LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 recante “Istituzione dell’Avvocatura Regionale” che all’art. 1 comma 4, c) ricomprende tra le attività istituzionali attribuite all’Avvocatura Regionale, la funzione consultiva da esercitarsi attraverso :
c) la formulazione di pareri legali richiesti
dalla Giunta regionale, dal suo Presidente, dai componenti la Giunta e dalle
articolazioni organizzative regionali;
d) lo svolgimento di attività consultiva e di
assistenza al Direttore regionale competente in ordine all'opportunità o
necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, conciliare transigere
o concludere accordi, attuare ed eseguire provvedimenti giurisdizionali;
Rilevato che la funzione consultiva, come individuata dalla richiamata legge, è una forma di assistenza tecnica finalizzata principalmente a prevenire l’eventuale insorgenza di un contenzioso;
Rilevato, altresì, che la funzione consultiva mira ad assicurare supporto agli organi elettivi ed alle articolazioni organizzative regionali, per la soluzione di questioni tecnico-giuridiche complesse, al fine di indirizzare lo svolgimento dell’azione amministrativa al rispetto dei principi di legalità, buon andamento, correttezza e buona fede;
Ravvisata la necessità di adottare specifiche modalità organizzative al fine di disciplinare le modalità, i tempi e le procedure per lo svolgimento, da parte dell’Avvocatura Regionale, della funzione consultiva prevista dalla L.R. n.9 del 2000;
Visto il disciplinare, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, recante: “Modalità organizzative per l’esercizio dell’attività di consulenza in favore degli organi e delle strutture organizzative regionali in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione Avvocatura Regionale)” elaborato dall’Avvocatura Regionale come approvato dalla Conferenza dei Direttori nella seduta del 21-11-2011;
Visto l’art. 23 della L.R. 14-9-1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Vista la L.R. n. 9 del 2000 recante “Istituzione dell’Avvocatura Regionale”;
Dato atto che il Direttore dell’Avvocatura Regionale ha espresso, anche ai sensi dell’art. 1 comma 5 della L.R. n. 9/2000, parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualita’ di legale rappresentante dell’Ente;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati :
- di approvare il Disciplinare recante: “Modalità organizzative per l’esercizio dell’attività di consulenza in favore degli organi e delle strutture organizzative regionali in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione Avvocatura Regionale)” allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione dell’allegato disciplinare sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo.
Segue allegato