L’AUTORITA’
COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)
VISTO il D.Lgs 28/11 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
VISTA la Determinazione
DN2/8 del 25/01/2008 di Autorizzazione Unica n° 14
“Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387
del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da biogas di discarica di potenza pari a 600
KWe da ubicarsi nella discarica di Fara Filiorum Petri
(CH) in loc. Colle Vaccaro – Colle S. Donato”, che all’art. 2 stabilisce
“L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al
progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al
presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale,
SINA”.
VISTA la Delibera di
Giunta Regionale n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, pubblicata sul B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007,
che all’art. 6 dell’Allegato A stabilisce quanto segue:
“Ogni modifica al
progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni valutata la sostanzialità delle
modifiche e ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale o aggiorna
l’autorizzazione unica e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale”;
VISTO il provvedimento
di Proroga del termine per la realizzazione dei lavori ai sensi dell’art. 4
dell’Autorizzazione Unica n° 14 del 25/01/2008, con
DA13/136 del 14/10/2009;
PRESO ATTO della
comunicazione prot. 594 del 16/07/2010 di inizio
lavori;
VISTA la nota prot. 456 del 26/04/2012 acquisita agli atti del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’aria, SINA con prot.
n° RA/98725 del 30/04/2012 con la quale il Consorzio
Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani ha presentato richiesta di variante per l’impianto in
oggetto come da documentazione seguente:
- Perizia di variante tecnica
“Attestato” del 12/03/2012,
- Determinazione n. 580 del 13/03/2012
del Direttore Generale,
- Perizia di variante tecnica “Relazione
di accompagnamento del RUP”,
- Perizia di variante tecnica “Relazione
illustrativa” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Analisi
di disponibilità biogas” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Relazione
tecnica sistema di abbattimento delle emissioni motore endotermico” del
29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Contratto:
scrittura privata del 10 dicembre 2010” ,
- Perizia di variante tecnica “Computo
metrico estimativo di variante” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Computo
metrico estimativo comparativo” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica Allegato
A01: “Carta tecnica regionale con ubicazione impianti” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica Allegato
A02: “Estratto planimetria catastale con zona ubicazione impianti” del
29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica Allegato
A03: “Posizionamento pozzi sottostazione captazione biogas Rif. TAV07” del
29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica Allegato
A04: “Posizionamento impianto di trattamento e combustione biogas” del
29/02/2012
agli atti del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA nonché allegata al presente
provvedimento;
DATO ATTO che con nota prot. n. RA/121482 del 25/05/2012 il Servizio Energia
comunicava a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio
dell’Autorizzazione Unica in oggetto, la non sostanzialità della stessa ed
inviava agli stessi la documentazione sopra citata elencata;
PRESO ATTO delle note
dell’Arta Distretto Provinciale di Chieti prot. 3085 del 21/06/2012, del Comune di Fara Filiorum Petri
prot. 3111 del 14/06/2012 e della successiva nota del
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA riportante “si comunica
alla ditta che l’aggiornamento dell’Autorizzazione in oggetto, sarà effettuata
non appena la stessa regolarizzerà quanto afferente alla discarica e
all’approvvigionamento del biogas di discarica, così come già riportato
nell’art. 1 dell’autorizzazione stessa “autorizza ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387… art. 1: il Consorzio
Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani con sede legale a Fara Filiorum Petri (CH) in via Europa
n° 1 nella persona del Legale Rappresentante pro
tempore, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03,
alla costruzione e all’esercizio di un impianto produzione di energia elettrica
da biogas di discarica della potenza elettrica di 600 KW da ubicarsi nella
discarica consortile del Comune di Fara Filiorum Petri (CH) in località
Colle Vaccaro – Colle S.Donato, condizionando l’avvio
della costruzione dell’impianto all’ottenimento di tutte le autorizzazioni
afferenti la discarica connessa e la sua gestione”;
DATO ATTO che a seguito
dell’ulteriore documentazione del Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
inviata con nota prot. n°
743 del 23/07/2012 e della nota dell’Arta di Chieti prot. 4024 del 07/08/2012, il Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria, SINA ha ritenuto opportuno convocare un incontro con il
Servizio Regionale Gestione Rifiuti, l’Arta di Chieti
e il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani al fine di chiarire quale delle due soluzioni progettuali il
proponente volesse perseguire;
VISTA la nota prot. 889 del 20/09/2012 del Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che
chiede l’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica vigente, “valutata la
legittimità e l’opportunità di poter approvare la perizia di variante
presentata dallo scrivente RUP ad aprile scorso ed acquisita da Codesto
Servizio il 30/04/2012 prot. n. RA/98725”.
DATO ATTO che il
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA ha richiesto il parere in
merito alla richiesta di modifica dell’impianto autorizzato con DN2/8 del
25/01/2008 al Servizio Regionale Gestione Rifiuti e all’Arta
Distretto Provinciale di Chieti;
PRESO ATTO del parere
tecnico dell’Arta Distretto provinciale di Chieti prot. 5390 del 10/11/2012 e del parere del Servizio
Gestione Rifiuti prot. RA/278136 del 06/12/2012;
PRESO ATTO inoltre:
- delle note prott.
n. 3111 del 14/06/2012 e n. 4370 del 30/08/2012 con le quali il Comune di Fara Filiorum Petri
ribadisce il parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni già
rese in data 22/01/2008 in sede di conferenza dei servizi,
- della nota prot. 1416 del
1/02/2013 del Ministero per lo Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni
Ispettorato Abruzzo e Molise con la
quale lo stesso rilascia il proprio nulla osta con prescrizioni,
- della nota prot.
1689 del 12/02/2013 con la quale il
Comando Provinciale dei VVF di Chieti esprime parere favorevole con condizioni,
- del Quadro Riassuntivo delle Emissioni
datato 22/02/2013 con il quale il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha
recepito le prescrizioni dell’Arta Distretto
Provinciale di Chieti;
RITENUTO per quanto
sopra, potersi procedere alla modifica non sostanziale dell’Autorizzazione
Unica n° 14, rilasciata con DN2/8 del 25/01/2008, con
la documentazione allegata e sopra riportata;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
MODIFICA
Art.
1
L’OGGETTO della
Determinazione DN2/8 del 25/01/2008 di Autorizzazione Unica n°
14 è così sostituito:
“Rilascio
autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29
dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da biogas di discarica di potenza elettrica
pari a 100 kW e potenza termica totale di 280 kW da ubicarsi nella discarica di
Fara Filiorum Petri (CH) in loc. Colle Vaccaro – Colle S. Donato”.
Art.
2
L’art.
1 della determinazione DN2/8 del
25/01/2008 è così sostituito:
“Il Consorzio
Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani con sede legale in Fara Filiorum Petri (CH) Viale Europa
n°1 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 12
del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica di
potenza elettrica pari a 100 kW e potenza termica totale di 280 kW da ubicarsi
nella discarica consortile del Comune di Fara Filiorum Petri (CH) in loc. Colle
Vaccaro – Colle S. Donato, condizionando l’avvio della costruzione
dell’impianto all’ottenimento di tutte le autorizzazioni afferenti la discarica
connessa e la sua gestione”.
Art.
3
L’art.
2 della determinazione DN2/8 del
25/01/2008 è così sostituito:
L’impianto e le opere
connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo
approvato nella conferenza dei servizi del 22/01/2008, così come modificato
dalla seguente documentazione:
- Perizia di variante tecnica
“Attestato” del 12/03/2012,
- Determinazione n. 580 del 13/03/2012
del Direttore Generale,
- Perizia di variante tecnica “Relazione
di accompagnamento del RUP”,
- Perizia di variante tecnica “Relazione
illustrativa” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Analisi
di disponibilità biogas” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Relazione
tecnica sistema di abbattimento delle emissioni motore endotermico” del
29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica
“Contratto: scrittura privata del 10 dicembre 2010” ,
- Perizia di variante tecnica “Computo
metrico estimativo di variante” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Computo
metrico estimativo comparativo” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Carta
tecnica regionale con ubicazione impianti” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Estratto
planimetria catastale con zona ubicazione impianti” del 29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica
“Posizionamento pozzi sottostazione captazione biogas Rif. TAV07” del
29/02/2012,
- Perizia di variante tecnica “Posizionamento
impianto di trattamento e combustione biogas” del 29/02/2012
agli atti del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA nonché allegati al presente
provvedimento.
Art.
4
L’art.
3 della determinazione DN2/8 del
25/01/2008 DN2/216 del 29/10/2008 è così
integrato:
Fermo restando le
prescrizioni, condizioni, obblighi previsti nella Determinazione DN2/8 del 25/01/2008 (Autorizzazione Unica n. 14), il proponente è
obbligato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito
del procedimento autorizzativo di modifica non
sostanziale e di seguito riportare:
4. Emissioni in atmosfera
a) le Emissioni in Atmosfera provenienti
dagli impianti devono avere le caratteristiche così come descritte sul QUADRO
RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI datato 22/02/2013, Allegato 1 parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
b) Gli autocontrolli dovranno essere
effettuati utilizzando le metodiche ufficiali in ossequio della gerarchia
riportata all’art 271 c. 17 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.
c) Relativamente all’Emissione n.1, devono
inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
- Trasmissione entro 15 giorni dalla
data di messa a regime a mezzo raccomandata a.r. a
Regione, Comune e ARTA, dei risultati delle analisi effettuate durante la
marcia controllata (10gg) nelle condizioni di esercizio più gravose (almeno 2
campionamenti in giorni non consecutivi );
- Effettuazione di analisi di
autocontrollo delle emissioni, con una periodicità almeno annuale.
- Effettuazione di analisi, almeno
annuale, del biogas, prima dell’invio al motore, con determinazione dei
seguenti parametri minimi: metano, acido solfidrico, P.C.I. sul tal quale
- Si ritiene opportuna l’individuazione
di un idoneo sistema di misurazione con registrazione in continuo del
quantitativo di biogas inviato al sistema di recupero energetico da affiancarsi
ad uno analogo asservito alla torcia.
d) Prescrizioni Tecniche Emissioni in
Atmosfera: Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le
emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e
delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare
devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
- Punto di prelievo: attrezzatura e
collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)
Ogni emissione deve
essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in
prossimità del punto di prelievo.
I punti di prelievo
devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare
(circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,
curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.
Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla
esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo
deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI
10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di
stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:
- ad almeno 5 diametri
idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di
prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri
idraulici.
Il rispetto dei
requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure
e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste
dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di
flusso, ecc.).
E’ facoltà
dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo
scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni punto
di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno
da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm
dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad
almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di
lavoro. I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel
caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia
comunque previsto un limite di emissione.
- Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso
degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto
delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del
D.lgs. 81/08 e successive modifiche. L’azienda dovrà fornire tutte le
informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme
di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico
massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro
devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e
misura.
2. Altre prescrizioni:
a) E’ vietato lo scarico di acqua di
condensa nel corpo della discarica, se non in casi eccezionali, come indicato
nel D.lg. 36/2003 all.1 punto 2.5.
b) Il gestore è tenuto a provvedere al
controllo della funzionalità e alla manutenzione del sistema di estrazione e
trattamento, eventualmente sostituendo i tratti danneggiati per effetto della
compressione della massa di rifiuti.
c) Deve essere mantenuto al minimo il
livello del percolato all’interno dei pozzi di captazione del biogas (per
consentire la continua funzionalità) mediante sistemi di estrazione compatibili
con la natura esplosiva del gas.
d) La combustione del biogas in torcia
deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
temperatura
>850°C,
concentrazione
di ossigeno>=3% in volume
tempo
di ritenzione>=0,3 sec.
e) Il sistema di trattamento ed estrazione
del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui è
presente la formazione di gas e comunque fino a che possano esistere rischi per
la salute e l’ambiente.
f) Deve essere verificato su base annua
il rendimento elettrico che dovrà essere superiore al 27% (art 4 del DM
05/02/98).
3. Produzione di rifiuti:
a) l’olio esausto del motore a combustione
interna deve essere stoccato in apposito serbatoio dotato di bacino di
contenimento aventi caratteristiche e capacità adeguata.
b) In mancanza di indicazioni specifiche
negli elaborati tecnici si ritiene che tali rifiuti saranno gestiti in deposito
temporaneo” e si raccomanda di effettuare
tale deposito temporaneo nel rispetto dei dettami di cui all’art 182 lett bb).
c) effettuare il deposito temporaneo per
categorie omogenee di rifiuti;
d) rispettate le norme tecniche che
disciplinano il deposito dei rifiuti pericolosi;
e) apporre adeguata cartellonistica
riportante il codice CER dei rifiuti in deposito temporaneo;
f) indicare il criterio di cui si intende
avvalersi (volumetrico/temporale);
g) i rifiuti pericolosi dovranno essere
depositati sotto tettoia a su superficie impermeabile.
4. Elettrodotti: in fase esecutiva delle
opere deve essere contattato il funzionario responsabile del Ministero dello
Sviluppo Economico – Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise
al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli
elettrodotti. Lo stesso Ministero rimane in attesa della comunicazione di
ultimazione dei lavori ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto
delle norme, come da modello allegato alla nota prot.
1416 del 01/02/2013.
5. Antincendio: deve essere rispettata la
normativa generale di sicurezza in vigore ed in particolare il DM 16/04/2008,
il DM 13/07/2011 e il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008. Al
termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato,
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011, deve essere prodotta la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) da redigere su apposito modello come da
nota prot. n. 1689 del 12/02/2013 del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti.
Art.
5
L’art.
6 della determinazione DN2/8 del
25/01/2008 è così integrato:
In caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11,
l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un
termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale
sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla
chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Art.
6
L’art.
7 della determinazione DN2/8 del
25/01/2008 è così sostituito:
La presente
Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione
dell’impianto salvo richiesta di proroga.
Resta fermo l'obbligo
per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono
eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione
unica.
Ogni modifica al
progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di
modifica sostanziale. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto
propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa
Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs.
28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti,
l’Autorità Competente può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni
dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di
autorizzazione unica.
La variazione del
nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità
competente entro 30 giorni dalla stessa.
Art.
7
a) Il presente provvedimento viene redatto
in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al
Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede legale a Fara
Filiorum Petri in Viale
Europa n° 1 nella persona del Legale Rappresentante
pro tempore.
b) Il Responsabile del Procedimento
trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio
e al B.U.R.A., quest’ultimo procederà alla
pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco
Segue
Allegato