IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge
comunitaria 2008) che, all’art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di
autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la
norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
PREMESSO che con D.M. del 22 dicembre 2009
“ACCREDIA” è stato designato quale unico organismo nazionale italiano a
svolgere attività di accreditamento;
VISTO il
Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
che, all’art. 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare
garantiscano che in tutte le fasi della produzione, dlla
trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro
controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento
medesimo;
VISTO il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n.339/93;
VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del
17 giugno 2004 – Repertorio atti n.2028 – recante “Requisiti minimi e criteri
per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie
alimentari ai fini dell’autocontrollo”;
ATTESO che la Regione Abruzzo ha recepito il
predetto Accordo con propria Deliberazione di G.R.
n.335 del 6 aprile 2006 recante: “Approvazione delle Linee Guida vincolanti per
il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini
dell’autocontrollo per le industrie alimentari”;
VISTO l’Accordo
sancito, ai sensi dell’art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009,
n.88, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul
documento relativo alle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento,
cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per
l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della
conformità dei laboratori”- Rep. Atti 78/CSR dell’ 8 luglio 2010;
PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n.
DG21/174 del 30 dicembre 2010 il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza
Alimentare della Regione Abruzzo ha recepito il suddetto accordo senza abrogare
le Linee Guida per il riconoscimento dei laboratori fissate dalla richiamata
deliberazione di G.R. n.335/2006, che pertanto
rimangono valide ed efficaci;
VISTA la determinazione dirigenziale DG11/107 del
11.06.2007 ad oggetto “Pubblicazione del registro Regionale concernente
l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per
le industrie alimentari;
VISTA la determinazione dirigenziale DG11/42 del
13.03.2008 ad oggetto “Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori
che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari –
Regione Abruzzo – 1° aggiornamento”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. DG21/100 del
26/09/2012 con cui il Servizio Veterinario regionale ha preso atto della
sospensione, da parte di ACCREDIA, dell’accreditamento del laboratorio Bioanalisi srl, con sede operativa a Vasto (CH), in Via
Aldo Moro n.9/16 , già iscritto nel Registro Regionale sopra citato con nr. 13/007/LAB;
VISTA la nota prot. n.
20130101/GT del 01.02.2013 con cui il Laboratorio Bioanalisi
srl ha comunicato al Servizio Veterinario regionale la revoca a partire dal 1
gennaio 2013 della sospensione dell’accreditamento da parte di ACCREDIA;
VISTA la nota di ACCREDIA prot.
n. S83136/12//ss del 28/12/2012 ad oggetto”annullamento sospensione
accreditamento” che il laboratorio Bioanalisi s.n.c.
ha allegato alla nota sopra citata;
RITENUTO di dover procedere in conseguenza di quanto
sopra, a modificare il Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi
ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché
la legittimità del presente provvedimento;
VISTO l’art.5
della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme
in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e
successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per le ragioni riportate in premessa
1. di prendere
atto che Accredia, L’Ente Italiano di Accreditamento,
ha revocato, a partire dal 1 gennaio 2013, la sospensione dell’accreditamento
del laboratorio Bioanalisi srl, con sede operativa a
Vasto (CH), in Via Aldo Moro n.9/16 – nr. di
iscrizione 13/007/LAB, rideterminando di fatto la piena operatività delle prove
precedentemente accreditate;
2. di
aggiornare l’Allegato B della determinazione dirigenziale DG21/42 del
13.03.2008 sopra richiamata, per effetto di quanto disposto dal precedente
punto 1;
3. di
trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, Dipartimento
per la Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi
Collegiali per la Tutela della Salute;
4. di
trasmettere copia del presente provvedimento ad ACCREDIA, Via G. Saliceto n.7/9
, Roma;
5. di
trasmette copia del presente atto alla ASL territorialmente competente ed al
Sindaco del Comune ove ha sede il laboratorio;
6. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della
Direzione Politiche della Salute ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R. n.7 del 10
maggio 2002 ;
7. di
disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.
Giuseppe Bucciarelli