AVVISO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

“Testo di deliberazione statutaria della Regione Abruzzo approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione recante: “Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo” approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 135/1 in seconda lettura nella seduta del 4/12/2012 con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione, con il medesimo oggetto e nell’identico testo della deliberazione statutaria n. 128/3 del 2/10/2012”.

L’Aquila addì 20 Dicembre 2012  

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Giovanni Chiodi


CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

Omissis

DELIBERAZIONE 02.10.2012, n. 128/3:

LEGGE: Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto svolta dal Presidente Sospiri che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto il progetto di legge in esame recante: Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo” risultante dall’unificazione dei progetti di legge n. 453/2012 e n. 454/2012, d’iniziativa consiliare;

Uditi gli interventi del Presidente Pagano e dei consiglieri Menna, D’Alessandro Camillo, Acerbo, Costantini, Caporale, Rabbuffo, Caramanico, Saia, D’Alessandro Cesare, dell’assessore Febbo, dei consiglieri Di Matteo e Milano e del Presidente Chiodi;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all’esame dell’Assemblea con l’esito di seguito riportato:

-    Emendamenti nn. 1 e 3 a firma dei consiglieri Acerbo, Saia e Caporale che, messi ai voti, sono respinti;

-    Emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Acerbo, Saia, Pagano, Caporale, Venturoni e Costantini che, messo ai voti, è approvato;

Eseguite distinte votazioni, con procedimento palese, dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza Statutaria;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri D’Alessandro Camillo (favorevole), Caramanico (favorevole), Acerbo (favorevole), Costantini (favorevole), Caporale (favorevole), Saia (favorevole), Rabbuffo (favorevole), Venturoni (favorevole);

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

L'APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Petri

IL PRESIDENTE

Pagano

 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

Omissis

DELIBERAZIONE 04.12.2012, n. 135/1:

Legge regionale: Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo (2a lettura ai sensi dell'art. 87, comma 1 dello Statuto).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’art. 123 della Costituzione che al comma due recita testualmente: “Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi”;

Richiamata la deliberazione n. 128/3 del 2.10.2012 con la quale il Consiglio regionale ha approvato, in prima lettura, il testo di modifica allo Statuto della Regione Abruzzo;

Dato atto che sono trascorsi i prescritti due mesi dalla prima lettura;

Dato atto, altresì, che sono stati approvati a maggioranza statutaria, espressa con voto palese, i singoli articoli che compongono la modifica allo Statuto nel testo già approvato nella precedente seduta del 2.10.2012 con verbale n. 128/3;

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il testo della modifica allo Statuto della Regione Abruzzo nel suo complesso, in seconda lettura

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Petri

IL PRESIDENTE

Pagano

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

 

Art. 1

(Modifica all’articolo 14 dello Statuto regionale)

1.   Il comma 1 dell’articolo 14 dello Statuto regionale è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.".

Art. 2

(Modifiche all’articolo 24 dello Statuto regionale)

1.   All’articolo 24 dello Statuto regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole "della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi dall'istituzione";

b)  al comma 4 le parole "contemporaneamente più di quattro" sono sostituite dalle seguenti: "più di due".

Art. 3

(Modifica all’articolo 43 dello Statuto regionale)

1.   Al comma 1 dell’articolo 43 dello Statuto regionale le parole "10 Assessori" sono sostituite dalle seguenti: "sei Assessori".

Art. 4

(Modifiche all’articolo 85 dello Statuto regionale)

1.   Il comma 1 dell’articolo 85 dello Statuto regionale è sostituito dal seguente:

"1. La Regione istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente."

2.   Il comma 3 dell’art. 85 dello Statuto regionale è abrogato.

 

******************

Attesto che il Consiglio regionale, ha approvato la presente legge di modifica allo Statuto nel medesimo testo in prima lettura nella seduta del 2.10.2012, verbale n. 128/3 ed in seconda lettura nella seduta del 4.12.2012, verbale n. 135/1.

IL PRESIDENTE

Nazario Pagano

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE E L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

 

Il presente progetto di legge statutaria licenziato dalla "Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto" nella seduta del 26/09/2012 e derivante dall’unificazione dei progetti di legge nn. 453 e 454 del 2012 risponde in via generale alla necessità di modificare lo Statuto della Regione Abruzzo alla luce della grave situazione economico finanziaria che interessa il nostro Paese e che ha già imposto interventi di contenimento dei costi a cui le Regioni devono dare attuazione attivamente, pur risultando spesso non adeguatamente coinvolte nella loro definizione e vedendosi talvolta addossati tagli di risorse ingenti rispetto alla quota di spesa pubblica di loro competenza.

In tale contesto, va detto che la Regione Abruzzo non si è tirata indietro ed ha già posto in essere una serie di politiche volte al contenimento dei costi (compresi quelli della politica) sia all’interno dell’amministrazione regionale sia negli enti, nelle società e negli organismi da esse controllati.

Nell’ambito di siffatto quadro economico e normativo, con la presente proposta di modifica dello Statuto si intende proseguire in questa azione di revisione della spesa pubblica in armonia peraltro a quanto previsto dall’articolo 14, del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 2011 su cui si è recentemente pronunciata anche la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 198 del 2012, ha fatto salva la disposizione collocandola "nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica" ed imponendo di fatto alle Regioni di conformarsi alle previsioni in essa contenute.

Come è noto, infatti, l’art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 2011, prevede che le Regioni debbano adeguare, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti:

-    alla previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta, sia uguale o inferiore ad una determinata soglia rapportata alla popolazione residente sul relativo territorio (in base a tale disposizione alla Regione Abruzzo spetterebbero 30 consiglieri più il presidente) (lett. a)

-    alla previsione che il numero massimo degli assessori sia pari o inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore (per la Regione Abruzzo il numero massimo degli Assessori dovrebbe essere pari a 6) (lett. b).

-    alla riduzione degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti i favore dei consiglieri regionali entro il limite dell’indennità massima spettante ai membri del Parlamento (lett. c);

-    previsione che il trattamento economico dei consiglieri sia commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale (lett. d);

-    istituzione di un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione dell’ente (lett. e).

Al riguardo, la Regione Abruzzo ha già da tempo ottemperato ai parametri di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 14 del D.L. 138/2011 con la L.R. n. 40 del 2010 che  ha previsto una drastica riduzione degli emolumenti dei consiglieri regionali la cui soglia si colloca ben al di sotto dell’indennità massima spettante ai parlamentari (ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 40 del 2010 "l'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali è pari al 55% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati"), nonché una serie di meccanismi sanzionatori volti ad ancorare il trattamento economico dei consiglieri alla effettiva partecipazione ai lavori consiliari.

Si rammenta, inoltre, che la Regione Abruzzo, tra le prime nel panorama regionale italiano, ha provveduto alla soppressione, a decorrere dalla X Legislatura, dell’istituto dell’assegno vitalizio in favore dei consiglieri regionali, con la finalità di incidere sensibilmente e beneficamente sulla riduzione dei costi della politica.

Come accennato in premessa, il testo in esame è frutto dell’unificazione dei progetti di legge nn. 453 e 454 del 2012, vertenti su identica materia ed ispirati da medesima ratio, disposta, all’unanimità, dalla "Commissione speciale Statuto" ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio nella seduta del 26 settembre 2012. Come dichiarato nel corso di tale seduta, il Testo unificato risulta sottoscritto da tutti i firmatari dei due progetti originari e dai componenti della Commissione speciale presenti alla seduta medesima.

La Commissione, sempre all’unanimità, ha inoltre deciso di stralciare dal testo unificato, per un ulteriore approfondimento, le disposizioni volte a modificare gli articoli 32, 82 e 83 dello Statuto al fine di prevedere la istituzione della figura del Garante dei diritti e degli interessi, che in un’ottica di semplificazione e riduzione della spesa, accorperebbe le funzioni attualmente svolte dal Difensore civico e dall’Osservatorio dei diritti, con la possibilità per la Regione di attribuire anche altre funzioni, quali ad es. quelle oggi spettanti al Garante dei detenuti.

La Commissione speciale ha successivamente licenziato il testo con le modifiche apportate mediante approvazione di alcuni emendamenti esaminati nella medesima seduta del 26 settembre 2012. Nello specifico si tratta di 4 emendamenti originariamente presentati al P. di L. n. 453 del 2012 e convertiti in emendamenti al Testo unificato e 2 emendamenti depositati in corso di seduta.

Il testo definitivo licenziato dalla Commissione si compone di 4 articoli su cui si è registrata un’ampia condivisione delle previsioni normative in esso contenute che di seguito si sintetizzano.

All’articolo 1 la proposta di revisione statutaria sostituisce il comma 1 dell’articolo 14 dello Statuto vigente prevedendo, nel rispetto della citata norma statale, che il Consiglio debba essere composto da 29 membri cui sono aggiunti il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. La Commissione ha respinto a maggioranza un emendamento a tale articolo sottoscritto dai Consiglieri Acerbo, Caporale e Milano finalizzato ad inserire nello Statuto solo il numero complessivo dei Consiglieri più il Presidente della Regione (trenta più uno), rimettendo interamente alla legge elettorale le scelte sulle modalità di assegnazione e riparto dei seggi consiliari. L’articolo 1 è stato approvato dalla Commissione speciale a maggioranza dei presenti. Nello specifico, hanno votato a favore i Consiglieri Sospiri, Di Matteo, Chiavaroli Ricardo, Prospero, D'Alessandro Camillo, Caporale, Paolini (con delega del cons. D'Alessandro Cesare), Rabbuffo, Menna; si sono astenuti i Consiglieri Saia, Acerbo e Milano.

L’articolo 2 modifica i commi e 2 e 4 dell’articolo 24 dello Statuto regionale rispettivamente al fine di ridurre la durata massima delle Commissioni di inchiesta fissandola in sei mesi dalla data di istituzione, nonché di ridefinire, passando da 4 a 2, il numero massimo delle Commissioni medesime attivabili nel corso dell’intera legislatura. La formulazione definitiva dell’articolo 2 è frutto di due emendamenti presentati in corso di seduta rispettivamente dai Consiglieri Prospero (limite alla durata delle Commissioni di inchiesta) e Menna (riduzione del numero massimo delle Commissioni non legato alla contemporaneità delle stesse) ed approvati dalla Commissione all’unanimità dei presenti. L’articolo 2, come emendato, è stato approvato all’unanimità dei presenti.

L’articolo 3, in ossequio all’articolo 14 del D.L. 138/2011, modifica la composizione della Giunta regionale di cui all’articolo 43 dello Statuto, stabilendo un numero massimo di assessori pari a 6, ovvero un quinto dei componenti del "nuovo" Consiglio. Anche l’articolo 2 è stato approvato all’unanimità dei presenti.

All’articolo 4, attraverso la sostituzione del comma 1 dell’articolo 85 dello Statuto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. 138/2011, si prevede infine l’istituzione, con legge, del Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente. La formulazione definitiva dell’articolo 4 è frutto di un emendamento interamente sostitutivo presentato dal Consigliere Acerbo e sostanzialmente volto ad integrare il testo originario dell’articolo con la previsione del criterio della nomina per estrazione a sorte. La Commissione ha approvato l’articolo 4, come sostituito, a maggioranza dei presenti. Nello specifico, hanno votato a favore i Consiglieri Sospiri, Di Matteo, Prospero, D'Alessandro Camillo, Caporale, Paolini (con delega del cons. D'Alessandro Cesare), Rabbuffo, Menna, Saia, Milano, Acerbo; si è astenuto il Consigliere Chiavaroli Ricardo.

Per completezza, va segnato che nel corso della medesima seduta sono stati ritirati dal Consigliere Acerbo ulteriori due emendamenti dallo stesso presentati e volti ad integrare il progetto di legge statutaria rispettivamente con la modifica dell’articolo 76 dello Statuto in materia di limiti oggettivi al referendum abrogativo e con la soppressione dell’articolo 85, comma 3, dello Statuto che attualmente esclude l’attività del Consiglio regionale dal controllo della Corte dei Conti.

La Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto

nella seduta del 26 settembre 2012 ha esaminato ed approvato, all’unanimità dei presenti, il Testo unificato dei progetti di legge statutaria n. 453 e n. 454 del 2012 nel suo complesso e propone, pertanto, al Consiglio di approvarlo nel testo allegato alla presente relazione, i cui articoli e commi sono stati rinumerati dalla Segreteria alla luce degli emendamenti approvati.

L’approvazione del testo in esame, finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto regionale, è soggetta alla procedura dettata dall'articolo 87 dello Statuto stesso.

 

 

AVVISO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell’art. 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della Legge Regionale n. 5/2004. Il numero minimo di firme occorrenti per l’iniziativa da parte degli elettori è pari a 24.182, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica, ai sensi  dell’art. 2, 4° co.,  della L.R. n. 5/2004.

I modelli per la raccolta delle firme necessarie per la richiesta di referendum da parte di un  cinquantesimo degli elettori possono essere ritirati presso gli Uffici del Consiglio regionale d’Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – ubicati in L’Aquila, Palazzo dell’Emiciclo, via Michele Jacobucci n. 4”.

L’Aquila addì 20 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Giovanni Chiodi