L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

 

VISTO il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-          al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

-          allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

-          al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;

-          al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che all’art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti, all’art. 6 introduce la PAS e all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;

VISTA la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

VISTA la L.R. n. 11 del 05/05/2010 recante:”Modifiche ed integrazioni all’art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale”, pubblicata sul BURA n. 31 del 14/05/2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-          ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,

-          ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-          ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-          ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

VISTA la D.G.R. 1032 del 29/12/2010 “Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010”;

VISTA la nota del 11/03/2011, acquisita al prot. regionale n. RA59583 del 14/03/2011, con la quale la Società Agricola C2effe srl con sede legale nel Comune di Colli del Tronto (AP) in Via Morrice n.1, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentava domanda ai fini della costruzione e dell’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 7.272 kW da ubicarsi  nel Comune di  Casalincontrada (CH), località Coppelle,  foglio n. 8 particelle n. 166, 169, 176, 213 e foglio n. 9 particelle n. 81, 94, 115, 117, 134, 135, 140, 144, 176, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 226, 262, 270, 271, 665, 736, 737, 751, 752, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774, 844, 845, 846, 847, 848, 970 e delle opere connesse.

DATO ATTO che con la domanda di autorizzazione, così come integrata dalla nota datata 12/03/2012 acquisita al prot. regionale n. RA58099 del 14/03/2012, veniva presentato il progetto definitivo  comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-          “Relazione, documentazione catastale” datata 02/03/2011;

-          “Relazione geologica, modellazione sismica del sito e pericolosità di base, indagini geotecniche” datata 02/03/2010;

-          Tav. n. 0: “Inquadramento territoriale” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 1: “Stralcio catastale, area intervento” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 2: “Stralcio catastale, area intervento” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 2 bis: “Layout impianto, recinzioni” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 3: “Planimetria impianto, recinzioni, cabina di trasformazione e consegna, cabina inverter” datata 02/03/2011, superata da Tav. n. 3 integ.:“Planimetria impianto,  recinzioni, cabina di trasformazione e consegna, cabina inverter” datata 16/05/2012;

-          Tav. n. 4: “Stralcio variante PRG, art.30 NTA, area intervento” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 5: “P.A.I. - stralcio carta geomorfologica, stralcio carta del rischio di frana, stralcio carta della pericolosità da frana, stralcio norme di attuazione” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 6: “Stralcio Piano Paesistico Regionale” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 7: “Stralcio vincolo idrogeologico forestale, zone sismiche” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 8: “P.T.C.P. – elaborati cartografici” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 9: “P.S.D.A. – stralcio carta della pericolosità, stralcio carta del rischio” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 10: “Aree protette – zone SIC, Are protette - zone ZPS” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 11: “Punti di vista fotografici” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 11 bis: “Documentazione fotografica” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 12: “Vista fotografica con simulazione dell’impianto” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 13: “Particolare pannello, particolare stringa” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 14: “Particolare palo di fondazione, particolare struttura di supporto, particolare stringa” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 15: “Particolare cavidotti, particolare pali illuminazione, particolare pozzetto di terra” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 16: “Particolare cabina di trasformazione e consegna, particolare cabina inverter” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 17: “Particolare recinzione” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 17 bis: “Particolare recinzione centrale” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 18: “Planimetria aerea di stoccaggio materie prime” datata 02/03/2011;

-          Tav. n. 19: “Planimetria area di stoccaggio rifiuti” datata 02/03/2011;

-          Certificato di destinazione urbanistica;

-          Stima dei costi di dismissione;

-          Impegno alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;

e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria e SINA nonché allegati al presente provvedimento.

