IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta CO.STRA.M. s.r.l. con sede legale in via S.P. N°8 del Salinello Km.11 Sant’Omero (TE), è autorizzata
all’ampliamento di una cava di ghiaia sita in località “Battaglia” nel Comune
di Campli (TE) individuata in catasto al foglio di
mappa n. 65 particelle nn. 2-5-248-307 (già
autorizzate) e nn. 1-7-306-308 (di ampliamento) del
Comune censuario di Campli (TE) alle seguenti norme e
condizioni:
Articolo
1
La ditta è obbligata ad
osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della
Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.
Articolo
2
La zona interessata
dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul
terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo
3
L’autorizzazione è
valida fino al termine fissato per anni 6 (sei) dalla data di notifica del
presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere
presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati
motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.
La presente
Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto
Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.
Articolo
4
Il deposito cauzionale
a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 300.000,00
(trecentomila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria
n.Z023953 stipulata in data 01.10.2007 con la Compagnia Zurich Insurance Company S.A. Piazza Carlo Erba, 6 20129 Milano.
Articolo
5
La
ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta
l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni
di Polizia Mineraria.
Articolo
6
La ditta deve altresì
attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:
1. Durante i lavori di coltivazione
dovranno essere mantenuti in efficienza i due piezometri installati;
2. L’area sottoposta ad attività
estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile
recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la
posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione della stessa;
3. La profondità massima dello scavo deve
risultare a metri 2,00 sopra il livello massimo della falda acquifera;
4. Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente
accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e
riutilizzato per la ricostituzione dello strato superficiale del terreno e del
profilo finale di abbandono;
5. Oltre a quanto previsto in progetto,
l’utilizzo di terre e rocce da scavo è subordinato alla preventiva
comunicazione e trasmissione, agli Organi di controllo, di idonea
documentazione attestante la provenienza ed i volumi impiegati (permesso di
costruire o atti equipollenti);
6. Le caratteristiche del materiale
utilizzato devono essere preventivamente garantite da specifiche analisi
corredate da prove di permeabilità idonee a garantire gli scambi idrici;
7. I volumi complessivamente utilizzati e
le varie fasi di intervento devono essere adeguatamente documentati al momento
dell’accertamento finale;
8. Deve essere evitato, in ogni momento
dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad
attività estrattiva;
9. la ditta qualora non abbia ottenuto, da
questo Servizio, il certificato di collaudo finale entro il termine stabilito
dalla presente Determinazione, deve confermare almeno un mese prima della
scadenza, la validità temporale della polizza fideiussoria fino all’accertamento
finale di avvenuto ripristino. In mancanza è attivata la procedura di
escussione dell’importo assicurato presso la Compagnia Zurich Insurance Company S.A. di Milano.
Articolo
7
La ditta ha l’obbligo
di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio
lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo
8
La quantità media
estraibile annualmente è di mc. 57.729 e
complessivamente di mc. 346.375 per l’intera durata
dell’attività.
Articolo
9
La ditta deve attenersi
alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati
dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante
l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed in perfetto stato
di efficienza e manutenzione.
Articolo
10
Circa le modalità della
sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto approvato,
timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;
Articolo
11
La presente
Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi consentiti
dalla legge e trasmessa:
1. al Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di Teramo;
2. all’Amministrazione Comunale di Campli (TE);
3. alla Zurich Insurance
Company S.A. Piazza Carlo Erba, 6 20129
Milano
Articolo
12
Avverso il presente
Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta