IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

 

 

Sommario

 


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1

(Finalità)

Art. 2

(Tartufi - Elencazione specie – Calendario raccolta)

Art. 3

(Ricerca – Sperimentazione – Valorizzazione)

Art. 4

(Tutela del patrimonio tartuficolo – Procedure – Aziende faunistico-venatorie)

CAPO II

BOSCHI NATURALI E TERRENI INCOLTI - TARTUFAIE – QUALIFICAZIONE

Art. 5

(Boschi naturali e terreni incolti – Nozione)

Art. 6

(Raccolta tartufi – Divieti – Aree rimboschite)

Art. 7

(Tartufaie controllate o coltivate – Nozione e requisiti)

Art. 8

(Miglioramento ed impianto tartufaie)

Art. 9

(Tartufaie controllate o coltivate – Tabellazione)

Art. 10

(Zone geografiche di raccolta e produzione)

Art. 11

(Iniziative promozionali)

Art. 12

(Attività promozionali)

Art. 13

(Costituzione di associazioni) 

Art. 14

(Consorzi volontari)

Art. 15

(Abbattimento piante tartufigene)

CAPO III

MODALITÀ DI RACCOLTA

Art. 16

(Orario di raccolta)

Art. 17

(Modalità per la raccolta dei tartufi)

Art. 18

(Scavo buche – lavorazione andante - tartufi immaturi od avariati)

Art. 19

(Quantità massima ammissibile di raccolta)

Art. 20

(Ricerca e raccolta su terreni in proprietà e su terreni di uso civico)

Art. 21

(Raccolta sul Demanio regionale)

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA – PROCEDURE –

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22

(Autorizzazione alla raccolta – Esami – Commissioni provinciali- Tesserino)

Art. 23

(Tesserino di idoneità – adempimenti amministrativi – rinnovo annuale – rinnovo alla scadenza)

Art. 24

(Tassa di concessione regionale. Casi di esonero)

Art. 25

(Finanziamenti)

CAPO V

VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 26

(Commercio tartufi freschi)

Art. 27

(Vendita dei tartufi freschi

Art. 28

(Lavorazione tartufi)

Art. 29

(Classificazione dei tartufi conservati)

Art. 30

(Vendita dei tartufi conservati)

Art. 31

(Confezionamento)

CAPO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 32

(Sanzioni – confisca – obbligo denuncia)

Art. 33

(Vigilanza)

Art. 34

(Agenti addetti alla vigilanza – divieto esercizio ricerca e raccolta)

Art. 35

(Contenzioso)

Art. 36

(Sanzioni)

Art. 37

(Recidiva generica)

Art. 38

(Recidiva specifica)

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

(Provvedimenti dirigenziali e delibere Giunta regionale – Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione)

Art. 40

(Abrogazione norme precedenti – disposizioni transitorie)

Art. 41

(Norma finanziaria)

Art. 42

(Entrata in vigore)

A.  DISPOSIZIONI GENERALI

B.  RICERCA O RACCOLTA - PERIODI - ORE DI DIVIETO – ZONE DI TUTELA:

C. MEZZI E MODALITA’ DI RACCOLTA:

D. TARTUFAIE CONTROLLATE E
 COLTIVATE – TABELLAZIONE

E.   COMMERCIALIZZAZIONE

F.   AUTORIZZAZIONE E TASSA DI CONCESSIONE

 


 


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1.   La Regione, in linea con i principi fondamentali della normativa statale vigente in materia, con la presente legge disciplina la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, nell’ambito delle esigenze di tutela, di valorizzazione e d’incremento della produzione delle varie specie, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Art. 2
(Tartufi - Elencazione specie – Calendario raccolta)

1.   I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

a)   Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1 ottobre al 31 dicembre;

b)  Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto solvo quanto previsto all’articolo 17, comma 3;

c)   Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 dicembre;

d)  Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile;

e)   Tartufo nero d’inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;

f)   Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

g)   Tartufo d’estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell’articolo 17, l’apertura è posticipata al 1 giugno;

h)   Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1 ottobre al 15 marzo;

i)    Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 gennaio.

2.   Nelle zone di produzione del tartufo bianco (Tuber magnatum), individuate dall’articolo 10, comma 2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione per il tartufo bianchetto o marzuolo.

3.   Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell’allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche.

Art. 3
(Ricerca – Sperimentazione – Valorizzazione)

1.   La Regione Abruzzo, sulla base delle attività svolte, individua nel Centro di ricerche e applicazioni delle micorrize forestali (CRAMF) presso il Vivaio forestale regionale "Mammarella" de L’Aquila, istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) e s.m., la struttura preposta alla produzione di essenze vegetali micorrizate anche con tartufo nonché alla conduzione di sperimentazioni e studi inerenti la micorrizazione in generale e indica nel Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura (CREAT) della Direzione politiche agricole l’organismo per le attività di studio, indagine, sperimentazione, valorizzazione e divulgazione inerenti il settore tartufo.

