IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la domanda presentata in data 26 gennaio 2012, Protocollo RA19421 , dalla:

Tab

 Generalità del Legale Rappresentante:

Tab 2

per l’ autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto 19 luglio 2000,  n. 403, ( G.U. 8 gennaio 2001, n. 5 );

VISTE le procedure amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del 3/07/1996, pubblicate sul B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;

DATO ATTO che alle ulteriori modificazioni delle normative primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare  il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza; 

VISTA l’attestazione rilasciata dai Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti del 04/02/2013, Prot. n. 0009449U13-CH, pervenuta in data 12 febbraio 2013, Protocollo RA40032;

VISTA la legge regionale n.77/99;

AUTORIZZA

l’Ente:

Tab 3

 Generalità dell’esperto zootecnico responsabile della direzione del Recapito

Tab 3

 a gestire  il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune di Chieti (CH),  Via Dell’Acquedotto, n. 1 recapito telefonico  0871565419, per la specie: bovina, bufalina, suina, ovi-caprina, equina, cunicola e canina;

DISPONE

1.         l’attribuzione al suddetto Recapito del codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

Tab 4

2.         che la presente autorizzazione è valida fino al 18 Febbraio 2016 e deve essere esposta presso il  Recapito di materiale  seminale in  modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta  degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M.  decreto 19 luglio 2000,  n. 403, ( G.U. 8 gennaio 2001, n. 5 );

3.         di fare obbligo all’ ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D’ABRUZZO:

3.1.      di detenere e distribuire materiale

seminale ed embrioni provenienti  esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale  o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

3.2.      di tenere un registro cronologico di carico  per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti  acquirenti o i nominativi degli operatori  che l’hanno  acquistato  o ricevuto in deposito  per l’impiego  esclusivo in azienda;

3.3.      di comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

3.4.      di rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale  per ciascun riproduttore e comunicarlo alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

3.5.      di distribuire il materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori  o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31,  del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto all’ articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto;

3.6.      di rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000,  dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all’ articolo 13, comma 1, lettera “0” dello stesso decreto; 

3.7.      di divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici  e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali  allevatori di specie e razza,  relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;

3.8.      di consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;

3.9.      di sottoscrivere con gli operatori pratici le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M.- 403/2000;

3.10.    di tener fede ad ogni altro impegno dichiarato in domanda e non espressamente riportato nel presente provvedimento;

4.         di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare  il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza; 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco LA CIVITA