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Società Agricola C2effe srl in data 27/04/2012 ed acquisita al protocollo regionale n. RA98852 del 30/04/2012 :

-          Preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per Cessione codice di rintracciabilità T0324337 protocollo Enel-DIS-20/04/2012-0607681;

VISTE le note prot. n. RA137120 del 13/06/2012 e prot. n. RA142064 del19/06/2012 con le quali si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 29/06/2012;

 PRESO ATTO del verbale della conferenza dei servizi del 29/06/2012;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Società Agricola C2effe srl in data 11/07/2012 ed acquisita al protocollo regionale n. RA162496 del 12/07/2012 nonché allegata al presente provvedimento:

-          “Mappe catastali cavidotto interrato” datata 02/07/2012;

VISTA la nota prot. n. RA165399 del 16/07/2012 con la quale si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 31/07/2012;

PRESO ATTO del verbale della conferenza dei servizi del 31/07/2012 da cui risulta l’espressione del parere urbanistico favorevole sull’impianto e sulle opere che interessano la viabilità comunale da parte del Comune di Casalincontrada e la richiesta da parte dello stesso Comune in termini di compensazione e/o miglioramento ambientale, come previsto dal DM 10/09/2010 - Allegato 2, che la società agricola C2effe srl realizzi a proprie spese un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 6 kWp  da installare mediante pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio comunale da stabilire in seguito. La società agricola C2effe srl accoglie favorevolmente la proposta di compensazione ambientale richiesta dal Comune di Casalincontrada.

PRESO ATTO che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, i seguenti pareri:

-          Giudizio n. 1875 del 17/11/2011 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale: parere favorevole con prescrizioni;

-          Nota prot. n. RA/52932 del 08/03/2012 dell’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro: parere positivo allo Studio di Compatibilità Idrogeologica, con prescrizioni;

-          Giudizio n. 1988 del 05/06/2012 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale: presa d’atto di variante non sostanziale;

-          Nota prot. n. 8070 del 14/06/2012 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Chieti: parere favorevole, confermato con nota prot. n. 9805 del 18/07/2012;

-          Nota prot. n. 0006344 del 31/07/2012 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo–Chieti: nulla osta alla realizzazione dell’impianto in oggetto;

-          Nota prot. n. 0005629 del 08/04/2011 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo nella quale si dichiara che il terreno su cui sorgerà l’impianto non risulta essere sottoposto alle tutele del D.Lgs. n. 42/2004 e nelle particelle interessate non risulta in itinere nessun vincolo paesaggistico;

-          Nota prot. n. 4032 del 17/06/2011 del Comune di Casalincontrada: parere favorevole;

-          Nota prot. n. 11703 del 01/09/2011 dell’ Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti: autorizzazione abbattimento piante di olivo;

-          Nota prot. n. RA/25775 del 29/01/2013 del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti: parere favorevole;

-          Nota prot. n. 637/III/DP del 17/01/2013 del  Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise: nulla osta alla costruzione per la realizzazione di elettrodotti interni all’impianto fotovoltaico nonché di elettrodotto interrato in MT 20 kV utile a collegare l’impianto medesimo alla rete elettrica nazionale tramite la cabina di consegna MT/AT “Chieti Scalo”, con condizioni;

-          Nota prot. n. 1155 del 10/01/2013 della Provincia di Chieti – Settore 6 – Servizio Concessioni: nulla osta alla realizzazione del cavidotto che potrà essere eseguito esclusivamente con il sistema “no dig” e/o con linea aerea nelle zone di pertinenza stradale ove necessario, con prescrizioni;

-          Nota prot. n. 49398 del 30/07/2012 del Comune di Chieti – V Settore LL.PP. – Ufficio progettazione e realizzazione OO.PP.: nulla osta per la manomissione di suolo e sottosuolo comunale per la posa di cavi interrati MT interessante le strade comunali via Colonnetta, Viale Abruzzo, via Gizio e via Liri ad esclusione delle S.P.”Traversa Popoli” e “Chieti – Roccamontepiano”, con prescrizioni;

-          Nota prot. n. 939 del 21/01/2013 del Comune di Bucchianico – Servizio Tecnico: autorizzazione attraversamento strada provinciale Chieti – Roccamontepiano per realizzazione di una linea MT con cavo interrato, con prescrizioni;

-          Nota prot. CAQ-0019177-P del 11/07/2012 di ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo con la quale si comunica che nella località interessata dall’installazione dell’impianto non sussiste la competenza del compartimento ANAS della Viabilità per l’Abruzzo;

VISTA la documentazione attestante la disponibilità da parte della società Agricola C2effe srl delle particelle interessate dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili ed in particolare il preliminare di vendita stipulato in data 09/02/2013 e registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno il 21/02/2013 al numero 550 serie 3;

DATO ATTO che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa poiché acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni convocate nella conferenza dei servizi;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. 26 del 09/05/2007);

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società Agricola C2effe srl con sede legale nel Comune di Colli del Tronto (AP) in Via Morrice n.1, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 7.272 kW da ubicarsi  nel Comune di  Casalincontrada (CH), località Coppelle,  foglio n. 8 particelle n. 166, 169, 176, 213 e foglio n. 9 particelle n. 81, 94, 115, 117, 134, 135, 140, 144, 176, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 226, 262, 270, 271, 665, 736, 737, 751, 752, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774, 844, 845, 846, 847, 848 e 970, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello stesso impianto.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nelle conferenze dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

La disponibilità del sito interessato dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili deve permanere in capo alla Società Agricola C2effe srl per tutta la durata dell’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile, salvo voltura dell’autorizzazione.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate ed in particolare a quelle di seguito riportate:

1.         prescrizioni espresse dell’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con nota prot. n. RA/52932 del 08/03/2012:

-          devono essere adottate tutte le misure di mitigazione della pericolosità indicate nello “Studio di compatibilità idrogeologica” e nelle relative “Integrazioni”;

-          le strutture di fondazione devono essere infisse nel terreno fino alle profondità indicate dalle “Integrazioni” allo Studio di compatibilità, e comunque in ogni caso all’interno della Formazione del substrato geologico;

-          le “area di stoccaggio materie prime” e “area di stoccaggio rifiuti” devono essere localizzate all’esterno delle aree a pericolosità elevata P2.

2.         la Società Agricola C2effe srl deve attenersi per gli scavi ed i ripristini sulla viabilità comunale alle direttive e specifiche tecniche che l’Ufficio del Comune di Casalincontrada preposto farà avere al responsabile dei lavori della suddetta società. La strada interessata dai lavori dovrà essere riasfaltata integralmente ed il Proponente si dovrà attenere al regolamento comunale COSAP sia per l’occupazione temporanea che per l’occupazione permanente della strada attraversata: prescrizioni espresse dal Comune di Casalincontrada nella conferenza dei servizi del 31/07/2012;

3.         prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 637/III/DP  del 17/01/2013:

-          tutte le opere devono essere realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

-          devono essere rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento), tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza.

4.         prima di eseguire gli interventi previsti, la Società proponente, deve munirsi delle necessarie Concessioni Stradali, da richiedere alla Provincia di Chieti – Settore 6 - Servizio Concessioni, con regolari domande prima dell’inizio dei lavori, le quali conterranno tutte le prescrizioni tecniche alle quali bisognerà attenersi durante l’esecuzione dei lavori stessi: prescrizioni della Provincia di Chieti – Settore 6 – Servizio Concessioni con nota prot. n. 1155 del 10/01/2013;

5.         devono essere rispettate le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori lungo le strade comunali riportate nella Autorizzazione prot. n. 49398 del 30/07/2012 del Comune di Chieti – V Settore LL.PP. – Ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP.;

6.         obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

7.         obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a garanzia di tale adempimento, alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o al versamento di un deposito cauzionale a favore del Comune di Casalincontrada (CH) pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

8.         Il Proponente deve provvedere alla compensazione ambientale all’atto dell’emanazione dei criteri applicativi della L.R. 27/06 da parte della Regione Abruzzo;

9.         il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente e al Comune interessato la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori il Legale Rappresentate della società deve inviare all’Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori  attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente e al Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Casalincontrada (CH) e al Responsabile del Procedimento eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs. 28/2011, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a)         alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b)         alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c)         alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

 

Art. 7

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la Società Agricola C2effe srl dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2011 di un impianto esistente, il Proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/2011. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, l’Autorità Competente può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Agricola C2effe srl con sede legale nel Comune di Colli del Tronto (AP) in Via Morrice n.1, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco