L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

 

VISTO il D.Lgs 28/11 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTA la Determinazione DN2/8 del 25/01/2008 di Autorizzazione Unica 14 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica di potenza pari a 600 KWe da ubicarsi nella discarica di Fara Filiorum Petri (CH) in loc. Colle Vaccaro – Colle S. Donato”, che all’art. 2 stabilisce “L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, pubblicata sul B.U.R.A. 26 del 09/05/2007, che all’art. 6 dell’Allegato A stabilisce quanto segue:

“Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni valutata la sostanzialità delle modifiche e ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale o aggiorna l’autorizzazione unica e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale”;

VISTO il provvedimento di Proroga del termine per la realizzazione dei lavori ai sensi dell’art. 4 dell’Autorizzazione Unica 14 del 25/01/2008, con DA13/136 del 14/10/2009;

PRESO ATTO della comunicazione prot. 594 del 16/07/2010 di inizio lavori;

VISTA la nota prot. 456 del 26/04/2012 acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, SINA con prot. RA/98725 del 30/04/2012 con la quale il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ha presentato richiesta di variante per l’impianto in oggetto come da documentazione seguente:

-          Perizia di variante tecnica “Attestato” del 12/03/2012,

-          Determinazione n. 580 del 13/03/2012 del Direttore Generale,

-          Perizia di variante tecnica “Relazione di accompagnamento del RUP”,

-          Perizia di variante tecnica “Relazione illustrativa” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Analisi di disponibilità biogas” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Relazione tecnica sistema di abbattimento delle emissioni motore endotermico” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Contratto: scrittura privata del 10 dicembre 2010” ,

-          Perizia di variante tecnica “Computo metrico estimativo di variante” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Computo metrico estimativo comparativo” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica Allegato A01: “Carta tecnica regionale con ubicazione impianti” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica Allegato A02: “Estratto planimetria catastale con zona ubicazione impianti” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica Allegato A03: “Posizionamento pozzi sottostazione captazione biogas Rif. TAV07” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica Allegato A04: “Posizionamento impianto di trattamento e combustione biogas” del 29/02/2012

agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA nonché allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/121482 del 25/05/2012 il Servizio Energia comunicava a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica in oggetto, la non sostanzialità della stessa ed inviava agli stessi la documentazione sopra citata elencata;

PRESO ATTO delle note dell’Arta Distretto Provinciale di Chieti prot. 3085 del 21/06/2012, del Comune di Fara Filiorum Petri prot. 3111 del 14/06/2012 e della successiva nota del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA riportante “si comunica alla ditta che l’aggiornamento dell’Autorizzazione in oggetto, sarà effettuata non appena la stessa regolarizzerà quanto afferente alla discarica e all’approvvigionamento del biogas di discarica, così come già riportato nell’art. 1 dell’autorizzazione stessa “autorizza ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387… art. 1: il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede legale a Fara Filiorum Petri (CH) in via Europa 1 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto produzione di energia elettrica da biogas di discarica della potenza elettrica di 600 KW da ubicarsi nella discarica consortile del Comune di Fara Filiorum Petri (CH) in località Colle Vaccaro – Colle S.Donato, condizionando l’avvio della costruzione dell’impianto all’ottenimento di tutte le autorizzazioni afferenti la discarica connessa e la sua gestione”;

DATO ATTO che a seguito dell’ulteriore documentazione del Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, inviata con nota prot. 743 del 23/07/2012 e della nota dell’Arta di Chieti prot. 4024 del 07/08/2012, il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA ha ritenuto opportuno convocare un incontro con il Servizio Regionale Gestione Rifiuti, l’Arta di Chieti e il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al fine di chiarire  quale delle due soluzioni progettuali il proponente volesse perseguire;

VISTA la nota prot. 889 del 20/09/2012 del Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che chiede l’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica vigente, “valutata la legittimità e l’opportunità di poter approvare la perizia di variante presentata dallo scrivente RUP ad aprile scorso ed acquisita da Codesto Servizio il 30/04/2012 prot. n. RA/98725”.

DATO ATTO che il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA ha richiesto il parere in merito alla richiesta di modifica dell’impianto autorizzato con DN2/8 del 25/01/2008 al Servizio Regionale Gestione Rifiuti e all’Arta Distretto Provinciale di Chieti;

PRESO ATTO del parere tecnico dell’Arta Distretto provinciale di Chieti prot. 5390 del 10/11/2012 e del parere del Servizio Gestione Rifiuti prot. RA/278136 del 06/12/2012;

PRESO ATTO inoltre:

-          delle note prott. n. 3111 del 14/06/2012 e n. 4370 del 30/08/2012 con le quali il Comune di Fara Filiorum Petri ribadisce il parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni già rese in data 22/01/2008 in sede di conferenza dei servizi,

-          della nota  prot. 1416 del 1/02/2013 del Ministero per lo Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni Ispettorato Abruzzo e Molise con  la quale lo stesso rilascia il proprio nulla osta con prescrizioni,

-          della nota prot. 1689 del 12/02/2013  con la quale il Comando Provinciale dei VVF di Chieti esprime parere favorevole con condizioni,

-          del Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 22/02/2013 con il quale il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha recepito le prescrizioni dell’Arta Distretto Provinciale di Chieti;

RITENUTO per quanto sopra, potersi procedere alla modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica 14, rilasciata con DN2/8 del 25/01/2008, con la documentazione allegata e sopra riportata;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

MODIFICA

 

Art. 1

L’OGGETTO della Determinazione DN2/8 del 25/01/2008 di Autorizzazione Unica 14 è così sostituito:

“Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica di potenza elettrica pari a 100 kW e potenza termica totale di 280 kW da ubicarsi nella discarica di Fara Filiorum Petri (CH) in loc. Colle Vaccaro – Colle S. Donato”.

 

Art. 2

L’art. 1 della determinazione DN2/8  del 25/01/2008 è così sostituito:

“Il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede legale in Fara Filiorum Petri (CH) Viale Europa n°1 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica di potenza elettrica pari a 100 kW e potenza termica totale di 280 kW da ubicarsi nella discarica consortile del Comune di Fara Filiorum Petri (CH) in loc. Colle Vaccaro – Colle S. Donato, condizionando l’avvio della costruzione dell’impianto all’ottenimento di tutte le autorizzazioni afferenti la discarica connessa e la sua gestione”.

 

Art. 3

L’art. 2 della determinazione DN2/8  del 25/01/2008 è così sostituito:

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 22/01/2008, così come modificato dalla seguente documentazione:

-          Perizia di variante tecnica “Attestato” del 12/03/2012,

-          Determinazione n. 580 del 13/03/2012 del Direttore Generale,

-          Perizia di variante tecnica “Relazione di accompagnamento del RUP”,

-          Perizia di variante tecnica “Relazione illustrativa” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Analisi di disponibilità biogas” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Relazione tecnica sistema di abbattimento delle emissioni motore endotermico” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Contratto: scrittura privata del 10 dicembre 2010” ,

-          Perizia di variante tecnica “Computo metrico estimativo di variante” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Computo metrico estimativo comparativo” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Carta tecnica regionale con ubicazione impianti” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Estratto planimetria catastale con zona ubicazione impianti” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Posizionamento pozzi sottostazione captazione biogas Rif. TAV07” del 29/02/2012,

-          Perizia di variante tecnica “Posizionamento impianto di trattamento e combustione biogas” del 29/02/2012

agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA nonché allegati al presente provvedimento.

Art. 4

L’art. 3 della determinazione DN2/8  del 25/01/2008 DN2/216  del 29/10/2008 è così integrato:

Fermo restando le prescrizioni, condizioni, obblighi previsti nella Determinazione DN2/8  del 25/01/2008  (Autorizzazione Unica n. 14), il proponente è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo di modifica non sostanziale e di seguito riportare:

4.         Emissioni in atmosfera

a)         le Emissioni in Atmosfera provenienti dagli impianti devono avere le caratteristiche così come descritte sul QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI datato 22/02/2013, Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

b)         Gli autocontrolli dovranno essere effettuati utilizzando le metodiche ufficiali in ossequio della gerarchia riportata all’art 271 c. 17 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.

c)         Relativamente all’Emissione n.1, devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

-          Trasmissione entro 15 giorni dalla data di messa a regime a mezzo raccomandata a.r. a Regione, Comune e ARTA, dei risultati delle analisi effettuate durante la marcia controllata (10gg) nelle condizioni di esercizio più gravose (almeno 2 campionamenti in giorni non consecutivi );

-          Effettuazione di analisi di autocontrollo delle emissioni, con una periodicità almeno annuale.

-          Effettuazione di analisi, almeno annuale, del biogas, prima dell’invio al motore, con determinazione dei seguenti parametri minimi: metano, acido solfidrico, P.C.I. sul tal quale

-          Si ritiene opportuna l’individuazione di un idoneo sistema di misurazione con registrazione in continuo del quantitativo di biogas inviato al sistema di recupero energetico da affiancarsi ad uno analogo asservito alla torcia.

d)         Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera: Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

-          Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.

I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.).

E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

-          Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche. L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

2.         Altre prescrizioni:

a)         E’ vietato lo scarico di acqua di condensa nel corpo della discarica, se non in casi eccezionali, come indicato nel D.lg. 36/2003 all.1 punto 2.5.

b)         Il gestore è tenuto a provvedere al controllo della funzionalità e alla manutenzione del sistema di estrazione e trattamento, eventualmente sostituendo i tratti danneggiati per effetto della compressione della massa di rifiuti.

c)         Deve essere mantenuto al minimo il livello del percolato all’interno dei pozzi di captazione del biogas (per consentire la continua funzionalità) mediante sistemi di estrazione compatibili con la natura esplosiva del gas.

d)         La combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

temperatura >850°C,

concentrazione di ossigeno>=3% in volume

tempo di ritenzione>=0,3 sec.

e)         Il sistema di trattamento ed estrazione del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui è presente la formazione di gas e comunque fino a che possano esistere rischi per la salute e l’ambiente.

f)          Deve essere verificato su base annua il rendimento elettrico che dovrà essere superiore al 27% (art 4 del DM 05/02/98).

3.         Produzione di rifiuti:

a)         l’olio esausto del motore a combustione interna deve essere stoccato in apposito serbatoio dotato di bacino di contenimento aventi caratteristiche e capacità adeguata.

b)         In mancanza di indicazioni specifiche negli elaborati tecnici si ritiene che tali rifiuti saranno gestiti in deposito temporaneo” e  si raccomanda di effettuare tale deposito temporaneo nel rispetto dei dettami di cui all’art 182 lett bb).

c)         effettuare il deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti;

d)         rispettate le norme tecniche che disciplinano il deposito dei rifiuti pericolosi;

e)         apporre adeguata cartellonistica riportante il codice CER dei rifiuti in deposito temporaneo;

f)          indicare il criterio di cui si intende avvalersi (volumetrico/temporale);

g)         i rifiuti pericolosi dovranno essere depositati sotto tettoia a su superficie impermeabile.

4.         Elettrodotti: in fase esecutiva delle opere deve essere contattato il funzionario responsabile del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti. Lo stesso Ministero rimane in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da modello allegato alla nota prot. 1416 del 01/02/2013.

5.         Antincendio: deve essere rispettata la normativa generale di sicurezza in vigore ed in particolare il DM 16/04/2008, il DM 13/07/2011 e il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008. Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011, deve essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da redigere su apposito modello come da nota prot. n. 1689 del 12/02/2013 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti.

Art. 5

L’art. 6 della determinazione DN2/8  del 25/01/2008 è così integrato:

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a)         alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b)         alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c)         alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 6

L’art. 7 della determinazione DN2/8  del 25/01/2008 è così sostituito:

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale. Nel caso di modifica non sostanziale  così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, l’Autorità Competente può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 7

a)         Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede legale a Fara Filiorum Petri in Viale Europa 1 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.

b)         Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A., quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco

 

Segue Allegato

Allegato 1