LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
PREMESSO che l’art. 6
della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore
farmaceutico” - in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge 8
marzo 1968, n. 221 - dispone al comma 1 che nei Comuni, frazioni o centri
abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la
farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici,
la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla
responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con
preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua
rinunzia, al Comune;
CONSIDERATO che l’art.
1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme
urgenti in materia di assistenza farmaceutica” prevede che, la Giunta Regionale, nell’ambito del
procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della
Regione Abruzzo, possa istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di
uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8
novembre 1991 n. 362 e s.m.i., nei centri abitati in
cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in
loco;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/71629 del 30.03.2011, siccome integrata con
successiva comunicazione prot. n. RA/93442 del
28.04.2011 (All. 1 – All. 2 parti integranti e sostanziali del presente atto),
con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione
Politiche della Salute ha avviato il
procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della
Regione Abruzzo, per l’anno 2010, fornendo precise indicazioni alle
Amministrazioni comunali circa l’istituzione dei dispensari farmaceutici in
condizioni territoriali particolari;
PRESO ATTO che il Comune
di Crognaleto (TE) ha richiesto l’istituzione di un
dispensario farmaceutico nella frazione
San Giorgio, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21 maggio
2010, n. 20, adottando Delibera di G. C. n. 73 del 11.04.2011 (All. 3),
acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/120978
del 07.06.2011, tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza
farmaceutica alla popolazione della frazione San Giorgio e delle vicine Aiello e Macchia Vomano, composta
da n. 153 abitanti, per la quasi totalità ultra sessantacinquenni, a fronte di
un numero complessivo di popolazione residente nel Comune pari a 1546.
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/206790 del 18.09.2012 (All. 4) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
con la quale sono stati richiesti al Comune di Crognaleto
(TE), al fine di procedere alla definizione dell’attività istruttoria,
successivi adempimenti ad integrazione della proposta comunale, quali
l’indicazione degli elementi attestanti le condizioni di viabilità ed i
collegamenti esistenti per raggiungere l’unica sede farmaceutica del suddetto
Comune, ubicata in località Aprati, in particolar
modo nei periodi invernali, nonché l’indicazione dell’eventuale esistenza di
linee regolari di mezzi pubblici di trasporto che quotidianamente collegano
l’unica sede farmaceutica esistente e la frazione San Giorgio;
PRESO ATTO, altresì,
della nota del Comune di Crognaleto (TE) prot. n. 5465 del 06.10.2012, acquisita agli atti regionali
con prot. n. RA/235598 del 24.10.2012 (All. 5), in
risposta alla precitata nota prot. n. RA/206790 del
18.09.2012 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione
Politiche della Salute, con la quale l’Ente forniva i necessari chiarimenti al
fine di poter procedere alla definizione dell’attività istruttoria, attestando
che:
- dalla frazione di San Giorgio di Crognaleto (TE) non vi sono linee regolari di mezzi
pubblici da e per la località di Aprati (ubicazione
unica sede farmaceutica);
- la precitata frazione si trova ad
un’altitudine di 1.150 mt. s.l.m. ed è collegata alla
località di Aprati per il tramite della S.P. n. 42,
che raggiunge il pianoro di Piano Roseto ad un’altezza di 1.250 mt. s.l.m. e collegata con la S.P. n. 45/D da Piano Roseto
fino ad Aprati, tra l’altro è presente una viabilità
locale alternativa con percorsi lunghi e disagevoli;
- durante il periodo invernale è
frequente l’innevamento abbondante nella frazione San Giorgio (1.150 mt. s.l.m.) e soprattutto nel pianoro di Piano Roseto
(1.250 mt. s.l.m.) dove si disloca la S.P. n. 42 di
collegamento con la località Aprati; tale tratto di
strada provinciale nel periodo invernale rimane chiuso per diversi giorni, per
problematiche relative allo sgombero della neve;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/256617 del 16.11.2012 (All. 6) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
con la quale è stato richiesto al Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL
di Teramo, nonché all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Teramo, il
rilascio di pareri relativamente alla proposta del Comune di Crognaleto (TE) di istituire un dispensario farmaceutico
nella frazione San Giorgio;
CONSIDERATO che nel
rispetto dell’art. 1 comma 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n.20, il
suddetto Ente comunale ha attestato con la predetta D.G.C.
la presenza, nella frazione di San Giorgio, di un ambulatorio medico a carico
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
ATTESO che con
nota prot. n.
74 del 10.01.2013 (All. 7), acquista agli atti regionali con prot. n. RA/8835 dell’11.01.2013, il Servizio Farmaceutico
Territoriale della ASL competente, ha espresso parere favorevole all’istituzione del dispensario
farmaceutico nella frazione San Giorgio del Comune di Crognaleto;
PRESO ATTO che l’Ordine
dei farmacisti della Provincia di Teramo, con propria nota prot.
n. 201201081 del 28.12.2012, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con prot. n. RA/026593 del 30.01.2013 (All. 8), ha espresso
parere favorevole all’istituzione del dispensario di che trattasi;
RILEVATO, altresì, da
quanto esposto in precedenza, che l’istituzione del dispensario farmaceutico
risponde all’esigenza di soddisfare il fondamentale diritto all’assistenza
farmaceutica in una parte del territorio comunale disagiata e persegue
l’interesse pubblico volto ad assicurare alla popolazione prevalentemente
anziana e non autosufficiente, la fruibilità del servizio farmaceutico,
condizione indispensabile per la garanzia della tutela della salute;
RITENUTO che sussistono
i requisiti di cui alla L.R. 21 maggio 2010, n.20,
per l’istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione suddetta, in
quanto risulta comprovata la mancanza di assistenza farmaceutica in loco,
l’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più
vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro
storico ed inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della suddetta Legge
Regionale, è contemplata la presenza di
un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
VISTI
- il T.U.LL.SS.
approvato con R.D. del 27.07.1934 n.1265;
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i.;
- la Legge 02.04.1968 n. 475
e s.m.i;
- D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;
- la Legge 08.11.1991 n. 362
e s.m.i.;
- la Legge 04.08.2006 n. 248;
- la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20;
DATO ATTO dei pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale
e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente
provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della
Salute;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa
1. di istituire, nell’ambito del
procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione
Abruzzo per l’anno 2010, un dispensario farmaceutico nella frazione San Giorgio
del Comune di Crognaleto (TE), ai sensi della Legge
Regionale del 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di
assistenza farmaceutica” – per effettive e comprovate esigenze di assistenza
farmaceutica sul territorio interessato ed oggettiva difficoltà degli abitanti
di poter raggiungere l’unica sede farmaceutica esistente nel territorio
comunale;
2. di provvedere, con successivo
provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della
Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, all’affidamento in
gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 6 della precitata L.R. 21 maggio 2010, n. 20;
3. di pubblicare la presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.