LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 recante “Istituzione dell’Avvocatura Regionale” che all’art. 1 comma 4, c)  ricomprende tra le attività istituzionali attribuite all’Avvocatura Regionale, la funzione consultiva da esercitarsi attraverso :

c)   la formulazione di pareri legali richiesti dalla Giunta regionale, dal suo Presidente, dai componenti la Giunta e dalle articolazioni organizzative regionali;

d)   lo svolgimento di attività consultiva e di assistenza al Direttore regionale competente in ordine all'opportunità o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, conciliare transigere o concludere accordi, attuare ed eseguire provvedimenti giurisdizionali;

Rilevato che la funzione consultiva, come individuata dalla richiamata legge, è una forma di assistenza tecnica finalizzata principalmente a prevenire l’eventuale insorgenza di un contenzioso;

Rilevato, altresì, che la funzione consultiva mira ad assicurare supporto agli organi elettivi ed alle articolazioni organizzative regionali, per la soluzione di questioni tecnico-giuridiche  complesse, al fine di indirizzare  lo svolgimento dell’azione amministrativa al rispetto dei principi di legalità, buon andamento, correttezza e buona fede;

Ravvisata la necessità di adottare specifiche modalità organizzative al fine di disciplinare le modalità, i tempi e le procedure per lo svolgimento, da parte dell’Avvocatura Regionale,  della funzione consultiva  prevista dalla L.R. n.9 del 2000;

Visto il disciplinare, allegato alla presente quale parte integrante  e sostanziale,   recante: “Modalità organizzative per l’esercizio dell’attività di consulenza in favore degli organi e delle strutture organizzative regionali in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione Avvocatura Regionale)” elaborato dall’Avvocatura Regionale come  approvato dalla Conferenza dei Direttori nella seduta del 21-11-2011;

Visto l’art. 23 della L.R.  14-9-1999 n. 77  “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. n. 9 del 2000 recante “Istituzione dell’Avvocatura Regionale”;

Dato atto che il Direttore dell’Avvocatura Regionale ha espresso, anche ai sensi dell’art. 1 comma 5 della L.R. n. 9/2000,  parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualita’ di legale rappresentante dell’Ente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui  in premessa che qui si intendono integralmente riportati :

-    di approvare il Disciplinare recante: “Modalità organizzative per l’esercizio dell’attività di consulenza in favore degli organi e delle strutture organizzative regionali in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione Avvocatura Regionale)” allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

-    di disporre la pubblicazione dell’allegato disciplinare sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo.

Segue allegato