IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta CO.STRA.M. s.r.l. con sede legale in via S.P. N°8 del Salinello Km.11 Sant’Omero (TE), è autorizzata all’ampliamento di una cava di ghiaia sita in località “Battaglia” nel Comune di Campli (TE) individuata in catasto al foglio di mappa n. 65 particelle nn. 2-5-248-307 (già autorizzate) e nn. 1-7-306-308 (di ampliamento) del Comune censuario di Campli (TE) alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida fino al termine fissato per anni 6 (sei) dalla data di notifica del presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria n.Z023953 stipulata in data 01.10.2007 con la Compagnia Zurich Insurance Company S.A. Piazza Carlo Erba, 6  20129 Milano.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1.         Durante i lavori di coltivazione dovranno essere mantenuti in efficienza i due piezometri installati;

2.         L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

3.         La profondità massima dello scavo deve risultare a metri 2,00 sopra il livello massimo della falda acquifera;

4.         Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la ricostituzione dello strato superficiale del terreno e del profilo finale di abbandono;

5.         Oltre a quanto previsto in progetto, l’utilizzo di terre e rocce da scavo è subordinato alla preventiva comunicazione e trasmissione, agli Organi di controllo, di idonea documentazione attestante la provenienza ed i volumi impiegati (permesso di costruire o atti equipollenti);

6.         Le caratteristiche del materiale utilizzato devono essere preventivamente garantite da specifiche analisi corredate da prove di permeabilità idonee a garantire gli scambi idrici;

7.         I volumi complessivamente utilizzati e le varie fasi di intervento devono essere adeguatamente documentati al momento dell’accertamento finale;

8.         Deve essere evitato, in ogni momento dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva;

9.         la ditta qualora non abbia ottenuto, da questo Servizio, il certificato di collaudo finale entro il termine stabilito dalla presente Determinazione, deve confermare almeno un mese prima della scadenza, la validità temporale della polizza fideiussoria fino all’accertamento finale di avvenuto ripristino. In mancanza è attivata la procedura di escussione dell’importo assicurato presso la Compagnia Zurich Insurance Company S.A. di Milano.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 57.729 e complessivamente di mc. 346.375 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge e trasmessa:

1.         al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo;

2.         all’Amministrazione Comunale di Campli (TE);

3.         alla Zurich Insurance Company S.A. Piazza Carlo Erba, 6  20129 Milano

Articolo 12

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta