IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 146/1996)

1.   Al comma 1 dell’art. 22 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le parole "dei revisori" sono sostituite dalla seguente: "sindacale".

2.   L’art. 27 della l. r. 24 dicembre 1996, n. 146, è sostituito dal seguente:

"Art. 27
Il Collegio sindacale

1.   Il Collegio sindacale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione e gli altri due, rispettivamente, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’area di riferimento territoriale dell’Azienda Sanitaria. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte da uno dei suoi componenti, eletto nel corso della prima seduta del Collegio medesimo. Tutti i componenti sono scelti tra i soggetti di cui al comma 3, dell’art. 3 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2.   Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 502/1992 e quelle previste dalla presente legge. In particolare, il Collegio:

a)   vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

b)   accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;

c)   attesta la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;

d)   attesta la corretta applicazione dei principi contabili stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di generale accettazione;

e)   svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all'art. 15.

3.   Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i revisori componenti il Collegio, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda.

4.   Il Collegio sindacale, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale e al Direttore generale, nella quale evidenzia possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

5.   Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Collegio sindacale utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora per l'attività di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini campionarie, adotta idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate."

3.   I Collegi sindacali aziendali assumono la nuova composizione scaturente dalla sostituzione dell’articolo 27 della l.r. n. 146/1996 disposta dal comma 2 a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Rapporti Regione-Università)

1.   Il paragrafo 4.1 (La regolamentazione del rapporto Università-Regione e aggiornamento professionale) dell’Allegato "A" alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (piano sanitario regionale 1994-1996) è abrogato.

2.   I protocolli d’intesa, di cui all’art. 6 del d.lgs. 502/1992 e all’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sono stipulati dalla Regione Abruzzo con l’Università degli Studi "G. D’Annunzio" di Chieti e con l’Università degli Studi di l’Aquila.

3.   I suddetti protocolli sono approvati preventivamente dalla Giunta regionale e predisposti da parte di una Commissione Regione-Università costituita dal Direttore regionale della Direzione Politiche della Salute, che la presiede, da un Dirigente della Direzione Politiche della Salute individuato dal Componente la Giunta preposto alla medesima Direzione, da un Dirigente Medico designato dal Direttore generale della Azienda USL di Lanciano-Vasto-Chieti ove ha sede la Facoltà di Medicina dell’Università "G. D'Annunzio", da un Dirigente Medico designato dal Direttore generale della Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila ove ha sede la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di L’Aquila e da un rappresentante, rispettivamente, dell’Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara e dell’Università degli Studi di L’Aquila, designati dai Magnifici Rettori dei relativi Atenei.

Art. 3
(Abrogazione della l.r. 79/1993)

1.   La legge regionale 23 dicembre 1993, n. 79 (Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità sanitarie locali) è abrogata.

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 132/1997)

1.   All’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) dopo le parole "1) Servizi di Medicina dello Sport" sono inserire le seguenti: "1 bis) Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport".

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 132/1997)

1.   L’articolo 6 della l.r. 132/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Costi e tariffe)

1.   I costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa certificazione, sono a carico dell'atleta o della Società Sportiva o dell'Ente o Istituzione che richiede la visita.

2.   Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione e, tenuto conto della funzione sociale delle attività sportive, non possono essere superiori al 50% di quelle previste dalla vigente normativa in materia. La riduzione prevista per le tariffe di cui al presente comma sono applicabili solo dopo il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro sanitario.

3.   Il costo di ulteriori esami specialistici o strumentali eseguiti presso le Aziende USL, ovvero presso strutture accreditate o autorizzate, è regolato dalla normativa vigente.

4.   Con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2013, sono definite le tariffe per il rilascio delle certificazioni di medicina sportiva e dei connessi accertamenti.

5.   A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4 è abrogato il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale). Restano a carico del Servizio Sanitario Regionale le certificazioni relative alla pratica sportiva incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza dalla vigente normativa.

6.   I Direttori generali assicurano la funzionalità dei Centri pubblici di medicina sportiva in tutte le ASL entro il 31 marzo 2013".

Art. 6
(Modifiche all'art. 35 della l.r. 6/2009)

1.   Al comma 1, dell'art. 35, della L.R. 30.4.2009, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)" le parole "fino alla data del 31 dicembre 2012" sono soppresse.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 21 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

 

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TESTI
DEGLI ARTICOLI 22, 24 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1996, N. 146
"Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"
DEGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1997, N. 132
"Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive"
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, N. 26
"Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale"
DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2009, N. 6
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)"
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21 DICEMBRE 2012, N. 67

"Disposizioni normative in materia sanitaria"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1996, N. 146

        Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 22
Pubblicità ed approvazione del bilancio di esercizio

1.     Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio sindacale, è adottato e trasmesso alla Giunta regionale e al Comitato ristretto dei Sindaci dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.

2.     Il non rispetto del termine di cui al precedente comma costituisce violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e può essere addotto quale grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.     Il Comitato ristretto dei sindaci entro quindici giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

4.     La Giunta regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 1, approva il Bilancio di esercizio ovvero, anche sulla base della relazione del Collegio dei revisori, può adottare provvedimento motivato di rigetto dell'approvazione del Bilancio qualora lo stesso risulti non rispondente alle risultanze delle scritture contabili o redatto in violazione della legge nazionale e regionale; ove possibile, la Giunta, per il tramite dell'Assessorato competente per materia, sentito il Direttore generale, o eventualmente a mezzo di un Commissario ad acta appositamente nominato, modifica ai fini di cui sopra il bilancio di esercizio, anche alla luce delle osservazioni del Collegio dei revisori.

4-bis. Il termine suindicato è interrotto se prima della scadenza la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Azienda. L’Azienda invia i chiarimenti o gli elementi integrativi entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi.

5.     Entro 30 giorni dalla approvazione da parte della Giunta regionale, il bilancio di esercizio è reso pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e nelle altre forme previste dalla legge.

Art. 24
Scritture obbligatorie

1.     L’Azienda deve obbligatoriamente tenere:

a)     il libro delle deliberazioni del direttore generale;

b)    il libro delle adunanze del Collegio sindacale;

c)     il libro giornale.

2.     Relativamente ai criteri ed alle modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili si applicano le norme previste agli articoli 2216, 2219 e 2220 del codice civile per quanto compatibili e coerenti con le disposizioni della presente legge.

Art. 27
Il Collegio sindacale

1.     Il Collegio sindacale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione e gli altri due, rispettivamente, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’area di riferimento territoriale dell’Azienda Sanitaria. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte da uno dei suoi componenti, eletto nel corso della prima seduta del Collegio medesimo. Tutti i componenti sono scelti tra i soggetti di cui al comma 3, dell’art. 3 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2.     Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 502/1992 e quelle previste dalla presente legge. In particolare, il Collegio:

a)     vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

b)     accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;

c)     attesta la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;

d)     attesta la corretta applicazione dei principi contabili stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di generale accettazione;

e)     svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all'art. 15.

3.     Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i revisori componenti il Collegio, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda.

4.     Il Collegio sindacale, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale e al Direttore generale, nella quale evidenzia possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

5.     Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Collegio sindacale utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora per l'attività di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini campionarie, adotta idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate.

 

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1997, N. 132

        "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 3

        La Regione, attraverso le Aziende U.S.L., nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, opera per l'attuazione dei contenuti di cui ai precedenti articoli legittimando a tal fine i medici specialisti o liberi docenti in Medicina dello Sport ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della L. n. 1099 del 1971 antecedente l'istituzione delle Scuole di Specializzazione.

        Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al DM 18 febbraio 1992 e successive modifiche possono essere quindi effettuati esclusivamente all’interno delle seguenti strutture autorizzate:

1.     Servizi di Medicina dello Sport;

1 bis) Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport;

2.     Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l’accreditamento a livello regionale.

        L'Assessorato Regionale alla Sanità esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuove strutture di cui al precedente comma.

        Tutte le domande di autorizzazione all'apertura di nuovi centri e la relativa documentazione devono pertanto essere inviate al Settore Sanità per tramite della Azienda U.S.L. competente che ne curerà la relativa istruttoria prima dell'invio all'Assessorato per verificarne la congruità sentito il parere del Comitato di cui all'art 10.

        Presso l'Assessorato Regionale alla Sanità è istituito l’Albo delle strutture sanitarie abilitate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva.

        La Regione si riserva la facoltà di verifica di tutte le strutture operanti.

Art. 6
(Costi e tariffe)

1.     I costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa certificazione, sono a carico dell'atleta o della Società Sportiva o dell'Ente o Istituzione che richiede la visita.

2.     Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione e, tenuto conto della funzione sociale delle attività sportive, non possono essere superiori al 50% di quelle previste dalla vigente normativa in materia. La riduzione prevista per le tariffe di cui al presente comma sono applicabili solo dopo il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro sanitario.

