IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione Abruzzo redige il Piano regionale della mobilità ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.

2.         Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a)         la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;

b)         la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell’utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico.

Art. 2

(Piano regionale della mobilità ciclistica)

1.         Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala regionale.

2.         Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.

3.         Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:

a)         creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;

b)         creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;

c)         creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto.

4.         Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed è aggiornato di norma ogni tre anni.

5.         Il Piano regionale della mobilità ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta.

6.         Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l’utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo:

a)         l’area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;

b)         l’area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;

c)         gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili;

d)         i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.

7.         Nell’ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l’ospitalità dei cicloturisti. La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani.

8.         La Regione promuove, d’intesa con i soggetti attuatori, le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell’uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita.

9.         La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell’offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.

Art. 3

(Classificazione delle ciclovie)

1.         Per dotare il territorio regionale di un sistema di strade per le biciclette secondo uno schema di rete, oltre alle piste ciclabili come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che rappresentano il massimo grado di protezione del ciclista dal traffico stradale, può essere individuato un sistema di ciclovie, ovvero di itinerari consentiti al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole anche se non totalmente sicura.

2.         Un sistema di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane ovvero integrate, è costituito da diversi segmenti raccordati tra loro descritti e segnalati con precisione, costruiti o messi in sicurezza e legittimamente percorribili dal ciclista.

3.         Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza si definiscono le seguenti categorie di ciclovie, ovvero di segmenti stradali rilevanti per il ciclista:

a)         pista ciclabile o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 39, del D.Lgs. 285/1992;

b)         corsia ciclabile o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

c)         pista o strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato;

d)         sentiero ciclabile o percorso natura: in parchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;

e)         strade senza traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno;

f)          strade a basso traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora;

g)         strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30" extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di trenta chilometri orari ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del D.Lgs. 285/1992;

h)         area pedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 2, del D.Lgs. 285/1992;

i)          zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, numero 54, del D.Lgs. 285/1992;

l)          zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, numero 58, del D.Lgs. 285/1992;

m)        zona a velocità limitata (per trenta chilometri orari o inferiori), come da articolo 135, comma 14, del D.P.R. 495/1992.

 

Art. 4

(Piani di Province e Comuni)

 

1.         Le Province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale, sono approvati con le stesse procedure del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e fanno parte integrante di quest’ultimo.

2.         I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i centri commerciali, i distretti e le zone industriali ed il sistema della mobilità pubblica.

3.         Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli indicati all’articolo 2, comma 3.

4.         I Comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del piano regionale e del piano provinciale della mobilità ciclistica, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e regionale.

5.         I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

6.         Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:

a)         l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete;

b)         la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;

c)         la connessione con il sistema della mobilità collettiva.

 

Art. 5

(Tipologie degli interventi)

1.         Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), ovvero le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 6 luglio 1992, n. 467 (Regolamento concernente l’ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208) e relativa circolare esplicativa n. 432 del 31 marzo 1993, sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

a)         reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;

b)         itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse.

2.         Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:

a)         realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

b)         dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;

c)         costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;

d)         messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;

e)         interventi di moderazione del traffico, tramite il disegno delle strade nelle zone residenziali e centrali delle città, volti a ridurre la velocità dei veicoli e favorire di conseguenza la coesistenza del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti, realizzando, a norma del D.Lgs. 285/1992, Zone residenziali, Isole ambientali e Zone 30;

f)          predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

g)         intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

h)         intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

i)          realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;

j)          realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;

k)         attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

l)          redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico;

m)        ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.

Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al dieci per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, è riservata al parcheggio di biciclette.

Art. 6

(Soggetti attuatori)

1.         Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali, comunità montane adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.

2.         I soggetti privati possono, previe intese con gli enti pubblici competenti, installare strutture attrezzate per l’integrazione del trasporto pubblico con l’uso della bicicletta, nonché promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.

Art. 7

(Disposizioni particolari per le province)

1.         Per la realizzazione, gestione e implementazione del piano strategico per la mobilità ciclistica provinciale, la Provincia:

a)         redige e aggiorna il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le piste per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo internet;

b)         progetta e mantiene opere e segnaletica della rete ciclabile di competenza provinciale;

c)         promuove l’uso della bicicletta presso i cittadini e favorisce lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

Art. 8

(Disposizioni particolari per i comuni)

1.         I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.

2.         Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche.

3.         I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 8 novembre 1994, n. 85 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

4.         I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.

5.         I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette presso strutture pubbliche.

6.         Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni che, ove possibile, devono essere attrezzati.

Art. 9

(Gestione e manutenzione)

1.         La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal Piano regionale della mobilità ciclistica, così come dei percorsi e dei tracciati preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che insistono sul territorio di più comuni prevedono anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

2.         Per l’illuminazione dei tracciati e dei percorsi ciclabili sono adottate, prioritariamente, fonti energetiche rinnovabili e metodologie di risparmio energetico nel rispetto della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) e, in particolare, dell’articolo 5, comma 4 della stessa.

Art. 10

(Finanziamenti)

1.         La Regione promuove interventi di settore che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale e l’aumento dell’uso della bicicletta con risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato.

Art. 11

(Abrogazioni)

1.         A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)         L.R. 14 settembre 1999, n. 72 (Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge n. 366/1998);

b)         articolo 136 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

c)         il comma 50 dell’articolo 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili).

Art. 12

(Norma finanziaria)

1.         La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

****************

TESTI

DELL'ARTICOLO 136 DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)"

DEL COMMA 50 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16

"Provvedimenti urgenti e indifferibili"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 25 MARZO 2013, n. 8

"Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

3.        

4.         ****************

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 8 febbraio 2005, n. 6

            Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 136

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 72/1999.

[1.        L'art. 1 della L.R. n. 72/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1.         La Regione Abruzzo nel quadro degli obiettivi fissati dalla legge n. 366/1998 e dalla L.R. n. 72/1999 al fine di favorire, nel triennio 2005-2007, lo sviluppo della mobilità ciclistica concede agli Enti Locali proprietari di strade e loro associazioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione e l'ammodernamento di itinerari ciclabili turistici culturali intercomunali ed infrastrutture ad essi connesse.

2.         La Regione Abruzzo per le finalità di cui al comma 1 riconosce la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in concorso con l'Ente beneficiario dei contributi statali o regionali destinati alla realizzazione o al completamento di percorsi ciclabili o ciclopedonali. La partecipazione deve scaturire attraverso accordo di programma ed essere definita nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 8-bis e 8-ter, comma 3, della L.R. n. 18/1983 come modificata dalla L.R. n. 70/1995.

3.         La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria delibera individua i percorsi delle piste ciclabili di interesse nazionale e regionali, stabilisce la percentuale di cofinanziamento da parte dell'Ente richiedente, la spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento nonché le procedure da seguire.

4.         La graduatoria relativa alle piste ciclabili di cui al programma adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 24 novembre 1999, atto n. 2477 decade con l'entrata in vigore della presente legge.»

2.         Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 12 della L.R. n. 72/1999 sono abrogati.

3.         Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 72/1999 è sostituito dal seguente:

«2.       il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del diritto del contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata dal Dirigente competente per materia, su istanza da presentarsi prima della scadenza del termine concesso e per motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.»]

L.R. 21 novembre 2008, n. 16

            Provvedimenti urgenti e indifferibili.

Art. 1

(Provvedimenti urgenti e indifferibili)

(Omissis)

50.       [Dopo l'art. 13 della L.R. 14 settembre 1999, n. 72, concernente "Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge n. 366/1998", è inserito il seguente art. 13 bis:

"Art. 13 bis

1.         Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi assegnati agli Enti beneficiari sono corrisposti in semestralità constanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante.".]

(Omissis)

5.        

6.         ****************

7.        

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3

1.         Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2.         I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.

3.         L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Definizione e classificazione delle strade)

1.         Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2.         Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A -       Autostrade;

B -       Strade extraurbane principali;

C -       Strade extraurbane secondarie;

D -       Strade urbane di scorrimento;

E -       Strade urbane di quartiere;

F -       Strade locali;

F-bis - Itinerari ciclopedonali.

3.         Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A -       Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B -       Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C -       Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D -       Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E -       Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F -       Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade .

F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

4.         E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5.         Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

6.         Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:

A -       Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B -       Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C -       Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D -       Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

7.         Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8.         Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9.         Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10.       Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare.

Art. 3

(Definizioni stradali e di traffico)

1.         Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1)         Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2)         Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

3)         Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4)         Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5)         Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.

6)         Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7)         Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

8)         Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9)         Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10)       Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11)       Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12)       Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

13)       Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14)       Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15)       Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16)       Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17)       Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18)       Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19)       Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20)       Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21)       Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22)       Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23)       Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24)       Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25)       Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26)       Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27)       Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28)       Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.

29)       Isola salvagente: cfr. Salvagente.

30)       Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.

31)       Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32)       Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33)       Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34)       Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

35)       Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.

36)       Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37)       Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.

38)       Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39)       Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40)       Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41)       Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42)       Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

43)       Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44)       Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45)       Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46)       Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47)       Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48)       Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49)       Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50)       Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

51)       Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

52)       Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53)       Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

54)       Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55)       Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56)       Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57)       Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58)       Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2.         Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

Il testo del comma 14 dell'articolo 135 e degli articoli 140 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 135

(Segnali utili per la guida)

(Omissis)

14.       Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.323/b). Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/b).

(Omissis)

Art. 140

(Strisce di corsia)

1.         Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.

2.         Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante.

3.         La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura.

4.         Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.

5.         Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, purché tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo 143.

6.         Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II.427/a).

7.         Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).

Art. 146

(Attraversamenti ciclabili)

1.         Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.

2.         Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig. II.437). In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.

3.         Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta.

Il testo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

(Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione)

(Omissis)

4.         È vietata l'illuminazione delle piste ciclabili esternamente ai centri abitati. È ammessa solamente un'illuminazione segnavia di potenza massima 500 W per ogni chilometro di pista e comunque rispondente ai criteri di cui al comma 1.

(Omissis)