LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTA la direttiva 2009/28/CE del parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso
dell’energia di fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
VISTO il D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità”;
VISTO il D.P.R.
07/09/2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.
38, comma3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”ed in particolare l’art. 2
comma 4;
VISTO il DM 10/09/2010
del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
VISTO il D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che
all’art. 6 introduce la Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione
l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTO l’art. 6, comma
9, del suddetto Decreto per il quale “Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e
gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le
finalità di cui all’art. 16 comma 2. Con le medesime modalità di cui al
presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione
ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto. ”;
VISTA la L.R. 9 agosto 2006 n. 27: “Disposizioni in materia
ambientale” che all’art. 4 “Autorizzazione unica per la realizzazione e
l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o
adeguamenti impianti esistenti” comma 2 lettera e) stabilisce che la Giunta
regionale provvede con propria deliberazione ad “approvare specifici criteri
per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di
autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari
procedimenti autorizzativi interessati”;
VISTA la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007: “D.Lgs
387/03 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità".
RICHIAMATA la D.G.R. n. 294 del 02/05/2011: “Attuazione D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 – Disposizioni in tema di
Autorizzazione generalizzata ai sensi delle DD.GG.RR.
n.351 del 12.04.2007 e n. 244 del 22.03.2010.”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 148 del 12/03/2012 recante “D.G.R.
n.754/07 “Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di
parchi eolici nel territorio abruzzese – Approvazione”. Adeguamento al D.M. 10
settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili””;
RAVVISATA la necessità
di procedere alla attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 comma 9
del D.Lgs. n. 28/2011 stabilendo le modalità e
gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono entro una tempistica certa
alla Regione Abruzzo le informazioni sui
titoli abilitativi rilasciati e prevedendo la corresponsione in favore dei
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto così come
stabiliti dall’art. 7 dell’Allegato A della DGR 351/07;
RITENUTO necessario,
definire una unica documentazione da allegare alle dichiarazioni previste per
la Procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art.6, comma 1 del
predetto Decreto, per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza elettrica nominale fino ad 1 MW elettrico, in modo da renderne omogenea l’applicazione su tutto il
territorio regionale;
RITENUTO di adeguare il
punto 4 della D.G.R. n. 148/12 in linea con quanto
previsto dalle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili” di cui al DM 10/09/2010 secondo cui gli impianti eolici fino
a 60 kW non presentano al Comune le “caratteristiche anemometriche del sito, le
modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le
risultanze sulle ore equivalenti annua di funzionamento” previste al punto 13.1
lettera b) ii) del suddetto decreto;
RITENUTO opportuno
precisare che, ai fini della determinazione della potenza nominale
dell’impianto, si considera singolo qualsiasi impianto che risulta indipendente
dagli altri, in tutte le fasi di costruzione ed esercizio, dalla fase di
approvvigionamento delle materie prime fino al punto di consegna dell’energia
elettrica alla rete elettrica di Distribuzione così come definito dalla “Guida
per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”;
DATO ATTO che il
Direttore della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” ha
attestato la legittimità del presente
atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico ed amministrativo apponendo
in calce la propria firma;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni
illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportate e trascritte
1. Ai fini dell’applicazione della
Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’art.6 del D. Lgs.
n. 28/2011 il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli
immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta allo
Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) o al
competente Ufficio Tecnico del Comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, oltre a quanto previsto dallo
stesso articolo, la documentazione minima stabilita nel punto 13.1 della parte
III dell’Allegato al DM 10/09/2010 e dalla DGR 351/07 e smi,
comprensivo del preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete
elettrica di distribuzione esplicitamente accettato dal proponente. Ove sia
necessaria l’attivazione della procedura di esproprio per gli impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili e/o per le opere connesse, nei casi
previsti dalla normativa nazionale vigente, la competenza per il rilascio del
titolo abilitativo resta alla Regione Abruzzo.
2. Di adeguare il punto 4 della D.G.R. n. 148/12 a quanto previsto dalle “Linee guida per l’autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al DM 10/09/2010,
esonerando gli impianti eolici fino a 60 kW dalla presentazione al Comune delle
“caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi,
che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti
annua di funzionamento” punto 13.1 lettera b) ii) del
suddetto decreto;
3. Di precisare che, ai fini della
determinazione della potenza nominale dell’impianto, si considera singolo qualsiasi
impianto che risulta indipendente dagli altri, in tutte le fasi di costruzione
ed esercizio, dalla fase di approvvigionamento delle materie prime fino al
punto di consegna dell’energia elettrica alla rete elettrica di Distribuzione
così come definito dalla “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel
Distribuzione”.
4. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 6
comma 9 del D.Lgs. 28/11 “Le Regioni e le
Province autonome stabiliscono altresì
le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse
Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalità di cui all’art. 16 comma 2. Con le medesime modalità di
cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione
ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto”, i Comuni
sono tenuti a trasmettere alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
au@pec.regione.abruzzo.it:
- entro il 28/02/2013 l’elenco degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati al 31/12/2012 contenente
le seguenti informazioni: dati del richiedente, ubicazione dell’impianto con
coordinate geografiche, potenza nominale, producibilità annua stimata,
tipologia della fonte rinnovabile e data di entrata in esercizio;
- per gli anni successivi, entro il 1
febbraio, l’elenco degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati
nel corso dell’anno precedente, contenente le seguenti informazioni: dati del
richiedente, ubicazione dell’impianto con coordinate geografiche, potenza
nominale, producibilità annua stimata, tipologia della fonte rinnovabile,
garanzie fideiussorie per il ripristino dello stato dei luoghi, data di entrata
in esercizio, nonchè le varianti/modifiche
progettuali autorizzate;
5. Di stabilire che gli oneri istruttori
che devono essere corrisposti ai Comuni sono gli stessi stabiliti con D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i.,
Allegato A, art.7.