Sede
impianto: Loc. S. Emidio, 270 – Alanno PE
Attività
svolta: produzione carta TISSUE, igienica, tovaglioli, fazzoletti
Codice
IPPC: 6.1b). “Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e
cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno”
L’AUTORITÀ
COMPETENTE
D.G.R.
n. 310 del 29 giugno 2009
VISTA la Direttiva
2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che
abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
VISTA la parte II
Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l’art.
29-octies “Rinnovo e riesame”;
VISTO il D.M. 31 gennaio
2005 recante “Emanazione di linee-guida per l’individuazione e l’utilizzazione
delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell’allegato I
del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”;
VISTE le linee guida di
riferimento LG MTD “Carta” emanate con DM 31/01/05 e pubblicate con Suppl. ord. Della GU n.135/05;
RICHIAMATA la L. 241/90
e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i., ed in particolare le
disposizioni dell’art. 14 ter, comma 7) che testualmente recita: “si considera
acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico
territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non
abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”;
VISTA la D.G.R. n. 686
del 9 agosto 2004 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99
concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento” afferente l’approvazione della
modulistica e dei calendari per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale;
VISTA la Determinazione
DF 76/05 del 22/07/05 recante “Modifica determina direttoriale DF/52/04 del
06.04.2004 - Individuazione Responsabile del Procedimento”;
VISTA la D.G.R. n. 461
del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale
dell’inquinamento” che fissa, nell’allegato B, i criteri ed indirizzi per il
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 862
del 13.8.2007, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del
3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05
concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed
integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica”;
VISTA la D.G.R. n.997
del 08.10.2007 recante “Delibera di Giunta Regionale n.461/06 del 3 maggio 2006
avente ad oggetto: D.lgs 59/05 concernente
“Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica”;
VISTA la D.G.R. n. 233
del 26.03.2008, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del
3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05
concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica ed integrazione;
VISTA la DGR n. 1154
del 27/11/2008 recante “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e
successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs.
59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di
Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”:
art. 4 punti 1) , 2) e 3) ; art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
24 aprile 2008”;
VISTA la DGR n. 738 del
07/11/2011 recante Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di AIA e VIA. Modifica DGR n.1208 del 04/12/08;
VISTO il D.M. 24/04/08
inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59
del18/0272005”.
VISTA la DGR n.308 del
24/06/09 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe
da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione
delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”.
VISTA la D.G.R. n. 310
del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando
Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1,2,3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 b), 6.4 c) dell’Allegato I D.Lgs.59/05;
VISTA la DF3/78/04 che
affida l’incarico di consulenza tecnico-scientifica all’Agenzia per la Tutela
dell’Ambiente - ARTA - nell’ambito della Linea Progettuale 4 “Assistenza e
consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC”;
VISTA la LR 31 del
29/07/2010 recanti “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152” ed in particolare quanto stabilito per la
gestione delle acque di pioggia;
DATO ATTO che
l’attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività
industriali di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.lgs
152/06 e ss.mm.ii, punto 6.1 b) “ Impianti
industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con una capacità di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno”;
DATO ATTO che
l’impianto risulta essere “impianto esistente” così come definito dall’art. 5
comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che l’azienda
è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 03 del 09/06/2006
rilasciata dal Servizio Politica energetica alla ditta Kimberly Clark s.r.l.
per l’esercizio dell’impianto di produzione carta Tissue,
igienica, tovaglioli, fazzoletti, sito nel Comune di Alanno (PE), loc. S. Emidio, 270;
VISTO il provvedimento n.41/7
del 14/03/2008 di aggiornamento dell’AIA n.3 del 09/06/2006 relativo ad un
nuovo quadro riassuntivo delle emissioni e una nuova planimetria delle
emissioni;
VISTO il provvedimento
n.167 del 16/02/2011 di integrazione dell’AIA n.3 del 09/06/2006 con il piano
controlli a tariffa ai sensi del D.lgs 152/06 art. 29
decies c.3;
VISTA la richiesta di
rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3 del 09/06/2006 della
Ditta Kimberly Clark s.r.l. di Alanno (PE) nella persona del Gestore
dell’Impianto, assunta al protocollo regionale n RA 47759 del 25 febbraio 2011, relativa alla
produzione carta TISSUE, igienica, tovaglioli, fazzoletti, sito in loc. S.Emidio, 270 Alanno (PE);
DATO ATTO che ai sensi
del comma 3 dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, è stato dato avvio del procedimento in data
13/05/2011;
DATO ATTO che in data
30/07/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi;
VISTA la documentazione
integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 30/07/2012, assunta
al protocollo regionale n. RA/219858 del 03/10/2012 ed in particolare:
- Planimetria di stabilimento con
indicazioni aree stoccaggio rifiuti allegato 12 rev.1 datata 08/08/2012;
- Planimetria di stabilimento con
indicazione delle sorgenti e punti di emissione in atmosfera allegato 5 rev. 3
datata 02/08/2012;
VISTO il parere
dell’ARTA prot. n. 14802 del 27/11/2012 assunta al
protocollo regionale n. RA/274922 del 04/12/2012;
VISTA la documentazione
integrativa inviata dalla Ditta datata 14/01/2013 assunta al protocollo
regionale n. RA/14538 del 17/01/2013 in particolare:
- planimetria generale con reti
interrate allegato 20 rev. 3 datata 19/12/2012;
- particolari modifiche pozzetti per
acque di prima pioggia allegato 20 rev. 3 datata 21/12/2012;
- Nuovo piano di prevenzione e di
gestione acque di prima pioggia datato 11/01/2013 (Allegato III), facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA l’ulteriore
documentazione integrativa inviata dalla Ditta datata 18/02/2013 assunta al
protocollo regionale n. RA/53670 del 25/02/2013 ed in particolare:
- Quadro riassuntivo delle emissioni in
atmosfera datato 18/02/2013 (Allegato I), facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- Sezione j-Piano di monitoraggio e
controllo datato 18/02/2013 (Allegato II), facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
VISTO il parere ARTA prot. n. 1773 del 11/02/2013 assunto al protocollo
regionale n. RA/49881 del 20/02/2013;
VISTE le note del
Consorzio datate rispettivamente 12.12.2012 e 22/02/2013 assunte
rispettivamente al protocollo regionale nn RA/290447
del 18/12/2012 e RA/58666 del 28/02/2013;
DATO ATTO che il responsabile
del procedimento con nota prot.n. RA/182935 del 07.08.2012, ha trasmesso agli
Enti coinvolti nel procedimento il verbale della Conferenza dei Servizi del
30.07.2012;
RITENUTO potersi
applicare dell’art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, cosi come modificato dal
D.L. 78 del 31.05.2010, che testualmente recita: “si considera acquisito
l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della
salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale, il cui
rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”;
VISTO il certificato
n.IT10/1031 ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004;
VISTA la visura
camerale della ditta e la dichiarazione sostitutiva del Gestore dell’impianto
con la quale lo stesso certifica che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieti di cui all’art. 67 del D.lgs
159/2011 assunta al protocollo regionale n.RA/65174
del 06/03/2013;
DATO ATTO che la Ditta
ha provveduto al pagamento dei diritti istruttori di cui al DM 24/04/08 dandone
riscontro con la nota assunta al protocollo regionale n. RA/66352 del
07/03/2013;
DATO ATTO che i
principi generali ispiratori dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui
all’art. 6 comma 16 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono tutti
soddisfatti e che la procedura è stata condotta nel rispetto della trasparenza
e della massima semplificazione del procedimento;
DATO ATTO che nulla
osta al rilascio del provvedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 3 del 09/06/2006;
RITENUTO pertanto poter
rinnovare il provvedimento AIA n. 3 del 09/06/2006 alle condizioni riportate
nel presente provvedimento;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
RILASCIA
per tutto quanto
esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
Art.
1
IL
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
art.
29-octies del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.
alla Ditta Kimberly
Clark s.r.l., per l’esercizio dell’impianto di produzione carta Tissue, igienica, tovaglioli, fazzoletti; sito nel comune
di Alanno (PE), Loc. S. Emidio 270 con la
potenzialità 100 tonnellate/giorno;
Art.
2
La presente
autorizzazione è concessa, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un
periodo di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente
provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato.
Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche
al presente provvedimento;
Art.
3
Il Gestore è tenuto al
rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella
presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l‘adozione dei
provvedimenti riportati all’art.29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui
all’art. 29-quattuordecies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Art.
4
Gli adempimenti
stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al
responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto
al comma 1 dell’art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Art.
5
EMISSIONI
IN ATMOSFERA
La ditta è tenuta al
rispetto dei valori limite riportati nel “Quadro riassuntivo delle emissioni in
atmosfera datato 18/02/2013” (Allegato I) facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Per la planimetria
relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda alla planimetria di
stabilimento con indicazione delle sorgenti e punti di emissione in atmosfera
rev. 3 del 02/08/2012;
Nel Quadro Riassuntivo
delle Emissioni sopra richiamato il Gestore in ottemperanza dell’art. 181 D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii ha
inserito il punto di emissione E18 relativo alla linea di trattamento fanghi.
Il Gestore ha l’obbligo
di adottare una procedura gestionale volta al controllo delle emissioni odorigene che possono insorgere in corrispondenza della
linea di disidratazione dei fanghi.
Si riportano a titolo
non esaustivo delle indicazioni volte al contenimento delle emissioni diffuse
di cui il Gestore valuterà l’applicazione al caso specifico:
- (ove non già previsto) prevedere il
confinamento della pressa vite e un lavaggio con frequenza idonea con
registrazione dell’avvenuta operazione;
- monitorare le caratteristiche del ph e l’età del fango (ad es. se il pH
è prossimo a 10 il fango dovrebbe essere abbastanza stabilizzato e non dovrebbe
innescare problemi di putrefazione; se l’età è superiore a 30 giorni nei casi
di ossidazione prolungata il fango dovrebbe essere stabilizzato e non dovrebbe
innescare fenomeni di putrefazione). I dati devono essere registrati. In
particolari condizioni climatiche (temperature elevate) prevedere la
possibilità di cospargere di calce idrata in polvere il fango stoccato in modo
da minimizzare le possibili emissioni odorigene.
L’utilizzo della calce deve essere opportunamente registrata con indicazione
delle quantità impiegate;
- limitare il più possibile lo spazio
fisico dedicato alla movimentazione dei fanghi e i tempi di stoccaggio;
- prevedere sistemi di copertura più
efficaci delle zone di stoccaggio dei fanghi e eventuali barriere arboree e da
inserire al fine di limitare la diffusione di emissioni odorigene.
Le evidenze delle
attività effettuate secondo le procedure gestionali sopra elencate dovranno
essere annotate in un registro per la verifica da parte degli enti preposti.
a) Ulteriori prescrizioni
1. In relazione ai nuovi punti di
emissione, il Gestore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
- 15 giorni prima della messa in
esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'A. C., al Comune,
all'ARTA e al Dip. prov.le
della ASL;
- durante la marcia controllata,
eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, dovrà effettuare almeno due
autocontrolli nelle condizioni più gravose di esercizio;
- entro 45 gg dalla data fissata per la
messa a regime dell'impianto, dovrà comunicare all'A.C., al Comune, all'ARTA ed
all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;
- la messa a regime degli impianti non
può durare più di 90 gg.
Art.
6
EMISSIONI
IDRICHE
Per la planimetria
relativa alla rete idrica e gestione delle acque meteoriche si rimanda alla
planimetria generale con reti interrate allegato 20 rev. 3 datata 19/12/2012 e
particolari modifiche pozzetti per acque di prima pioggia allegato 20 rev. 3
datata 21/12/2012.
- Scarichi di acque reflue
I reflui dello
stabilimento sono depurati nell’impianto di depurazione e successivamente
scaricati mediante lo scarico S1 nel Fiume Pescara.
Per tale scarico il
Gestore è tenuto al rispetto dei limiti riportati nella tabella contenuta
nell’allegato D dell’AIA n.3 del 09/06/2006 per lo scarico S1 e a quanto
riportato nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato II).
Il Gestore è, inoltre,
tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. durante le attività di autocontrollo,
il campionamento, effettuato tramite autocampionatore,
deve essere eseguito durante un arco temporale di 3 ore; l’autocampionatore
può essere attivato al momento dell’autocontrollo;
2. In tre autocontrolli il Gestore deve
effettuare un monitoraggio di screening del parametro Epicloridrina.
Il Gestore dovrà trasmettere tempestivamente gli esiti di tali autocontrolli e
potrà ritenersi esonerato dall’effettuazione della ricerca del parametro epicloridrina nel caso in cui non se ne rilevi la presenza.
- Scarichi acque meteoriche
Le
acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dello stabilimento sono scaricate
nel collettore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area
Chieti-Pescara attraverso quattro punti di scarico M1, M2, M3 e M4.
Attraverso il pozzetto
M3 vengono scaricate le acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’area
di deposito temporaneo di rifiuti e in base alla LR 31/2010 tale scarico
potrebbe essere a rischio di dilavamento. Con il Piano di Prevenzione e di
Gestione delle Acque di prima pioggia datato 11/01/2013 allegato (III) il Gestore
ha presentato un progetto per la separazione ed il trattamento delle acque di
prima pioggia provenienti dall’area di deposito temporaneo dei rifiuti.
Il Gestore è tenuto al
rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Per gli scarichi M1, M2, M3 ed M4 a partire
dalla data di rilascio del rinnovo dell’AIA e per la durata di un anno la ditta
è tenuta al monitoraggio con frequenza quadrimestrale, compatibilmente con gli
eventi meteorici, dei parametri riportati nel piano di monitoraggio e controllo
per lo scarico M3; il monitoraggio deve essere riferito volta per volta a
campioni istantanei prelevati in ciascuno dei pozzetti individuati (M1, M2, M3
e M4) al fine di effettuare prelievi rappresentativi della prima pioggia caduta
sul piazzale. Se da tale verifica viene riscontrata la presenza di sostanze
pericolose di cui alla tabella 5 allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii in
concentrazione superiore al limite di rilevabilità della metodica utilizzata il
Gestore è tenuto a darne comunicazione all’Autorità Competente e all’ARTA sede
Centrale per le opportune valutazioni;
2. Entro il 31/03/2013 la ditta è tenuta
alla realizzazione di quanto contenuto nel Piano di Prevenzione e di Gestione
delle Acque di prima pioggia allegato (III); fino a tale data per lo scarico M3
la ditta è tenuta al rispetto della tabella 3 dell’All.
5 alla parte III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;
3. In corrispondenza dell’area 13,
relativa al rifornimento del gasolio, non dovranno essere effettuate operazioni
di travaso nel caso di eventi meteorici, analogamente a quanto previsto per
l’area 12;
4. Per impedire immissioni incontrollate
nella rete consortile delle acque meteoriche il Gestore è tenuto al rispetto
della procedura riportata in quella più generale identificata con PO – EHS –
008 “Gestione delle emergenze ambientali”, nello specifico al punto 5.3. e al
passaggio 3 dell’istruzione operativa “Pronto intervento ambientale” (Allegato
IV). E’ necessario, nel contempo, in caso di sversamenti accidentali nelle aree
dotate di cordoli, intercettare gli eventuali liquidi tramite la valvola.
Art.
7
RIFIUTI
Per la planimetria
relativa alla gestione dei rifiuti si rimanda alla planimetria “allegato 12
rev. 1 datata 08.08.2012”.
L’Azienda si avvale
delle disposizioni previste lett. m – comma 1 – art.
183 del D. lgs. 152/06 relativo al deposito
temporaneo dei rifiuti.
Nella seguente tabella
sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall’Azienda e
le loro modalità di stoccaggio.
Codice CER |
Descrizione del rifiuto |
Impianti/fasi di provenienza |
Stato fisico |
Area di
stoccaggio |
Modalità di
stoccaggio |
Destinazione |
|
030311 |
fanghi da trattamento |
Trattamento acque reflue di processo |
Fangoso palabile |
R7 |
SFUSI |
R3 / R5 |
|
08312 |
Inchiostri e solventi |
allestimento |
Liquido |
R11 |
CISTERNETTE |
D9 |
|
070213 |
rifiuti plastici |
Allestimento |
Solido |
R5 |
CONTAINER |
R13 |
|
130113* |
altri oli * circuiti idraulici |
Manutenzione impianti |
Liquido |
R6 |
CISTERNETTE |
R13 |
|
130206* |
olio sintet. x motori ingranaggi |
Manutenzione impianti |
Liquido |
R6 |
CISTERNETTE |
R13 |
|
140603* |
altri solventi e miscele di solventi alogenati |
Produzione carta |
Liquido |
R6 |
FUSTI |
R13 |
|
150101 |
carta e cartone |
Allestimento |
Solido |
R3 |
CONTAINER |
R3 / R13 |
|
150102 |
imballaggi in plastica |
Allestimento |
Solido |
R4 |
CONTAINER |
R13 |
|
150106 |
imballaggi in materiali misti |
allestimento |
Solido |
R1 |
CONTAINER |
R13 |
|
150110* |
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose |
Produzione carta e allestimento |
Solido |
R1 |
CISTERNETTE |
D9 |
|
150202 |
assorbenti e stracci |
Manutenzione impianti |
Solido |
R6 |
CISTERNETTE |
D9 |
|
160202 |
altro materiale elettronico fuori uso |
Manutenzione impianti |
Solido |
R11 |
BIG BAG |
R13 |
|
160216 |
Cartucce e toner |
Uffici |
Solido |
R11 |
CONTENITORI |
R5 |
|
160306 |
rifiuti organici non pericolosi |
Produzione carta |
Solido |
R6 |
FUSTI |
D9 |
|
170202 |
Vetro |
Manutenzione impianti |
Solido |
R11 |
CONTAINER |
R13 |
|
170603* |
Altri materiali isolanti contenenti. sostanze pericolose |
Manutenzione impianti |
Solido |
R11 |
BIG BAG |
D9 |
|
200121* |
tubi fluorescenti con mercurio |
Manutenzione impianti |
Solido |
R11 |
BIG BAG |
D9 |
|
200140 |
metallo |
Manutenzione impianti |
Solido |
R5 |
CONTAINER |
R13 |
b) prescrizioni :
1. Il Gestore è tenuto a raccogliere ed
inviare presso l’impianto di depurazione le eventuali acque di percolazione
derivanti dal trasporto dei fanghi attraverso appositi nastri dalla sezione di
ispessimento all’area di stoccaggio;
2. Almeno una volta l’anno il Gestore è
tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti, laddove
necessario, così come riportato nel piano di monitoraggio e controllo;
3. Ogni qualvolta si verifichi la
necessità di gestire rifiuti diversi da quelli elencati in tabella 3 il Gestore deve comunicare preventivamente
all’autorità competente e Distretto Provinciale ARTA le seguenti informazioni:
codice CER, descrizione del rifiuto, modalità di stoccaggio e stralcio della
planimetria riportante l’ubicazione dello stoccaggio del rifiuto;
4. Il gestore deve tenere un registro di
carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti.
5. I rifiuti prodotti devono essere inviati
ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.
6. I recipienti contenenti i rifiuti
speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere
opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per
dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali
recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la
fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli
le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
7. I contenitori destinati allo stoccaggio
dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
8. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire
in modo tale da preservare i contenitori dall’azione degli agenti atmosferici e
da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori
superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili,
pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
9. Nello specifico per i rifiuti
pericolosi, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi
devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura o
copertura superiore;
10. Gli oli usati devono essere gestiti in
conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall’art. 6 del D.Lgs 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti
dall’art. 2 del D.M. 392/96.
11. La metodica da utilizzare per effettuare
la caratterizzazione dei rifiuti è quella dell’allegato 2 al DM 31.01.2005.
12. Le aree di deposito temporanee devono
essere identificate con apposita segnaletica riportante il relativo codice CER;
13. Il Gestore è tenuto al rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190
(Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti),
comunicazioni, .etc del Decreto Legislativo 3.04.2006
n. 152 e s.m.i. ovvero a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui agli art.188,
188 bis, 188 ter, se pertinenti con il tipo di attività svolta.
14. i rifiuti devono essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
Art
8
ULTERIORI
PRESCRIZIONI
Di seguito sono
riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt.
5,6,7 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.
A) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Gestore è tenuto ad
attuare quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui
all’allegato II facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sia in termini di parametri, di frequenze e di metodiche da
utilizzare, sia in termini di modalità operative da adottare nella manutenzione
dei sistemi di depurazione degli effluenti. L’azienda deve redigere la
relazione annuale contenente le risultanze dei monitoraggi eseguiti
conformemente a quanto descritto nel Piano dei Controlli a Tariffa di seguito
riportato nelle modalità definite all’art. 11 e all’art. 15 del presente
provvedimento.
A1 Si richiede al Gestore di comunicare
all’Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA la metodologia di
analisi e campionamento, ove non indicato nel presente provvedimento, ed un
cronoprogramma delle attività di controllo previste per l’anno corrente, entro
15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.
A2 Le metodiche di campionamento e analisi
da adottare dovranno prioritariamente riferirsi a norme tecniche CEN o, ove
queste non siano disponibili, a norme tecniche nazionali, oppure, ove anche
queste ultime non siano disponibili, a norme tecniche ISO o altre norme
internazionali o norme nazionali previgenti.
A3 La conformità ai valori limite di
emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media
oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà
riferimento all’ora di esercizio più gravosa con l’esclusione dei tempi di
avviamento e di arresto.
A4 Il valore di portata, riportato sul QRE,
è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di
ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di
portata tenendo conto del dato di targa dell’impianto stesso. Qualora il ciclo
produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire
le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà
dare evidenza di tale circostanza.
A5 Qualora, durante l’espletamento degli
autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati
dovrà procedere alla tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall’accertamento)
dei dati al Distretto Provinciale ARTA di Pescara e all’Autorità Competente.
A6 Prescrizioni inerenti l'accessibilità dei
punti di prelievo
I sistemi di accesso
degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto
delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55,
DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche).
L’azienda dovrà fornire
tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle
emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e
piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al
carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di
lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di
prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere
ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di
materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito
sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di
parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono
essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle
adeguate.
I punti di prelievo
collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini
oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le
scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con
maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso
di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani
intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si
renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i
punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a
pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori opportune strutture
(comprese anche di carrucole automatiche o manuali a norma di legge per gli
aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro)
La postazione di lavoro
deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il
vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di
sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed
antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di
accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso
laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli
agenti atmosferici.
Per altezze non
superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti
secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto
normale su tutti i lati.
A7 Caratteristiche dei punti di prelievo
Ogni punto di emissione
deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in
prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati
in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare),
preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità
che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di
stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione
del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme
tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri
idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità. E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali
modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne
riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono
essere previsti uno o più punti di prelievo, in conformità a quanto predisposto
dalla norma UNI 10169 sezioni 7 – 8 – 9.
Ogni punto di prelievo
deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici
filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di
prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di
calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto
possono essere verificate dall’ARTA che ne può fissare i termini temporali per
la loro realizzazione o adeguamento. Nel caso tali prescrizioni non venissero
realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non
campionabili.
A8 Manutenzione dei sistemi di depurazione.
Si ritiene necessario
predisporre un registro (ove non già adottato) sul quale riportare il piano
delle manutenzioni programmate e le attività di manutenzione eseguite.
B) FATTORI DI EMISSIONE/CONSUMI SPECIFICI
B1 Fattori di emissione
Per i calcolo dei
fattori di emissione devono essere considerati i seguenti parametri per ogni
matrice elencata.
Aria: calcolati per
Polveri, SOx, NOx, COV
FE (kg/tonn): Flusso di massa (kg/a)/Prodotto finito (tonn/a)
Acqua: calcolati per
COD, BOD, SST, solfati, cloruri
FE (kg/tonn): Flusso di massa (kg/a)/Prodotto finito (tonn/a)
Rifiuti: calcolati per
fanghi, imballaggi, metallo, altri
FE (kg/tonn): Quantità prodotta (kg/a)/Prodotto finito (tonn/a)
B2 Consumi specifici
Devono essere calcolati
i seguenti consumi specifici ciascuno in relazione alle due fasi lavorative
“produzione semilavorato” e “allestimento prodotti finiti”.
Consumo termico per
unità di prodotto = (kWh/unità*anno)
Consumo elettrico per
unità di prodotto = (kWh/unità*anno)
Consumo idrico per
unità di prodotto= (m3/unità*anno)
C) STATO DEL SITO
All’interno del sito
produttivo della Kimberly Clark vi sono 2 serbatoi interrati metallici, a
parete unica con rivestimento protettivo, contenenti gasolio.
Sono inoltre presenti
due vasche interrate adiacenti in calcestruzzo, poste nell’area trattamento
acque industriali a monte della vasca di omogeneizzazione.
Le vasche sono profonde
quattro metri circa e sono in parete singola in calcestruzzo:
• Una vasca da 20 m3 di
raccolta acque reflue di processo del reparto allestimento
• Una vasca da 20 m3 di
raccolta acque reflue colorate del reparto allestimento
Prescrizioni:
- Il Gestore dell’impianto è tenuto ad
effettuare delle campagne di ispezione o prove di tenuta delle vasche e delle
condotte al fine di verificarne l’integrità. La modalità di esecuzione delle
ispezioni/prove e la tempistica devono essere comunicati all’Autorità
Competente e all’ARTA Distretto di Pescara prima dell’avvio delle campagne. Le
risultanze, inoltre, devono essere trasmesse agli stessi Enti entro 15 giorni
dalla conclusione delle campagne.
- Il Gestore è tenuto ad effettuare
prove di tenuta sui serbatoi con frequenza di esecuzione biennale e durante
l’anno 2013 deve effettuare almeno una campagna di ispezione/ prove di tenuta
volta a verificare lo stato di integrità delle vasche interrate e condotte
relative.
GESTIONE DELL’IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE
DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO
D1
1. Il Gestore è tenuto al rispetto di
quanto riportato nella istruzione operativa IO EHS-070 (Allegato V), parte
integrante del presente provvedimento, relativamente alla procedura di
malfunzionamento ed emergenze dell’impianto di depurazione. Il Gestore è tenuto
ad intervenire con l’intercettazione dello scarico e reimmissione
nell’impianto di depurazione al raggiungimento dei valori soglia.
2. Per gli abbattitori ad umido sono
previsti manometri locali che verificano la pressione dell’acqua di
alimentazione e flussimetri che bloccano, in caso di mancanza di acqua,
l’aspirazione; se il fuori servizio dura più di 30 minuti deve essere fermata
la linea di produzione.
3. In riferimento all’impianto TEKOFIL di
pretrattamento delle acque colorate, in caso di malfunzionamento le acque
reflue colorate sono avviate a smaltimento;
4. Per i sistemi di abbattimento delle
polveri filtri a tessuto è previsto un manometro che misura la pressione
differenziale e che al rilevamento del valore minimo soglia di funzionamento
innesca il blocco dell’impianto.
5. Per le altre emissioni legate per lo
più a processi di combustione e non soggette ad abbattimento in caso di
anomalia di funzionamento gli impianti cessano il loro funzionamento. Per
quanto non indicato si rimanda alla prescrizione “Malfunzionamenti e/o
interruzioni” sotto riportata.
6. Nell’area sulla quale è ubicato lo
stoccaggio della costerna in plastica da 1 mc sono predisposti presidi di
pronto intervento anti-sversamento. Si ritiene necessario che per il caso
specifico il Gestore adotti la procedura descritta in precedenza PO – EHS – 008
“Gestione delle emergenze ambientali” (Allegato IV), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
D2 – Emissioni
fuggitive
Il Gestore è tenuto ad
adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da
ridurre al minimo l’inquinamento e garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e della salute umana;
In caso si riscontri
un’emissione fuggitiva o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, il Gestore è tenuto a
darne comunicazione all’ARTA, Distretti di Pescara, entro le successive 8 hr, indipendentemente dalle quantità emesse, indicando
altresì i provvedimenti intrapresi.
D4 –Malfunzionamento
dei sistemi di abbattimento
In caso di
malfunzionamento dell’impianto di produzione e/o di abbattimento e/o
depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera ovvero alle emissioni
idriche, il Gestore dovrà:
- darne comunicazione entro otto ore al
Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA di Pescara, all’Autorità Competente.
Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell’evento, gli
interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del
ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- qualora risulti tecnologicamente
impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione/scarico
autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre 48 ore dall’evento;
- nel caso il periodo di
malfunzionamento e/o interruzione ecceda le 48 ore, il ciclo produttivo potrà
mantenersi attivo a condizione che i valori limite di emissione/scarico
autorizzati siano rispettati; in caso contrario, l’emissione o lo scarico fuori
limite devono essere immediatamente interrotti;
- in caso di interruzione e/o
malfunzionamento superiore a 48 ore, la situazione deve essere opportunamente
documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con
cadenza almeno giornaliera, che dovranno essere trasmesse tempestivamente
all’ARTA, Distretto provinciale di Pescara;
D5 – Il Gestore ha
l’obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni
dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento
regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell’impianto; nelle
more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide
alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle
suddette garanzie dovessero scadere prima dell’emanazione del regolamento
regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.
E) EMISSIONI SONORE
La valutazione di
impatto acustico deve essere ripetuta con frequenza triennale e sempre a
seguito di modifiche che comportano variazioni sull’impatto acustico.
F) ACQUE SOTTERRANEE
Le acque sotterranee
sono intercettate dai quattro piezometri P6, P7 (piezometri di monte) P2 e P8
(piezometri di valle).
Il monitoraggio delle
acque sotterranee deve essere eseguito, a rotazione, in almeno due dei quattro
piezometri indicati, di cui uno a monte e uno a valle. Il monitoraggio da
eseguirsi sul set già indagato per l’anno 2010 deve essere effettuato con
frequenza almeno annuale. Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato
nel piano di monitoraggio e controllo allegato.
Inoltre, il gestore
dell’impianto è tenuto a:
- verificare la funzionalità dei
piezometri esistenti nel caso non fossero più campionabili, ripristinarli o
sostituirli;
- realizzare un monitoraggio della
superficie piezometrica per verificare la direzione di deflusso;
- aggiornare la piezometria ad ogni
monitoraggio.
G) PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Annualmente e
contestualmente il report di cui al seguente art. 11, occorre inviare un
aggiornamento del piano di miglioramento ambientale.
Art
9
PRESCRIZIONI
GENERALI
a) ADEGUAMENTO IMPIANTO
a.1) Il Gestore, entro 30 (trenta) giorni
dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare
al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l’elenco
dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l’entrata in
esercizio della parte di impianto adeguata;
a.2) Nel
caso in cui, a seguito dell’adeguamento si renda necessaria l’attivazione di
una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per
verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati
analitici vanno trasmessi all’autorità Competente ed al Distretto Provinciale
ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;
a.3) Il Gestore dell’impianto deve inoltre
comunicare al Responsabile del Procedimento l’adeguamento complessivo
dell’impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall’effettuazione dello stesso.
b) GESTIONE DELL’IMPIANTO A REGIME
b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni
devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la
manutenzione deve essere conservata presso l’impianto;
b.2) È fatto obbligo di annotare a firma del
Gestore su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le
seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati sulle matrici
ambientali: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento
esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione
dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo
di manutenzione, descrizione dell’intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale
registro deve essere messo a disposizione dell’organo di controllo e tenuto
presso l’impianto.
a) CONDIZIONI DA RISPETTARE
Il gestore
dell’impianto, come previsto dall’art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., deve
fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento
delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e
qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE
DELL’ATTIVITA’
d.1) Si ritiene necessario che l’azienda, con
un anticipo di almeno 15 giorni, comunichi la data di cessazione definitiva
dell’attività agli Enti Competenti (Regione Abruzzo, ARTA, Provincia, Comune)
allegando un piano di dismissione contenente la descrizione delle procedure e
delle attività di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione
dei rifiuti prodotti.
Entro
30 giorni dal termine delle attività di smantellamento che andrà debitamente
comunicato agli Enti Competenti, l’azienda dovrà presentare un piano di
indagini redatto sulla base del modello concettuale del sito.
Sinteticamente
il piano dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti punti:
- l’ubicazione dei sondaggi e dei
rilievi dovranno essere predisposti considerando le possibili cause di contaminazione,
le ipotetiche vie di trasporto dell’eventuale inquinamento e le eventuali
matrici ambientali coinvolte; nella scelta dell’ubicazione dei sondaggi
particolare attenzione dovrà essere prestata a luoghi di accumulo e stoccaggio
di rifiuti e materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, se ve ne
sono, pozzi disperdenti, stoccaggi di rifiuti, tubazioni e fognature;
- la selezione delle sostanze inquinanti
da ricercare nei vari sondaggi dovrà essere effettuata in relazione al ciclo
produttivo dell’azienda (materie prime, processo industriale, prodotti e reflui
generati) e ai dati storici del sito (eventuali sversamenti accidentali,
analisi esistenti, etc.)
