L’AUTORITA’
COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)
VISTO il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare
l’art. 12 che:
- al comma 3 sottopone ad Autorizzazione
Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che
l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico;
- al comma 1 dichiara di pubblica
utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- al comma 4 dispone che
l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 10
settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”;
VISTO il D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
VISTA la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia
ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio,
al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e demanda alla Giunta
Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri
per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
VISTA la L.R. n. 11 del 05/05/2010 recante:”Modifiche ed
integrazioni all’art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e
l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o
adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto
2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale”, pubblicata sul BURA
n. 31 del 14/05/2010;
VISTA la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad
oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della
Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:
- ha individuato quale Autorità
Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico,
Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA”,
- ha istituito lo Sportello Regionale
per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui
all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,
- ha approvato l’Allegato A contenente i
“Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,
- ha adottato la modulistica di
riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs.
387/03 di cui all’Allegato B;
VISTA la D.G.R. 1032 del 29/12/2010 “Attuazione delle Linee Guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al
D.M. 10/09/2010”;
VISTA la nota del
23/05/2011, acquisita al prot. regionale n. RA 119065
del 01/06/2011, con la quale la società 9REN Asset
srl con sede legale nel Comune di Roma in via Tomacelli
n. 146, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentava
domanda ai fini della costruzione e dell’esercizio di un impianto fotovoltaico
della potenza di circa 3 MWp da ubicarsi nel Comune
di Elice (PE), in località Sant’Agnello, foglio n. 10 particelle n. 786 e 790;
DATO ATTO che con la
domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprendente
i seguenti elaborati tecnici:
- Elaborato R.01: ”Relazione tecnica
illustrativa” datata marzo 2011;
- Elaborato R.02: “Disciplinare tecnico
prestazionale” datato marzo 2011;
- Elaborato R.03: “Relazione tecnica
strutturale” datata marzo 2011;
- Elaborato R.04: “Computo metrico”
datato marzo 2011;
- Elaborato R.05: “Tabella cavi” datata
marzo 2011;
- Elaborato R.06: “ Relazione tecnica
elettrodotto” datata marzo 2011;
- Elaborato R.07: “Stato del sito”
datato marzo 2011;
- Elaborato R.08: “Documento di
previsione impatto acustico” datato marzo 2011;
- Elaborato R.09: “Relazione geologica e
idrogeologica” datata marzo 2011;
- Elaborato T.01: “Layout impianto”
datato marzo 2011;
- Elaborato T.02: “Schema unifilare generale” datato marzo 2011;
- Elaborato T.03: “Tipico
struttura” datato marzo 2011;
- Elaborato T.04: “Tipico cabine” datato
marzo 2011;
- Elaborato T.05: “Sezioni cavidotti” datato marzo 2011;
- Elaborato T.06: “Particolare
recinzione” datato marzo 2011;
- Elaborato T.07: “Particolare
elettrodotto” datato marzo 2011;
- Elaborato T.08: “Inquadramento
territoriale”(Inquadramento territoriale, Carta Topografica Regionale, Estratto
topografico – CTR, PTCP, Stralcio PRG, Estratto catastale) datato marzo 2011;
- Elaborato T.09: “Quadro dei
vincoli”(Zone sismiche, Vincolo idrogeologico e forestale, Aree protette, SIC, ZPS, IBA, Vincolo
paesaggistico, Piano Regionale Paesistico, PAI – Carta della pericolosità, PSDA – Carta della pericolosità) datato marzo 2011;
e che gli stessi sono
depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria e
SINA nonché allegati al presente provvedimento.
PRESO ATTO della
documentazione integrativa richiesta con nota prot.
RA218524 del 25/10/2011, trasmessa dalla ditta in data 03/11/2011 ed acquisita
al prot. regionale n. RA227575 del 08/11/2011:
- Integrazione alla Relazione tecnica
illustrativa datata ottobre 2011;
- Certificato di destinazione
urbanistica datato 28/10/2011;
allegata al presente
provvedimento;
VISTA la nota prot. n. RA/230715 del 10/11/2011 con la quale si dava
avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi
per il giorno 06/12/2011;
PRESO ATTO del verbale
della conferenza dei servizi del 06/12/2011 da cui risulta:
- l’espressione del parere favorevole
del Comune di Elice a condizione che prima dell’effettivo inizio dei lavori di
realizzazione dell’impianto fotovoltaico venga acquisito il provvedimento di
variante al progetto di ripristino ambientale della cava;
- il rilascio del parere
igienico-sanitario favorevole da parte del Sindaco del Comune di Elice;
- l’espressione del parere favorevole
del Servizio Risorse del Territorio – Ufficio Attività Estrattive della Regione
Abruzzo con la prescrizione dell’apposizione di un piezometro da ubicarsi nel
punto più a valle dell’area di impianto da mantenere in costante efficienza per
la rilevazione della eventuale presenza di falda acquifera ;
- la fissazione di misure compensative
ai sensi del D.M. 10/09/2010 in favore del Comune di Elice;
PRESO ATTO che sono
stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e
SINA, i seguenti pareri:
- Giudizio n. 1850 del 06/10/2011 del
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale:
favorevole con prescrizioni;
- Nota prot.
n. 11448 del 23/12/2011 della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo – Chieti: parere di massima favorevole con prescrizioni;
- Nota prot.
n. 18918 del 16/11/2011 della Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggistici per l’Abruzzo nella quale si dichiara che il terreno su cui
sorgerà l’impianto non risulta essere sottoposto alle tutele del D.Lgs. 42/2004 e nelle particelle interessate non risulta
in itinere nessun vincolo paesaggistico;
- Nota prot.
n. 9662 del 05/12/2011 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di
Pescara;
- nota prot.
n. 13465/III/ER del 15/12/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise:
nulla osta alla costruzione degli elettrodotti interrati interni al campo fotovoltaico
e dei tratti di elettrodotto, interrati, di collegamento del campo fotovoltaico
alla rete elettrica nazionale con condizioni;
- nota prot.
n. RA/268370 del 23/12/2011 del Servizio Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di Pescara: parere favorevole;
- nota prot.
n. 5614 del 22/12/2011 del Comune di Elice: Concessione in uso di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico n. 91/2011;
- nota prot.
n. 0409341 del 06/12/2011 della Provincia di Pescara – Settore V – Opere
Pubbliche – Servizio Concessioni, Demanio Stradale e Difesa del Suolo: parere
favorevole;
PRESO ATTO del
preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per Cessione
codice di rintracciabilità T0117010 protocollo Enel-DIS-12/01/2011-0050986;
VISTA la nota datata
10/07/2012, acquisita al protocollo regionale n. RA167424 del 17/07/2012, con
la quale la società 9REN Assett S.r.l. richiedeva la
variazione del soggetto proponente la domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D.Lgs.
387/03 per l’impianto fotovoltaico in oggetto a favore della società Sinergetica S.r.l. con sede legale nel Comune di
Francavilla al Mare (CH) in Via Nazionale Adriatica n.186;
VISTA la nota datata
14/06/2012 con la quale la società 9REN Assett s.r.l.
richiedeva la voltura del Preventivo di connessione alla rete MT di Enel
Distribuzione per cessione, codice di rintracciabilità: T0117010, a favore
della società Sinergetica s.r.l.;
PRESO ATTO della
voltura del Preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per
cessione, codice di rintracciabilità: T0117010, a favore della società Sinergetica s.r.l.;
VISTA la nota datata
01/03/2013, acquisita al protocollo regionale n. RA 60785 del 01/03/2013, con
la quale la società Sinergetica S.r.l. con sede
legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) in Via Nazionale Adriatica n.186
chiedeva il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto fotovoltaico in oggetto;
VISTA la documentazione
attestante la disponibilità da parte della società Sinergetica
S.r.l. delle particelle interessate dall’impianto, dalle opere connesse e dalle
infrastrutture indispensabili ed in particolare il contratto preliminare di
diritto di superficie stipulato con atto notarile in data 21/02/2013 e
registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chieti il 22/02/2013 al
numero 726/1T;
DATO ATTO che, sulla
base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene
l’istruttoria favorevolmente conclusa poiché acquisiti i pareri di tutte le
amministrazioni convocate nella conferenza dei servizi;
DATO ATTO che il
rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
DATO ATTO che ai sensi
del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03,
l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in
ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A
della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A.
n° 26 del 09/05/2007);
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
per tutto quanto
esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art.
1
La società Sinergetica S.r.l. con sede legale nel Comune di
Francavilla al Mare (CH) in Via Nazionale Adriatica n.186, di seguito
denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai
sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione
e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.990,46 kWp da ubicarsi nel Comune di Elice (PE), in località
Sant’Agnello, foglio n. 10 particelle n. 786 e 790, nonché le opere connesse e
le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello stesso
impianto.
Art.
2
L’impianto e le opere
connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo
approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e
depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e
SINA.
La disponibilità del
sito interessato dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture
indispensabili deve permanere in capo alla società Sinergetica
S.r.l. per tutta la durata dell’attività di produzione di energia da fonte
rinnovabile, salvo voltura dell’autorizzazione.
Art.
3
L’autorizzazione è
subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito
del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni
interessate ed in particolare a quelle di seguito riportate:
1. la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico è subordinata al definitivo ripristino, compatibile con
l’impianto, della cava preesistente: prescrizione del Comitato CCR-VIA con
Giudizio n. 1850 del 06/10/2011;
2. devono essere eseguite sotto controllo
archeologico tutte le opere di scavo previste, ivi comprese quelle della cava
che devono precedere il lavoro di realizzazione dell’impianto: prescrizione
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – Chieti con nota prot. n. 11448 del 23/12/2011;
3. devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di
telecomunicazioni interrate così come previste dalle norme CEI 11.17 ed. 2006 e
l’elettrodotto non può essere messo in esercizio definitivo senza il preventivo
nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise del
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni -
prescrizioni espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per
le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con note prot. n. 13465/III/ER del 15/12/2011;
4. devono essere rispettate le
prescrizioni e gli obblighi riportati nella Concessione in uso di suolo,
sottosuolo e soprassuolo n. 91/2011 del Comune di Elice: prescrizioni del
Comune di Elice con nota prot. n. 5614 del
22/12/2011;
5. prima dell’inizio dei lavori la ditta
dovrà provvedere a inoltrare al Settore V – Opere Pubbliche della Provincia di
Pescara richiesta di nulla osta per gli accessi carrabili ed eventuali opere da
realizzare sulle pertinenze stradali provinciali: prescrizioni della Provincia
di Pescara - Settore V - Opere Pubbliche – Servizio Concessioni, Demanio
Stradale e Difesa del Suolo con nota prot. n. 0409341 del 06/12/2011;
6. Il Proponente deve rispettare le
condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e riportate
nel verbale della conferenza dei servizi del 06/12/2011;
7. il Proponente deve provvedere ad
attuare le misure compensative previste dall’Allegato 2 del DM 10/09/2010 in favore del Comune di
Elice definite in sede di conferenza dei servizi del 06/12/2011 e riportate sul
verbale della stessa;
8. obbligo di tenere sgombre da qualsiasi
residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;
9. obbligo di ripristinare lo stato dei
luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a
garanzia di tale adempimento, alla stipula di una polizza fideiussoria
(bancaria o assicurativa) o al versamento di un deposito cauzionale a favore
del Comune di Elice (PE) pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento
previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del
beneficiario;
10. Il Proponente deve provvedere alla
compensazione ambientale all’atto dell’emanazione dei criteri applicativi della
L.R. 27/06 da parte della Regione Abruzzo;
11. il Proponente deve rispettare le vigenti
normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in
materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni
e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.
Art.
4
L’inizio dei lavori per
la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello
stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi
dalla data del presente provvedimento, a pena di decadenza dell’autorizzazione
unica.
E’ fatto obbligo al
proponente di comunicare all’Autorità Competente e al Comune interessato la
data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.
Quindici giorni dopo la
conclusione dei lavori il Legale Rappresentate della società deve inviare
all’Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto
dal Direttore dei Lavori attestante la
conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.
Quindici giorni prima
dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente e al Sindaco del
Comune interessato.
Art.
5
Il Proponente deve
inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile
di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati
dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto,
il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio
Regionale stesso.
Il Proponente ha
l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Elice (PE) e al
Responsabile del Procedimento eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli
impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art.6
In caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs. 28/2011,
l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un
termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale
sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla
chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Art.
7
Al fine di consentire
l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio
dell’impianto la società Sinergetica S.r.l. dovrà
consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero
accesso all’impianto stesso.
Le attività di
vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto
fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Art.
8
La presente Autorizzazione
Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo
richiesta di proroga.
Resta fermo l'obbligo
per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono
eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell'autorizzazione unica.
Ogni modifica al
progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di
modifica sostanziale. Nel caso di modifica non sostanziale di un impianto esistente
così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2011, il
Proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura
Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/2011. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti
non ancora esistenti, l’Autorità Competente può aggiornare l’autorizzazione e
le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento di autorizzazione unica.
La variazione del
nominativo del Legale Rappresentante della società deve essere comunicata
all’Autorità Competente entro 30 giorni dalla stessa.
Art.
9
Per tutto quanto non
espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle
“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.
Il presente
provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene
notificato, ai sensi di legge, alla società Sinergetica
S.r.l. con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) in Via Nazionale
Adriatica n.186, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
Il Responsabile del
Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti
coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.;
quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del
dispositivo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco