IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo redige il Piano
regionale della mobilità ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano
paesaggistico regionale, della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la
realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della
legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete
ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di
migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza
dell’uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di
cui al comma 1, la Regione promuove:
a) la realizzazione ed il completamento di
percorsi ciclabili e ciclopedonali;
b) la realizzazione degli interventi
finalizzati alla coesistenza dell’utenza motorizzata e non motorizzata
attraverso politiche di moderazione del traffico.
Art.
2
(Piano
regionale della mobilità ciclistica)
1. Il Piano regionale della mobilità
ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo
urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi
fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua
il sistema ciclabile di scala regionale.
2. Il sistema ciclabile di scala regionale
è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi
ciclabili provinciali e comunali.
3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
a) creazione di circuiti connessi alla
mobilità collettiva;
b) creazione di una rete, interconnessa,
protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili
attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico
anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;
c) creazione in ambiente rurale e montano
di percorsi dedicati e strutture di supporto.
4. Il Piano regionale della mobilità
ciclistica è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale ed è aggiornato di norma ogni tre anni.
5. Il Piano regionale della mobilità
ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui
all’articolo 6, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo
specifico l’utilizzo della bicicletta.
6. Il Piano regionale della mobilità
ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l’utilizzo per
la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti,
favorendone il recupero conservativo:
a) l’area di sedime delle tratte
ferroviarie dismesse o in disuso;
b) l’area di sedime delle tratte stradali,
ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei
torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti
dismessi, ove compatibili;
d) i ponti dismessi e gli altri manufatti
stradali.
7. Nell’ambito delle riconversioni delle
tratte ferroviarie dismesse la Regione promuove, mediante apposite intese con i
proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione
delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante
specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture
ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l’ospitalità dei
cicloturisti. La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto
pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e
cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani.
8. La Regione promuove, d’intesa con i
soggetti attuatori, le associazioni di categoria ed il sistema scolastico,
attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell’uso della
bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al
benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita.
9. La Regione mantiene un sistema di
informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell’offerta ciclabile
con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di
assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in
collaborazione con i soggetti attuatori.
Art.
3
(Classificazione
delle ciclovie)
1. Per dotare il territorio regionale di
un sistema di strade per le biciclette secondo uno schema di rete, oltre alle
piste ciclabili come definite dal D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (Codice della Strada), che rappresentano il massimo grado di
protezione del ciclista dal traffico stradale, può essere individuato un
sistema di ciclovie, ovvero di itinerari consentiti
al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione
determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza
ciclistica più agevole anche se non totalmente sicura.
2. Un sistema di ciclovie,
siano esse urbane o extraurbane ovvero integrate, è costituito da diversi
segmenti raccordati tra loro descritti e segnalati con precisione, costruiti o
messi in sicurezza e legittimamente percorribili dal ciclista.
3. Con riferimento ai parametri di
traffico e sicurezza si definiscono le seguenti categorie di ciclovie, ovvero di segmenti stradali rilevanti per il
ciclista:
a) pista ciclabile o ciclopedonale, come
da articolo 3, comma 1, numero 39, del D.Lgs.
285/1992;
b) corsia ciclabile o ciclopedonale, come
da articoli 140 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada);
c) pista o strada ciclabile in sede
propria lontano dalle strade a traffico motorizzato;
d) sentiero ciclabile o percorso natura:
in parchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari
standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;
e) strade senza traffico con una
percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno;
f) strade a basso traffico con una
percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno
senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora;
g) strada ciclabile o ciclostrada
o "strada 30" extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore
a tre metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti,
agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di trenta chilometri
orari ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera
F-bis, del D.Lgs. 285/1992;
h) area pedonale, come da articolo 3,
comma 1, numero 2, del D.Lgs. 285/1992;
i) zona a traffico limitato, come da
articolo 3, comma 1, numero 54, del D.Lgs. 285/1992;
l) zona residenziale, come da articolo 3,
comma 1, numero 58, del D.Lgs. 285/1992;
m) zona a velocità limitata (per trenta
chilometri orari o inferiori), come da articolo 135, comma 14, del D.P.R.
495/1992.
Art.
4
(Piani
di Province e Comuni)
1. Le Province redigono piani strategici
per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità
ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a
livello sovracomunale, sono approvati con le stesse procedure del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale e fanno parte integrante di
quest’ultimo.
2. I piani provinciali individuano la rete
ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello
regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i
centri scolastici, i centri commerciali, i distretti e le zone industriali ed
il sistema della mobilità pubblica.
3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli indicati all’articolo
2, comma 3.
4. I Comuni redigono piani strategici per
la mobilità ciclistica, tenuto conto del piano regionale e del piano
provinciale della mobilità ciclistica, ove vigenti. I piani comunali
programmano gli interventi a livello locale e sono approvati tenuto conto delle
disposizioni della normativa statale e regionale.
5. I piani comunali individuano la rete
ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello
regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di
traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali,
le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli
elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione
pubblica.
6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:
a) l’incremento della rete ciclabile
esistente, privilegiandone la messa in rete;
b) la sua messa in sicurezza, anche
attraverso specifica segnalazione;
c) la connessione con il sistema della
mobilità collettiva.
Art.
5
(Tipologie
degli interventi)
1. Gli interventi per la mobilità
ciclistica, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche fissate dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento
recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili), ovvero le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministro
per i problemi delle aree urbane 6 luglio 1992, n. 467 (Regolamento concernente
l’ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura
degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle
aree urbane, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno
1991, n. 208) e relativa circolare esplicativa n. 432 del 31 marzo 1993, sono
finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:
a) reti urbane o extraurbane di itinerari
e piste ciclabili e ciclopedonali;
b) itinerari ciclabili turistici e
infrastrutture connesse.
2. Gli interventi per la mobilità
ciclistica possono comprendere:
a) realizzazione di sottopassi e
sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
b) dotazioni infrastrutturali utili alla
sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
c) costruzione e dotazione di parcheggi
attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle
biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di
trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;
d) messa in opera di segnaletica,
verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di
segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;
e) interventi di moderazione del traffico,
tramite il disegno delle strade nelle zone residenziali e centrali delle città,
volti a ridurre la velocità dei veicoli e favorire di conseguenza la
coesistenza del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti, realizzando, a
norma del D.Lgs. 285/1992, Zone residenziali, Isole
ambientali e Zone 30;
f) predisposizione di strutture mobili e
di infrastrutture atte a realizzare l’intermodalità
fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
g) intese con i soggetti esercenti i
servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di
promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il
treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle
aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto
della bicicletta al seguito;
h) intese con le aziende di trasporto
pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta, nonché per la
predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi
pubblici;
i) realizzazione di servizi di biciclette
a noleggio;
j) realizzazione di conferenze, attività
culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta
come mezzo di trasporto;
k) attivazione presso gli enti preposti al
turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
l) redazione, pubblicazione e
divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico;
m) ogni ulteriore intervento finalizzato
allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la
creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare
iniziative formative ed informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista
quali abbigliamento e casco.
Nel quadro delle
indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei relativi
piani di attuazione, una quota non inferiore al dieci per cento dei posti auto
previsti, adeguatamente attrezzata, è riservata al parcheggio di biciclette.
Art.
6
(Soggetti
attuatori)
1. Province, comuni, enti gestori dei
parchi regionali e locali, comunità montane adottano ogni iniziativa utile per
realizzare e promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi
previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione,
compresi gli accordi di programma.
2. I soggetti privati possono, previe
intese con gli enti pubblici competenti, installare strutture attrezzate per
l’integrazione del trasporto pubblico con l’uso della bicicletta, nonché
promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.
Art.
7
(Disposizioni
particolari per le province)
1. Per la realizzazione, gestione e
implementazione del piano strategico per la mobilità ciclistica provinciale, la
Provincia:
a) redige e aggiorna il Sistema
Informativo Territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando
le piste per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali,
reso accessibile a mezzo internet;
b) progetta e mantiene opere e segnaletica
della rete ciclabile di competenza provinciale;
c) promuove l’uso della bicicletta presso
i cittadini e favorisce lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.
Art.
8
(Disposizioni
particolari per i comuni)
1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o
di autostazioni o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle
suddette infrastrutture, la realizzazione di velostazioni,
ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con
eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.
2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano
convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie,
metropolitane o automobilistiche.
3. I comuni che non gestiscono
direttamente le velostazioni assegnano
prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui alla
legge regionale 8 novembre 1994, n. 85 (Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale).
4. I comuni inseriscono nei regolamenti
edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a
residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.
5. I comuni inseriscono inoltre nei
regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni per il deposito
di biciclette presso strutture pubbliche.
6. Negli edifici di edilizia residenziale
pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o
spazi comuni che, ove possibile, devono essere attrezzati.
Art.
9
(Gestione
e manutenzione)
1. La manutenzione dei tracciati e dei
percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal Piano regionale della
mobilità ciclistica, così come dei percorsi e dei tracciati preesistenti, è a
carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi
di programma che definiscono tracciati che insistono sul territorio di più
comuni prevedono anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria
che straordinaria.
2. Per l’illuminazione dei tracciati e dei
percorsi ciclabili sono adottate, prioritariamente, fonti energetiche
rinnovabili e metodologie di risparmio energetico nel rispetto della legge
regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento
dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) e, in particolare,
dell’articolo 5, comma 4 della stessa.
Art.
10
(Finanziamenti)
1. La Regione promuove interventi di
settore che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale e l’aumento
dell’uso della bicicletta con risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato.
Art.
11
(Abrogazioni)
1. A far data dall’entrata in vigore della
presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) L.R. 14 settembre 1999, n. 72
(Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge n.
366/1998);
b) articolo 136 della L.R. 8 febbraio
2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005
e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
c) il comma 50 dell’articolo 1 della L.R.
21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili).
Art.
12
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art.
13
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
****************
TESTI
DELL'ARTICOLO 136 DELLA
LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6
"Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)"
DEL COMMA 50
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16
"Provvedimenti
urgenti e indifferibili"
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE
DI MODIFICA 25 MARZO 2013, n. 8
"Interventi per
favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
3.
4. ****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R. 8 febbraio 2005,
n. 6
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2005).
Art.
136
Modifiche
ed integrazioni alla L.R. n. 72/1999.
[1. L'art. 1 della L.R. n. 72/1999 è sostituito
dal seguente:
«Art. 1
1. La Regione Abruzzo nel quadro degli
obiettivi fissati dalla legge n. 366/1998 e dalla L.R. n. 72/1999 al fine di
favorire, nel triennio 2005-2007, lo sviluppo della mobilità ciclistica concede
agli Enti Locali proprietari di strade e loro associazioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione e l'ammodernamento
di itinerari ciclabili turistici culturali intercomunali ed infrastrutture ad
essi connesse.
2. La Regione Abruzzo per le finalità di
cui al comma 1 riconosce la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati
in concorso con l'Ente beneficiario dei contributi statali o regionali
destinati alla realizzazione o al completamento di percorsi ciclabili o
ciclopedonali. La partecipazione deve scaturire attraverso accordo di programma
ed essere definita nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 8-bis e
8-ter, comma 3, della L.R. n. 18/1983 come modificata dalla L.R. n. 70/1995.
3. La Giunta regionale su proposta della
Direzione regionale competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, con propria delibera individua i percorsi delle
piste ciclabili di interesse nazionale e regionali, stabilisce la percentuale
di cofinanziamento da parte dell'Ente richiedente, la spesa massima
riconosciuta ammissibile a finanziamento nonché le procedure da seguire.
4. La graduatoria relativa alle piste
ciclabili di cui al programma adottato dalla Giunta regionale nella seduta del
24 novembre 1999, atto n. 2477 decade con l'entrata in vigore della presente
legge.»
2. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 12 della L.R.
n. 72/1999 sono abrogati.
3. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n.
72/1999 è sostituito dal seguente:
«2. il mancato rispetto dei termini di inizio
e di ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del diritto del contributo
concesso, salvo proroga che può essere autorizzata dal Dirigente competente per
materia, su istanza da presentarsi prima della scadenza del termine concesso e
per motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente, per un periodo
complessivo non superiore a dodici mesi.»]
L.R. 21 novembre 2008,
n. 16
Provvedimenti urgenti e indifferibili.
Art.
1
(Provvedimenti
urgenti e indifferibili)
(Omissis)
50. [Dopo l'art. 13 della L.R. 14 settembre
1999, n. 72, concernente "Finanziamento regionale della mobilità
ciclistica e attuazione della legge n. 366/1998", è inserito il seguente
art. 13 bis:
"Art. 13 bis
1. Per i piani di ammortamento con
decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi assegnati agli Enti beneficiari
sono corrisposti in semestralità constanti, comprensive di capitali ed
interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si
impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell'istituto
mutuante.".]
(Omissis)
5.
6. ****************
7.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
3 della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di
itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 3
1. Esaurita la procedura di cui
all'articolo 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta
giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina
le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo
conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per
gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà
emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la
realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al
comma 4 dell'articolo 2.
2. I criteri per l'ammissione al
contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con
decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il
Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i
problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo
complessivo dell'opera.
3. L'erogazione dei contributi in conto
capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione
degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della
relativa spesa.
Il testo degli articoli
2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
2
(Definizione
e classificazione delle strade)
1. Ai fini dell'applicazione delle norme
del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo
alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti
tipi:
A
- Autostrade;
B
- Strade extraurbane principali;
C
- Strade extraurbane secondarie;
D
- Strade urbane di scorrimento;
E
- Strade urbane di quartiere;
F
- Strade locali;
F-bis - Itinerari
ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono
avere le seguenti caratteristiche minime:
A
- Autostrada: strada extraurbana o
urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di
assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di
talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di
inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di
parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B
- Strada extraurbana principale:
strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta,
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C
- Strada extraurbana secondaria: strada
ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D
- Strada urbana di scorrimento:
strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate.
E
- Strada urbana di quartiere: strada
ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi,
per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
F
- Strada locale: strada urbana od
extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente
parte degli altri tipi di strade .
F-bis
- Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,
destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.
4. E' denominata "strada di
servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada,
strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione
di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà
laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre
dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere
amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in
strade "statali", "regionali", "provinciali",
"comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari
delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune.
6. Le strade extraurbane di cui al comma
2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi
direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale
dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i
capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade
statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare
interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi
di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al
capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia
o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale
o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per
ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo
del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il
capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio
intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti
la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade
"vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2,
lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano
situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con
popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri
di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal
regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati,
procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade
ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio
nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più
all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le
rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la
procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente
disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio
1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura
di valutazione d'impatto ambientale.
10-bis. Resta ferma,
per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal
codice dell’ordinamento militare.
Art.
3
(Definizioni
stradali e di traffico)
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni
stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della
intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla
circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e
i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e
velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione,
ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della
carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto
ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa
tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di
intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di
apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada
destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di
marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici,
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada.
9) Circolazione: è il movimento, la
fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in
trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una
strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada
di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia
specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia
specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da
non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente
alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia
ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte
della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia
destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai
veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o
che presentano basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo
smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente
od anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due
tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare
condizioni di limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno
compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà
stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della
strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno,
esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione,
da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della
strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di
margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa
corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada,
esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea
ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme
di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento
delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area
comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle
correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della
strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le
correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di
canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr.
Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o
tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi
internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna
alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta
fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis)
Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate
del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più
strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede):
parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca
continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito
dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di
esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area
laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di
lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta
dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale
della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra
due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra
due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada
afferente una intersezione.
43) Rampa di intersezione: strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente
sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in
taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata
o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei
pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei
trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro
i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale
della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e
dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo):
strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non
carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai
centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un
centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di
Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati
in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis)
Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti
coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade.
54) Zona a traffico limitato: area in cui
l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di
carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in
corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di
carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia
affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a
senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico
parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca
posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui
vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio
e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre
definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.
Il testo del comma 14
dell'articolo 135 e degli articoli 140 e 146 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada), vigente alla data della presente pubblicazione,
è il seguente:
Art.
135
(Segnali
utili per la guida)
(Omissis)
14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig.
II.322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono
limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto
il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.323/b). Con lo stesso segnale
sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo
7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/a)
indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità
indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITÀ
LIMITATA (fig. II.323/b).
(Omissis)
Art.
140
(Strisce
di corsia)
1. Il modulo di corsia, inteso come
distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della
sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della
sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25
m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto
nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.
2. Negli attestamenti delle intersezioni
urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che
adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico
pesante.
3. La larghezza delle corsie di marcia
lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in
prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle
fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in
funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura.
4. Nelle zone di attestamento, in
prossimità delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia
devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di
arresto, per una lunghezza minima di 30 m.
5. Le strisce di corsia delle strade con
diritto di precedenza possono essere prolungate all'interno delle aree di
intersezione, purché tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di
corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione,
qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo 143.
6. Le corsie riservate, qualora non
protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle
altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di
12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la
striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig.
II.427/a).
7. Le piste ciclabili, qualora non
protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle
corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm
di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia
gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).
Art.
146
(Attraversamenti
ciclabili)
1. Gli attraversamenti ciclabili devono
essere previsti solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle
aree di intersezione.
2. Gli attraversamenti ciclabili sono
evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di
larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima
tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli
attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso
(fig. II.437). In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale
è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non
adiacente l'attraversamento pedonale.
3. Analogamente a quanto previsto
dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare
la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si
accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono
essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig
zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza
commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta.
Il testo del comma 4
dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per
il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
5
(Requisiti
tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione)
(Omissis)
4. È vietata l'illuminazione delle piste
ciclabili esternamente ai centri abitati. È ammessa solamente un'illuminazione
segnavia di potenza massima 500 W per ogni chilometro di pista e comunque
rispondente ai criteri di cui al comma 1.
(Omissis)