IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

(Modifiche all’art. 4 della l.r. 29/2011)

 

1.         Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo) è sostituito dal seguente:

“7.       Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell’iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio. L’eventuale avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione è destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie ed una quota è riservata a finanziare interventi urgenti a favore della marineria pescarese.

Art. 2

(Integrazioni all’art. 102 della l.r. 64/2012)

1.         All’articolo 102 della legge regionale 16 dicembre 2012, n. 64 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei Regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006 (Legge europea regionale 2012)” dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell’approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente articolo, un’anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale.

5 ter.    L'anticipazione di cui al comma 5 bis è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006."

Art. 3

(Ulteriori misure di sostegno alla Marineria di Pescara)

1.         Al fine di tutelare le risorse ittiche, è autorizzato l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2013 al 30 aprile 2013 della scadenza dell’arresto temporaneo delle Unità da pesca con sistemi a strascico di stanza nel porto di Pescara, disposto originariamente con  D.G.R. 404 del 25 giugno 2012, già integrata dalle DD.GG.RR. 613 del 28.09.2012 e n. 827 del 3.12.2012,  e con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara 41 del 6.7.2012,  integrata dalle successive Ordinanze 67 del 3.10.2012 e 73 del 3.12.2012.

2.         Limitatamente alle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che abbiano già adempiuto alle prescrizioni all’uopo dettate dalla Capitaneria di Porto di Pescara con le Ordinanze di cui al comma 1, è corrisposto, in relazione al periodo di arresto effettivamente praticato nel periodo 1.3.2013 – 30.4.2013, un aiuto  in conformità alle disposizioni impartite con D.G.R.  404 del 25 giugno 2012.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1.         Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:

a)         con le risorse iscritte nell’ambito del capitolo di spesa 08.01.016-141501 denominato “Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221” per euro 23.498,00 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

b)         per euro 404.502,00, con l’utilizzo di una quota del saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione, in attuazione dell’art. 4, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2011 n. 29, stanziato nell’unità previsionale di base 15.01.002 “Fondo speciale per spese correnti”, già disponibile a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 04.03.2013 che formalizza le risultanze finanziarie liquidatorie dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA).

2.         Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1, lett. b), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 25 della L.R. n. 3/2002, istituendo un nuovo capitolo di spesa denominato “Interventi regionali alla marineria pescarese” sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 08.01.016. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3.         Dall'attuazione dell’articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. La Regione Abruzzo, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2013 – 2015, provvede alle attività previste con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

****************

 

TESTI

DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 29

"Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo"

E DELL'ARTICOLO 102 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 11 MARZO 2013, N. 6

"Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

****************

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

****************

L.R. 11 AGOSTO 2011, N. 29

            Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

Art. 4

Commissario liquidatore

1.         La liquidazione dell'ARSSA è affidata ad un Commissario liquidatore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole, fra soggetti in possesso delle conoscenze tecnico giuridiche necessarie e dei requisiti occorrenti per l'accesso all'incarico di Direttore presso le Direzioni della Giunta regionale.

2.         Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, assicurando le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, e salvo espressa rinuncia da parte dello stesso, l'incarico di Commissario liquidatore è affidato al Commissario straordinario in carica presso l'ARSSA al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3.         Il decreto di nomina del Commissario liquidatore è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4.         Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso ed il termine ultimo per la conclusione dell'attività di liquidazione che non potrà superare la data del 31 dicembre 2012.

5.         Fino alla nomina del Commissario liquidatore, il Commissario straordinario continua a svolgere l'incarico conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2010, n. 81 in regime di prorogatio.

6.         Il Commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni mobili ed immobili.

7.         Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell’iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio. L’eventuale avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione è destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie ed una quota è riservata a finanziare interventi urgenti a favore della marineria pescarese.

7-bis. La Direzione regionale competente in materia di Politiche agricole e Sviluppo Rurale, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 7.

8.         Gli atti deliberativi assunti dal Commissario liquidatore, in rapporto al disbrigo degli affari correnti necessari a garantire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo la disciplina già vigente per l'Agenzia soppressa.

9.         Per gli adempimenti di sua competenza il Commissario liquidatore si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale, scelto tra i soggetti già in servizio presso l'Agenzia soppressa.

L.R. 18 DICEMBRE 2012, N. 64

            Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).

Art. 102

(Procedure)

1.         Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 la Giunta regionale adotta un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.

2.         Il programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono predisposti dalla Direzione competente in materia di politiche agricole.

3.         L'ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta, alla Direzione competente in materia di politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

4.         I bandi per l'attuazione dei programmi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e resi disponibili sul sito istituzionale della Giunta regionale, Direzione competente in materia di politiche agricole.

5.         In caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con sostituzione dei predetti Organismi all'ARA.

5-bis. Al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell’approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente articolo, un’anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale.

5-ter. L'anticipazione di cui al comma 5-bis è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006.

 

****************

Riferimenti normativi

Il testo dei commi 32 e 33 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 34

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

(Omissis)

32.       Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.

33.       Per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32 è stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(Omissis)

Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 25

(Variazioni al bilancio)

1.         La legge di approvazione del bilancio regionale autorizzi le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2.         Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

3.         La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

3-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici. Il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

4.         La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilitá nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4-bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l’istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni dall’adozione.

4-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali.

4-quater. Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.

5.         Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

6.         Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo quelle di cui agli articoli 18 e 20.

7.         La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni.

 

Il testo degli articoli 98 e 99 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 98

(Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici)

1.         Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1857/2006 possono essere concessi annualmente aiuti fino al 100 per cento dei costi amministrativi connessi all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate.

2.         La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 99

(Controlli della produttività animale)

1.         Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1857/2006, per l'effettuazione dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, volti al miglioramento della qualità genetica del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento dei costi sostenuti, ad eccezione dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame ed i controlli di routine sulla qualità del latte.

2.         La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.