IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

(Modifiche all’art. 20 della L.R. n. 68/2012)

Al comma 1 dell’articolo 20 della L.R. n. 68/2012, è aggiunto il seguente periodo: “Il sorteggio è effettuato con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza.”.

Art. 2

(Modifiche all’art. 25 della L.R. n. 68/2012)

 Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della L.R. n. 68/2012 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale, sulla base delle domande pervenute in conformità all’avviso pubblico che a tal fine è reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.”.

Art. 3

(Sostituzione dell’art. 28 della L.R. n. 68/2012)

L’articolo 28 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

(Indennità e rimborso spese)

1.         Ai componenti ed al Presidente del Collegio spetta una indennità annua nella misura pari rispettivamente al 15% ed al 20% dell'indennità annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta.

2.         Ai fini dell’esercizio delle funzioni, ai componenti ed al Presidente del Collegio è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.”.

Art. 4

(Modifiche all’art. 29 della L.R. n. 68/2012)

1.         Il comma 5 dell’articolo 29 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

“5. I soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 non possono essere iscritti nell’elenco di cui all’art. 25. La sopravvenienza di una delle predette condizioni comporta la decadenza dalla carica di revisore dei conti, con decorrenza dalla data in cui si è concretizzata la predetta condizione.”.

2.         Il comma 6 dell’articolo 29 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

“6.  I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di dieci giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte del competente Servizio del Consiglio regionale.”.

3.         Il comma 7 dell’articolo 29 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

“7. Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni. In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, al competente Servizio del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, il soggetto inadempiente viene diffidato a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale si procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell’erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza.”.

Art. 5

(Modifiche all’art. 33 della L.R. n. 68/2012)

1.         Il comma 4 dell’articolo 33 della L.R. n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

“4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della L.R. n. 15/1993, svolgono le funzioni relative alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e decadono di diritto alla data del 30 maggio 2013. Agli stessi è corrisposto l’intero trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”.

Art. 6

(Modifiche all’art. 8 della L.R. n. 42/2007)

1.         Al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie), le parole “vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, pari al trattamento previsto per i dirigenti regionali, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di riunione del Collegio, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso.”.

Art. 7

(Modifiche all’art. 15 della L.R. n. 39/2012)

1.         All’articolo 15 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci)  i commi 3 e 5 sono abrogati.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in via Telematica.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

****************

TESTI

DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. 42

"Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie"

DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 39

"Disciplina della professione di maestro di sci"

DEGLI ARTICOLI 20, 25, 29 3 33 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68

"Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 19 MARZO 2013, n. 7

"Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti),  modifiche alla L.R. n. 42/2007 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) e modifiche alla  L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

****************

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

****************

L.R. 11 dicembre 2007, n. 42

            Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Art. 8

Trattamento economico

1.         Ai componenti del Collegio è corrisposto un gettone di presenza pari a € 250,00 ed il rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di riunione del Collegio, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso.

L.R. 31 luglio 2012, n. 39

            Disciplina della professione di maestro di sci.

Art. 15

(Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)

1.         I maestri di sci, iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere preventivamente l'iscrizione nell' Albo regionale.

2.         L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata dal Collegio regionale ai sensi dell'articolo 4 e ne è data comunicazione al Collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3.         [Il Collegio regionale cancella dall'Albo i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.]

4.         I maestri di sci iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale ed indicano: le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale; rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio regionale relativamente alla tutela professionale.

5.         [Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre Regioni, Province autonome, o da altri Stati che esercitano temporaneamente l'attività in Abruzzo.]

6.         Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

7.         Ai cittadini dei Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

L.R. 28 dicembre 2012, n. 68

            Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 20

(Composizione e nomina del collegio)

1.         Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 25. Il sorteggio è effettuato con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza.

2.         I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.

Art. 25

(Elenco regionale dei revisori dei conti)

1.         Ai fini dell'articolo 20, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo.

2.         Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

2-bis.   L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale, sulla base delle domande pervenute in conformità all’avviso pubblico che a tal fine è reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 29

(Cause di esclusione ed incompatibilità)

1.         Non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a)         i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b)         i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c)         coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2.         Sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3.         Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione.

4.         L'ipotesi di cui al comma 3 non si applica per fatto connesso con l'esercizio dell'incarico di componente del collegio.

5.         I soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 non possono essere iscritti nell’elenco di cui all’art. 25. La sopravvenienza di una delle predette condizioni comporta la decadenza dalla carica di revisore dei conti, con decorrenza dalla data in cui si è concretizzata la predetta condizione.

6.         I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di dieci giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte del competente Servizio del Consiglio regionale.

7.         Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni. In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, al competente Servizio del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, il soggetto inadempiente viene diffidato a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale si procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell’erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza.

8.         I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Art. 33

(Disposizioni transitorie e finali)

1.         In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, articolo 6, comma 1, ed articolo 9, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

2.         In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2, ed articolo 39, comma 2, della l.r. 40/2012, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.

3.         In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizione di cui all'art. 40, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

4.         I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della L.R. n. 15/1993, svolgono le funzioni relative alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e decadono di diritto alla data del 30 maggio 2013. Agli stessi è corrisposto l’intero trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

5.         In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 25 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla eventuale scadenza anticipata della legislatura.

6.         La disposizione di cui all'art. 31, comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione della FIRA.

7.         Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni).

8.         Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 30.

9.         Resta salvo quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. n. 40/2010.

10.       Alla l.r. n. 40/2010, dopo l'Allegato A è aggiunto l'Allegato B di cui alla presente legge.

11.       Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 40/2010 le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".

12.       Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 40/2010 le parole "indennità di carica" sono soppresse.

****************

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Articolo 47

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1.         L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2.         La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3.         Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4.         Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)

1.         Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2.         Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3.         Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all' articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

4.         Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5.         Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

6.         Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.

7.         Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

8.         Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

9.         Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

10.       Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

11.       Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

12.       La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

13.       [Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio.]

14.       [L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.]

15.       [Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5.]

16.       Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

17.       Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.