3.     Il costo di ulteriori esami specialistici o strumentali eseguiti presso le Aziende USL, ovvero presso strutture accreditate o autorizzate, è regolato dalla normativa vigente.

4.     Con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2013, sono definite le tariffe per il rilascio delle certificazioni di medicina sportiva e dei connessi accertamenti.

5.     A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4 è abrogato il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale). Restano a carico del Servizio Sanitario Regionale le certificazioni relative alla pratica sportiva incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza dalla vigente normativa.

6.     I Direttori generali assicurano la funzionalità dei Centri pubblici di medicina sportiva in tutte le ASL entro il 31 marzo 2013.

 

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, N. 26

        Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale.

Art. 3
(Disposizioni per il funzionamento delle ASL)

1.     Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell’ambito della graduale realizzazione dell’obiettivo di risparmio posto dalla normativa nazionale, i Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, nel corso dell’anno 2006, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato del seguente personale nei limiti del relativo turnover afferente all’anno in corso:

a)     personale infermieristico e operatori socio-sanitari;

b)    personale tecnico-sanitario di laboratorio biomedico;

c)     personale tecnico-sanitario di radiologia medica;

d)    dirigenti medici di anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, radioterapia, radiodiagnostica ed oncologia.

2.     Per le medesime figure professionali di cui al comma 1 il Direttore Generale può procedere, altresì, alla copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica, esclusivamente se detti posti sono stati coperti ininterrottamente nel corso dell’anno 2004 con personale a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, la cui spesa è ricompresa tra quelle poste a base per il calcolo della riduzione dell’1% prevista dall’art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3.     Sono altresì possibili per il personale risultato vincitore o idoneo all’esito di procedure concorsuali, le assunzioni a tempo indeterminato ovvero le trasformazioni del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, purché il relativo costo sia già stato rilevato e contabilizzato nel bilancio dell’esercizio 2004.

4.     E’ altresì consentita l’assunzione a tempo indeterminato, in presenza della vacanza dei relativi posti nella vigente dotazione organica, di altro personale ritenuto indispensabile dal Direttore Generale, tenuto conto di particolari situazioni di grave carenza e sottodimensionamento dell’organico effettivamente presente nelle unità operative interessate e di conseguente criticità nell’assicurare il mantenimento delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti del 50% della spesa del personale assunto a tempo indeterminato che cesserà dal servizio nell’anno 2006. Nell’individuare detta spesa non va conteggiata quella inerente al personale cessato nell’anno 2006 e per il quale si è provveduto alla relativa sostituzione in base a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.

5.     Le assunzioni di personale a tempo determinato, la costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le convenzioni vanno effettuate nel limite del 50% del tetto di spesa fissato per tali fattispecie dall’art. 3, comma 65 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6.     Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2006 se avvenute nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi che precedono.

7.     [La Regione Abruzzo, assicura, gratuitamente e per il tramite delle ASL, prestazioni di medicina preventiva dello sport in favore dei cittadini abruzzesi che praticano sport a livello agonistico.]

 

LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2009, N. 6

        Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).

Articolo 35
Norma transitoria

1.     Le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogavano prestazioni socio – sanitarie a seguito di “Progetti obiettivo” approvati con provvedimento di Giunta regionale, sono provvisoriamente autorizzate ed accreditate, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, [fino alla data del 31 dicembre 2012,] a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa di una puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle suddette strutture di accedere all’accreditamento istituzionale, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale.

 

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 3-ter e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3-ter
(Collegio sindacale)

1.     Il collegio sindacale:

a)     verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;

b)    vigila sull'osservanza della legge;

c)     accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d)    riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

2.     I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3.     Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

4.     I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.

 

Art. 6
(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università)

1.     [Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.]

2.     Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

3.     A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

4.     In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5.     Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

 

Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1
Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università.

1.     L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio.

2.     I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi:

a)     promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e università;

b)    informare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università al principio della leale cooperazione;

c)     definire le linee generali della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale;

d)    indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonché delle Aziende USL per quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi. Le medesime attività e strutture tengono anche conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del Servizio sanitario e delle università di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne la formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

e)     definire, con riferimento ai parametri di cui al primo ed al secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalità per il progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale.

3.     I protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.

4.     In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla trasmissione della proposta regionale del protocollo d'intesa di cui al comma 1, si applica la procedura sostitutiva prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. La medesima procedura si applica altresì ove la proposta regionale non sia trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario regionale.

5.     I commi 1 degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono abrogati. Il termine previsto dai commi 2 e 3 del predetto articolo 6-bis è differito alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2.