termine dei 30 giorni dalla presentazione del piano di indagini, a meno di osservazioni formulate dagli Enti Competenti, l’Azienda dovrà attuare quanto previsto nel piano e dovrà trasmettere alla Regione Abruzzo, all’ARTA, alla Provincia e al Comune i risultati delle indagini entro i successivi 30 giorni.

d.2)      Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell’attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

e)         MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE

e.1)      In caso di modifica dell’impianto si applica quanto disposto all’art. 29-nonies del D. lgs 152/06 e ss.mm.ii;

e.2)      Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell’Impianto deve essere data comunicazione all’Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;

e.3)      L’attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell’impianto, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all’ Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA.

Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell’impianto. Nei successivi 15 giorni dalla data di messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata con almeno due controlli  nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l’esito all’Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA. La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell’art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 269, comma 14.

 

Descrizione: Kimberly rinnovo AIA n 03_2006_Pagina_1

Descrizione: Kimberly rinnovo AIA n 03_2006_Pagina_2

Descrizione: Kimberly rinnovo AIA n 03_2006_Pagina_3

  

Art. 11

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all’Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all’anno precedente ed anche un’elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell’andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell’impianto. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all’anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l’anno successivo.

Art. 12

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l’A.I.A.

Art. 13

Il gestore ai fini del rinnovo dell’autorizzazione è tenuto a presentare all’Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall’art. 29 octies comma 1 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse  condizioni previste dal presente atto.

Art. 14

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

Art. 15

PIANO DEI CONTROLLI

L’ARTA Distretto. provinciale di Pescara accerta quanto prescritto nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e DGR 308/09 e secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Il gestore dovrà eseguire detti pagamenti nelle modalità e tempistiche previste dall’art. 6 del DM 24/04/08, dalla DGR 308/09 e dal presente provvedimento ovvero quanto sarà eventualmente regolamentato da nuove disposizioni normative.

Il gestore sarà tenuto al pagamento anche dei controlli le cui tariffe non sono ancora individuate dall’ARTA nelle seguenti tabelle. Nelle more del necessario atto di recepimento delle tariffe mancanti, il gestore non è tenuto al pagamento delle voci di tariffa mandanti.

Il Gestore deve redigere annualmente e tenere a disposizione presso lo stabilimento la relazione contenente i dati ambientali e gestionali riferiti all’anno solare precedente.

Nella relazione dovranno essere riportare le informazioni di seguito specificate.

1.         I dati identificativi e la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.

2.         Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente  ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.

3.         La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA..

4.         La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.

5.         Comunicazioni su eventuali  esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.

6.         Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.

7.         Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.

8.         Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.

9.         Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si ritiene necessario che l'azienda compili e tenga a disposizione presso lo stabilimento, le schede di reporting, in formato excel, riportanti le informazioni di seguito elencate il cui format dovrà essere concordato con il Distretto Provinciale di Pescara.

SCHEDE DI REPORTING

1.         Quantità di Materie prime utilizzate

2.         Quantità di combustibili utilizzati

3.         Consumi idrici.

4.         Consumi energetici.

5.         Quantità di Prodotto ottenuto -  Dati di produzione effettuata..

6.         Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.

7.         Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni effettuate.

8.         Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.

9.         Emissioni dirette e indirette di CO2.

10.       Tabella riassuntiva emissioni COV.

11.       Rifiuti:risultati della caratterizzazione annuale.

12.       Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.

13.       Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.

14.       Rumore, risultati dei rilievi  fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.

15.       Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.

16.       Tabella riassuntiva dei consumi specifici.

17.       Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Il Controllo a Tariffa programmato è costituito da:

- controllo gestionale, tecnico e documentale;

- controlli analitici sulle matrici, “acque di scarico”, “emissioni in atmosfera” e “acque sotterranee”.

L’ARTA effettua il Controllo a tariffa programmato con frequenza triennale.

Resta fermo e inteso che l'ARTA può effettuare sopralluoghi e prelievi e campionamenti che la stessa ritiene necessari e opportuni, in aggiunta e/o in sostituzione di quelli previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore.

