L’AUTORITA’ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 Giugno 2009

 

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152  “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, come modificato dal D.Lgs 29.06.2010, n. 128 che rappresenta il nuovo strumento di recepimento della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

-          art. 29 - quater “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”;

-          art. 29 - sexies “Autorizzazione integrata ambientale”;

-          art. 29 - sexies, comma 2, che in caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 dello stesso decreto;

-          art. 29 - sexies, comma 9), che l’AIA può contenere altre condizioni specifiche ai fini dello stesso decreto, giudicate opportune dall’Autorità Competente;

-          art. 29 - decies “Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 9;

RICHIAMATA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, recante: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18 comma 2 del D.Lgs. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D.Lgs.. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007, recante: “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2007, n. 13 , S.O., che individua le migliori tecniche disponibili per gli impianti rientranti nelle categorie descritte a punti 5.1, 5.2, 5.3 dell’Allegato I del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005, recante: “Emanazione di linee-guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”;

VISTA la DGR n. 461 del 3.05.2006, recante: “D.Lgs n. 59/2005 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, con la quale sono stati approvati: la modulistica, i calendari e le tariffe per l'istruttoria tecnica; fissando i termini per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti esistenti, cosi come  definiti dall'art. 2 comma 1, lett. d), al 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, cosi come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), al 30 novembre 2006;

VISTA DGR n. 790 del 03.08.2007, recante: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 862 del 13.08.07, recante: “Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto:D. Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR 461/06. Regolamentazione art. 10, comma 4 D.Lgs. 59/05: approvazione modulistica”;

VISTA la DGR n. 1227 del 27.11.2007, recante: “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 308 del 24.06.09, recante: “DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 del DM 24 aprile 2008”;

VISTA la DGR n. 310 del 29.06.2009, che ha individuato la Direzione Protezione Civile – Ambiente, quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a), 6.4.b), 6.5 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 778 del 11.10.2010, inerente: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione.”;

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 4/12/2008 recante “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti" e la D.G.R. n. 917 del 23.12.2011 avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati"- Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."

VISTO il  D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta PUCCIONI S.p.A. con nota del 18.04.2011, acquisita agli atti dell’Autorità Competente al prot.n. 102955/RA dell’11.05.2011, per l’esercizio dell’impianto complesso IPPC rientrante nella categoria industriale identificata al punto 5.1 dell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., ubicato in Vasto (CH) Via Osca n. 89, e della seguente documentazione progettuale allegata alla domanda:

-          Elaborato tecnico descrittivo del 18.04.2011;

-          Sintesi non tecnica del 18.03.2011;

-          Stralcio PRG del 18.04.2011 a firma dell’Ing. Pieluigi Marino;

-          Estratto catastale del 18.04.2011 a firma dell’Ing. Pierluigi Marino;

-          Relazione geologica ed idrogeologica a firma del geologo  Dr. Nicola Tullo del marzo 2011;

-          Layaut impianto Allegato B. 1 del marzo 2011 a firma dell’Ing. Pierluigi Marino;

-          Schede di sicurezza materie prime ;

-          Planimetria aree di stoccaggio materie prime del marzo 2011 Allegato C.2 a firma dell’Ing. Pierluigi 

-          Marino;

-          Planimetria rete idrica del marzo 2011 Allegato D.1 a firma dell’Ing. Pierluigi Marino

-          Valutazione di impatto acustico del 27.07.2010 a firma dell’Ing. Francesco D’Alessandro;

-          Planimetria aree di stoccaggio rifiuti del marzo 2011 Allegato G.1 a firma dell’Ing. Pierluigi Marino;;

-          Schema di blocchi del bilancio energetico;

-          Diagrammi energetici mensili;

-          Diagrammi dei consumi cumulati.

RICHIAMATA la nota della Direzione Protezione Civile Ambiente prot.n. 228616/RA del 9 novembre 2011 con la quale è stato richiesto alla Ditta una integrazione documentale inerente la compilazione dell’elaborato Titolo Scheda INT 3, oltre alla corresponsione degli oneri istruttori di cui alla DM 24.04.2008 e DGR n. 308/2009;

VISTA la nota della Ditta Puccioni Spa del 21.12.2011, acquisita al prot.n. RA/269839 del 28.12.2011del SGR, con la quale la Ditta ha trasmesso la ricevuta di versamento ai sensi del DM 24.04.2008, l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e la fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

RICHIAMATA altresì la nota della Ditta Puccioni Spa del 23.12.2011, acquisita al prot.n. RA/2612 del 4 gennaio 2012 del SGR, con la quale viene trasmessa la predetta documentazione integrativa avente ad oggetto la Scheda INT 3 Attività Smaltimento Recupero Rifiuti;

RICHIAMATA la nota della Direzione Affari della Presidenza Servizio Tutela, Valorizzazione dl Paesaggio e Valutazione Ambientale prot.n. 3469/BNVIA del 24.04.2012, con la quale viene trasmesso il giudizio N. 1924 del 10.04.2012 del  Comitato Coordinamento Regionale per la VIA che ha espresso un parere non favorevole per le motivazioni ivi indicate;

VISTA la nota della Ditta Puccioni Spa del 24.05.2012, acquisita al prot.n. 123183/RA del 29.05.2012 del SGR, con la quale è stata inoltrata, al fine di procedere al riesame della VIA, la seguente documentazione:

-          Integrazione per riesame VIA;

-          Istruttoria europea;

-          Valutazione di Incidenza bis;

-          Relazione di Impatto Acustico;

-          Istanza di riesame;

-          Documentazione inerente alla contestazione PTATP: n. 2 dichiarazioni Consorzio COASIV,

-          n. 2  

-          Autorizzazioni di Aziende diverse dalla Puccioni;

-          n. 9 Elaborati grafici;

-          copia protocollo ARTA;

RICHIAMATA altresì la nota della Direzione Affari della Presidenza Servizio Tutela, Valorizzazione dl Paesaggio e Valutazione Ambientale prot. 4952/BNVIA del 18.06.2012 con la quale, a seguito di richiesta di riesame dell’istanza VIA avanzata dalla Ditta Puccioni Spa, preso atto delle seguenti precisazioni fornite dalla Ditta:

…”l’oggetto del parere riguarda solo il nuovo impianto di recupero rifiuti e non l’intero complesso industriale;

- il nuovo impianto non è connesso con l’impianto di fertilizzanti esistente;

- si tratta di impianto finalizzato al rifiuti pericolosi a servizio prioritamente di aziende del territorio;

l’impianto contribuisce….al recupero/riciclo dei flussi di rifiuti speciali pericolosi e non delle aziende situate in area più vasta;

- si tratta di un impianto ad alto valore innovativo selezionato dalla commissione europea all’interno del Programma Eco- innovation;

- l’attività svolta all’interno di un opificio esistente sito in zona produttiva, che costituisce criterio preferenziale per la collocazione di siffatti impianti”

.. il Comitato ha espresso il giudizio n. 1976 del 05.06.2012 favorevole con le seguenti prescrizioni:

omissis …”1.  nei limiti della conformità al Piano regolatore territoriale del Consorzio ASI ricompreso nel PTAP (Piano territoriale delle attività produttive); nel caso gli organi competenti configurassero la variante agli stessi va applicato l’art. 7 e 22 del suddetto PTAP;

2. I serbatoi di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere localizzati in area idonea tale che assicuri il rispetto della distanza dei 300 metri dalla linea di battigia compreso il limite del porto. La nuova localizzazione nonché la progettazione degli stessi dovrà essere valutata in sede di AIA.

3. Deve essere previsto un piano di monitoraggio della qualità dell’aria le cui modalità di attuazione / gestione e le tipologie di parametri da monitorare, riconducibili all’attività del sito, dovranno essere stabilite in sede di AIA.

4. Per quanto riguarda la delibera del Consiglio Comunale di Vasto n. 12 del 20.03.2012 e del Consiglio Provinciale di Chieti n. 15 del 26.03.2012, ritenute condivisibili le considerazioni espresse dal rappresentante della Provincia di Chieti, gli stessi enti potranno, in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’AIA, supportare il proprio parere con atti più cogenti, quali atti consiliari di adozione di varianti ai propri strumenti urbanistici, al fine dell’applicazione delle norme di salvaguardia;

5. in riferimento all’incidenza sul SIC Punta Aderici/Punta della Penna e ai progetti di ricerca e di tutela sull’area, nello specifico la protezione dei nidi di Fratino in Abruzzo e nidificazione del Gabbiano reale si chiede il monitoraggio delle suddette specie, con le modalità che verranno concordate in sede di rilascio dell’AIA

6. Occorre effettuare una campagna di misure fonometriche post operam che certifichino l’effettivo rispetto dei valori limite applicabili presso i punti di controllo individuati.

7. Occorre predisporre una rete di monitoraggio delle acque sotterranee attraverso l’ubicazione e la realizzazione di idonei piezometri a monte e a valle idrogeologica del sito da valutare in sede di AIA…”;

RILEVATO che nel predetto giudizio n. 1976 del 05.06.2012 il Comitato di Coordinamento regionale  per la Valutazione di Impatto Ambientale ha evidenziato che la Ditta, con le integrazioni del 24.05.2012, ha esplicitato alcuni aspetti inizialmente ritenuti carenti dal Comitato Via  e, nello specifico:

-          è stata prodotta una nuova tabella dei criteri localizzativi nella quale sono state effettuate alcune correzioni rispetto alla precedente relazione e dalla quale si evince che il SIC si posiziona alla distanza di 300-500 m dallo stabilimento . E’ stato chiarito altresì che:

a)         l’impianto RECOGEN verrà posizionato all’interno di una porzione di fabbricato già esistente senza modificarne forma e grandezza;

b)         lo stoccaggio del rifiuto pericoloso CER 11.01.05 avverrà in un’area ubicata nei pressi dell’impianto all’interno di n. 5 serbatoi di stoccaggio da 150 mc cadauno che, seppur inseriti all’interno delle strutture già esistenti della Ditta Puccioni, non può qualificarsi né come ampliamento dell’impianto di fertilizzanti né può costituire una modifica sostanziale dell’impianto esistente;

c)         l’impianto RECOGEN non comporta conseguenze e/o problematiche di tipo ambientali essendovi vantaggi per l’ambiente stesso in quanto invece di smaltire un rifiuto lo rigenera e lo trasforma in acido cloridrico ed in solfato di ferro e zinco che può costituire materia prima per i fertilizzanti o essere utilizzato direttamente in agricoltura oltre che nella produzione di fertilizzanti. Mentre l’acido cloridrico rigenerato verrà restituito alle aziende che producono il rifiuto per un nuovo utilizzo;

d)         Le emissioni in atmosfera sono state descritte analiticamente in sede di integrazione rilevando che le stesse sono discontinue sia nell’arco giornaliero che nell’arco annuale e tutti i punti di emissione attuali sono stati autorizzati nell’ambito del procedimento AIA n. 08 del 9/6/2006. Il controllo è affidato ad un laboratorio qualificato e viene eseguito con la periodicità prevista nell’AIA con indicazione dei sistemi di abbattimento previsti e il quadro emissivo. La Ditta ha chiarito che, in ogni caso, trattandosi di flussi di massa estremamente ridotti, gli impatti derivanti dalle emissioni dell’impianto RECOGEN possono essere considerati non significativi. Inoltre, al fine di una migliore quantificazione degli impatti delle emissioni in atmosfera, è stato elaborato uno studio delle ricadute al suolo delle inquinanti, giusta nota prot. 2870 del 3.4.2012 ad integrazione della valutazione di incidenza;

e)         in nessun caso vengono superati i limiti di qualità imposti dal DM 155/2010 sia per quanto riguarda i valori limite a tutela della salute umana sia per quelli relativi alla protezione della vegetazione;

f)          si evidenzia che gli impatti dovuti alle emissioni sul sito SIC IT7140108 “Punta Aderici – Punta della Penna” e gli incrementi sugli impatti dell’impianto RECOGEN, tenuto conto delle interconnessioni con l’impianto di fertilizzanti, non sono apprezzabili;

g)         emissioni sonore: la Ditta precisa che la sequenza delle operazioni di distillazione e condensazione non produrranno emissioni di rumore in ambiente esterno significative tali da determinare un incremento di impatti già oggetto di verifica nell’ambito dell’AIA n. 8 del 09.06.2006;

h)         scarichi idrici l’impianto non ha scarichi industriali derivanti da processi produttivi ma solo scarichi di servizi igienici e di seconda pioggia il cui controllo è affidato ad un laboratorio qualificato eseguito con le modalità previste in AIA. Per l’impianto RECOGEN non sono comunque previsti scarichi;

i)          l’impatto ambientale derivante dall’incremento del traffico veicolare legato al trasporto dei rifiuti in ingresso nello stabilimento e delle materie prime in uscita, può essere considerato non significativo. La Ditta ha proceduto a specificare ed illustrare la Valutazione di Incidenza presentata e il funzionamento dell’impianto oggetto di autorizzazione;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta Puccioni Spa a seguito del Giudizio VIA n. 1976 del 5.6.2012, giusta nota del 25.06.2012, acquisita al prot.n. RA/149429 del 27.06.2012 del SGR, riguardante la previsione di impatto acustico ex DPCM 01/03/1991 e s.m.i.;

DATO ATTO che con nota prot.n. 154415/RA del 3 luglio 2012, a firma del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e del Servizio Politica Energetica Qualità dell’Aria e SINA, l’Autorità Competente, ha dato avvio al procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 s.m.i.;

VISTA la nota della Ditta Puccioni Spa del 19.07.2012, acquisita al prot.n. 169491/RA del 19.07.2012 del SGR, con la quale si comunica l’avvenuta consegna degli elaborati di progetto ai vari enti coinvolti nel procedimento amministrativo così come richiesto nella nota del SGR prot.n. 154415 del 3 luglio 2012;

RICHIAMATA la nota prot.n. 185460/RA del 9 agosto 2012 con la quale il SGR ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 18 settembre 2012;

VISTA la nota del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara - Ufficio di Chieti - prot.n. 190136/RA del 22.08.2012 con la quale, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi di cui sopra, si comunica quanto segue: ”omissis ….. considerato che lo spostamento dei serbatoi di stoccaggio non interferisce con le aste fluviali principali, per quanto di competenza, si ritiene non esprimere parere all’autorizzazione integrata ambientale di cui alla domanda del 15.12.2011, acquisita al protocollo del Servizio Gestione Rifiuti al n. RA/268031 del 23.12.2011.. omissis”;

PRESO ATTO della nota prot.n. 11142/PAL del 20.08.2012 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Chieti – acquisita al prot. RA/191143 del 24.08.2012 con la quale, ai fini della conferenza dei servizi indetta per il giorno 18.09.2012, “omissis … preso atto che l’aerea di intervento è assoggettata a vincolo idorogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, esprime parere favorevole di competenza all’intervento proposto … omissis”;

VISTA la nota della Direzione Politiche della Salute prot.n. 192510/RA del 28.08.2012 con la quale viene delegato il SIESP della ASL di Lanciano Vasto – Chieti a rappresentare il Servizio nella procedura in questione;

RICHIAMATA la nota del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese prot.n. 2079 del 17.09.2012 con la quale si rilascia parere favorevole in ordine al progetto in esame con le seguenti raccomandazioni:

a)         porre in essere le migliori soluzioni tecniche al fine di evitare eventuali emissioni irritanti;

b)         porre in essere, altresì, le migliori soluzioni tecniche atte a scongiurare sversamenti di acidi, anche accidentali, nella rete fognante consortile per non inficiare il processo depurativo dell’impianto a servizio dell’agglomerato industriale di Punta Penna;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 18 settembre 2012, trasmesso successivamente in copia agli Enti invitati, con nota prot.n. 211707/RA del 24.09.2012, che qui di seguito si richiama:

”omissis … A parere del SGR alcune prescrizioni e studi richiesti sono prettamente di competenza del CCRVIA e non dovrebbero essere rimandati ai lavori della presente Conferenza. Si riserva la possibilità di chiedere eventuali chiarimenti allo stesso CRR-VIA.

Alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del SGR, la Ditta, relativamente alle prescrizioni del CCRVIA, intende precisare che:

-          punto 1: l’Azienda fa presente che in data 25 maggio 2012, con nota prot. n. 25682, a seguito di espresso interpello, la Provincia di Chieti, a mezzo del funzionario Arch. Ursini, dichiara che allorquando l’intervento non risulti essere in variante di PRT del COASIV, non deve trovare applicazione la procedura di cui all’art. 22 del PTAP. Sul punto si richiama il parere favorevole rilasciato dal succitato Consorzio.

-          punto 2: l’Azienda fa presente che il limite delle distanze dei serbatoi di 300 m dalla linea di battigia è condivisibile in quanto conforme all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, mentre il limite del porto costituisce un limite non previsto da alcuna normativa vigente. Si richiama a tal proposito anche il Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo, il quale attuando il Decreto citato non prevede alcuna tutela dei porti. Si fa presente che, tra l’altro, per un porto si parla di molo e non di linee di battigia.

-          punto 4: l’Azienda fa esplicito rinvio a quanto già precedentemente chiarito al punto 1, precisando solo che le deliberazioni citate riguardano impianti di biomasse.

-          punto 5: l’Azienda fa presente che pur non rientrando l’impianto nelle aree perimetrate dal S.I.C. n. 108 denominato “Riserva Naturale Punta Aderci”, e pertanto non soggetta al procedimento di Valutazione di Incidenza anche alla luce delle disposizioni della recente sentenza TAR sezione di Pescara n.352/2012, è stata comunque presentata agli organi preposti apposita Valutazione di Incidenza datata 01.09.2011. Si precisa, però, che le specie ornitiche richiamate dal Comitato, pur presenti nell’habitat, non rientrano tra quelle indicate nell’elenco RETE NATURA 2000 da proteggere in quanto di particolare interesse comunitario. A tal proposito si richiama il parere n. 5/2003 del 20 maggio 2003, rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico per le Aree Naturali Protette della Direzione Territorio Urbanistica della Regione Abruzzo, nell’ambito della Valutazione di Incidenza relativa al Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Punta Aderci, pur affermando che la Riserva di Punta Aderci è parzialmente interessata dal S.I.C. n. 108 omonimo, chiarisce che le specie ornitiche sono numerose anche se nessuna di interesse comunitario.

Si passa alla descrizione delle attività che la Ditta intende intraprendere che consistono nel rigenerare l’acido cloridrico proveniente da zincherie e aziende metalmeccaniche evitando lo smaltimento dello stesso come rifiuto.

Il rappresentante del Servizio Energia chiede all’ARTA di valutare l’eventuale interconnessione funzionale tra l’attività in argomento e l’adiacente impianto A.I.A. per la produzione di fertilizzanti la cui autorizzazione è in capo alla stessa Ditta.

Al riguardo il Rappresentante della Ditta dichiara che nell’ambito nel procedimento di V.I.A. è già stato ampiamente spiegato che l’impianto di cui trattasi denominato RECOGEN verrà posizionato all’interno di una porzione di fabbricato già esistente, conseguentemente non si può parlare di ampliamento dell’impianto fertilizzanti PUCCIONI, né ci si trova di fronte ad una modifica sostanziale dell’impianto esistente, ma costituisce un nuovo impianto all’interno di un manufatto già esistente. Riporta al riguardo la definizione di impianto di cui all’art. 268, lettera h, del D.Lgs. n. 152/2006: “Impianto: il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività”. Riferisce, inoltre, che la giurisprudenza, a tal proposito, afferma che il singolo impianto è individuato dalla sua autonomia tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed essere utilizzato in via autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con impianti in qualche modo complementari (cfr. sentenza n. 398/2011 TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, Consiglio di Stato 2010)).

Il rappresentante del Comune di Vasto, Assessore all’Ambiente, evidenzia le criticità esistenti all’interno dell’area industriale limitrofa Zona Punta Penna e la preoccupazione che nuovi insediamenti/linee produttive possano incrementarle anche alla luce dei disagi/esposti manifestati dai cittadini e dai lavoratori dell’area in considerazione di una non chiara situazione ambientale/sanitaria dell’area industriale. Si riserva di rimettere il parere di competenza nelle tempistiche indicate dall’Autorità Competente ai sensi di legge.

La Ditta, in riferimento a quanto dichiarato dal Comune di Vasto, prende atto che sussistono esposti manifestati da lavoratori  e si riserva sul punto di valutare se sussistono o meno i presupposti per adire le competenti Autorità.

Il rappresentante dell’ARTA Distretto di San Salvo – Vasto, dà lettura di un pro - memoria del 18 settembre 2012, contenente l’approfondimento di alcuni aspetti tecnici, parte integrante e sostanziale del presente verbale che viene consegnato in copia ai presenti.

La Ditta si impegna a fornire nel più breve tempo possibile i chiarimenti richiesti dagli enti coinvolti nel procedimento.

L’ARTA si riserva di inviare il proprio parere di competenza, una volta acquisiti gli approfondimenti richiesti.

Acquisito il parere definitivo dell’ARTA, il rappresentante del SGR ritiene di poter concludere il procedimento anche per effetto delle disposizioni contenute dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Il SGR valuterà nei termini previsti dalla Legge, gli eventuali interventi formalizzati dalle Amministrazioni assenti alla CdS odierna” omissis.;

PRESO ATTO delle integrazioni richieste dall’ARTA nel pro memoria allegato agli atti della Conferenza dei Servizi del 18.09.2012 e nello specifico:

1.         descrizione dettagliata della modalità in cui i prodotti del ciclo Recogen, solfato di ferro e solfato di zinco vengono introdotti nel ciclo di produzione fertilizzanti (fase, impianto, modalità di alimentazione dell’impianto, processi interni alimentazione);

2.         chiarimenti e prescrizioni in ordine allo schema di flusso di pag. 9/41;

3.         chiarimenti in ordine alle caratteristiche tecniche dei reattori, delle apparecchiature e delle tubazioni di collegamento fra serbatoi di stoccaggio e apparecchiature;

4.         descrizione nei particolari dell’area di stoccaggio del rifiuto pericoloso CER 110105;

5.         indicazione delle procedure utilizzate per assicurarsi che differenti carichi di rifiuti non reagiscono tra di loro nel momento in cui vengono mescolati nei serbatoi;

6.         descrizione del processo di trattamento dei bagni esausti da decapaggio richiedendo alla ditta di specificare  l’apparecchiatura utilizzata per tale operazione evidenziando se la stessa sia aperta oppure chiusa e se le inevitabili emissioni contenenti acido cloridrico e oli sono aspirate e convogliate verso un idoneo sistema di abbattimento;

7.         chiarimenti in ordine allo schema di flusso nelle vasche di decapaggio;

8.         descrizione della colonna di arricchimento di HCI nella quale sono convogliati tutti gli sfiati contenenti acido cloridrico oltre che la provenienza degli stessi e dove vengono convogliati;

9.         chiarimenti in ordine al procedimento di autorizzazione per l’approvvigionamento idrico in corso;

10.       chiarimento in ordine al ciclo di acqua  anche sullo schema di flusso;

11.       aggiornamento delle planimetrie con legenda adeguata, orientamento in scala leggibile e  legenda della apparecchiature;

12.       chiarimento in ordine al numero di pozzi presenti sul sito di proprietà della Puccioni Spa;

RICHIAMATA la nota prot.n. 40903 del 24.10.2012, acquisita al prot.n. 241219/RA del 30.10.2012 del SGR, trasmessa dal Comune di Vasto a seguito della Conferenza dei Servizi di cui sopra, con la quale, l’Amministrazione comunale ritiene impossibile esprimere un parere per carenze informative del parere Arta evidenziando le seguenti problematiche:

“omissis …la preoccupazione circa la generale compatibilità dell’impianto su tale area….di difficile sostenibilità con gli adiacenti Riserva e SIC 108 e posta nel cuore di un Parco Nazionale.

.. Incertezza circa la qualità dell’aria in quella zona.

…Pur se l’impianto produrrà emissioni non rilevanti, come viene affermato, genera comunque rilascio in atmosfera di HCI, secondo quanto riportato nella nota prot. n. 27718 del 17 luglio 2012…

Carenza delle seguenti informazioni:

-          descrizione delle modalità di riuso dei prodotti, descrizione dell’impianto e della sua alimentazione;

-          schema di flusso;

-          caratteristiche tecniche dei reattori. Sistemi di contenimento in caso di rotture accidentali;

-          descrizione area di stoccaggio rifiuti pericolosi;

-          la richiesta di descrivere l’apparecchiatura utilizzata per il trattamento dei bagni esausti e se le inevitabili emissioni contenenti acido cloridico ed oli siano aspirate e  convogliante verso un idoneo sistema di abbattimento;

-          notizie più precise sulla provenienza del rifiuto , probabile presenza e natura degli inquinanti che potrebbero essere presenti nelle emissioni , destino dei rifiuti che si produrranno dall’attività di recupero, loro utilizzo nella produzione di fertilizzanti e relativi effetti sull’agricoltura;

-          frequentazione dell’area soprattutto durante i mesi estivi…omissis”;

RILEVATO che nella nota del SGR prot.n. 211707 del 24.09.2012, con la quale è stato trasmesso il verbale di Conferenza dei Servizi di cui sopra, l’Autorità Competente, in riferimento a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, ha richiesto al competente Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale di valutare l’opportunità di rimettere alle valutazioni del competente CRR-VIA n. 1976 del 5.06.2012, invitando le Amministrazioni assenti alla suddetta Conferenza dei Servizi a rimettere il parere di competenza entro il termine di n. 20  giorni dalla notifica della predetta nota;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota prot.n. del 06.11.2012, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 257730/RA del 16 novembre 2012, a seguito delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti in sede di Conferenza dei Servizi del 18.09.2012, come da elenco che si riporta:

-          Chiarimenti descrittivi in ordine alle problematiche evidenziate dall’ARTA;

-          Schema di flusso del ciclo produttivo;

-          Planimetria generale stabilimento con localizzazione impianto di recupero HCL;

-          Planimetria punti di emissione in atmosfera e numerazione dei camini;

-          Loyaut  dell’impianto;

-          Planimetria generale stabilimento con localizzazione pozzi per prelievo acque sotterranee;

PRESO ATTO della nota dell’ARTA - Distretto Provinciale di San Salvo Vasto, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, con prot.n. 252657/Ra del 13.11.2012, con la quale viene trasmesso il parere di competenza e nel quale si riporta quanto segue:

… “…dalla disamina della documentazione non emergono connessioni di natura impiantistica tra l’impianto attualmente esistente e quello futuro denominato Recogen.

In linea di principio è apprezzabile tale iniziativa in quanto trasforma un rifiuto potenzialmente pericoloso e normalmente destinato allo smaltimento in prodotti che vengono riammessi in un ciclo produttivo industriale, eliminando pertanto un potenziale pericolo di inquinamento ed un beneficio dell’ambiente.

Restano attribuite al competente Servizio Regionale tutte le valutazioni di carattere normativo e giuridico in merito alla concessione dell’autorizzazione in oggetto.

Pertanto limitatamente alle considerazioni precedentemente espresse, si trasmette parere favorevole rimettendo alla fase effettiva presentazione del progetto esecutivo, il momento in cui l’ARTA si riserverà di formulate le necessarie prescrizioni, invitando fin da ora la Ditta al puntuale rispetto della vigente normativa ambientale”;

VISTA la nota dell’ARTA – Distretto Provinciale di San Salvo Vasto, prot.n. 1983 del 29.11.2012, acquisita agli atti al prot.n. 271154/RA del 30.11.2012 del SGR, con la quale vengono trasmesse le integrazioni al parere già reso con nota prot.n. 1871 del l9.11.2012 e, facendo seguito all’incontro tecnico del 26.11.2012 di cui sopra, si prende atto di quanto affermato dalla Ditta ovvero che non trattandosi di opera pubblica non è necessario presentare il progetto esecutivo e che darà direttamente inizio ai lavori per la costruzione dell’impianto Recogen, soggetto all’autorizzazione regionale. chiedendo all’uopo …. Di sostituire l’esame del progetto preliminare con la prescrizione di comunicare perentoriamente alla scrivente Agenzia le date di fine lavori e di messa in esercizio dell’impianto, con la precisazione che l’intervento minino tra le stesse sia di almeno 60 giorni;

RICHIAMATA la nota della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 380/RA del 2 gennaio 2013 con la quale: “omissis .., visti i pareri acquisiti e considerata la necessità di concludere il procedimento amministrativo nei termini di cui all’art. 29-quater comma 10 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., si invitano le Amministrazioni assenti alla CdS del 18.09.2012 e che non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione a seguito della nota del SGR prot.n. 211707 del 24.09.2012, a rimettere il parere di competenza nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, rilevando che l’acquisizione degli stessi è necessaria essendo in presenza di un provvedimento in materia di AIA. ..omissis”;

PRESO ATTO della nota del 4 gennaio 2013, acquisita al prot. 3748/RA del 7 gennaio 2013 del SGR, a firma dell’Avv. Stefania Bracaglia, per conto della Puccioni Spa, con la quale si rammenta agli Organismi regionali che: “omissis …da tempo sono scaduti i termini ordinatori previsti dall’art. 29 quater del d.lgs 152/2006 per il rilascio della AIA ….omissis”, invitando e diffidando l’Autorità competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo entro 7 giorni dal ricevimento della nota de qua con avviso che in caso contrario si agirà in ogni sede al fine di far valere i propri diritti anche di natura risarcitoria a causa della perdita di un finanziamento europeo denominato eco innovation;

VISTA la nota del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti prot.n. 269/PAL dell’8 gennaio 2013, acquisita al prot.n. RA/9769 del 14.01.2012 del SGR, con la quale si comunica che l’Ufficio ha già espresso il proprio parere (favorevole) con nota 11142 del 20.08.2012;

RICHIAMATA la nota del Comune di Vasto – Ufficio Ecologia, Ambiente e Sanità prot.n. 2193 del 15.01.2013 del SGR  del 18 gennaio c.a. dello scrivente Servizio, con la quale si chiede una proroga di gg. 15 per il rilascio del parere ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 19226/RA del 23 gennaio 2013, ha riscontrato la richiesta del Comune di Vasto di cui sopra, rilevando l’urgente necessità di concludere il procedimento in tempi brevi sollecitando la trasmissione del parere entro 7 giorni dal ricevimento della nota de qua;

VISTA la nota prot.n. 355/13 del 24.01.2013 della Azienda USL n. 2 “Lanciano-Vasto-Chieti”, acquisita dal SGR al prot.n. 27195/RA del 30.01.2013, con la quale è stato rilasciato parere igienico-sanitario favorevole, con prescrizioni;

VISTA la nota del Servizio regionale Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, prot. n. 640 del 31.01.2013, acquisita dal SGR al prot. n. RA/30256 del 1.02.2013 con la quale, in relazione alla richiesta di chiarimenti circa le prescrizioni di cui al giudizio VIA n. 1976 del 05.06.2012, ha rilevato quanto segue:

omissis …”questo Servizio non ha le competenze per valutare eventuali modifiche e/o integrazioni sopraggiunte dopo il giudizio conclusivo espresso dall’Autorità competente in materia di VIA, VA e VI che, come riportato all’art. 5 della DGR 119/2002 e ss.mm. e ii. È la Regione Abruzzo per il tramite dell’apposito Comitato di Coordinamento Regionale (CCR-VIA). Pertanto qualora il Servizio Gestione Rifiuti ritenesse necessario, in funzione della documentazione in suo possesso, riaprire il procedimento concluso con giudizio n. 1976 del 05.06.2012 e sottoscritto anche dal suo rappresentante, può chiedere, come di prassi al Presidente del del CCR- VIA la riapertura del procedimento, facendone comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi della L. 241/1990 art. 7, oppure invitare la Ditta a sottoporre le eventuali modifiche , di natura sostanziale o meno, alle valutazioni dei CCR-VIA secondo le procedure previste dalla legge. ….omissis;

RITENUTO che il SGR, nel richiedere chiarimenti al Servizio Regionale Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale dell’Aquila, non ha inteso riaprire il procedimento già concluso con il giudizio VIA favorevole n. 1976 del 05.06.2012 ma ha chiesto solamente delucidazioni in ordine alle prescrizioni ivi riportate e che comunque sono state successivamente oggetto di integrazioni da parte della Ditta istante ed esame dell’ARTA territorialmente competente;

RICHIAMATA la nota del Comune di Vasto, prot.n. 4907 del 30.01.2013, acquisita al prot.n. RA/30034 del 1° febbraio 2013 del SGR, con la quale è stato trasmesso un formale parere non favorevole evidenziando diverse carenze di natura tecnico progettuale nonché per la qualità dell’aria e di origine igienico – sanitario che qui di seguito si riassumono:

-          Omissis “..notizie più precise sulla provenienza del rifiuto, probabile presenza e natura di altri inquinanti che potrebbero essere presenti nelle emissioni , pur citati nella relazione… altri metalli pesanti presenti nell’acciaio o provenienti dal processo produttivo specifico.. destino dei rifiuti che si produrranno dall’attività di recupero, loro utilizzo nella produzione di fertilizzanti e relativi effetti sull’agricoltura”;

-          ..i pareri dell’Arta di fatto non hanno soddisfatto le istanze tecniche rappresentate da questa Amministrazione “. In particolare non solo relative agli aspetti tecnici progettuali ma anche quelli relativi alla qualità dell’aria e le problematiche di ordine igienico-sanitario a suo tempo segnalate;

-          ….omissis … . In tal senso risultano essere ancora presenti disturbi vari connessi con la presenza di esalazioni fastidiose nella Z.I, si continua a ritenere indispensabile l’acquisizione di opportuna conoscenza degli inquinanti.

-          Considerato di non poter esprimere compiuto parere …si ribadisce che la presente è da intendersi quale formale rilascio di parere non favorevole qualora l’Autorità competente dovesse ritenere concluso il procedimento.   “omissis”;

RICHIAMATA la nota prot.n. 33986/RA del 5 febbraio 2013 con la quale il SGR ha convocato una Conferenza dei Servizi per il giorno 12 febbraio 2012 ;

VISTA la nota del CO.A.S.I.V. (Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale del Vastese), prot. n.0402 dell’11.02.2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/40670 del 12.02.2013, che conferma il parere precedentemente espresso in data 17.09.2012;

 

PRESO ATTO della nota del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti, prot. n.2157/PAL pos. 02.01.03, del 8.02.2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/40207 del 12.02.2013, che conferma il parere favorevole contenuto nella precedente nota n. 269 del 8.1.2013;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2013 che qui di seguito si riporta:  “In apertura di seduta, il dott. Roberto Cocco, responsabile del Distretto ARTA di San Salvo-Vasto, ritiene opportuno puntualizzare che il Comune di Vasto non ha mai trasmesso formalmente al Distretto il parere del 24.10.2012, prot. n. 40903, del proprio Ufficio Ecologia Ambiente, nel quale venivano sollevati dubbi di natura tecnica interessanti la realizzazione del progetto oggetto della presente Conferenza di Servizi. Inoltre, rimarca che il Comune di Vasto, nella Conferenza di Servizi del 18.09.2012, non ha sollevato all’ARTA, le osservazioni tecniche, che sono state, solo successivamente, richieste nelle note del Comune del 24.10.2012 e 30.01.2013, tra l’altro non indirizzate all’ARTA.

Prende la parola il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (di seguito SGR), responsabile del procedimento in oggetto, il quale, ringraziando i presenti per la partecipazione alla odierna riunione, attesta che gli stessi siano abilitati a presenziare ai lavori della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 – ter, comma 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed evidenzia quanto segue.

Preliminarmente si rileva che il presente procedimento amministrativo è connotato da diverse “complesse problematiche” quali:

-          un iniziale parere negativo rilasciato dal Comitato regionale VIA dell’Aquila;

-          una mancata trasmissione all’Autorità competente dei pareri da parte degli Enti ed Organi tecnici coinvolti nel procedimento più volte sollecitati in tal senso dal SGR;

-          una carenza nella presentazione delle schede AIA da parte della Ditta, in conformità delle disposizioni di cui alla DGR n. 461/2006 e s.m.i;

-          un iniziale parere non favorevole del Comune di Vasto di cui alla nota dello stesso prot.n. 40903 del 24.10.2012 motivato costatando “omissis ..  l’assenza di specifiche verifiche da parte dell’ARTA sullo stato attuale delle emissioni in atmosfera. .. omissis”.  

Inoltre, circostanza di non poco conto, è quella relativa all’ubicazione dell’impianto in oggetto denominato “Recogen”, prevista in un’area già interessata da un’altra AIA (particella n. 57 di cui all’AIA n. 08 del 09.06.2006), rilasciata da altro servizio regionale (rif. Servizio Energia Qualità dell’Aria) della medesima Direzione regionale.

Si è attualmente in presenza di una nota prot.n. 4907 del 30.01.2013 del Comune di Vasto, a firma del Dirigente IV° Sett. - Dott. Vincenzo Marcello, che sarà oggetto di esame nella seduta odierna ed a cui di seguito si fa riferimento.

Si evidenzia altresì che la Ditta ha più volte diffidato il Servizio Gestione Rifiuti e l’Autorità competente al rilascio dell’AIA “immediatamente”, lamentando il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione del procedimento e giustificando la richiesta con la sussistenza di contributi Europei che interessano il progetto in esame e che potrebbero essere persi a causa del ritardo.

All’uopo il rappresentante del SGR evidenzia che la presente pratica è stata connotata da una iniziale carenza informativa e progettuale da parte della Ditta e dalla mancanza di elementi di valutazione fondamentali per il rilascio dell’autorizzazione nei termini.

Si evidenzia, infatti, che sono pervenuti i pareri da parte di alcuni Enti (es. Comune, ARTA ed Azienda USL competente) solo di recente, senza i quali la Struttura non avrebbe potuto determinarsi.

Evidenzia, inoltre, che in accordo con l’Autorità competente, ha preso in considerazione le pressanti istanze e le oggettive motivazioni della Ditta tanto che ha dato precedenza alla stessa rispetto ad altre procedure in corso che, peraltro, hanno ottenuto il Giudizio CCR-VIA favorevole in data antecedente rispetto a quello riferito al presente procedimento di titolarità della Ditta Puccioni SpA.

Infatti, a conferma di tali assunti, si vuole evidenziare che in data odierna è stata rinviata al 21 c.m. un’altra Conferenza dei Servizi riguardante il Consorzio di Bonifica Centro, che ha ottenuto il Giudizio CCR-VIA favorevole il 26.04.2012.

Tutto ciò evidenzia e riconferma, altresì, le enormi difficoltà in cui svolge il proprio lavoro il SGR, più volte rappresentate con specifiche missive (per brevità si evita di riferire in tal senso), fatte presenti alle Direzioni ed Autorità competenti, a causa della cronica carenza di personale, in particolare per la predisposizione degli atti connessi ai procedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Pertanto, ci si riserva di effettuare le opportune ulteriori verifiche in ordine al contenuto delle diffide trasmesse dalla Ditta e di quanto ivi riportato.

Il rappresentante del SGR dà lettura delle seguenti comunicazioni:

-          nota prot.n. 355/13 del 24.01.2013 della Azienda USL n. 2 “Lanciano-Vasto-Chieti”, acquisita dal SGR al prot.n. 27195/RA del 30.01.2013 del SGR, con la quale è stato rilasciato parere igienico-sanitario favorevole, con prescrizioni riportate nello stesso (viene letto);

-          nota del Comune di Vasto, prot.n. 4907 del 30.01.2013, acquisita al prot.n. RA/30034 del 1° febbraio 2013 del SGR, con la quale è stato trasmesso un formale parere non favorevole evidenziando diverse carenze di natura tecnico progettuale nonché per la qualità dell’aria e di origine igienico – sanitario (come precedentemente accennato);

-          nota del CO.A.S.I.V. (Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale del Vastese), prot. n.0402 dell’11.02.2013, acquisita dal SGR al prot. n. RA/40670 del 12.02.2013, che conferma il parere precedentemente espresso in data 17.09.2012, allegato;

-          nota del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti, prot. n.2157/PAL pos. 02.01.03, del 8.02.2013, acquisita dal SGR al prot. n. RA/40207 del 12.02.2013, che conferma il parere favorevole contenuto nella precedente nota n. 269 del 8.1.2013;

-          nota del Servizio regionale Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, prot.n. 640 del 31.01.2013, acquisita dal SGR al prot. n. RA/30256 del 1.02.2013.

In riferimento a quest’ultima nota, si ritiene che le prescrizioni di cui al giudizio del CCR-VIA n. 1976 del 5.06.2012, saranno inserite nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale come rilevato nell’ambito del procedimento.

Nello specifico vengono illustrate le motivazioni poste alla base del parere non favorevole del Comune di Vasto, che qui di seguito si richiamano:

-          ..notizie più precise sulla provenienza del rifiuto, probabile presenza e natura di altri inquinanti che potrebbero essere presenti nelle emissioni , pur citati nella relazione… altri metalli pesanti presenti nell’acciaio o provenienti dal processo produttivo specifico.. destino dei rifiuti che si produrranno dall’attività di recupero, loro utilizzo nella produzione di fertilizzanti e relativi effetti sull’agricoltura”;

-          ..i pareri dell’Arta di fatto non hanno soddisfatto le istanze tecniche rappresentate da questa Amministrazione “. In particolare non solo relative agli aspetti tecnici progettuali ma anche quelli relativi alla qualità dell’aria e le problematiche di ordine igienico-sanitario a suo tempo segnalate;

-          ….omissis … . In tal senso risultano essere ancora presenti disturbi vari connessi con la presenza di esalazioni fastidiose nella Z.I, si continua a ritenere indispensabile l’acquisizione di opportuna conoscenza degli inquinanti.

-          Considerato di non poter esprimere compiuto parere …si ribadisce che la presente è da intendersi quale formale rilascio di parere non favorevole qualora l’Autorità competente dovesse ritenere concluso il procedimento.  

In merito al predetto parere del Comune di Vasto (ovvero: prescrizioni), si evidenzia che lo stesso doveva essere fornito dal legale rappresentante del Comune (Sindaco), ai sensi dell’art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che le prescrizioni, di cui al R.D. n. 1265/34, sono di competenza esclusiva del Sindaco (cfr. TAR Lazio sez. II, n. 5508/2005). Pertanto, anche sotto l’aspetto procedurale, oltre che di contenuto, il parere rilasciato dal Comune, a firma del Dirigente IV° Sett. - Dott. Vincenzo Marcello,  risulta non conforme a quanto richiesto. Inoltre, rileva che l’ASL, a cui il Sindaco avrebbe, eventualmente dovuto rivolgersi per esprimersi in qualità di massima autorità sanitaria locale sul procedimento, ha inviato il proprio parere favorevole con prescrizioni, come risulta dalla nota regionale di convocazione della presente Conferenza di Servizio. A tale proposito, quanto suddetto, è ampiamente confermato dalla Sentenza del Tar Napoli, Campania, sez. V, n. 494/2005.

In particolare si chiede all’ARTA di pronunciarsi in merito ad alcuni aspetti di cui alle prescrizioni riportate nel giudizio n. 1976 del 5.6.2012 del CCR-VIA che qui di seguito si richiamano:

-          modalità di attuazione/gestione del piano di monitoraggio della qualità dell’aria;

-          previsione della predisposizione di un’idonea rete di monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso la realizzazione di piezometri a monte e a valle idrogeologico del sito in questione.

Si ritiene, inoltre, che si tenga conto, nel procedimento di rinnovo dell’AIA n. 8 del 09.06.2006, del fatto che la particella catastale n. 57, interessata dal presente procedimento “Recogen”, sia stralciata dall’AIA n. 8/06 e a tal proposito si invita la ditta a farne richiesta al Servizio competente. Per parte del SGR tale aspetto costituirà oggetto di una specifica prescrizione in caso di rilascio dell’AIA.

Prende la parola il dott. Roberto Cocco, responsabile ARTA, il quale precisa che, per quanto concerne il monitoraggio della qualità dell’aria, non può che riferirsi all’intero territorio della zona. A tal proposito, la Regione Abruzzo sta implementando la rete di monitoraggio così come previsto dalle direttive europee, per cui la problematica sollevata della qualità dell’aria non può che essere rinviata alla futura programmazione di settore.

Per quanto concerne la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, come già richiesto dall’ARTA con precedenti note in riferimento all’AIA n. 8 del 09.06.2006, sono in corso attività di monitoraggio ambientale alla conclusione delle quali, si chiede alla Ditta di comunicare all’ARTA le risultanze, comprensive di uno studio sull’andamento della falda, per valutare l’esigenza di integrare o meno la rete di piezometri già esistenti.

Inoltre, evidenzia che il Comune, forse non tenendo conto dell’istruttoria che ha condotto all’espressione del parere ARTA, ha ritenuto quest’ultimo non sufficientemente esaustivo, mentre lo stesso rappresenta la sintesi di tutti i chiarimenti e integrazioni forniti dalla Ditta.

In aggiunta, precisa che tutti gli aspetti problematici sollevati dal Comune di Vasto (con note del 24.10.2012, prot. n. 40903, e del 30.01.2013, prot. n. 4907) sono stati ampiamente superati a seguito dell’istruttoria condotta dall’ARTA durante la quale la Ditta ha fornito documentazione integrativa in maniera puntuale ed esaustiva (cfr. nota della Ditta Puccioni acquisita al prot. ARTA n. 1683 del 10.10.2012), anche in relazione a specifici aspetti sollevati autonomamente dall’ARTA stessa e pertanto le osservazioni del Comune appaiono tardive e assolutamente generiche, non attinenti l’impianto in oggetto.

A tal proposito si precisa che le problematiche sollevate dal Comune di Vasto in riferimento alle emissioni dell’impianto Recogen sono state ampiamente trattate nel parere VIA favorevole, del 05.06.2012, ove si riporta che “gli impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera sulle specie ed habitat presenti nel SIC Punta Aderci –Punta della Penna, sono di bassa significatività” e “che gli incrementi sugli impatti delle immissioni in atmosfera dell’impianto Recogen non sono apprezzabili”. A tal proposito, il responsabile ARTA dichiara di confermare le risultanze del suddetto parere VIA tenuto conto che la Ditta ha posto in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per rispettare tale assunto.

In merito alla provenienza del rifiuto, l’ARTA chiarisce che detto punto risulta irrilevante ai fini dell’istruttoria del presente procedimento ed inoltre, come dovrebbe essere ben noto, i rifiuti devono essere sempre accompagnati dal formulario identificativo (FIR) che li caratterizza ed inoltre la Ditta ha dichiarato che tutte le materie in ingresso all’impianto saranno oggetto di analisi al fine di un ottimale inserimento nel processo produttivo.

In riferimento agli ulteriori aspetti sollevati dal Comune di Vasto, premettendo ancora una volta che tutta la documentazione inviata all’ARTA dalla Ditta Puccioni risulta essere esaustiva e chiarificatrice, ex plurimis, anche in relazione ai punti sollevati nelle sopra citate note comunali. 

Sulla provenienza dei rifiuti prende la parola la Ditta Puccioni, la quale conferma quanto sopra espresso dall’ARTA e aggiunge, ai fini di far chiarezza, che il rifiuto trattato dall’impianto Recogen genera solfato di ferro e solfato di zinco che verrà utilizzato nel ciclo fertilizzanti nel rispetto della normativa vigente in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: titoli/concentrazioni, ecc.), come già chiarito nella documentazione prodotta ai fini del presente provvedimento.

Inoltre, aggiunge che in relazione ai pareri provenienti dal Comune di Vasto, conformemente a quanto dichiarato dal dott. Franco Gerardini quanto fornito dal Comune di Vasto non risponde al contenuto prescritto dal citato Regio Decreto del 1934 tantomeno a quanto prevede la 241/90 in materia dei contenuti dei pareri dei partecipanti alla Conferenza dei Servizi. Anche il Consiglio di Stato afferma che i pareri di ciascun ente coinvolto in una Conferenza dei Servizi per non essere disattesi devono essere attinenti ed espressi nei limiti di competenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23.05.2011 n. 3099). Il Comune era già stato richiamato al rispetto di ciò con missiva del 2.01.2013 prot. n. 380, trasmessa dalla Regione all’ente comunale stesso e, per conoscenza, alla ditta.

Sul punto la ditta aggiunge che il Sindaco è stato messo nella possibilità di esprimersi anche concedendo allo stesso termini suppletivi rispetto a quanto di obbligo ai sensi della L. 241/90. Pertanto, la ditta anche alla luce della giurisprudenza del T.A.R. Toscana sez. II, 1.04.2011 n. 569, e T.A.R. Lombardia, sez. I, 12.12.2008 n. 1767, le quali affermano che l’Autorizzazione Integrata Ambientale è legittima anche in assenza delle prescrizioni del Sindaco, ritiene non ci siano impedimenti legittimi e motivati al rilascio di A.I.A. tenuto conto che la trasmissione di domanda A.I.A. è avvenuta il 18.04.2011 e che la ditta si è sottoposta volontariamente al giudizio di V.I.A. ed ha ottenuto in data 5.06.2012 parere favorevole a seguito di una istanza di riesame in autotutela di un precedente parere negativo il cui contenuto è stato ampiamente superato.

Quanto alla documentazione inviata dalla Puccioni s.p.a. a seguito delle integrazioni richieste dall’ARTA in sede di conferenza dei servizi tenutasi il 18.09.2012, sopra meglio richiamata dall’ARTA stessa, si fa presente che la Puccioni s.p.a. oltre che inviarle il 10.10.2012 all’ARTA, le ha trasmesse anche all’Ufficio A.I.A. con nota del 6.11.2012.

In relazione alla nota dell’Ufficio VIA, prot. n. 640 del 31.01.2013, ricevuta per conoscenza, la Ditta afferma che la natura delle integrazioni trasmesse dalla Ditta, a seguito delle richieste ARTA, non contiene modifiche che possano influenzare quanto deciso in sede di VIA.

L’Autorità competente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.mi. e L.n 241/1990 s.m.i., ritiene concluso il procedimento. Alla luce dei pareri acquisiti si approva il progetto presentato dalla Ditta Puccioni s.p.a. ai fini del rilascio dell’AIA, ritenendo il parere del Comune per quanto sopra esposto inconferente sia nel contenuto che nella forma e superate le osservazioni dello stesso in forza dei chiarimenti sopra esposti.”;

RICHIAMATA la nota prot.n. 46641/RA del 18 febbraio 2013 del SGR con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2013 agli Enti interessati;

RILEVATO che all’esito dell’istruttoria espletata l’Autorità competente ha acquisito i pareri favorevoli da parte degli Organi tecnici coinvolti ed interessati nel procedimento amministrativo, ad eccezione del Comune di Vasto che ha espresso parere contrario e della Provincia di Chieti che non ha rimesso il proprio parere nonostante le seguenti comunicazioni e diffide:

-          nota prot.n. 185460/RA del 9 agosto 2012 del SGR di convocazione della conferenza dei servizi alla quale la Provincia non ha partecipato e non ha fatto pervenire nessuna comunicazione  in merito;

-          nota prot.n. 211707/RA del 24.09.2012 del SGR con la quale venivano invitate le Amministrazioni assenti alla suddetta CdS a rimettere il parere di competenza nel termine di n. 20 giorni dalla notifica della comunicazione de qua, non riscontrata dalla Provincia di Chieti;

-          nota prot.n. 380/RA del 2 gennaio 2013 con la quale la Provincia di Chieti veniva diffidata a rilasciare il parere di competenza entro 15 giorni dal  ricevimento della nota de qua alla quale l’Amministrazione provinciale non ha dato seguito;

-          nota prot.n. 33986/RA del 5.2.2013 del SGR con la quale veniva convocata una ulteriore conferenza dei servizi alla quale la Provincia di Chieti non ha partecipato;

 

CONSIDERATO pertanto che l’Autorità competente deve concludere il procedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 quater comma 10 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della L. n.241/1990 s.m.i.;

RITENUTO che il Comune di Vasto ha espresso il proprio parere non favorevole deducendo la difficoltà di avere a disposizione alcune informazioni e rilevando quanto segue:

-          si richiedono omissis ..”..notizie più precise sulla provenienza del rifiuto, probabile presenza e natura di altri inquinanti che potrebbero essere presenti nelle emissioni, pur citati nella relazione… altri metalli pesanti presenti nell’acciaio o provenienti dal processo produttivo specifico.. destino dei rifiuti che si produrranno dall’attività di recupero, loro utilizzo nella produzione di fertilizzanti e relativi effetti sull’agricoltura”;

-          ..i pareri dell’Arta di fatto non hanno soddisfatto le istanze tecniche rappresentate da questa Amministrazione “. In particolare non solo relative agli aspetti tecnici progettuali ma anche quelli relativi alla qualità dell’aria e le problematiche di ordine igienico-sanitario a suo tempo segnalate;

-          ….omissis … . In tal senso risultano essere ancora presenti disturbi vari connessi con la presenza di esalazioni fastidiose nella Z.I, si continua a ritenere indispensabile l’acquisizione di opportuna conoscenza degli inquinanti.

-          Considerato di non poter esprimere compiuto parere …si ribadisce che la presente è da intendersi quale formale rilascio di parere non favorevole qualora l’Autorità competente dovesse ritenere concluso il procedimento.   “;

RILEVATO che le motivazioni poste alla base del parere negativo rilasciato dal Comune di Vasto non possono trovare accoglimento in quanto i rilievi mossi dall’Amministrazione comunale sono stati già oggetto di esame da parte dell’ARTA e dell’Ufficio VIA che hanno dedotto nello specifico quanto segue:

-          per quanto concerne la richiesta di chiarimenti circa la provenienza del rifiuto ed utilizzo dello stesso la Ditta ha precisato in più occasioni che il rifiuto trattato dall’impianto Recogen genera solfato di ferro e solfato di zinco che verrà utilizzato nel ciclo fertilizzanti nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, in merito a tale aspetto l’ARTA che ha prescritto quanto segue: …” i rifiuti devono essere sempre accompagnati dal formulario identificativo (FIR) che li caratterizza e che tutte le materie in ingresso all’impianto saranno oggetto di analisi al fine di un ottimale inserimento nel processo produttivo;

-          per quanto concerne le emissioni in atmosfera dell’impianto Recogen nel Giudizio VIA favorevole del 05.06.2012 si afferma che “gli impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera sulle specie ed habitat presenti nel SIC Punta Aderci –Punta della Penna, sono di bassa significatività” e “che gli incrementi sugli impatti delle immissioni in atmosfera dell’impianto Recogen non sono apprezzabili”. In sede di conferenza dei servizi il responsabile dell’Arta ha confermato le risultanze del suddetto parere VIA tenuto conto che la Ditta ha posto in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per rispettare tale assunto;

-          per quanto concerne la carenza informativa del parere ARTA si rileva che lo stesso ha tenuto conto di tutti i chiarimenti e delle integrazioni forniti dalla Ditta in maniera puntuale ed esaustiva, giusta nota  della Ditta Puccioni acquisita al prot. ARTA n. 1683 del 10.10.2012 che ha fornito elementi utili agli aspetti ritenuti carenti dall’ARTA ed evidenziati in sede di Conferenza dei Servizi;

-          per quanto riguarda le problematiche di ordine igienico-sanitario si rileva che la Azienda USL n. 2 “Lanciano-Vasto-Chieti”, ha rilasciato parere igienico-sanitario favorevole e il Sindaco non si è espresso ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 artt. 216-217;

RICHIAMATO altresì quanto disposto dalla n. 241/1990 e s.m.i., che al comma 1 dell’art. 14-quater in materia di dissenso nella Conferenza dei Servizi, prevede che: 1. “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”. Inoltre, per giurisprudenza costante (Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099), “il dissenso espresso da un’amministrazione che partecipa ad una Conferenza dei Servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, non può limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma deve essere “costruttivo”, nel senso che deve fornire specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

RILEVATO l’Autorizzazione Integrata Ambientale è legittima anche in assenza delle prescrizioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 RD n. 1265/34 (vedi tra le tante  T.A.R. Toscana sez. II, 1.04.2011 n. 569, e T.A.R. Lombardia, sez. I, 12.12.2008 n. 1767) che, comunque, nel caso di specie, non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi indetta e convocata anche al fine di esaminare il parere rilasciato dal Comune di Ortona e fornire i chiarimenti e le delucidazioni all’Amministrazione Comunale nel pieno contradditorio tra le parti;

 

VISTE le prescrizioni di cui al giudizio n. 1976 del 5.6.2012 del CCR-VIA che qui di seguito si richiamano:

modalità di attuazione/gestione del piano di monitoraggio della qualità dell’aria;

previsione della predisposizione di un’idonea rete di monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso la realizzazione di piezometri a monte e a valle idrogeologico del sito in questione.

RITENUTO che in merito alle predette prescrizioni nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2013 l’ARTA ha precisato quanto segue:

-          omissis “per quanto concerne il monitoraggio della qualità dell’aria, lo stesso non può che riferirsi all’intero territorio della zona. A tal proposito, la Regione Abruzzo sta implementando la rete di monitoraggio così come previsto dalle direttive europee, per cui la problematica sollevata della qualità dell’aria non può che essere rinviata alla futura programmazione di settore;

-          Per quanto concerne la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, con riferimento all’AIA n. 8 del 09.06.2006, sono in corso attività di monitoraggio ambientale alla conclusione delle quali, la Ditta dovrà comunicare all’ARTA stessa le risultanze, comprensive di uno studio sull’andamento della falda, per valutare l’esigenza di integrare o meno la rete di piezometri già esistenti..omissis”;

PRESO ATTO delle conclusioni della Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2013 nell’ambito della quale  “L’Autorità competente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.mi. e L.n 241/1990 s.m.i., ritiene concluso il procedimento. Alla luce dei pareri acquisiti si approva il progetto presentato dalla Ditta Puccioni s.p.a. ai fini del rilascio dell’AIA, ritenendo il parere del Comune per quanto sopra esposto inconferente sia nel contenuto che nella forma e superate le osservazioni dello stesso in forza dei chiarimenti sopra esposti.”;

PRESO ATTO che l’impianto oggetto del presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria espletata e dei chiarimenti forniti dalla Ditta, sarà posizionato all’interno di una porzione di fabbricato già esistente e non comporta un ampliamento dell’impianto fertilizzanti già autorizzato alla Ditta Puccioni Spa ovvero una modifica sostanziale dell’impianto esistente;

PRESO ATTO altresì che la Ditta ha chiarito che i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti saranno localizzati in area idonea tale che assicuri il rispetto della distanza di 300 metri dalla linea di battigia ai sensi di quanto previsto nel Cap. 11 Punto 3.Punto 4 del PRGR di cui alla L.R. 45/07 s.m.i., così come richiesto nel Giudizio VIA 1976 del 5.6.2012;

RICHIAMATA la documentazione depositata dalla Ditta Puccioni Spa in data 26.02.2013, acquisita in pari data al prot.n. RA/54970 del SGR, inerente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della DGR 1227/2007 e n. 2 planimetrie catastali identificative delle particelle n. 4116 – 4115 ove insistono l’impianto e i serbatoi;

RILEVATO che le particelle interessate dall’impianto “Recogen” sono le n. 4116 e 4115, derivanti dal frazionamento della n. 57 facente parte dell’AIA n. 8 del 09.06.2006 rilasciata dal Servizio Energia Qualità dell’Aria SINA della medesima Direzione e che, pertanto, le predette dovranno essere stralciate dall’AIA n. 8/06 di cui sopra su istanza della Ditta che provvederà a farne richiesta al Servizio competente;

PRESO ATTO che, con il presente provvedimento, a norma dell’art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), sostituisce ad ogni effetto, a far data dal suo rilascio, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29 - quater del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

alla Ditta PUCCIONI Spa per l’esercizio di un impianto per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi da ubicarsi nel Comune di Vasto (CH) alla Via Osca n. 89 in aree identificate catastalmente come “Zona di ristrutturazione e completamento” del Piano Regolatore del Comune di Vasto e ricadenti al foglio n. 99 e sulle seguenti particelle:

 

FOGLIO

PARTICELLE

9

Particelle in disponibilità comunale

4115 e 4116

 

Dati generali impianto di recupero:

Tipologia Impianto

Impianto di recupero di rifiuti  pericolosi

Operazione di recupero

R6

Potenzialità (tonn./anno)

10.000

CER conferiti

CER 11.01.05 *

 

Art. 1

APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Si approva, ai sensi dell’art. 29 – quater del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti della Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2013, il progetto presentato dal Ditta Puccioni Spa nel rispetto degli elaborati progettuali di seguito elencati:

-          Elaborato tecnico descrittivo;

-          Sintesi non tecnica;

-          Elaborato A1 marzo 2011 Estratto Topografico;

-          Elaborato A2 marzo 2011 Stralcio PRG;

-          Elaborato A3 marzo 2011 Estratto catastale integrata con  la planimetria Foglio 9 depositata il 26.02.2013;

-          Relazione Geologica e Idrogeologica a firma del geologo  Dr. Nicola Tullo del marzo 2011;

-          Elaborato C2 marzo 2011 Planimetria Aree di Stoccaggio;

-          Elaborato D1 marzo 2011 Planimetria rete idrica;

-          Elaborato G1 marzo 2011 Planimetria Aree di stoccaggio rifiuti;

-          Allegati:

-          H1 Schema a blocchi bilancio energetico;

-          H2 Diagrammi energetici mensili;

-          H3 Diagrammi consumi cumulati;

-          Scheda INT 3 Smaltimento recupero rifiuti trasmessa il 03/01/2012;

-          Allegato C1 Schede di sicurezza materie prime, Analisi tecnica Bios srl n. 20091656,    Descrizione del ciclo produttivo che consta di n. 4 pagine);

-          Elaborato tecnico descrittivo 25.06.2012;

-          Previsioni impatto acustico ambientale del 21.05.2012;

-          Integrazioni a seguito delle richieste avanzate dall’ARTA in sede di CdS del 18.09.2012 di cui alla nota della Ditta Puccioni del 10.10.2012;

-          Elaborato Allegato 1 del 9.10.2012 Planimetria generale stabilimento con localizzazione  impianto recupero HCL;

-          Elaborato Allegato 2 del 9.10.2012 Planimetria generale stabilimento con localizzazione pozzi per prelievo acque sotterranee;

-          Elaborato Allegato 3 Planimetria punti di emissione in atmosfera e numerazione dei camini;

-          Elaborato Allegato n. 4 del 9.10.2012 Layaut dell’impianto;

-          Allegato n. 5 denominato Schema Flusso dei solfati;

-          Allegato 6. Schema di flusso del ciclo produttivo;

Art. 2

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO

Si autorizza la Ditta Puccioni Spa all’esercizio dell’impianto di recupero ai sensi dell’art. 29 – quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, nel rispetto degli elaborati progettuali di cui al precedente art.1 e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Art. 3

VALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 4

PRESCRIZIONI INERENTI L’ENTRATA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO

1.         L’avvio dell’impianto è preceduto dall’invio all’Autorità Competente di:

a)         documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi della  DGR 03.08.2007, n. 790 e s.m.i., a favore della Regione Abruzzo ( 2 polizze in originale o 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali; la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

b)         comunicazione nella quale si attesti:

-          data di avvio delle singole fasi di realizzazione ed esercizio”;

-          il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

c)         certificato di collaudo dell’impianto che deve attestare:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;

Prescrizioni:

Ai sensi dell’art. 45, comma 7, della L.R. 45/07 e s.m.i., il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, l'impianto non sia messo in esercizio entro 24 mesi dal rilascio del presente provvedimento.

Considerato che la particella catastale n. 57, facente parte del progetto di cui all’AIA n. 8 del 09.06.2006 rilasciata dal Servizio Energia Qualità dell’Aria SINA della medesima Direzione, è stata frazionata, e da tale frazionamento sono derivate anche le part.lle  nn. 4115 e 4116 interessate dal presente procedimento “Recogen”. In merito a tale aspetto si prescrive che la Ditta dovrà far richiesta, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento AIA, al Servizio competente affinchè le particelle nn. 4115 e 4116 vengano stralciate dall’AIA n. 8/06 di cui sopra.

Art. 5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

-          Per la planimetria delle emissioni si rimanda all’elaborato tecnico descrittivo recante “Integrazioni alla istanza AIA prot. RA/102955 dell’11.05.2011 a seguito di parere favorevole CCR VIA, Giudizio Favorevole n. 1976 del 05.06.2012” e si precisa che le emissioni in atmosfera dovutieall’esercizio dell’impianto per il recupero della acque di decapaggio e strippaggio, saranno essenzialmente riconducibili alle emissioni in atmosfera degli sfiati dei serbatoi di accumulo del rifiuto in ingresso e dell’acido cloridrico recuperato a fine ciclo trattandosi di emissioni caratterizzate fondamentalmente dalla presenza di vapori di gas acidi quali HCL.

-          ;

PUNTO DI EMISSIONE

Provenienza

impianto

 

Portata

(mc/h a 0° a 0,101 MPa)

 

 

Durata emissioni

(h/giorno)

 

 

Durata emissioni

(h/anno)

 

 

Temp.

(°C)

 

 

Tipo di sostanza inquinante

Concentrazione dell’inquinante in emissione (mg/mc a 0°C e o,101 MPa)

 

Flusso di massa

 

 

Altezza punto di emissione dal suolo

(m)

 

Diametro o lati di sezione (m o mxm)

Tipo di impianto di abbattimento

31

SERBATOI  1-2-3-4-5

Hci Esausto + Rigenerato

66 m3/h

16

 

220

 

Ambiente

HCL

10

 

 

0,66

(g/h)

 

15,84

(g/g)

5

1

Assorbitore

Acque sodate

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI DEL COMITATO VIA

-          La Ditta, in riferimento all’incidenza sul SIC Punta Aderici/Punta della Penna e ai progetti di ricerca e di tutela sull’area, nello specifico la protezione dei nidi di Fratino in Abruzzo e nidificazione del Gabbiano reale, dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, un piano di monitoraggio delle suddette specie, che sarà inoltrato dal Servizio Gestione Rifiuti agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo che potranno formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni;

-          Entro 90 giorni dall’avvio dell’impianto la Ditta dovrà effettuare e trasmettere al SGR una campagna di misure fonometriche post operam che certifichi l’effettivo rispetto dei valori limite applicabili presso i punti di controllo individuati;

-          Per quanto concerne la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, da effettuarsi attraverso la realizzazione di idonei piezometri a monte e a valle idrogeologica del sito, preso atto che sono in corso attività di monitoraggio ambientale in riferimento all’AIA n. 8 del 09.06.2006, si prescrive alla Ditta di comunicare all’Arta le relative risultanze, comprensive di uno studio sull’andamento della falda, il tutto al fine di valutare l’esigenza di integrare o meno la rete di piezometri già esistenti da parte dell’Arta. La Ditta dovrà trasmettere al SGR, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, un crono programma relativo alle predette attività descrivendone la tempistica e le attività di attuazione.

PRESCRIZIONI DEL CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL VASTESE

La Ditta dovrà porre in essere le migliori soluzioni tecniche al fine di evitare eventuali emissioni irritanti oltre che le migliori soluzioni tecniche atte a scongiurare sversamenti di acidi, anche accidentali, nella rete fognante consortile per non inficiare il processo depurativo dell’impianto a servizio dell’agglomerato industriale di Punta Penna;

PRESCRIZIONI DELL’ARTA

-          La Ditta dovrà  comunicare perentoriamente all’ARTA le date di fine lavori e di messa in esercizio dell’impianto, con la precisazione che l’intervento minino tra le stesse sia di almeno 60 giorni;

-          I rifiuti devono essere sempre accompagnati dal formulario identificativo (FIR) che li caratterizza e tutte le materie in ingresso all’impianto devono essere analizzate al fine di un ottimale inserimento nel processo produttivo;

PRESCRIZIONI DELLA AZIENDA USL

1.         Deve essere garantito il rispetto delle soglie emissive prescritte dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della DGR n. 517 del 25.05.2007;

2.         la ditta dovrà osservare ogni opportuna cautela per evitare danno e/o nocumento al vicinato;

3.         a far data dalla messa in esercizio dell’impianto, gli Enti preposti alla tutela della qualità dell’aria devono eseguano ogni sei mesi un attento monitoraggio sul rispetto dei parametri di legge.

Art. 7

OBBLIGHI

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi:

1.         sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

2.         nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

3.         tenuta, per quanto applicabile,  del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.         rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;

5.         osservanza di quanto previsto dal  D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile;

6.         rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché nella normativa regionale vigente nella materia;

7.         deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

8.         rendere disponibili al pubblico, entro n. 90 giorni dall’avvio dell’impianto sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;

9.         aderire, così come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001 o  EMAS).

Art. 8

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo viene approvato secondo lo schema di cui alla Sezione J pagg. 37 e seg. dell’Elaborato Tecnico descrittivo prodotto dalla Ditta in sede di Integrazioni alla Istanza AIA.

Prescrizioni:

a)         trasmettere apposita relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, riferita all’anno precedente, all’Autorità Competente, all’ARTA Abruzzo, alla Provincia di Chieti ed al Comune di Vasto, contenente:

1.         relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell’impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;

2.         eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura nonché di disinfestazione e derattizzazione dell’area;

3.         risultati analitici relativi alle emissioni in atmosfera;

b)         la frequenza ed i parametri analitici da rilevare, potranno essere variati dall’ARTA, previa comunicazione all’Autorità competente, ove questa ne riscontri la necessità e/o l’opportunità, in funzione  di una maggiore sicurezza  di controllo ambientale del sito;

Art. 9

PRESCRIZIONI GENERALI

a)         Adeguamento dell’impianto:

a.1)      Il gestore è tenuto ad adeguare l’impianto a quanto previsto nelle suesposte prescrizioni ed entro i termini in esse riportate;

a.2)      Il gestore, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/2006  e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3)      Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare all’Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l’elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l’entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.4)      Il gestore dell’impianto deve inoltre comunicare all’Autorità Competente l’adeguamento complessivo dell’impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall’effettuazione dello stesso.

b)         Gestione dell’impianto

b.1)      I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l’impianto;

b.2)      Il gestore è tenuto al rispetto del piano di gestione operativa;

c)         Limiti e condizioni da rispettare

c.1)      Il  gestore è tenuto a rispettare nell’esercizio dell’impianto i limiti di  emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;

c.2)      Il Gestore dell’impianto come previsto dall’art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06  e s.m.i. deve fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione altra operazione di controllo e verifica;

c.3)      Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento ed ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti nella presente Autorizzazione, secondo modalità e frequenze stabilite nella stessa;

d)         Inquinamento del suolo alla cessazione dell’attività

Si prescrive il rispetto di quanto previsto dalla parte IV, Titolo 5° del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. 790/2007 e s.m.i.

e)         Modifica degli impianti o variazione del gestore

In caso di modifica dell’impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall’art. 29-nonies del D Lgs. 152/06  e s.m.i., della DGR n. 1192 del 4/12/2008 e DGR n. 917 del 23/12/2011;

Art. 10

PROCEDURA DI PROROGA DELL’AIA

La Ditta Puccioni Spa, ai fini della proroga dell’autorizzazione, è tenuta a presentare all’Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall’art. 29- octies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., corredata da una relazione contenente lo stato di fatto dell’impianto di recupero nel rispetto delle condizioni previste in sede di autorizzazione.

Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla citata domanda di proroga, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto, purché siano state regolarmente prestate le garanzie finanziarie ed in assenza di rilievi da parte degli Organismi di controllo, agli atti dell’Autorità Competente

Art. 11

RIESAME DELL’AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 29-octies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 12

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

La Ditta è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l’adozione dei provvedimenti riportati all’art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 13

PIANO DEI CONTROLLI A TARIFFA DELL’ ARTA

Si chiede all’ARTA di trasmettere entro 6 (sei) mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento il piano dei controlli a tariffa.

Art. 14

TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

a)         Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta Puccioni Spa Via Osca, 89 Vasto (CH);

b)         Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso gli uffici della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, con sede in Pescara, via Passolanciano, n. 75, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/06  e s.m.i.;

c)         Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio ed al BURA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all’oggetto ed agli articoli 1, 2 e 3.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE

Arch. Antonio Sorgi