L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Omissis

 

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina della trasparenza dell’attività politica e amministrativa e sull’attività di rappresentanza di interessi particolari), approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 62/3 del 14.12.2010, pubblicata sul B.U.R.A 12 gennaio 2011, n. 2 ed entrata i vigore il 27 gennaio 2011;

CONSIDERATO che la L.R. 61/2010 istituisce presso il Consiglio regionale il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari;

RICHIAMATO, altresì, l’articolo 3, comma 3 della L.R. 61/2010 il quale dispone che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, disciplina la modalità di gestione del Registro e del relativo controllo, nonché le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l’iscrizione nel Registro;

RITENUTO che l’effettiva operatività della L.R. 61/2010 è correlata all’approvazione di una compiuta disciplina di gestione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari e di individuazione delle modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle sedute delle commissioni consiliari di competenza degli interessi particolari da loro rappresentati;

CONSIDERATO che il disciplinare tiene conto dell’organizzazione amministrativa interna al Consiglio regionale nell’individuazione della struttura tecnica amministrativa a cui affidare la tenuta e gestione del Registro di interessi particolari ed opera nel senso di contemperare il diritto dei rappresentanti di interessi particolari di partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e di accesso agli atti all’esame delle commissioni con l’esigenza di garantire il regolare funzionamento delle stesse;

RITENUTO di agevolare, da un lato, i soggetti interessati nell’attivazione del procedimento di iscrizione al Registro pubblico dei rappresentanti di interessi e, dall’altro, gli uffici competenti nella fase istruttoria delle richieste attraverso la predisposizione di uno schema di richiesta di accreditamento;

RITENUTO, pertanto, di adottare il Disciplinare in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della L.R. 61/2010;

VISTA la L.R. n. 18 del 9.5.2001;

VISTO l’art. 20 dello Statuto;

VISTA la proposta in data 18.12.2012 con la quale il Dirigente del Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa

-          di approvare il Disciplinare contenente regole per l’attuazione della legge regionale 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa e sull’attività di rappresentanza di interessi particolari) e lo schema di richiesta di accreditamento che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

 

Seguono Allegati

Disciplinare

Allegato 1 - Schema di richiesta di accreditamento