IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1.   La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro.

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1.   Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 è autorizzata la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 -  292361 denominato “Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/98 in materia di ambiente – D.P.C.M. 22.12.2000” per l’importo complessivo di Euro 5,5 milioni.

2.   La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la reiscrizione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione corrente le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:

a)   UPB 15.01.003 capitolo di spesa 323500 denominato “Fondo per la riassegnazione di economie vincolate” in diminuzione di Euro 5,5 milioni;

b) UPB 05.02.010 capitolo di spesa 292422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 08.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 28 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI