IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Proroga delle graduatorie vigenti)

1.   Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e delle selezioni interne, relative alla Regione Abruzzo e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, è prorogata fino al 31 dicembre 2014.

2.   La proroga di cui al comma 1 si intende riferita anche agli idonei utilmente posizionati in graduatoria.

Art. 2
(Misure di contenimento alla spesa delle ADSU, modifica alla L.R. 91/1994)

1.   L'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 19

(Dirigente)

 

1.   Nelle more del processo di riordino delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari, ad ogni Azienda è preposto un Dirigente, scelto tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui incarico è conferito ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).

2.   Al Dirigente sono attribuiti le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente di Servizio regionale in base alla normativa vigente in materia.

3.   Sono fatti salvi i contratti da direttore in essere alla data del 1° dicembre 2012 sottoscritti a norma della L.R. 77/1999, entro il limite quinquennale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).

4.   Nel rispetto del criterio della rotazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 della L.R. 77/1999, i dirigenti delle ADSU per i quali, alla data del 1° dicembre 2012, l'incarico abbia superato la durata di sette anni, tornano in disponibilità per il successivo incarico nelle forme e con le modalità di cui alla medesima L.R. 77/1999.

5.   Nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico di dirigente al personale dirigente presente nei ruoli dell'ente, quest'ultimo, considerato in esubero, transita direttamente nei ruoli regionali ed è collocato tra il personale a disposizione della Direzione "Affari del Personale".

6.   In caso di assenza o impedimento del Dirigente derivante da qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento ed in ogni caso nei limiti previsti dalla L.R. 77/1999, da un Funzionario che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con il grado più elevato e, in caso di più funzionari, da quello con anzianità di servizio più elevata nella qualifica.

7.   Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 al funzionario è riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente".

Art. 3
(Funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA)

1.   Al fine di consentire un adeguato funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA e l'espletamento delle rimanenti attività sui Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011 è autorizzata, per il solo anno 2012, la spesa complessiva di € 50.000,00.

2.   Al bilancio 2012 sono apportate le seguenti variazioni:

a)   Capitolo n. 61637 denominato "Intervento Regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in Via di Sviluppo L.R. 14.12.1989, n. 105 e L.R. 20.4.1995, n. 63" U.P.B. 01.01.007: in aumento € 50.000,00;

b)  Capitolo n. 11202 denominato "Trattamento economico del personale: principale ed accessorio" U.P.B. 02.01.005 in diminuzione di € 50.000,00.

3.   La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 28 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI