L’AUTORITA’
COMPETENTE
D.G.R.
n. 310 del 29 Giugno 2009
VISTA la Direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte
seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata
ambientale (AIA)”, come modificato dal D.Lgs
29.06.2010, n. 128 che rappresenta il nuovo strumento di recepimento della
direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed
in particolare i seguenti articoli:
- art. 29 - quater
“Procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”;
- art. 29 - sexies
“Autorizzazione integrata ambientale”;
- art. 29 - sexies,
comma 2, che in caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti
alla normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 10 dello stesso decreto;
- art. 29 - sexies,
comma 9), che l’AIA può contenere altre condizioni specifiche ai fini dello
stesso decreto, giudicate opportune dall’Autorità Competente;
- art. 29 - decies
“Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 9;
RICHIAMATA la L. 241/90
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il Decreto del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile
2008, recante: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18
comma 2 del D.Lgs. 59/2005, mediante la
determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle
attività istruttorie e dei controlli di cui al D.Lgs..
59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale;
VISTO il D.M. 29
gennaio 2007, recante: “Emanazione di linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia dei rifiuti, per
le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 18
febbraio 2005, n. 59.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2007, n.
13 , S.O., che individua le migliori tecniche disponibili per gli impianti
rientranti nelle categorie descritte a punti 5.1, 5.2, 5.3 dell’Allegato I del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 31
gennaio 2005, recante: “Emanazione di linee-guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate
nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”;
VISTA la DGR n. 461 del
3.05.2006, recante: “D.Lgs n. 59/2005 concernente
attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”, con la quale sono stati approvati: la
modulistica, i calendari e le tariffe per l'istruttoria tecnica; fissando i
termini per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti esistenti,
cosi come definiti dall'art. 2 comma 1,
lett. d), al 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, cosi come definiti dall'art.
2, comma 1, lett. e), al 30 novembre 2006;
VISTA DGR n. 790 del
03.08.2007, recante: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di
smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti
contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R.
n. 132 del 22.02.2006” e s.m.i.;
RICHIAMATA la DGR n.
862 del 13.08.07, recante: “Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio
2006 avente per oggetto:D. Lgs. 59/05 concernente
“Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5
DGR 461/06. Regolamentazione art. 10, comma 4 D.Lgs.
59/05: approvazione modulistica”;
VISTA la DGR n. 1227
del 27.11.2007, recante: “Requisiti soggettivi dei richiedenti le
autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei
rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 308 del
24.06.09, recante: “DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e
tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e
integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 del DM 24 aprile 2008”;
VISTA la DGR n. 310 del
29.06.2009, che ha individuato la Direzione Protezione Civile – Ambiente, quale
Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,
relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a), 6.4.b), 6.5
dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 778 del
11.10.2010, inerente: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati
riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione.”;
RICHIAMATA la DGR n.
1192 del 4/12/2008 recante “L.R. 19.12.2007, n. 45,
commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di
smaltimento e/o recupero di rifiuti" e la D.G.R.
n. 917 del 23.12.2011 avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 03.04.2006, n.
152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".
Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata
ambientale (AIA)" - Parte IV "Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti contaminati"- Approvazione di "Linee
guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett.
l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i."
VISTO il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 avente per
oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta PUCCIONI S.p.A. con
nota del 18.04.2011, acquisita agli atti dell’Autorità Competente al prot.n. 102955/RA dell’11.05.2011, per l’esercizio
dell’impianto complesso IPPC rientrante nella categoria industriale
identificata al punto 5.1 dell’Allegato VIII del D.Lgs.
152/2006 s.m.i., ubicato in Vasto (CH) Via Osca n.
89, e della seguente documentazione progettuale allegata alla domanda:
- Elaborato tecnico descrittivo del 18.04.2011;
- Sintesi non tecnica del 18.03.2011;
- Stralcio PRG del 18.04.2011 a firma
dell’Ing. Pieluigi Marino;
- Estratto catastale del 18.04.2011 a
firma dell’Ing. Pierluigi Marino;
- Relazione geologica ed idrogeologica a
firma del geologo Dr. Nicola Tullo del marzo 2011;
- Layaut
impianto Allegato B. 1 del marzo 2011 a firma dell’Ing. Pierluigi Marino;
- Schede di sicurezza materie prime ;
- Planimetria aree di stoccaggio materie
prime del marzo 2011 Allegato C.2 a firma dell’Ing. Pierluigi
- Marino;
- Planimetria rete idrica del marzo 2011
Allegato D.1 a firma dell’Ing. Pierluigi Marino
- Valutazione di impatto acustico del
27.07.2010 a firma dell’Ing. Francesco D’Alessandro;
- Planimetria aree di stoccaggio rifiuti
del marzo 2011 Allegato G.1 a firma dell’Ing. Pierluigi Marino;;
- Schema di blocchi del bilancio
energetico;
- Diagrammi energetici mensili;
- Diagrammi dei consumi cumulati.
RICHIAMATA la nota
della Direzione Protezione Civile Ambiente prot.n.
228616/RA del 9 novembre 2011 con la quale è stato richiesto alla Ditta una
integrazione documentale inerente la compilazione dell’elaborato Titolo Scheda
INT 3, oltre alla corresponsione degli oneri istruttori di cui alla DM 24.04.2008
e DGR n. 308/2009;
VISTA la nota della
Ditta Puccioni Spa del 21.12.2011, acquisita al prot.n. RA/269839 del 28.12.2011del SGR, con la quale la
Ditta ha trasmesso la ricevuta di versamento ai sensi del DM 24.04.2008,
l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e la fotocopia di un documento di
riconoscimento valido;
RICHIAMATA altresì la
nota della Ditta Puccioni Spa del 23.12.2011,
acquisita al prot.n. RA/2612 del 4 gennaio 2012 del
SGR, con la quale viene trasmessa la predetta documentazione integrativa avente
ad oggetto la Scheda INT 3 Attività Smaltimento Recupero Rifiuti;
RICHIAMATA la nota
della Direzione Affari della Presidenza Servizio Tutela, Valorizzazione dl
Paesaggio e Valutazione Ambientale prot.n. 3469/BNVIA
del 24.04.2012, con la quale viene trasmesso il giudizio N. 1924 del 10.04.2012
del Comitato Coordinamento Regionale per
la VIA che ha espresso un parere non favorevole per le motivazioni ivi
indicate;
VISTA la nota della
Ditta Puccioni Spa del 24.05.2012, acquisita al prot.n. 123183/RA del 29.05.2012 del SGR, con la quale è
stata inoltrata, al fine di procedere al riesame della VIA, la seguente
documentazione:
- Integrazione per riesame VIA;
- Istruttoria europea;
- Valutazione di Incidenza bis;
- Relazione di Impatto Acustico;
- Istanza di riesame;
- Documentazione inerente alla
contestazione PTATP: n. 2 dichiarazioni Consorzio COASIV,
- n. 2
- Autorizzazioni di Aziende diverse
dalla Puccioni;
- n. 9 Elaborati grafici;
- copia protocollo ARTA;
RICHIAMATA altresì la
nota della Direzione Affari della Presidenza Servizio Tutela, Valorizzazione dl
Paesaggio e Valutazione Ambientale prot. 4952/BNVIA
del 18.06.2012 con la quale, a seguito di richiesta di riesame dell’istanza VIA
avanzata dalla Ditta Puccioni Spa, preso atto delle
seguenti precisazioni fornite dalla Ditta:
…”l’oggetto del parere
riguarda solo il nuovo impianto di recupero rifiuti e non l’intero complesso
industriale;
- il nuovo impianto non
è connesso con l’impianto di fertilizzanti esistente;
- si tratta di impianto
finalizzato al rifiuti pericolosi a servizio prioritamente
di aziende del territorio;
l’impianto contribuisce….al recupero/riciclo dei flussi di rifiuti
speciali pericolosi e non delle aziende situate in area più vasta;
- si tratta di un
impianto ad alto valore innovativo selezionato dalla commissione europea
all’interno del Programma Eco- innovation;
- l’attività svolta
all’interno di un opificio esistente sito in zona produttiva, che costituisce
criterio preferenziale per la collocazione di siffatti impianti”
.. il Comitato ha
espresso il giudizio n. 1976 del 05.06.2012 favorevole con le seguenti
prescrizioni:
omissis …”1. nei limiti della conformità al Piano
regolatore territoriale del Consorzio ASI ricompreso nel PTAP (Piano
territoriale delle attività produttive); nel caso gli organi competenti
configurassero la variante agli stessi va applicato l’art. 7 e 22 del suddetto
PTAP;
2. I serbatoi di
stoccaggio dei rifiuti dovranno essere localizzati in area idonea tale che assicuri
il rispetto della distanza dei 300 metri dalla linea di battigia compreso il
limite del porto. La nuova localizzazione nonché la progettazione degli stessi
dovrà essere valutata in sede di AIA.
3. Deve essere previsto
un piano di monitoraggio della qualità dell’aria le cui modalità di attuazione
/ gestione e le tipologie di parametri da monitorare, riconducibili
all’attività del sito, dovranno essere stabilite in sede di AIA.
4. Per quanto riguarda
la delibera del Consiglio Comunale di Vasto n. 12 del 20.03.2012 e del
Consiglio Provinciale di Chieti n. 15 del 26.03.2012, ritenute condivisibili le
considerazioni espresse dal rappresentante della Provincia di Chieti, gli
stessi enti potranno, in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio
dell’AIA, supportare il proprio parere con atti più cogenti, quali atti
consiliari di adozione di varianti ai propri strumenti urbanistici, al fine
dell’applicazione delle norme di salvaguardia;
5. in riferimento
all’incidenza sul SIC Punta Aderici/Punta della Penna
e ai progetti di ricerca e di tutela sull’area, nello specifico la protezione
dei nidi di Fratino in Abruzzo e nidificazione del Gabbiano reale si chiede il
monitoraggio delle suddette specie, con le modalità che verranno concordate in
sede di rilascio dell’AIA
6. Occorre effettuare
una campagna di misure fonometriche post operam che
certifichino l’effettivo rispetto dei valori limite applicabili presso i punti
di controllo individuati.
7. Occorre predisporre
una rete di monitoraggio delle acque sotterranee attraverso l’ubicazione e la
realizzazione di idonei piezometri a monte e a valle idrogeologica del sito da
valutare in sede di AIA…”;
RILEVATO che nel
predetto giudizio n. 1976 del 05.06.2012 il Comitato di Coordinamento
regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale ha evidenziato che la Ditta, con le integrazioni del 24.05.2012, ha
esplicitato alcuni aspetti inizialmente ritenuti carenti dal Comitato Via e, nello specifico:
- è stata prodotta una nuova tabella dei
criteri localizzativi nella quale sono state effettuate alcune correzioni
rispetto alla precedente relazione e dalla quale si evince che il SIC si
posiziona alla distanza di 300-500 m dallo stabilimento . E’ stato chiarito
altresì che:
a) l’impianto RECOGEN verrà posizionato
all’interno di una porzione di fabbricato già esistente senza modificarne forma
e grandezza;
b) lo stoccaggio del rifiuto pericoloso
CER 11.01.05 avverrà in un’area ubicata nei pressi dell’impianto all’interno di
n. 5 serbatoi di stoccaggio da 150 mc cadauno che,
seppur inseriti all’interno delle strutture già esistenti della Ditta Puccioni, non può qualificarsi né come ampliamento
dell’impianto di fertilizzanti né può costituire una modifica sostanziale
dell’impianto esistente;
c) l’impianto RECOGEN non comporta conseguenze
e/o problematiche di tipo ambientali essendovi vantaggi per l’ambiente stesso
in quanto invece di smaltire un rifiuto lo rigenera e lo trasforma in acido
cloridrico ed in solfato di ferro e zinco che può costituire materia prima per
i fertilizzanti o essere utilizzato direttamente in agricoltura oltre che nella
produzione di fertilizzanti. Mentre l’acido cloridrico rigenerato verrà
restituito alle aziende che producono il rifiuto per un nuovo utilizzo;
d) Le emissioni in atmosfera sono state
descritte analiticamente in sede di integrazione rilevando che le stesse sono
discontinue sia nell’arco giornaliero che nell’arco annuale e tutti i punti di
emissione attuali sono stati autorizzati nell’ambito del procedimento AIA n. 08
del 9/6/2006. Il controllo è affidato ad un laboratorio qualificato e viene
eseguito con la periodicità prevista nell’AIA con indicazione dei sistemi di
abbattimento previsti e il quadro emissivo. La Ditta ha chiarito che, in ogni
caso, trattandosi di flussi di massa estremamente ridotti, gli impatti
derivanti dalle emissioni dell’impianto RECOGEN possono essere considerati non
significativi. Inoltre, al fine di una migliore quantificazione degli impatti
delle emissioni in atmosfera, è stato elaborato uno studio delle ricadute al suolo
delle inquinanti, giusta nota prot. 2870 del 3.4.2012
ad integrazione della valutazione di incidenza;
e) in nessun caso vengono superati i
limiti di qualità imposti dal DM 155/2010 sia per quanto riguarda i valori
limite a tutela della salute umana sia per quelli relativi alla protezione
della vegetazione;
f) si evidenzia che gli impatti dovuti
alle emissioni sul sito SIC IT7140108 “Punta Aderici
– Punta della Penna” e gli incrementi sugli impatti dell’impianto RECOGEN,
tenuto conto delle interconnessioni con l’impianto di fertilizzanti, non sono
apprezzabili;
g) emissioni sonore: la Ditta precisa che
la sequenza delle operazioni di distillazione e condensazione non produrranno
emissioni di rumore in ambiente esterno significative tali da determinare un incremento
di impatti già oggetto di verifica nell’ambito dell’AIA n. 8 del 09.06.2006;
h) scarichi idrici l’impianto non ha
scarichi industriali derivanti da processi produttivi ma solo scarichi di
servizi igienici e di seconda pioggia il cui controllo è affidato ad un
laboratorio qualificato eseguito con le modalità previste in AIA. Per l’impianto
RECOGEN non sono comunque previsti scarichi;
i) l’impatto ambientale derivante
dall’incremento del traffico veicolare legato al trasporto dei rifiuti in
ingresso nello stabilimento e delle materie prime in uscita, può essere
considerato non significativo. La Ditta ha proceduto a specificare ed
illustrare la Valutazione di Incidenza presentata e il funzionamento
dell’impianto oggetto di autorizzazione;
PRESO ATTO della
documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta Puccioni
Spa a seguito del Giudizio VIA n. 1976 del 5.6.2012, giusta nota del
25.06.2012, acquisita al prot.n. RA/149429 del
27.06.2012 del SGR, riguardante la previsione di impatto acustico ex DPCM
01/03/1991 e s.m.i.;
DATO ATTO che con nota prot.n. 154415/RA del 3 luglio 2012, a firma del Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti e del Servizio Politica Energetica Qualità
dell’Aria e SINA, l’Autorità Competente, ha dato avvio al procedimento
amministrativo ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 s.m.i.;
VISTA la nota della
Ditta Puccioni Spa del 19.07.2012, acquisita al prot.n. 169491/RA del 19.07.2012 del SGR, con la quale si
comunica l’avvenuta consegna degli elaborati di progetto ai vari enti coinvolti
nel procedimento amministrativo così come richiesto nella nota del SGR prot.n. 154415 del 3 luglio 2012;
RICHIAMATA la nota prot.n. 185460/RA del 9 agosto 2012 con la quale il SGR ha
convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 18 settembre 2012;
VISTA la nota del
Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara - Ufficio di Chieti - prot.n. 190136/RA del 22.08.2012 con la quale, in merito
alla convocazione della Conferenza dei Servizi di cui sopra, si comunica quanto
segue: ”omissis ….. considerato che lo spostamento dei serbatoi di stoccaggio
non interferisce con le aste fluviali principali, per quanto di competenza, si
ritiene non esprimere parere all’autorizzazione integrata ambientale di cui
alla domanda del 15.12.2011, acquisita al protocollo del Servizio Gestione
Rifiuti al n. RA/268031 del 23.12.2011.. omissis”;
PRESO ATTO della nota prot.n. 11142/PAL del 20.08.2012 del Corpo Forestale dello
Stato – Comando Provinciale di Chieti – acquisita al prot.
RA/191143 del 24.08.2012 con la quale, ai fini della conferenza dei servizi
indetta per il giorno 18.09.2012, “omissis … preso atto che l’aerea di
intervento è assoggettata a vincolo idorogeologico ai
sensi del R.D. 3267/1923, esprime parere favorevole di competenza
all’intervento proposto … omissis”;
VISTA la nota della
Direzione Politiche della Salute prot.n. 192510/RA del
28.08.2012 con la quale viene delegato il SIESP della ASL di Lanciano Vasto –
Chieti a rappresentare il Servizio nella procedura in questione;
RICHIAMATA la nota del
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese prot.n.
2079 del 17.09.2012 con la quale si rilascia parere favorevole in ordine al
progetto in esame con le seguenti raccomandazioni:
a) porre in essere le migliori soluzioni
tecniche al fine di evitare eventuali emissioni irritanti;
b) porre in essere, altresì, le migliori
soluzioni tecniche atte a scongiurare sversamenti di
acidi, anche accidentali, nella rete fognante consortile per non inficiare il
processo depurativo dell’impianto a servizio dell’agglomerato industriale di
Punta Penna;
VISTO il verbale della
Conferenza dei Servizi del 18 settembre 2012, trasmesso successivamente in
copia agli Enti invitati, con nota prot.n. 211707/RA
del 24.09.2012, che qui di seguito si richiama:
”omissis … A parere del
SGR alcune prescrizioni e studi richiesti sono prettamente di competenza del CCRVIA
e non dovrebbero essere rimandati ai lavori della presente Conferenza. Si
riserva la possibilità di chiedere eventuali chiarimenti allo stesso CRR-VIA.
Alla luce di quanto
evidenziato dal rappresentante del SGR, la Ditta, relativamente alle prescrizioni
del CCRVIA, intende precisare che:
- punto 1: l’Azienda fa presente che in
data 25 maggio 2012, con nota prot. n. 25682, a
seguito di espresso interpello, la Provincia di Chieti, a mezzo del funzionario
Arch. Ursini, dichiara che allorquando l’intervento
non risulti essere in variante di PRT del COASIV, non deve trovare applicazione
la procedura di cui all’art. 22 del PTAP. Sul punto si richiama il parere
favorevole rilasciato dal succitato Consorzio.
- punto 2: l’Azienda fa presente che il
limite delle distanze dei serbatoi di 300 m dalla linea di battigia è
condivisibile in quanto conforme all’art. 142 del D.Lgs.
n. 42/2004, mentre il limite del porto costituisce un limite non previsto da
alcuna normativa vigente. Si richiama a tal proposito anche il Piano
Paesaggistico della Regione Abruzzo, il quale attuando il Decreto citato non
prevede alcuna tutela dei porti. Si fa presente che, tra l’altro, per un porto
si parla di molo e non di linee di battigia.
- punto 4: l’Azienda fa esplicito rinvio
a quanto già precedentemente chiarito al punto 1, precisando solo che le
deliberazioni citate riguardano impianti di biomasse.
- punto 5: l’Azienda fa presente che pur
non rientrando l’impianto nelle aree perimetrate dal S.I.C. n. 108 denominato “Riserva Naturale Punta Aderci”, e pertanto non soggetta al procedimento di
Valutazione di Incidenza anche alla luce delle disposizioni della recente
sentenza TAR sezione di Pescara n.352/2012, è stata comunque presentata agli
organi preposti apposita Valutazione di Incidenza datata 01.09.2011. Si
precisa, però, che le specie ornitiche richiamate dal Comitato, pur presenti
nell’habitat, non rientrano tra quelle indicate nell’elenco RETE NATURA 2000 da
proteggere in quanto di particolare interesse comunitario. A tal proposito si
richiama il parere n. 5/2003 del 20 maggio 2003, rilasciato dal Comitato
Tecnico Scientifico per le Aree Naturali Protette della Direzione Territorio
Urbanistica della Regione Abruzzo, nell’ambito della Valutazione di Incidenza
relativa al Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Punta Aderci, pur affermando che la Riserva di Punta Aderci è parzialmente interessata dal S.I.C.
n. 108 omonimo, chiarisce che le specie ornitiche sono numerose anche se
nessuna di interesse comunitario.
Si passa alla
descrizione delle attività che la Ditta intende intraprendere che consistono
nel rigenerare l’acido cloridrico proveniente da zincherie
e aziende metalmeccaniche evitando lo smaltimento
dello stesso come rifiuto.
Il rappresentante del
Servizio Energia chiede all’ARTA di valutare l’eventuale interconnessione
funzionale tra l’attività in argomento e l’adiacente impianto A.I.A. per la
produzione di fertilizzanti la cui autorizzazione è in capo alla stessa Ditta.
Al riguardo il
Rappresentante della Ditta dichiara che nell’ambito nel procedimento di V.I.A. è già stato ampiamente spiegato che l’impianto di
cui trattasi denominato RECOGEN verrà posizionato all’interno di una porzione
di fabbricato già esistente, conseguentemente non si può parlare di ampliamento
dell’impianto fertilizzanti PUCCIONI, né ci si trova di fronte ad una modifica
sostanziale dell’impianto esistente, ma costituisce un nuovo impianto
all’interno di un manufatto già esistente. Riporta al riguardo la definizione
di impianto di cui all’art. 268, lettera h, del D.Lgs.
n. 152/2006: “Impianto: il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o
di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale
in quanto destinato ad una specifica attività”. Riferisce, inoltre, che la
giurisprudenza, a tal proposito, afferma che il singolo impianto è individuato
dalla sua autonomia tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed
essere utilizzato in via autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con
impianti in qualche modo complementari (cfr. sentenza n. 398/2011 TAR
Lombardia, sezione distaccata di Brescia, Consiglio di Stato 2010)).
Il rappresentante del
Comune di Vasto, Assessore all’Ambiente, evidenzia le criticità esistenti all’interno
dell’area industriale limitrofa Zona Punta Penna e la preoccupazione che nuovi
insediamenti/linee produttive possano incrementarle anche alla luce dei
disagi/esposti manifestati dai cittadini e dai lavoratori dell’area in
considerazione di una non chiara situazione ambientale/sanitaria dell’area
industriale. Si riserva di rimettere il parere di competenza nelle tempistiche
indicate dall’Autorità Competente ai sensi di legge.
La Ditta, in
riferimento a quanto dichiarato dal Comune di Vasto, prende atto che sussistono
esposti manifestati da lavoratori e si
riserva sul punto di valutare se sussistono o meno i presupposti per adire le
competenti Autorità.
Il rappresentante
dell’ARTA Distretto di San Salvo – Vasto, dà lettura di un pro - memoria del 18
settembre 2012, contenente l’approfondimento di alcuni aspetti tecnici, parte
integrante e sostanziale del presente verbale che viene consegnato in copia ai
presenti.
La Ditta si impegna a
fornire nel più breve tempo possibile i chiarimenti richiesti dagli enti
coinvolti nel procedimento.
L’ARTA si riserva di
inviare il proprio parere di competenza, una volta acquisiti gli
approfondimenti richiesti.
Acquisito il parere
definitivo dell’ARTA, il rappresentante del SGR ritiene di poter concludere il
procedimento anche per effetto delle disposizioni contenute dalla Legge n.
241/1990 e s.m.i.. Il SGR valuterà nei termini
previsti dalla Legge, gli eventuali interventi formalizzati dalle
Amministrazioni assenti alla CdS odierna” omissis.;
PRESO ATTO delle
integrazioni richieste dall’ARTA nel pro memoria allegato agli atti della
Conferenza dei Servizi del 18.09.2012 e nello specifico:
1. descrizione dettagliata della modalità
in cui i prodotti del ciclo Recogen, solfato di ferro
e solfato di zinco vengono introdotti nel ciclo di produzione fertilizzanti
(fase, impianto, modalità di alimentazione dell’impianto, processi interni
alimentazione);
2. chiarimenti e prescrizioni in ordine
allo schema di flusso di pag. 9/41;
3. chiarimenti in ordine alle
caratteristiche tecniche dei reattori, delle apparecchiature e delle tubazioni
di collegamento fra serbatoi di stoccaggio e apparecchiature;
4. descrizione nei particolari dell’area
di stoccaggio del rifiuto pericoloso CER 110105;
5. indicazione delle procedure utilizzate
per assicurarsi che differenti carichi di rifiuti non reagiscono tra di loro
nel momento in cui vengono mescolati nei serbatoi;
6. descrizione del processo di trattamento
dei bagni esausti da decapaggio richiedendo alla ditta di specificare l’apparecchiatura utilizzata per tale
operazione evidenziando se la stessa sia aperta oppure chiusa e se le
inevitabili emissioni contenenti acido cloridrico e oli sono aspirate e
convogliate verso un idoneo sistema di abbattimento;
7. chiarimenti in ordine allo schema di
flusso nelle vasche di decapaggio;
8. descrizione della colonna di
arricchimento di HCI nella quale sono convogliati tutti gli sfiati contenenti
acido cloridrico oltre che la provenienza degli stessi e dove vengono
convogliati;
9. chiarimenti in ordine al procedimento
di autorizzazione per l’approvvigionamento idrico in corso;
10. chiarimento in ordine al ciclo di
acqua anche sullo schema di flusso;
11. aggiornamento delle planimetrie con
legenda adeguata, orientamento in scala leggibile e legenda della apparecchiature;
12. chiarimento in ordine al numero di pozzi
presenti sul sito di proprietà della Puccioni Spa;
RICHIAMATA la nota prot.n. 40903 del 24.10.2012, acquisita al prot.n. 241219/RA del 30.10.2012 del SGR, trasmessa dal
Comune di Vasto a seguito della Conferenza dei Servizi di cui sopra, con la
quale, l’Amministrazione comunale ritiene impossibile esprimere un parere per
carenze informative del parere Arta evidenziando le
seguenti problematiche:
“omissis …la preoccupazione circa la generale compatibilità
dell’impianto su tale area….di difficile
sostenibilità con gli adiacenti Riserva e SIC 108 e posta nel cuore di un Parco
Nazionale.
.. Incertezza circa la
qualità dell’aria in quella zona.
… …Pur
se l’impianto produrrà emissioni non rilevanti, come viene affermato, genera
comunque rilascio in atmosfera di HCI, secondo quanto riportato nella nota prot. n. 27718 del 17 luglio 2012…
Carenza delle seguenti
informazioni:
- descrizione delle modalità di riuso
dei prodotti, descrizione dell’impianto e della sua alimentazione;
- schema di flusso;
- caratteristiche tecniche dei reattori.
Sistemi di contenimento in caso di rotture accidentali;
- descrizione area di stoccaggio rifiuti
pericolosi;
- la richiesta di descrivere
l’apparecchiatura utilizzata per il trattamento dei bagni esausti e se le
inevitabili emissioni contenenti acido cloridico ed
oli siano aspirate e convogliante verso
un idoneo sistema di abbattimento;
- notizie più precise sulla provenienza
del rifiuto , probabile presenza e natura degli inquinanti che potrebbero
essere presenti nelle emissioni , destino dei rifiuti che si produrranno
dall’attività di recupero, loro utilizzo nella produzione di fertilizzanti e
relativi effetti sull’agricoltura;
- frequentazione dell’area soprattutto
durante i mesi estivi…omissis”;
RILEVATO che nella nota
del SGR prot.n. 211707 del 24.09.2012, con la quale è
stato trasmesso il verbale di Conferenza dei Servizi di cui sopra, l’Autorità
Competente, in riferimento a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi,
ha richiesto al competente Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e
Valutazione Ambientale di valutare l’opportunità di rimettere alle valutazioni
del competente CRR-VIA n. 1976 del 5.06.2012, invitando le Amministrazioni
assenti alla suddetta Conferenza dei Servizi a rimettere il parere di
competenza entro il termine di n. 20
giorni dalla notifica della predetta nota;
PRESO ATTO della
documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota prot.n.
del 06.11.2012, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 257730/RA del 16 novembre 2012, a seguito delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti in sede di Conferenza dei Servizi del
18.09.2012, come da elenco che si riporta:
- Chiarimenti descrittivi in ordine alle
problematiche evidenziate dall’ARTA;
- Schema di flusso del ciclo produttivo;
- Planimetria generale stabilimento con
localizzazione impianto di recupero HCL;
- Planimetria punti di emissione in
atmosfera e numerazione dei camini;
- Loyaut dell’impianto;
- Planimetria generale stabilimento con
localizzazione pozzi per prelievo acque sotterranee;
PRESO ATTO della nota
dell’ARTA - Distretto Provinciale di San Salvo Vasto, acquisita agli atti del
Servizio Gestione Rifiuti, con prot.n. 252657/Ra del
13.11.2012, con la quale viene trasmesso il parere di competenza e nel quale si
riporta quanto segue:
… “…dalla
disamina della documentazione non emergono connessioni di natura impiantistica
tra l’impianto attualmente esistente e quello futuro denominato Recogen.
In linea di principio è
apprezzabile tale iniziativa in quanto trasforma un rifiuto potenzialmente
pericoloso e normalmente destinato allo smaltimento in prodotti che vengono
riammessi in un ciclo produttivo industriale, eliminando pertanto un potenziale
pericolo di inquinamento ed un beneficio dell’ambiente.
Restano attribuite al
competente Servizio Regionale tutte le valutazioni di carattere normativo e
giuridico in merito alla concessione dell’autorizzazione in oggetto.
Pertanto limitatamente
alle considerazioni precedentemente espresse, si trasmette parere favorevole
rimettendo alla fase effettiva presentazione del progetto esecutivo, il momento
in cui l’ARTA si riserverà di formulate le necessarie prescrizioni, invitando
fin da ora la Ditta al puntuale rispetto della vigente normativa ambientale”;
VISTA la nota dell’ARTA
– Distretto Provinciale di San Salvo Vasto, prot.n.
1983 del 29.11.2012, acquisita agli atti al prot.n.
271154/RA del 30.11.2012 del SGR, con la quale vengono trasmesse le
integrazioni al parere già reso con nota prot.n. 1871
del l9.11.2012 e, facendo seguito all’incontro tecnico del 26.11.2012 di cui
sopra, si prende atto di quanto affermato dalla Ditta ovvero che non
trattandosi di opera pubblica non è necessario presentare il progetto esecutivo
e che darà direttamente inizio ai lavori per la costruzione dell’impianto Recogen, soggetto all’autorizzazione regionale. chiedendo
all’uopo …. Di sostituire l’esame del progetto preliminare con la prescrizione
di comunicare perentoriamente alla scrivente Agenzia le date di fine lavori e
di messa in esercizio dell’impianto, con la precisazione che l’intervento
minino tra le stesse sia di almeno 60 giorni;
RICHIAMATA la nota
della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione
Rifiuti, prot.n. 380/RA del 2 gennaio 2013 con la
quale: “omissis .., visti i pareri acquisiti e considerata la necessità di
concludere il procedimento amministrativo nei termini di cui all’art. 29-quater
comma 10 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.,
si invitano le Amministrazioni assenti alla CdS del
18.09.2012 e che non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione a seguito della
nota del SGR prot.n. 211707 del 24.09.2012, a
rimettere il parere di competenza nel termine di 15 giorni dalla data di
ricevimento della presente nota, rilevando che l’acquisizione degli stessi è
necessaria essendo in presenza di un provvedimento in materia di AIA.
..omissis”;
PRESO ATTO della nota
del 4 gennaio 2013, acquisita al prot. 3748/RA del 7
gennaio 2013 del SGR, a firma dell’Avv. Stefania Bracaglia,
per conto della Puccioni Spa, con la quale si
rammenta agli Organismi regionali che: “omissis …da
tempo sono scaduti i termini ordinatori previsti dall’art. 29 quater del d.lgs 152/2006 per il
rilascio della AIA ….omissis”, invitando e diffidando
l’Autorità competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo
entro 7 giorni dal ricevimento della nota de qua con avviso che in caso
contrario si agirà in ogni sede al fine di far valere i propri diritti anche di
natura risarcitoria a causa della perdita di un finanziamento europeo
denominato eco innovation;
VISTA la nota del Corpo
Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti prot.n.
269/PAL dell’8 gennaio 2013, acquisita al prot.n.
RA/9769 del 14.01.2012 del SGR, con la quale si comunica che l’Ufficio ha già
espresso il proprio parere (favorevole) con nota 11142 del 20.08.2012;
RICHIAMATA la nota del
Comune di Vasto – Ufficio Ecologia, Ambiente e Sanità prot.n.
2193 del 15.01.2013 del SGR del 18
gennaio c.a. dello scrivente Servizio, con la quale si chiede una proroga di
gg. 15 per il rilascio del parere ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
CONSIDERATO che il
Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 19226/RA
del 23 gennaio 2013, ha riscontrato la richiesta del Comune di Vasto di cui
sopra, rilevando l’urgente necessità di concludere il procedimento in tempi
brevi sollecitando la trasmissione del parere entro 7 giorni dal ricevimento
della nota de qua;
VISTA la nota prot.n. 355/13 del 24.01.2013 della Azienda USL n. 2 “Lanciano-Vasto-Chieti”, acquisita dal SGR al prot.n. 27195/RA del 30.01.2013, con la quale è stato
rilasciato parere igienico-sanitario favorevole, con prescrizioni;
VISTA la nota del
Servizio regionale Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione
Ambientale, prot. n. 640 del 31.01.2013, acquisita
dal SGR al prot. n. RA/30256 del 1.02.2013 con la
quale, in relazione alla richiesta di chiarimenti circa le prescrizioni di cui
al giudizio VIA n. 1976 del 05.06.2012, ha rilevato quanto segue:
omissis …”questo
Servizio non ha le competenze per valutare eventuali modifiche e/o integrazioni
sopraggiunte dopo il giudizio conclusivo espresso dall’Autorità competente in
materia di VIA, VA e VI che, come riportato all’art.
5 della DGR 119/2002 e ss.mm. e ii.
È la Regione Abruzzo per il tramite dell’apposito Comitato di Coordinamento Regionale
(CCR-VIA). Pertanto qualora il Servizio Gestione Rifiuti ritenesse necessario,
in funzione della documentazione in suo possesso, riaprire il procedimento
concluso con giudizio n. 1976 del 05.06.2012 e sottoscritto anche dal suo
rappresentante, può chiedere, come di prassi al Presidente del del CCR- VIA la riapertura del procedimento, facendone
comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi della L. 241/1990 art. 7, oppure
invitare la Ditta a sottoporre le eventuali modifiche , di natura sostanziale o
meno, alle valutazioni dei CCR-VIA secondo le procedure previste dalla legge. ….omissis;
RITENUTO che il SGR,
nel richiedere chiarimenti al Servizio Regionale Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazione Ambientale dell’Aquila, non ha inteso riaprire il
procedimento già concluso con il giudizio VIA favorevole n. 1976 del 05.06.2012
ma ha chiesto solamente delucidazioni in ordine alle prescrizioni ivi riportate
e che comunque sono state successivamente oggetto di integrazioni da parte
della Ditta istante ed esame dell’ARTA territorialmente competente;
RICHIAMATA la nota del
Comune di Vasto, prot.n. 4907 del 30.01.2013,
acquisita al prot.n. RA/30034 del 1° febbraio 2013
del SGR, con la quale è stato trasmesso un formale parere non favorevole
evidenziando diverse carenze di natura tecnico progettuale nonché per la
qualità dell’aria e di origine igienico – sanitario che qui di seguito si
riassumono:
- Omissis “..notizie più precise sulla
provenienza del rifiuto, probabile presenza e natura di altri inquinanti che
potrebbero essere presenti nelle emissioni , pur citati nella relazione… altri metalli pesanti presenti nell’acciaio o
provenienti dal processo produttivo specifico.. destino dei rifiuti che si
produrranno dall’attività di recupero, loro utilizzo nella produzione di
fertilizzanti e relativi effetti sull’agricoltura”;
- ..i pareri dell’Arta
di fatto non hanno soddisfatto le istanze tecniche rappresentate da questa
Amministrazione “. In particolare non solo relative agli aspetti tecnici
progettuali ma anche quelli relativi alla qualità dell’aria e le problematiche
di ordine igienico-sanitario a suo tempo segnalate;
- ….omissis …
. In tal senso risultano essere ancora presenti disturbi vari connessi con la
presenza di esalazioni fastidiose nella Z.I, si
continua a ritenere indispensabile l’acquisizione di opportuna conoscenza degli
inquinanti.
- Considerato di non poter esprimere
compiuto parere …si ribadisce che la presente è da
intendersi quale formale rilascio di parere non favorevole qualora l’Autorità
competente dovesse ritenere concluso il procedimento. “omissis”;
RICHIAMATA la nota prot.n. 33986/RA del 5 febbraio 2013 con la quale il SGR ha
convocato una Conferenza dei Servizi per il giorno 12 febbraio 2012 ;
VISTA la nota del CO.A.S.I.V. (Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale
del Vastese), prot. n.0402 dell’11.02.2013, acquisita
dal SGR al prot.n. RA/40670 del 12.02.2013, che
conferma il parere precedentemente espresso in data 17.09.2012;
PRESO ATTO della nota
del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti, prot. n.2157/PAL pos. 02.01.03,
del 8.02.2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/40207
del 12.02.2013, che conferma il parere favorevole contenuto nella precedente
nota n. 269 del 8.1.2013;
VISTO il verbale della
Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2013 che qui di seguito si riporta: “In apertura di seduta, il dott. Roberto
Cocco, responsabile del Distretto ARTA di San Salvo-Vasto,
ritiene opportuno puntualizzare che il Comune di Vasto non ha mai trasmesso
formalmente al Distretto il parere del 24.10.2012, prot.
n. 40903, del proprio Ufficio Ecologia Ambiente, nel quale venivano sollevati
dubbi di natura tecnica interessanti la realizzazione del progetto oggetto
della presente Conferenza di Servizi. Inoltre, rimarca che il Comune di Vasto,
nella Conferenza di Servizi del 18.09.2012, non ha sollevato all’ARTA, le
osservazioni tecniche, che sono state, solo successivamente, richieste nelle
note del Comune del 24.10.2012 e 30.01.2013, tra l’altro non indirizzate
all’ARTA.
Prende la parola il
rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (di seguito SGR), responsabile del
procedimento in oggetto, il quale, ringraziando i presenti per la
partecipazione alla odierna riunione, attesta che gli stessi siano abilitati a
presenziare ai lavori della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 – ter, comma 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.
ed evidenzia quanto segue.
Preliminarmente si
rileva che il presente procedimento amministrativo è connotato da diverse
“complesse problematiche” quali:
- un iniziale parere negativo rilasciato
dal Comitato regionale VIA dell’Aquila;
- una mancata trasmissione all’Autorità
competente dei pareri da parte degli Enti ed Organi tecnici coinvolti nel
procedimento più volte sollecitati in tal senso dal SGR;
- una carenza nella presentazione delle
schede AIA da parte della Ditta, in conformità delle disposizioni di cui alla
DGR n. 461/2006 e s.m.i;
- un iniziale parere non favorevole del
Comune di Vasto di cui alla nota dello stesso prot.n.
40903 del 24.10.2012 motivato costatando “omissis .. l’assenza di specifiche verifiche da parte
dell’ARTA sullo stato attuale delle emissioni in atmosfera. .. omissis”.
Inoltre, circostanza di
non poco conto, è quella relativa all’ubicazione dell’impianto in oggetto
denominato “Recogen”, prevista in un’area già
interessata da un’altra AIA (particella n. 57 di cui all’AIA n. 08 del
09.06.2006), rilasciata da altro servizio regionale (rif. Servizio Energia
Qualità dell’Aria) della medesima Direzione regionale.
Si è attualmente in
presenza di una nota prot.n. 4907 del 30.01.2013 del
Comune di Vasto, a firma del Dirigente IV° Sett. -
Dott. Vincenzo Marcello, che sarà oggetto di esame nella seduta odierna ed a
cui di seguito si fa riferimento.
Si evidenzia altresì
che la Ditta ha più volte diffidato il Servizio Gestione Rifiuti e l’Autorità
competente al rilascio dell’AIA “immediatamente”, lamentando il mancato
rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione del procedimento e
giustificando la richiesta con la sussistenza di contributi Europei che
interessano il progetto in esame e che potrebbero essere persi a causa del
ritardo.
All’uopo il
rappresentante del SGR evidenzia che la presente pratica è stata connotata da
una iniziale carenza informativa e progettuale da parte della Ditta e dalla
mancanza di elementi di valutazione fondamentali per il rilascio
dell’autorizzazione nei termini.
Si evidenzia, infatti,
che sono pervenuti i pareri da parte di alcuni Enti (es. Comune, ARTA ed
Azienda USL competente) solo di recente, senza i quali la Struttura non avrebbe
potuto determinarsi.
Evidenzia, inoltre, che
in accordo con l’Autorità competente, ha preso in considerazione le pressanti
istanze e le oggettive motivazioni della Ditta tanto che ha dato precedenza
alla stessa rispetto ad altre procedure in corso che, peraltro, hanno ottenuto
il Giudizio CCR-VIA favorevole in data antecedente rispetto a quello riferito
al presente procedimento di titolarità della Ditta Puccioni
SpA.
Infatti, a conferma di
tali assunti, si vuole evidenziare che in data odierna è stata rinviata al 21
c.m. un’altra Conferenza dei Servizi riguardante il Consorzio di Bonifica
Centro, che ha ottenuto il Giudizio CCR-VIA favorevole il 26.04.2012.
Tutto ciò evidenzia e
riconferma, altresì, le enormi difficoltà in cui svolge il proprio lavoro il
SGR, più volte rappresentate con specifiche missive (per brevità si evita di
riferire in tal senso), fatte presenti alle Direzioni ed Autorità competenti, a
causa della cronica carenza di personale, in particolare per la predisposizione
degli atti connessi ai procedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Pertanto, ci si riserva
di effettuare le opportune ulteriori verifiche in ordine al contenuto delle
diffide trasmesse dalla Ditta e di quanto ivi riportato.
Il rappresentante del
SGR dà lettura delle seguenti comunicazioni:
- nota prot.n.
355/13 del 24.01.2013 della Azienda USL n. 2 “Lanciano-Vasto-Chieti”,
acquisita dal SGR al prot.n. 27195/RA del 30.01.2013
del SGR, con la quale è stato rilasciato parere igienico-sanitario favorevole,
con prescrizioni riportate nello stesso (viene letto);
- nota del Comune di Vasto, prot.n. 4907 del 30.01.2013, acquisita al prot.n. RA/30034 del 1° febbraio 2013 del SGR, con la quale
è stato trasmesso un formale parere non favorevole evidenziando diverse carenze
di natura tecnico progettuale nonché per la qualità dell’aria e di origine
igienico – sanitario (come precedentemente accennato);
- nota del CO.A.S.I.V.
(Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale del Vastese), prot.
n.0402 dell’11.02.2013, acquisita dal SGR al prot. n.
RA/40670 del 12.02.2013, che conferma il parere precedentemente espresso in
data 17.09.2012, allegato;
- nota del Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale di Chieti, prot. n.2157/PAL pos. 02.01.03, del 8.02.2013, acquisita dal SGR al prot. n. RA/40207 del 12.02.2013, che conferma il parere
favorevole contenuto nella precedente nota n. 269 del 8.1.2013;
- nota del Servizio regionale Tutela,
Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, prot.n.
640 del 31.01.2013, acquisita dal SGR al prot. n.
RA/30256 del 1.02.2013.
In riferimento a
quest’ultima nota, si ritiene che le prescrizioni di cui al giudizio del
CCR-VIA n. 1976 del 5.06.2012, saranno inserite nell’ambito dell’autorizzazione
integrata ambientale come rilevato nell’ambito del procedimento.
Nello specifico vengono
illustrate le motivazioni poste alla base del parere non favorevole del Comune
di Vasto, che qui di seguito si richiamano:
- ..notizie più precise sulla
provenienza del rifiuto, probabile presenza e natura di altri inquinanti che
potrebbero essere presenti nelle emissioni , pur citati nella relazione… altri metalli pesanti presenti nell’acciaio o
provenienti dal processo produttivo specifico.. destino dei rifiuti che si
produrranno dall’attività di recupero, loro utilizzo nella produzione di
fertilizzanti e relativi effetti sull’agricoltura”;
- ..i pareri dell’Arta
di fatto non hanno soddisfatto le istanze tecniche rappresentate da questa
Amministrazione “. In particolare non solo relative agli aspetti tecnici
progettuali ma anche quelli relativi alla qualità dell’aria e le problematiche
di ordine igienico-sanitario a suo tempo segnalate;
- ….omissis …
. In tal senso risultano essere ancora presenti disturbi vari connessi con la
presenza di esalazioni fastidiose nella Z.I, si
continua a ritenere indispensabile l’acquisizione di opportuna conoscenza degli
inquinanti.
- Considerato di non poter esprimere
compiuto parere …si ribadisce che la presente è da
intendersi quale formale rilascio di parere non favorevole qualora l’Autorità
competente dovesse ritenere concluso il procedimento.
In merito al predetto
parere del Comune di Vasto (ovvero: prescrizioni), si evidenzia che lo stesso
doveva essere fornito dal legale rappresentante del Comune (Sindaco), ai sensi
dell’art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che le
prescrizioni, di cui al R.D. n. 1265/34, sono di competenza esclusiva del
Sindaco (cfr. TAR Lazio sez. II, n. 5508/2005). Pertanto, anche sotto l’aspetto
procedurale, oltre che di contenuto, il parere rilasciato dal Comune, a firma
del Dirigente IV° Sett. - Dott. Vincenzo
Marcello, risulta non conforme a quanto
richiesto. Inoltre, rileva che l’ASL, a cui il Sindaco avrebbe, eventualmente
dovuto rivolgersi per esprimersi in qualità di massima autorità sanitaria
locale sul procedimento, ha inviato il proprio parere favorevole con
prescrizioni, come risulta dalla nota regionale di convocazione della presente
Conferenza di Servizio. A tale proposito, quanto suddetto, è ampiamente confermato
dalla Sentenza del Tar Napoli, Campania, sez. V, n. 494/2005.
In particolare si
chiede all’ARTA di pronunciarsi in merito ad alcuni aspetti di cui alle
prescrizioni riportate nel giudizio n. 1976 del 5.6.2012 del CCR-VIA che qui di
seguito si richiamano:
- modalità di attuazione/gestione del
piano di monitoraggio della qualità dell’aria;
- previsione della predisposizione di
un’idonea rete di monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso la
realizzazione di piezometri a monte e a valle idrogeologico del sito in
questione.
Si ritiene, inoltre,
che si tenga conto, nel procedimento di rinnovo dell’AIA n. 8 del 09.06.2006,
del fatto che la particella catastale n. 57, interessata dal presente
procedimento “Recogen”, sia stralciata dall’AIA n.
8/06 e a tal proposito si invita la ditta a farne richiesta al Servizio
competente. Per parte del SGR tale aspetto costituirà oggetto di una specifica
prescrizione in caso di rilascio dell’AIA.
Prende la parola il
dott. Roberto Cocco, responsabile ARTA, il quale precisa che, per quanto concerne
il monitoraggio della qualità dell’aria, non può che riferirsi all’intero
territorio della zona. A tal proposito, la Regione Abruzzo sta implementando la
rete di monitoraggio così come previsto dalle direttive europee, per cui la
problematica sollevata della qualità dell’aria non può che essere rinviata alla
futura programmazione di settore.
Per quanto concerne la
rete di monitoraggio delle acque sotterranee, come già richiesto dall’ARTA con
precedenti note in riferimento all’AIA n. 8 del 09.06.2006, sono in corso
attività di monitoraggio ambientale alla conclusione delle quali, si chiede
alla Ditta di comunicare all’ARTA le risultanze, comprensive di uno studio
sull’andamento della falda, per valutare l’esigenza di integrare o meno la rete
di piezometri già esistenti.
Inoltre, evidenzia che
il Comune, forse non tenendo conto dell’istruttoria che ha condotto
all’espressione del parere ARTA, ha ritenuto quest’ultimo non sufficientemente
esaustivo, mentre lo stesso rappresenta la sintesi di tutti i chiarimenti e
integrazioni forniti dalla Ditta.
In aggiunta, precisa
che tutti gli aspetti problematici sollevati dal Comune di Vasto (con note del
24.10.2012, prot. n. 40903, e del 30.01.2013, prot. n. 4907) sono stati ampiamente superati a seguito
dell’istruttoria condotta dall’ARTA durante la quale la Ditta ha fornito
documentazione integrativa in maniera puntuale ed esaustiva (cfr. nota della
Ditta Puccioni acquisita al prot.
ARTA n. 1683 del 10.10.2012), anche in relazione a specifici aspetti sollevati
autonomamente dall’ARTA stessa e pertanto le osservazioni del Comune appaiono
tardive e assolutamente generiche, non attinenti l’impianto in oggetto.
A tal proposito si
precisa che le problematiche sollevate dal Comune di Vasto in riferimento alle
emissioni dell’impianto Recogen sono state ampiamente
trattate nel parere VIA favorevole, del 05.06.2012, ove si riporta che “gli
impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera sulle specie ed habitat presenti
nel SIC Punta Aderci –Punta
della Penna, sono di bassa significatività” e “che gli incrementi sugli impatti
delle immissioni in atmosfera dell’impianto Recogen
non sono apprezzabili”. A tal proposito, il responsabile ARTA dichiara di
confermare le risultanze del suddetto parere VIA tenuto conto che la Ditta ha posto
in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per rispettare tale
assunto.
In merito alla
provenienza del rifiuto, l’ARTA chiarisce che detto punto risulta irrilevante
ai fini dell’istruttoria del presente procedimento ed inoltre, come dovrebbe
essere ben noto, i rifiuti devono essere sempre accompagnati dal formulario
identificativo (FIR) che li caratterizza ed inoltre la Ditta ha dichiarato che
tutte le materie in ingresso all’impianto saranno oggetto di analisi al fine di
un ottimale inserimento nel processo produttivo.
In riferimento agli
ulteriori aspetti sollevati dal Comune di Vasto, premettendo ancora una volta
che tutta la documentazione inviata all’ARTA dalla Ditta Puccioni
risulta essere esaustiva e chiarificatrice, ex plurimis,
anche in relazione ai punti sollevati nelle sopra citate note comunali.
Sulla provenienza dei
rifiuti prende la parola la Ditta Puccioni, la quale
conferma quanto sopra espresso dall’ARTA e aggiunge, ai fini di far chiarezza,
che il rifiuto trattato dall’impianto Recogen genera
solfato di ferro e solfato di zinco che verrà utilizzato nel ciclo
fertilizzanti nel rispetto della normativa vigente in materia (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: titoli/concentrazioni, ecc.), come già
chiarito nella documentazione prodotta ai fini del presente provvedimento.
Inoltre, aggiunge che
in relazione ai pareri provenienti dal Comune di Vasto, conformemente a quanto
dichiarato dal dott. Franco Gerardini quanto fornito
dal Comune di Vasto non risponde al contenuto prescritto dal citato Regio
Decreto del 1934 nè tantomeno a quanto prevede la
241/90 in materia dei contenuti dei pareri dei partecipanti alla Conferenza dei
Servizi. Anche il Consiglio di Stato afferma che i pareri di ciascun ente
coinvolto in una Conferenza dei Servizi per non essere disattesi devono essere
attinenti ed espressi nei limiti di competenza (cfr. Consiglio di Stato, sez.
V, 23.05.2011 n. 3099). Il Comune era già stato richiamato al rispetto di ciò
con missiva del 2.01.2013 prot. n. 380, trasmessa dalla
Regione all’ente comunale stesso e, per conoscenza, alla ditta.
Sul punto la ditta
aggiunge che il Sindaco è stato messo nella possibilità di esprimersi anche
concedendo allo stesso termini suppletivi rispetto a quanto di obbligo ai sensi
della L. 241/90. Pertanto, la ditta anche alla luce della giurisprudenza del
T.A.R. Toscana sez. II, 1.04.2011 n. 569, e T.A.R. Lombardia, sez. I,
12.12.2008 n. 1767, le quali affermano che l’Autorizzazione Integrata
Ambientale è legittima anche in assenza delle prescrizioni del Sindaco, ritiene
non ci siano impedimenti legittimi e motivati al rilascio di A.I.A. tenuto
conto che la trasmissione di domanda A.I.A. è avvenuta il 18.04.2011 e che la
ditta si è sottoposta volontariamente al giudizio di V.I.A.
ed ha ottenuto in data 5.06.2012 parere favorevole a seguito di una istanza di
riesame in autotutela di un precedente parere negativo il cui contenuto è stato
ampiamente superato.
Quanto alla
documentazione inviata dalla Puccioni s.p.a. a
seguito delle integrazioni richieste dall’ARTA in sede di conferenza dei
servizi tenutasi il 18.09.2012, sopra meglio richiamata dall’ARTA stessa, si fa
presente che la Puccioni s.p.a. oltre che inviarle il
10.10.2012 all’ARTA, le ha trasmesse anche all’Ufficio A.I.A. con nota del 6.11.2012.
In relazione alla nota
dell’Ufficio VIA, prot. n. 640 del 31.01.2013,
ricevuta per conoscenza, la Ditta afferma che la natura delle integrazioni
trasmesse dalla Ditta, a seguito delle richieste ARTA, non contiene modifiche
che possano influenzare quanto deciso in sede di VIA.
L’Autorità competente,
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.mi.
e L.n 241/1990 s.m.i.,
ritiene concluso il procedimento. Alla luce dei pareri acquisiti si approva il
progetto presentato dalla Ditta Puccioni s.p.a. ai
fini del rilascio dell’AIA, ritenendo il parere del Comune per quanto sopra
esposto inconferente sia nel contenuto che nella
forma e superate le osservazioni dello stesso in forza dei chiarimenti sopra
esposti.”;
RICHIAMATA la nota prot.n. 46641/RA del 18 febbraio 2013 del SGR con la quale
è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2013
agli Enti interessati;
RILEVATO che all’esito
dell’istruttoria espletata l’Autorità competente ha acquisito i pareri
favorevoli da parte degli Organi tecnici coinvolti ed interessati nel
procedimento amministrativo, ad eccezione del Comune di Vasto che ha espresso
parere contrario e della Provincia di Chieti che non ha rimesso il proprio
parere nonostante le seguenti comunicazioni e diffide:
- nota prot.n.
185460/RA del 9 agosto 2012 del SGR di convocazione della conferenza dei
servizi alla quale la Provincia non ha partecipato e non ha fatto pervenire
nessuna comunicazione in merito;
- nota prot.n.
211707/RA del 24.09.2012 del SGR con la quale venivano invitate le
Amministrazioni assenti alla suddetta CdS a rimettere
il parere di competenza nel termine di n. 20 giorni dalla notifica della
comunicazione de qua, non riscontrata dalla Provincia di Chieti;
- nota prot.n.
380/RA del 2 gennaio 2013 con la quale la Provincia di Chieti veniva diffidata
a rilasciare il parere di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della nota de qua alla quale
l’Amministrazione provinciale non ha dato seguito;
- nota prot.n.
33986/RA del 5.2.2013 del SGR con la quale veniva convocata una ulteriore
conferenza dei servizi alla quale la Provincia di Chieti non ha partecipato;
CONSIDERATO pertanto
che l’Autorità competente deve concludere il procedimento ai sensi di quanto
disposto dall’art. 29 quater comma 10 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della L.
n.241/1990 s.m.i.;
RITENUTO che il Comune
di Vasto ha espresso il proprio parere non favorevole deducendo la difficoltà
di avere a disposizione alcune informazioni e rilevando quanto segue:
- si richiedono omissis ..”..notizie più
precise sulla provenienza del rifiuto, probabile presenza e natura di altri
inquinanti che potrebbero essere presenti nelle emissioni, pur citati nella relazione… altri metalli pesanti presenti nell’acciaio o
provenienti dal processo produttivo specifico.. destino dei rifiuti che si
produrranno dall’attività di recupero, loro utilizzo nella produzione di
fertilizzanti e relativi effetti sull’agricoltura”;
- ..i pareri dell’Arta
di fatto non hanno soddisfatto le istanze tecniche rappresentate da questa
Amministrazione “. In particolare non solo relative agli aspetti tecnici
progettuali ma anche quelli relativi alla qualità dell’aria e le problematiche
di ordine igienico-sanitario a suo tempo segnalate;
- ….omissis …
. In tal senso risultano essere ancora presenti disturbi vari connessi con la
presenza di esalazioni fastidiose nella Z.I, si
continua a ritenere indispensabile l’acquisizione di opportuna conoscenza degli
inquinanti.
- Considerato di non poter esprimere
compiuto parere …si ribadisce che la presente è da
intendersi quale formale rilascio di parere non favorevole qualora l’Autorità
competente dovesse ritenere concluso il procedimento. “;
RILEVATO che le
motivazioni poste alla base del parere negativo rilasciato dal Comune di Vasto
non possono trovare accoglimento in quanto i rilievi mossi dall’Amministrazione
comunale sono stati già oggetto di esame da parte dell’ARTA e dell’Ufficio VIA
che hanno dedotto nello specifico quanto segue:
- per quanto concerne la richiesta di
chiarimenti circa la provenienza del rifiuto ed utilizzo dello stesso la Ditta
ha precisato in più occasioni che il rifiuto trattato dall’impianto Recogen genera solfato di ferro e solfato di zinco che verrà
utilizzato nel ciclo fertilizzanti nel rispetto della normativa vigente in
materia e, comunque, in merito a tale aspetto l’ARTA che ha prescritto quanto
segue: …” i rifiuti devono essere sempre accompagnati dal formulario
identificativo (FIR) che li caratterizza e che tutte le materie in ingresso
all’impianto saranno oggetto di analisi al fine di un ottimale inserimento nel
processo produttivo;
- per quanto concerne le emissioni in
atmosfera dell’impianto Recogen nel Giudizio VIA
favorevole del 05.06.2012 si afferma che “gli impatti derivanti dalle emissioni
in atmosfera sulle specie ed habitat presenti nel SIC Punta Aderci
–Punta della Penna, sono di bassa significatività” e
“che gli incrementi sugli impatti delle immissioni in atmosfera dell’impianto Recogen non sono apprezzabili”. In sede di conferenza dei
servizi il responsabile dell’Arta ha confermato le
risultanze del suddetto parere VIA tenuto conto che la Ditta ha posto in essere
tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per rispettare tale assunto;
- per quanto concerne la carenza
informativa del parere ARTA si rileva che lo stesso ha tenuto conto di tutti i
chiarimenti e delle integrazioni forniti dalla Ditta in maniera puntuale ed
esaustiva, giusta nota della Ditta Puccioni acquisita al prot. ARTA
n. 1683 del 10.10.2012 che ha fornito elementi utili agli aspetti ritenuti
carenti dall’ARTA ed evidenziati in sede di Conferenza dei Servizi;
- per quanto riguarda le problematiche
di ordine igienico-sanitario si rileva che la Azienda USL n. 2 “Lanciano-Vasto-Chieti”, ha rilasciato parere
igienico-sanitario favorevole e il Sindaco non si è espresso ai sensi del R.D.
n. 1265 del 27/07/1934 artt. 216-217;
RICHIAMATO altresì
quanto disposto dalla n. 241/1990 e s.m.i., che al
comma 1 dell’art. 14-quater in materia di dissenso nella Conferenza dei
Servizi, prevede che: 1. “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”. Inoltre,
per giurisprudenza costante (Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n.
3099), “il dissenso espresso da un’amministrazione che partecipa ad una
Conferenza dei Servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon
andamento dell’azione amministrativa, non può limitarsi ad una mera sterile
opposizione al progetto in esame, ma deve essere “costruttivo”, nel senso che
deve fornire specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai
fini dell’assenso.
RILEVATO
l’Autorizzazione Integrata Ambientale è legittima anche in assenza delle
prescrizioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 RD n. 1265/34 (vedi tra
le tante T.A.R. Toscana sez. II,
1.04.2011 n. 569, e T.A.R. Lombardia, sez. I, 12.12.2008 n. 1767) che,
comunque, nel caso di specie, non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi
indetta e convocata anche al fine di esaminare il parere rilasciato dal Comune
di Ortona e fornire i chiarimenti e le delucidazioni all’Amministrazione
Comunale nel pieno contradditorio tra le parti;
VISTE le prescrizioni
di cui al giudizio n. 1976 del 5.6.2012 del CCR-VIA che qui di seguito si
richiamano:
modalità di
attuazione/gestione del piano di monitoraggio della qualità dell’aria;
previsione della
predisposizione di un’idonea rete di monitoraggio delle acque sotterranee,
attraverso la realizzazione di piezometri a monte e a valle idrogeologico del
sito in questione.
RITENUTO che in merito
alle predette prescrizioni nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 12
febbraio 2013 l’ARTA ha precisato quanto segue:
- omissis “per quanto concerne il
monitoraggio della qualità dell’aria, lo stesso non può che riferirsi
all’intero territorio della zona. A tal proposito, la Regione Abruzzo sta
implementando la rete di monitoraggio così come previsto dalle direttive
europee, per cui la problematica sollevata della qualità dell’aria non può che
essere rinviata alla futura programmazione di settore;
- Per quanto concerne la rete di
monitoraggio delle acque sotterranee, con riferimento all’AIA n. 8 del 09.06.2006,
sono in corso attività di monitoraggio ambientale alla conclusione delle quali,
la Ditta dovrà comunicare all’ARTA stessa le risultanze, comprensive di uno
studio sull’andamento della falda, per valutare l’esigenza di integrare o meno
la rete di piezometri già esistenti..omissis”;
PRESO ATTO delle
conclusioni della Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2013 nell’ambito della
quale “L’Autorità competente, ai sensi
del D.Lgs. 152/2006 s.mi. e
L.n 241/1990 s.m.i.,
ritiene concluso il procedimento. Alla luce dei pareri acquisiti si approva il
progetto presentato dalla Ditta Puccioni s.p.a. ai
fini del rilascio dell’AIA, ritenendo il parere del Comune per quanto sopra
esposto inconferente sia nel contenuto che nella
forma e superate le osservazioni dello stesso in forza dei chiarimenti sopra
esposti.”;
PRESO ATTO che
l’impianto oggetto del presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria
espletata e dei chiarimenti forniti dalla Ditta, sarà posizionato all’interno
di una porzione di fabbricato già esistente e non comporta un ampliamento
dell’impianto fertilizzanti già autorizzato alla Ditta Puccioni
Spa ovvero una modifica sostanziale dell’impianto esistente;
PRESO ATTO altresì che
la Ditta ha chiarito che i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti saranno localizzati
in area idonea tale che assicuri il rispetto della distanza di 300 metri dalla
linea di battigia ai sensi di quanto previsto nel Cap. 11 Punto 3.Punto 4 del
PRGR di cui alla L.R. 45/07 s.m.i.,
così come richiesto nel Giudizio VIA 1976 del 5.6.2012;
RICHIAMATA la
documentazione depositata dalla Ditta Puccioni Spa in
data 26.02.2013, acquisita in pari data al prot.n.
RA/54970 del SGR, inerente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi della DGR 1227/2007 e n. 2 planimetrie catastali identificative delle
particelle n. 4116 – 4115 ove insistono l’impianto e i serbatoi;
RILEVATO che le
particelle interessate dall’impianto “Recogen” sono
le n. 4116 e 4115, derivanti dal frazionamento della n. 57 facente parte
dell’AIA n. 8 del 09.06.2006 rilasciata dal Servizio Energia Qualità dell’Aria
SINA della medesima Direzione e che, pertanto, le predette dovranno essere
stralciate dall’AIA n. 8/06 di cui sopra su istanza della Ditta che provvederà
a farne richiesta al Servizio competente;
PRESO ATTO che, con il
presente provvedimento, a norma dell’art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), sostituisce ad ogni effetto, a far
data dal suo rilascio, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in
materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme
di attuazione;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento.
RILASCIA
per tutto quanto
esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
art. 29 - quater del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
alla Ditta PUCCIONI Spa
per l’esercizio di un impianto per l’eliminazione o il recupero di rifiuti
pericolosi da ubicarsi nel Comune di Vasto (CH) alla Via Osca n. 89 in aree
identificate catastalmente come “Zona di ristrutturazione e completamento” del
Piano Regolatore del Comune di Vasto e ricadenti al foglio n. 99 e sulle
seguenti particelle:
FOGLIO |
PARTICELLE |
|
9 |
Particelle in disponibilità
comunale |
4115 e
4116 |
Dati
generali impianto di recupero:
Tipologia Impianto |
Impianto di recupero di
rifiuti pericolosi |
Operazione di recupero |
R6 |
Potenzialità (tonn./anno) |
10.000 |
CER conferiti |
CER 11.01.05 * |
Art.
1
APPROVAZIONE
DEL PROGETTO
Si approva, ai sensi
dell’art. 29 – quater del D.Lgs
152/06 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti della
Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 2013, il progetto presentato dal Ditta Puccioni Spa nel rispetto degli elaborati progettuali di
seguito elencati:
- Elaborato tecnico descrittivo;
- Sintesi non tecnica;
- Elaborato A1 marzo 2011 Estratto
Topografico;
- Elaborato A2 marzo 2011 Stralcio PRG;
- Elaborato A3 marzo 2011 Estratto
catastale integrata con la planimetria
Foglio 9 depositata il 26.02.2013;
- Relazione Geologica e Idrogeologica a
firma del geologo Dr. Nicola Tullo del marzo 2011;
- Elaborato C2 marzo 2011 Planimetria
Aree di Stoccaggio;
- Elaborato D1 marzo 2011 Planimetria
rete idrica;
- Elaborato G1 marzo 2011 Planimetria
Aree di stoccaggio rifiuti;
- Allegati:
- H1 Schema a blocchi bilancio
energetico;
- H2 Diagrammi energetici mensili;
- H3 Diagrammi consumi cumulati;
- Scheda INT 3 Smaltimento recupero
rifiuti trasmessa il 03/01/2012;
- Allegato C1 Schede di sicurezza
materie prime, Analisi tecnica Bios srl n.
20091656, Descrizione del ciclo
produttivo che consta di n. 4 pagine);
- Elaborato tecnico descrittivo
25.06.2012;
- Previsioni impatto acustico ambientale
del 21.05.2012;
- Integrazioni a seguito delle richieste
avanzate dall’ARTA in sede di CdS del 18.09.2012 di
cui alla nota della Ditta Puccioni del 10.10.2012;
- Elaborato Allegato 1 del 9.10.2012
Planimetria generale stabilimento con localizzazione impianto recupero HCL;
- Elaborato Allegato 2 del 9.10.2012
Planimetria generale stabilimento con localizzazione pozzi per prelievo acque
sotterranee;
- Elaborato Allegato 3 Planimetria punti
di emissione in atmosfera e numerazione dei camini;
- Elaborato Allegato n. 4 del 9.10.2012 Layaut dell’impianto;
- Allegato n. 5 denominato Schema Flusso
dei solfati;
- Allegato 6. Schema di flusso del ciclo
produttivo;
Art.
2
AUTORIZZAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO
Si autorizza la Ditta Puccioni Spa all’esercizio dell’impianto di recupero ai
sensi dell’art. 29 – quater del D.Lgs
152/2006 e s.m.i, nel rispetto degli elaborati
progettuali di cui al precedente art.1 e delle prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
Art.
3
VALIDITA’
DEL PROVVEDIMENTO
Il presente
provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.
Art.
4
PRESCRIZIONI
INERENTI L’ENTRATA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
1. L’avvio dell’impianto è preceduto
dall’invio all’Autorità Competente di:
a) documentazione attestante la
prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR 03.08.2007, n. 790 e s.m.i.,
a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in
originale o n° 2 in copia conforme all’originale), a
copertura di eventuali danni ambientali; la garanzia controfirmata per
accettazione, sarà restituita all’interessato;
b) comunicazione nella quale si attesti:
- data di avvio delle singole fasi di
realizzazione ed esercizio”;
- il nominativo del responsabile della
gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze
tecniche;
c) certificato di collaudo dell’impianto
che deve attestare:
- la conformità dell’impianto realizzato
con il progetto a suo tempo approvato;
- l’idoneità delle singole opere civili
ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati
funzionali;
- il regolare funzionamento
dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- l’idoneità dell’impianto a garantire
il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate
nel provvedimento di approvazione;
Prescrizioni:
Ai sensi dell’art. 45,
comma 7, della L.R. 45/07 e s.m.i.,
il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora,
salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, l'impianto non
sia messo in esercizio entro 24 mesi dal rilascio del presente provvedimento.
Considerato che la
particella catastale n. 57, facente parte del progetto di cui all’AIA n. 8 del
09.06.2006 rilasciata dal Servizio Energia Qualità dell’Aria SINA della
medesima Direzione, è stata frazionata, e da tale frazionamento sono derivate
anche le part.lle
nn. 4115 e 4116 interessate dal presente
procedimento “Recogen”. In merito a tale aspetto si
prescrive che la Ditta dovrà far richiesta, entro 30 giorni dal rilascio del
presente provvedimento AIA, al Servizio competente affinchè
le particelle nn. 4115 e 4116 vengano stralciate
dall’AIA n. 8/06 di cui sopra.
Art.
5
EMISSIONI
IN ATMOSFERA
- Per la planimetria delle emissioni si
rimanda all’elaborato tecnico descrittivo recante “Integrazioni alla istanza
AIA prot. RA/102955 dell’11.05.2011 a seguito di
parere favorevole CCR VIA, Giudizio Favorevole n. 1976 del 05.06.2012” e si
precisa che le emissioni in atmosfera dovutieall’esercizio
dell’impianto per il recupero della acque di decapaggio e strippaggio, saranno
essenzialmente riconducibili alle emissioni in atmosfera degli sfiati dei
serbatoi di accumulo del rifiuto in ingresso e dell’acido cloridrico recuperato
a fine ciclo trattandosi di emissioni caratterizzate fondamentalmente dalla
presenza di vapori di gas acidi quali HCL.
- ;
PUNTO DI EMISSIONE |
Provenienza impianto |
Portata (mc/h a 0° a 0,101 MPa) |
Durata emissioni (h/giorno) |
Durata emissioni (h/anno) |
Temp. (°C) |
Tipo di sostanza inquinante |
Concentrazione dell’inquinante in emissione (mg/mc a |
Flusso di massa |
Altezza punto di emissione dal suolo (m) |
Diametro o lati di sezione (m o mxm) |
Tipo di impianto di abbattimento |
|
31 |
SERBATOI 1-2-3-4-5 Hci Esausto + Rigenerato |
66 m3/h |
16 |
220 |
Ambiente |
HCL |
10 |
0,66 (g/h) 15,84 (g/g) |
5 |
1 |
Assorbitore Acque sodate |
|
Art.
6
PRESCRIZIONI
PRESCRIZIONI DEL
COMITATO VIA
- La Ditta, in riferimento all’incidenza
sul SIC Punta Aderici/Punta della Penna e ai progetti
di ricerca e di tutela sull’area, nello specifico la protezione dei nidi di
Fratino in Abruzzo e nidificazione del Gabbiano reale, dovrà trasmettere, entro
30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, un piano di monitoraggio
delle suddette specie, che sarà inoltrato dal Servizio Gestione Rifiuti agli
Enti coinvolti nel procedimento amministrativo che potranno formulare
osservazioni entro i successivi 30 giorni;
- Entro 90 giorni dall’avvio
dell’impianto la Ditta dovrà effettuare e trasmettere al SGR una campagna di
misure fonometriche post operam che certifichi
l’effettivo rispetto dei valori limite applicabili presso i punti di controllo
individuati;
- Per quanto concerne la rete di
monitoraggio delle acque sotterranee, da effettuarsi attraverso la
realizzazione di idonei piezometri a monte e a valle idrogeologica del sito,
preso atto che sono in corso attività di monitoraggio ambientale in riferimento
all’AIA n. 8 del 09.06.2006, si prescrive alla Ditta di comunicare all’Arta le relative risultanze, comprensive di uno studio
sull’andamento della falda, il tutto al fine di valutare l’esigenza di
integrare o meno la rete di piezometri già esistenti da parte dell’Arta. La Ditta dovrà trasmettere al SGR, entro 30 giorni
dal rilascio del presente provvedimento, un crono programma relativo alle
predette attività descrivendone la tempistica e le attività di attuazione.
PRESCRIZIONI DEL
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL
VASTESE
La Ditta dovrà porre in
essere le migliori soluzioni tecniche al fine di evitare eventuali emissioni
irritanti oltre che le migliori soluzioni tecniche atte a scongiurare sversamenti di acidi, anche accidentali, nella rete fognante
consortile per non inficiare il processo depurativo dell’impianto a servizio
dell’agglomerato industriale di Punta Penna;
PRESCRIZIONI DELL’ARTA
- La Ditta dovrà comunicare perentoriamente all’ARTA le date
di fine lavori e di messa in esercizio dell’impianto, con la precisazione che
l’intervento minino tra le stesse sia di almeno 60 giorni;
- I rifiuti devono essere sempre
accompagnati dal formulario identificativo (FIR) che li caratterizza e tutte le
materie in ingresso all’impianto devono essere analizzate al fine di un
ottimale inserimento nel processo produttivo;
PRESCRIZIONI DELLA
AZIENDA USL
1. Deve essere garantito il rispetto delle
soglie emissive prescritte dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della DGR n. 517 del 25.05.2007;
2. la ditta dovrà osservare ogni opportuna
cautela per evitare danno e/o nocumento al vicinato;
3. a far data dalla messa in esercizio
dell’impianto, gli Enti preposti alla tutela della qualità dell’aria devono
eseguano ogni sei mesi un attento monitoraggio sul rispetto dei parametri di
legge.
Art.
7
OBBLIGHI
La presente
autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi:
1. sono fatte salve eventuali ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche
nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
2. nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti
alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
3. tenuta, per quanto applicabile, del registro di carico e scarico dei rifiuti
previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. rispetto, per quanto applicabile, di
quanto stabilito dall’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
5. osservanza di quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per
oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto
applicabile;
6. rispetto totale ed incondizionato di
quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché nella normativa regionale vigente nella
materia;
7. deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
8. rendere disponibili al pubblico, entro
n. 90 giorni dall’avvio dell’impianto sul proprio sito internet o mediante
altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel
presente provvedimento;
9. aderire, così come previsto dalle MTD,
ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001 o EMAS).
Art.
8
PIANO
DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il piano di
monitoraggio e controllo viene approvato secondo lo schema di cui alla Sezione
J pagg. 37 e seg. dell’Elaborato Tecnico descrittivo prodotto dalla Ditta in
sede di Integrazioni alla Istanza AIA.
Prescrizioni:
a) trasmettere apposita relazione annuale,
entro il 31 marzo di ogni anno, riferita all’anno precedente, all’Autorità
Competente, all’ARTA Abruzzo, alla Provincia di Chieti ed al Comune di Vasto,
contenente:
1. relazione tecnica riassuntiva dei dati
relativi al monitoraggio ambientale dell’impianto, espressi anche sotto forma
di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
2. eventuali interventi periodici di
manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura nonché di
disinfestazione e derattizzazione dell’area;
3. risultati analitici relativi alle
emissioni in atmosfera;
b) la frequenza ed i parametri analitici
da rilevare, potranno essere variati dall’ARTA, previa comunicazione
all’Autorità competente, ove questa ne riscontri la necessità e/o
l’opportunità, in funzione di una
maggiore sicurezza di controllo ambientale
del sito;
Art.
9
PRESCRIZIONI
GENERALI
a) Adeguamento dell’impianto:
a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l’impianto
a quanto previsto nelle suesposte prescrizioni ed entro i termini in esse
riportate;
a.2) Il gestore, ai sensi dell’art. 29-decies,
comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., prima di
dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne
dà comunicazione all’Autorità Competente, specificando la tipologia e le
modalità dei singoli interventi;
a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni
dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare
all’Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l’elenco dettagliato
delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l’entrata in esercizio
della parte di impianto adeguata;
a.4) Il gestore dell’impianto deve inoltre comunicare
all’Autorità Competente l’adeguamento complessivo dell’impianto non oltre 30
(trenta) giorni dall’effettuazione dello stesso.
b) Gestione dell’impianto
b.1) I sistemi di
contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la
documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso
l’impianto;
b.2) Il gestore è
tenuto al rispetto del piano di gestione operativa;
c) Limiti e condizioni da rispettare
c.1) Il
gestore è tenuto a rispettare nell’esercizio dell’impianto i limiti
di emissione e le condizioni riportate
nel presente provvedimento;
c.2) Il Gestore dell’impianto come previsto
dall’art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. deve
fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento
delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e
qualsiasi altra operazione altra operazione di controllo e verifica;
c.3) Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore
deve trasmettere al Responsabile del Procedimento ed ai Comuni interessati i
dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti nella presente
Autorizzazione, secondo modalità e frequenze stabilite nella stessa;
d) Inquinamento del suolo alla cessazione
dell’attività
Si prescrive il
rispetto di quanto previsto dalla parte IV, Titolo 5° del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R.
790/2007 e s.m.i.
e) Modifica degli impianti o variazione
del gestore
In caso di modifica
dell’impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto
disposto dall’art. 29-nonies del D Lgs. 152/06 e s.m.i., della DGR
n. 1192 del 4/12/2008 e DGR n. 917 del 23/12/2011;
Art.
10
PROCEDURA
DI PROROGA DELL’AIA
La Ditta Puccioni Spa, ai fini della proroga dell’autorizzazione, è
tenuta a presentare all’Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data
di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall’art.
29- octies, comma 1 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., corredata da una relazione
contenente lo stato di fatto dell’impianto di recupero nel rispetto delle
condizioni previste in sede di autorizzazione.
Nelle more
dell’adozione del provvedimento sulla citata domanda di proroga, l’esercizio
dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle
stesse condizioni previste dal presente atto, purché siano state regolarmente
prestate le garanzie finanziarie ed in assenza di rilievi da parte degli
Organismi di controllo, agli atti dell’Autorità Competente
Art.
11
RIESAME
DELL’AUTORIZZAZIONE
Il provvedimento è
soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art.
29-octies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Art.
12
RISPETTO
DELLE PRESCRIZIONI
La Ditta è tenuta al
rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella
presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l’adozione dei
provvedimenti riportati all’art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui
all’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Art.
13
PIANO
DEI CONTROLLI A TARIFFA DELL’ ARTA
Si chiede all’ARTA di
trasmettere entro 6 (sei) mesi dalla data di emanazione del presente
provvedimento il piano dei controlli a tariffa.
Art.
14
TRASMISSIONE
PROVVEDIMENTO
a) Il presente provvedimento viene redatto
in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta Puccioni Spa Via Osca, 89 Vasto (CH);
b) Il Responsabile del Procedimento mette
a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente
provvedimento presso gli uffici della Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia, con sede in Pescara, via Passolanciano,
n. 75, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
c) Il Responsabile del Procedimento
trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel
procedimento autorizzatorio ed al BURA per la
pubblicazione limitatamente al dispositivo, all’oggetto ed agli articoli 1, 2 e
3.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
L’AUTORITA’
COMPETENTE
Arch.
Antonio Sorgi