IL
DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
VISTO il Regio Decreto 29
luglio 1927, n. 1443 recante norme di carattere legislativo per disciplinare la
ricerca e la coltivazione delle miniere;
VISTA la legge 11 gennaio 1957,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
VISTA la legge 21 luglio 1967,
n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n 6, sulla ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
VISTA la legge 8 agosto 1985,
n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale”;
VISTA la legge 8 luglio 1986,
n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
VISTA la legge 9 gennaio 1991,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;
VISTA la legge 6 dicembre 1991,
n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Legge quadro sulle aree
protette”;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante “Disciplina dei procedimenti
di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di
coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”;
VISTO il decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva
92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive a cielo aperto e sotterranee”;
VISTO il decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;
VISTA la legge 20 agosto 2004,
n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino del settore
energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia”;
VISTO il decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e sue successive
modificazioni;
VISTO l’Accordo 24 aprile 2001
fra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e i
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle
modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative
relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in
terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria per il perfezionamento
dell’intesa prevista dall’art. 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo.
n. 112 del 1998, come modificato dall’articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.443;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il “Regolamento di organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico”;
VISTO il decreto ministeriale 4
marzo 2011 recante “Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di
ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale ”;
VISTO il
decreto direttoriale 22 marzo 2011 recante “Procedure operative di
attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento
delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del Decreto
Ministeriale 4 marzo
VISTO l'art. 27, comma 34,
della legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante la
modifica dei commi da
VISTO il decreto ministeriale
22 aprile 1999 con il quale alla Società ENI S.p.A. è stato accordato, per la
durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
denominato convenzionalmente «CIVITA» in territorio delle provincie di Chieti e
Campobasso dell’estensione di 256,77 km2;
VISTA l’istanza datata 7 giugno
2006, prot. n. 184, con la quale le Società ENI
S.p.A. e JKX ITALIA LTD hanno chiesto in concessione di coltivazione un’area di
7,34 km2, ubicata nella provincia di Chieti, che interessa una porzione
dell’area del permesso di ricerca "CIVITA" da denominare “AGLAVIZZA”
ed intestare alla Società JKX Italia Ltd;
VISTO il decreto ministeriale
20 novembre 2007 con il quale il permesso di ricerca "CIVITA" è stato
prorogato fino al 22 aprile 2008;
VISTA la nota del 23 maggio
2008, prot. n.13569/BNVIA, con la quale
VISTI i decreti ministeriali 21
marzo 2002, 20 novembre 2007 e 19 giugno 2008 con i quali il permesso di
ricerca "CIVITA" è stato intestato, in ultimo, alla Società MEDOILGAS
CIVITA LTD;
VISTO il decreto ministeriale
del 9 luglio 2008 di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca
"CIVITA" a decorrere dal 12 febbraio 2006 fino al pronunciamento
della VIA da parte della Regione Abruzzo relativamente alla perforazione del
pozzo “Civita Nord
VISTA la nota prot.10216/VIA 69087 del 13 dicembre 2011 con la quale
CONSIDERATO che
VISTO il decreto ministeriale 8
novembre 2012 con il quale è stato ripreso del decorso temporale del permesso
di ricerca “CIVITA” con scadenza temporale al 21 febbraio 2014;
CONSIDERATO che con la
perforazione del pozzo esplorativo “Civita 1 Dir”,
all’interno del citato permesso di ricerca “CIVITA” è stata rinvenuta una
mineralizzazione a gas biogenico nei livelli sabbiosi
della Formazione “Candela- Torrente Tona”;
VISTA la nota del 2 maggio
2007, prot. n. 0007642, della Div. III – Sezione
UNMIG di Roma - con il quale è stato espresso parere favorevole al conferimento
della concessione;
VISTA la nota in data 7 marzo
2008 con la quale
VISTA la nota prot. n. 0009103 del 20 maggio 2008 della Div. III –
Sezione UNMIG di Roma - con la quale è stato espresso parere favorevole al
nuovo programma lavori;
VISTO il parere favorevole al
conferimento della concessione di coltivazione “AGLAVIZZA” espresso dalla
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie nella seduta del 19
giugno 2008;
VISTO il programma lavori di
coltivazione e sviluppo che prevede la messa in produzione del pozzo "Civita 1 Dir" con la realizzazione di: un impianto di
separazione bifase; una centralina di controllo delle valvole del pozzo; una
stazione di misura fiscale; due serbatoi per la raccolta dell’acqua proveniente
dal separatore; un soffione e sistemi ausiliari; collegamento alla esistente cabina “Metamer” a
bassa pressione (15 bar) realizzato tramite metanodotto della
lunghezza di
1.300 metri con diametro da 3 pollici;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 0012729 dell’11 luglio 2008 con la quale è stata
chiesta alla Regione Abruzzo l’espressione dell’intesa al conferimento della
concessione di coltivazione di idrocarburi;
VISTA la nota prot. n. 14024 del 1 dicembre 2010
con la quale
VISTA la nota ministeriale prot. n. 0001064 del 18 gennaio 2011 con la quale è stata
indetta la conferenza di servizi per il conferimento della concessione
“AGLAVIZZA” invitando
VISTA la nota ministeriale prot. n 0004729 del 4 marzo 2011 con la quale è stata
inviata alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell’Abruzzo e alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici
dell’Abruzzo, ad integrazione della citata nota ministeriale prot. n. 0001064 del 18 gennaio 2011, la comunicazione
dell’indizione della conferenza di servizi;
VISTA la nota prot. n. 14 del 25 marzo 2011 della Soprintendenza per i
beni archeologici dell’Abruzzo con la quale è stato
espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere con prescrizioni;
VISTI gli esiti della prima
riunione della conferenza di servizi, convocata con la nota prot.
n. 0007027 del 4 aprile 2011 e tenutasi in data 4 maggio 2011 nel corso della
quale sono state acquisite le osservazioni del Comune di Monteodorisio;
VISTA la nota datata 12 maggio
2011, prot. n. 008056, con la quale
VISTI gli esiti della seconda
riunione della conferenza di servizi, convocata con la nota prot.
n. 0012094 del 6 giugno 2011 e tenutasi in data 24 giugno 2011, nel corso della
quale è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Cupello espresso con nota prot. n
3859 del 23 giugno 2011;
VISTI gli esiti della terza
riunione della conferenza di servizi, convocata con nota prot.
n. 0015359 del 20 luglio 2011 e tenutasi in data 14 settembre 2011;
VISTA la delibera n. 703 del 24
ottobre 2011 della Giunta della Regione Abruzzo, trasmessa con nota prot. n. 9452 del 31 ottobre 2011, con la quale è stata
espressa l’intesa, con prescrizioni, al conferimento della concessione di
coltivazione di idrocarburi “AGLAVIZZA”;
CONSIDERATO che allo stato
attuale non è possibile definire ulteriormente il progetto di coltivazione e
sviluppo per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle infrastrutture
connesse;
CONSIDERATO che le ulteriori
autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture
connesse, necessarie all’attività di coltivazione di idrocarburi, saranno
richieste dalla Società concessionaria successivamente al rilascio della
concessione e che la stessa, in relazione alla definizione operativa del
programma di sviluppo e di ricerca, potrà attivare, ove necessario, la
procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di
dichiarazione di pubblica utilità e di approvazione della variante urbanistica;
CONSIDERATE le specifiche
risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni ivi
espresse; VISTA la conclusione positiva del procedimento per il conferimento
della concessione di coltivazione “AGLAVIZZA”;
VISTA la documentazione
societaria presentata dalla MEDOILGAS CIVITA LTD in data 8 giugno 2012 e 24
settembre 2012;
RITENUTO che la concessione di
coltivazione possa essere conferita al fine di valorizzare le risorse nazionali
di idrocarburi
DECRETA
Art.
1.
(Conferimento
della concessione)
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, legge
n. 9/1991, dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 625/1996 e dell’art.
1, comma 82-ter, della legge n. 239/2004 e s.m.i,, è accordata alla Società MEDOILGAS CIVITA LTD, (c.f. n. 93040860434) con sede legale in Londra Southampton Buildings WC2A 1AP e sede secondaria in Via Cornelia 498 –
00166 Roma, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
denominata “AGLAVIZZA” sita in territorio della provincia di Chieti, per la
durata di anni 20 (venti), a decorrere dalla data del presente decreto.
2. La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi.
Art.
2
(Area
della concessione e programma lavori)
1. L'area della concessione, estesa per chilometri quadrati
7,32 (settevirgolatrentadue), è delimitata con linea
nera continua riportata sul foglio IGM 148 della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 passante per gli otto vertici e le relative
coordinate geografiche sotto elencate:
VERTICI
COORDINATE GEOGRAFICHE
|
Longitudine
E Monte Mario |
Latitudine
N |
a |
2°11' |
42°05' |
b |
2°13' |
42°05' |
c |
2°13' |
42°04' |
d |
2°14' |
42°04' |
e |
2°14' |
42°02',857 |
f |
2°11',892 |
42°03',650 |
g |
2°12',309 |
42°04',284 |
h |
2°11' |
42°04',780 |
2. E’ approvato il programma lavori consistente nella messa in
produzione del pozzo "Civita 1 Dir" con la
realizzazione di un impianto di separazione bifase, una centralina di controllo
delle valvole del pozzo, una stazione di misura fiscale, serbatoi per la
raccolta dell’acqua proveniente dal separatore, un soffione e sistemi ausiliari,
collegamento alla esistente cabina “Metamer” a bassa pressione (15 bar) tramite metanodotto
della lunghezza di 1.300 metri e diametro 3 pollici;
Art.
3
(Prescrizioni
per l’esecuzione dei lavori)
1.
a) ad osservare tutte le condizioni e
prescrizioni contenute nel decreto direttoriale 22 marzo 2011 nelle premesse
citato, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di
lavoro, in particolare da quanto stabilito nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1958, n. 128, nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
624 e nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
b) ad osservare le eventuali
prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per le
risorse minerarie ed energetiche o dalla competente Div. III - Ufficio
territoriale UNMIG di Roma nonché dalle altre Amministrazioni interessate alla
tutela di pubblici interessi;
c) ad osservare, nel corso dello
svolgimento delle attività di sviluppo e coltivazione, tutte le prescrizioni,
indicazioni e condizioni indicate in premessa e in particolare: nel Giudizio n.
1619 del 25 dicembre 2010 del Comitato di coordinamento regionale per la
valutazione d’impatto ambientale della Regione Abruzzo; nella delibera n. 703
del 24 ottobre 2011 della Giunta della Regione Abruzzo; nella nota prot. n. 14 del 25 marzo 2011 della Soprintendenza per i
beni archeologici dell’Abruzzo e nella nota prot. n
3859 del 23 giugno 2011 del Comune di Cupello che
sono parte integrante del presente decreto (Allegati da
d) a non apportare nessuna variazione
al programma di lavoro approvato con il presente decreto, senza la preventiva
autorizzazione di questa Amministrazione da rilasciare di intesa con
e) a provvedere all’adeguata
programmazione delle chiusure minerarie dei pozzi da effettuare alla fine della
vita produttiva dei pozzi stessi ed al ripristino delle aree.
Articolo
4
(Verifiche
di ottemperanza)
1. L’ottemperanza delle condizioni disposte con i provvedimenti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), è verificata dagli organi di
vigilanza delle competenti amministrazioni.
2.
Art.
5
(Canoni)
1.
2. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale alla
concessione è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Art.
6
(Obblighi
e sanzioni)
1.
a) eseguire il programma lavori nelle
premesse citato;
b) iniziare i lavori entro sei mesi
dalla data di emanazione del presente decreto e di iniziare la produzione entro
diciotto mesi dalla stessa data;
c) far pervenire all'Amministrazione,
entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte
dell’Agenzia del Demanio - Filiale Abruzzo, copia autentica della nota di
avvenuta trascrizione alla competente Agenzia del Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare;
d) sollevare e rendere indenne
l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata da terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori.
2. Oltre quanto disposto dall'art. 39 della legge 11 gennaio
1957 n. 6 e s.m.i., e dal comma 1, art.5 del decreto
ministeriale 4 marzo 2011, la mancata osservanza degli articoli. 3, 5 e 6 del
presente decreto costituisce motivo di decadenza della concessione.
Art.
7
(Pubblicazione
e consegna)
1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
per gli Idrocarburi e le Georisorse e nel sito
internet del Ministero dello sviluppo economico ed è consegnato alla Società
MEDOILGAS CIVITA LTD tramite l’Agenzia del Demanio - Filiale Abruzzo.
2.
3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di
Roma, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data della notifica o della pubblicazione dell'atto.
Roma, 17 dicembre 2012
Il
Direttore generale
TERLIZZESE