2.   Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte avvalendosi del sostegno scientifico del Laboratorio di micologia dell’Università dell’Aquila, della Facoltà di agraria dell’Università di Teramo e di tutte le altre istituzioni qualificate che si occupano della materia a livello nazionale.

3.   L’esame per l’accertamento delle specie può essere effettuato a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell’allegato 1 della legge 752/1985 e, in caso di dubbio o contestazione, con l’esame microscopico delle spore o del peridio eseguito a cura del Laboratorio di micologia dell’Università de L’Aquila o della Facoltà di agraria dell’Università di Teramo o del Centro di ricerche e applicazioni delle micorrize forestali (CRAMF) presso il Vivaio regionale forestale Mammarella in L’Aquila, o del CREAT della Direzione politiche agricole, o dei laboratori idoneamente specializzati delle Facoltà di scienze agrario-forestali, di scienze naturali od ambientali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta.

4.   In caso di contestazione da parte del raccoglitore o di chi commercializza il tartufo, riferita alla comune conoscenza della specie, le eventuali spese per i relativi esami sono a carico dei trasgressori.

Art. 4
(Tutela del patrimonio tartuficolo – Procedure – Aziende faunistico-venatorie)

1.   La Giunta regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo del territorio regionale, può con propria deliberazione:

a)   vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all’articolo 3, comma 3;

b)  variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o parte delle specie di tartufi per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all’articolo 3, comma 3;

c)   variare la quantità giornaliera dei tartufi da raccogliere, per tutte o per singole specie. La quantità giornaliera di tartufo bianco (Tuber magnatun) non può, in alcun caso, superare il mezzo chilogrammo, salvo se trattasi di un unico pezzo;

d)  disciplinare nelle aziende faunistico-venatorie l’attività di ricerca e raccolta nei boschi e nei terreni incolti nelle seguenti modalità:

1)   consentita nei periodi interdetti alla caccia;

2)   limitata ai giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì nei periodi in cui è consentita l’attività venatoria.

2.   Il raccoglitore durante l’attività di ricerca indossa un corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti. Nelle aziende previste all’art. 41 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”, per effettuare l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il ricercatore, prima di iniziare l’attività di ricerca giornaliera, deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili e accessibili.

3.   Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere adottate dalla Giunta regionale su segnalazione dei Comuni, Province, Enti sovracomunali, Corpo Forestale delle Stato (CFS) ed altri Organi di controllo, e delle Associazioni dei tartufai riconosciute.

4.   La Giunta regionale, ove siano individuate tartufaie naturali di pregio o aree di particolare valore ambientale, anche su richiesta dei comuni, delle associazioni dei tartufai riconosciute e degli Enti gestori delle aree protette, sentito uno dei centri di ricerca dei centri specializzati di cui al comma 3 dell’art. 3, può disciplinare la raccolta dei tartufi con apposito regolamento.

CAPO II

BOSCHI NATURALI E TERRENI INCOLTI - TARTUFAIE - QUALIFICAZIONE

Art. 5
(Boschi naturali e terreni incolti – Nozione)

1.   La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2.   Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da considerare fra i terreni coltivati.

3.   Gli Enti, di cui al comma 3 dell’articolo 4, compresi i Parchi, non possono adottare provvedimenti di divieti nei territori, di cui al comma 1, senza il rispetto delle procedure di cui all’articolo 4.

Art. 6
(Raccolta tartufi – Divieti – Aree rimboschite)

1.   La raccolta dei tartufi non è consentita:

a)   nelle aree rimboschite, diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, prima di quindici anni;

b)  nei terreni coltivati;

c)   nei fondi con recinzione, o equivalenti, di altezza non  inferiore a metri 1,20, nel rispetto delle normative vigenti o equivalenti. I fondi chiusi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendono realizzare successivamente, sono notificati ai competenti uffici regionali;

d)  nelle tartufaie controllate o coltivate, purché delimitate da apposite tabelle.

Art. 7
(Tartufaie controllate o coltivate – Nozione e requisiti)

1.   Sono tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

2.   Per tartufaie controllate, si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione dell’area tartuficola.

3.   Il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia l’attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

4.   Ai fini del rilascio dell’attestato di cui al comma 3, i proprietari delle tartufaie, o gli altri aventi diritto, presentano apposita istanza ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato (CFS) di competenza territoriale, e per conoscenza al Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio, corredata da:

a)   certificato catastale attestante la proprietà o altro titolo di possesso;

b)  planimetria catastale con delimitazione dell’area interessata all’impianto;

c)   certificato di micorrizazione e fattura delle piante messe a dimora;

d)  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5.   I requisiti generali, tecnico-colturali, ai fini del riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, nonché il procedimento di riconoscimento, sono definiti con provvedimento del Servizio competente della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione.

6.   Il Servizio di cui al comma 5, ogni cinque anni dal rilascio dell’attestato di riconoscimento, dispone ispezioni sulle condizioni colturali delle tartufaie.

7.   L’accertamento della mancanza dei requisiti propri delle tartufaie controllate o coltivate comporta l’adozione di provvedimenti per la loro regolarizzazione o, se del caso, la revoca del riconoscimento.

8.   In caso di revoca l’interessato deve eseguire, entro quindici giorni dalla notifica della revoca, la rimozione delle tabellazioni dell’area interessata e non può chiedere un nuovo riconoscimento prima di due anni dal provvedimento della revoca stessa.

9.   La Regione, con apposito regolamento predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio, definisce la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaie controllate, sentite le Associazioni tartuficole riconosciute.

Art. 8
(Miglioramento ed impianto tartufaie)

1.   Il miglioramento o l’impianto di tartufaie controllate o coltivate sono considerati miglioramenti strutturali arboreo-forestali. Ai fini di miglioramento o impianto di tartufaie devono essere impiegate preferibilmente essenze arboree autoctone micorrizate a loro volta con materiale autoctono, fatta salva la deroga prevista per le tartufaie di Tuber magnatum relativamente alla micorrizazione, almeno fino a quando non si dispone di materiale idoneo.

2.   La realizzazione di una tartufaia coltivata non è da considerarsi bosco ma "coltivazione specializzata". Tale tipologia di tartufaia può ritenersi equiparata all’impianto di arboricoltura da legno la cui coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

3.   Al fine di garantire gli acquirenti di piantine micorrizate per la realizzazione di   tartufaie coltivate o controllate, il competente Servizio, con proprio atto, definisce e approva la metodologia di valutazione del grado di micorrizazione e l’identificazione della specie di tartufo.

Art. 9
(Tartufaie controllate o coltivate – Tabellazione)

1.   I conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, per riservarsi il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate, le devono delimitare con apposite tabelle, di dimensioni minime di 40 cm. di larghezza e 30 cm. di altezza, da collocare su pali od altri sostegni morti. Le tabelle vanno poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA CONTROLLATA" o Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA COLTIVATA", a seconda dei casi, unitamente agli estremi dell’autorizzazione regionale.

2.   La tabellazione perimetrale è esente da tassa e il costo di realizzazione è a carico dei conduttori o aventi diritto.

3.   La recinzione delle tartufaie controllate o coltivate è condizione necessaria ai fini dell’ottenimento di eventuali risarcimenti per danni causati da selvatici.

Art. 10
(Zone geografiche di raccolta e produzione)

1.   La Regione, al fine di qualificare e valorizzare il tartufo prodotto nel proprio territorio, individua, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 752/85, e dell’articolo 27, comma 5, della presente legge, le zone geografiche di raccolta e coltivazione.

2.   Le zone di raccolta riguardano:

a)   per il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico):

1.   Tartufo bianco del Medio e Alto Sangro;

2.   Tartufo bianco del Medio e Alto Vastese;

3.   Tartufo bianco delle Colline Pescaresi;

4.   Tartufo bianco delle Colline Teramane;

5.   Tartufo bianco della Valle Roveto e della Marsica;

6.   Tartufo bianco delle Colline teatine.

b)  per il tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.):

1.   Tartufo nero pregiato dell’Aquilano, Marsica e Valle Peligna;

2.   Tartufo nero pregiato della Maiella Orientale;

3.   Tartufo nero pregiato delle Colline Teramane.

3.   Per tutte le altre specie di minor pregio e di più larga diffusione, la zona di produzione corrisponde all’intero territorio regionale.

4.   La delimitazione delle zone, l’istituzione di nuove o la variazione di quelle definite con la presente legge è disposta dal competente Servizio politiche forestali d’intesa con i Comandi provinciali del CFS e le Associazioni regionali di raccoglitori riconosciute.

Art. 11
(Iniziative promozionali)

1.   La Regione promuove, nel rispetto e secondo le procedure fissate dalla normativa europea, iniziative di qualificazione e tracciabilità del tartufo abruzzese.

2.   La Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale fornisce il supporto tecnico amministrativo per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 12
(Attività promozionali)

1.   La Giunta regionale, sulla base delle proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all’articolo 3, delle Associazioni o Consorzi dei tartufai promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura.

2.   Nell’ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può attivare specifici interventi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, mediante l’adozione di Programmi operativi, che individuino le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l’ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi.

3.   La Giunta regionale sostiene le potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e l’attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al tartufo.

Art. 13
(Costituzione di associazioni)

1.   Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, i proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che le conducano a qualsiasi titolo possono costituire associazioni  per la difesa del tartufo, per la razionale raccolta e la commercializzazione, nonché per l’impianto di nuove tartufaie; nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.

2.   Il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta regionale.

3.   Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 2, l’Associazione presenta istanza, sottoscritta dal rappresentante legale della stessa, alla Direzione politiche agricole, Servizio politiche forestali con la seguente documentazione allegata:

a)   copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;

b)  indicazione nominativa di coloro che sono preposti alle cariche sociali;

c)   relazione sull’attività eventualmente già svolta e quella da svolgere in prospettiva;

d)  documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell’Associazione.

4.   Le Associazioni di raccoglitori e produttori sono costituite con atto pubblico, fatte salve le Associazioni di raccoglitori senza scopo di lucro (no profit) le quali possono essere costituite con scrittura privata registrata.

5.   Per le finalità di cui al comma 1 gli Enti locali possono promuovere e partecipare alla costituzione degli organismi associativi costituiti nelle forme di legge.

6.   La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento delle Associazioni di cui al comma 2.

7.   Le Associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della presente legge, per poter accedere alle agevolazioni previste, dimostrano lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni.

8.   Per gli atti di programmazione di cui alla presente legge sono consultate le Associazioni riconosciute.

9.   La Regione per la promozione, la tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico può avvalersi del contributo delle Associazioni di settore riconosciute.

10. Le Associazioni riconosciute dei raccoglitori e produttori possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l’esame di cui all’articolo 22 senza oneri per l’Amministrazione.

Art. 14
(Consorzi volontari)

1.   I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta, la commercializzazione nonché l’impianto di nuove tartufaie.

2.   I consorzi volontari di cui al comma 1 assumono personalità giuridica di diritto privato; sono istituiti con atto pubblico e prevedono il voto procapite.

Art. 15
(Abbattimento piante tartufigene)

1.   L’abbattimento di piante tartufigene od impiantate come tali è preventivamente autorizzato dal Dirigente del Servizio politiche forestali, demanio civico e armentizio della Regione Abruzzo.

2.   Nelle aree tartufigene ricadenti nei territori vocati ai tartufi pregiati il Servizio competente predispone cartografie di dettaglio indicante i vincoli con la collaborazione delle Associazioni riconosciute.

3.   A tal fine la Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione delle Associazioni dei tartufai  riconosciute.

4.   Le spese per l’abbattimento delle piante tartufigene, previa autorizzazione, sono esclusivamente a carico delle ditte interessate.

5.   La Regione, nell’ambito delle risorse di bilancio, può finanziare progetti per indennizzare i comuni che intendono tagliare i boschi a vocazione tartufigena del Magnatum Pico. A fronte dell’indennizzo deve essere posto un vincolo al taglio per almeno venti anni.

CAPO III

MODALITÀ DI RACCOLTA

Art. 16
(Orario di raccolta)

1.   La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne.

2.   La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite secondo i seguenti orari:

 

gennaio

dalle ore 6,30

alle ore 18,00

febbraio

dalle ore 6,00

alle ore 18,30

marzo

dalle ore 5,30

alle ore 19,00

aprile

dalle ore 5,00

alle ore 19,30

maggio

dalle ore 5,00

alle ore 19,30

giugno

dalle ore 4,30

alle ore 21,00

luglio

dalle ore 4,30

alle ore 21,00

agosto

dalle ore 5,00

alle ore 20,30

settembre

dalle ore 5,00

alle ore 19,30

ottobre

dalle ore 5,30

alle ore 18,30

novembre

dalle ore 6,00

alle ore 18,00

dicembre

dalle ore 6,30

alle ore 17,30

 

Art. 17
(Modalità per la raccolta dei tartufi)

1.   La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all’attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.

2.   Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.

3.   Nei comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, L’Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, Secinaro e Tione degli Abruzzi è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l’utilizzo dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.

4.   La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l’utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

5.   E’ fatto divieto dell’uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum).

Art. 18
(Scavo buche – lavorazione andante - tartufi immaturi od avariati)

1.   Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

2.   Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere livellato a regola d’arte.

3.   E’ vietata l’apertura di un numero di buche superiore a cinque, per singola pianta.

4.   E’ vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati, nonché la lavorazione andante in ogni periodo dell’anno del suolo tartufigeno.

Art. 19
(Quantità massima ammissibile di raccolta)

1.   La raccolta giornaliera complessiva in forma libera e individuale è consentita entro il limite massimo di 1 chilogrammo, con l’eccezione del limite massimo di 500 grammi per il tartufo bianco (T. magnatum) e 2 chilogrammi per lo scorzone (Tuber aestivum), per il cosiddetto tartufo uncinato (Tuber Uncinatum) e per il cosiddetto acido fenico (Tuber Mesentericum). Il superamento di tale limite è tollerato solo con l’aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

Art. 20
(Ricerca e raccolta su terreni in proprietà e su terreni di uso civico)

1.   I proprietari e gli altri aventi diritto ed i conduttori che effettuano la ricerca e raccolta di tartufi sui propri fondi chiusi o debitamente chiusi, secondo le previsioni contenute nella presente legge, e su tartufaie controllate o coltivate non sono soggetti ai divieti concernenti l’ausilio ed il numero dei cani, l’uso degli attrezzi e la quantità dei tartufi raccolti.

2.   L’esercizio della ricerca e raccolta effettuato in forma associata, oppure dal singolo proprietario od altri aventi diritto, su boschi naturali o terreni incolti di loro proprietà, comporta l’osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge.

3.   I titolari di diritto di uso civico sono tenuti all’osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge per la ricerca e raccolta di tartufi.

Art. 21
(Raccolta sul Demanio regionale)

1.   La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del Demanio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione è disciplinata con atto della Giunta regionale.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA – PROCEDURE –

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22
(Autorizzazione alla raccolta – Esami – Commissioni provinciali - Tesserino)

1.   Per praticare la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali, nei terreni incolti ed in quelli di uso civico i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino-tipo approvato dalla Giunta regionale.

2.   Ai sensi dell’articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino di idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull’intero territorio nazionale.

3.   L’esame per l’accertamento della idoneità alla raccolta dei tartufi deve essere sostenuto presso i Comandi provinciali del CFS dinanzi a commissioni provinciali nella cui provincia ricade il comune di residenza del richiedente l’autorizzazione.

4.   Le commissioni di cui al comma 3 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale con durata massima di 5 anni e comunque scadono con la fine della legislatura.

5.   Ogni commissione è definita con determinazione dirigenziale del Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio ed è composta da:

a)   il Comandante provinciale del CFS con funzioni di Presidente o un suo delegato;

b)  un funzionario tecnico della Direzione politiche agricole della Giunta regionale o delegato, designato dal Dirigente del Servizio competente;

c)   un funzionario, o equivalente, con funzione di segretario nominato dal Presidente;

d)  due rappresentanti per ciascuna provincia delle Associazioni di tartufai riconosciute dalla Regione, la cui nomina è regolamentata con atto della Direzione politiche agricole della Giunta regionale;

e)   un esperto micologo proposto dal Laboratorio di Micologia dell’Università dell’Aquila di riconosciuta competenza del settore.

6.   Le competenze attribuite al CFS, sulla base di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo, sono esercitate sino a scadenza definitiva della stessa e successivamente riassunte presso gli Uffici provinciali della Direzione politiche agricole.

7.   Dal presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 23
(Tesserino di idoneità – adempimenti amministrativi – rinnovo annuale – rinnovo alla scadenza)

1.   L’aspirante raccoglitore di tartufi sostiene l’esame di idoneità entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda al Comando provinciale del CFS della provincia di appartenenza.

2.   Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro mesi, senza dover riprodurre domanda ma dando assenso scritto alla fine dell’esame risultato negativo. Decorso un anno senza che l’interessato si sia ripresentato all’esame, lo stesso deve riprodurre nuova domanda completa.

3.   I non residenti nel territorio regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al Comando provinciale del CFS nel cui territorio hanno domicilio.

4.   Sulla base dei processi verbali delle prove di esame, il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale rilascia i tesserini agli aspiranti raccoglitori.

5.   Il tesserino è comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui all’articolo 24.

6.   Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.

7.   Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista dall’articolo 24.

8.   Il tesserino è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli stessi, le modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la normativa statale e regionale in materia.

9.   Il tesserino ha la validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovato su domanda indirizzata al Comando provinciale del CFS competente per territorio.

10. La domanda di rinnovo è corredata:

a)   del tesserino scaduto;

b)  della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento;

c)   di due foto del richiedente, di cui una autenticata.

11. L’elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi è tenuto presso il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole.

Art. 24
(Tassa di concessione regionale. Casi di esonero)

1.   Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi delle leggi vigenti, una tassa annua di concessione regionale di euro 150,00.

2.   La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3.   Il versamento della tassa annuale è effettuato sul conto corrente postale n. 1006433757- IBAN: IT-05-N-07601-03600-001006433757 intestato a: "Regione Abruzzo –Tassa Annuale Tesserini Raccolta Tartufi - Via Leonardo Da Vinci n. 6 - 67100 - L’Aquila", prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell’anno di convalida cui si riferisce. La ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del rinnovo annuale è allegata al tesserino.

4.   A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo, per l’espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dei tartufi di cui alla presente legge e delle attività di cui all’articolo 3, destina sul capitolo 11623 – UPB 01 01 002 una quota pari al 50 per cento delle entrate effettivamente accertate nell’anno precedente a quello di riferimento.

5.   I proventi di cui al comma 4 devono essere reinvestiti prevalentemente sui territori a vocazione tartufigena.

6.   La tassa di concessione non è dovuta:

a)   dai proprietari, od altri aventi diritto, per la ricerca e raccolta dei tartufi sui fondi di loro proprietà o su tartufaie coltivate o controllate di loro proprietà o possesso;

b)  dai raccoglitori che, associati o consorziati ai sensi della presente legge, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti alla medesima associazione o al medesimo consorzio, nelle tartufaie "Controllate" o "Coltivate";

c)   da coloro i quali siano autorizzati dal competente Servizio della Giunta regionale, ai sensi della presente legge, per la ricerca e raccolta ai fini scientifici o di studio.

7.   Sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale i titolari di diritto di uso civico per la ricerca e raccolta di tartufi su terreni di uso civico.

8.   I Comuni, le Amministrazioni separate, le Antiche Università, gli Enti Parco, gli enti gestori delle riserve o altri enti pubblici non possono imporre contributi aggiuntivi o porre in essere atti che diversifichino le condizioni tra residente e non residente

Art. 25
(Finanziamenti)

1.   Al finanziamento degli interventi previsti ai sensi della presente legge, si provvede con programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

CAPO  V

VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 26
(Commercio tartufi freschi)

1.   I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie previste nell’articolo 2 della presente legge.

2.   E’ vietato il commercio di qualsiasi altro tipo.

3.   E’ vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti.

4.   Ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità del prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.

5.   La comunicazione dei dati di cui al comma 4 è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento secondo la relativa modulistica.

6.   La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al comma 4 è il Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura della Direzione politiche agricole della Giunta regionale.

Art. 27
(Vendita dei tartufi freschi)

1.   I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

2.   I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

3.   I tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4.   Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

5.   Sui tartufi freschi interi, in pezzi o tritume, esposti al pubblico per la vendita è indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino ed italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell’articolo 2, nonché la zona geografica di raccolta.

Art. 28
(Lavorazione tartufi)

1.   La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata:

a)   dalle ditte singole o associate iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell’allegato 2 alla legge 752/85 che la Regione fa propria come parte integrante della presente legge;

b)  dai consorzi e dalle associazioni di cui agli articoli 13 e 14 nelle attività di promozione ed enogastronomiche del tartufo;

c)   da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

2.   Per la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere ai contributi o benefici eventualmente previsti dalle leggi vigenti in agricoltura per le strutture di lavorazione e commercializzazione di prodotti agro alimentari.

Art. 29
(Classificazione dei tartufi conservati)

1.   I tartufi conservati sono classificati come nel citato allegato 2 di cui alla legge 752/85 e s.m. che fa parte integrante della presente legge.

2.   E’ ammessa anche la commercializzazione dei tartufi disidratati o surgelati con le indicazioni previste dall’articolo 30 della presente legge ad eccezione di quelle previste dall’articolo 30, comma 1, lettera e).

Art. 30
(Vendita dei tartufi conservati)

1.   I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:

a)   il nome della ditta che li ha confezionati;

b)  la località ove ha sede lo stabilimento;

c)   il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell’articolo 2 della presente legge;

d)  la classificazione prevista nell’allegato 2 alla legge 752/85;

e)   il peso netto, in grammi, dei tartufi sgocciolati;

f)   l’indicazione di "pelati", quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e dalle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito dall’articolo 31 della presente legge;

g)   la data di confezionamento e di scadenza.

2.   Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni in materia dettate dalle norme vigenti.

Art. 31
(Confezionamento)

1.   I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, o soltanto di sale, restando facoltativa l’aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere indicata sull’etichetta, e devono essere sottoposti a sterilizzazione a circa centoventi gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

2.   L’impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione deve essere indicato sull’etichetta con termini appropriati e comprensibili.

3.   E’ vietato in ogni caso l’uso di sostanze coloranti.

4.   Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

5.   Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a)   liquido di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, Tuber brumale e Tuber moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, Tuber aestivum e Tuber mesentericum;

b)  profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c)   assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d)  esatta corrispondenza con la specie e classificazione indicate nell’etichetta.

CAPO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 32
(Sanzioni – confisca – obbligo denuncia)

1.   La violazione delle prescrizioni della presente legge concernenti la raccolta e commercializzazione dei tartufi comporta anche la confisca del prodotto, che è disposta dall’Autorità Amministrativa fermo restando, in ogni caso, l’obbligo della denuncia dei reati all’autorità giudiziaria, qualora ne ricorrano gli estremi.

Art. 33
(Vigilanza)

1.   La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato (CFS).

2.   Sono inoltre incaricati della vigilanza gli altri organi di Polizia, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, i vigili sanitari delle unità sanitarie locali, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, le guardie giurate volontarie e le guardie giurate silvo-pastorali delle comunità montane.

3.   Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all’articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Prefetto.

4.   Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che accerta le infrazioni provvede al sequestro amministrativo del prodotto raccolto o delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. La sanzione amministrativa, corredata del sequestro amministrativo, è inviata all’Autorità Amministrativa entro cinque giorni dall’accertamento della violazione. L’Autorità Amministrativa, ove ne ricorrano i termini, provvede alla confisca del prodotto raccolto. La stessa provvede all'alienazione, distruzione o all’eventuale conferimento presso il CRAMF di S. Elia, L’Aquila dei tartufi confiscati.

Art. 34
(Agenti addetti alla vigilanza – divieto esercizio ricerca e raccolta)

1.   I soggetti incaricati della vigilanza, di cui all’articolo 33, non possono svolgere attività di ricerca e raccolta di tartufi quando esercitano le proprie funzioni.

Art. 35
(Contenzioso)

1.   Il contenzioso connesso all’applicazione della presente legge è affidato al Comando regionale Abruzzo del CFS. Lo stesso è competente, altresì, a ricevere verbali e scritti difensivi, all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, nonché ad ogni altro atto connesso.

2.   Per le infrazioni previste dalla presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36
(Sanzioni)

1.   Le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono contenute nell’Allegato A.

Art. 37
(Recidiva generica)

1.   Qualora successivamente al mancato pagamento in misura ridotta, nei termini previsti dall’articolo 16 della legge 689/1981, delle sanzioni di cui alla presente legge vengano commesse una o più violazioni ulteriori, l’Autorità Amministrativa determina nell’atto ingiuntivo un importo almeno pari al doppio dell’ammontare della sanzione.

2.   L’aumento di cui al comma 1 non si applica qualora una o più ulteriori violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione, volontaria o giudiziale, della precedente.

3.   A seguito della sanzione amministrativa, l’Autorità Amministrativa dispone la sospensione dell’autorizzazione per la ricerca e raccolta per l’anno in corso e per l’anno successivo.

Art. 38
(Recidiva specifica)

1.   Qualora nell’ambito di quanto disposto nell’articolo 37, comma 1, una o più violazioni ulteriori siano della stessa indole di quella precedente, può essere inflitto nel relativo atto ingiuntivo emesso dall’Autorità Amministrativa un importo pecuniario riferito almeno al triplo edittale della sanzione comminata.

2.   Sono violazioni della stessa indole sia quelle concernenti una stessa disposizione di legge sia quelle che, pur se previste da diverse disposizioni, tuttavia, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

3.   L’aumento di cui al comma 1 non si applica qualora una o più ulteriori violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione, volontaria o giudiziale, della precedente.

4.   Con l’emissione dell’atto ingiuntivo si applica, in ogni caso, la revoca dell’autorizzazione alla ricerca e raccolta, previo ritiro del tesserino da parte dell’agente verbalizzante.

CAPO  VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39
(Provvedimenti dirigenziali e delibere Giunta regionale – Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione)

1.   Le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale concernenti il territorio tartuficolo, le variazioni territoriali e quelle procedurali relative alla ricerca e raccolta dei tartufi nonché le relative prescrizioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2.   Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 40
(Abrogazione norme precedenti – disposizioni transitorie)

1.   Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a)   la n. 22 del 16 febbraio 1988 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) fatto salvo il comma 11 bis dell'art. 3 nel testo introdotto dall'art. 1 della l.r. 3 luglio 2012, n. 31 recante "Modifiche alla l.r. 16 febbraio 1988, n. 22 recante (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi)";

b)  la n. 46 del 3 luglio 1996 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi);

c)   la n. 106 del 29 ottobre del 1996 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 e alla L.R. 3 luglio 1996, n. 46.

2.   I procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati secondo la precedente normativa, sino alla loro definizione.

Art. 41
(Norma finanziaria)

1.   A partire dal 2013, agli oneri di cui alla presente legge, stimati annualmente in euro 220.000,00 si fa fronte con le risorse finanziarie delle unità previsionale di base (U.P.B.) 07.02.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa investimenti" e U.P.B. 07.01.002, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa corrente" del bilancio pluriennale vigente, annualità 2013 e 2014.

2.   Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 24 stimate in euro 220.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 sono iscritte alla unità previsionale di base 01.01.002 "Tasse", capitolo di entrata 11623 "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi".

3.   Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 01.01.002-11623.

4.   Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 2012–2014 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per la sola competenza:

a)   anno 2013

1.   in aumento, capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" di entrata, euro 220.000,00;

2.   in aumento, capitolo di spesa 07.02.001 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa investimenti" di euro 150.000,00;

3.   in aumento, capitolo di spesa 07.01.002 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa corrente" di euro 70.000,00;

b)  anno 2014

1.   in aumento, capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" di entrata, euro 220.000,00;

2.   in aumento, capitolo di spesa 07.02.001 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa investimenti" di euro 150.000,00;

3.   in aumento, capitolo di spesa 07.01.002 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa corrente" di euro 70.000,00;

5.   Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 42
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

 



La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 21 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CHIODI

 

 

****************

 

 

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 "Modifiche al sistema penale", DEGLI ARTICOLI 5 E 7 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo", DELL'ARTICOLO 1, COMMA 109, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1988, N. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi), DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1994, N. 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) E DELLARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66 "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

_______________

 

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

     Modifiche al sistema penale.

Art. 16
(Pagamento in misura ridotta)

     E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

     Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

     Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

 

LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752

     Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Art. 5

     Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

     Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

     Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

     L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

     Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

     La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

     Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

     È in ogni caso vietato:

a)     la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b)    la raccolta dei tartufi immaturi;

c)     la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d)    la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Art. 7

     I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

     I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

     I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

     Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

     Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

 

LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

     Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1

(Omissis)

109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

(Omissis)

 

LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1988, N. 22

     Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Art. 3
(Disciplina della raccolta)

1.  [La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.]

2.  [Nelle aree rimboschite diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento.]

3.  [Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione del territorio. Si intendono invece, per tartufaie coltivate, quelle impiantate ex novo nel rispetto della normativa regionale in materia.]

4.  [Sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate ha diritto di proprietà il conduttore del fondo.]

5.  [Il Settore agricoltura foreste della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.]

6.  [Per riservarsi il diritto di raccolta dei tartufi, i conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, devono delimitare le tartufaie con apposite tabelle di dimensione minima di 40 centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA.]

7.  [Le tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute potranno essere tabellate integrando la dicitura di cui al comma precedente con la dicitura «TARTUFAIA CONTROLLATA» o «TARTUFAIA COLTIVATA», a seconda del caso.]

8.  [Le tabelle di cui ai commi precedenti debbono essere collocate su pali o altri sostegni morti.]

9.  [I proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che conducano a qualsiasi titolo, possono costituire associazioni e consorzi volontari per la difesa del tartufo, la razionale raccolta e la commercializzazione, nonché per l’impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.]

10.          [L’abbattimento di alberi coltivati come piante tartufigene, deve essere preventivamente autorizzato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.]

11.          [Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli artt. 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 9 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.]

11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il danneggiamento e l'estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla presente legge, possono approvare apposito regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la raccolta dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di particolare valore ambientale e per quelle interessate da tartufaie naturali di pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali e disciplina altresì il riconoscimento in ambito regionale delle Associazioni di tartuficoltori.

 

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1994, N. 28

     Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale.

Art. 7

     La Regione, presso il Centro di micorizzazione di L’Aquila attiva la produzione di piantine micorizzate per la produzione delle tartufaie.

     Nell’ambito dell’inventario forestale regionale viene prodotta la carta di potenzialità tartuficola.

     Per la creazione di impianti tartufigeni in zone vocate la Regione concede il contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile.

 

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10

     Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

Art. 41
(Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie)

1.  Le Province, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'OFR e della Consulta Provinciale della caccia, entro il limite massimo dell'8% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a)     autorizzare l'istituzione, nel limite massimo del 3% del territorio agro-silvo-pastorale, di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In particolare le aziende faunistiche-venatorie devono perseguire la conservazione, la protezione e il miglioramento ambientale; la tutela delle caratteristiche naturali, orografiche, geomorfologiche, idriche e vegetazionali tipiche della zona; nonché la tutela delle specie faunistiche, stabilmente e temporaneamente presenti nelle aree prescelte. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b)    autorizzare l'istituzione nel limite massimo del 5% del territorio agro-silvo-pastorale di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2.  Le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie devono:

a)     essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico e comunque con l'esclusione delle aree contigue ai parchi nazionali e regionali e delle zone comunque confinanti con i parchi stessi;

b)    coincidere con i territori di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento 1094/88/CEE, e successive modificazioni.

3.  Le aziende agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali di superficie non inferiore ai 10 ettari e utilizzino per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4.  La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5.  La Regione, al fine di assicurare una pluralità di utilizzazione del territorio ai fini faunistici e venatori, emana, con proprio regolamento, norme per l'istituzione di nuove aziende, nonché direttive vincolanti la densità venatoria, l'estensione, la gestione faunistico-venatoria, la collocazione, le modalità di vigilanza venatoria, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per tutte le aziende agrituristico-venatorie e faunistico-venatorie presenti nel territorio regionale.

6.  L'autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata su parere vincolante della consulta Provinciale della caccia.

7.  L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.

8.  Nell'ambito di aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie possono essere istituite, a margine delle stesse, zone di addestramento cani, per un estensione massima di 50 ettari, adeguatamente tabellata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 18.

9.  Le aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie devono realizzare un inquadramento produttivo dell'attività venatoria, incentivando la gestione locale con una partecipazione attiva nella conduzione anche con formule consortili, associative, cooperativistiche, in regime di affittanza o concessione, un modello di gestione venatoria esigente la conservazione dell'ambiente naturale, attraverso il perseguimento degli obiettivi generali sanciti dalla legge n. 157/1992.

 

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