IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-    nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento degli atti relativi allo svolgimento di una procedura concorsuale interna, indetta ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, della L.R. n. 77/99 per la copertura di cinque posti da dirigente, bandita dall’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) con delibera n. 86 del 31.12.2002 del C.d.A. e conclusasi con la successiva nomina di quattro vincitori, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo, Legge finanziaria 2002);

-    in data 2 luglio 2012, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 177, ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 13, della L.R. n. 7/2002, sulla cui scorta erano state bandite le sopra richiamate procedure concorsuali;

-    in data 18 luglio 2012, la predetta sentenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-    i dirigenti a tempo indeterminato della Agenzia ARSSA interessati dalla decisione di cui sopra sono:

1.   Dr. Angelo Tarquini, nato a Tortoreto (TE) l’1.07.1955

2.   Dott.ssa Antonella Gabini, nata ad Avezzano (AQ) il 24.01.1961

3.   Dott.ssa Annarita Ciofani, nata ad Avezzano (AQ) l’11.09.1956

4.   Dr. Giovanni Sannito, nato a Celano (AQ) il 03.03.1948, collocato in quiescenza dal 28.02.2011;

Considerato che:

-    ai sensi dell’art. 16, comma 8, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in Legge n. 111/2011, “I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale, sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l’eventuale applicazione dell’articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli”.

-    con L.R. 11 agosto 2011, n. 29, l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) è stata soppressa e le sue funzioni e competenze trasferite alla Giunta Regionale, mentre, con D.G.R. n. 952/2011 i dipendenti a tempo indeterminato della soppressa Agenzia sono stati inquadrati nel ruolo unico del personale regionale, con decorrenza giuridica ed economica 1.1.2012;

-    gli effetti della pronuncia, dunque, interessano il rapporto di lavoro tra questa Amministrazione e il personale dirigenziale ex A.R.S.S.A. coinvolto nella procedura selettiva oggetto di impugnativa, personale - fatta eccezione per il Dr. Sannito collocato in quiescenza - ora transitato nei ruoli della Giunta Regionale nei confronti del quale trova applicazione il citato articolo 16, comma 8, del D.L. n. 98/2011;

-    gli effetti della predetta sentenza della Corte Costituzionale sul rapporto di lavoro dei dirigenti interessati dalla pronuncia e sul correlato trattamento economico sono stati tempestivamente comunicati al Direttore regionale della Direzione Politiche Agricole, alla cui Direzione è stato assegnato il personale ex A.R.S.S.A., ai dirigenti medesimi ed al Servizio Amministrazione del Personale;

Acclarata, per tutto quanto sopra evidenziato, la nullità degli atti relativi alla procedura concorsuale attivata in virtù della norma oggi dichiarata incostituzionale, a partire dalla deliberazione n. 86 del 31 dicembre 2002 del C.d.A. dell’A.R.S.S.A. e i relativi atti consequenziali e prodromici;

Dato atto che:

-    ai sensi del richiamato art. 16, comma 8, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in Legge n. 111/2011, è ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale, ovverossia la posizione giuridica ed economica posseduta dai soggetti interessati antecedentemente la data di inquadramento nel ruolo dirigenziale ed il relativo trattamento economico;

-    in relazione alle prestazioni eseguite dai dirigenti interessati, e fatta salva ogni diversa decisione che il Tribunale Amministrativo Regionale riterrà di dover adottare a seguito della riassunzione del giudizio principale, trova applicazione l’art. 2126 del c.c. il quale testualmente recita “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”;

Visto la L.R. 77/99 e s.m.i.;

PRENDE ATTO

per quanto espresso in narrativa:

-    della sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 2 luglio 2012, con la quale è stata pronunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 13, della L.R. n. 7/2002, sulla cui scorta l’A.R.S.S.A. aveva bandito la procedura concorsuale di cui in narrativa, e i cui destinatari sono:

1.   Dr. Angelo Tarquini, nato a Tortoreto (TE) l’1.07.1955

2.   Dott.ssa Antonella Gabini, nata ad Avezzano (AQ) il 24.01.1961

3.   Dott.ssa Annarita Ciofani, nata ad Avezzano (AQ) l’11.09.1956

4.   Dr. Giovanni Sannito, nato a Celano (AQ) il 03.03.1948, collocato in quiescenza dal 28.02.2011;

-    della nullità degli atti relativi alla procedura concorsuale interna attivata in virtù della norma oggi dichiarata incostituzionale, a partire dalla deliberazione n. 86 del 31 dicembre 2002 del C.d.A. dell’A.R.S.S.A. e i relativi atti consequenziali e prodromici;

-    dell’avvenuto ripristino, ai sensi dell’art. 16, comma 8, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in Legge n. 111/2011, della situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale (18 luglio 2012), ovverossia la posizione giuridica ed economica posseduta dai soggetti interessati antecedentemente la data di inquadramento nel ruolo dirigenziale ed il relativo trattamento economico;

-    che, fatta salva ogni diversa decisione che il Tribunale Amministrativo Regionale riterrà di dover adottare a seguito della riassunzione del giudizio principale, trova applicazione l’art. 2126 del c.c. il quale testualmente recita “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Eliana Marcantonio