IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

 

VISTO il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Legge quadro sulle aree protette”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni;

VISTO l’Accordo 24 aprile 2001 fra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria per il perfezionamento dell’intesa prevista dall’art. 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. n. 112 del 1998, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.443;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante “Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale ”;

VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2011 recante “Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011”;

VISTO l'art. 27, comma 34, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante la modifica dei commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239;

VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 1999 con il quale alla Società ENI S.p.A. è stato accordato, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «CIVITA» in territorio delle provincie di Chieti e Campobasso dell’estensione di 256,77 km2;

VISTA l’istanza datata 7 giugno 2006, prot. n. 184, con la quale le Società ENI S.p.A. e JKX ITALIA LTD hanno chiesto in concessione di coltivazione un’area di 7,34 km2, ubicata nella provincia di Chieti, che interessa una porzione dell’area del permesso di ricerca "CIVITA" da denominare “AGLAVIZZA” ed intestare alla Società JKX Italia Ltd;

VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2007 con il quale il permesso di ricerca "CIVITA" è stato prorogato fino al 22 aprile 2008;

VISTA la nota del 23 maggio 2008, prot. n.13569/BNVIA, con la quale la Regione Abruzzo ha comunicato alla Società titolare del permesso “CIVITA” il giudizio di rinvio a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) n.1056 del 8 maggio 2008 relativamente alla perforazione del pozzo “Civita Nord 1”;

VISTI i decreti ministeriali 21 marzo 2002, 20 novembre 2007 e 19 giugno 2008 con i quali il permesso di ricerca "CIVITA" è stato intestato, in ultimo, alla Società MEDOILGAS CIVITA LTD;

VISTO il decreto ministeriale del 9 luglio 2008 di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca "CIVITA" a decorrere dal 12 febbraio 2006 fino al pronunciamento della VIA da parte della Regione Abruzzo relativamente alla perforazione del pozzo “Civita Nord 1”;

VISTA la nota prot.10216/VIA 69087 del 13 dicembre 2011 con la quale la Regione Abruzzo comunicava alla Società titolare del permesso"CIVITA" che, con il Giudizio n.1900 del 1 dicembre 2011, è stato espresso parere di Archiviazione della VIA relativamente alla perforazione del pozzo “Civita Nord 1”;

CONSIDERATO che la Società MEDOILGAS CIVITA LTD ha modificato l’ubicazione del pozzo “Civita Nord 1” e la sua denominazione, variandola in “Santa Liberata 1 Dir”, e in data 10 luglio 2012 ha attivato la procedura di VIA presso la Regione Abruzzo per la perforazione di tale pozzo esplorativo;

VISTO il decreto ministeriale 8 novembre 2012 con il quale è stato ripreso del decorso temporale del permesso di ricerca “CIVITA” con scadenza temporale al 21 febbraio 2014;

CONSIDERATO che con la perforazione del pozzo esplorativo “Civita 1 Dir”, all’interno del citato permesso di ricerca “CIVITA” è stata rinvenuta una mineralizzazione a gas biogenico nei livelli sabbiosi della Formazione “Candela- Torrente Tona”;

VISTA la nota del 2 maggio 2007, prot. n. 0007642, della Div. III – Sezione UNMIG di Roma - con il quale è stato espresso parere favorevole al conferimento della concessione;

VISTA la nota in data 7 marzo 2008 con la quale la Società JKX ITALIA LTD ha modificato il precedente programma lavori;

VISTA la nota prot. n. 0009103 del 20 maggio 2008 della Div. III – Sezione UNMIG di Roma - con la quale è stato espresso parere favorevole al nuovo programma lavori;

VISTO il parere favorevole al conferimento della concessione di coltivazione “AGLAVIZZA” espresso dalla Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie nella seduta del 19 giugno 2008;

VISTO il programma lavori di coltivazione e sviluppo che prevede la messa in produzione del pozzo "Civita 1 Dir" con la realizzazione di: un impianto di separazione bifase; una centralina di controllo delle valvole del pozzo; una stazione di misura fiscale; due serbatoi per la raccolta dell’acqua proveniente dal separatore; un soffione e sistemi ausiliari; collegamento alla esistente cabina “Metamer” a bassa pressione (15 bar) realizzato tramite metanodotto della

lunghezza di 1.300 metri con diametro da 3 pollici;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 0012729 dell’11 luglio 2008 con la quale è stata chiesta alla Regione Abruzzo l’espressione dell’intesa al conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi;

VISTA la nota prot. n. 14024 del 1 dicembre 2010 con la quale la Regione Abruzzo ha inviato il Giudizio n. 1619 del 25 novembre 2010 del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale con il quale è stata espressa la valutazione di compatibilità ambientale positiva con prescrizioni;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 0001064 del 18 gennaio 2011 con la quale è stata indetta la conferenza di servizi per il conferimento della concessione “AGLAVIZZA” invitando la Società MEDOILGAS CIVITA LTD ad inviare la documentazione progettuale alle amministrazioni convocate;

VISTA la nota ministeriale prot. n 0004729 del 4 marzo 2011 con la quale è stata inviata alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo e alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici dell’Abruzzo, ad integrazione della citata nota ministeriale prot. n. 0001064 del 18 gennaio 2011, la comunicazione dell’indizione della conferenza di servizi;

VISTA la nota prot. n. 14 del 25 marzo 2011 della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere con prescrizioni;

VISTI gli esiti della prima riunione della conferenza di servizi, convocata con la nota prot. n. 0007027 del 4 aprile 2011 e tenutasi in data 4 maggio 2011 nel corso della quale sono state acquisite le osservazioni del Comune di Monteodorisio;

VISTA la nota datata 12 maggio 2011, prot. n. 008056, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

VISTI gli esiti della seconda riunione della conferenza di servizi, convocata con la nota prot. n. 0012094 del 6 giugno 2011 e tenutasi in data 24 giugno 2011, nel corso della quale è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Cupello espresso con nota prot. n 3859 del 23 giugno 2011;

VISTI gli esiti della terza riunione della conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 0015359 del 20 luglio 2011 e tenutasi in data 14 settembre 2011;

VISTA la delibera n. 703 del 24 ottobre 2011 della Giunta della Regione Abruzzo, trasmessa con nota prot. n. 9452 del 31 ottobre 2011, con la quale è stata espressa l’intesa, con prescrizioni, al conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi “AGLAVIZZA”;

CONSIDERATO che allo stato attuale non è possibile definire ulteriormente il progetto di coltivazione e sviluppo per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle infrastrutture connesse;

CONSIDERATO che le ulteriori autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture connesse, necessarie all’attività di coltivazione di idrocarburi, saranno richieste dalla Società concessionaria successivamente al rilascio della concessione e che la stessa, in relazione alla definizione operativa del programma di sviluppo e di ricerca, potrà attivare, ove necessario, la procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di dichiarazione di pubblica utilità e di approvazione della variante urbanistica;

CONSIDERATE le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni ivi espresse; VISTA la conclusione positiva del procedimento per il conferimento della concessione di coltivazione “AGLAVIZZA”;

VISTA la documentazione societaria presentata dalla MEDOILGAS CIVITA LTD in data 8 giugno 2012 e 24 settembre 2012;

RITENUTO che la concessione di coltivazione possa essere conferita al fine di valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi

DECRETA

Art. 1.

(Conferimento della concessione)

1.         Ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, legge n. 9/1991, dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 625/1996 e dell’art. 1, comma 82-ter, della legge n. 239/2004 e s.m.i,, è accordata alla Società MEDOILGAS CIVITA LTD, (c.f. n. 93040860434) con sede legale in Londra Southampton Buildings WC2A 1AP e sede secondaria in Via Cornelia 498 – 00166 Roma, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “AGLAVIZZA” sita in territorio della provincia di Chieti, per la durata di anni 20 (venti), a decorrere dalla data del presente decreto.

La Società MEDOILGAS CIVITA LTD elegge, ai sensi dell’art. 18 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 nelle premesse citato, domicilio speciale presso la sede dell’Avvocato Arnaldo Tascione, ubicato in provincia di Chieti, Piazza L.V. Pudente, n.9, Vasto.

2.         La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art. 2

(Area della concessione e programma lavori)

1.         L'area della concessione, estesa per chilometri quadrati 7,32 (settevirgolatrentadue), è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio IGM 148 della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 passante per gli otto vertici e le relative coordinate geografiche sotto elencate:

VERTICI COORDINATE GEOGRAFICHE

 

Longitudine E Monte Mario

Latitudine N

a

2°11'

42°05'

b

2°13'

42°05'

c

2°13'

42°04'

d

2°14'

42°04'

e

2°14'

42°02',857

f

2°11',892

42°03',650

g

2°12',309

42°04',284

h

2°11'

42°04',780

 

2.         E’ approvato il programma lavori consistente nella messa in produzione del pozzo "Civita 1 Dir" con la realizzazione di un impianto di separazione bifase, una centralina di controllo delle valvole del pozzo, una stazione di misura fiscale, serbatoi per la raccolta dell’acqua proveniente dal separatore, un soffione e sistemi ausiliari, collegamento alla esistente cabina “Metamer” a bassa pressione (15 bar) tramite metanodotto della lunghezza di 1.300 metri e diametro 3 pollici;

Art. 3

(Prescrizioni per l’esecuzione dei lavori)

1.         La Società concessionaria è tenuta:

a)         ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel decreto direttoriale 22 marzo 2011 nelle premesse citato, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1958, n. 128, nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

b)         ad osservare le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche o dalla competente Div. III - Ufficio territoriale UNMIG di Roma nonché dalle altre Amministrazioni interessate alla tutela di pubblici interessi;

c)         ad osservare, nel corso dello svolgimento delle attività di sviluppo e coltivazione, tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni indicate in premessa e in particolare: nel Giudizio n. 1619 del 25 dicembre 2010 del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale della Regione Abruzzo; nella delibera n. 703 del 24 ottobre 2011 della Giunta della Regione Abruzzo; nella nota prot. n. 14 del 25 marzo 2011 della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo e nella nota prot. n 3859 del 23 giugno 2011 del Comune di Cupello che sono parte integrante del presente decreto (Allegati da 1 a 4);

d)         a non apportare nessuna variazione al programma di lavoro approvato con il presente decreto, senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione da rilasciare di intesa con la Regione Abruzzo, previa eventuale valutazione di compatibilità ambientale;

e)         a provvedere all’adeguata programmazione delle chiusure minerarie dei pozzi da effettuare alla fine della vita produttiva dei pozzi stessi ed al ripristino delle aree.

Articolo 4

(Verifiche di ottemperanza)

1.         L’ottemperanza delle condizioni disposte con i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), è verificata dagli organi di vigilanza delle competenti amministrazioni.

2.         La Divisione III – Ufficio territoriale UNMIG di Roma effettua l’esame della documentazione e gli accertamenti tecnici necessari alla realizzazione degli impianti e all’esercizio della concessione di coltivazione conferita con il presente decreto, nel rispetto delle norme di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2011 e al decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Art. 5

(Canoni)

1.         La Società concessionaria è tenuta a corrispondere alla Agenzia del Demanio - Filiale Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 625/1996 nelle premesse citato, aggiornato annualmente con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

2.         In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale alla concessione è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 6

(Obblighi e sanzioni)

1.         La Società concessionaria è tenuta a:

a)         eseguire il programma lavori nelle premesse citato;

b)         iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto e di iniziare la produzione entro diciotto mesi dalla stessa data;

c)         far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell’Agenzia del Demanio - Filiale Abruzzo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare;

d)         sollevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

2.         Oltre quanto disposto dall'art. 39 della legge 11 gennaio 1957 n. 6 e s.m.i., e dal comma 1, art.5 del decreto ministeriale 4 marzo 2011, la mancata osservanza degli articoli. 3, 5 e 6 del presente decreto costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art. 7

(Pubblicazione e consegna)

1.         Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed è consegnato alla Società MEDOILGAS CIVITA LTD tramite l’Agenzia del Demanio - Filiale Abruzzo.

2.         La Società concessionaria è tenuta, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 10 della legge n. 241/1990, a pubblicare il presente decreto nel Bollettino regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale entro sei mesi dalla data di notifica dello stesso.

3.         Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notifica o della pubblicazione dell'atto.

 

Roma, 17 dicembre 2012

Il Direttore generale

TERLIZZESE