L'UFFICIO
DI PRESIDENZA
Omissis
VISTA la legge
regionale 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina della trasparenza dell’attività
politica e amministrativa e sull’attività di rappresentanza di interessi
particolari), approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 62/3 del
14.12.2010, pubblicata sul B.U.R.A 12 gennaio 2011,
n. 2 ed entrata i vigore il 27 gennaio 2011;
CONSIDERATO che la L.R. 61/2010 istituisce presso il Consiglio regionale il
Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari;
RICHIAMATO, altresì,
l’articolo 3, comma 3 della L.R. 61/2010 il quale
dispone che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria
deliberazione, disciplina la modalità di gestione del Registro e del relativo
controllo, nonché le modalità per la periodica verifica della persistenza dei
requisiti per l’iscrizione nel Registro;
RITENUTO che
l’effettiva operatività della L.R. 61/2010 è
correlata all’approvazione di una compiuta disciplina di gestione del Registro
pubblico dei rappresentanti di interessi particolari e di individuazione delle
modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle sedute delle
commissioni consiliari di competenza degli interessi particolari da loro
rappresentati;
CONSIDERATO che il
disciplinare tiene conto dell’organizzazione amministrativa interna al
Consiglio regionale nell’individuazione della struttura tecnica amministrativa
a cui affidare la tenuta e gestione del Registro di interessi particolari ed
opera nel senso di contemperare il diritto dei rappresentanti di interessi
particolari di partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e di
accesso agli atti all’esame delle commissioni con l’esigenza di garantire il
regolare funzionamento delle stesse;
RITENUTO di agevolare,
da un lato, i soggetti interessati nell’attivazione del procedimento di
iscrizione al Registro pubblico dei rappresentanti di interessi e, dall’altro,
gli uffici competenti nella fase istruttoria delle richieste attraverso la
predisposizione di uno schema di richiesta di accreditamento;
RITENUTO, pertanto, di
adottare il Disciplinare in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma
3 della L.R. 61/2010;
VISTA la L.R. n. 18 del 9.5.2001;
VISTO l’art. 20 dello
Statuto;
VISTA la proposta in
data 18.12.2012 con la quale il Dirigente del Servizio Legislativo, Qualità
della Legislazione e Studi della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed
amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla
legislazione vigente;
Con voti unanimi,
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni
illustrate in premessa
- di approvare il Disciplinare
contenente regole per l’attuazione della legge regionale 22 dicembre 2010, n.
61 (Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa e
sull’attività di rappresentanza di interessi particolari) e lo schema di
richiesta di accreditamento che allegati al presente atto ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.
Seguono
Allegati