LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTA  la direttiva 2009/28/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia di fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”ed in particolare l’art. 2 comma 4;

VISTO il DM 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che all’art. 6 introduce la Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO l’art. 6, comma 9, del suddetto Decreto per il quale “Le Regioni e le Province  autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’art. 16 comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto. ”;

VISTA la L.R. 9 agosto 2006 n. 27: “Disposizioni in materia ambientale” che all’art. 4 “Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti” comma 2 lettera e) stabilisce che la Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad “approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati”;

VISTA la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007: “D.Lgs 387/03 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

RICHIAMATA la D.G.R. n. 294 del 02/05/2011: “Attuazione D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 – Disposizioni in tema di Autorizzazione generalizzata ai sensi delle DD.GG.RR. n.351 del 12.04.2007 e n. 244 del 22.03.2010.”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 148 del 12/03/2012 recante “D.G.R. n.754/07 “Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese – Approvazione”. Adeguamento al D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili””;

RAVVISATA la necessità di procedere alla attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011 stabilendo le modalità e gli  strumenti con i quali i Comuni  trasmettono entro una tempistica certa alla  Regione Abruzzo le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati e prevedendo la corresponsione in favore dei Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto così come stabiliti dall’art. 7 dell’Allegato A della DGR 351/07;

RITENUTO necessario, definire una unica documentazione da allegare alle dichiarazioni previste per la Procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art.6, comma 1 del predetto Decreto, per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica nominale fino ad 1 MW elettrico, in modo da renderne  omogenea l’applicazione su tutto il territorio regionale;

RITENUTO di adeguare il punto 4 della D.G.R. n. 148/12 in linea con quanto previsto dalle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al DM 10/09/2010 secondo cui gli impianti eolici fino a 60 kW non presentano al Comune le “caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annua di funzionamento” previste al punto 13.1 lettera b) ii) del suddetto decreto;

RITENUTO opportuno precisare che, ai fini della determinazione della potenza nominale dell’impianto, si considera singolo qualsiasi impianto che risulta indipendente dagli altri, in tutte le fasi di costruzione ed esercizio, dalla fase di approvvigionamento delle materie prime fino al punto di consegna dell’energia elettrica alla rete elettrica di Distribuzione così come definito dalla “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” ha attestato la legittimità  del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico ed amministrativo apponendo in calce la propria firma;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportate e trascritte

 

1.         Ai fini dell’applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’art.6 del D. Lgs. n. 28/2011 il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta allo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) o al competente Ufficio Tecnico del Comune, almeno trenta giorni prima  dell’effettivo inizio  dei lavori, oltre a quanto previsto dallo stesso articolo, la documentazione minima stabilita nel punto 13.1 della parte III dell’Allegato al DM 10/09/2010 e dalla DGR 351/07 e smi, comprensivo del preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica di distribuzione esplicitamente accettato dal proponente. Ove sia necessaria l’attivazione della procedura di esproprio per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e/o per le opere connesse, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, la competenza per il rilascio del titolo abilitativo resta alla Regione Abruzzo.

2.         Di adeguare il punto 4 della D.G.R. n. 148/12 a quanto previsto dalle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al DM 10/09/2010, esonerando gli impianti eolici fino a 60 kW dalla presentazione al Comune delle “caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annua di funzionamento” punto 13.1 lettera b) ii) del suddetto decreto;

3.         Di precisare che, ai fini della determinazione della potenza nominale dell’impianto, si considera singolo qualsiasi impianto che risulta indipendente dagli altri, in tutte le fasi di costruzione ed esercizio, dalla fase di approvvigionamento delle materie prime fino al punto di consegna dell’energia elettrica alla rete elettrica di Distribuzione così come definito dalla “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”.

4.         Di stabilire che, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 28/11 “Le Regioni e le Province  autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’art. 16 comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto”, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo au@pec.regione.abruzzo.it:

-          entro il 28/02/2013 l’elenco degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati al 31/12/2012 contenente le seguenti informazioni: dati del richiedente, ubicazione dell’impianto con coordinate geografiche, potenza nominale, producibilità annua stimata, tipologia della fonte rinnovabile e data di entrata in esercizio;

-          per gli anni successivi, entro il 1 febbraio, l’elenco degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati nel corso dell’anno precedente, contenente le seguenti informazioni: dati del richiedente, ubicazione dell’impianto con coordinate geografiche, potenza nominale, producibilità annua stimata, tipologia della fonte rinnovabile, garanzie fideiussorie per il ripristino dello stato dei luoghi, data di entrata in esercizio, nonchè le varianti/modifiche progettuali autorizzate;

5.         Di stabilire che gli oneri istruttori che devono essere corrisposti ai Comuni sono gli stessi stabiliti con D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i., Allegato A, art.7.