LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTO il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in particolare
l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative il procedimento dell’autorizzazione unica,
che al comma 1 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti,
autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed
urgenti;
VISTO il D.P.R. 327 del
08/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTA la L.R. n. 7 del 03/03/2010 “Disposizioni regionali in materia
di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTA la L.R. n. 28 del 19/06/2012 “Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia
di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela
del territorio regionale)”;
VISTA le istanze
presentate dalle Società DEA UNO s.r.l., DEA DUE s.r.l., DEA TRE s.r.l. e
acquisite rispettivamente ai protocolli regionali n°
RA/155869 del 26/07/2011, n° RA/156595 del 26/07/2011
e n° RA/155860 del 26/07/2011 per la costruzione e
l’esercizio di tre impianti eolici da ubicarsi nel Comune di Montelapiano (CH) e le cui opere connesse interessano anche
il Comune di Villa Santa Maria (CH);
CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 all’art. 5, dispone, tra l’altro, di conferire
agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di
"autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione
della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di competenza
regionale o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla
normativa vigente;
CONSIDERATO che nella
fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio di più Comuni, ma
la procedura di esproprio interessa il solo Comune di Montelapiano
e che pertanto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a), costituisce autorità
espropriante il Comune ove insistono gli aerogeneratori degli impianti eolici;
CONSIDERATA la
possibilità di conferire ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R.
n. 7/2010, all’Amministrazione Comunale di Montelapiano
la funzione di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni
di esecuzione della relativa procedura, relativamente alla costruzione di tre
impianti eolici da ubicarsi nel Comune di Montelapiano
(CH) e le cui opere connesse interessano anche il Comune di Villa Santa Maria
(CH). Società proponenti: DEA UNO s.r.l., DEA DUE s.r.l., DEA TRE s.r.l. di Affile (RM) – di cui alle istanze di Autorizzazione Unica
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003,
acquisite rispettivamente ai protocolli regionali n°
RA/155869 del 26/07/2011, n° RA/156595 del 26/07/2011
e n° RA/155860 del 26/07/2011;
DATO ATTO, altresì, che
l’art. 5 comma 6 della richiamata L.R. n. 7/2010
dispone che “con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le
modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di
convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato”;
CONSIDERATO doveroso
non impedire lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ex art. 12
D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e
quindi, nelle more della determinazione delle modalità di attuazione delle
deleghe di cui all’art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010,
di procedere attraverso la definizione di delibera di giunta straordinaria e
specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione approvato dalla
Conferenza Permanete Regione-Enti Locali di cui all’art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010 e ai criteri per il calcolo dei compensi da
erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate;
DATO ATTO che l’intero
onere finanziario della spesa per l’acquisizione degli immobili ovvero del loro
asservimento nonché dell’intera procedura espropriativa, così come individuato
all’art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del
03/03/2010, sono a carico del soggetto Proponente, che è, per gli impianti in
oggetto le Società DEA UNO s.r.l., DEA DUE s.r.l., DEA TRE s.r.l. con sede
legale in Affile (RM) - Via Monte Duomo n. 34;
RITENUTO di dover
approvare l’Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli
Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” recante la formula
per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti, approvato dalla
Conferenza Permanente Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei verbali
in data 04/07/2007 e 08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo, evidenziando che
le opere oggetto del presente provvedimento sono opere private dichiarate di
pubblica utilità ai sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di previsione
della spesa per l’acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento
nonché per l’espletamento delle procedure espropriative, sono a carico dei
proponenti e rese direttamente dagli stessi all’autorità espropriante;
RITENUTO di dover approvare
l’Allegato B “Convenzione per parchi eolici Montelapiano
– DEA UNO s.r.l., DEA DUE s.r.l., DEA TRE s.r.l.” redatto secondo lo Schema di
convenzione approvato dalla Conferenza
Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto della facoltà della Regione di
delegare con provvedimenti regionali le funzioni espropriative agli Enti
locali, stabilendone limiti e modalità, come negli incontri della
Conferenza di cui ai verbali del 04/07/2007 e 08/07/2009, in atti della
Regione Abruzzo;
PRESO ATTO di dover avviare
la fase dell’intera procedura di esproprio per gli impianti eolici siti nel
Comune di Montelapiano (CH) e le cui opere connesse
interessano anche il Comune di Villa Santa Maria (CH), proposto dalla Società
DEA UNO s.r.l., DEA DUE s.r.l., DEA TRE s.r.l. con istanze acquisite
rispettivamente ai protocolli regionali n° RA/155869
del 26/07/2011, n° RA/156595 del 26/07/2011 e n° RA/155860 del 26/07/2011;
RITENUTO opportuno, così come previsto dall’art. 6 comma 2 del
D.P.R. 327/01 - che prevede che le Regioni
individuino ed organizzino l’ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscano i relativi poteri ad un ufficio già esistente - individuare
l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure
di esproprio per la realizzazione dell’impianto di che trattasi e alla
predisposizione dei provvedimenti conseguenti l’adozione del presente atto;
PRESO ATTO che in fase
di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03 la struttura competente istruisce la pratica nella sua completa
documentazione, comprensiva di Piano particellare di esproprio;
RITENUTO pertanto
opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione per la fase di
istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio dell’autorizzazione con la
conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell’Allegato A
“Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali
affidatari di procedure espropriative delegate”;
DATO ATTO infine, che
il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché in
ordine alla legittimità del presente Provvedimento;
A voti unanimi resi
nelle forme di legge
DELIBERA
per i motivi espressi
in narrativa che si intendono integralmente richiamati
1) Di delegare all’Amministrazione
Comunale di Montelapiano (CH), ai sensi e per gli
effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le
funzioni di “autorità espropriante” per la realizzazione delle opere relative
al progetto di “costruzione di tre impianti eolici da ubicarsi nel Comune di Montelapiano (CH) e le cui opere connesse interessano anche
il Comune Villa Santa Maria (CH). Società Proponente DEA UNO s.r.l., DEA DUE
s.r.l., DEA TRE s.r.l. - istanze acquisite rispettivamente ai protocolli
regionali n° RA/155869 del 26/07/2011, n° RA/156595 del 26/07/2011 e n°
RA/155860 del 26/07/2011”.
2) Di approvare l’allegato A “Criteri per
il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure
espropriative delegate” approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti
Locali.
3) Di approvare l’Allegato B “Convenzione
per parchi eolici Montelapiano – DEA UNO s.r.l., DEA
DUE s.r.l., DEA TRE s.r.l.” redatto secondo lo schema di convenzione approvato
dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con
l’Amministrazione Comunale di Montelapiano (CH), autorizzando
all’uopo il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA
della “Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” o suo delegato;
4) Di individuare ai sensi dell’art. 6
comma 2 del DPR 327/01, l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA quale ufficio idoneo alla
definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell’impianto di
che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l’adozione del
presente atto;
5) Di stabilire che i costi istruttori
relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex
art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio
dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così
come previsti nella quota Pp dell’Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da
erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” siano
versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula delle
convenzioni, in favore della Regione
Abruzzo sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di
istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. – L.R. 09.08.2006 n. 27”;
6) Che il presente provvedimento venga
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono
Allegati