IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

 

 

Capo I

Adeguamento agli artt. 1 e 2 del d.l. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012

 

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1 (Obiettivi)

 

Sezione II

Modifiche alla l.r. n. 40/2010

 

Art. 2 (Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo I della l.r. 40/2010)

Art. 3 (Sostituzione dell’art. 2 della l.r. 40/2010)

Art. 4 (Modifiche all’art. 4 della l.r. 40/2010)

Art. 5 (Modifiche all’art. 6 della l.r. 40/2010)

Art. 6 (Integrazioni all’art. 7 della l.r. 40/2010)

Art. 7 (Modifiche all’art. 8 della l.r. 40/2010)

Art. 8 (Sostituzione dell’art. 9 della l.r. 40/2010)

Art. 9 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. n. 40/2010)

Art. 10 (Sostituzione dell’art. 14 della l.r. 40/2010)

Art. 11 (Sostituzione dell’art. 17 della l.r. 40/2010)

Art. 12 (Sostituzione dell’art. 19 della l.r. 40/2010)

Art. 13 (Inserimento dell’art. 19 bis alla l.r. 40/2010)

Art. 14 (Inserimento dell’art. 25 bis alla l.r. 40/2010)

Art. 15 (Modifiche all’art. 35 della l.r. 40/2010)

Art. 16 (Modifiche all’art. 37 della l.r. 40/2010)

Art. 17 (Inserimento del Capo IV bis alla l.r. 40/2010)

Art. 18 (Sostituzione del Titolo II della l.r. 40/2010)

 

Sezione III

Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art. 19 (Collegio dei Revisori dei conti)

Art. 20 (Composizione e nomina del collegio)

Art. 21 (Pareri obbligatori)

Art. 22 (Altri compiti del collegio)

Art. 23 (Modalità di esercizio delle funzioni)

Art. 24 (Funzionamento del collegio)

Art. 25 (Elenco regionale dei revisori dei conti)

Art. 26 (Durata della carica)

Art. 27 (Responsabilità)

Art. 28 (Indennità e rimborso spese)

Art. 29 (Cause di esclusione ed incompatibilità)

 

Sezione IV

Attuazione del comma 1, lettera i), dell’art. 2 del d.l. 174/2012

 

Art. 30 (Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica)

Art. 31 (Modifiche alla l.r. n. 87/1987)

 

Capo II

Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

 

Art. 32 (Abrogazioni)

Art. 33 (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 34 (Norma finanziaria)

Art. 35 (Entrata in vigore)

 

Allegato B Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari – Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

 

**********

 

Capo I

Adeguamento agli artt. 1 e 2 del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012

 

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1
(Obiettivi)

1.   Con la presente legge la Regione Abruzzo, al fine di proseguire nel processo intrapreso di riduzione della spesa complessiva regionale ed in particolare di contenimento della spesa degli organi della Regione, adegua il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni) e 2 (Riduzione dei costi della politica nelle Regioni), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2.   Con l’approvazione della presente legge e, per gli ambiti di competenza dello statuto, delle modifiche statutarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono adempiuti tutti gli obblighi previsti dall’articolo 2 del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. 213/2012.

Sezione II
Modifiche alla l.r. 40/2010

Art. 2
(Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo I della l.r. 40/2010)

1.   La rubrica del Capo II del Titolo I della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituita dalla seguente: "Indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l’esercizio del mandato".

Art. 3
(Sostituzione dell’art. 2 della l.r. 40/2010)

1.   L’articolo 2 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Trattamento economico)

1.   In attuazione della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:

a)   indennità di carica;

b)   indennità di funzione;

c)   rimborso spese per l’esercizio del mandato.

2.   Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali non può in nessun caso superare gli importi di € 11.100 per il Consigliere che non svolge particolari funzioni ed € 13.800 per il Presidente di Giunta e di Consiglio regionale, stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1.

3.   Entro i limiti minimo e massimo complessivi al lordo fissati  con la deliberazione di cui al comma 1, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina e differenzia l’ammontare delle diverse voci del trattamento economico in relazione allo svolgimento delle particolari funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, nonché alla minore distanza tra il luogo di residenza o di domicilio del Consigliere e la sede istituzionale del Consiglio.

4.   La gestione del trattamento economico di cui al comma 1 spetta ai competenti uffici del Consiglio regionale. Resta salva la competenza degli uffici della Giunta regionale per quanto attiene al rimborso spese per missioni spettante agli Assessori.

5.   Il trattamento economico di cui al comma 1 spetta al consigliere regionale dalla data di proclamazione."

Art. 4
(Modifiche all’art. 4 della l.r. 40/2010)

1.   Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 40/2010 le parole "e previdenziale" e ", d), e) ed f)" sono soppresse.

Art. 5
(Modifiche all’art. 6 della l.r. 40/2010)

1.   Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"1. In aggiunta all'indennità di carica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), al Consigliere compete un'indennità di funzione determinata dall’Ufficio di Presidenza e commisurata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a)   Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio;

b)   Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta;

c)   Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta, della Giunta per il regolamento e Capigruppo consiliari;

d)   Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta e della Giunta per il regolamento."

Art. 6
(Integrazioni all’art. 7 della l.r. 40/2010)

1.   Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 40/2010 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. E’ fatto altresì divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale; il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

3 ter. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, l’Assessore o il Consigliere regionale che sia nominato o eletto componente di commissioni o organi collegiali ai sensi del comma 3 bis, è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, comunque, entro cinque giorni al Presidente del Consiglio regionale che lo invita ad optare per una delle cariche entro un termine non inferiore a quindici giorni decorso il quale si procede d’ufficio alla sospensione dell’indennità di carica".

Art. 7
(Modifiche all’art. 8 della l.r. 40/2010)

1.   Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 40/2010 le parole "e previdenziale" sono soppresse e le parole "lettere c, d), e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".

Art. 8
(Sostituzione dell’art. 9 della l.r. 40/2010)

1.   L’articolo 9 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Sanzioni)

1.   L’Ufficio di Presidenza determina una penale sulla somma di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), per ogni giornata di assenza, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:

a)   del Consiglio;

b)   della Giunta;

c)   dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

d)   delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;

e)   della Conferenza dei capigruppo;

f)   della Giunta per il regolamento;

g)   della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità;

2.   La penale di cui al comma 1 non si applica in caso di assenza documentata derivante da:

a)   motivi di salute;

b)   partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi di cui al comma 1;

c)   partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato, nel limite massimo stabilito con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza;

d)   partecipazione ad eventi istituzionali su delega del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale;

e)   partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.

f)   motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;

g)   lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;

h)   gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno;

i)    matrimonio del Consigliere, nel limite di quindici giorni continuativi."

Art. 9
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2010)

1.   Al comma 1 ed al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 40/2010 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

Art. 10
(Sostituzione dell’art. 14 della l.r. 40/2010)

1.   L’articolo 14 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Rimborso spese per missioni)

1.   Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso."

Art. 11
(Sostituzione dell’art. 17 della l.r. 40/2010)

1.   L’articolo 17 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Regime fiscale del rimborso spese per l’esercizio del mandato)

1.   Il rimborso spese per l’esercizio del mandato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è disciplinato ai fini fiscali dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)."

Art. 12
(Sostituzione dell’art. 19 della l.r. 40/2010)

1.   L’articolo 19 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Indennità di fine mandato)

1.   Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi dalla carica ha diritto a un'indennità di fine mandato.

2.   L'indennità di cui al comma 1 è pari a tante mensilità e relativi dodicesimi, dell'indennità di carica mensile lorda per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero.

3.   In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'indennità di cui al comma 1 non può superare l'importo di dieci mensilità dell'indennità di carica.

4.   La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.

5.   Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data del 21 dicembre 2012, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere l’erogazione dell’indennità di cui al comma 1, maturata ai sensi della normativa regionale vigente alla data del 21 dicembre 2012."

Art. 13
(Inserimento dell’art. 19 bis alla l.r. 40/2010)

1.   Dopo l’articolo 19 della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

"Art.19 bis

(Disposizioni generali in materia di assegno vitalizio)

1.   In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 213/2012, le disposizioni di cui alla predetta lettera m) non si applicano alla Regione Abruzzo avendo disposto l’abolizione dell’assegno vitalizio secondo la disciplina e le regole stabilite dall’art. 1 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36, recante: "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio"."  

Art. 14
(Inserimento dell’art. 25 bis alla l.r. 40/2010)

1.   Dopo l’articolo 25 della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis

(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

1.   In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, qualora il titolare dell’assegno vitalizio o l’avente diritto al vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2.   Il titolare dell’assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3.   In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto  del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d’ufficio alla sospensione dell’erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza.

4.   Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui la condanna ai sensi del comma 1 sia comminata antecedentemente l’erogazione del vitalizio; in tal caso il soggetto è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni dalla data in cui matura i requisiti per l’erogazione del vitalizio.

5.   Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici."

Art. 15
(Modifiche all’art. 35 della l.r. 40/2010)

1.   Al comma 1, lettera a), dell’articolo 35 della l.r. 40/2010 le parole "di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)".

Art. 16
(Modifiche all’art. 37 della l.r. 40/2010)

1.   Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori esterni, dalla data di nomina, hanno diritto:

a)   all'indennità di carica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

b)   all'indennità di funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c)   al rimborso spese per l’esercizio del mandato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);

d)   alla copertura assicurativa contro i rischi e al patrocinio legale di cui all'articolo 18."

Art. 17
(Inserimento del Capo IV bis alla l.r. 40/2010)

1.   Dopo il Capo IV del Titolo I della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

 

"CAPO IV BIS

Pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

 

Art. 37 bis

(Pubblicità e trasparenza)

1.   Al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito internet istituzionale le seguenti informazioni per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta:

a)  nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale;

b)  la particolare funzione svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1 nonché gli incarichi ricoperti nel tempo anche in qualità di Presidente o componente di Consulte, Comitati, Commissioni, Enti o organi collegiali;

c)   l’indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;

d)  annualmente, all’inizio ed alla fine del mandato, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono,l’elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

e)   i progetti di legge,gli emendamenti a progetti di legge presentati, le risoluzioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni con indicazione dei relativi iter fino alla loro conclusione;

f)   il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;

g)  il registro delle spese complessive per lo staff, per gli uffici, per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie;

2.   Entro novanta giorni dalla proclamazione o dall'assunzione della carica ed entro un mese dalla presentazione della dichiarazione annuale dei dati di reddito e di patrimonio, ciascun eletto al Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta sono tenuti a depositare presso i competenti uffici del Consiglio regionale, i dati ed i documenti di cui al comma 1, lettera d) relativi all'anno precedente. Le dichiarazioni patrimoniali sono effettuate avvalendosi di uno schema tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3.   In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata una sanzione pari al 3% dell’indennità di carica di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).

4.   La sanzione di cui al comma 3 è raddoppiata se, entro il termine di ulteriori quindici giorni, il soggetto inadempiente non provvede. Decorsi inutilmente altri quindici giorni, si procede d’ufficio all'esclusione dell’indennità di carica finché persiste l’inadempimento.

5.   Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), ed ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a coloro che sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 3, dello Statuto regionale e nei confronti di ogni titolare di cariche conferite dal Consiglio o dalla Giunta regionale anche sulla base di apposita elezione o nomina prevista dalla legge."

Art. 18
(Sostituzione del Titolo II della l.r. 40/2010)

1.   Il Titolo II della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

 

"TITOLO II

Funzionamento dei gruppi consiliari

 

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 38

(Oggetto)

1.   Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di risorse e strutture, nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale, secondo le linee-guida sul rendiconto di esercizio annuale approvate con la Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, che costituiscono parte integrante della presente legge (Allegato B), per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2.   L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il tetto massimo per le spese a consumo dei gruppi a carico dell'ente relativamente a spazi, arredi, utenze fisse e telefoniche fisse, attrezzature d’ufficio ed informatiche, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e parametrando le spese del consigliere regionale a quelle del dirigente e le spese del restante personale del gruppo a quelle delle rispettive figure omologhe della struttura amministrativa.

3.   La parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito di cui al comma 2 resta a carico di ciascun gruppo che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'articolo 39.

CAPO II
Contributi di funzionamento ai gruppi consiliari

Art. 39

(Ripartizione dei contributi)

1.   Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo complessivo da erogare a titolo di contributo per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal primo gennaio 2013, è stabilito, al netto delle spese per il personale assegnato a ciascun Gruppo, in € 5.000,00 per Consigliere maggiorato, ai fini di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, di un importo pari ad € 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall’ultimo censimento, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.

2.   L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente l’importo complessivo spettante a ciascun Gruppo che è dato dalla somma dei seguenti importi:

a)   quota pari ad € 5.000,00, per il numero dei componenti il Gruppo;

b)   quota determinata moltiplicando il coefficiente 0,05 per il numero degli abitanti della Regione, dividendo il prodotto ottenuto per il numero dei Consiglieri regionali e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero dei componenti il Gruppo.

3.   In caso di variazione della consistenza numerica del Gruppo, l’importo è rideterminato dalla data di comunicazione della variazione al Consiglio regionale.

4.   Sono esclusi dall’assegnazione dei contributi i Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni ed il Gruppo misto.

5.   I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

6.   Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

Art. 40

(Personale)

1.   Ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, per le legislature successive a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari  in modo tale che non ecceda il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere.

2.   Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.

3.   Al fine di salvaguardare per la corrente legislatura regionale i contratti in essere alla data del 23 dicembre 2012, la spesa per il personale dei gruppi è determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione 213/2012 corrispondente alla configurazione organizzativa di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e, in ogni caso, non può essere oggetto di alcun incremento.

4.   Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell’anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

 

Capo III
Rendicontazione dei contributi

Art. 41

(Rendicontazione)

1.   A decorrere dall'esercizio 2013, ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all’Allegato B. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2.   Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del Gruppo che ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun Gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.

3.   Ciascun gruppo trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 213/2012.

4.   A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'evento a cura di colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo.

5.   In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo, entro sessanta giorni, è tenuto a trasferire al patrimonio del Consiglio regionale l’attivo patrimoniale eventualmente esistente.

6.   I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

Art. 42

Decadenza

1.   Il Gruppo consiliare decade dal diritto di erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:

a)   mancata trasmissione del rendiconto  nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;

b)   non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1;

c)   mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2.   La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 42 bis

(Trasparenza)

1.   Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei Conti, con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 42 ter

(Istituzione del Sistema Informativo)

1.   È istituito il Sistema Informativo nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo a beneficio dei Gruppi.

2.   I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

3.   Il Sistema Informativo di cui al comma 1 è alimentato e gestito da ciascun Gruppo consiliare sotto la propria responsabilità.

4.   Alla predisposizione del Sistema Informativo di cui al comma 1 provvede la Struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell’informatica." 

Sezione III
Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 19
(Collegio dei Revisori dei conti)

1.   E’ istituito, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, dello Statuto regionale, il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2.   Il Collegio ha sede a L’Aquila presso la sede del Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza assicura al Collegio la disponibilità di spazi, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 20
(Composizione e nomina del collegio)

1.   Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui all’articolo 25.

2.   I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.

Art. 21
(Pareri obbligatori)

1.   Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge all’atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.

2.   Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3.   Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4.   Nella relazione delle proposte di legge di cui al comma 1, sono indicati l’avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.

5.   I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell’atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall’espressione del parere ai fini dell’adozione della proposta di legge, dando atto di ciò nella relazione.

6.   La Giunta regionale favorisce l’attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l’informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Art. 22
(Altri compiti del collegio)

1.   Il collegio, oltre a quanto previsto all’articolo 21:

a)   effettua verifiche di cassa almeno quadrimestrali;

b)  vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c)   vigila sulla corretta certificazione degli obbiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

d)  esercita il controllo ed esprime pareri sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ed altri atti relativi alle spese per il personale;

e)   su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario della Regione;

f)   riferisce alla Giunta regionale ed alla commissione di controllo del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

g)   fornisce collaborazione al gruppo consiliare nella fase di predisposizione del rendiconto e suggerisce al gruppo tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità contabile del conto;

h)   controllo contabile relativo alla gestione del Consiglio regionale;

i)    pareri sulla proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

j)   relazione sul rendiconto della gestione del Consiglio regionale, con l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

k)  certificazione dei risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

2.   Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 23
(Modalità di esercizio delle funzioni)

1.   Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 21 e 22, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione e degli enti dipendenti nei modi e nei limiti previsti per l’accesso da parte dei consiglieri regionali.

2.   Il collegio può, e deve se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione delle leggi di cui all’articolo 21, comma 1.

3.   La Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

Art. 24
(Funzionamento del collegio)

1.   Le funzioni del collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2.   Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3.   Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

4.   Il collegio approva il verbale delle sedute e delle decisioni adottate.

5.   Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

6.   Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 25
(Elenco regionale dei revisori dei conti)

1.   Ai fini dell’articolo 20, è istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo.

2.   Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

Art. 26
(Durata della carica)

1.   Il collegio dura in carica per cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2.   In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3.   Il componente del collegio cessa anticipatamente dall’incarico in caso di:

a)   dimissioni volontarie;

b)  decadenza;

c)   revoca.

4.   Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5.   Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l’interessato, solo per inadempienza dei doveri d’ufficio di cui all’articolo 22.

Art. 27
(Responsabilità)

1.   I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 28
(Indennità e rimborso spese)

1.   Ai componenti ed al Presidente del collegio spetta una indennità annua nella misura pari rispettivamente  al 20% ed al 25% dell’indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta. 

2.   Ai componenti ed al Presidente del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.

Art. 29
(Cause di esclusione ed incompatibilità)

1.   Non sono nominabili nell’incarico di componenti del collegio:

a)   i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b)  i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c)   coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2.   Sono incompatibili con l’incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3.   Sono altresì incompatibili con l’incarico di componente del collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione.

4.   L’ipotesi di cui al comma 3 non si applica per fatto connesso con l’esercizio dell’incarico di componente del collegio.

5.   La perdita delle condizioni di nomina di cui al comma 1 importa la decadenza dalla carica di componente del collegio.

6.   Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di componente del collegio.

7.   La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui sono venute a concretizzarsi le cause di cui al comma 1 o di incompatibilità.

8.   I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Sezione IV
Attuazione del comma 1, lettera i), dell’art. 2 del d.l. 174/2012

Art. 30
(Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica)

1.   Al Consiglio ed alla Giunta regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione, alle Agenzie ed Aziende regionali si applicano direttamente le seguenti disposizioni:

a)   articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come attuato dall’art. 3 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010);

b)  articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, così come attuato dall’art. 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato");

c)   articolo 22, commi da 2 a 4, articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, ed articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d)  articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, articolo 4, articolo 5 e articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2.   Si intendono modificate o abrogate le disposizioni regionali vigenti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 31
(Modifiche alla l.r. 87/1987)

1.   Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell’economia abruzzese), le parole "pari a 9" sono sostituite dalle seguenti "pari a 5, di cui 3 nominati dal Consiglio regionale".

Capo II
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Art. 32
(Abrogazioni)

1.   Sono o restano abrogate con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:

a)   la legge regionale 29 gennaio 1976, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25, recante norme sui contributi finanziari per l’organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari);

b)  i commi 3 e 8 dell’articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell’economia abruzzese);

c)   la legge regionale 13 giugno 1989, n. 46 (Modifica ed integrazione della legge regionale 29 gennaio 1976, n. 7, recante norme sui contributi finanziari per l’organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari);

d)  la lettera a) ed il numero 5) della lettera b) del comma 106 dell’articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili);

e)   l’articolo 3, i commi 2 e 3 dell’articolo 6, gli articoli 11, 12, 13, 15, i commi 2 e 4 dell’articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari);

f)   la legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 (Disciplina per l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari), il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), l’articolo 2 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato") fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 33, comma 4.

Art. 33
(Disposizioni transitorie e finali)

1.   In fase di prima applicazione, l’Ufficio di Presidenza provvede all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, articolo 6, comma 1, ed articolo 9, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

2.   In fase di prima applicazione, l’Ufficio di Presidenza provvede all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 2, ed articolo 39, comma 2, della l.r. 40/2012, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.

3.   In fase di prima applicazione, l’Ufficio di Presidenza provvede all’attuazione delle disposizione di cui all’art. 40, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’insediamento dell’Ufficio di Presidenza.

4.   I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ai sensi della l.r. 15/1993, a decorrere dal 1° gennaio 2013, svolgono, oltre alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari per l’annualità 2012, le funzioni di cui agli artt. 21 e 22 e rimangono in carica fino alla scadenza della nomina. Con la medesima decorrenza, agli stessi è corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 28. La rendicontazione relativa all’annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per gli adempimenti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

5.   In sede di prima applicazione, l’elenco di cui all’articolo 25 è costituito entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla eventuale scadenza anticipata della legislatura.

6.   La disposizione di cui all’art. 31, comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell’attuale Consiglio di amministrazione della FIRA.

7.   Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l’utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni).

8.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 30.

9.   Resta salvo quanto previsto dall’articolo 18 della l.r. n. 40/2010.

10. Alla l.r. n. 40/2010, dopo l’Allegato A è aggiunto l’Allegato B di cui alla presente legge.

11. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 40/2010 le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".

12. Al comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 40/2010 le parole "indennità di carica" sono soppresse.

Art. 34
(Norma finanziaria)

1.   Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l’esercizio 2013, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - F.O. 01 - U.P.B. 005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale". Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio.

2.   Agli oneri derivanti dall’istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione, quantificati per l’anno 2013 in € 80.000,00, si provvede per il medesimo esercizio, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - F.O. 01 - U.P.B. 005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale". Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio.

Art. 35
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 28 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI