IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg.
(CEE)2080/92 del Consiglio del 30.06.1992 che istituisce un regime comunitario
di aiuti alle misure forestali nel settore
agricolo;
VISTO il Reg. (CE)
n°1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Agricolo di orientamento e di Garanzia (FEAOG) che modifica
e abroga taluni regolamenti e successive modifiche e integrazioni ;
VISTO il Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di programmazione
2007-2013 ;
VISTO il Reg. (CE) n° 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante
modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n°
1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il Reg. (CE) n° 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n°
1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Reg. (CE) n° 1320/06 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale
istituito dal regolamento (CE) n° 1698/05 del
Consiglio;
VISTO, in particolare,
l’art.3, paragrafo 2 del Reg.(CE) n° 1320/2006 che
stabilisce che le spese relative ad impegni assunti ai fini del precedente
periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre
2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo
di programmazione;
VISTO il Reg. (CE) n° 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n°
1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
VISTO il D.M. 12541 del
21/12/2006- Disciplina del regime di condizionalità della PAC;
VISTO il decreto del
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20 marzo 2008 recante
disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento
(CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento
(CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché il
successivo decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n° 1564 del 22/01/2009 di modifica e integrazione del
decreto di cui sopra;
VISTO il Piano di
Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE)
n° 1698/2005 con Deliberazione di Giunta Regionale n° 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della
Commissione Europea in data 14 marzo 2007;
CONSIDERATO che è stato
approvato, con Decisione della Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008,
il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di
programmazione 2007/2013;
DATO ATTO che nel PSR Abruzzo 2007/2013 nelle “Disposizioni
comuni a tutte o più misure” sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR,
gli impegni pluriennali assunti con i precedenti periodi di programmazione;
RITENUTO che le domande
afferenti l’annualità 2013, derivanti dai trascinamenti di impegni presi nel
vecchio periodo di programmazione ai sensi del Reg. CE 1257/99, nonché ai sensi
del Reg. n° 2080/92 possano essere presentate
limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento;
DATO ATTO che, per
quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri
dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la
compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale
attuativo del Reg. CEE 2080/92;
CONSIDERATO che
l’Organismo Pagatore “A.G.E.A.” prevede la
presentazione delle domande afferenti lo sviluppo rurale per il tramite dei CAA
(Centri di Assistenza Agricola) operanti nell’ambito regionale in relazione
della convenzione tra questi e l’A.G.E.A. per il
tramite della Regione;
RICHIAMATA la delibera
di Giunta Regionale n° 15 del 2 febbraio 2009, che
annulla la DGR n° 844 del 19 settembre 2008, la quale
stabilisce che i liberi professionisti, formalmente delegati dai potenziali
beneficiari del PSR per l’inserimento e la trasmissione telematica della
domanda di aiuto, devono inoltrare la richiesta di accesso al portale S.I.A.N., utilizzando l’apposito modello disponibile sul
sito internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
sezione programma di sviluppo rurale 2007/2013, e che i suddetti professionisti devono essere
iscritti nell’apposito albo o elenco professionale qualora previsto dalla
normativa vigente;
REPUTATO di poter
aprire i termini per la presentazione delle domande,di cui al “Ritenuto”
precedente, a decorrere dalla data della presente Determinazione;
CONSIDERATO che, per
mero errore materiale, nella Determinazione DH31/109 del 18.02.2013 è stata indicata erroneamente la data di
scadenza al 15 maggio 2013 e che la stessa deve essere rettificata;
RITENUTO ,pertanto, di
stabilire che la data di scadenza per la presentazione delle suddette domande
viene fissata, come da Regolamento CE e dalla Circolare A.G.E.A.
n° 39 del
30.10.2012 , al 10 giugno 2013, salvo eventuali proroghe definite da A.G.E.A.;
RITENUTO opportuno che
una copia cartacea della domanda di conferma compilata e gestita dai C.A.A., debitamente firmata dal beneficiario, debba essere
consegnata presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) o i
Comandi Provinciali del C.F.S. di appartenenza territoriale sulla base delle
rispettive competenze istruttorie entro il 5° giorno successivo alla scadenza
della presentazione delle domande stesse;
RITENUTO di
disporre che le domande e la relativa
documentazione devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei
beneficiari e custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati per eventuali
controlli da parte degli Organi competenti;
VISTA la L.R. n° 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni
esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e
descritte:
1) di dare atto che le domande afferenti
l’annualità 2013, derivanti da trascinamenti di impegni assunti con il Reg.
(CEE) 2080/92 nel vecchio periodo di programmazione, possono essere presentate
limitatamente alle sole conferme ed aggiornamenti;
2) di stabilire che sono aperti i termini
per la presentazione delle domande di conferma e aggiornamento per l’annualità
2013, di cui al precedente punto 1), a decorrere dalla data della presente
Determinazione;
3) di stabilire che la data di scadenza per la presentazione
delle suddette domande viene fissata, come da Regolamento CE, al 10 giugno 2013, salvo eventuali proroghe definite da A.G.E.A.;
4) di dare atto che, per quanto concerne
il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi
massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della
perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo del Reg. CEE
2080/92:
5) di dare atto che la presentazione delle
domande di conferma dell’ impegno iniziale e di aggiornamento di cui al punto
1) deve essere effettuata secondo le modalità definite da A.G.E.A.
utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN);
6) di disporre che una copia cartacea
della domanda di conferma, compilata e gestita dai CAA e debitamente firmata
dal beneficiario, debba essere consegnata presso i Servizi Ispettorati
Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) o i Comandi Provinciali del C.F.S. di
appartenenza territoriale, sulla base delle rispettive competenze istruttorie
entro il 5° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle domande
stesse;
7) di dare atto che, per quanto concerne
il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi
massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della
perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo dei regolamenti
CEE n°2080/92 e 231/96 con Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n° 802 del 21 aprile 1999;
8) di disporre che le domande e la relativa documentazione
devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e
custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati per eventuali controlli da parte
degli Organi competenti;
9) di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su
internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo, nonché tramite notifica alle
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
10) di dare atto che la pubblicazione della
presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita