LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO che l’art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore farmaceutico” - in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 - dispone al comma 1 che nei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici, la cui gestione, disciplinata mediante proprio provvedimento, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina o, in caso di sua rinunzia, al Comune; 

CONSIDERATO che l’art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” prevede che,  la Giunta Regionale, nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, possa istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i., nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/71629 del 30.03.2011, siccome integrata con successiva comunicazione prot. n. RA/93442 del 28.04.2011 (All. 1 – All. 2 parti integranti e sostanziali del presente atto), con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute ha avviato il  procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, per l’anno 2010, fornendo precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa l’istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari;

PRESO ATTO che il Comune di Crognaleto (TE) ha richiesto l’istituzione di un dispensario farmaceutico nella frazione  San Giorgio, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, adottando Delibera di G. C. n. 73 del 11.04.2011 (All. 3), acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/120978 del 07.06.2011, tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza farmaceutica alla popolazione della frazione San Giorgio e delle vicine Aiello e Macchia Vomano, composta da n. 153 abitanti, per la quasi totalità ultra sessantacinquenni, a fronte di un numero complessivo di popolazione residente nel Comune pari a 1546.

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/206790 del 18.09.2012 (All. 4) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale sono stati richiesti al Comune di Crognaleto (TE), al fine di procedere alla definizione dell’attività istruttoria, successivi adempimenti ad integrazione della proposta comunale, quali l’indicazione degli elementi attestanti le condizioni di viabilità ed i collegamenti esistenti per raggiungere l’unica sede farmaceutica del suddetto Comune, ubicata in località Aprati, in particolar modo nei periodi invernali, nonché l’indicazione dell’eventuale esistenza di linee regolari di mezzi pubblici di trasporto che quotidianamente collegano l’unica sede farmaceutica esistente e la frazione  San Giorgio;

 

PRESO ATTO, altresì, della nota del Comune di Crognaleto (TE) prot. n. 5465 del 06.10.2012, acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/235598 del 24.10.2012 (All. 5), in risposta alla precitata nota prot. n. RA/206790 del 18.09.2012 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale l’Ente forniva i necessari chiarimenti al fine di poter procedere alla definizione dell’attività istruttoria, attestando che:

-          dalla frazione di San Giorgio di Crognaleto (TE) non vi sono linee regolari di mezzi pubblici da e per la località di Aprati (ubicazione unica sede farmaceutica);

-          la precitata frazione si trova ad un’altitudine di 1.150 mt. s.l.m. ed è collegata alla località di Aprati per il tramite della S.P. n. 42, che raggiunge il pianoro di Piano Roseto ad un’altezza di 1.250 mt. s.l.m. e collegata con la S.P. n. 45/D da Piano Roseto fino ad Aprati, tra l’altro è presente una viabilità locale alternativa con percorsi lunghi e disagevoli;

-          durante il periodo invernale è frequente l’innevamento abbondante nella frazione San Giorgio (1.150 mt. s.l.m.) e soprattutto nel pianoro di Piano Roseto (1.250 mt. s.l.m.) dove si disloca la S.P. n. 42 di collegamento con la località Aprati; tale tratto di strada provinciale nel periodo invernale rimane chiuso per diversi giorni, per problematiche relative allo sgombero della neve;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/256617 del 16.11.2012 (All. 6) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale è stato richiesto al Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL di Teramo, nonché all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Teramo, il rilascio di pareri relativamente alla proposta del Comune di Crognaleto (TE) di istituire un dispensario farmaceutico nella frazione San Giorgio;

CONSIDERATO che nel rispetto dell’art. 1 comma 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n.20, il suddetto Ente comunale ha attestato con la predetta D.G.C. la presenza, nella frazione di San Giorgio, di un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

ATTESO che con nota  prot. n. 74 del 10.01.2013 (All. 7), acquista agli atti regionali con prot. n. RA/8835 dell’11.01.2013, il Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL competente, ha espresso parere  favorevole all’istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione San Giorgio del Comune di Crognaleto;

PRESO ATTO che l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Teramo, con propria nota prot. n. 201201081 del 28.12.2012, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con prot. n. RA/026593 del 30.01.2013 (All. 8), ha espresso parere favorevole all’istituzione del dispensario di che trattasi;

RILEVATO, altresì, da quanto esposto in precedenza, che l’istituzione del dispensario farmaceutico risponde all’esigenza di soddisfare il fondamentale diritto all’assistenza farmaceutica in una parte del territorio comunale disagiata e persegue l’interesse pubblico volto ad assicurare alla popolazione prevalentemente anziana e non autosufficiente, la fruibilità del servizio farmaceutico, condizione indispensabile per la garanzia della tutela della salute;

RITENUTO che sussistono i requisiti di cui alla L.R. 21 maggio 2010, n.20, per l’istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione suddetta, in quanto risulta comprovata la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico ed inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della suddetta Legge Regionale, è contemplata la  presenza di un ambulatorio medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

VISTI 

-          il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934 n.1265;

-          la Legge  8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i.;

-          la Legge 02.04.1968  n. 475  e s.m.i;

-          D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;

-          la Legge 08.11.1991  n. 362  e s.m.i.;

-          la Legge 04.08.2006 n. 248;

-          la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.         di istituire, nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo per l’anno 2010, un dispensario farmaceutico nella frazione San Giorgio del Comune di Crognaleto (TE), ai sensi della Legge Regionale del 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” – per effettive e comprovate esigenze di assistenza farmaceutica sul territorio interessato ed oggettiva difficoltà degli abitanti di poter raggiungere l’unica sede farmaceutica esistente nel territorio comunale;

2.         di provvedere, con successivo provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, all’affidamento in gestione del dispensario farmaceutico de quo, ai sensi  dell’art. 1 commi 5 e 6 della precitata L.R. 21 maggio 2010, n. 20;

3.         di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.