IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Reg. (CEE)2080/92 del Consiglio del 30.06.1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore  agricolo;

VISTO il Reg. (CE) n°1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo di orientamento e di Garanzia (FEAOG) che modifica e abroga taluni regolamenti e successive modifiche e integrazioni  ;

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013 ;

VISTO il Reg. (CE) 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (CE) 1320/06 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l’art.3, paragrafo 2 del Reg.(CE) 1320/2006 che stabilisce che le spese relative ad impegni assunti ai fini del precedente periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione;

VISTO il Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il D.M. 12541 del 21/12/2006- Disciplina del regime di condizionalità della PAC;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché il successivo decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 1564 del 22/01/2009 di modifica e integrazione del decreto di cui sopra;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 con Deliberazione di Giunta Regionale 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

CONSIDERATO che è stato approvato, con Decisione della Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007/2013;

DATO ATTO che  nel PSR Abruzzo 2007/2013 nelle “Disposizioni comuni a tutte o più misure” sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR, gli impegni pluriennali assunti con i precedenti periodi di programmazione;

RITENUTO che le domande afferenti l’annualità 2013, derivanti dai trascinamenti di impegni presi nel vecchio periodo di programmazione ai sensi del Reg. CE 1257/99, nonché ai sensi del Reg. 2080/92 possano essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento;

DATO ATTO che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92;

CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore “A.G.E.A.” prevede la presentazione delle domande afferenti lo sviluppo rurale per il tramite dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) operanti nell’ambito regionale in relazione della convenzione tra questi e l’A.G.E.A. per il tramite della Regione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale 15 del 2 febbraio 2009, che annulla la DGR 844 del 19 settembre 2008, la quale stabilisce che i liberi professionisti, formalmente delegati dai potenziali beneficiari del PSR per l’inserimento e la trasmissione telematica della domanda di aiuto, devono inoltrare la richiesta di accesso al portale S.I.A.N., utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura sezione programma di sviluppo rurale 2007/2013, e che i  suddetti professionisti devono essere iscritti nell’apposito albo o elenco professionale qualora previsto dalla normativa vigente;

REPUTATO di poter aprire i termini per la presentazione delle domande,di cui al “Ritenuto” precedente, a decorrere dalla data della presente Determinazione;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella Determinazione DH31/109 del 18.02.2013  è stata indicata erroneamente la data di scadenza al 15 maggio 2013 e che la stessa deve essere rettificata;

RITENUTO ,pertanto, di stabilire che la data di scadenza per la presentazione delle suddette domande viene fissata, come da Regolamento CE e dalla Circolare A.G.E.A. 39 del  30.10.2012 , al 10 giugno 2013, salvo eventuali proroghe definite da A.G.E.A.;

RITENUTO opportuno che una copia cartacea della domanda di conferma compilata e gestita dai C.A.A., debitamente firmata dal beneficiario, debba essere consegnata presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) o i Comandi Provinciali del C.F.S. di appartenenza territoriale sulla base delle rispettive competenze istruttorie entro il 5° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle domande stesse;

RITENUTO di disporre  che le domande e la relativa documentazione devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati per eventuali controlli da parte degli Organi competenti;

VISTA  la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e descritte:

1)         di dare atto che le domande afferenti l’annualità 2013, derivanti da trascinamenti di impegni assunti con il Reg. (CEE) 2080/92 nel vecchio periodo di programmazione, possono essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamenti;

2)         di stabilire che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma e aggiornamento per l’annualità 2013, di cui al precedente punto 1), a decorrere dalla data della presente Determinazione;

3)         di stabilire  che la data di scadenza per la presentazione delle suddette domande viene fissata, come da Regolamento CE, al 10 giugno  2013, salvo eventuali proroghe definite da A.G.E.A.;

4)         di dare atto che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92:

5)         di dare atto che la presentazione delle domande di conferma dell’ impegno iniziale e di aggiornamento di cui al punto 1) deve essere effettuata secondo le modalità definite da A.G.E.A. utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

6)         di disporre che una copia cartacea della domanda di conferma, compilata e gestita dai CAA e debitamente firmata dal beneficiario, debba essere consegnata presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) o i Comandi Provinciali del C.F.S. di appartenenza territoriale, sulla base delle rispettive competenze istruttorie entro il 5° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle domande stesse;

7)         di dare atto che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo dei regolamenti CEE n°2080/92 e 231/96 con Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo 802 del 21 aprile 1999;

8)         di disporre  che le domande e la relativa documentazione devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati per eventuali controlli da parte degli Organi competenti;

9)         di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo, nonché tramite notifica alle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; 

10)       di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli  interessati.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita