SNAM
RETE GAS S.P.A.
SAN
DONATO MILANESE (MI)
Estratto del Decreto di
Asservimento n° 2676 del 14 febbraio 2013 emesso dal
Comune di Celano – Area Tecnica concernente la realizzazione del metanodotto
“Allacciamento Italcogim Reti S.p.A. DN 100 (4”) – 75
bar”
AVVISO PUBBLICO
Snam Rete Gas S.p.A.,
come previsto dalle leggi vigenti, pubblica un estratto del decreto di
asservimento e di occupazione temporanea degli immobili necessari ai lavori di
costruzione ed esercizio del metanodotto denominato: “Allacciamento Italcogim Reti S.p.A. DN 100 (4”) - 75 bar” della lunghezza
di circa 650 metri ricadente nel comune di Celano (AQ);
IL
DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
VISTI
il Decreto Legislativo
23 maggio 2000 n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale;
il D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002 e dal D.Lgs. n. 330/2004 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità”;
CONSIDERATO…..(Omissis)
VISTO …. (Omissis)
VISTA …. (Omissis)
DATO ATTO….. (Omissis)
VISTO…..
(Omissis)
DATO ATTO…….(Omissis)
VISTO…..(Omissis)
DATO ATTO ……(Omissis)
DATO ATTO ALTRESÌ……. (Omissis)
CONSIDERATO……(Omissis)
DECRETA
Art. 1 – E’ disposta in
favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. la costituzione di servitù di
metanodotto per il metanodotto denominato “Allacciamento Italcogim
Reti S.p.A. DN 100 (4”) - 75 bar”, gravante sugli immobili
siti nel comune di Celano (AQ) ed a carico della ditta indicata nel
piano particellare e come graficamente individuata nel relativo elaborato
planimetrico (vincolo preordinato all’esproprio) allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2 – L’imposizione
della servitù prevede a carico degli immobili quanto segue:
2.1 Lo scavo e l’interramento alla profondità
di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione
trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
2.2 L’installazione di apparecchi di sfiato e
cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini
della sicurezza.
2.3 L’obbligo di non costruire opere di
qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza
inferiore a metri 13,50 (tredici/50) dall’asse della tubazione, nonché di
mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondità di posa della tubazione, come meglio evidenziato nel piano
particellare d’esecuzione.
2.4 La facoltà della Snam Rete Gas S.p.A. ad
occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo
occorrente l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.
2.5 Le tubazioni, i manufatti, le
apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa
sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che
pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
2.6 Il diritto della Snam Rete Gas al libero
accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale
ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le
eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
2.7 I danni prodotti alle cose, alle
piantagioni ed ai frutti pendenti, cagionati in occasione di eventuali
riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio
dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e
liquidati a chi di ragione.
2.8 Il divieto di compiere qualsiasi atto che
costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto,
ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e
l’esercizio della servitù.
2.9 Restano a carico dei proprietari i
tributi e gli oneri gravanti sui fondi.
Art. 3 – Si dispone in
favore della Snam Rete Gas S.p.A. l’occupazione temporanea degli immobili
necessari per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificati
nel piano particellare e come graficamente individuati nel relativo elaborato
planimetrico (Aree di passaggio e di occupazione temporanea) allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ai sensi dell’art. 24
del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i.,
i tecnici incaricati dell’Ente beneficiario, provvederanno a redigere il
verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà
essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione
in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato
di consistenza ed il verbale di immissione in possesso dovranno essere redatti
in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di
quest’ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
dell’ente beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni
i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Art. 4 – L’avviso di
convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e presa di
possesso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è
prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, sarà notificato almeno sette
giorni prima di esso al proprietario del fondo e potrà avvenire contestualmente
alla notifica del presente Decreto.
Art. 5 – Le indennità
da corrispondere agli aventi diritto per l’asservimento e l’occupazione temporanea degli immobili
interessati dai lavori, come meglio quantificate nel piano particellare
allegato al presente decreto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi
dell’art. 22 e conformemente all’art. 44 ed all’art. 52 del D.P.R. 8 giugno
2001 n° 327 e s.m.i.;
Art. 6 – Ai sensi delle
vigenti norme, sono suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le
opere di urbanizzazione e le assenze arboree ed erbacee di pregio insistenti sui
fondi asserviti, esistenti al momento della comunicazione dell’avvio del
procedimento, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al
termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di occupazione,
verranno liquidati, ai sensi degli artt. 32 – 38 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i., in base al loro
valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.
Art. 7 – I proprietari
dei terreni interessati dal presente provvedimento, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso, sono invitati a comunicare per iscritto
alla Snam Rete Gas S.p.A. (Distretto Centro Occidentale – Via del Commercio n° 9/11 – 00154 Roma) e, per conoscenza al Comune di Celano
(Area Tecnica – Piazza IV Novembre - 67043 Celano - AQ), con dichiarazione
irrevocabile, l’accettazione delle indennità di asservimento e di occupazione
temporanea stabilita ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i., con l’avvertenza
che in caso di silenzio le stesse si intendono rifiutate. L’Autorità
espropriante imporrà al promotore dell’espropriazione di provvedere al
pagamento delle indennità che sono state accettate nel termine di sessanta
giorni, previa esibizione da parte del proprietario di autocertificazione
attestante la piena e libera proprietà del bene. Se il bene è gravato di
ipoteca, al proprietario è corrisposta l’indennità previa esibizione di
dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che
autorizza la riscossione della somma.
Art. 8 – Decorsi trenta
giorni dall’immissione in possesso in caso di rifiuto espresso o tacito,
l’Autorità Espropriante ordina che il promotore dell’espropriazione effettui il
deposito delle indennità presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio
depositi amministrativi a seguito di apposita ordinanza di questa
Amministrazione alla Snam Rete Gas, ai sensi dell’art. 26 del T.U. sulle
espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.R. n°
327/2001.
Entro lo stesso termine
di trenta giorni stabilito per l’accettazione, la ditta proprietaria che non
condivide l’indennità provvisoria proposta con il presente Decreto può:
a) ai sensi dell’art. 21 comma 3 e
seguenti del D.P.R. n. 327/2001, produrre a questa Amministrazione, la
richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di sua fiducia, affinché
unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinano le
indennità definitive;
b) non avvalersi di tecnico di fiducia, in
tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione
Provinciale competente o con l’avvalimento dei Uffici
tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’art. 52-nonies del D.P.R. n.
327/2001.
Art. 9 – Al fine della
realizzazione del metanodotto, sulle aree evidenziate in colore verde
nell’elaborato planimetrico (Aree di passaggio e di occupazione temporanea) si
autorizza la Snam Rete Gas S.p.A., a procedere all’occupazione degli immobili
per un periodo di mesi 12 a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle stesse aree.
Art. 10 – Il presente
Decreto sarà notificato alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le
modalità di cui al comma 4 dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i. unitamente
all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è
prevista l’esecuzione del Decreto di Asservimento e, comunque, almeno sette
giorni prima di essa. Tale esecuzione ha luogo con l’immissione in possesso e
con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia
mutato lo stato dei luoghi. Il presente Decreto sarà, a cura e spese del
beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici.
Art. 11 – Il presente
Decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, nonché pubblicato sul sito informatico dell’Albo Pretorio del Comune
di Celano (AQ).
Art. 12 – Ai sensi
dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241
e s.m.i., si comunica che, avverso il presente atto,
può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o per via
straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Abruzzo.
IL
DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing.
Federico D’Aurelio