IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1
(Modifiche
all’art. 4 della l.r. 29/2011)
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto
2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo
Agricolo) è sostituito dal seguente:
“7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive
dell’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei
residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione,
sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell’iscrizione dei relativi
stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi
dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio
finanziario del bilancio. L’eventuale avanzo di amministrazione risultante dal
conto consuntivo e dal piano di liquidazione è destinato al fondo di riserva
per spese obbligatorie ed una quota è riservata a finanziare interventi urgenti
a favore della marineria pescarese.”
Art.
2
(Integrazioni
all’art. 102 della l.r. 64/2012)
1. All’articolo 102 della legge regionale 16 dicembre 2012, n.
64 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE,
2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE,
2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE,
2010/84/UE, 2006/123/CE e dei Regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006 (Legge
europea regionale 2012)” dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5
bis. Al fine di non determinare soluzione di continuità nella
gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere alla Associazione
Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell’approvazione del piano operativo
triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente
articolo, un’anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle
disponibilità iscritte nel bilancio annuale.
5 ter.
L'anticipazione di cui al comma 5 bis è
concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di
aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle
informazioni e della pubblicazione delle
informazioni relative al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1857/2006."
Art.
3
(Ulteriori
misure di sostegno alla Marineria di Pescara)
1. Al fine di tutelare le risorse ittiche, è autorizzato
l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2013 al 30 aprile 2013 della scadenza
dell’arresto temporaneo delle Unità da pesca con sistemi a strascico di stanza
nel porto di Pescara, disposto originariamente con D.G.R. 404
del 25 giugno 2012, già integrata dalle DD.GG.RR. n° 613 del 28.09.2012 e n. 827 del 3.12.2012, e con Ordinanza della Capitaneria di Porto di
Pescara n° 41 del 6.7.2012, integrata dalle successive Ordinanze n° 67 del 3.10.2012 e n° 73 del
3.12.2012.
2. Limitatamente alle imprese armatrici di navi da pesca di
stanza nel porto di Pescara che abbiano già adempiuto alle
prescrizioni all’uopo dettate dalla Capitaneria di Porto di Pescara con le
Ordinanze di cui al comma 1, è corrisposto, in relazione al periodo di arresto
effettivamente praticato nel periodo 1.3.2013 – 30.4.2013, un aiuto in conformità alle disposizioni impartite con
D.G.R. 404 del
25 giugno 2012.
Art.
4
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione
dell’articolo 3, stimati per il solo anno
a) con le risorse iscritte nell’ambito
del capitolo di spesa 08.01.016-141501 denominato “Aiuti alla marineria
pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito
con modifiche in L. 17.12.2012, n.
b) per euro 404.502,00, con l’utilizzo
di una quota del saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione, in
attuazione dell’art. 4, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2011 n. 29,
stanziato nell’unità previsionale di base 15.01.002 “Fondo speciale per spese
correnti”, già disponibile a seguito della deliberazione della Giunta regionale
n. 147 del 04.03.2013 che formalizza le risultanze finanziarie liquidatorie dell'Agenzia Regionale per i Servizi di
Sviluppo Agricolo (ARSSA).
2. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute
nel comma 1, lett. b),
3. Dall'attuazione dell’articolo 2 non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.
Art.
5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
****************
TESTI
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE
REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 29
"Razionalizzazione e
rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo"
E DELL'ARTICOLO 102 DELLA LEGGE
REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64
"Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive
2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE,
2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE,
2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE)
1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale
2012)"
COORDINATI
CON
"Misure urgenti per lo
sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo"
(pubblicata in questo stesso
Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate
in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi
della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti
delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R. 11
AGOSTO 2011, N. 29
Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di
Sviluppo Agricolo.
Art. 4
Commissario liquidatore
1. La liquidazione dell'ARSSA è affidata ad un Commissario
liquidatore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
proposta del Componente
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1,
assicurando le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, e salvo
espressa rinuncia da parte dello stesso, l'incarico di Commissario liquidatore
è affidato al Commissario straordinario in carica presso l'ARSSA al momento
dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Il decreto di nomina del Commissario liquidatore è adottato
entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso
ed il termine ultimo per la conclusione dell'attività di liquidazione che non
potrà superare la data del 31 dicembre 2012.
5. Fino alla nomina del Commissario liquidatore, il Commissario
straordinario continua a svolgere l'incarico conferito con decreto del
Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2010, n.
6. Il Commissario liquidatore sottopone all'approvazione della
Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali
da liquidare e l'inventario dei beni mobili ed immobili.
7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive
dell’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei
residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione,
sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell’iscrizione dei relativi
stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi
dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio
finanziario del bilancio. L’eventuale avanzo di amministrazione risultante dal
conto consuntivo e dal piano di liquidazione è destinato al fondo di riserva
per spese obbligatorie ed una quota è riservata a finanziare interventi urgenti
a favore della marineria pescarese.
7-bis.
8. Gli atti deliberativi assunti dal Commissario liquidatore,
in rapporto al disbrigo degli affari correnti necessari a garantire la
continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale, sono
sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo la disciplina già
vigente per l'Agenzia soppressa.
9. Per gli adempimenti di sua competenza il Commissario
liquidatore si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta
regionale, scelto tra i soggetti già in servizio presso l'Agenzia soppressa.
L.R. 18
DICEMBRE 2012, N. 64
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE,
2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE,
2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE,
2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006.
(Legge europea regionale 2012).
Art. 102
(Procedure)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli
98, 99 e 100
2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative
variazioni sono predisposti dalla Direzione competente in materia di politiche
agricole.
3. L'ARA, in linea con il contenuto del programma operativo
triennale, presenta, alla Direzione competente in materia di politiche
agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il
30 novembre di ogni anno.
4. I bandi per l'attuazione dei programmi sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e resi disponibili sul sito
istituzionale della Giunta regionale, Direzione competente in materia di
politiche agricole.
5. In caso di affidamento degli interventi e dei relativi
finanziamenti previsti dalla presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da
5-bis. Al fine di non
determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli
articoli 98 e 99, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell’approvazione
del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività
previsti dal presente articolo, un’anticipazione del contributo pubblico fino
al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale.
5-ter. L'anticipazione di cui
al comma 5-bis è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale
del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della
sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al
medesimo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dei commi 32 e 33
dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 34
(Misure urgenti per le attività
produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni
culturali ed i comuni)
(Omissis)
32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca
del porto-canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di
3.000.000 di euro in favore della regione.
33. Per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32 è
stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede
mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Omissis)
Il testo dell'articolo 25 della
legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
25
(Variazioni
al bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizzi le
variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti
amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale
sono istituite nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o
da specifiche convenzioni. I provvedimenti sono inviati entro il termine
perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.
3.
3-bis.
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono
autorizzare
4-bis. Al fine di conseguire il
rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni
degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2002,
n. 289,
4-ter.
4-quater. Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE
finalizzata ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice
tra quelli previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del
sistema contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono
essere attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo
restando il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente
e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo.
5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata
con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il
30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo quelle di cui agli
articoli 18 e 20.
7.
Il testo degli articoli 98 e 99
della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 (Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive
2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE,
2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE,
2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE)
1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale
2012)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
98
(Tenuta
dei libri genealogici e dei registri anagrafici)
1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento (CE) n. 1857/2006 possono essere concessi annualmente aiuti fino al
100 per cento dei costi amministrativi connessi all'adozione e alla tenuta dei
libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze
allevate.
2. La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei
capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e
produttiva del territorio.
Art.
99
(Controlli
della produttività animale)
1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento (CE) n. 1857/2006, per l'effettuazione dei test di determinazione
della qualità genetica o della resa del bestiame, volti al miglioramento della
qualità genetica del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale
fino al 70 per cento dei costi sostenuti, ad eccezione dei controlli effettuati
dal proprietario del bestiame ed i controlli di routine sulla qualità del
latte.
2. La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei
capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e
produttiva del territorio.