IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che, all’art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

PREMESSO che con D.M. del 22 dicembre 2009 “ACCREDIA” è stato designato quale unico organismo nazionale italiano a svolgere attività di accreditamento;

 VISTO il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari che, all’art. 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che in tutte le fasi della produzione, dlla trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

VISTO il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n.339/93;

VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n.2028 – recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;

ATTESO che la Regione Abruzzo ha recepito il predetto Accordo con propria Deliberazione di G.R. n.335 del 6 aprile 2006 recante: “Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari”;

VISTO l’Accordo  sancito, ai sensi dell’art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n.88, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”- Rep. Atti 78/CSR dell’ 8 luglio 2010;

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. DG21/174 del 30 dicembre 2010 il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha recepito il suddetto accordo senza abrogare le Linee Guida per il riconoscimento dei laboratori fissate dalla richiamata deliberazione di G.R. n.335/2006, che pertanto rimangono valide ed efficaci;

VISTA la determinazione dirigenziale DG11/107 del 11.06.2007 ad oggetto “Pubblicazione del registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;

VISTA la determinazione dirigenziale DG11/42 del 13.03.2008 ad oggetto “Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo – 1° aggiornamento”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DG21/100 del 26/09/2012 con cui il Servizio Veterinario regionale ha preso atto della sospensione, da parte di ACCREDIA, dell’accreditamento del laboratorio Bioanalisi srl, con sede operativa a Vasto (CH), in Via Aldo Moro n.9/16 , già iscritto nel Registro Regionale sopra citato con nr. 13/007/LAB;

VISTA la nota prot. n. 20130101/GT del 01.02.2013 con cui il Laboratorio Bioanalisi srl ha comunicato al Servizio Veterinario regionale la revoca a partire dal 1 gennaio 2013 della sospensione dell’accreditamento da parte di ACCREDIA;

VISTA la nota di ACCREDIA prot. n. S83136/12//ss del 28/12/2012 ad oggetto”annullamento sospensione accreditamento” che il laboratorio Bioanalisi s.n.c. ha allegato alla nota sopra citata;

RITENUTO di dover procedere in conseguenza di quanto sopra, a modificare il Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTO            l’art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni riportate in premessa

1.         di prendere atto che Accredia, L’Ente Italiano di Accreditamento, ha revocato, a partire dal 1 gennaio 2013, la sospensione dell’accreditamento del laboratorio Bioanalisi srl, con sede operativa a Vasto (CH), in Via Aldo Moro n.9/16 – nr. di iscrizione 13/007/LAB, rideterminando di fatto la piena operatività delle prove precedentemente accreditate;

2.         di aggiornare l’Allegato B della determinazione dirigenziale DG21/42 del 13.03.2008 sopra richiamata, per effetto di quanto disposto dal precedente punto 1;

3.         di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute;

4.         di trasmettere copia del presente provvedimento ad ACCREDIA, Via G. Saliceto n.7/9 , Roma; 

5.         di trasmette copia del presente atto alla ASL territorialmente competente ed al Sindaco del Comune ove ha sede il laboratorio;

6.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R.  n.7 del 10 maggio 2002 ;

7.         di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli