LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTO il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato
“Regolamento”;
VISTO il Reg. (CE) n.
73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il Reg. CE n. 1120/2009 del Consiglio
del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al Reg
CE n.73/2009;
VISTO il Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e
del sistema integrato di Gestione e
Controllo di cui al Reg CE n.73/2009;
VISTO il Reg. (CE) n.
1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune;
VISTO il Reg. (CE)
n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche e
integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni e
le relative disposizioni applicative;
VISTO il Reg. (CE) n.
1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del Regolamento n. 1698/05, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Reg. UE
n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.1698/2005
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il
Reg 1975/2006;
VISTO il Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n.
1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e
notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;
DATO ATTO che con la Decisione della Commissione Europea n. C
(2008) 701 del 15-02-2008 è stato approvato il Piano di Sviluppo della Regione
Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013;
DATO ATTO che la
Commissione Europea con Decisione n. C (2009) 10341 del 17-12-2009 ha approvato
la revisione del sopra citato PSR della Regione Abruzzo;
VISTO il
D.M. 22 dicembre 2009 che all’articolo 19, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, prevede l’applicazione di
riduzioni o esclusioni dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle
domande ammesse nel caso in cui sia riscontrato il mancato rispetto degli
impegni cui è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure previste
dall’articolo 25 del Reg. (CE) n.1975/2006 e dagli articoli 63 lettera c), 66 e
68 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
TENUTO CONTO che il
citato articolo 19 del D.M. 22 dicembre 2009 stabilisce, inoltre, che:
- la percentuale della riduzione non può
essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità,
entità e durata di ciascuna violazione;
- in caso di violazioni di più impegni
si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell’importo
complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse;
- nei casi previsti dall’Autorità di
gestione, il beneficiario è escluso dal sostegno dell’operazione o misura a cui
si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e
conseguente recupero degli importi erogati;
VISTO inoltre l’articolo 23 del D.M. 22 dicembre
2009, n. 30125 con il quale viene stabilito che le Regioni e le Province
autonome ovvero le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR)
per il periodo di programmazione 2007/2013, sentito l’Organismo Pagatore
competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla
Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano, tra
l’altro, i livelli della gravità, entità e durata per l’applicazione delle
riduzioni, ovvero i casi che comportano l’esclusione o la revoca del contributo
concesso;
CONSIDERATO che la
mancata o incompleta attuazione di quanto previsto dal citato D.M. 22 dicembre
2009 n. 30125, in base al combinato disposto dell’articolo 23 comma 2 del
citato decreto e dell’articolo 16 bis della Legge n. 11 del 4 febbraio 2005,
può comportare l’applicazione di “regolazioni finanziarie” da parte della
Commissione Europea a carico dell’Italia a valere sul FEASR, ovvero decurtazioni
sulle risorse già stanziate e programmate per l’attuazione del PSR 2007/2013
dell’Abruzzo;
RICHIAMATA la
deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 2 aprile 2012 con la quale è stato recepito il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e
successive modifiche e integrazioni, quale elemento fondamentale ed
imprescindibile per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco
previsti dal quadro comunitario di riferimento per lo sviluppo rurale, la cui
mancata o irregolare attuazione non consente l’erogazione dei pagamenti a
favore delle ditte beneficiarie;
DATO ATTO che la sopra richiamata deliberazione Giunta
Regionale n. 205 del 2 aprile 2012 non
previsto le specifiche griglie di riduzione ed esclusione necessarie per una
puntuale definizione delle domande presentate a seguito del nuovo bando 2012
relativo alla Misura 214 Az. 4,
adottato con la determinazione dirigenziale del 5 aprile 2012 n. DH27/76, pubblicata sul BURA
n. 20 del 13 aprile 2012;
DATO ATTO inoltre
che, alla luce dell’esperienza maturata
nell’applicazione della suddetta deliberazione e sulla base dei suggerimenti
pervenuti dal Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (SIN), si rende necessario
modificare alcune schede relative ad
alcuni impegni previsti dalla Misura 214 az. 1 e 2 come da allegato A;
RITENUTO necessario quindi, procedere ad integrare e aggiornare la D.G.R. 205 del 2.04.2012, per inserire sia le nuove griglie necessarie per la
definizione delle domande pervenute a seguito del bando 2012, Misura 214 azione 4 che, per recepire i
suggerimenti pervenuti dal Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (SIN) nonché di quelli pervenuti dal territorio sulla base
dell’esperienza maturata nell’applicazione della suddetta deliberazione,
relativamente ad alcuni impegni previsti
dalla Misura 214 az. 1 e 2;
VISTI i documenti
predisposti dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione
Politiche Agricole
RITENUTO opportuno
approvare la documentazione di cui al punto precedente ( Allegato A);
CONSIDERATO che per quanto non disposto nell’Allegato
A sopra riportato, si rinvia alle
disposizioni del citato D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.
nonché alle disposizioni dei Regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
DATO ATTO che il Dirigente del Produzione agricola e Mercato e il Direttore regionale hanno espresso il
parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento;
VISTA inoltre la L.R.
77/1999;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni
espresse in narrativa di:
1) fare proprio quanto contenuto
nell’ALLEGATO A, (composto di n.26 pagine) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, con il quale sono state modificate e
integrate alcune schede per la
determinazione delle riduzioni/esclusioni relative alle “misure a
superficie” 214 azioni 1, 2 e 4;
2) approvare, in attuazione del D.M. n.
30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., per i motivi esposti
in premessa, l’Allegato A, contenente modifiche ed integrazioni alle disposizioni regionali in materia di
violazioni e contestuali riduzioni ed esclusioni contemplate nelle Misure 214 az. 1, 2 e 4 del PSR Abruzzo 2007/2013, come definite
dall’art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.;
3) revocare la D.G.R. 205 del 2 aprile 2012
limitatamente alle schede oggetto di modifica come da allegato A
relative alla Misura 214 azioni 1 e 2 e
4;
4) Incaricare il Servizio “Produzioni
Agricole e Mercato della cura degli
adempimenti connessi al presente atto;
5) pubblicare la presente deliberazione
sul B.U.R.A. e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.
Segue
Allegato