- dovranno essere descritte le modalità
di esecuzione dei sondaggi e le metodiche di campionamento e di analisi delle
matrici ambientali indagate.
Al
termine dei 30 giorni dalla presentazione del piano di indagini, a meno di
osservazioni formulate dagli Enti Competenti, l’Azienda dovrà attuare quanto
previsto nel piano e dovrà trasmettere alla Regione Abruzzo, all’ARTA, alla
Provincia e al Comune i risultati delle indagini entro i successivi 30 giorni.
d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito
cauzionale, entro180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da
stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione
dell’attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale,
nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti
pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.
e) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE
DEL GESTORE
e.1) In caso di modifica dell’impianto si
applica quanto disposto all’art. 29-nonies del D. lgs
152/06 e ss.mm.ii;
e.2) Nel caso di variazione della titolarità
della Gestione dell’Impianto deve essere data comunicazione all’Autorità
Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;
e.3) L’attivazione di nuove emissioni,
idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali
dell’impianto, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all’ Autorità
Competente e al Distretto Provinciale ARTA.
Inoltre,
nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve
contenere anche la data di messa a regime dell’impianto. Nei successivi 15
giorni dalla data di messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà effettuare
la marcia controllata con almeno due controlli
nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l’esito
all’Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA. La presente
prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai
sensi dell’art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e
a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 269,
comma 14.
Art.
11
Entro il primo giugno
di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve
trasmettere all’Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Distretto
Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi
effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all’anno
precedente ed anche un’elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore
comprensione e verifica dell’andamento nel tempo della performance ambientale
ed energetica dell’impianto. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei
fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all’anno precedente. Esso
deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di
emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un
cronoprogramma delle attività di controllo previste per l’anno successivo.
Art.
12
Sono fatte salve le
norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica,
prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza,
anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle
normative vigenti.
Il gestore deve
rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli
aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal
presente atto e dalla normativa che riguarda l’A.I.A.
Art.
13
Il gestore ai fini del
rinnovo dell’autorizzazione è tenuto a presentare all’Autorità Competente,
almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione,
apposita domanda ai sensi dall’art. 29 octies comma 1
del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
Nelle more
dell’adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l’esercizio
dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle
stesse condizioni previste dal presente
atto.
Art.
14
Il provvedimento è
soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art.
29 octies comma 4 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii
Art.
15
PIANO
DEI CONTROLLI
L’ARTA Distretto.
provinciale di Pescara accerta quanto prescritto nella presente autorizzazione
con oneri a carico del gestore ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e DGR
308/09 e secondo quanto stabilito nel presente articolo.
Il gestore dovrà
eseguire detti pagamenti nelle modalità e tempistiche previste dall’art. 6 del
DM 24/04/08, dalla DGR 308/09 e dal presente provvedimento ovvero quanto sarà
eventualmente regolamentato da nuove disposizioni normative.
Il gestore sarà tenuto
al pagamento anche dei controlli le cui tariffe non sono ancora individuate
dall’ARTA nelle seguenti tabelle. Nelle more del necessario atto di recepimento
delle tariffe mancanti, il gestore non è tenuto al pagamento delle voci di
tariffa mandanti.
Il Gestore deve
redigere annualmente e tenere a disposizione presso lo stabilimento la
relazione contenente i dati ambientali e gestionali riferiti all’anno solare
precedente.
Nella relazione
dovranno essere riportare le informazioni di seguito specificate.
1. I dati identificativi e la qualifica
del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di
Monitoraggio e Controllo.
2. Le comunicazioni inviate all'Autorità
Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
3. La descrizione di quanto effettuato in
adempimento alle prescrizioni dell'AIA..
4. La descrizione di eventuali
inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei
sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
5. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel
corso dell'anno.
6. Il confronto fra gli indicatori di
prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti,
con il commento dei dati.
7. Le eventuali modifiche non sostanziali
apportate all'impianto ed all'attività.
8. Gli eventuali interventi di
miglioramento attuati.
9. Gli eventuali interventi di
miglioramento programmati per l'esercizio successivo.
Alla relazione dovranno
essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.
Contestualmente al
documento in formato cartaceo, si ritiene necessario che l'azienda compili e
tenga a disposizione presso lo stabilimento, le schede di reporting, in formato
excel, riportanti le informazioni di seguito elencate
il cui format dovrà essere concordato con il Distretto Provinciale di Pescara.
SCHEDE DI REPORTING
1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata..
6. Emissioni convogliate in atmosfera:
risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di
massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni
convogliate, manutenzioni effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli
autocontrolli effettuati.
9. Emissioni dirette e indirette di CO2.
10. Tabella riassuntiva emissioni COV.
11. Rifiuti:risultati
della caratterizzazione annuale.
12. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti
e smaltiti, con codici CER.
13. Scarichi idrici: risultati degli
autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli
inquinanti, metodica analitica.
14. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a
riduzione dell'impatto acustico.
15. Acque sotterranee: risultati degli
autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e
metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni
interrate.
16. Tabella riassuntiva dei consumi
specifici.
17. Tabella riassuntiva dei fattori di
emissione.
Il Controllo a Tariffa
programmato è costituito da:
- controllo gestionale,
tecnico e documentale;
- controlli analitici
sulle matrici, “acque di scarico”, “emissioni in atmosfera” e “acque
sotterranee”.
L’ARTA effettua il
Controllo a tariffa programmato con frequenza triennale.
Resta fermo e inteso
che l'ARTA può effettuare sopralluoghi e prelievi e campionamenti che la stessa
ritiene necessari e opportuni, in aggiunta e/o in sostituzione di quelli
previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo comporti oneri
aggiuntivi per il Gestore.
CONTROLLO GESTIONALE,
TECNICO, DOCUMENTALE
Verifica del corretto
posizionamento, funzionamento, taratura e manutenzione degli strumenti,
verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure
previste nel Piano di monitoraggio, verifica della regolare trasmissione dei
dati, verifica della rispondenza delle misure e della gestione ai contenuti
dell’autorizzazione e alle normative di settore.
Controlli analitici
ACQUE
DI SCARICO
Controllo effettuato sullo scarico S1. Campionamento
ed analisi al pozzetto di scarico |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per determinare costo |
Campionamento scarico
di acque reflue |
APAT-IRSA |
DM 24/4/08 |
pH |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 |
Solidi Sospesi Totali |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 |
BOD5 |
APAT-IRSA |
DM 24/4/08 |
COD |
APAT-IRSA |
DM 24/4/08 |
Azoto Ammoniacale |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 |
Azoto nitroso |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 |
Azoto nitrico |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 |
Fosforo Totale |
APAT-IRSA |
DM 24/4/08 |
Solfati |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 |
Cloruri |
APAT-IRSA |
DM 24/4/08 |
E. Coli |
APAT-IRSA |
DM 24/4/08 |
Saggio Tossicità Acuta |
APAT-IRSA |
DM 24/4/08 |
EMISSIONI
IN ATMOSFERA
Campionamento ed
Analisi emissione di due camini a scelta fra: E1, E2, E3, E5, E6A, E8, E11A,
E11B, E14, E15, E17 |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per determinare
costo |
Campionamento |
|
* |
Polveri |
EPA 201A+ UNI 13284
(gravimetria) |
DM 24/4/08 |
Portata, Temperatura,
Umidità |
UNI 10169:2001 |
DM 24/4/08 |
O2 |
Analizzatori
automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc |
DM 24/4/08 |
* La voce dovrà essere
individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more di tale atto, la voce
in oggetto non dovrà essere considerata.
Campionamento ed
Analisi emissione di un camino a scelta fra: E4, E7, E10 |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per determinare
costo |
Campionamento |
|
* |
Polveri |
EPA 201A+ UNI 13284
(gravimetria) |
DM 24/4/08 |
Portata, Temperatura,
Umidità |
UNI 10169:2001 |
DM 24/4/08 |
O2 |
Analizzatori
automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc |
DM 24/4/08 |
SOx |
UNI EN 14791 |
Tariffario ARTA -
punto 15.03.15 |
NOx |
UNI EN 10878 |
DM 24/04/08 |
* La voce dovrà essere
individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more di tale atto, la voce
in oggetto non dovrà essere considerata.
Campionamento ed
Analisi emissione E13 |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per determinare
costo |
Campionamento |
|
* |
Polveri |
EPA 201A+ UNI 13284
(gravimetria) |
DM 24/4/08 |
Portata, Temperatura,
Umidità |
UNI 10169:2001 |
DM 24/4/08 |
O2 |
Analizzatori
automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc |
DM 24/4/08 |
SOV |
UNI EN 13649 |
DM 24/4/08 |
Cloruro di Vinile |
UNI EN 13694 (GC) |
DM 24/04/08 |
* La voce dovrà essere
individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more di tale atto, la voce
in oggetto non dovrà essere considerata.
ACQUE
SOTTERRANEE
Controllo effettuato
su 2 piezometri: campionamento ed analisi |
||
Voce |
Metodica |
Rif. Per determinare
costo |
Livello piezometrico |
|
Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8 |
Campionamento |
- |
Tariffario ARTA –
punto 1.01.02 |
pH |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 (come
acqua) |
Conducibilità |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 (come
acqua) |
Metalli: Al, As, Cd, Hg, Fe, Zn, Cu, Pb, Mn |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 (come
acqua) |
Boro |
APAT IRSA |
Tariffario ARTA tab 2 – punto 3.01.05 |
Fluoruri |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 (come
acqua) |
Nitriti |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 (come
acqua) |
Solfati |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 (come
acqua) |
Composti organici
(benzene, stirene, toluene, xilene) |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 (come
acqua) |
Idrocarburi come
n-esano |
APAT IRSA |
DM 24/4/08 (come acqua) |
Si precisa che le metodiche individuate nelle
tabelle precedenti sono state inserite per consentire al gestore la
contabilizzazione delle relative attività di controllo da parte dell’Ente
Competente. L’Arta si riserva la possibilità di utilizzare nelle proprie determinazioni
analitiche le metodiche che riterrà più opportune.
Art.
16
a) Il presente provvedimento viene redatto
in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla
ditta alla Ditta Kimberly Clark s.r.l., , per la prosecuzione dell’esercizio
dell’impianto di produzione carta Tissue, igienica,
tovaglioli, fazzoletti; sito nel comune di Alanno (PE), Loc.
S. Emidio 270 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento mette
a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente
provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni,
presso l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio “Politica
Energetica, Qualità dell’Aria, SINA” della Direzione Affari Della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano
n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
c) Il Responsabile del Procedimento
trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel
procedimento autorizzatorio, al BURA per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente
all’oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
L’AUTORITA’
COMPETENTE
Arch.
Antonio Sorgi