L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

 

VISTO il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-          al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

-          allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

-          al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;

-          al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTA la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

VISTA la L.R. n. 11 del 05/05/2010 recante:”Modifiche ed integrazioni all’art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale”, pubblicata sul BURA n. 31 del 14/05/2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-          ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,

-          ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-          ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-          ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

VISTA la D.G.R. 1032 del 29/12/2010 “Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010”;

VISTA la nota del 23/05/2011, acquisita al prot. regionale n. RA 119065 del 01/06/2011, con la quale la società 9REN Asset srl con sede legale nel Comune di Roma in via Tomacelli n. 146, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentava domanda ai fini della costruzione e dell’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 3 MWp da ubicarsi nel Comune di Elice (PE), in località Sant’Agnello, foglio n. 10 particelle n. 786 e 790;

DATO ATTO che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-          Elaborato R.01: ”Relazione tecnica illustrativa” datata marzo 2011;

-          Elaborato R.02: “Disciplinare tecnico prestazionale” datato marzo 2011;

-          Elaborato R.03: “Relazione tecnica strutturale” datata marzo 2011;

-          Elaborato R.04: “Computo metrico” datato marzo 2011;

-          Elaborato R.05: “Tabella cavi” datata marzo 2011;

-          Elaborato R.06: “ Relazione tecnica elettrodotto” datata marzo 2011;

-          Elaborato R.07: “Stato del sito” datato marzo 2011;

-          Elaborato R.08: “Documento di previsione impatto acustico” datato marzo 2011;

-          Elaborato R.09: “Relazione geologica e idrogeologica” datata marzo 2011;

-          Elaborato T.01: “Layout impianto” datato marzo 2011;

-          Elaborato T.02: “Schema unifilare generale” datato marzo 2011;

-          Elaborato T.03: “Tipico struttura”  datato marzo 2011;

-          Elaborato T.04: “Tipico cabine” datato marzo 2011;

-          Elaborato T.05: “Sezioni cavidotti” datato marzo 2011;

-          Elaborato T.06: “Particolare recinzione” datato marzo 2011;

-          Elaborato T.07: “Particolare elettrodotto” datato marzo 2011;

-          Elaborato T.08: “Inquadramento territoriale”(Inquadramento territoriale, Carta Topografica Regionale, Estratto topografico – CTR, PTCP, Stralcio PRG, Estratto catastale) datato marzo 2011;

-          Elaborato T.09: “Quadro dei vincoli”(Zone sismiche, Vincolo idrogeologico e forestale,  Aree protette, SIC, ZPS, IBA, Vincolo paesaggistico, Piano Regionale Paesistico, PAI – Carta della pericolosità,  PSDA – Carta della pericolosità)  datato marzo 2011;

e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria e SINA nonché allegati al presente provvedimento.

PRESO ATTO della documentazione integrativa richiesta con nota prot. RA218524 del 25/10/2011, trasmessa dalla ditta in data 03/11/2011 ed acquisita al prot. regionale n. RA227575 del 08/11/2011:

-          Integrazione alla Relazione tecnica illustrativa datata ottobre 2011;

-          Certificato di destinazione urbanistica datato 28/10/2011;

allegata al presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. RA/230715 del 10/11/2011 con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 06/12/2011;

PRESO ATTO del verbale della conferenza dei servizi del 06/12/2011 da cui risulta:

-          l’espressione del parere favorevole del Comune di Elice a condizione che prima dell’effettivo inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico venga acquisito il provvedimento di variante al progetto di ripristino ambientale della cava;

-          il rilascio del parere igienico-sanitario favorevole da parte del Sindaco del Comune di Elice;

-          l’espressione del parere favorevole del Servizio Risorse del Territorio – Ufficio Attività Estrattive della Regione Abruzzo con la prescrizione dell’apposizione di un piezometro da ubicarsi nel punto più a valle dell’area di impianto da mantenere in costante efficienza per la rilevazione della eventuale presenza di falda acquifera ; 

-          la fissazione di misure compensative ai sensi del D.M. 10/09/2010 in favore del Comune di Elice;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, i seguenti pareri:

-          Giudizio n. 1850 del 06/10/2011 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale: favorevole con prescrizioni;

-          Nota prot. n. 11448 del 23/12/2011 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – Chieti: parere di massima favorevole con prescrizioni;

-          Nota prot. n. 18918 del 16/11/2011 della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo nella quale si dichiara che il terreno su cui sorgerà l’impianto non risulta essere sottoposto alle tutele del D.Lgs. 42/2004 e nelle particelle interessate non risulta in itinere nessun vincolo paesaggistico;

-          Nota prot. n. 9662 del 05/12/2011 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Pescara;

-          nota prot. n. 13465/III/ER del 15/12/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise: nulla osta alla costruzione degli elettrodotti interrati interni al campo fotovoltaico e dei tratti di elettrodotto, interrati, di collegamento del campo fotovoltaico alla rete elettrica nazionale con condizioni;

-          nota prot. n. RA/268370 del 23/12/2011 del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Pescara: parere favorevole;

-          nota prot. n. 5614 del 22/12/2011 del Comune di Elice: Concessione in uso di suolo,  sottosuolo e soprassuolo pubblico n. 91/2011;

-          nota prot. n. 0409341 del 06/12/2011 della Provincia di Pescara – Settore V – Opere Pubbliche – Servizio Concessioni, Demanio Stradale e Difesa del Suolo: parere favorevole;

PRESO ATTO del preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per Cessione codice di rintracciabilità T0117010 protocollo Enel-DIS-12/01/2011-0050986;

VISTA la nota datata 10/07/2012, acquisita al protocollo regionale n. RA167424 del 17/07/2012, con la quale la società 9REN Assett S.r.l. richiedeva la variazione del soggetto proponente la domanda di Autorizzazione Unica  ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/03 per l’impianto fotovoltaico in oggetto a favore della società Sinergetica S.r.l. con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) in Via Nazionale Adriatica n.186;

VISTA la nota datata 14/06/2012 con la quale la società 9REN Assett s.r.l. richiedeva la voltura del Preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione, codice di rintracciabilità: T0117010, a favore della società Sinergetica s.r.l.;

PRESO ATTO della voltura del Preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione, codice di rintracciabilità: T0117010, a favore della società Sinergetica s.r.l.;

VISTA la nota datata 01/03/2013, acquisita al protocollo regionale n. RA 60785 del 01/03/2013, con la quale la società Sinergetica S.r.l. con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) in Via Nazionale Adriatica n.186 chiedeva il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto;

VISTA la documentazione attestante la disponibilità da parte della società Sinergetica S.r.l. delle particelle interessate dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili ed in particolare il contratto preliminare di diritto di superficie stipulato con atto notarile in data 21/02/2013 e registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chieti il 22/02/2013 al numero 726/1T;

DATO ATTO che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa poiché acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni convocate nella conferenza dei servizi;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. 26 del 09/05/2007);

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società Sinergetica S.r.l. con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) in Via Nazionale Adriatica n.186, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.990,46 kWp da ubicarsi nel Comune di Elice (PE), in località Sant’Agnello, foglio n. 10 particelle n. 786 e 790, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello stesso impianto.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

La disponibilità del sito interessato dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili deve permanere in capo alla società Sinergetica S.r.l. per tutta la durata dell’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile, salvo voltura dell’autorizzazione.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate ed in particolare a quelle di seguito riportate:

1.         la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è subordinata al definitivo ripristino, compatibile con l’impianto, della cava preesistente: prescrizione del Comitato CCR-VIA con Giudizio n. 1850  del 06/10/2011;

2.         devono essere eseguite sotto controllo archeologico tutte le opere di scavo previste, ivi comprese quelle della cava che devono precedere il lavoro di realizzazione dell’impianto: prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – Chieti con nota prot. n. 11448 del 23/12/2011;

3.         devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazioni interrate così come previste dalle norme CEI 11.17 ed. 2006 e l’elettrodotto non può essere messo in esercizio definitivo senza il preventivo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - prescrizioni espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con note prot. n. 13465/III/ER del 15/12/2011;

4.         devono essere rispettate le prescrizioni e gli obblighi riportati nella Concessione in uso di suolo, sottosuolo e soprassuolo n. 91/2011 del Comune di Elice: prescrizioni del Comune di Elice con nota prot. n. 5614 del 22/12/2011;

5.         prima dell’inizio dei lavori la ditta dovrà provvedere a inoltrare al Settore V – Opere Pubbliche della Provincia di Pescara richiesta di nulla osta per gli accessi carrabili ed eventuali opere da realizzare sulle pertinenze stradali provinciali: prescrizioni della Provincia di Pescara - Settore V - Opere Pubbliche – Servizio Concessioni, Demanio Stradale e Difesa del Suolo  con nota prot. n. 0409341 del 06/12/2011;

6.         Il Proponente deve rispettare le condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e riportate nel verbale della conferenza dei servizi del 06/12/2011;

7.         il Proponente deve provvedere ad attuare le misure compensative previste dall’Allegato 2  del DM 10/09/2010 in favore del Comune di Elice definite in sede di conferenza dei servizi del 06/12/2011 e riportate sul verbale della stessa;

8.         obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

9.         obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a garanzia di tale adempimento, alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o al versamento di un deposito cauzionale a favore del Comune di Elice (PE) pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

10.       Il Proponente deve provvedere alla compensazione ambientale all’atto dell’emanazione dei criteri applicativi della L.R. 27/06 da parte della Regione Abruzzo;

11.       il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento, a pena di decadenza dell’autorizzazione unica.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente e al Comune interessato la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori il Legale Rappresentate della società deve inviare all’Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori  attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente e al Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Elice (PE) e al Responsabile del Procedimento eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art.6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs. 28/2011, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a)         alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b)         alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c)         alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la società Sinergetica S.r.l. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale. Nel caso di modifica non sostanziale di un impianto esistente così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2011, il Proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/2011. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, l’Autorità Competente può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del Legale Rappresentante della società deve essere comunicata all’Autorità Competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla società Sinergetica S.r.l. con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) in Via Nazionale Adriatica n.186, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco