IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda presentata
in data 11 GENNAIO 2013, Protocollo RA8537, dal Signor:
per l’ autorizzazione a gestire un recapito
di materiale seminale;
VISTA la legge 15 gennaio
1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto 19
luglio 2000, n. 403, ( G.U. 8 gennaio
2001, n. 5 );
VISTE le procedure
amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di
esecuzione della Legge 15 gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del
3/07/1996, pubblicate sul B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;
DATO ATTO che alle
ulteriori modificazioni delle normative primarie e secondarie nazionali non si
è dato seguito con integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui
si ritiene di dover applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;
RITENUTO, infine, che
il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo
e BURA della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai
sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
VISTA la legge
regionale n.77/99;
VISTO, il Rilievo
Ispettivo del Dipartimento Di Prevenzione – Vigilanza Igienico Sanitaria
dell’Azienda U.L.S. di Pescara redatto in data 14 Gennaio 2013, n.8/2013/USL;
AUTORIZZA
il
Signor:
a gestire il Recapito di materiale seminale, ubicato in
Comune di Città Sant’Angelo (PE) viale Matrino, n. 84, recapito telefonico
085959420, per la specie: bovina e suina;
DISPONE
1. al suddetto Recapito è attribuito il
codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:
2. che la presente autorizzazione è valida
fino al 12 GENNAIO 2016 e deve essere esposta presso il Recapito di materiale seminale in
modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai
sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M.
decreto 19 luglio 2000, n. 403,
( G.U. 8 gennaio 2001, n. 5 );
3. di fare obbligo al sig. AQUILA
RAFFAELE:
3.1. di detenere e distribuire materiale
seminale ed embrioni provenienti
esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di
embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di
embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati
risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di
origine del materiale riproduttivo scambiato;
3.2. di tenere un registro cronologico di
carico per il materiale seminale
disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello
distribuito, da cui risultino gli allevamenti
acquirenti o i nominativi degli operatori che l’hanno
acquistato o ricevuto in
deposito per l’impiego esclusivo in azienda;
3.3. di comunicare trimestralmente alla regione
il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore,
distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo
codice;
3.4. di rendere pubblico il prezzo a dose di
materiale seminale per ciascun
riproduttore e comunicarlo alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione,
Servizio Produzioni Agricole e Mercato;
3.5. di distribuire il materiale seminale ed
embrionale esclusivamente a: allevatori
o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli
articoli 21 e 31, del D.M. 403/2000,
altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto
previsto all’ articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto ;
3.6. di rilasciare, per ogni atto di vendita di
materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio
contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio
cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora
dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento
del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi
della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite
le indicazioni previste per i centri all’ articolo 13, comma 1, lettera “0”
dello stesso decreto;
3.7. di divulgare e mettere a disposizione dei
veterinari, dei tecnici e degli
allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali
allevatori di specie e
razza, relative alle valutazioni
genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri
approvati per l’uso in Italia;
3.8. di consentire il libero accesso nei locali
del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare
le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo
commercializzato;
3.9. di sottoscrivere con gli operatori pratici
le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M.- 403/2000;
4. di autorizzare il Servizio Verifica
Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione
Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle
norme vigenti in materia di trasparenza.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita