L’AUTORITA’
COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)
VISTO il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare
l’art. 12 che:
- al comma 3 sottopone ad Autorizzazione
Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che
l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico;
- al comma 1 dichiara di pubblica
utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- al comma 4 dispone che
l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 10
settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”;
VISTO il D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che all’art. 5
fissa criteri generali per le modifiche agli impianti, all’art. 6 introduce la
PAS e all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;
VISTA la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia
ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio,
al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e demanda alla Giunta
Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri
per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
VISTA la L.R. n. 11 del 05/05/2010 recante:”Modifiche ed
integrazioni all’art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e
l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o
adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto
2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale”, pubblicata sul BURA
n. 31 del 14/05/2010;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad
oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della
Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:
- ha individuato quale Autorità Competente
e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica
Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio
Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,
- ha istituito lo Sportello Regionale
per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui
all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,
- ha approvato l’Allegato A contenente i
“Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,
- ha adottato la modulistica di
riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs.
387/03 di cui all’Allegato B;
VISTA la D.G.R. 1032 del 29/12/2010 “Attuazione delle Linee Guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al
D.M. 10/09/2010”;
VISTA la nota del
11/03/2011, acquisita al prot. regionale n. RA59583
del 14/03/2011, con la quale la Società Agricola C2effe srl con sede legale nel
Comune di Colli del Tronto (AP) in Via Morrice n.1,
di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro
tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03, presentava domanda ai fini della costruzione e dell’esercizio di un
impianto fotovoltaico della potenza nominale di 7.272 kW da ubicarsi nel Comune di
Casalincontrada (CH), località Coppelle, foglio n. 8 particelle n. 166, 169, 176, 213
e foglio n. 9 particelle n. 81, 94, 115, 117, 134, 135, 140, 144, 176, 199,
201, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 226, 262, 270, 271, 665, 736, 737, 751,
752, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774, 844, 845, 846, 847, 848, 970
e delle opere connesse.
DATO ATTO che con la
domanda di autorizzazione, così come integrata dalla nota datata 12/03/2012
acquisita al prot. regionale n. RA58099 del
14/03/2012, veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici:
- “Relazione, documentazione catastale”
datata 02/03/2011;
- “Relazione geologica, modellazione
sismica del sito e pericolosità di base, indagini geotecniche” datata
02/03/2010;
- Tav. n. 0: “Inquadramento
territoriale” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 1: “Stralcio catastale, area
intervento” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 2: “Stralcio catastale, area
intervento” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 2 bis: “Layout impianto,
recinzioni” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 3: “Planimetria impianto,
recinzioni, cabina di trasformazione e consegna, cabina inverter” datata
02/03/2011, superata da Tav. n. 3 integ.:“Planimetria
impianto, recinzioni, cabina di
trasformazione e consegna, cabina inverter” datata 16/05/2012;
- Tav. n. 4: “Stralcio variante PRG,
art.30 NTA, area intervento” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 5: “P.A.I.
- stralcio carta geomorfologica, stralcio carta del rischio di frana, stralcio
carta della pericolosità da frana, stralcio norme di attuazione” datata
02/03/2011;
- Tav. n. 6: “Stralcio Piano Paesistico
Regionale” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 7: “Stralcio vincolo
idrogeologico forestale, zone sismiche” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 8: “P.T.C.P.
– elaborati cartografici” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 9: “P.S.D.A.
– stralcio carta della pericolosità, stralcio carta del rischio” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 10: “Aree protette – zone SIC,
Are protette - zone ZPS” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 11: “Punti di vista
fotografici” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 11 bis: “Documentazione
fotografica” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 12: “Vista fotografica con
simulazione dell’impianto” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 13: “Particolare pannello,
particolare stringa” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 14: “Particolare palo di
fondazione, particolare struttura di supporto, particolare stringa” datata
02/03/2011;
- Tav. n. 15: “Particolare cavidotti, particolare pali illuminazione, particolare
pozzetto di terra” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 16: “Particolare cabina di
trasformazione e consegna, particolare cabina inverter” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 17: “Particolare recinzione”
datata 02/03/2011;
- Tav. n. 17 bis: “Particolare
recinzione centrale” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 18: “Planimetria aerea di
stoccaggio materie prime” datata 02/03/2011;
- Tav. n. 19: “Planimetria area di
stoccaggio rifiuti” datata 02/03/2011;
- Certificato di destinazione
urbanistica;
- Stima dei costi di dismissione;
- Impegno alla corresponsione all’atto
di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli
interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
e che gli stessi sono
depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria e
SINA nonché allegati al presente provvedimento.
PRESO ATTO della
documentazione integrativa trasmessa dalla Società Agricola C2effe srl in data
27/04/2012 ed acquisita al protocollo regionale n. RA98852 del 30/04/2012 :
- Preventivo di connessione alla rete MT
di Enel Distribuzione per Cessione codice di rintracciabilità T0324337
protocollo Enel-DIS-20/04/2012-0607681;
VISTE le note prot. n. RA137120 del 13/06/2012 e prot.
n. RA142064 del19/06/2012 con le quali si dava avvio al procedimento e
contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno
29/06/2012;
PRESO ATTO del verbale della conferenza dei
servizi del 29/06/2012;
PRESO ATTO della
documentazione integrativa trasmessa dalla Società Agricola C2effe srl in data
11/07/2012 ed acquisita al protocollo regionale n. RA162496 del 12/07/2012
nonché allegata al presente provvedimento:
- “Mappe catastali cavidotto
interrato” datata 02/07/2012;
VISTA la nota prot. n. RA165399 del 16/07/2012 con la quale si convocava
la conferenza dei servizi per il giorno 31/07/2012;
PRESO ATTO del verbale
della conferenza dei servizi del 31/07/2012 da cui risulta l’espressione del
parere urbanistico favorevole sull’impianto e sulle opere che interessano la
viabilità comunale da parte del Comune di Casalincontrada
e la richiesta da parte dello stesso Comune in termini di compensazione e/o
miglioramento ambientale, come previsto dal DM 10/09/2010 - Allegato 2, che la
società agricola C2effe srl realizzi a proprie spese un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica della potenza di 6 kWp da installare mediante pannelli fotovoltaici
sul tetto di un edificio comunale da stabilire in seguito. La società agricola
C2effe srl accoglie favorevolmente la proposta di compensazione ambientale
richiesta dal Comune di Casalincontrada.
PRESO ATTO che sono
stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e
SINA, i seguenti pareri:
- Giudizio n. 1875 del 17/11/2011 del
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale:
parere favorevole con prescrizioni;
- Nota prot.
n. RA/52932 del 08/03/2012 dell’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale
dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro:
parere positivo allo Studio di Compatibilità Idrogeologica, con prescrizioni;
- Giudizio n. 1988 del 05/06/2012 del
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale:
presa d’atto di variante non sostanziale;
- Nota prot.
n. 8070 del 14/06/2012 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di
Chieti: parere favorevole, confermato con nota prot.
n. 9805 del 18/07/2012;
- Nota prot.
n. 0006344 del 31/07/2012 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo–Chieti: nulla osta alla realizzazione dell’impianto
in oggetto;
- Nota prot.
n. 0005629 del 08/04/2011 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per l’Abruzzo nella quale si dichiara che il terreno su cui
sorgerà l’impianto non risulta essere sottoposto alle tutele del D.Lgs. n. 42/2004 e nelle particelle interessate non
risulta in itinere nessun vincolo paesaggistico;
- Nota prot.
n. 4032 del 17/06/2011 del Comune di Casalincontrada:
parere favorevole;
- Nota prot.
n. 11703 del 01/09/2011 dell’ Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di
Chieti: autorizzazione abbattimento piante di olivo;
- Nota prot.
n. RA/25775 del 29/01/2013 del Servizio Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di Chieti: parere favorevole;
- Nota prot.
n. 637/III/DP del 17/01/2013 del
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni –
Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise: nulla osta alla costruzione per la
realizzazione di elettrodotti interni all’impianto fotovoltaico nonché di
elettrodotto interrato in MT 20 kV utile a collegare
l’impianto medesimo alla rete elettrica nazionale tramite la cabina di consegna
MT/AT “Chieti Scalo”, con condizioni;
- Nota prot.
n. 1155 del 10/01/2013 della Provincia di Chieti – Settore 6 – Servizio
Concessioni: nulla osta alla realizzazione del cavidotto
che potrà essere eseguito esclusivamente con il sistema “no dig”
e/o con linea aerea nelle zone di pertinenza stradale ove necessario, con
prescrizioni;
- Nota prot.
n. 49398 del 30/07/2012 del Comune di Chieti – V Settore LL.PP. – Ufficio
progettazione e realizzazione OO.PP.: nulla osta per la manomissione di suolo e
sottosuolo comunale per la posa di cavi interrati MT interessante le strade
comunali via Colonnetta, Viale Abruzzo, via Gizio e
via Liri ad esclusione delle S.P.”Traversa Popoli” e “Chieti – Roccamontepiano”, con prescrizioni;
- Nota prot.
n. 939 del 21/01/2013 del Comune di Bucchianico –
Servizio Tecnico: autorizzazione attraversamento strada provinciale Chieti – Roccamontepiano per realizzazione di una linea MT con cavo
interrato, con prescrizioni;
- Nota prot.
CAQ-0019177-P del 11/07/2012 di ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per
l’Abruzzo con la quale si comunica che nella località interessata
dall’installazione dell’impianto non sussiste la competenza del compartimento
ANAS della Viabilità per l’Abruzzo;
VISTA la documentazione
attestante la disponibilità da parte della società Agricola C2effe srl delle
particelle interessate dall’impianto, dalle opere connesse e dalle
infrastrutture indispensabili ed in particolare il preliminare di vendita stipulato
in data 09/02/2013 e registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Ascoli Piceno il 21/02/2013 al numero 550 serie 3;
DATO ATTO che, sulla
base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene
l’istruttoria favorevolmente conclusa poiché acquisiti i pareri di tutte le
amministrazioni convocate nella conferenza dei servizi;
DATO ATTO che il
rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
DATO ATTO che ai sensi
del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03,
l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in
ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A
della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A.
n° 26 del 09/05/2007);
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
per tutto quanto
esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art.
1
La Società Agricola
C2effe srl con sede legale nel Comune di Colli del Tronto (AP) in Via Morrice n.1, di seguito denominata “Proponente” nella
persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 7.272 kW da
ubicarsi nel Comune di Casalincontrada
(CH), località Coppelle, foglio n. 8
particelle n. 166, 169, 176, 213 e foglio n. 9 particelle n. 81, 94, 115, 117,
134, 135, 140, 144, 176, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 226, 262,
270, 271, 665, 736, 737, 751, 752, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774,
844, 845, 846, 847, 848 e 970, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello stesso impianto.
Art.
2
L’impianto e le opere
connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo
approvato nelle conferenze dei servizi, allegato al presente provvedimento e
depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e
SINA.
La disponibilità del
sito interessato dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture
indispensabili deve permanere in capo alla Società Agricola C2effe srl per
tutta la durata dell’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile,
salvo voltura dell’autorizzazione.
Art.
3
L’autorizzazione è
subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito
del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni
interessate ed in particolare a quelle di seguito riportate:
1. prescrizioni espresse dell’Autorità dei
Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con nota prot. n. RA/52932
del 08/03/2012:
- devono essere adottate tutte le misure
di mitigazione della pericolosità indicate nello “Studio di compatibilità
idrogeologica” e nelle relative “Integrazioni”;
- le strutture di fondazione devono
essere infisse nel terreno fino alle profondità indicate dalle “Integrazioni”
allo Studio di compatibilità, e comunque in ogni caso all’interno della Formazione
del substrato geologico;
- le “area di stoccaggio materie prime”
e “area di stoccaggio rifiuti” devono essere localizzate all’esterno delle aree
a pericolosità elevata P2.
2. la Società Agricola C2effe srl deve
attenersi per gli scavi ed i ripristini sulla viabilità comunale alle direttive
e specifiche tecniche che l’Ufficio del Comune di Casalincontrada
preposto farà avere al responsabile dei lavori della suddetta società. La
strada interessata dai lavori dovrà essere riasfaltata
integralmente ed il Proponente si dovrà attenere al regolamento comunale COSAP
sia per l’occupazione temporanea che per l’occupazione permanente della strada
attraversata: prescrizioni espresse dal Comune di Casalincontrada
nella conferenza dei servizi del 31/07/2012;
3. prescrizioni del Ministero dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato
Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n.
637/III/DP del 17/01/2013:
- tutte le opere devono essere
realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione
progettuale presentata;
- devono essere rispettate, in tutti i
punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento,
parallelismo, avvicinamento), tutte le norme tecniche e le prescrizioni di
legge vigenti in materia in modo da assicurare l’eliminazione di ogni
interferenza.
4. prima di eseguire gli interventi
previsti, la Società proponente, deve munirsi delle necessarie Concessioni
Stradali, da richiedere alla Provincia di Chieti – Settore 6 - Servizio
Concessioni, con regolari domande prima dell’inizio dei lavori, le quali
conterranno tutte le prescrizioni tecniche alle quali bisognerà attenersi
durante l’esecuzione dei lavori stessi: prescrizioni della Provincia di Chieti
– Settore 6 – Servizio Concessioni con nota prot. n.
1155 del 10/01/2013;
5. devono essere rispettate le
prescrizioni per l’esecuzione dei lavori lungo le strade comunali riportate
nella Autorizzazione prot. n. 49398 del 30/07/2012
del Comune di Chieti – V Settore LL.PP. – Ufficio Progettazione e Realizzazione
OO.PP.;
6. obbligo di tenere sgombre da qualsiasi
residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;
7. obbligo di ripristinare lo stato dei
luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a
garanzia di tale adempimento, alla stipula di una polizza fideiussoria
(bancaria o assicurativa) o al versamento di un deposito cauzionale a favore
del Comune di Casalincontrada (CH) pari ad almeno il
2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento della
comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a
semplice richiesta scritta del beneficiario;
8. Il Proponente deve provvedere alla
compensazione ambientale all’atto dell’emanazione dei criteri applicativi della
L.R. 27/06 da parte della Regione Abruzzo;
9. il Proponente deve rispettare le
vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e
in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le
prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.
Art.
4
L’inizio dei lavori per
la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello
stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi
dalla data del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo al
Proponente di comunicare all’Autorità Competente e al Comune interessato la
data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.
Quindici giorni dopo la
conclusione dei lavori il Legale Rappresentate della società deve inviare
all’Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto
dal Direttore dei Lavori attestante la
conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.
Quindici giorni prima
dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente e al Sindaco del
Comune interessato.
Art.
5
Il Proponente deve
inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile
di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati
dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto,
il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio
Regionale stesso.
Il Proponente ha
l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Casalincontrada (CH) e al Responsabile del Procedimento
eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di
pericolo per la salute e la sicurezza.
Art.
6
In caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs. 28/2011,
l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un
termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale
sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla
chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Art.
7
Al fine di consentire
l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio
dell’impianto la Società Agricola C2effe srl dovrà consentire al personale
della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.
Le attività di
vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto
fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Art.
8
La presente
Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione
dell’impianto, salvo richiesta di proroga.
Resta fermo l'obbligo
per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono
eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell'autorizzazione unica.
Ogni modifica al
progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di
modifica sostanziale. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto
dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2011 di un impianto
esistente, il Proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la
Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/2011. Nel caso di modifica non sostanziale per
impianti non ancora esistenti, l’Autorità Competente può aggiornare
l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i
soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
La variazione del
nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità
competente entro 30 giorni dalla stessa.
Art.
9
Per tutto quanto non
espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle
“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.
Il presente
provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene
notificato, ai sensi di legge, alla Società Agricola C2effe srl con sede legale
nel Comune di Colli del Tronto (AP) in Via Morrice
n.1, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
Il Responsabile del
Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti
coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.;
quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del
dispositivo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco