IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda
presentata in data 26 gennaio 2012, Protocollo RA19421 , dalla:
Generalità del Legale Rappresentante:
per l’ autorizzazione a
gestire un recapito di materiale seminale;
VISTA la legge 15
gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto 19
luglio 2000, n. 403, ( G.U. 8 gennaio
2001, n. 5 );
VISTE le procedure
amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di
esecuzione della Legge 15 gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del
3/07/1996, pubblicate sul B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;
DATO ATTO che alle
ulteriori modificazioni delle normative primarie e secondarie nazionali non si
è dato seguito con integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui
si ritiene di dover applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;
RITENUTO di dovere
autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e BURA della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a
pubblicare il presente provvedimento nel
B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
VISTA l’attestazione
rilasciata dai Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale 2
Lanciano-Vasto-Chieti del 04/02/2013, Prot. n. 0009449U13-CH, pervenuta in data
12 febbraio 2013, Protocollo RA40032;
VISTA la legge
regionale n.77/99;
AUTORIZZA
l’Ente:
Generalità dell’esperto zootecnico
responsabile della direzione del Recapito
a gestire
il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune di Chieti
(CH), Via Dell’Acquedotto, n. 1 recapito
telefonico 0871565419, per la specie:
bovina, bufalina, suina, ovi-caprina, equina, cunicola e canina;
DISPONE
1. l’attribuzione al suddetto Recapito del
codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:
2. che la presente autorizzazione è valida
fino al 18 Febbraio 2016 e deve essere esposta presso il Recapito di materiale seminale in
modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai
sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M.
decreto 19 luglio 2000, n. 403, (
G.U. 8 gennaio 2001, n. 5 );
3. di fare obbligo all’ ASSOCIAZIONE
REGIONALE ALLEVATORI D’ABRUZZO:
3.1. di detenere e distribuire materiale
seminale
ed embrioni provenienti esclusivamente
dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono
collegati. Il passaggio di materiale seminale
o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti
interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione
nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
3.2. di tenere un registro cronologico di
carico per il materiale seminale
disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello
distribuito, da cui risultino gli allevamenti
acquirenti o i nominativi degli operatori che l’hanno
acquistato o ricevuto in deposito per l’impiego
esclusivo in azienda;
3.3. di comunicare trimestralmente alla regione
il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore,
distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo
codice;
3.4. di rendere pubblico il prezzo a dose di
materiale seminale per ciascun
riproduttore e comunicarlo alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Servizio Produzioni Agricole e
Mercato;
3.5. di distribuire il materiale seminale ed
embrionale esclusivamente a: allevatori
o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli
articoli 21 e 31, del D.M. 403/2000,
altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto
previsto all’ articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto;
3.6. di rilasciare, per ogni atto di vendita di
materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio
contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio
cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora
dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento
del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi
della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite le indicazioni
previste per i centri all’ articolo 13, comma 1, lettera “0” dello stesso
decreto;
3.7. di divulgare e mettere a disposizione dei
veterinari, dei tecnici e degli
allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni
nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei
riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per
l’uso in Italia;
3.8. di consentire il libero accesso nei locali
del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare
le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo
commercializzato;
3.9. di sottoscrivere con gli operatori pratici
le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M.- 403/2000;
3.10. di tener fede ad ogni altro impegno
dichiarato in domanda e non espressamente riportato nel presente provvedimento;
4. di autorizzare il Servizio Verifica
Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione
Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare
il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti
in materia di trasparenza;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco LA CIVITA