L’AUTORITA’ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 Giugno 2009

 

VISTA la Direttiva 2008/1Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. che al Titolo III bis) disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), come disposto con il D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “ Norme per la Gestione Integrata dei Rifiuti ” e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 81/120 del 6.02.2009;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2/2010 del 6.02.2010;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1/2011 del 29.03.2011;

RICHIAMATA, inoltre,  l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4/12 del giorno 8 maggio 2012, con la quale si dispone  l’inizio dei lavori di costruzione della discarica indicata in oggetto  da avviare  entro il giorno 6 febbraio 2013;

RICHIAMATO l’art. 45, comma 7 della L.R. 45/07 e s.m.i., che dispone: “L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa; il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, i lavori non vengono iniziati e l’impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente:

a)         entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro ventiquattro mesi per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;

b)         entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso”;

VISTA la nota  prot.n. 88/2013 del 30 gennaio 2013,  acquisita al protocollo regionale al n. 31296 del 4 febbraio 2013, con la quale il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento RU Area Piomba-Fino, per le motivazioni in essa contenute,  ha richiesto un’ ulteriore proroga di mesi due ( 2 ) e, quindi, sino la 6 aprile 2013,  per l’avvio dei lavori di realizzazione della discarica approvata con AIA n. 81/120 del 6.02.2009 e s.m.i., in quanto a seguito della deliberazione del CdA n. 41  del 3 settembre 2012 ha definitivamente aggiudicato in concessione  la costruzione e gestione della nuova discarica in Loc. S.Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso alla ditta Angelo De Cesaris Srl ( già Ecologica Anzuca Srl ), a conclusione del contenzioso amministrativo instauratosi in esito alla procedura di gara per la progettazione, costruzione e gestione della discarica in argomento, cosi come statuito con sentenza del  Consiglio di Stato - Sez. V –  n. 023752 del 13 marzo 2012;

VISTA la ulteriore nota inviata dal Consorzio in oggetto, datata 22 febbraio 2013, acquisita al protocollo regionale al numero RA/53543 del 25 febbraio 2013, con la quale, ad integrazione e rettifica della precedente istanza del 30 gennaio 2013, ci richiede che la proroga per l’inizio dei lavori di costruzione della discarica sia computata in mesi sei ( 6 );

CONSIDERATO che la richiesta del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento RU Area Piomba-Fino, di ulteriore proroga dei termini,  ex art. 45, comma 7 della L.R. 45/07 e s.m.i., è stata presentata regolarmente alla Regione Abruzzo, prima della scadenza degli stessi; 

RITENUTO di poter accogliere,  per le motivazioni addotte dal Consorzio, la predetta istanza di proroga, con decorrenza dal 6 febbraio 2013,   fissando il nuovo termine al 6 agosto 2013, termine ultimo entro il quale avviare i lavori di realizzazione della predetta discarica;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e nello specifico “ I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”;

EVIDENZIATO che nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 26, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto

DI AGGIORNARE

L’Autorizzazione Integrata Ambientale n.. 81/120 del 6.02.2009, come da ultimo integrata con A.I.A. n. 4/12 del 08.05.2012, rilasciata a favore del Consorzio Comprensoriale Smaltimento RU Area Piomba – Fino, secondo quanto di seguito disposto.

Art. 1

PRESCRIZIONI  INERENTI L’INIZIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE

L’inizio dei lavori di realizzazione della nuova discarica è condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1 dell’AIA n. 2/2010 del 6.12.2010 di aggiornamento dell’AIA n.. 81/120 del 6.02.2009 e s.m.i.;

 

Art. 2

DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL’ART.  45, COMMA 7 DELLA L.R. 45/07 E S.M.I,

Il  predetto termine  per l’avvio dei lavori di realizzazione della discarica di cui all’art. 45, comma 7, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i. è prorogato al 6 agosto 2013;

Art. 3

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’A.I.A. N. 81/120 del 6.02.2009

Si richiama il rispetto di tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni di cui all’A.I.A. n. 81/120 del 6.02.2009 e s.m.i., salvo quanto  modificato con il presente provvedimento;

Art. 4

TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

a)         Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. Area Piomba – Fino, Via Emilio Gattucci snc, Atri (TE) ;

b)         Il responsabile del procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso gli uffici della Direzione Protezione Civile Ambiente con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

c)         Il responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio ed al BURA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all’oggetto ed agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE

F.to Arch. Antonio Sorgi