L’AUTORITA’
COMPETENTE
D.G.R.
n. 310 del 29 Giugno 2009
VISTA la Direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte
seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata
ambientale (AIA)”, come modificato dal D.Lgs
29.06.2010, n. 128 che rappresenta il nuovo strumento di recepimento della
direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed
in particolare i seguenti articoli:
- art. 29 - quater
“Procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”;
- art. 29- octies
“Rinnovo e riesame”;
- art. 29 - sexies,
comma 9), che l’AIA può contenere altre condizioni specifiche ai fini dello
stesso decreto, giudicate opportune dall’Autorità Competente;
- art. 29 - decies
“Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 9;
RICHIAMATO in
particolare, l’art 29 - octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che testualmente recita: “L'autorità competente
rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o
l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non
prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni,
a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi
prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di
rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica
quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorità competente si esprime
nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo
29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore
continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione”;
RICHIAMATA la L. 241/90
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.,
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi” (in vigore dal 01/01/2007);
VISTA la L.R. 23.06.2006, n. 22 “Integrazione del Piano regionale di
gestione rifiuti Abruzzo” che ha
approvato definitivamente il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da avviare in discarica”, cosiddetto “Programma RUB”;
VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia
ambientale)” pubblicata sul BURA n.50 del 30/07/2010”;
VISTA la L.R. 10.01.2013, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”;
VISTO, in particolare,
l’art. 54 della suddetta Legge, che testualmente recita “Alla lettera c), del
comma 10, dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti) della L.R.
45/2007, sono aggiunte in fine le seguenti parole “per i soli impianti di
trattamento delle frazioni organiche da raccolte differenziate, le variazioni
in aumento dei quantitativi è elevata al 15%”;
RICHIAMATE, in merito
alla comunicazione e realizzazione degli interventi non sostanziali l’iter
procedimentale normato dalla DGR n. 917 del
23.12.2011 e dalla DGR n. 1192 del 4.12.2008 e nello specifico: “…omissis...Le
varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio del permesso a
costruire da parte del Comune territorialmente competente, se necessario. Al
fine di poter avere una visione completa e cronologicamente rappresentativa
dell’impiantistica di smaltimento e/o recupero autorizzata, si provvederà, da
parte del soggetto interessato, almeno 30 gg prima
dell’inizio dei lavori, a presentare una comunicazione, alla Regione ovvero
alla Provincia competente per territorio, a cui sarà allegata la documentazione
esplicativa degli interventi da eseguire completa di relazioni ed elaborati
grafici. La Regione ovvero la Provincia, competente per territorio, provvedono
a richiedere un parere tecnico agli organi preposti (Regione: ARTA e Provincia;
Provincia: ARTA), questi ultimi si esprimono entro massimo 30 gg. Il Servizio
della Regione e/o della Provincia, competente per territorio, a seguito
dell’acquisizione dei pareri, comunica le risultanze degli stessi ai soggetti
richiedenti e, nel caso di valutazioni confermative sulla non sostanzialità
delle varianti proposte, predispone entro i successivi 30 gg,
un apposito provvedimento dirigenziale (D.D.), ai
sensi della L.R. 45/07, utile ai fini delle
periodiche attività di verifica e controllo. In caso contrario l’Ente
competente si determina di conseguenza…omissis…”
VISTO il D.M.
27.09.2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”
e s.m.i;
VISTO il Decreto del
MATTM del 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18
febbraio 2005, n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione
all’art. 18 comma 2 del D.Lgs. 59/2005, mediante la
determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle
attività istruttorie e dei controlli di cui al D.Lgs..
59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale;
VISTO il D.M. 29
gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili in materia dei rifiuti, per le attività
elencate nell’allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005,
n. 59.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2007, n. 13 , S.O., che
individua le migliori tecniche disponibili per gli impianti rientranti nelle
categorie descritte a punti 5.1, 5.2, 5.3 dell’Allegato I del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 31
gennaio 2005 “Emanazione di linee-guida per l’individuazione e l’utilizzazione
delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell’allegato I
del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”;
RICHIAMATA la DGR n.
400 del 26.05.2004 “Legge Regionale 28.04.2000 n° 83,
art. 19 – Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e
gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
RICHIAMATA la DGR n.
1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni
organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico”;
RICHIAMATA la
Determinazione Dirigenziale n. DR4/203 del 28.10.2009 «D.Lgs
29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1149 del 16.10.2006 - D.G.R.
n. 1528 del 27.12.06. - DGR n. 604 del 26.10.2009. Marchio di Qualità “Compost Abruzzo”»;
RICHIAMATA la DGR n.
1244 del 25.11.2005 “L.R. 28.04.2000, n° 83, art. 19. Direttive regionali concernenti le
caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di
trattamento dei rifiuti urbani. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 400/04”;
VISTA la DGR n. 461 del
3.05.2006 “D.Lgs n. 59/2005 concernente attuazione
integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento”, con la quale sono stati approvati: la
modulistica, i calendari e le tariffe per l'istruttoria tecnica; fissando i
termini per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti esistenti,
cosi come definiti dall'art. 2 comma 1,
lett. d), al 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, cosi come definiti dall'art.
2, comma 1, lett. e), al 30 novembre 2006;
VISTA la DGR n. 790 del
03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova
disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del
22.02.2006” e s.m.i.;
RICHIAMATA la DGR n.
862 del 13.08.07 «Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006
avente per oggetto:D. Lgs. 59/05 concernente
“Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5
DGR 461/06. Regolamentazione art. 10, comma 4 D.Lgs.
59/05: approvazione modulistica»;
VISTA la DGR n. 1227
del 27.11.2007 “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni
regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 308 del
24.06.09 “DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e
integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 del DM 24 aprile 2008”;
VISTA la DGR n. 310 del
29.06.2009 che ha individuato la Direzione Protezione Civile – Ambiente, quale
Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,
relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a), 6.4.b), 6.5
dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 226 del
18.05.2009, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato le linee guida per il
monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi;
VISTA la DGR n. 604 del
26.10.2009 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di
"Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in
impianti di compostaggio". Approvazione”;
VISTA la DGR n. 735 del
4.12.2009 “Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale
ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”;
VISTA la DGR n. 693 del
13.09.2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione
della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;
VISTA la DGR n. 778 del
11.10.2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti
al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;
VISTA la DGR n. 917 del
23.12.2011 «Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
"Norme in materia ambientale". Parte seconda "Procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" -
Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
contaminati"- Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle
modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art.
208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.»;
VISTO il D.M. 18
febbraio 2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto
applicabile;
DATO ATTO che
l’attività esercitata dal Consorzio Intercomunale CIVETA rientra tra le
categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
- Punto 5.3 “Impianti per l’eliminazione
dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva
75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”;
- Punto 5.4 “Discariche che ricevono più
di 10 t/g o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle
discariche per rifiuti inerti” ;
RICHIAMATA
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 3/10 del 16 marzo 2010;
RICHIAMATE le seguenti
varianti non sostanziali all’
autorizzazione integrata ambientale n. 3/10 del 16 marzo 2010:
- AIA n. 6/11 del 21.09.2011;
- AIA n. 9/10 del 26.07.2010;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione dei rifiuti”
e s.m.i., ed in particolare i seguenti articoli:
- art. 23 “Obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclo”, che dispone la raccolta differenziata su tutto il
territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per
l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
- art. 24 “Promozione del riuso
riciclaggio e recupero”, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere
e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in
particolare delle frazioni organiche (umido e rifiuti verdi), da utenze
domiciliari e non; l’utilizzo degli ammendanti per attività agronomiche e
tutela dei suoli;
- art. 27 “Rifiuti Urbani
Biodegradabili”, che stabilisce disposizioni per il recupero e la
valorizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti;
- art. 28 “Accordi e contratti di
programma, protocolli d’intesa” che consente alla Giunta Regionale di stipulare
accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
RICHIAMATA la DGR n.
720 del 30.11.2009 con la quale l’esecutivo regionale ha approvato un Accordo
di programma (Adp) tra la Regione Abruzzo ed il
CIVETA avente per oggetto “Programmazione attività del consorzio C.I.V.E.T.A. e
funzioni del polo tecnologico nel ciclo regionale di gestione dei rifiuti”;
EVIDENZIATO che il
suddetto AdP, sottoscritto in data 22.12.2009,
prevede una collaborazione programmatica e vincolante tra la Regione Abruzzo ed il CIVETA per
addivenire:
- ad una riconfigurazione e
potenziamento del polo tecnologico, che affronti secondo criteri di
razionalità, economicità ed efficienza la gestione integrata del ciclo dei
rifiuti urbani nel comprensorio;
- al superamento della situazione di
criticità gestionale/economica, tramite la riconversione temporanea del
trattamento dell’impianto di TMB, che sarà dedicato temporaneamente anche al
flusso della frazione indifferenziata dei RU prodotti dai Comuni consorziati;
EVIDENZIATO che in
linea con il suddetto AdP è stata rilasciata a favore
del CIVETA l’autorizzazione integrata ambientale n. 3/10 del 16.03.2010, che
prevedeva e consentiva sino al termine del 22.12.2012 e nelle more dell’approvazione del progetto di
revamping complessivo dell’impianto che doveva essere
trasmesso entro il 31.03.2010, una doppia linea di trattamento (indifferenziato
e FORSU) dell’impianto di trattamento meccanico - biologico;
DATO ATTO che il
suddetto progetto di revamping deve ricomprendere,
relativamente alla linea di trattamento meccanico - biologico, il solo trattamento della FORSU per la
produzione di “compost di qualità” (60.000 tonn./anno) e l’attivazione di una linea di trattamento dei
fanghi;
DATO ATTO che il CIVETA
ha presentato soltanto il primo stralcio del progetto di revamping (interventi non sostanziali), che sono stati
approvati giusta autorizzazione integrata ambientale n. 6/11 del 21.09.2011,
mentre per gli interventi definiti “sostanziali” lo stesso Consorzio non ha ancora attivato le procedure
di variante all’AIA n. 3/10 del 16.3.2010 e di valutazione di impatto
ambientale (VIA);
PRESO ATTO dell’istanza
avanzata dal CIVETA con nota prot.n. 1824 del
18.05.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/116282
del 21.05.2012, relativa alla richiesta di rinnovo dell’AIA n. 3/10, con la
quale si chiede di derogare a quanto stabilito dall’art. 16 della stessa AIA
che testualmente recita: ”omissis .. la
presente autorizzazione ha validità sino al 22.12.2012 e non è rinnovabile. La
stessa autorizzazione sarà revocata all’atto dell’approvazione del progetto di revamping che il Consorzio intercomunale CIVETA dovrà
consegnare entro i 31.03.2010. … omissis”;
DATO ATTO che con nota prot.n. RA/232506, il SGR ha avviato il procedimento istruttorio
ai sensi delle disposizioni della L. 241/1990 e s.m.i.
ed ha convocato un’apposita Conferenza dei Servizi (CdS)
per il giorno 22.11.2012, al fine di esaminare l’istanza di rinnovo avanzata
del CIVETA ed in particolare:
1. valutare se l’attività gestionale del
Polo Tecnologico in esame è stata svolta dal consorzio intercomunale
CIVETA in conformità alle disposizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale n. 3/10 del 16.03.2010 ed alle vigenti
disposizioni normative in materia;
2. valutare la sussistenza di condizioni
urgenti ed indifferibili della prosecuzione del trattamento
dell’indifferenziato nel Polo Tecnologico alla luce dell’attuale quadro
impiantistico su scala provinciale e
regionale.
VISTO il verbale della CdS del 22.11.2012 nel quale è emerso quanto segue:
«…omissis…Il
Rappresentante del SGR, ringraziando i presenti per la partecipazione alla
odierna riunione, attesta che tutti i presenti sono abilitati a presenziare ai
lavori della Conferenza di Servizi, ai
sensi dell’art. 14 – ter, comma 6 della L.241/90 e s.m.i.. Richiama le disposizioni della DGR n. 720 del
30.11.2009 con la quale l’esecutivo regionale ha approvato un Accordo di Programma (AdP)
tra la Regione Abruzzo ed il consorzio intercomunale CIVETA avente per oggetto
“Programmazione attività del Consorzio CIVETA e funzioni del polo tecnologico
nel ciclo regionale di gestione dei rifiuti”.
Nello spirito nel suddetto AdP è stata
rilasciata a favore del Consorzio intercomunale CIVETA l’autorizzazione
integrata ambientale n. 3/10 del 16.03.2010, che prevedeva e consentiva sino al
termine del 22.12.2012 e nelle more
dell’approvazione del progetto di revamping
complessivo dell’impianto che doveva essere trasmesso entro il 31.03.2010, una
doppia linea di trattamento (indifferenziato e FORSU) dell’impianto di
trattamento meccanico – biologico. Il progetto di revamping
dovrà ricomprendere, secondo quanto stabilito nel suddetto AdP, il solo trattamento della FORSU per la
produzione di compost di qualità (60.000 tonn./anno) e l’attivazione di una linea di trattamento dei
fanghi. Il Consorzio intercomunale CIVETA, ad oggi, ha presentato soltanto il primo stralcio del
progetto di revamping (interventi non sostanziali)
che sono stati approvati giusta autorizzazione integrata ambientale n. 6/11 del
21.09.2011, mentre per gli interventi definiti “sostanziali” il Consorzio non
ha ancora attivato le procedure di variante all’AIA n. 3/10 del 16.3.2010 e di
valutazione di impatto ambientale (VIA).
Allo stato dei fatti
sopra descritto, il consorzio intercomunale CIVETA ha richiesto con nota prot. n. 1824 del 18.05.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/116282 del 21.05.2012, il rinnovo dell’AIA n.
3/10 chiedendo di derogare a quanto stabilito dall’art. 16 della stessa AIA che
testualmente recita” La presente autorizzazione ha validità sino al 22.12.2012
e non è rinnovabile. La stessa autorizzazione sarà revocata all’atto
dell’approvazione del progetto di revamping che il
Consorzio intercomunale CIVETA dovrà consegnare entro i 31.03.2010”.
Evidenzia che la
presente Conferenza è stata convocata al fine di:
1. valutare se l’attività gestionale del
Polo Tecnologico in esame è stata svolta dal consorzio intercomunale
CIVETA in conformità alle disposizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale n. 3/10 del 16.03.2010 ed alle vigenti
disposizioni normative in materia;
2. valutare la sussistenza di condizioni
urgenti ed indifferibili per la prosecuzione del trattamento
dell’indifferenziato nel Polo Tecnologico alla luce dell’attuale quadro
impiantistico su scala provinciale e
regionale.
I presenti rimarcano lo
stato di carenza impiantistica per il trattamento del rifiuto indifferenziato
presente sul territorio provinciale e regionale che comporterà l’adozione di un apposito provvedimento di
proroga della DGR n. 943/2011 al fine di consentire il conferimento dei rifiuti
indifferenziati (CER 200301) anche negli ATO diversi da quello di produzione.
Ritengono, a tal fine, che sussistono le condizioni urgenti ed indifferibili
per la prosecuzione del trattamento del rifiuto indifferenziato nel Polo
Impiantistico CIVETA ad uso esclusivo dei Comuni appartenenti al CIVETA nelle
more della realizzazione del progetto di revamping
impiantistico che dovrà prevedere, in linea con il suddetto ADP, il solo
trattamento della frazione organica dei rifiuti. Pertanto ritengono fattibile
procedere alla proroga per un periodo di ulteriori n. 2 anni l’attuale
situazione impiantistica del CIVETA con l’impegno da parte dell’Autorità
Competente di individuare un percorso programmatico nella stessa AIA che fissi
tempistiche stringenti per la trasmissione del progetto di revamping
impiantistico ( procedimento di AIA e di
VIA) per la successiva approvazione e realizzazione.
Il rappresentante del
consorzio intercomunale CIVETA descrive compiutamente l’attuale gestione
dell’impianto e fa presente che l’obiettivo del Consorzio, in linea con il
suddetto AdP, è quello di riconvertire l’impianto di
TMB al solo trattamento della FORSU e che si vuole continuare l’attuale
gestione ibrida (indifferenziato + FORSU) esclusivamente sino all’approvazione
e realizzazione del progetto di revamping complessivo
dell’impianto anche in considerazione dell’assenza di un impianto di TMB
alternativo di ATO. Chiede che nel provvedimento di proroga, ferme restando le
potenzialità complessive autorizzate (46.000 tonn./anno) sia considerata una distribuzione delle
stesse potenzialità nelle due linee di trattamento cosi come di seguito
descritto e già valutato positivamente dall’Autorità Competente ( nota prot. n. 242676 del 31.10.2012)
- linea trattamento FORSU: 19.000 tonn./anno;
- linea indifferenziato (CER 200301)
27.000 tonn./anno;
L’ARTA si riserva di
rimettere il parere di competenza entro breve tempo anche richiedendo eventuali
documenti integrativi. Il parere dovrà contenere le valutazioni circa la
conformità dell’attuale conformazione impiantistica del Polo Tecnologico con
quanto disposto dall’AIA n. 3/10 del
16.03.2010.
Il rappresentane della
Provincia si riserva di rimettere il parere di competenza all’atto
dell’acquisizione delle valutazioni tecniche dell’ARTA.
Il rappresentante del
SGR si riserva di indire un’ulteriore CdS all’atto
dell’acquisizione del parere degli Enti invitati a partecipare alla presente Conferenza… omissis»;
EVIDENZIATO che in sede
di CdS è stata accertata la sussistenza delle condizioni urgenti ed
indifferibili per la prosecuzione del trattamento del rifiuto indifferenziato
nel “Polo Impiantistico” CIVETA ad uso esclusivo dei Comuni appartenenti al
CIVETA nelle more della realizzazione del progetto di revamping
impiantistico che dovrà prevedere, in linea con il suddetto ADP, il solo
trattamento della frazione organica dei rifiuti;
VISTA la nota prot.n.
1984 del 29.11.2012, acquisita dal SGR al prot.n.
271183 del 30.11.2012, con la quale l’ARTA Distretto Sub Provinciale di San
Salvo - Vasto ha espresso parere favorevole relativamente all’istanza di
rinnovo dell’AIA n. 3/!0 del 16.03.2010 avanzata dal CIVETA ed ha comunicato
che “omissis… inoltre, in merito alla richiesta di
valutare la conformità impiantistica del Polo Tecnologico CIVETA con quanto
disposto in AIA, la scrivente società avvierà appena possibile, un controllo ai
sensi dell’art. 29 - decies.
comma 6) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
parte II ( cosiddetto controllo a tariffa) al fine di esprimere compiutamente
quanto richiesto. .. omissis”;
VISTA la nota prot.n. 7117 del 14.12.2012, acquisita dal SGR al prot.n. 291014 del 18.12.2012, con la quale il Comune di Cupello ha espresso, relativamente al parere di cui
all’oggetto, per le proprie competenze, parere favorevole;
VISTA la nota prot. n. 61392 del 18.12.2012, acquisita dal SGR al prot.n. 292859 del 19.12.2012, con la quale la Provincia di
Chieti ha espresso parere favorevole relativamente all’istanza di rinnovo
dell’AIA n. 3/!0 del 16.03.2010 avanzata dal CIVETA ed ha richiesto di inserire
nell’AIA: “omissis… una prescrizione sulla
tracciabilità del bilancio di materia tra i rifiuti in entrata (200301) e
quelli in uscita con indicazione della destinazione finale mediante una
indicazione di uno schema di flusso del tipo suggerito nella schema riportato
in calce. Si segnala, in particolare, la necessità di determinare, per ciascun
Comune, la quantità e la percentuale di sovvalli,
considerati in regime di privativa, derivanti dalle fasi di triturazione e
vagliatura e l’avvio nell’apposita discarica stabilita dal PPGR o dalle DGR
appositamente emanate. .. omissis”;
VISTA la nota prot.n. 4724 del 20.1.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/293944 del 20.12.2012, con la quale il consorzio
intercomunale CIVETA comunica che: “omissis… il
Consorzio intercomunale CIVETA proseguirà la gestione degli impianti TMB E
Piattaforma Ecologica e delle discariche, in esercizio ed esaurita, ai sensi
dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., essendo stata presentata istanza di rinnovo alla
Regione Abruzzo nei termini previsti dalla normativa vigente ed avendo già
esteso le prestazioni delle garanzie finanziarie. …. omissis”;
DATO ATTO che con nota prot.n. RA/294443 del 20.12.2012, il SGR ha comunicato al
CIVETA che: «omissis… Con riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 29 – octies, comma 1 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: …omissis… Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il
gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione” ed a
quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 22.11.2012, lo scrivente
Servizio prende atto di quanto da Voi
comunicato con nota prot. n. 4724 del 20.12.2012, ed
in considerazione che è in corso il rilascio del provvedimento di rinnovo dell’
autorizzazione integrata ambientale n. 3/10 del 16.03.2010, comunica il proprio
Nulla Osta per il prosieguo della gestione del “Polo impiantistico” CIVETA ,
nel rispetto di quanto autorizzato con la suddetta AIA e di quanto emerso in
sede di CdS del 22.11.2012…omissis»;
RICHIAMATO il CIVETA
alla puntuale applicazione di quanto disposto dalla DGR. n. 604 del 26.10.2009,
in riferimento ai criteri e le procedure di accettazione dei rifiuti
biodegradabili presso l’impianto;
RITENUTO di prevedere che
i Comuni facenti parte dell’ambito comprensoriale del CIVETA, in linea con l’AdP, provvedano al potenziamento ed alla diffusione dei
sistemi di RD, secondo sistemi di raccolta domiciliari “porta a porta”,
coerenti con le indicazioni del PRGR per:
- raggiungere gli obiettivi di cui
all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- assicurare un’elevata qualità
merceologica della FORSU in ingresso (percentuali di impurezze
<15%) tramite opportune campagne di comunicazione, sensibilizzazione e di
educazione dei cittadini.
RITENUTO di
individuare, conformemente a quanto riportato nell’AdP
suddetto e di quanto emerso in sede di CdS del
22.11.2012 nonché nell’ottica di un progressivo incremento dei sistemi di
raccolta differenziata, un percorso
programmatico che consenta la graduale riconversione dell’impianto di
trattamento meccanico – biologico in impianto dedito al trattamento della
frazione organica di raccolta differenziata a discapito della frazione indefferenziata;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto emerso in sede di CdS, procedere alla proroga per un periodo di
ulteriori n. 2 anni dell’attuale situazione impiantistica del CIVETA, con il
funzionamento e gestione delle seguenti linee del “Polo Tecnologico”
a. Piattaforma ecologica per il
trattamento e la valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il
sistema differenziato;
b. Post gestione della discarica esaurita;
c. Linea di trattamento
meccanico-biologico dell’impianto TMB per il trattamento separato del RU
indifferenziato e della FORSU per la produzione di compost
di qualità, secondo quanto riportato nella seguente tabella;
d. Gestione della nuova discarica di
servizio al Polo Tecnologico;
individuando per
l’impianto di trattamento meccanico biologico le seguenti fasi:
Fase n. 1 -
periodo dal 22.12.2012 al 22.12.2013
linea di trattamento
meccanico/biologico (TMB) |
|
Potenzialità
trattamento RU indifferenziato. |
27.000 t/a |
Potenzialità
trattamento FORSU |
19.000 t/a |
Turni di lavorazione |
2 |
CER trattamento RU indifferenziati |
20 03 01 |
CER trattamento FORSU |
20 01 08; 20 02 01; 20 01 38 |
Fase n. 2 -
periodo dal 23.12.2013 al 22.12.2014
linea di trattamento
meccanico/biologico (TMB) |
|
Potenzialità trattamento RU indifferenziato. |
22.000 t/a |
Potenzialità trattamento FORSU |
24.000 t/a |
Turni
di lavorazione |
2 |
CER
trattamento RU indifferenziati |
20 03 01 |
CER
trattamento FORSU |
20 01 08; 20 02 01; 20 01 38 |
RITENUTO di individuare le seguenti prescrizioni
gestionali relative alla linea di trattamento meccanico – biologico (TMB)
1. il trattamento meccanico dei rifiuti
urbani indifferenziati (RUI) e della
FORSU, dovrà avvenire secondo n. 2 (due) turni di lavorazione distinti e
separate;
2. la linea di trattamento del RUI è ad
uso esclusivo dei Comuni appartenenti al consorzio intercomunale CIVETA
compresi gli Enti appartenenti alle ex Comunità Montane Medio ed Alto Vastese;;
3. la FORSU in ingresso all’impianto
dovrà rispettare:
- limiti qualitativi di cui alla Tabella
D della DGR n. 1528/06;
- criteri di accettazione di cui alla
DGR n. 604/09;
4. il sottovaglio derivante dal
trattamento meccanico del rifiuto urbano
indifferenziato deve essere avviato alla fase di
stabilizzazione/maturazione dell’impianto
per la produzione di frazione organica stabilizzata (FOS);
5. il compost di
qualità prodotto potrà essere immesso nel mercato secondo quanto previsto al punto 4.1. della DGR n. 1528/06;
6. rispetto di quanto disposto,
relativamente alle modalità e le frequenze analitiche del rifiuto in ingresso e
del compost prodotto, dalla DGR n. 1528/06 e dalla
DGR n. 604/09;
7. confermare la certificazione del “compost di qualità” prodotto secondo il “Marchio di
Qualità” denominato: “Compost Abruzzo”, acquisito in
collaborazione con il C.I.C., ai sensi della D.D n. DR4/203 del 28.10.2009;
8. la produzione di “Compost
fuori specifica” (CER 19 05 03), dovrà essere finalizzata ai seguenti
re-impieghi:
- re-immissione nel ciclo produttivo;
- declassato e venduto per utilizzi
previsti per il Compost Grigio (CG), ai sensi delle
direttive di cui alla DGR n. 1528/06, nel rispetti dei limiti di cui alla
tabella B della stessa;
- reimpiegato per gli utilizzi della FOS
nel rispetti dei limiti di cui alla tabella C della DGR n. 1528/06;
Nel
caso in cui il CIVETA non trovi adeguato utilizzo del “compost
fuori specifica”, nelle modalità di cui ai suddetti punti a) e b) e c), previa
comunicazione all’Autorità competente sui quantitativi da smaltire e degli
impedimenti tecnici/economici riscontrati e l’adozione da parte della stessa
Autorità dei provvedimenti di competenza, lo stesso “compost
fuori specifica”, può essere smaltito in discarica nel pieno rispetto di quanto
prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i
e dal D.M. 27.09.2010 e s.m.i.
9. la FOS (CER 190503), prodotta
dall’attività dell’impianto di TMB dovrà trovare apposito impiego secondo
quanto previsto dalla DGR n. 1528/06, e nello specifico:
- ripristini ambientali secondo quanto
disposto dalla DGR n. 400/2004 e s.m.i;
- come terra di ricopertura giornaliera,
in purezza o in miscela con materiali inerti, nelle discariche durante la
coltivazione delle stesse (capping periodico). Il
quantitativo di FOS utilizzato per la ricopertura giornaliera non può comunque
essere superiore al 10% in peso di rifiuto mediamente conferito in discarica.
Con le medesime procedure possono essere utilizzate anche materiali prodotti
dagli impianti di compostaggio e biostabilizzazione
che non rispondono alle caratteristiche riportate nella Tabelle A, B e C
dell’Allegato 1 – “Direttiva FOS” della DGR n. 1528/06;
- Nel caso in cui il CIVETA non trovi
adeguato utilizzo della FOS nelle modalità di cui ai suddetti punti a) e b),
previa comunicazione all’Autorità competente sui quantitativi da smaltire e
degli impedimenti tecnici/economici riscontrati, la FOS può essere smaltita in discarica nel pieno rispetto quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i e dal D.M.
27.09.2010 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che il
CIVETA è beneficiario di un mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.
SpA, in data 17 luglio 1989, ai sensi della Legge n. 441/87, pos. 4134806/00, per il quale lo stesso ha richiesto al
MATTM di poter devolvere l’importo residuo di Euro 1.646.830,32 per il
finanziamento di nuovi interventi riguardanti la gestione dei rifiuti ed in
particolare per la realizzazione di silos per il percolato, impianto fisso per
il trattamento delle acque di prima pioggia e n. 2 biocelle
per compost di qualità;
RICHIAMATA la nota prot.n. 26020/QDV/DI/III del 16.12.2009
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Direzione Generale per la Qualità della Vita, con la quale il MATTM ha
richiesto alla Regione: “omissis … conoscere le determinazioni assunte sulle
opere realizzate con il finanziamento originario nonché il parere sulle nuove
opere, anche ai fini della verifica della rispondenza dell’iniziativa a quanto
previsto dalla programmazione regionale”;
RICHIAMATA la nota prot.n.
RA/38892 del 02.03.2010 del Servizio Gestione Rifiuti, inviata al MATTM -
Direzione Qualità della Vita e per conoscenza al Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ed al CIVETA, con la quale si è
provveduto a rispondere ai chiarimenti di cui alla nota prot.n.
26020/QDV/DI/III del 16.12.2009 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Qualità
della Vita, ed con cui il SGR ha confermato che gli interventi proposti dal
CIVETA (n. 2 biocelle per la produzione del compost di qualità, impianto fisso per il trattamento delle
acque di prima pioggia, silos per il percolato), sono conformi alla
programmazione regionale di settore;
RICHIAMATA la nota prot.n. 7765/TDI/DI del
1°.04.2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con
la quale il MATTM chiede di conoscere le determinazioni amministrative finali
assunte sulle opere realizzate con il finanziamento originario;
VISTA la nota del
Servizio Gestione Rifiuti prot.n. RA/117312 del
18.06.2010, avente per oggetto: «Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Complesso impiantistico per il trattamento e recupero dei rifiuti ubicato in loc. “Valle Cena” del Comune di Cupello. Devoluzione mutuo concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti SpA, posizione n. 4134806/00. Rif. note MATTM prot.n.
26020/Q8V/DI/III del 16.12.2009 prot.n.
7765/TRi/DI e prot.n. 7765/TRi/Di del
1.04.2010. Richiesta incontro»;
RICHIAMATO il verbale
della riunione tenutasi presso il SGR in data 21.10.2010 che ha avuto in
oggetto: “Esame problematiche CIVETA – Nota MATTM prot.n.
26020/Q8V/DI/III”;
RICHIAMATA la nota prot.n. RA/221977 del 22.11.2010 del SGR con la quale si è
provveduto ad inviare al MATTM ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio II,
nonché al CIVETA, la seguente documentazione
1. Relazione sulla congruità
tecnico-economica trasmessa con nota prot.n. 0017 del
05.09.2001 dalla Commissione di Collaudo nominata con DD.GG.RR.
n. 3375 del 07.12.1997 e n. 525 del 15.03.1999;
2. Nota prot.n.
117312 del 18.06.2010 dello scrivente Servizio;
3. Verbale della riunione del 21.10.2010.
VISTA la nota del
CIVETA prot.n. 4972 del 22.12.2010, avente per
oggetto: “Devoluzione mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
posizione n. 4134806/00 – Riferimento nota Direzione Protezione Civile Ambiente
– Servizio Gestione Rifiuti prot.n. 221977/RD”, con
la quale lo stesso Consorzio chiarisce:
1. Opere effettivamente realizzate
riferite al finanziamento concesso dal Ministero per il progetto approvato;
2. Rapporti Concessionario/Concedente;
3. Rapporti con la Commissione di collaudo
nominata con DGR n. 3375 del 07.12.1997 e DGR n. 525 del 15.03.1999;
comunicando, altresì,
che con verbale n. 21 del 20.12.2010 del CdA del
CIVETA è stato nominato quale nuovo RUP del procedimento l’Ing. Pietro Antonio Buda;
VISTA la nota prot.n. 1164/TRI/DI del
14.01.2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche,
acquisita dal SGR al prot.n. 11110 del
18.01.2011;
VISTA la nota del SGR prot.n. RA/77794 del 06.04.2011, avente per oggetto:
“Consorzio Intercomunale CIVETA (CH) - Devoluzione mutuo concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 4134806/00 Rif. nota MATTM prot.n. 1164/TRI/DI del
14.01.2011. Comunicazioni e richiesta informazioni”;
VISTA la nota prot.n. RA/115563 del 27.05.2011 della Direzione Regionale
Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa -
Servizio Gestione delle Acque, avente per oggetto: “Consorzio Intercomunale Civeta (CH) – Devoluzione mutuo concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 4134806/00. Rif. nota MATTM prot.n. 1164/TRI/DI del 14.01.2011.
Riscontro nota n. 77794 del 06.04.2011 – Comunicazioni”;
VISTA la nota del SGR prot.n. RA/163123 del 03.08.2011, avente per oggetto:
«Legge n. 441/1987. Impianto consortile RSU - Consorzio Intercomunale CIVETA
(CH) – Devoluzione mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA,
posizione n. 4134806/00. Legge n. 241/1990 e s.m.i. –
Comunicazioni”, con la quale il SGR ha richiesto al Consorzio CIVETA di
“omissis … effettuare una relazione tecnica (perizia giurata), riguardante le
opere effettivamente realizzate (originarie) e finanziate con il mutuo concesso
dalla Cassa DD.PP. SpA – posizione 4134806/00. ..
omissis”, oltre a richiedere al Consorzio CIVETA che la relazione tecnica:
“omissis .. dovrà tener conto di quanto emerso nel corso del procedimento già
svolto ed in particolare, del parere n. 29 del Comitato Regionale Tecnico –
Amministrativo (CRTA) – Sezione Lavori Pubblici, che ha approvato la relazione
del 5.09.2001 della Commissione di collaudo. .. omissis»;
PRESO ATTO della perizia
giurata denominata: “Relazione Tecnica – Perizia Giurata riguardante le opere
effettivamente realizzate e finanziate con il mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. SpA – pos. 4134806/00”,
redatta dall’Ing. Peppino Grosso;
VISTA la nota prot.n. 36926/RA del 20.02.2012 del SGR, avente per
oggetto: “Devoluzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione 4134806/00.
Rif. Perizia giurata a firma dell’Ing. Peppino Grosso trasmesso con vostra nota
prot.n. 130 del 12.01.2012. Richiesta di
chiarimenti”;
PRESO ATTO della nota prot.n. 625 del 21.02.2012 del CIVETA, acquisita dal SGR al
prot.n. RA/40134 del 23.02.2012, avente per oggetto:
“Devoluzione mutuo”, con la quale il CIVETA fornisce i chiarimenti richiesti
dal SGR con nota prot.n. RA/36926 del
20.02.2012;
VISTA la nota del SGR prot.n. RA/44475 del 28.02.2012, avente per oggetto: “Legge
n. 441/1987. Impianto consortile RSU - Consorzio Intercomunale CIVETA (CH) –
Devoluzione mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, posizione n.
4134806/00. Legge n. 241/1990 e s.m.i. –
Comunicazioni”, con la quale si è provveduto ad inviare da parte del SGR, agli
Enti interessati, la relazione tecnica (perizia giurata) redatta dall’Ing.
Peppino Grosso e nel contempo a richiedere valutazioni in merito al fine di
assumere le determinazioni necessarie da comunicare ai Ministeri interessati;
DATO ATTO che con
Determinazione Dirigenziale n. DR4/57 del 23.05.2012 il SGR ha provveduto a
1. prendere atto ed approvare le
risultanze della sopra richiamata perizia giurata;
2. confermare che l’impiantistica
descritta nella relazione tecnica (perizia giurata) è stata realizzata, e che
l’attuale complesso impiantistico del CIVETA, è autorizzato ai sensi dell’AIA
n. 3/10 del 16.03.2010;
3. confermare che gli interventi previsti
dall’Accordo di Programma di cui alla DGR n. 720 del 30.11.2009, per il revamping del polo tecnologico, risultano in linea con la
programmazione regionale di settore;
4. invitare il CIVETA, a rimettere al SGR
gli elaborati progettuali definitivi riferiti al revamping
del polo tecnologico, per l’approvazione ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. ed ai fini della richiesta di
devoluzione delle risorse residue riferite al mutuo della Cassa DD. PP. - pos. 4134806/00;
VISTA la nota prot.n. 159 dell’11.01.2013, acquisita dal SGR al prot.n. 9572 del 14.01.2013, con la quale il consorzio
intercomunale CIVETA, conformemente a quanto prescritto al suddetto punto n. 4
e nell’ambito del progetto complessivo
di revamping impiantistico, ha inoltrato il progetto
definitivo di un primo stralcio impiantistico comprendente gli interventi di
adeguamento del “Polo Impiantistico” da ricomprendere nell’ambito delle somme
residue sul mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Legge
441/87, posizione n. 4134806/00, consistenti in
1. realizzazione di un impianto di
trattamento acque di prima pioggia, comprensivo di trattamento chimico fisico
delle acque oleose;
2. realizzazione di un serbatoio da 200 mc per lo stoccaggio del percolato all’interno di una vasca
di contenimento;
3. realizzazione di biocelle
per il trattamento dei rifiuti.
PRESO ATTO degli
elaborati progettuali allegati alla suddetta istanza, e nello specifico
- Relazione generale;
- Relazione naturalistica;
- Quadro economico;
- Piano di manutenzione dell’opera;
- Piano di sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Analisi prezzi;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Computo costi di sicurezza;
- Analisi dei rischi;
- Tav. 1 – planimetria generale;
- Tav. 2 – inserimento planimetrico area
stoccaggio e prima pioggia;
- Tav. 3 – impianto prima pioggia
particolari costruttivi;
- Tav. 4 – stoccaggio percolato
particolari costruttivi;
- Tav. 5 – Pianta capannone;
- Tav. 6 – Pianta impianto biocelle;
- Tav. 7 – Particolari costruttivi biocella;
- Tav. 8 – Particolari impianti
tecnologici biocella;
- Tav. 9 – Planimetria aree di
stoccaggio rifiuti;
- Tav. 10 – Planimetria punti di
emissione;
- Tav. 11 – Planimetria rete idrica;
- Tav. 12 – carte tematiche: ortofoto + stralcio cartografico IGM;
- Tav. 13 – carte tematiche; stralcio
cartografico + stralcio catastale;
- Tav. 14 – carte tematiche: stralcio P.R.E. + stralcio carta PAI;
- Tav. 15 – carte tematiche: stralcio
carta rischio frane + stralcio PSDA;
- Tav. 16 – carte tematiche: stralcio
carta geomorfologia + stralcio vincolo idrogeologico;
- Tav. 17 – carte tematiche: stralcio
carta SIC Regione Abruzzo;
- Tav. 18 – carte tematiche: stralcio
piano paesistico + stralcio carta ZPS Regione Abruzzo;
- Tav. 19 – carte tematiche: P.T.C.P. – stralcio carta delle aree di vincolo
archeologico e paesistico + P.T.C.P. – stralcio
sistema infrastrutturale;
- Tav. 20 – carte tematiche: stralcio
carta uso del suolo + stralcio carta ripopolamento e cattura;
- Comunicazioni semestrali controlli
2010 parte I;
- Comunicazioni semestrali controlli
2010 parte II;
- Autorizzazioni quadri riassuntivi;
- Elaborato tecnico descrittivo AIA;
- MUD dell’anno di riferimento;
- Copie delle autorizzazioni D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- Diagrammi energetici mensili;
- Schede integrative IPPC direttiva
europea 96/61/CE.
DATO ATTO che il SGR,
con nota prot.n. RA/22925 del 25.01.2013, ha
richiesto all’ARTA ed alla Provincia di Chieti di valutare la proposta avanzata
dal CIVETA e trasmettere proprie valutazioni circa la sostanzialità o meno
dell’istanza a quanto autorizzato con AIA n. 3/10 del 16.03.2010, ai sensi delle disposizioni della DGR n. 917
del 23.12.2011;
VISTA la nota prot.n. 5917 dell’08.02.2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/43357 del 14.02.2013, con la quale la Provincia
di Chieti ha trasmesso il parere di competenza;
VISTA la nota prot.n. 288 del 20.02.2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/49516 del 20.02.2013, con la quale l’ARTA -
Distretto Sub Provinciale di San Salvo - Vasto, ha trasmesso il parere di
merito considerando le varianti proposti come non sostanziali, a condizione che
1. tutte le opere di sbancamento previste
per tutti gli interventi devono attenersi al DM 161/12;
2. l’impianto di prima pioggia sia
dimensionato in modo conforme alla L.R. 31/2010;
3. non vi sia incremento della capacità
annua massima di trattamento dei rifiuti rispetto a quanto già autorizzato;
4. l’aria aspirata dalle biocelle inviata ad idoneo sistema di abbattimento non
comporti un incremento del flusso di massa in emissione superiore a quanto stabilito dalla DGR 917/11 con
adeguato dimensionamento del sistema di aspirazione;
5. la modulistica dell’AIA sia aggiornata
con le modifiche previste;
6. aggiornamento della planimetria della
rete idrica con l’indicazione delle aree soggette a raccolta delle acque di
prima pioggia, specificando e ubicando nella planimetria il nuovo impianto di
trattamento;
7. aggiornare il QRE per il punto di
emissione E3 con i seguenti parametri: H2S, NH3, U.O., polveri. TOC, seguendo
le linee guida ARTA;
VISTA la nota prot.n. 3026 del 29.07.2010, acquisita al prot.n. RA/146160 del 29.07.2010, con la quale il CIVETA ha
trasmesso, in riferimento alle disposizioni della DGR n. 790/2007, apposite
polizze fidejussorie nn. 110463, 110464, 110465 e 110466;
CONSIDERATO che il
Responsabile del Procedimento con nota prot.n.
188264//DN3 del 08.10.2010, ha restituito al CIVETA le suddette polizze
debitamente vistate;
RITENUTO necessario che
il CIVETA adegui la durata delle suddette garanzie alla validità della presente
autorizzazione integrata ambientale indicando, altresì, gli estremi della
presente autorizzazione;
DATO ATTO che con nota prot.n. 2926 del 3.08.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA//182174 del 06.08.2012, con la quale il CIVETA ha trasmesso la
polizza fidejussoria n. 110466, della durata di n. 30
anni, relativa alla fase di post - gestione della discarica esaurita;
VISTA la nota prot.n. 706 del 20.05.2008, acquisita al prot.n. 13309/DN3 del 22.05.2008, l’ARTA - Distretto Sub -
Provinciale di S. Salvo, ha trasmesso la relazione di disamina dei risultati
analitici effettuati in acque di campioni prelevati presso i tre pozzi ubicati
a monte e a valle della discarica esaurita, segnalando il superamento dei
valori di concentrazione soglia di contaminazione (C.S.C.), e quindi la
presenza di un sito potenzialmente contaminato interessante le aree circostanti
la discarica a servizio dell’impianto;
PRESO ATTO che il
Comune di Cupello con Determinazione n. 12 del
15.01.2009, ha approvato il Piano di Caratterizzazione (PdCa),
trasmesso dalla Società ENSR Italia Srl, per conto del CIVETA;
PRESO ATTO della nota
acquisita dal SGR con prot.n. RA/65586 del
22.03.2012, con la quale la Società AECOM ha trasmesso, per conto del CIVETA, i
risultati del Piano di Caratterizzazione (PdCa) e le
proposte di intervento;
EVIDENZIATO che il
procedimento relativo alla contaminazione delle acque sotterranee, evidenziata
dall’ARTA - Distretto Sub Provinciale San Salvo - Vasto con nota prot.n. 706 del 20.05.2008, dovrà separatamente proseguire
e concludersi rispetto all’iter della presente A.I.A., in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Titolo V – Parte Quarta);
EVIDENZIATO pertanto,
che qualora le risultanze dell’Analisi di Rischio (AdR)
dovessero acclarare la persistenza di detti
superamenti, si prescrive di mettere in atto gli interventi che dovranno
garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente
(messa in sicurezza operativa di cui all’art. 240, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) che
saranno oggetto e debitamente valutate con separato provvedimento;
CONSIDERATO il fondamentale ruolo pubblico rivestito dal
polo tecnologico in oggetto per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, non solo prodotti
all’interno del comprensorio del CIVETA, ma anche per altre realtà territoriali
della Regione Abruzzo (conferimenti di FORSU extra ATO/Provincia), secondo il
principio di “libera circolazione” delle frazioni organiche dei RU (FORSU), ai
sensi dell’art. 181, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
RITENUTO di
procedere al rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 3/10 del 16.03.2010 e s.m.i.;
PRESO ATTO che il
CIVETA ha comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con DGR n.
1227/07;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
per tutto quanto
esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 29 -
octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
il rinnovo dell’A.I.A.
n. 3/10 del 16.03.2010 e s.m.i. di titolarità del
CIVETA, per la gestione del complesso impiantistico ubicato in “C.da Valle
Cena” nel Comune di Cupello (CH), identificabile nel
N.C.T. del Comune di Cupello al Foglio n. 8 particelle 92, 113, 114, 116, 169, 238, 239, 240, 245,
246, 249, 250, 252, 4056, 4059, 4062, 4068, 4076, 4079, 4080, 4081, 4084, 4085,
4087, 4089, 4091, 4092, 4094, ed al
foglio n° 13 particelle 82, 177, 179, 182, 184, 4044,
4047, cosi costituito:
a. Piattaforma ecologica per il
trattamento e la valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il
sistema differenziato;
b. Post gestione della discarica esaurita;
c. Impianto di trattamento
meccanico-biologico per il trattamento dei RU indifferenziati e della FORSU;
d. Gestione della nuova discarica di servizio.
ART.
1
VALIDITA’
DEL PROVVEDIMENTO
Il presente
provvedimento ha validità sino al 22.12.2014.
ART.
2
PROGETTO
DI REVAMPING IMPIANTISTICO
Entro il 31.07.2013 il CIVETA deve trasmettere
il progetto complessivo di revamping dell’intero polo
tecnologico ed avviare presso il competente Sportello Regionale Ambientale le
apposite procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
ART.
3
GARANZIE
FINANZIARIE
Entro 60 giorni dalla
data di emanazione del presente provvedimento, il CIVETA, dovrà adeguare le
garanzie finanziarie già accettate da questa Autorità, adeguando la durata
delle suddette garanzie alla validità della presente Autorizzazione Integrata
Ambientale indicando, altresì, gli estremi della presente autorizzazione;
Art.
4
APPROVAZIONE
DEL PROGETTO RELATIVO ALLE VARIANTI NON SOSTANZIALI DI
CUI AL MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Il progetto relativo
alla realizzazione degli interventi relativi al mutuo concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti ai sensi della L. 441/87, posizione n. 4134806/00
consistente nei seguenti interventi:
1. realizzazione di un impianto di
trattamento acque di prima pioggia, comprensivo di trattamento chimico fisico
delle acque oleose;
2. realizzazione di un serbatoio da 200 mc per lo stoccaggio del percolato all’interno di una vasca
di contenimento;
3. realizzazione di biocelle
per il trattamento dei rifiuti.
È approvato
conformemente agli elaborati progettuali di seguito elencati:
- Relazione generale;
- Relazione naturalistica;
- Quadro economico;
- Piano di manutenzione dell’opera;
- Piano di sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Analisi prezzi;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Computo costi di sicurezza;
- Analisi dei rischi;
- Tav. 1 – planimetria generale;
- Tav. 2 – inserimento planimetrico area
stoccaggio e prima pioggia;
- Tav. 3 – impianto prima pioggia
particolari costruttivi;
- Tav. 4 – stoccaggio percolato
particolari costruttivi;
- Tav. 5 – Pianta capannone;
- Tav. 6 – Pianta impianto biocelle;
- Tav. 7 – Particolari costruttivi biocella;
- Tav. 8 – Particolari impianti
tecnologici biocella;
- Tav. 9 – Planimetria aree di stoccaggio
rifiuti;
- Tav. 10 – Planimetria punti di
emissione;
- Tav. 11 – Planimetria rete idrica;
- Tav. 12 – carte tematiche: ortofoto + stralcio cartografico IGM;
- Tav 13 – carte tematiche; stralcio cartografico +
stralcio catastale;
- Tav. 14 – carte tematiche: stralcio P.R.E. + stralcio carta PAI;
- Tav. 15 – carte tematiche: stralcio
carta rischio frane + stralcio PSDA;
- Tav. 16 – carte tematiche: stralcio
carta geomorfologia + stralcio vincolo idrogeologico;
- Tav. 17 – carte tematiche: stralcio
carta SIC Regione Abruzzo;
- Tav. 18 – carte tematiche: stralcio
piano paesistico + stralcio carta ZPS Regione Abruzzo;
- Tav. 19 – carte tematiche: P.T.C.P. – stralcio carta delle aree di vincolo
archeologico e paesistico + P.T.C.P. – stralcio
sistema infrastrutturale;
- Tav. 20 – carte tematiche: stralcio
carta uso del suolo + stralcio carta ripopolamento e cattura;
- Comunicazioni semestrali controlli
2010 parte I;
- Comunicazioni semestrali controlli
2010 parte II;
- Autorizzazioni quadri riassuntivi;
- Elaborato tecnico descrittivo AIA;
- MUD dell’anno di riferimento;
- Copie delle autorizzazioni D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- Diagrammi energetici mensili;
- Schede integrative IPPC direttiva
europea 96/61/CE.
E nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
1. tutte le opere di sbancamento previste
per tutti gli interventi devono rispettare il DM n. 161/2012;
2. l’impianto di prima pioggia sia
dimensionato in conformità alla L.R. 31/2010;
3. non vi sia incremento della capacità
annua massima di trattamento dei rifiuti rispetto a quanto già autorizzato;
4. l’aria aspirata dalle biocelle inviata ad idoneo sistema di abbattimento non
comporti un incremento del flusso di massa in emissione superiore a quanto stabilito dalla DGR n. 917/2011 con
adeguato dimensionamento del sistema di aspirazione;
5. trasmettere, entro n. 60 giorni dalla
data di emanazione del presente provvedimento, un aggiornamento della
modulistica dell’AIA secondo le
modifiche previste;
6. trasmettere, entro n. 60 giorni dalla
data di emanazione del presente provvedimento, un aggiornamento della
planimetria della rete idrica con l’indicazione delle aree soggette a raccolta
delle acque di prima pioggia, specificando e ubicando nella planimetria il
nuovo impianto di trattamento;
7. trasmettere, entro n. 60 giorni dalla
data di emanazione del presente provvedimento, un aggiornamento dell QRE per il punto di emissione E3 con i seguenti
parametri: H2S, NH3, U.O., polveri. TOC, seguendo le linee guida ARTA.
Art.
5
PRESCRIZIONI
INERENTI L’INIZIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE
VARIANTI NON SOSTANZIALI DI CUI AL MUTUO CONCESSO
DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ED ALL’AIA N.6/11 DEL 21.09.2011
L’inizio dei lavori di
realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4 ed all’AIA n.
21.09.2011, relativamente alla realizzazione del primo stralcio del revamping impiantistico è condizionato a:
- comunicazione di inizio lavori per
ogni fase di intervento;
- limitatamente alla fase di costruzione
dell’impianto, si prescrive la stipula di una polizza assicurativa per la
responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a
copertura di danni ambientali causati a terzi, ai sensi della DGR n. 790/2007 e
s.m.i.;
Art.
6
PRESCRIZIONI
INERENTI L’ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI DI CUI AL MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E
ED ALL’AIA N.6/11 DEL 21.09.2011
L’avvio della gestione
dell’impianto conformemente agli
interventi realizzativi individuati al precedente art. 5 è preceduto dall’invio
all’Autorità competente di:
a. comunicazione nella quale si attesti:
- data di avvio delle singole fasi
dell’impianto;
- il nominativo del responsabile della
gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze
tecniche;
b. certificato di collaudo, relativo ai
singoli lotti dell’impianto, che deve attestare:
- la conformità dell’impianto realizzato
con il progetto a suo tempo approvato;
- la funzionalità dei sistemi di
stoccaggio e dei processi di smaltimento, in relazione alla quantità e qualità
dei rifiuti da smaltire e recuperare;
- l’idoneità delle singole opere civili
ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati
funzionali;
- il regolare funzionamento
dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- l’idoneità dell’impianto a garantire
il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate
nel provvedimento di approvazione;
- le attività di monitoraggio e
l’esecuzione di campionamenti, sulle emissioni e sugli scarichi, con
specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e
dei parametri operativi;
ART.
7
GESTIONE
DEL POLO TECNOLOGICO
Il CIVETA è autorizzato
a gestire il complesso impiantistico in argomento con funzionamento contestuale
delle seguenti linee d’impianto:
- Piattaforma ecologica per il
trattamento e la valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il
sistema differenziato;
- Post gestione della discarica
esaurita;
- Linea di trattamento
meccanico-biologico dell’impianto TMB per il trattamento separato del RU
indifferenziato e della FORSU per la produzione di compost
di qualità, secondo quanto riportato nella seguente tabella;
- Gestione della nuova discarica di
servizio.
Per l’impianto di
trattamento meccanico – biologico sono individuate le seguenti fasi di
trattamento con le sotto – specificate potenzialità:
FASE
1 – PERIODO DAL 22.12.2012 AL 22.12.2013
Impianto di trattamento meccanico
– biologico (TMB) |
|
Potenzialità trattamento RU indifferenziato (D8 – D9) |
27.000 t/a |
Potenzialità trattamento FORSU (R3) |
19.000 t/a |
Turni di
lavorazione |
2 |
CER
trattamento RU indifferenziato. |
20 03 01 |
CER
trattamento FORSU |
20 01 08; 20 02 01; 20 01 38 |
FASE
2 – PERIODO DAL 23.12.2013 AL 22.12.2014
Impianto di trattamento meccanico –
biologico (TMB) |
|
Potenzialità trattamento RU indifferenziato (D8 – D9) |
22.000 t/a |
Potenzialità trattamento FORSU (R3) |
24.000 t/a |
Turni di
lavorazione |
2 |
CER
trattamento RU indifferenziato. |
20 03 01 |
CER
trattamento FORSU |
20 01 08; 20 02 01; 20 01 38 |
Prescrizioni:
1. il trattamento meccanico dei rifiuti
urbani indifferenziati (RUI) e della FORSU, dovrà avvenire secondo n. 2 (due)
turni di lavorazione distinti e separati.
2. la linea di trattamento dei RUI è ad uso
esclusivo dei Comuni appartenenti al consorzio intercomunale CIVETA, compresi
gli Enti appartenenti alle ex Comunità Montane Medio ed Alto Vastese;
3. trasmettere, entro 90 giorni dalla data
di emanazione del presente provvedimento, una metodologia operativa, da
concordare con la Provincia di Chieti, che consenta di rilevare la
tracciabilità del bilancio di materia tra i rifiuti in entrata (200301) e
quelli in uscita con indicazione della destinazione finale. Si segnala, in
particolare, la necessità di determinare, per ciascun Comune, la quantità e la
percentuale di sovvalli, considerati in regime di
privativa, derivanti dalle fasi di triturazione e vagliatura e l’avvio
nell’apposita discarica stabilita dal PPGR o dalle DGR appositamente emanate;
4. la FORSU in ingresso all’impianto
dovrà rispettare:
- limiti qualitativi di cui alla Tabella
D della DGR n. 1528/06;
- criteri di accettazione di cui alla
DGR n. 604/09;
5. il sottovaglio derivante dal
trattamento meccanico del rifiuto urbano
indifferenziato deve essere avviato alla fase di
stabilizzazione/maturazione
dell’impianto per la produzione di frazione organica stabilizzata (FOS);
6. il compost di
qualità prodotto potrà essere immesso nel mercato secondo quanto previsto al punto 4.1. della D.G.R.
n. 1528/06;
7. rispetto di quanto disposto,
relativamente alle modalità e le frequenze analitiche del rifiuto in ingresso e
del compost prodotto, dalla DGR n. 1528/06 e dalla
DGR n. 604/09;
8. confermare la certificazione del “Compost di qualità” prodotto secondo il “Marchio di
qualità” denominato: “Compost Abruzzo”, acquisito in
collaborazione con il C.I.C., ai sensi della D.D n.. 203 del 28.10.2009;
9. la produzione di “Compost
fuori specifica” (CER 19 05 03), dovrà essere finalizzata ai seguenti reimpieghi:
- reimmissione
nel ciclo produttivo;
- declassato e venduto per utilizzi
previsti per il Compost Grigio (CG) di cui alle
direttive della D.G.R
n. 1528/06, nel rispetti dei limiti di cui alla tabella B della stessa;
- reimpiegato per gli utilizzi della FOS
nel rispetti dei limiti di cui alla tabella C della DGR n. 1528/06;
Nel
caso in cui il Consorzio intercomunale CIVETA non trovi adeguato utilizzo del “compost fuori specifica”, nelle modalità di cui ai suddetti
punti a) e b) e c), previa comunicazione all’Autorità competente sui
quantitativi da smaltire e degli impedimenti tecnici/economici riscontrati e
l’adozione da parte della stessa Autorità dei provvedimenti di competenza, lo stesso “compost
fuori specifica” può essere smaltito in discarica nel pieno rispetto di quanto
prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i
e dal D.M. D.M. 27.09.2010 e s.m.i.
10. la FOS (CER 190503) prodotta
dall’attività dell’impianto di TMB dovrà trovare apposito impiego secondo
quanto previsto dalla DGR n. 1528/06, e nello specifico:
- ripristini ambientali secondo quanto
disposto dalla DGR n. 400/2004 e s.m.i;
- come terra di ricopertura giornaliera,
in purezza o in miscela con materiali inerti, nelle discariche durante la
coltivazione delle stesse (capping periodico). Il
quantitativo di FOS utilizzato per la ricopertura giornaliera non può comunque
essere superiore al 10% in peso di rifiuto mediamente conferito in discarica.
Con le medesime procedure possono essere utilizzate anche materiali prodotti
dagli impianti di compostaggio e biostabilizzazione
che non rispondono alle caratteristiche riportate nella Tabelle A, B e C
dell’Allegato 1 – “Direttiva FOS” della DGR n. 1528 del 27.12.2006;
- Nel caso in cui il CIVETA non trovi
adeguato utilizzo della FOS nelle modalità di cui ai suddetti punti a) e b),
previa comunicazione all’Autorità competente sui quantitativi da smaltire e
degli impedimenti tecnici/economici riscontrati, la FOS può essere smaltita in discarica nel pieno rispetto quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i e dal D.M.
27.09.2010 e s.m.i.;
ART.
8
DISCARICA
DI SERVIZIO ESAURITA
Si richiama il rispetto
degli elaborati progettuali autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 40
del 13.05.2009, che nel presente provvedimento si intendono integralmente recepiti,
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l’ARTA entro 60 giorni dalla data di
emanazione del presente provvedimento deve eseguire le verifiche previste
dall’art. 12, comma 2 del D.Lgs 36/03 e s.m.i. All’esito
positivo delle suddette verifiche l’Autorità Competente comunicherà al
Consorzio intercomunale CIVETA le tempistiche per l’avvio della realizzazione
del pacchetto di chiusura della discarica
- alla chiusura della discarica dovranno
essere adottate misure indispensabili per la mitigazione e compensazioni
ambientali, in particolare dovranno essere impiantate infrastrutture di verde
di soccorso e di arredo (inerbimento, cespugliamento ed alberature perimetrali con essenze
vegetali adeguate ed in particolare in
grado di sostenere l’inquinamento olfattivo);
- il gestore della discarica è
responsabile della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 6, comma 13 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. il gestore
della discarica deve notificare al SGR,
alla Provincia di Chieti ed all’ARTA territorialmente competente, anche
eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito
delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni
dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di
attuazione delle medesime.
La frequenza ed i
parametri analitici da rilevare, durante il periodo di monitoraggio della fase
di post-chiusura previsto in progetto, possano essere variati dal Distretto
ARTA territorialmente competente, previa comunicazione allo SGR, ove questa ne
riscontri la necessità e/o l’opportunità, in funzione di una maggiore sicurezza
di controllo ambientale del sito, fermo restando che la frequenza di controllo
ed i parametri da controllare non eccedano quanto previsto in materia dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;
ART.
9
PIATTAFORMA
Tipologia impianto:
impianto per il trattamento e la
valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema
differenziato;
Potenzialità
conferimento: 7.500 t/a; Potenzialità di trattamento : 4.000 t/a; Fase di
recupero/smaltimento: R3/ R13/D15;
CER
conferibili:
CER |
DESCRIZIONE |
Operazione
di smaltimento/recupero |
Quantità
conferibile (Tonn./anno) |
Quantità
trattabile (Tonn./anno) |
020104 |
rifiuti
di plastica (esclusi imballaggi) |
R13 |
1 |
1 |
020110 |
rifiuti
metallici |
R13 |
1 |
1 |
030105 |
segatura,
trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare
e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 |
R13 |
20 |
|
030199 |
rifiuti
non specificati altrimenti |
R13 |
1 |
|
040221 |
rifiuti
da fibre tessili grezze |
R13 |
1 |
1 |
040222 |
rifiuti
da fibre tessili lavorate |
R13 |
1 |
1 |
150101 |
imballaggi
in carta e cartone |
R13/R3 |
1.300 |
1.100 |
150102 |
imballaggi
in plastica |
R13 |
800 |
300 |
150103 |
imballaggi
in legno |
R13 |
100 |
|
150104 |
imballaggi
metallici |
R13 |
8 |
4 |
150106 |
imballaggi
in materiali misti |
R13 |
100 |
|
150107 |
imballaggi
in vetro |
R13 |
100 |
|
150109 |
imballaggi
in materia tessile |
R13 |
1 |
1 |
160103 |
pneumatici
fuori uso |
D15 |
100 |
|
160214 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da |
R13 |
60 |
|
170201 |
legno |
R13 |
60 |
|
170401 |
rame,
bronzo, ottone |
R13 |
1 |
1 |
170402 |
alluminio |
R13 |
1 |
1 |
191002 |
rifiuti
di metalli non ferrosi |
R13 |
1 |
1 |
191201 |
carta e
cartone |
R13 |
1 |
1 |
191202 |
materiali
non ferrosi |
R13 |
1 |
1 |
191203 |
metalli
non ferrosi |
R13 |
1 |
1 |
191204 |
plastica
e gomma |
R13 |
1 |
1 |
191205 |
vetro |
R13 |
1 |
1 |
191207 |
legno
diverso da quello di cui alla voce 191206 |
R13 |
1 |
1 |
191208 |
prodotti
tessili |
R13 |
1 |
1 |
200101 |
carta e cartone |
R13/R3 |
1.300 |
1.050 |
200102 |
vetro |
R13 |
1.300 |
1.000 |
200128 |
vernici,
inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127* |
D15 |
1 |
1 |
200132 |
medicinali
diversi da quelli di cui alla voce 200131 |
D15 |
1 |
1 |
200134 |
batterie
e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 |
D15 |
1 |
1 |
200136 |
apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci
200121, 200123 e 200135 |
R13 |
60 |
60 |
200139 |
plastica |
R13 |
1 |
1 |
200140 |
metallo |
R13 |
250 |
250 |
200307 |
rifiuti
ingombranti |
R13 |
1.700 |
|
200301 |
rifiuti
urbani non differenziati |
R13 |
5 |
|
020108* |
rifiuti
agrochimici contenenti sostanze pericolose |
D15 |
1 |
1 |
080111* |
pitture e
vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose |
D15 |
1 |
1 |
080317* |
toner
per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose |
D15 |
2 |
2 |
080319* |
oli
dispersi |
R13 |
1 |
1 |
130110* |
oli minerali
per circuiti idraulici, non clorurati |
R13 |
1 |
1 |
130205* |
scarti
di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
R13 |
5 |
5 |
130206* |
scarti
di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione |
R13 |
1 |
1 |
130207* |
olio per
motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile |
R13 |
1 |
1 |
150110* |
imballaggi
contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze |
D15 |
8 |
8 |
160107* |
filtri
dell'olio |
R13 |
5 |
5 |
160601* |
batterie
al piombo |
D15 |
5 |
5 |
200119* |
pesticidi |
D15 |
1 |
1 |
200121* |
tubi
fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
D15 |
1 |
1 |
200123* |
apparecchiature
fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
R13 |
120 |
120 |
200127* |
vernici,
inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose |
D15 |
1 |
1 |
200131* |
medicinali
citotossici e citostatici |
D15 |
1 |
1 |
200133* |
batterie
e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
D15 |
2 |
2 |
200135* |
apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20012
e 200123, contenenti componenti pericolosi |
R13 |
60 |
60 |
Totale |
7.500 |
4.000 |
Prescrizioni:
1. il CIVETA è autorizzato ad installare
un impianto di trattamento per la sola riduzione volumetrica del CER 200307 all’interno
della Piattaforma per la valorizzazione delle sostanze recuperabili
(Piattaforma di Tipo “B”);
2. posizionare il trituratore sotto
tettoia;
3. le aree utilizzate per il deposito e lo
stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita al trattamento devono essere
quelle individuate nell’A.I.A. n. 3/10 del 16.03.2010. A tal proposito i
cassoni dei rifiuti devono essere contrassegnati con il CER del rifiuto
contenuto; nel caso specifico, inoltre, occorre differenziare in modo chiaro i
cassoni dei rifiuti in ingresso in attesa di trattamento da quelli dei rifiuti
in uscita dall’impianto;
ART.
10
DISCARICA
DI SERVIZIO
AUTORIZZAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO
Si autorizza il CIVETA all’esercizio
della discarica nel rispetto degli elaborati progettuali di cui all’AIA n. 3/10
del 16.03.2010, che si intendono integralmente recepiti e delle prescrizioni di
cui al presente provvedimento.
DATI
GENERALI DISCARICA
Tipologia
discarica |
discarica
per rifiuti non pericolosi |
Area
discarica (m2) |
ca.
6.200 |
Volumetria occupata (m3) |
47.000 |
Volumetria autorizzata (m3) |
rispetto dei profili del progetto
approvato. |
Area
discarica + Area Servizio (m2) |
ca.
15.000 |
Volume in
scavo (m3) |
ca.
87.000 |
Volume
in elevazione (m3) |
ca.
95.000 |
Tipologia
materiale di copertura giornaliera |
Terreno/FOS |
Quantitativi
di materiale di copertura giornaliera |
ca. 5 mc |
Quota
massima rifiuti (m s.l.m.) |
185 |
Profondità
massima invaso da piano campagna (m) |
207
(considerata dal livello del mare) |
Quota
massima copertura finale (m s.l.m.) |
244 |
Produzione
di percolato nell’anno di riferimento (MC) |
ca. 5000 |
Produzione
di biogas nell’anno di riferimento (mc) |
N.D. |
PRESCRIZIONI GENERALI
- non effettuare abbancamenti
dei rifiuti in discarica prossimi al limite massimo stabilito (pendenza del
30%);
- il battente del percolato deve essere
mantenuto al di sotto di 0,5 m; a tal proposito le verifiche del caso da parte
degli Enti controllori saranno effettuate su un contatore delle ore di
funzionamento della pompa di estrazione che il consorzio intercomunale CIVETA
aveva obbligo di installare nelle modalità indicate nell’autorizzazione
integrata ambientale n. 3/10 del 16.03.2010;
- lo smaltimento dei rifiuti in discarica dovrà avvenire in conformità dei
criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M
27.09.2010;
RIFIUTI AMMISSIBILI
CER 19 12 12: scarti e sovvalli derivanti
dall’attività di preselezione meccanica dell’impianto di trattamento meccanico
– biologico e della piattaforma ecologica per il trattamento e la
valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema
differenziato, nel pieno rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs.
36/03 e s.m.i e dal D.M
27.09.2010 e s.m.i.;
CER 19 05 03 (FOS): la
FOS derivante dalla linea di trattamento del RU indifferenziato dell’impianto
di TMB se conforme a quanto disposto dalla DGR 1528/06 ed alle Direttive della
DGR n. 400/04 e s.m.i., può trovare i seguenti reimpieghi:
- ripristini ambientali secondo quanto
disposto dalla DGR n. 400/04 e s.m.i;
- come terra di ricopertura giornaliera,
in purezza o in miscela con materiali inerti, nelle discariche durante la
coltivazione delle stesse (capping periodico). Il quantitativo
di FOS utilizzato per la ricopertura giornaliera non può comunque essere
superiore al 10% in peso di rifiuto mediamente conferito in discarica. Con le
medesime procedure possono essere utilizzati anche i materiali prodotti dagli
impianti di compostaggio e biostabilizzazione che non
rispondono alle caratteristiche riportate nella Tabelle A, B e C dell’Allegato
1 – “Direttiva FOS” della DGR n. 1528 del 27.12.2006;
- nel caso in cui il CIVETA non trovi
adeguato utilizzo della FOS nelle modalità di cui ai suddetti punti a) e b),
previa comunicazione all’Autorità Competente sui quantitativi da smaltire e
degli impedimenti tecnici/economici riscontrati, la FOS può essere smaltita in
discarica nel pieno rispetto quanto prescritto dal D.Lgs
36/03 e s.m.i e dal D.M
27.09.2010;
CER 20 03 03 (residui della pulizia stradale) nel pieno rispetto di
quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i e dal D.M 27.09.2010;
RIFIUTI IN STATO DI ABBANDONO non altrimenti recuperabili e conformi alle
caratteristiche della discarica, presenti nei territori dei Comuni del CIVETA,
previo parere preventivo dell’ARTA Distretto territorialmente competente che
accerta la conformità dei rifiuti da smaltire con la tipologia e le
caratteristiche della discarica;
CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON TRATTATI
È fatto divieto di
smaltimento di rifiuti non trattati. Nel caso in cui vi siano improrogabili ed
eccezionali necessità di conferimento di rifiuti urbani non trattati, a
causa di fermo impianto dell’impianto di
trattamento meccanico-biologico, possono
essere smaltiti rifiuti urbani non trattati in discarica nel tempo necessario
al ripristino delle ordinarie condizioni di funzionamento dell’impianto di
trattamento, previa comunicazione, da parte del CIVETA, del quantitativo dei rifiuti non trattati da
smaltire e il periodo di conferimento e
l’adozione da parte dell’Autorità Competente di tutti i provvedimenti previsti
dalla legge al fine di consentire il suddetto conferimento straordinario. UTILIZZO DEL COMPOST FUORI SPECIFICA Il compost fuori specifica (CER 19 05 03) derivante dalla
linea di produzione del “compost di qualità” può
trovare i seguenti reimpieghi:
- reimmesso
nel ciclo produttivo;
- declassato e venduto per utilizzi
previsti per il Compost Grigio (CG) di cui alle
direttive della DGR n. 1528/06, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella B
della stessa DGR;
- reimpiegato per gli utilizzi della FOS
nel rispetto i limiti di cui alla tabella C della DGR n. 1528/06;
- nel caso in cui il CIVETA non trovi
adeguato utilizzo del compost fuori specifica nelle
modalità di cui ai suddetti punti a) e b) e c), previa comunicazione
all’Autorità Competente sui quantitativi da smaltire e degli impedimenti
tecnici/economici riscontrati e l’adozione da parte della stessa Autorità dei
provvedimenti di competenza, lo stesso compost fuori
specifica può essere smaltito in discarica
nel pieno rispetto quanto prescritto dal D.Lgs.
36/03 e s.m.i e dal D.M
27.09.2010;
APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SPECIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA Si richiamano le
disposizioni in materia fissate dalla L.R 16.06.2006,
n. 17.
ART.
11
DISPOSIZIONI
di CUI ALL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE N. 3/10 E S.M.I.
Il CIVETA è tenuto al
rispetto delle disposizioni di cui all’autorizzazione integrata ambientale n.
3/10 del 16.03.2010 e delle successive modifiche intervenute (AIA n. 9/10 del
26.07.2010 e n. 6/11 del 21.09.2011), per quanto non modificate dal presente
provvedimento.
ART.
12
EMISSIONI
IN ATMOSFERA
Si richiama il rispetto
di quanto autorizzato con A.I.A. n. 3/10 del 16.03.2010 e degli elaborati
progettuali di cui al precedente art. 4.
L’ARTA Distretto Sub
Provinciale San Salvo - Vasto e la Provincia di Chieti, devono trasmettere,
entro n. 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, il quadro
definitivo delle emissioni in atmosfera relative a:
- attuale conformazione impiantistica;
- conformazione impiantistica relativa
alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4.
ART.
13
EMISSIONI
IDRICHE
Si richiama il rispetto
di quanto autorizzato con A.I.A. n. 3/10 del 16.03.2010 e degli elaborati
progettuali di cui al precedente art. 4.
L’ARTA - Distretto Sub
Provinciale San Salvo - Vasto e la Provincia di Chieti, devono trasmettere,
entro n. 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, il
quadro delle emissioni idriche relative a:
- attuale conformazione impiantistica;
- conformazione impiantistica relativa
alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4.
Il CIVETA deve trasmettere
alla Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto Sub Provinciale San Salvo -
Vasto, entro n. 30 giorni dalla data di
emanazione del presente provvedimento, la documentazione richiesta dalla
Provincia di Chieti con nota prot. n. 5917 del 08.02.2013.
ART.
14
PROCEDURA
DI CUI ALL’ART 242 DEL D.LGS
152/2006 E S.M.I.
Il Consorzio
intercomunale CIVETA in merito alla contaminazione delle acque sotterranee,
evidenziate dall’ARTA Distretto Sub Provinciale San Salvo Vasto con nota prot.n. 706 del 20.05.2008 , deve proseguire ed adempiere a
tutte le procedure previste dall’art. 242 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.
ART.
15
OBBLIGHI
E RACCOMANDAZIONI
La presente
autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e
raccomandazioni:
1. sono fatte salve eventuali ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche
nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
2. nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti
alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
3. comunicazione, resa ai sensi della DGR
n. 778 del 11.10.2010, alla Provincia di Chieti ed all’A.R.T.A.
Distretto Provinciale di Chieti, della quantità di rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione;
4. tenuta, per quanto applicabile, del registro di carico e scarico dei rifiuti
previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. rispetto, per quanto applicabile, di
quanto stabilito dall’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
6. osservanza di quanto previsto ed
applicabile dal D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per oggetto “Regolamento
recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e
s.m.i.;
7. rispetto totale ed incondizionato di
quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché nella normativa regionale vigente nella
materia;
8. deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
9. rendere disponibili al pubblico sul
proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei
monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
10. aderire, così come previsto dalle MTD, ad
un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).
ART.
16
PIANO
DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il CIVETA è tenuto al
rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’A.I.A. n. 3/10 del
16.03.2010 e del progetto approvato al precedente art. 4.
Prescrizioni:
Trasmettere apposita
relazione annuale, entro il 1° giugno di ogni anno, riferita all’anno
precedente, all’Autorità Competente, all’ARTA, alla Provincia di Chieti ed al
Comune di Cupello, contenente:
- relazione tecnica riassuntiva dei dati
relativi al monitoraggio ambientale dell’impianto, espressi anche sotto forma
di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
- eventuali interventi periodici di
manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura nonché di
disinfestazione e derattizzazione dell’area;
- stato di avanzamento delle operazioni
di recupero ambientale;
- indicazioni sulle quantità di gas di
discarica prodotto ed estratto mensilmente e relative procedure di trattamento
e smaltimento, con indicazione del tempo di funzionamento dei sistemi di
estrazione forzata e combustione/recupero energetico e delle loro modalità
operative;
- verifica dell’efficienza del sistema
di impermeabilizzazione di tutti i lotti della discarica, sia tramite la rete
di monitoraggio sottotelo, ove presente, sia tramite verifiche dirette
all’interno del sistema stesso, qualora accessibile;
- verifica dell’efficienza del sistema
di estrazione del percolato, anche mediante l’effettuazione di apposite prove
in sito;
- i dati registrati della centralina
meteorologica, secondo quanto segue:
1. precipitazioni giornaliere, sommati ai
valori mensili;
2. temperatura con media mensile;
3. evaporazione giornaliera, sommati ai
valori mensili;
4. umidità atmosferica con media mensile;
5. risultati analitici relativi alle
emissioni in atmosfera.
Il piano di
sorveglianza e controllo deve rispettare, altresì, le tempistiche e le modalità
di trasmissione indicate nelle linee guida redatte dall’ARTA oltre che
prevedere tutti i parametri, frequenze e campionamenti. Concordare, entro 60
giorni dall’emanazione del presente provvedimento, con l’ARTA territorialmente
competente, un adeguato piano di monitoraggio e controllo relativo alla vecchia
discarica esaurita. Nelle more della definizione del suddetto piano, il CIVETA
deve applicare per la discarica esaurita il piano di monitoraggio e controllo
di cui all’allegato 3 al presente provvedimento;
La frequenza ed i
parametri analitici da rilevare, potranno essere variati dall’ARTA, previa
comunicazione all’Autorità Competente, ove questa ne riscontri la necessità e/o
l’opportunità, in funzione di una
maggiore sicurezza di controllo
ambientale del sito;
ART.
17
PRESCRIZIONI
RELATIVE ALLA GESTIONE OPERATIVA DELLA
DISCARICA
Durante la gestione
della discarica il Gestore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per
evitare la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto eolico, con particolare riguardo
alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei materiali. La raccolta e
l’allontanamento delle acque di percolamento prodotte
dalla discarica deve avvenire con modalità e frequenza tale da garantire la
completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di
impermeabilizzazione. Deve essere garantita la funzionalità dei sistemi
automatizzati di monitoraggio ed estrazione già installati nonché
l’allontanamento in continuo del percolato prodotto, anche per gravità,
impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di
impermeabilizzazione. Inoltre deve essere evitata ogni interconnessione tra la
rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di raccolta e
distribuzione acque a servizio dell’insediamento, nonché la rete di raccolta
delle acque meteoriche.
È vietata ogni forma di
ricircolo del percolato sopra o all’interno del corpo discarica. Deve essere
garantita la presenza di un battente di percolato insistente al di sopra del
sistema di impermeabilizzazione, degli altri lotti di discarica, al minimo
possibile,compatibilmente con il funzionamento dei sistemi di sollevamento del
percolato medesimo e , comunque, non superiore a 0,50 m, a meno di anomalie che
impediscano il regolare funzionamento del sistema che si dovessero verificare,
che dovranno essere immediatamente comunicate all’Autorità competente ed
all’ARTA. Nel caso in cui, in fase di gestione operativa, si dovessero
riscontrare dei ristagni o accumuli di
percolato, si dovrà intervenire mediante la realizzazione ad hoc di pozzi
mediante trivellazioni verticali drenanti nell’ammasso di rifiuti e
l’inserimento di una pompa di emungimento del liquame.
In caso si
riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo,
devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle
normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale dei siti contaminati. Qualora si evidenziasse la presenza, negli
eventuali sistemi di monitoraggio sottotelo della discarica, di liquame che,
per caratteristiche chimiche, risulti riconducibile ad infiltrazioni di acque
di percolamento, se ne deve dare tempestiva
comunicazione all’Autorità competente, fornendo contestualmente indicazione dettagliata degli accorgimenti
tecnici che si intendono adottare per garantire il mantenimento di condizioni
di sicurezza presso la discarica. Il perimetro della discarica deve essere
idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata
di acque potenzialmente contaminate all’esterno della struttura
impermeabilizzata. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni
della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dalla
movimentazione di rifiuti. devono inoltre essere previste idonee barriere e
presidi atti ad impedire l’ingresso presso la discarica di estranei o animali
randagi. Tutto il perimetro della discarica deve risultare completamente
recintato con un sistema di chiusura a giorno di altezza non inferiore a metri
2 e munito di apposito cancello, da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni
caso nell’eventualità di assenza del personale di sorveglianza, al fine di
evitare l’accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi. Dovrà esserne
inoltre segnalata la presenza con un cartello nel quale sarà indicato il tipo
di discarica, nonché specificato il divieto di accesso a personale non
autorizzato ed indicate la denominazione e la sede legale del soggetto
responsabile della gestione della discarica. L’area utilizzata deve essere
delimitata con almeno tre capisaldi, due dei quali dovranno anche essere battuti
in quote assolute cui riferire le quote relative della discarica. Contro gli
inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla propagazione di polveri, il
gestore è tenuto ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari
ad eliminare tali inconvenienti. Le modalità di gestione del gas di discarica
previste per la fase di gestione operativa dovranno garantire il rispetto
integrale delle condizioni di cui
progetto già approvato.
L’impianto di estrazione e trasporto del biogas deve essere gestito in
modo tale da prevenire l’accumulo e ristagno all’interno dello stesso del
percolato e dei liquidi di condensa, nonché prevedere l’aggiustamento della
rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo della
discarica. I sistemi resi inservibili a
seguito dell’assestamento della massa dei rifiuti in discarica o a causa di
danneggiamenti accidentali dovranno essere realizzati in modo tale da evitare
qualunque manomissione o alterazione dei dati rilevati. Nell’ambito della
discarica deve essere impedito il deposito di materiali combusti o parzialmente
combusti non completamente estinti; La viabilità di accesso alla discarica deve
garantire la percorribilità in ogni periodo dell’anno e devono essere adottati tutti gli
accorgimenti per limitare la polverosità
e le molestie derivanti dal traffico in ingresso ed uscita dalla
discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole
accesso a tutti i punti di monitoraggio dell’impianto, in tutti i periodi
dell’anno. Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato con modalità tali da
garantire condizioni di stabilità degli stessi e delle strutture della
discarica collegate. Entro 18 ore dal conferimento in discarica, tutti i fronti
dei rifiuti scaricati, esposti all’atmosfera, devono essere completamente
ricoperti con uno strato di materiale naturale o artificiale idoneo a garantire
il contenimento delle emissioni di odori sgradevoli ed evitare il trasporto
eolico dei rifiuti e l’accesso degli animali, presso tutte le aree della discarica
ove non avviene il conferimento quotidiano dei rifiuti nonché evitare la
propagazione di incendi. Il materiale utilizzato per la copertura dei rifiuti
dovrà essere compatibile con la necessità di garantire il rispetto degli
aspetti estetici e paesaggistici; è fatto obbligo prevedere periodicamente alla
disinfestazione e derattizzazione dell’area.La
frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell’anno in
cui esse sono condotte devono essere concordate con la AUSL competente, entro
60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, in funzione
delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati; Qualsiasi
anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di
gestione operativa, deve essere immediatamente comunicata all’Autorità
Competente ed all’ARTA. Deve essere
garantito il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo
particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.
È fatto obbligo
realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi
di controllo ritengano necessari.
ART.
18
PRESCRIZIONI
RELATIVE ALLA FASE DI
POST-GESTIONE OPERATIVA
DELLA DSCARICA IN ESERCIZIO
Entro dieci giorni
dall’ultimazione dei conferimenti in discarica il Consorzio intercomunale
CIVETA deve darne comunicazione all’Autorità competente che provvederà a
richiedere all’ARTA le verifiche di cui all’art. 9 del D.Lgs.
36/03 e s.m.i.; l’ARTA nel relazionare circa gli
adempimenti di cui a detto art. 9 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. individuerà la tempistica entro al quale dovrà
essere ultimata la copertura definitiva della discarica. Entro il termine
relativo all’ultimazione della copertura finale della discarica, la Comunità in
oggetto dovrà comunicare il nominativo del responsabile della manutenzione,
della sorveglianza e del controllo, nella fase della gestione successiva alla
chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare
rischio. Le modalità di chiusura e di post-gestione post-operativa della
discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli artt. 12
e 13 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.,
prevedendo una durata della fase di post-gestione operativa della discarica non
inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica
medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la
discarica comporti rischi per la salute pubblica e l’ambiente o causa di
molestie; Ai sensi dell’art. 6, comma 13 del D.Lgs.
36/03 e s.m.i. il gestore della discarica deve
notificare al Servizio scrivente, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA
territorialmente competente anche eventuali significativi effetti negativi
sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo
e deve conformarsi alle decisioni dell’autorità competente sulla natura delle
misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
ART.
19
PRESCRIZIONI
GENERALI
Adeguamento
dell’impianto:
a. Adeguamento dell’impianto:
a.1) Il Gestore è
tenuto ad adeguare l’impianto a quanto previsto nelle suesposte prescrizioni ed
entro i termini in esse riportate;
a.2) Il Gestore, ai sensi dell’art. 29-decies,
comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prima di
dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne
dà comunicazione all’Autorità competente, specificando la tipologia e le
modalità dei singoli interventi;
a.3) Il Gestore, entro
30 giorni dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a
comunicare all’Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l’elenco
dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l’entrata in
esercizio della parte di impianto adeguata;
a.4) Il Gestore
dell’impianto deve inoltre comunicare all’Autorità Competente l’adeguamento complessivo
dell’impianto non oltre 30 giorni dall’effettuazione dello stesso.
b. Gestione dell’impianto
b.1)
I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso
l’impianto;
b.2)
Il Gestore è tenuto al rispetto del piano di gestione operativa;
c. Limiti e condizioni da rispettare
c.1) Il Gestore è
tenuto a rispettare nell’esercizio dell’impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel
presente provvedimento;
c.2) Il Gestore
dell’impianto come previsto dall’art.29-decies comma 5 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
deve fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo
svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di
informazioni e qualsiasi altra operazione altra operazione di controllo e
verifica;
c.3) Ai sensi dell’art.
29-decies, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere al Responsabile del
Procedimento ed ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti nella presente Autorizzazione, secondo modalità e frequenze
stabilite nella stessa;
d. Inquinamento del suolo alla cessazione
dell’attività
d.1) Si prescrive il
rispetto di quanto previsto dalla parte IV, Titolo 5° del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dalla DGR 790/2007 e s.m.i.
e. Modifica degli impianti o variazione
del gestore
e.1) In caso di
modifica dell’impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica
quanto disposto dall’art. 29-nonies del D.Lgs.
152/06 e s.m.i..
ART.
20
PROCEDURA DI RINNOVO
La presente
autorizzazione ha validità sino al 22.12.2014 ed è eventualmente, ove
necessario, prorogabile nelle forme previste dall’art. 29 – octies
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
La stessa autorizzazione sarà revocata all’atto dell’approvazione del progetto
di revamping che il CIVETA dovrà consegnare entro il
31.07.2013.
ART.
21
RIESAME
DELL’AUTORIZZAZIONE
Il presente provvedimento è soggetto a
riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 29 - octies, comma 4 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i..
ART.
22
RISPETTO
DELLE PRESCRIZIONI
Il CIVETA è tenuto al
rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella
presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l’adozione dei
provvedimenti riportati all’art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui
all’art. 29 - quattuordecies del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
ART.
23
CONTROLLI
ARTA
L’ARTA accerta quanto
previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del
gestore con la seguente cadenza temporale:
Controllo tecnico
documentale – cadenza annuale.
L'ARTA effettuerà con
cadenza annuale, il controllo della relazione che l'azienda deve inviare con i
dati dell'anno solare precedente a quello di invio.
Contestualmente al
documento in formato cartaceo, il CIVETA dovrà compilare ed inviare al
Distretto territorialmente competente, le schede di reporting,
in formato excel, con le informazioni di seguito
elencate.
1. Quantità di Materie prime utilizzate.
2. Quantità di combustibili utilizzati.
3. Consumi idrici e bilancio idrico.
4. Consumi energetici e bilancio
energetico, distinti, ove possibile, per linee di produzione.
5. Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di
produzione effettuata.
6. Quantità e codici CER dei rifiuti
prodotti, indicando le quantità destinate a recupero e quelle a smaltimento.
7. Emissioni convogliate in atmosfera:
risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di
massa, metodica analitica.
8. Tabella riassuntiva emissioni COV.
9. Sistemi di abbattimento delle emissioni
convogliate, manutenzioni effettuate.
10. Emissioni diffuse, risultati degli
eventuali autocontrolli effettuati.
11. Emissioni dirette e indirette di CO2.
12. Rifiuti:risultati della caratterizzazione
annuale.
13. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti
e smaltiti.
14. Scarichi idrici: risultati degli
autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli
inquinanti, metodica analitica.
15. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici
effettuati. Interventi per la riduzione dell'impatto acustico.
16. Acque sotterranee: risultati degli
autocontrolli, in termini di livello piezometrico, concentrazione degli
inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche,
serbatoi e tubazioni interrate.
17. Indicatori ambientali: Tabella
riassuntiva dei consumi specifici.
18. Indicatori ambientali: Tabella
riassuntiva dei fattori di emissione.
Nella relazione che
deve accompagnare le schede di reporting, il CIVETA
deve riportare le informazioni di seguito specificate:
1. I dati identificativi e la qualifica e
formazione del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano
di Monitoraggio e Controllo.
2. Le comunicazioni inviate all'Autorità
competente ai sensi dell'art. 11 c. 1 D. Lgs. 59/05.
3. La descrizione di quanto effettuato in
adempimento alle prescrizioni dell'AIA..
4. Il Piano Gestione Solventi. Commentare
i risultati e riportare il piano in allegato.
5. La descrizione di eventuali
inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei
sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
6. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel
corso dell'anno.
7. Il confronto fra gli indicatori di
prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti,
con il commento dei dati.
8. Le eventuali modifiche non sostanziali
apportate all'impianto ed all'attività.
9. Gli eventuali interventi di
miglioramento attuati.
10. Gli eventuali interventi di miglioramento
programmati per l'esercizio successivo.
Alla relazione dovranno
essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.
Controlli che l'ARTA effettuerà con cadenza
annuale nella gestione operativa e biennale in quella post- operativa
ACQUE
SOTTERRANEE (laddove sia accertata la presenza di falda)
Controllo effettuato su un piezometro a monte e due a
valle: campionamento ed analisi |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per
determinare costo |
Livello
piezometrico |
|
Tariffario
ARTA - tab. 2 punto 139.8 |
Campionamento |
- |
Tariffario
ARTA - punto 1.01.02 |
pH |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
temperatura |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
conducibilità |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
BOD |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
Ossidabilità
Kubel |
- |
DM
24/4/08 (come acqua) |
Metalli: As, Hg, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Fe, Mn |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
azoto ammoniacale |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
azoto nitroso |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
azoto nitrico |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
cloruri |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
solfati |
APAT
IRSA |
DM 24/4/08
(come acqua) |
solventi organici aromatici |
APAT
IRSA |
DM
24/4/08 (come acqua) |
RIFIUTI
PRODOTTI
Controllo effettuato sul percolato: campionamento ed
analisi |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per
determinare costo |
Campionamento |
- |
Tariffario
ARTA - punto 1.01.05 |
Metalli: As, Hg, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Fe, Mn |
APAT
IRSA |
Tariffario
ARTA - punto 1.02.02 + DM 24/4/08 (come acqua) |
Controlli che l'ARTA
effettuerà con cadenza biennale
EMISSIONI
Controllo effettuato in caso di presenza di impianto
di recupero energetico da biogas: Campionamento ed Analisi emissione camino |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per
determinare costo |
Campionamento |
* |
|
Portata,
temperatura, umidità |
UNI
10169/2001 |
DM
24/4/08 |
NOx |
analizzatori
automatici a celle elettrochimiche/DM25/8/00 all.1 |
DM
24/4/08 |
CO |
analizzatori
automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. |
DM
24/4/08 |
SO2 |
analizzatori
automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. |
Tariffario
ARTA - punto 15.03.15 |
COT |
UNI EN
13649-12619-13526 |
DM
24/4/08 |
HCl
(come acido solforico) |
ISTISAN
98/2(CI)/NIOSH 7903 |
DM
24/4/08 |
* La voce dovrà essere
individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more
di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.
Controllo effettuato in caso di presenza di sola
torcia non di emergenza/sicurezza e campionabile: Campionamento ed
Analisi emissione |
||
Voce |
Metodica |
Rif.
per determinare costo |
Campionamento |
* |
|
Portata,
temperatura, umidità |
UNI
10169/2001 |
DM
24/4/08 |
NOx |
analizzatori
automatici a celle elettrochimiche/DM25/8/00 all.1 |
DM
24/4/08 |
CO |
analizzatori
automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. |
DM 24/4/08 |
SO2 |
analizzatori
automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. |
Tariffario
ARTA - punto 15.03.15 |
COT |
UNI EN
13649-12619-13526 |
DM
24/4/08 |
HCl |
ISTISAN
98/2(CI) |
DM
24/4/08 |
* La voce dovrà essere individuata
mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more di tale
atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.
Controllo effettuato su ciascun modulo in cui è
suddiviso il biofiltro, quando presente. L'azienda deve
mettere a disposizione l'attrezzatura per il prelievo. |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per
determinare costo |
Campionamento |
* |
|
Portata,
temperatura |
UNI
10169/2001 |
DM
24/4/08 |
TOC |
UNI EN
13649-12619-13526 |
DM
24/4/08 |
NH3 |
UNICHIM 632/UNICHIM
268 |
DM
24/4/08 |
H2S |
NIOSH
6013 |
DM
24/4/08 |
* La voce dovrà essere
individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle
more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.
QUALITA'
DELL'ARIA
Controllo
della qualità dell'aria all'esterno del corpo della discarica, in quattro
punti, in relazione alla direzione del vento al momento del sopralluogo |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per
determinare costo |
Campionamento |
|
Tariffario
ARTA 1.01.15 |
NH3 |
Unichim 632 + potenziometria/cromatografia
ionica |
DM
24/4/08 |
RIFIUTI
PRODOTTI
Controllo effettuato sul prodotto dopo
stabilizzazione (CDR/bioessiccato): campionamento
ed analisi |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per
determinare costo |
Campionamento |
- |
Tariffario
ARTA - punto 1.01.10 |
PCI * |
Bomba
calorimetria |
(Tariffario
ARTA – punto 3.10.02) |
Cl tot * |
Analizzatore
elementare |
(Tariffario
ARTA – punto 3.08) |
S * |
Analizzatore
elementare |
(Tariffario
ARTA – punto 3.21) |
Metalli:
Hg, Cd, Cu, CrVI, Ni, Zn,
As |
APAT
IRSA CNR 29/2003 |
Tariffario
ARTA - punto n1.02.02 + DM 24/4/08 (come acqua) |
IRD |
|
** |
* Fino a quando l'ARTA
non si attrezzerà, le analisi saranno effettuate presso altre ARPA e il costo dovrà
essere individuata mediante apposito atto dell'A.C.
Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata
** La voce dovrà essere
individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more
di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.
Controllo effettuato sul prodotto dopo
stabilizzazione (Compost): campionamento ed analisi |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per
determinare costo |
Campionamento |
- |
Tariffario
ARTA - punto 1.01.10 |
Metalli:
Hg, Cd, Cu, CrVI, Ni, Zn |
APAT
IRSA CNR 29/2003 |
Tariffario
ARTA - punto n1.02.02 + DM 24/4/08 (come acqua) |
IRD |
|
* |
* La voce dovrà essere
individuata mediante apposito atto dell’A.C. Nelle more
di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.
Controlli che l'ARTA
effettuerà con cadenza biennale in fase
operativa, e comunque prima dell'avvio ed alla chiusura di ciascun lotto
Rilievo planoaltimetrico |
||
Voce |
Metodica |
Rif. per
determinare costo |
|
- |
Det.
DF3/94 del 13/10/05 |
TABELLA
RIASSUNTIVA PIANO DEI CONTROLLI DELL'ARTA
Anno |
Controllo
Documentale |
Acque
sotterranee |
Rifiuti
prodotti (percolato) |
Punto di
Emissione (recupero energetico da biogas) |
Punto di
Emissione (Torcia) |
Punto di
Emissione (Biofiltro) |
2010 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2011 |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
2012 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2013 |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
2014 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Anno |
Qualità
aria |
Rifiuti prodotti
(CDR/biessiccato) |
Rifiuti
prodotti (Compost) |
Rilievo Planoaltimetrico |
2010 |
4 |
1 |
1 |
1 |
2011 |
|
|
|
|
2012 |
4 |
1 |
1 |
1 |
2013 |
|
|
|
|
2014 |
4 |
1 |
1 |
1 |
Prescrizione: L’ARTA - Distretto Sub Provinciale
San Salvo - Vasto deve eseguire, entro 90 giorni dalla data di emanazione del
presente provvedimento, il controllo previsto ai sensi dell’art. 29 - decies, comma 6) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
ART.
24
SPESE
ISTRUTTORIE
Trasmettere entro n. 30
giorni dalla notifica della presente autorizzazione, conformemente a quanto
disposto con D.M. 24 Aprile 2008 e con la D.G.R. n.
34/09 modificata ed integrata dalla D.G.R. n.308 del
24.06.2009, la spese istruttorie relative a:
1. rilascio della presente autorizzazione
integrata ambientale;
2. rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale n. 3/10 del 16.03.2010;
3. rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale n. 6/11 del 21.09.2011;
4. rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale n. 9/10 del 26.07.2010;
5. rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale n. 7/12 del 21.06.2012
fornendo altresì
riscontro del versamento al Responsabile del Procedimento;
ART.
25
TRASMISSIONE
PROVVEDIMENTO
a) Il presente provvedimento viene redatto
in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al CIVETA in
località “C.da Valle Cena” nel Comune di Cupello (CH);
b) Il Responsabile del Procedimento mette
a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente
provvedimento presso gli uffici della Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia, via Passolanciano, n. 75 -
PESCARA, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
c) Il Responsabile del Procedimento
trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio
ed al B.U.R.A. per la pubblicazione limitatamente al
dispositivo, all’oggetto ed agli articoli 1 e 2.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
L’AUTORITA’
COMPETENTE
F.to
Arch. Antonio Sorgi