CONTROLLO GESTIONALE, TECNICO, DOCUMENTALE

Verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura e manutenzione degli strumenti, verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio, verifica della regolare trasmissione dei dati, verifica della rispondenza delle misure e della gestione ai contenuti dell’autorizzazione e alle normative di settore.

Controlli analitici

ACQUE DI SCARICO

Controllo  effettuato sullo scarico S1. Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico

Voce

Metodica

Rif. per determinare costo

Campionamento scarico di acque reflue

APAT-IRSA

DM 24/4/08

pH

APAT IRSA

DM 24/4/08

Solidi Sospesi Totali

APAT IRSA

DM 24/4/08

BOD5

APAT-IRSA

DM 24/4/08

COD

APAT-IRSA

DM 24/4/08

Azoto Ammoniacale

APAT IRSA

DM 24/4/08

Azoto nitroso

APAT IRSA

DM 24/4/08

Azoto nitrico

APAT IRSA

DM 24/4/08

Fosforo Totale

APAT-IRSA

DM 24/4/08

Solfati

APAT IRSA

DM 24/4/08

Cloruri

APAT-IRSA

DM 24/4/08

E. Coli

APAT-IRSA

DM 24/4/08

Saggio Tossicità Acuta

APAT-IRSA

DM 24/4/08

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Campionamento ed Analisi emissione di due camini a scelta fra: E1, E2, E3, E5, E6A, E8, E11A, E11B, E14, E15, E17

Voce

Metodica

Rif. per determinare costo

Campionamento

 

*

Polveri

EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)

DM 24/4/08

Portata, Temperatura, Umidità

UNI 10169:2001

DM 24/4/08

O2

Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc

DM 24/4/08

* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Campionamento ed Analisi emissione di un camino a scelta fra: E4, E7, E10

Voce

Metodica

Rif. per determinare costo

Campionamento

 

*

Polveri

EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)

DM 24/4/08

Portata, Temperatura, Umidità

UNI 10169:2001

DM 24/4/08

O2

Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc

DM 24/4/08

SOx

UNI EN 14791

Tariffario ARTA - punto 15.03.15

NOx

UNI EN 10878

DM 24/04/08

* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Campionamento ed Analisi emissione E13

Voce

Metodica

Rif. per determinare costo

Campionamento

 

*

Polveri

EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)

DM 24/4/08

Portata, Temperatura, Umidità

UNI 10169:2001

DM 24/4/08

O2

Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc

DM 24/4/08

SOV

UNI EN 13649

DM 24/4/08

Cloruro di Vinile

UNI EN 13694 (GC)

DM 24/04/08

* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su 2 piezometri: campionamento ed analisi

Voce

Metodica

Rif. Per determinare costo

Livello piezometrico

 

Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8

Campionamento

-

Tariffario ARTA – punto 1.01.02

pH

APAT IRSA

DM 24/4/08 (come acqua)

Conducibilità

APAT IRSA

DM 24/4/08 (come acqua)

Metalli: Al, As, Cd, Hg, Fe, Zn, Cu, Pb, Mn

APAT IRSA

DM 24/4/08 (come acqua)

Boro

APAT IRSA

Tariffario ARTA tab 2 – punto 3.01.05

Fluoruri

APAT IRSA

DM 24/4/08 (come acqua)

Nitriti

APAT IRSA

DM 24/4/08 (come acqua)

Solfati

APAT IRSA

DM 24/4/08 (come acqua)

Composti organici (benzene, stirene, toluene, xilene)

APAT IRSA

DM 24/4/08 (come acqua)

Idrocarburi come n-esano

APAT IRSA

DM 24/4/08 (come acqua)

 

 Si precisa che le metodiche individuate nelle tabelle precedenti sono state inserite per consentire al gestore la contabilizzazione delle relative attività di controllo da parte dell’Ente Competente. L’Arta si riserva la possibilità di utilizzare nelle proprie determinazioni analitiche le metodiche che riterrà più opportune.

Art. 16

a)         Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta alla Ditta Kimberly Clark s.r.l., , per la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto di produzione carta Tissue, igienica, tovaglioli, fazzoletti; sito nel comune di Alanno (PE), Loc. S. Emidio 270 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

b)         Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA” della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

c)         Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all’oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE

Arch. Antonio Sorgi