il dirigente del servizio
Viste:
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m. e i.;
- la D.G.R. n. 871 del 03.10.2001 e s.m. e i. con la quale è stato approvato l’Atto di Organizzazione disciplinante l’accesso agli impieghi regionali;
- la D.G.R. n. 575 del 23.06.2008 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all’Atto di Organizzazione approvato con la citata D.G.R. n. 871/2001;
- la D.G.R. n. 842 del 31.12.2009 con la quale si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 843 del 31.12.2009 con la quale si è provveduto ad approvare la Programmazione del fabbisogno di personale 2008-2010 e il Piano assunzioni relativamente ai posti resisi vacanti nell’anno 2009;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 569 del 19.07.2010 avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni all’Atto di Organizzazione concernente modalità di assunzione agli impieghi regionali, requisiti di accesso alla procedure selettive, approvato con delibera di Giunta regionale n. 871 del 3.10.2001 e s.m. e i.”;
Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Viste le determinazioni dirigenziali 133/DD3, 134/DD3, 135/DD3, 136/DD3, tutte datate 03/08/2010, con le quali si è provveduto ad approvare gli avvisi di selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura, tramite progressione verticale, di 170 posti vacanti nelle categorie “B”, “C”, “D1”, “D3” ;
Vista la determinazione n. 150/DD20 del 01.09.2010 con la quale, constatata la necessità di provvedere ad un approfondimento circa la valutazione dei titoli di studio e di servizio, anche con riguardo a quanto già concertato sul punto con le OO.SS., e alla correzione di errori materiali contenuti nei bandi di selezione interna approvati con le determinazioni dirigenziali sopra citate, onde evitare il rischio di errate interpretazioni del contenuto degli stessi e la possibilità di conseguenti contenziosi giudiziario-amministrativi è stato disposto di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni in oggetto al giorno 28.09.2010;
Vista la determinazione n.157/DD20 del 23.09.2010 con la quale si approvavano i testi degli avvisi di selezione interna in parola nelle parti contenenti i chiarimenti circa la valutazione dei titoli di studio e di servizio e la correzione di errori materiali e si prorogavano ulteriormente i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al giorno 05.10.2010;
Visto il ricorso del 17.10.2010 presentato al TAR Abruzzo, sez. di L’Aquila, con il quale i ricorrenti hanno richiesto l’annullamento delle determinazioni dirigenziali nn.135/DD3 e 136/DD3 del 03.08.2010, di ogni atto propedeutico e comunque connesso, nonché dei successivi atti di rettifica e chiarimenti, tutti inerenti le selezioni interne in parola, nonché, in via cautelare ed urgente, la sospensione della procedura di selezione stessa sino alla udienza camerale, richiesta, quest’ultima, accolta dal TAR con Ordinanza n.392/2010 del 18.11.2010;
Richiamato il contenuto della nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila (prot.18.01.11-1316P) che portava a ritenere, già per la sospensiva concessa con la citata Ordinanza TAR Abruzzo n.392/2010, alta la probabilità di esito negativo in caso di eventuale appello presentato da questa Amministrazione avverso la stessa a fronte di un quasi sicuro aggravio di spese, e che ha sconsigliato, ragionevolmente, di proporre impugnativa;
Viste le ampie motivazioni della sentenza pronunciata dal TAR Abruzzo in data 13.04.2011, con la quale si accoglie il ricorso di cui al punto precedente, annullando gli atti d’indizione delle selezioni interne per la copertura di posti vacanti nelle categorie D1 e D3, in particolar modo per contrasto degli stessi con il dettato degli artt. 24, 31, 62 e 74 del D. Lgs. 150/2009;
Dato atto che le stesse motivazioni in diritto poste dal Giudice amministrativo a fondamento dell’annullamento degli atti d’indizione delle selezioni interne per la copertura dei posti vacanti nelle categorie D1 e D3 trovano applicazione anche per gli atti d’indizione delle selezioni interne per la copertura dei posti vacanti nelle categorie B e C, i quali, pertanto, pur non essendo stati oggetto di specifica impugnativa, vanno analogamente annullati;
Ritenuto, pertanto, dover procedere, ai sensi dell’art.21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., all’annullamento degli atti di indizione delle selezioni interne in parola (determinazioni dirigenziali n. 133/DD3, 134/DD3, 135/DD3, 136/DD3, tutte datate 03/08/2010 e determinazione dirigenziale n.157/DD20 del 23.09.2010, nonché determinazione dirigenziale n.150/DD20 del 01.09.2010);
Dato atto che, scaturendo il presente provvedimento di annullamento dalla pronuncia del TAR Abruzzo, sez. di L’Aquila, giusta sentenza n.384/2011 del 13.04.2011 (c.d. “annullamento doveroso”) lo stesso riveste la natura di atto vincolato e, pertanto, non potendo avere contenuto diverso da quello che si va ad adottare, non rende necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 (TAR Sicilia, sez.II, n.01168/2011; Cons. di Stato, sez.VI, sent.n.7197/2010);
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
- di annullare, ai sensi dell’art.21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., in esecuzione della sentenza n.384/2011 del 13.04.2011 pronunciata dal TAR Abruzzo, sez. di L’Aquila, la procedura di selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura, tramite progressione verticale, di posti vacanti presso la Giunta Regionale d’Abruzzo e i relativi bandi approvati, in un primo momento, con determinazioni dirigenziali 133/DD3, 134/DD3, 135/DD3, 136/DD3, tutte datate 03/08/2010 e, successivamente, con determinazione dirigenziale n.157/DD20 del 23.09.2010, nonché la determinazione dirigenziale n.150/DD20 del 01.09.2010;
- di dare atto che, scaturendo il presente provvedimento di annullamento dalla pronuncia del TAR Abruzzo, sez. di L’Aquila, giusta sentenza n.384/2011 del 13.04.2011 (c.d. “annullamento doveroso”) lo stesso riveste la natura di atto vincolato e, pertanto, non potendo avere contenuto diverso da quello che si va ad adottare, non rende necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241;
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito della Regione Abruzzo, sezione Concorsi.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Eliana Marcantonio