IL
DIRIGENTE
CONSIDERATA la
necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare,
con riferimento alle attività turistico-balneari ed
alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che
garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio marittimo lungo tutta la costa
regionale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle
amministrazioni comunali costiere;
VISTO il D.P.R.
470 in data 08.06.1982 e successive
modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di
balneazione;
VISTA la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio
Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CE;
VISTO il D.Lgs. n. 116 del 30/05/2008 – Attuazione della Direttiva
2006/7/CE ;
VISTO il Decreto del
Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla
liberalizzazione delle tariffe;
VISTA la Legge
05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai
diritti delle persone disabili;
VISTA la Legge
04.12.1993 n.494 recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime;
VISTE le Circolari del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione- Direzione Generale Demanio
Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo
Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.
VISTO il D.Lgs. n.22 in data 05.02.1997, recante norme sui rifiuti,
sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
VISTO il D.P.R. 616/77
in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni
amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di
funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
VISTA la Legge
Regionale 17.12.1997, n. 141 e successive integrazioni e modifiche,
recante norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;
VISTO il Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15
marzo 1997, n° 59, nonché la L.R.
23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;
VISTA la L.R. 04.08.2009 n.10/2009: Modifiche alla legge regionale
23 dicembre 1999, 135 recante “Norme e modalità di esercizio del commercio al
dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del
titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;
VISTO l’atto di intesa,
in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari
concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 51 del 03.03.2003;
VISTA la Legge
24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;
VISTE le disposizioni
relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTI gli artt. 30, 68,
81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt.27, 28, 59 e
524 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA la
Deliberazione n.33 del 23.12.2003 con la
quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;
VISTO il Piano
Demaniale Marittimo regionale (P.D.M.) approvato dal
Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29.07.2004;
VISTI il: Decreto
Ministeriale 30.03.2010, “Definizione dei criteri per determinare il divieto di
balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva
2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la
L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37 “Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE,
92/43/CEE e 2006/7/CE”.
PRESO ATTO che
annualmente la Giunta Regionale in ossequio delle predette normative approva le
risultanze dei campionamenti analitici dell’anno precedente (2012) e dispone
gli adempimenti per l’anno di riferimento (2013) riferiti alle acque di
balneazione; classificando le stesse acque in classi di qualità ed individuando
nelle acque marino-costiere quelle non adibite a
balneazione e/o quelle vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitarie;
RITENUTO pertanto che le disposizioni inerenti le
acque di balneazione che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che
saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri
costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza,
in particolare in relazione agli
obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e
l’informazione del pubblico(cittadini-utenti)rispetto alla qualità delle stesse
acque di balneazione;
SENTITI i Comuni
costieri, la Direzione Marittima, La Capitaneria di Porto di Ortona e le
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
DATO ATTO che, per
quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le
disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel
Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonchè i
provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;
DETERMINA
ART.
1
DISPOSIZIONI
GENERALI
1. Al fine della predisposizione di tutto
quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge del
litorale abruzzese, la stagione balneare 2013
è così compresa tra il 17 marzo e il 27 ottobre, con le seguenti
specifiche:
a) le attività commerciali possono essere
effettuate durante tutto l’anno secondo le previsioni dei piani commerciali e
modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni
territorialmente competenti in ossequio all’art. 34 quater
del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, in Legge 17/12/2012 n. 221;
b) dal 11 marzo possono avere inizio le
attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle
spiagge libere, che devono necessariamente essere concluse entro il 31 maggio;
oltre tale termine per cause collegate
ad avverse condizioni meteo sono necessarie autorizzazioni specifiche da parte
dei Comuni territorialmente competenti; le strutture mobili ed attrezzature
balneari devono essere rimosse entro il 15 novembre;
c) dal 17 marzo al 27 ottobre agli stabilimenti è consentita
l’apertura al pubblico per l’ elioterapia, e dal 1 giugno al 8 settembre per la
balneazione (attività di talassoterapia con servizi di balneazione); fasce orarie e relative prescrizioni per l’allestimento del servizio
di salvataggio saranno regolamentate con provvedimenti dalle Capitanerie di Porto competenti;
d) i concessionari, nell’ arco della
stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria
attività almeno dal 1 luglio al 31 agosto.
ART.
2
NORME
DI SICUREZZA SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE
1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti
relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge e del mare sono
regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.
ART.
3
PRESCRIZIONI
SULL'USO DELLE SPIAGGE
1. Sulle spiagge e nelle acque riservate
alla balneazione della costa abruzzese
E' VIETATO PER TUTTO
L'ANNO:
a) campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre
attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
b) adibire ad uso alloggio e/o cucina le
cabine, i magazzini ed i ripostigli e, comunque, usare e/o detenere all’interno
degli stessi luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto
che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire
motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
c) abbandonare rifiuti ovvero immondizie
(in mare o sulle spiagge), sia pure contenuti in buste, se non negli appositi
contenitori;
d) realizzare opere, ovvero installare
strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l’utilizzazione
degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte dei
portatori di handicap;
e) realizzare qualsiasi opera, anche se di
tipo amovibile e provvisoria, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell’Autorità competente;
f) l’occupazione (accesso, transito,
sosta, fermata) del demanio marittimo con:
- automezzi, motociclette, ciclomotori e
veicoli di ogni genere, con eccezione
dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell’ordine, mezzi di
servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree
demaniali, dei mezzi per la pulizia e la
sistemazione delle spiagge (c.f.r. art.3 punto 1.
lettera g) e di quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni
nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle
relative operazioni (dalle ore 18,30 alle 9,30);
- attrezzature di ogni genere (compresi
surf, windsurf e kite surf, moto d’acqua e/o altre
attrezzature, che dovranno essere posizionati esclusivamente nelle apposite
rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti, attrezzi o strumenti da
pesca);
- è consentita la sola sosta di
motociclette/ciclomotori e solo in aree in concessione, purché sia individuata
in idonee zone, attrezzate con camminamenti in
lastre, retrostanti lo stabilimento ed attigue al confine ovest della
concessione stessa;
- è consentito l’ingresso e sosta sul
demanio marittimo di mezzi meccanici, limitatamente alle operazioni di carico e
scarico delle attrezzature, in occasione di manifestazioni pubbliche, mediante
preventiva autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente;
g) la effettuazione di lavori di
livellamento delle spiagge delle aree in concessione al di fuori del periodo
previsto nel precedente art. 1, punto 1. lettera b); le operazioni di livellamento delle spiagge per l’allestimento e preparazione delle aree in concessione , nel periodo consentito, finalizzate alla
eliminazione di avvallamenti e regolarizzazione della superficie, senza
alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche
dell’arenile in concessione, potranno essere eseguite mediante comunicazione
preventiva ai Comuni/Autorità Marittime competenti recante indicazione della ditta
e mezzi meccanici utilizzati (tipo e targa).
Nelle aree interessate
da interventi di ripascimento/protezione della costa
le operazioni sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dai
Comuni territorialmente competenti.
Durante il periodo
dell’elioterapia, con servizi di balneazione, allo scopo di evitare pericolo od
intralcio ai bagnanti, è vietato effettuare le operazioni di pulizia ordinaria (giornaliera) delle aree in
concessione con mezzi meccanici (pulizia/setacciatura) dalle ore 09.30 alle ore 18.30.
Durante la stagione
balneare è consentita l’attività di cantiere per ristrutturazioni e/o
costruzione di stabilimenti balneari, purché
in area delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori.
Durante la stagione
balneare è consentito l’accesso nelle ore notturne,
dalle ore 23,00 alle ore 5,00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote
per la vigilanza delle spiagge. Ogni mezzo
utilizzato deve essere munito di autorizzazione comunale, da
richiedere prima dall’inizio del periodo
di servizio. Le relative
autorizzazioni devono essere
trasmesse dal Comune all’Autorità Marittima locale.
Nelle operazioni di
livellamento ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere
comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate da Associazioni di
difesa per l’ambiente per consentire la schiusa delle uova di una specie di
uccello protetta “il fratino”.
All’interno delle aree
protette, parchi e riserve, è vietato
danneggiare la vegetazione
spontanea; le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate
secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione
delle predette aree; gli stessi
organismi di gestione potranno porre in essere ogni utile accorgimento per la
salvaguardia delle stesse con delimitazioni
e segnalazioni delle aree retrostanti le spiagge libere, con la
installazione di paletti in legno e funi di marineria, nonché passerelle in
legno volte ad orientare ed agevolare la fruizione delle spiagge per la tutela
delle predette aree di importanza naturalistica.
h) effettuare riparazioni su apparati
motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in
violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
i) accendere fuochi o fare uso di
fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine
balneari e negli altri locali non autorizzati;
j) Tirare a secco barche o natanti in
genere, salvo che nelle aree a ciò
destinate.
2. Sulle spiagge e nelle acque riservate
alla balneazione della costa abruzzese
E’ VIETATO DURANTE LA
STAGIONE BALNEARE:
a) occupare con qualsiasi impianto, od
attrezzatura non finalizzata al salvataggio, la fascia di 5 metri dalla
battigia e dello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio
(idoneo corridoio per l’uscita dell’imbarcazione da soccorso), che deve essere lasciata in ogni caso sgombra, per
assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;
b) utilizzare attrezzature balneari dopo
il tramonto, senza il consenso del concessionario;
c) sostare nei corridoi di lancio ovvero
attraversarli a nuoto;
d) praticare qualsiasi tipo di gioco che
possa costituire pericolo per 1'incolumità delle persone o recare disturbo ai
bagnanti (giochi con pallone, tamburello, racchettoni, etc.), fatta salva la
possibilità di praticare gli stessi all’interno di spazi, appositamente
attrezzati come meglio sotto specificato.
Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni
ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione
demaniale marittima, sempre che non vengano installate strutture non previste
dal titolo concessorio, seppur provvisorie e ferme
restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da
normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende
effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente, anche
nel rispetto delle norme in natura di inquinamento acustico;
e) esercitare attività commerciali sia in
forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., al di
fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle
specifiche disposizioni del Comune;
f) tenere alto il volume di apparecchi di
diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,
00 e le ore 16,00 restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte
dai Piani Comunali Acustici vigenti o da altre competenti Autorità eccettuati,
ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica
mediante altoparlanti;
g) effettuare pubblicità sia sulle spiagge
che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di
manifesti e lancio degli stessi a mezzo
velivoli;
h) tirare a secco barche o natanti in
genere, salvo che nelle aree a ciò destinate;
i) lasciare oltre il tramonto del sole,
nei tratti dì spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini,
sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;
j) organizzare sulle spiagge libere
giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste senza esplicita
autorizzazione da parte degli organi competenti;
k) spostare, occultare o danneggiare
segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela
della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli
posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla
balneazione;
l) realizzare opere di difesa della
costa, ripascimenti e dragaggi portuali dal 1 giugno
al 8 settembre.
m) Le spiagge libere possono essere
attrezzate con percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici
chimici e supporti per ombrelloni da parte dei Comuni in deroga a quanto
previsto nella precedente lettera i).
ART.
4
DISCIPLINA
DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI
1. Nelle aree in concessione, fermo
restando quanto previsto nel successivo art. 5:
a) i concessionari sono tenuti, per l’area
in concessione, a curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia dello
stabilimento e dell’arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare ed anche dello
specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta
dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto della Circolare n. 1/2011
“Direttive Regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiagge
marittime” della Direzione Protezione Civile-Ambiente – Servizio Gestione
Rifiuti e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti. Le
operazioni di pulizia giornaliera
(pulizia/setacciatura) delle aree
in concessione con mezzi meccanici sono vietate dalle ore 09.30 alle ore
18.30.
b) il numero degli ombrelloni da
installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare
la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di
libero transito, perpendicolare alla battigia, e a carico di entrambe le
concessioni confinanti per ml. 2,5 ciascuna;
c) le zone concesse possono essere
delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:
1.- durante il periodo
invernale nell’ambito della concessione possono essere individuate aree
specifiche per un massimo di mq. 120 ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che
costituiscono patrimonio della ditta concessionaria; le predette aree dovranno,
ai fini della salvaguardia della
pubblica incolumità di passanti /
avventori / frequentatori della spiaggia,
essere delimitate con sistema a
giorno non impattante di altezza non superiore ai mt.
2,00 e ubicate lato mare a ridosso di manufatti esistenti (strutture
balneari/manufatti privati) al fine di
non compromettere ulteriormente la vista
mare; sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;
1 bis. – al fine di
prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo invernale,
l’installazione di sistemi di protezione non impattanti lungo il perimetro dei
manufatti, inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di rete metallica,
pannelli rigidi, grigliati fissati alle
strutture esistenti in armonia con l’aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante (colorazione),
previa comunicazione al Comune competente per territorio in deroga di quanto
previsto nel precedente art. 3 punto 1. lett. e);
1 ter.
– è consentita l’installazione, esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore
23,00 alle ore 5,00, di delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per
arginare il fenomeno del randagismo e per motivi di salvaguardia della salute
pubblica. Le delimitazioni dovranno essere rimosse entro le ore 6,00 del
mattino seguente;
2.- le reti di
protezione delle aree adibite a gioco e di cui all’art. 4 comma 1 – lett. “l”,
qualora le stesse siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della
stagione balneare dovranno essere rimosse;
3.-sono fatte salve, in
ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonchè
i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree a
cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge;
4.- le recinzioni
esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono,
comunque, garantire la libertà di accesso all’arenile da parte di terzi. A tal
fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque
uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente
con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi
realizzati dall’Amministrazione Comunale;
5.-TUTTE LE
DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative
di sicurezza; il concessionario deve, preventivamente, comunicare al Comune
competente per territorio, l’installazione di dette delimitazioni;
l’Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o
condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di
delimitazione;
d) fermo restando l'obbligo di adottare
ogni accorgimento, ai sensi dell’art.23 L.5/02/1992 n.104, al fine di rendere
possibile l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili i concessionari
possono predisporre idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni
impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei soggetti diversamente
abili; tali percorsi possono permanere
per tutto l’anno. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto e
comunque a pagamento almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti
diversamente abili;
e) all’interno delle aree in concessione è consentita l'installazione di
ombrelloni "hawaiani” con un diametro massimo di mt.
6, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di
ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale
e che abbiano una superficie d’ombra pari al massimo di quanto concesso per gli
ombrelloni “hawaiani”. Per la realizzazione di modeste strutture mobili per
tendaggi destinate ad “ombreggio” si fa riferimento all’art. 12 comma 15 del
Piano Demaniale Marittimo Regionale;
f) gli stabilimenti balneari, prima
dell’apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio,
l'autorizzazione delle competenti autorità;
g) ogni stabilimento balneare deve essere
dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa
in materia;
h) i servizi igienici devono essere
collegati alla rete fognante comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento rifiuti riconosciuto idoneo
dalla competente autorità sanitaria;
i) qualora siano utilizzate docce non
dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l’uso di shampoo o sapone;
j) i servizi per disabili di cui alla Legge 104/92 devono
essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo
internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata
individuazione;
k) è vietata l’occupazione delle cabine
per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla
balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari
devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare
l'assenza di persone nelle cabine;
l) i concessionari, cui é riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all’interno delle aree
oggetto del titolo concessorio e, comunque,
retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley,
beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocumento ai
bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti
spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di
quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti
posti intorno al perimetro del campo da gioco; le aree attrezzate per giochi
bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall’obbligo di
installazione delle protezioni di cui sopra;
m) i concessionari, previa autorizzazione,
possono installare nello specchio acqueo antistante la propria concessione,
entro il limite di trecento metri dalla battigia e in una profondità minima
d’acqua di metri due, una sola
piattaforma galleggiante esclusivamente prendisole della grandezza
massima di mq. 30 (trenta). La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante
corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata esclusivamente nelle ore di
balneazione – dalle ore 9.30 alle 18.30. E’ vietato utilizzare la piattaforma
per tuffi;
n) i concessionari possono utilizzare
parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la
effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua - gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo
svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. Sono
escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti.
Per lo svolgimento di attività che prevedano l’utilizzo di apparecchiature
radio elettriche e impianti di diffusione sonora é fatto obbligo di moderare il
volume in modo da non arrecare disturbo all’utenza balneare, e di posizionare
tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle
vigenti norme di sicurezza;
o) i concessionari sono tenuti ad
assicurare assistenza continua per le attività consentite nei precedenti punti
“m” e “n”. I concessionari sono
responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività.
ART.
5
DISPOSIZIONI
PER IL LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE
1. Nelle aree in concessione per scopi
turistici ricreativi, ai sensi della normativa vigente:
a) durante la stagione estiva dovrà essere
assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della
battigia antistante l’area compresa nella concessione, anche ai fini della
balneazione;
b) durante l’arco dell’intero anno dovrà
essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della spiaggia.
2. Nel periodo compreso fra le ore 23,00 e
le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle
attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), se non con il
consenso del concessionario, fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 1, lett. a del
presente articolo.
ART.
6
DISPOSIZIONI
SPECIALI
1. Nell'ambito della costa regionale le
aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da
diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non
previste dall’eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato
sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate
alla locale Autorità Marittima.
2. Prescrizioni per l’accesso e conduzione
degli animali in spiaggia:
a) è vietato durante tutto l’anno condurre
animali se non diversamente stabilito dai comuni costieri, eccezion fatta per i
cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in
acqua in attività, condotti da personale parimenti abilitato. Sia i cani guida
che quelli da soccorso, durante la
permanenza in spiaggia, dovranno essere tenuti al guinzaglio e indossare
l’apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a
terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa
ed i loro conduttori/accompagnatori dovranno avere al seguito idoneo sistema
per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla
spiaggia;
b) durante la stagione balneare i Comuni,
nelle aree destinate a spiaggia libera, possono individuare, con apposita
Ordinanza, previa autorizzazione delle autorità competenti sotto il profilo
igienico sanitario, zone dove è consentito l’accesso con animali d’affezione
(cani e gatti), che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con
l’indicazione dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso,
salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Le
aree libere destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso
indipendente. Il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire
l’accesso, nell’ambito del proprio stabilimento balneare, di animali
d’affezione di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie
previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in
posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli
animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e
dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi
proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, sia a
tutela dell’animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del
minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla
pulizia dell’area occupata ivi compreso l’asporto di materiali inquinanti.
Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento
dell’animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall’art. 2052 del
Codice Civile. I Concessionari hanno anche la facoltà, nell’ambito del proprio
stabilimento e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e
delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare
aree debitamente attrezzate, con l’indicazione dell’orario di utilizzo e delle
relative prescrizioni d’uso per l’accoglienza di animali d’affezione,
salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Le
aree destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente;
c) Nel periodo compreso tra il 28 ottobre
ed il 16 marzo è consentito condurre esclusivamente animali d’affezione (cani e
gatti), se non diversamente stabilito dai comuni costieri;
d) Nel periodo compreso tra il 28 ottobre
ed il 16 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli
previa autorizzazione del comune territorialmente competente.
3. La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti
delle spiagge libere, aree per rimessaggio di natanti (libere e private) dovrà
essere effettuato nel rispetto della Circolare n. 1/2011 richiamata nel
precedente articolo 4 punto1. lett. a).
4. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o eliminazione di buche ed avvallamenti
provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate
durante l’arco dell’intero anno mediante autorizzazione specifica da parte dei
Comuni territorialmente competenti. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere
effettuato nel rispetto della Circolare n. 1/2011 richiamata nel precedente
articolo 4 punto1. lett. a).
ART.
7
DISPOSIZIONI
FINALI
1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i
servizi, deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile
per tutta la durata della stagione estiva.
2. Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia
Giudiziaria e i Corpi di Polizia
Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
3. I contravventori della presente
Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca
reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti
dall'illecito comportamento, anche in violazione a norme inerenti vincoli
ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati
ai sensi degli artt. 1161, 1164 comma 1 e 2 (art. 5 punto 2 L. 8/07/2003, n.
172), 1174, 1231 del Codice della Navigazione
e dal D. L.vo n. 171 del 18/07/2005 “Codice
della nautica da diporto” e dal D.M. 29/07/2008 n. 146 ovvero dall'art. 650 del
Codice Penale. L’Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni
all’Ordinanza Balneare, ai sensi della L. 689/1981 è la Regione Abruzzo,
Direzione Sviluppo Economico e del Turismo,
Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo.
4. In caso di contrasto tra le
disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M. Regionale e le norme dei Piani Spiaggia Comunali,
prevale la norma più restrittiva fatta
eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti
articoli.
5. La presente Ordinanza resta in vigore
fino all’eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.
f.to IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE
Dott.
Giancarlo Zappacosta